CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 122

presentata dai consiglieri regionali

SANNA Giacomo - MANCA

il 24 ottobre 2000

Disposizioni in materia di lavori pubblici


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge è finalizzata ad introdurre delle disposizioni immediatamente capaci di rivitalizzare l'intero comparto dei lavori pubblici, colpevolmente abbandonato dal legislatore regionale.

Infatti, sia la rilevantissima crisi che ha colpito il settore nel corso degli anni novanta, sia la profonda e radicale modifica di tutta la disciplina legislativa e regolamentare nazionale non hanno, finora, indotto il legislatore regionale ad affrontare in modo efficace il comparto delle opere pubbliche.

Con tale normativa i proponenti, nel sottolineare in primo luogo la necessità di una radicale e profonda rivisitazione della normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici, intendono conseguire l'obiettivo di  introdurre, in tale fase transitoria certamente non breve, alcune importanti disposizioni che, seppur limitate e settoriali, sono suscettibili di produrre importanti e benefici effetti nel mondo imprenditoriale isolano e di fornire nuovi sbocchi occupativi.

Scopo fondamentale della proposta di legge è, quindi, quello di cercare di guidare le imprese isolane in tale fase di delicato passaggio tra le vecchie regole dei lavori pubblici e le nuove disposizioni nazionali assicurando sia il riconoscimento della specialità delle imprese sarde sia la loro consapevole accettazione e condivisione  di tali nuove regole.

 Pertanto, in analogia con quanto già da tempo disciplinato da altre regioni a statuto speciale senza alcuna contrapposizione da parte del governo, vengono introdotte delle disposizioni che, in attesa del completo recepimento dei principi desumibili dalla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, ridefiniscono l'ambito entro cui gli enti pubblici e i concessionari di opere pubbliche possono affidare dei lavori mediante trattativa privata, con evidenti finalità di accelerazione degli appalti per lavori di importo non superiore a 15.000 euro.

Inoltre, sempre per le medesime finalità sopra evidenziate, viene proposta una integrazione all'attuale disciplina concernente la licitazione privata, i cui aspetti più rilevanti sono:

a) si introduce il c.d "taglio delle ali", in modo da escludere le offerte presentanti i maggiori e minori ribassi del 20 per cento; ciò allo scopo di indirizzare la scelta delle stazioni appaltanti verso le offerte più credibili e affidabili;

b) si introduce un articolato sistema di selezione dei concorrenti per l'aggiudicazione dei lavori, di esclusivo interesse regionale e inferiori alla soglia comunitaria, mediante la licitazione privata. Tale sistema è imperniato sull'individuazione di alcuni criteri di valutazione - l'idoneità dimensionale, l'idoneità tipologica e l'idoneità di localizzazione operativa - capaci di contemperare le varie esigenze  e di portare, mediante l'attribuzione dei punteggi individuati nella tabella allegata, alla scelta dell'impresa più affidabile ed effettivamente interessata all'effettuazione dei lavori. Si sottolinea  l'individuazione di criteri di natura tecnica - aventi una considerazione prevalente - e di criteri che tengono conto della localizzazione operativa dell'impresa, in modo da contemperare anche le giuste aspettative di domanda di lavoro proveniente dall'interno.

Infine si sottolinea, tra le altre, l'importanza delle disposizioni contenute negli articoli 10 e 11, entrambe finalizzate - seppure per fasi differenti - ad assicurare una estensione della partecipazione delle imprese sia alla prequalifica sia alla gara vera e propria. Vengono, infatti, introdotte delle apposite schede di partecipazione aventi la capacità di sostituire tutta la - a volte ponderosa - documentazione da produrre, con evidenti benefici di celerità, economicità e, quindi, ampliamento della rosa dei partecipanti.

La normativa che si propone, pur nella consapevolezza della sua natura transitoria, assume notevole importanza per l'obbiettivo di fornire risposte certe al settore delle costruzioni. Pertanto se ne auspica una generale condivisione e una rapida discussione e approvazione da parte del Consiglio regionale.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Prima attuazione di principi

1. In attesa del completo recepimento dei principi desumibili dalla Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, gli enti pubblici della  Sardegna e i concessionari e le società di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) Legge n. 109 del 1994, e successive modifiche e integrazioni, possono affidare, per lavori pubblici di esclusivo interesse regionale, appalti di opere pubbliche mediante trattativa privata:

a) per appalti di importo superiore a 5 milioni di Euro, IVA esclusa, solamente nei casi consentiti dall'articolo 7 della direttiva del Consiglio 93/97/CEE del 14 giugno 1993;

b) per appalti di importo inferiore a 5 milioni di Euro, IVA esclusa:

1) nei casi di cui all'articolo 41 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;

2) per appalti di importo non superiore a 15.000 Euro.

2. Gli appalti di cui alla lettera b) del comma 1 sono affidati, previa gara informale alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti, qualora sussistano, in base alla vigente normativa, soggetti qualificati. 

   

Art. 2
Esclusione di offerte

1. In attesa del completo recepimento dei principi desumibili Legge n. 109 del 1994, e successive modifiche e integrazioni, per  l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale e di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono escluse le offerte che presentino i maggiori e minori ribassi  del 20 per cento, arrotondato per eccesso. Indi vengono presi in considerazione e mediati fra loro i ribassi relativi alle offerte rimanenti.

2. L'aggiudicazione viene fatta a favore del concorrente che ha presentato l'offerta, espressa in percentuale di ribasso, che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina per difetto al valore della media delle offerte rimaste in gara e non escluse.

3. La procedura di esclusione non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse alla gara sia inferiore a quattro. In tal caso l'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che ha proposto l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione.

4. Tali disposizioni non si applicano agli appalti per i quali, alla data di pubblicazione della presente legge, sia già intervenuto il bando di gara. 

   

Art. 3
Selezione dei concorrenti

1. In attesa del completo recepimento dei principi desumibili dalla Legge n. 109 del 1994, e successive modifiche e integrazioni, per  l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici di esclusivo interesse regionale e di importo inferiore alla soglia comunitaria mediante licitazione privata, il bando di gara stabilisce il numero minimo e massimo dei concorrenti che si intende invitare. Il numero minimo non può essere inferiore a 10 e quello massimo è pari a 30.

2. Qualora il numero dei soggetti richiedenti l'invito, in possesso dei requisiti prescritti, sia superiore a trenta, l'amministrazione aggiudicatrice stabilisce il numero dei concorrenti da invitare in trenta imprese, individuate sulla base di criteri di valutazione oggettiva che tengano conto della migliore idoneità dimensionale, tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti, in relazione ai lavori da realizzare. 

   

Art. 4
Criteri

1. I criteri di valutazione oggettiva di cui al comma 2 dell'articolo 3 sono:

a) l'idoneità dimensionale: essa è determinata in base alla cifra d'affari in lavori, dipendente da attività diretta e indiretta, realizzata nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando e in base al rapporto tra il costo del personale dipendente e la cifra d'affari riferita al medesimo periodo;

b) l'idoneità tipologica: essa è determinata sulla base dell'importo complessivo dei lavori eseguiti, nella categoria prevalente, nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando. Nel caso di lavori particolarmente complessi, l'amministrazione richiede nel bando di gara il possesso di idonee attrezzature;

c) l'idoneità di localizzazione operativa: essa è determinata sulla base del numero di dipendenti dell'impresa iscritti presso le sedi INPS e INAIL della regione, sul totale dipendenti, alla data di pubblicazione del bando.

2. L'amministrazione aggiudicatrice richiede, nel bando di gara, la presentazione delle dichiarazioni attestanti il possesso di tali idoneità. Per l'applicazione dei criteri di valutazione, si applica la tabella A, allegata alla presente legge.

   

Art. 5
Graduatoria

1. Per l'individuazione delle imprese da invitare in base alle dichiarazioni fornite dalle imprese candidate, l'amministrazione aggiudicatrice:

a) attribuisce a ciascun concorrente un punteggio risultante dalla somma dei punteggi assegnati applicando la tabella di cui all'articolo 4, comma 2;

b) forma la graduatoria dei candidati, in ordine decrescente di punteggio totale, secondo i risultati del calcolo effettuato applicando la tabella di cui all'articolo 4, comma 2.

 2. L'amministrazione aggiudicatrice invita alla gara i concorrenti collocati utilmente in graduatoria. In caso di parità di punteggio prevale il criterio della maggiore idoneità tipologica, indi la maggiore idoneità dimensionale e, infine, la migliore idoneità di localizzazione operativa.

 3. Per le associazioni temporanee orizzontali di imprese:

a) per la determinazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 4, sono considerati la cifra di affari in lavori e l'importo dei lavori eseguiti nella categoria prevalente, con riferimento al raggruppamento nel suo insieme;

b) per la determinazione del criterio di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4, si tiene conto della situazione della sola impresa capo gruppo.

 4. Per le associazioni temporanee verticali di imprese:

a) per la determinazione del criterio di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, si considera la cifra d'affari del raggruppamento nel suo insieme;

b) per la determinazione dei criteri di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 4, si considera la situazione della sola impresa capogruppo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai consorzi di imprese. 

   

Art. 6
Commissione

1. Ogni amministrazione aggiudicatrice, in base alle proprie disposizioni interne, procede alla costituzione, nomina e funzionamento di una commissione che individui i concorrenti da invitare.

   

Art. 7
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 29 del 1993

1. All'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 29 (Norme in materia di lavori pubblici e modifiche alle leggi regionali 27 aprile 1984, n. 13, 4 giugno 1988, n. 11, 30 maggio 1989, n. 18, 4 ottobre 1955, n. 16, 7 giugno 1989, n. 29, 13 aprile 1990, n. 6 e 20 aprile 1993, n. 17), è aggiunto il seguente comma:

"4 bis. Le somme derivanti da ribassi d'asta per importi inferiori a 300.000 euro, possono essere utilizzate per stipulare un nuovo contratto con il medesimo appaltatore del lavoro principale, per esigenze di completamento non - funzionale di opere puntuali.". 

   

Art. 8
Lavori in economia

1. La Regione e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 possono procedere, per lavori di manutenzione ordinaria  o straordinaria di opere od impianti a totale o parziale carico della Regione per importi non superiori a 15.000 euro, in amministrazione diretta per mezzo di proprio personale. 

   

Art. 9
Collaudo di opere

1. La Regione, per le opere pubbliche da eseguirsi in Sardegna e  da essa finanziate in modo totale o parziale, attribuisce, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori o dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, l'incarico del collaudo a soggetti iscritti all'Albo speciale regionale dei collaudatori di cui alla legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16. 

   

Art. 10
Prequalifica

1. Ai fini dell'accelerazione e della trasparenza dell'attività amministrativa relativa alla valutazione della capacità economica e finanziaria e della capacità tecnica, richieste per la partecipazione alle procedure di gara pubblica, i relativi dati sono acquisiti dall'Amministrazione tramite apposite schede di rilevazione da compilare a cura dell'impresa, sottoscritte dal rappresentante legale della medesima con le forme di cui alla Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. L'utilizzo delle schede da parte dell'impresa è obbligatorio e sostituisce la documentazione relativa ai dati ivi previsti ai fini della valutazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara, fatto salvo l'obbligo per l'aggiudicatario di comprovare i medesimi dati con successive certificazioni nei termini indicati dall'amministrazione appaltante.

3. Le schede devono essere conformi alla scheda tipo, approvata con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le  schede possono altresì essere utilizzate per l'attivazione di ulteriori forme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure di cui alla presente legge, anche in collegamento con l'attività dell'Osservatorio regionale degli appalti di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 29 del 1993 e nell'ambito del sistema delle autonomie locali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge.

5. Tale ulteriore utilizzazione è disposta in conformità a direttive generali emanate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a pubblicare i bandi di gara e gli avvisi in conformità agli schemi tipo definiti con decreto adottato, previa deliberazione della Giunta regionale, dall'Assessore regionale dei lavori pubblici, al fine di perseguire omogeneità di comportamenti nelle procedure di aggiudicazione delle opere pubbliche.

7. I requisiti economico-finanziari e tecnico - organizzativi che i concorrenti devono possedere in base alle vigenti norme per essere ammessi alle procedure di selezione  e di aggiudicazione dei lavori pubblici, sono richiesti dalle amministrazioni appaltanti con riferimento ad un periodo non inferiore e non superiore all'ultimo decennio antecedente la data di pubblicazione del bando o dell'avviso di gara.

8. I soggetti committenti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti nella presente legge.

   

Art. 11
Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni amministrative

1. In luogo della documentazione e delle certificazioni richieste dalle amministrazioni aggiudicatrici nel bando di gara, i soggetti partecipanti agli appalti pubblici possono presentare una  dichiarazione sostituiva resa in conformità con quanto previsto dalla Legge n. 15 del 1968 e successive modifiche e integrazioni e redatta su apposita scheda predisposta  dall'ente appaltante.

2. La scheda, che farà parte integrante del bando di gara o della lettera d'invito, dev'essere conforme alla scheda tipo approvata con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti richiesti nel bando o nella lettera d'invito sono prodotte  solamente  dall'aggiudicatario e dal concorrente che segue nella graduatoria sino al terzo posto nel termine nel termine fissato dall'Amministrazione.

4. Qualora l'aggiudicatario o il concorrente che segue nella graduatoria sino al terzo posto non forniscano la prova del possesso dei requisiti richiesti ovvero tale prova non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le amministrazioni appaltanti procedono all'esclusione dei suddetti concorrenti dalla gara, all'incameramento della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'albo regionale appaltatori e all'Albo nazionale costruttori per gli adempimenti di competenza.

5. Nei procedimenti di gara a rilevanza comunitaria, la sostituzione delle certificazioni è ammessa, da parte di imprese di altri Stati membri, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e dalle leggi statali di recepimento.