CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 121

presentata dai Consiglieri regionali

DEIANA - DETTORI Bruno - BIANCU - DORE - CUGINI - BALIA - SANNA Giacomo - SANNA Emanuele - LAI - SANNA Alberto - SPISSU - MARROCU - SELIS - MANCA - PUSCEDDU - DEMURU - MORITTU - MASIA - VASSALLO - CALLEDDA - ORTU

il 20 ottobre 2000

Disciplina delle "Strade dell'olio di oliva e dei frantoi oleari"


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La siccità, i cambiamenti atmosferici in generale hanno già portato la Sardegna in un'era pre-desertica; infatti, col tempo assisteremo ad un cambiamento geomorfologico ed ad una modifica degli spazi architettonici così belli e definiti che la terra sarda offre nel suo ambiente naturale.

Vaste superfici di tali spazi sono coperte da piante di olivo e di olivastro: tutti siamo coscienti del ruolo e del valore economico, ambientale e di impatto climatico che queste piante svolgono nel territorio isolano. Questi territori presentano caratteristiche produttive e culturali di grande valore, creando occupazione e prodotti di pregio, contribuendo a far crescere il prodotto lordo interno ed inserendosi in modo irreversibile a pieno diritto nell'alimentazione della dieta mediterranea.

La presente proposta di legge si pone il fine, già perseguito con successo in altre regioni d'Italia, nell'ambito di politiche dirette alla programmazione dello sviluppo economico, culturale e turistico della nostra Isola, di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali e valorizzare gli assetti dei vari territori, con la promozione degli importanti prodotti agricoli tradizionali sardi.

Infatti, tale valorizzazione è in armonia con le politiche di sviluppo agricolo e rurale regionali, nazionali ed europee, volte a migliorare i luoghi delle produzioni qualitative dell'olio di oliva e rendere maggiormente fruibili tali luoghi anche dal punto di vista artistico, culturale e delle tradizioni popolari, oltre che da quello della produzione dei prodotti olivicoli.

Ecco quindi da dove deriva l'idea di istituire le "Strade dell'olio di oliva e dei frantoi oleari" che garantiscono la conservazione e la promozione del patrimonio olio - gastronomico dei vari territori isolani, nonché la protezione del prodotto tipico e della sua genuinità, mediante iniziative atte a valorizzare gli oli di oliva locali e le produzioni agricole tipiche derivate dalla utilizzazione delle olive e degli oli, con lo scopo di migliorare l'immagine di tali prodotti presso i consumatori e gli operatori economici e turistici dei mercati interni, nazionali ed internazionali.

Un altro obiettivo della presente proposta è quello di fornire gli strumenti per la promozione della formazione professionale e l'assistenza tecnica, tecnico - scientifica e commerciale in questo settore, tenuto conto del molteplice impatto che la realizzazione delle "Strade dell'olio e dei frantoi oleari" avrebbe in campo economico - produttivo, turistico e culturale.

Estremamente importante è infatti  l'aspetto turistico e culturale delle "Strade dell'olio di oliva e dei frantoi oleari", aspetto da promuovere collegato a tutte le forme di attività connesse, ivi comprese quelle a carattere istituzionale, delle cooperative e associazioni per la promozione delle iniziative culturali, economiche, ricreative ed ambientali, nonché di valorizzazione della degustazione dei prodotti olivicoli e della tipica ospitalità sarda.

Fondamentale, inoltre, è la promozione delle attività volte al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni e alla ricostruzione dell'identità economico - culturale dei territori dell'olivicoltura, con lo sviluppo della trasformazione dei prodotti olivicoli e l'individuazione e la qualificazione di centri sperimentali, nonché la promozione di incontri scientifici e l'approvazione di progetti di ricerca nel settore dell'olivicoltura. Altro obiettivo importante di tale proposta di legge è il miglioramento delle caratteristiche funzionali, di ricettività turistica e di immagine del patrimonio architettonico, pubblico e privato, dei territori dell'olivo, insieme a iniziative di informazione ed educazione alimentare e alla salute.

Tutte queste le finalità esposte nel testo normativo della presente proposta agli articoli 1 e 2.

All'articolo 3 viene definita la tipologia della tipica "Strada dell'olio di oliva e dei frantoi oleari", con l'individuazione di percorsi specifici e loro apposita segnalazione e promozione turistica con la creazione di musei del settore.

Nell'articolo 4 si illustra la necessità di tutelare le formazioni botaniche datate oltre gli 80 anni a carattere olivicolo (olivi ed olivastri) ai fini di salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche dei territori olivicoli.

L'articolo 5 disciplina la costituzione del Comitato promotore per ognuna delle "Strade dell'olio di oliva e dei frantoi oleari", con la partecipazione delle Camere di commercio e delle Associazioni di categoria, mediante la predisposizione di un Disciplinare che sottoscrive l'impegno alla realizzazione della "Strada dell'olio di oliva e dei frantoi oleari" da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato promotore.

Il riconoscimento della "Strada dell'olio di oliva e dei frantoi oleari" da parte della Regione è disciplinata all'art. 6, mentre le competenze della Regione vengono esposte nell'articolo 7.

All'articolo 8 è esposta la normativa riguardante l'associazione e lo statuto di cui si deve dotare ogni "Strada dell'olio di oliva e dei frantoi oleari" con l'individuazione delle modalità per l'ammissione nelle associazioni, mentre all'articolo 9 sono normate le competenze in materia di comuni e province.

Infine, all'articolo 10 viene definito il programma annuale del finanziamento per il funzionamento delle nuove strutture e all'articolo 11 la norma finanziaria.

Per l'importanza e la novità rappresentata da tale normativa, correlata con quella omologa delle "Strade del vino", si auspica un esame tempestivo dalla Commissione consiliare competente.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Oggetto

1. Con la presente legge la Regione Sardegna si propone:

a) nell'ambito delle politiche dirette ad una programmazione dello sviluppo economico ed al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali in un assetto equilibrato del territorio;

b) in coerenza con le politiche di sviluppo agricolo e rurale regionali, nazionali e comunitarie;

c) in conformità con i propri obiettivi di miglioramento e valorizzazione dei luoghi dell'olio di oliva;

d) per rendere maggiormente fruibile il patrimonio monumentale ed artistico, culturale e delle tradizioni popolari;

di istituire le "Strade dell'olio di oliva e dei frantoi oleari". 

   

Art. 2
Finalità

1. La Regione, per favorire lo sviluppo armonico delle aree rurali e garantire il patrimonio olio - gastronomico dei territori dell'Isola, per proteggere i prodotti tipici e tradizionali e per la difesa della loro genuinità, si propone:

a) di promuovere e sostenere iniziative atte a valorizzare gli oli di oliva tipici e le produzioni agricole tipiche;

b) di valorizzare la produzione di olio di oliva, di altri prodotti derivati dalla utilizzazione delle olive e degli oli, al fine di migliorare l'immagine dei prodotti stessi presso i consumatori e gli operatori economici dei mercati interni ed internazionali;

c) di promuovere la formazione professionale e l'assistenza tecnica, nonché le iniziative di informazione tecnico - scientifica e commerciale;

d) di promuovere il turismo dell'olio di oliva e tutte le forme di attività ad esso collegate ivi comprese quelle esercitate dalle istituzioni pubbliche, dalle cooperative e dalle associazioni per la promozione delle attività culturali, economiche, ricreative, ambientali, di ospitalità e degustazione dei prodotti;

e) di promuovere iniziative volte al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni ed alla ricostruzione dell'identità economico - culturale dei territori dell'olivicoltura;

f) di sviluppare la divulgazione nel settore dell'olivicoltura e della trasformazione anche con l'individuazione e la qualificazione di centri sperimentali e la promozione di incontri scientifici e l'approvazione di progetti di ricerca;

g) di migliorare le caratteristiche funzionali e di immagine del patrimonio architettonico pubblico e privato dei territori dell'olivo ai fini di accoglienza turistica e di valorizzazione ambientale;

h) di promuovere iniziative di formazione ed educazione alimentare e la realizzazione di iniziative di educazione alla salute.

2. La Regione Sardegna, nel rispetto dell'articolo 1, realizza le finalità di cui al comma 1 con:

a) il riconoscimento delle "Strade dell'olio di oliva e dei frantoi oleari";

b) l'approvazione del programma annuale, la costituzione delle oleoteche (elaioteche) regionali e di musei dell'olio di oliva e dei frantoi oleari;

c) il cofinanziamento e l'attuazione del programma annuale;

d) il riconoscimento degli alberi monumentali di olivo ed olivastro. 

   

Art. 3
"Strade dell'olio di oliva e dei frantoi oleari"

1. La Regione programma, disciplina ed istituisce le "Strade dell'olio di oliva e dei frantoi oleari".

2. Sono definite "Strade dell'olio di oliva e dei frantoi oleari" percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali ed ambientali, oliveti e frantoi di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori olivettati e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica. Le aree dei territori olivicoli, la produzione, la presenza di oleoteche (elaioteche), botteghe dell'olio, musei etnografici-oleoteche (elaioteche), aziende agrituristiche, ristoranti e punti di degustazione costituiscono unità riconosciute della delimitazione delle "Strade dell'olio di oliva e dei frantoi oleari".

3. Le aziende agricole che, nell'ambito delle "Strade dell'olio di oliva e dei frantoi oleari", svolgono attività di ricezione, di ospitalità, e di organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, sono riconducibili alle attività agrituristiche purché compatibili con la legislazione vigente.

   

Art. 4
Alberi monumentali di olivo ed olivastro

1. Ai fini della conservazione, del recupero, della tutela, della valorizzazione e promozione del patrimonio botanico e dei terreni coperti da alberi di olivo e di olivastro, la Regione, su proposta degli Assessori regionali competenti, riconosce come alberi monumentali le piante di olivo ed olivastro che abbiano almeno un'anzianità stimata in 80 anni e siti in superfici definite.

2. Ai proprietari o conduttori dei terreni di cui al comma 1 è concesso un contributo non superiore al 75 per cento del costo stimato per garantire la cura, la tutela, la salvaguardia del paesaggio, le misure infrastrutturali e colturali.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 31.

   

Art. 5
Comitato promotore

1. La costituzione e la realizzazione di ogni "Strada dell'olio di oliva e dei frantoi oleari" è proposta alla Giunta regionale da un Comitato promotore, cui possono partecipare gli enti locali, le Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, le aziende olivicole singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio dell'olivicoltura, le aziende agricole e agrituristiche, di ristorazione singole o associate, gli altri operatori economici, le associazioni e gli enti pubblici o privati operanti nel campo culturale, ambientale e turistico interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. Il Comitato promotore predispone il disciplinare della "Strada dell'olio di oliva e dei frantoi oleari", in applicazione ed ai sensi degli articoli 3 e 6 della Legge 27 luglio 1999, n. 268.

3. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione della "Strada dell'olio di oliva e dei frantoi oleari" da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato promotore.

   

Art. 6
Riconoscimento della "Strada dell'olio di oliva e dei frantoi oleari"

1. Ai fini della realizzazione della "Strada dell'olio di oliva e dei frantoi oleari", il Comitato promotore invia domanda alla Giunta regionale contenente:

a) il nome della "Strada dell'olio di oliva e dei frantoi oleari" e la zona di produzione;

b) l'atto costitutivo del Comitato promotore;

c) l'indicazione del rappresentante legale del Comitato promotore, il quale sottoscrive la domanda e dichiara, anche in nome e per conto degli altri aderenti, il possesso per ognuno di essi degli standard minimi di qualità di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge e di quelli ulteriori previsti dal disciplinare, oppure l'impegno da parte dei soggetti aderenti al Comitato promotore di adeguarsi a tali standard.

2. Alla domanda devono inoltre essere allegati i seguenti documenti:

a) cartografia 1:25.000 rappresentativa del territorio della zona di produzione su cui insiste la "Strada dell'olio di oliva e dei frantoi oleari" e l'individuazione dei relativi percorsi;

b) la raccolta delle dichiarazioni delle aziende produttrici con l'indicazione dei terreni e degli oliveti da cui risulti la produzione aziendale delle olive e dell'olio di oliva;

c) copia degli atti di delega delle singole aziende al rappresentante legale dell'azienda olivicola associata, ai fini dell'adesione al Comitato promotore;

d) copia delle delibere degli enti pubblici che manifestano la volontà di adesione al Comitato promotore della "Strada dell'olio di oliva e dei frantoi oleari" qualora questi siano presenti nel Comitato;

e) la dichiarazione di impegno del legale rappresentante o del direttore, ove siano presenti soggetti economici e/o associazioni;

f) il disciplinare di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Entro novanta giorni dalla domanda, effettuata la verifica della documentazione prodotta, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, la Giunta regionale procede al riconoscimento della "Strada dell'olio di oliva e dei frantoi oleari".

   

Art. 7
Competenze della Regione

1. La Giunta regionale riconosce la "Strada dell'olio di oliva e dei frantoi oleari" con riferimento alla zona geografica interessata, previa approvazione del disciplinare presentato dal Comitato promotore.

2. In presenza di richieste di riconoscimento, presentate da più Comitati con riferimento alla stessa "Strada dell'olio di oliva e dei frantoi oleari", viene proposta la unificazione, in caso contrario viene data priorità al Comitato con il maggior numero di aziende agricole, la maggiore superficie olivettata.

3. La Regione, anche d'intesa con gli enti locali interessati, può definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle "Strade dell'olio di oliva e dei frantoi oleari", con particolare attenzione al recupero e ristrutturazione dei frantoi oleari.

   

Art. 8
Associazione e Statuto

1. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di riconoscimento della "Strada dell'olio di oliva e dei frantoi oleari" il Comitato promotore si trasforma in Associazione, recepisce il disciplinare e si dota di una Statuto che deve essere inviato alla Regione per la definitiva approvazione.

2. Se entro un anno dal riconoscimento della "Strada dell'olio di oliva e dei frantoi oleari" non si ha la trasformazione del Comitato promotore in Associazione il riconoscimento decade.

3. Lo Statuto dell'Associazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) il nome della "'Strada dell'olio di oliva e dei frantoi oleari" che l'Associazione intende tutelare e valorizzare e la sede in cui svolge la sua attività;

b) la descrizione del logo con il quale si identifica la "Strada dell'olio di oliva e dei frantoi oleari" e le norme per il relativo uso;

c) le modalità per l'ammissione all'Associazione di tutti quei soggetti che pur avendo i requisiti previsti dalla presente legge non hanno aderito al Comitato promotore;

d) gli obblighi per gli associati, le modalità per la loro esclusione, le eventuali incompatibilità e/o inammissibilità, nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze;

e) gli organismi associativi (Assemblee, Consiglio, Presidente), le loro funzioni e le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli organi medesimi;

f) le modalità di voto in assemblea;

g) le norme per la nomina del Collegio sindacale ed i relativi compiti;

h) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione;

i) l'obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo:

1) una quota fissa di partecipazione all'Associazione, diversificata per categoria di appartenenza;

2) una quota annuale proporzionale ai servizi che i soggetti privati c/o pubblici ricevono dall'Associazione;

l) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie fra Associazione ed associato oppure la costituzione di un collegio dei probiviri per la composizione di eventuali controversie tra Associazione ed associato.

   

Art. 9
Competenze dei Comuni e delle Province

1. I Comuni e le Province dispongono, in merito alla localizzazione della segnaletica lungo le strade di rispettiva competenza, anche su proposta delle Associazioni di cui all'articolo 8.

2. Comuni e le Province possono gestire, su proposta delle Associazioni di cui all'articolo 8, centri di informazione finalizzati ad una informazione specifica sull'area olivettata interessata dalla "Strada dell'olio di oliva e dei frantoi oleari".

3. Le Province effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge e, in caso di gravi inadempienze da parte dell'Associazione o di altri soggetti interessati, propongono alla Giunta regionale la revoca del riconoscimento della "Strada dell'olio di oliva e dei frantoi oleari".

   

Art. 10
Programma annuale di finanziamento

1. Fermi restando le agevolazioni e i contributi finanziari locali, nazionali e comunitari, per la attuazione delle iniziative previste dalla presente legge la Regione concede, nei limiti dello stanziamento fissato, contributi per i seguenti interventi:

a) creazione di specifica segnaletica riferita alle "Strade dell'olio di oliva e dei frantoi oleari" e degli altri prodotti tipici agro - alimentari;

b) creazione o adeguamento di centri e sistemi di informazione di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge

c) istituzione di oleoteche (elaioteche) regionali e creazione dei "Musei dell'olio di oliva e dei frantoi oleari" e degli altri prodotti tipici agroalimentari mediante istituzione di musei o ampliamento e riallestimento di musei già esistenti;

d) adeguamento degli standard previsti dalla normativa in vigore.

2. I contributi di cui al comma 1 sono, nell'ambito delle "Strade", assegnati prioritariamente:

a) alle "Strade dell'olio di oliva e dei frantoi oleari" che valorizzano le produzioni qualitative;

b) alle "Strade dell'olio di oliva e dei frantoi oleari" degli altri prodotti tipici agroalimentari, le cui produzioni rispondono ai requisiti richiesti dalle leggi regionali e/o nazionali e/o comunitarie.

3. I contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) possono essere concessi a favore della Associazione fino al 70 per cento dell'investimento totale.

4. I contributi di cui alla lettera d), a favore delle aziende singole o associate che aderiscono alla "Strada" sono concessi per tramite dell'Associazione fino al 50 per cento dell'investimento totale.

5. La Giunta regionale definisce, con proprio atto deliberativo, l'apertura dei termini per la presentazione da parte delle Associazioni e per conto delle aziende richiedenti, delle domande di contributo, la documentazione necessaria ai fini istruttori, i criteri e i termini per il procedimento di selezione delle domande e le modalità di rendicontazione degli interventi.

6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva, entro il 31 marzo di ogni anno il programma annuale di finanziamento, il quale definisce la ripartizione della somma, stanziata nell'ambito di ognuna di esse, l'ulteriore riparto riferito agli interventi da realizzare.

7. La Giunta regionale verifica annualmente, tramite apposita rendicontazione prodotta dai soggetti beneficiari, la rispondenza del contributo erogato alle finalità proposte e, in caso di totale o parziale mancanza di rispondenza, revoca del finanziamento.

   

Art. 11
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in lire 4.000.000.000 annui.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000 - 2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)

2000    lire       4.000.000.000
2001    lire       4.000.000.000
2002    lire       4.000.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 5 della tabella A allegata alla L.R. 20 aprile 2000, n. 4.

In aumento

06 - AGRICOLTURA

Cap. 06305/01 - (N. I.)

Spese per l'istituzione delle "Strade dell'olio di oliva e dei frantoi oleari"

2000     lire       4.000.000.000
2001     lire       4.000.000.000
2002     lire       4.000.000.000

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul capitolo 06305 del bilancio 2000 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.