CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 120
presentata dai consiglieri regionali
DEIANA - DETTORI Bruno - BIANCU - DORE - CUGINI - BALIA - SANNA Giacomo - SANNA Emanuele - LAI - SANNA Alberto - SPISSU - MARROCU - SELIS - MANCA - PUSCEDDU - DEMURU - MORITTU - MASIA - VASSALLO - CALLEDDA - ORTU
il 20 ottobre 2000
Promozione del patrimonio enologico sardo, del territorio viticolo ed istituzione delle "Strade del vino"
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Proporre iniziative legislative su settori specifici come quello vitivinicolo, parte interessante del sistema agricolo, può sembrare riduttivo.
L'intenzione, invece, è quella di provocare l'incontro e l'integrazione, nei contenuti e nei risultati sperati, tra settori della cultura, delle tradizioni, dell'ambiente, del turismo e dell'economia agricola in generale, con l'interconnessione e la vocazione produttiva del turismo ambientale, del turismo rurale, l'agriturismo e le attività museali e dei prodotti caratteristici della terra di Sardegna.
Nella generalità, oggi, la grande distribuzione degli alimenti e delle bevande si realizza con l'immissione nei mercati di prodotti con proprietà ed identità poco definite, quasi massificate, con denominazione conosciuta, ma con caratteri indistinti.
In Sardegna, il sole, il clima, la terra, la salubrità e pulizia del territorio fanno maturare prodotti genuini e di identità definita nella sostanza, nei profumi, nei sapori e nei colori.
Si sa che negli scambi la quantità dei prodotti immessa nei mercati ha una grande importanza nell'influenzare le aste e quindi la presenza di un prodotto invece di un altro; comunque si vanno sempre più affermando delle linee di mercato caratterizzate dalla qualità e da scelte definite nella gastronomia di livello.
La produzione vitivinicola sarda deve fare grandi salti di qualità recuperando la propria identità nella sostanza ed organizzando e presentando il proprio patrimonio nella cultura dei vitigni, nella trasformazione e presentazione del prodotto, programmando e coordinando il territorio, le strutture, i beni ambientali.
La presente proposta di legge si pone il fine, già perseguito con successo in altre regioni d'Italia, nell'ambito di politiche dirette alla programmazione dello sviluppo economico, culturale e turistico della nostra Isola, di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali e valorizzare gli assetti dei vari territori, con la promozione degli importanti prodotti enologici tradizionali sardi.
Infatti, tale valorizzazione è in armonia con le politiche di sviluppo agricolo e rurale regionali, nazionali ed europee, volte a migliorare i luoghi delle produzioni qualitative del vino e della vite e rendere maggiormente fruibili tali luoghi anche dal punto di vista artistico, culturale e delle tradizioni popolari, oltre che da quello della produzione dei prodotti vinicoli.
Ecco quindi da dove deriva l'idea di istituire le "Strade del vino" che garantiscono la conservazione e la promozione del patrimonio eno - gastronomico dei vari territori isolani, nonché la protezione del prodotto tipico e della sua genuinità, mediante iniziative atte a valorizzare i vini locali e le produzioni vitivinicole tipiche derivate dalla utilizzazione della vite e dell'uva, con lo scopo di migliorare l'immagine di tali prodotti presso i consumatori e gli operatori economici e turistici dei mercati interni, nazionali ed internazionali.
Un altro obiettivo della presente proposta è quello di fornire gli strumenti per la promozione della formazione professionale e l'assistenza tecnica, tecnico - scientifica e commerciale in questo settore, tenuto conte del molteplice impatto che la realizzazione delle "Strade del vino" avrebbe in campo economico - produttivo, turistico e culturale.
Estremamente importante è infatti l'aspetto turistico e culturale delle "Strade del vino", aspetto da promuovere collegato a tutte le forme di attività connesse, ivi comprese quelle a carattere istituzionale, delle cooperative e associazioni per la promozioni delle iniziative culturali, economiche, ricreative ed ambientali, nonchè di valorizzazione della degustazione dei prodotti vitivinicoli e della tipica ospitalità sarda.
Fondamentale, inoltre, è la promozione delle attività volte al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni e alla ricostruzione dell'identità economico - culturale dei territori della viticoltura, con lo sviluppo della trasformazione dei prodotti vitivinicoli e l'individuazione e la qualificazione di centri sperimentali, nonché la promozione di incontri scientifici e l'approvazione di progetti di ricerca nel settore della viticoltura. Altro obiettivo importante di tale proposta di legge è il miglioramento delle caratteristiche funzionali, di ricettività turistica e di immagine del patrimonio architettonico, pubblico e privato, dei territori del vino e della vite, insieme a iniziative di informazione ed educazione alimentare,alla salute e alla prevenzione contro l'alcoolismo.
Tutte queste le finalità esposte nel testo normativo della presente proposta agli artt. 1 e 2.
All'art. 3 viene definita la tipologia della tipica "Strada del vino", con l'individuazione di percorsi specifici e loro apposita segnalazione e promozione turistica con al creazione di musei del settore.
L'art. 4 disciplina la costituzione del comitato promotore per ognuna delle "Strade del vino", con la partecipazione delle Camere di commercio e delle associazioni di categoria, mediante la predisposizione di un Disciplinare che sottoscrive l'impegno alla realizzazione della "Strada del vino" da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore.
Il riconoscimento della "Strada del vino" da parte della Regione è disciplinata all'art. 5, mentre le competenze della Regione vengono esposte nell'art. 6.
All'art. 7 è esposta la normativa riguardante l'associazione e lo statuto di cui si deve dotare ogni "Strada del vino" con l'individuazione delle modalità per l'ammissione nelle associazioni, mentre all'art. 8 sono normate le competenze in materia di Comuni e Province.
Infine, all'art. 9 viene definito il programma annuale del finanziamento per il funzionamento delle nuove strutture e all'art. 10 la norma finanziaria.
Per l'importanza e la novità rappresentata da tale normativa, correlata con quella omologa delle "Strade dell'olio di oliva e dei frantoi oleari", si auspica un esame tempestivo dalla Commissione consiliare competente.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. Con la presente legge la regione Sardegna si propone di istituire le "Strade del vino": a) nell'ambito delle politiche dirette ad una programmazione dello sviluppo economico ed al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali in un assetto equilibrato del territorio; b) in coerenza con le politiche di sviluppo agricolo e rurale regionali, nazionali e comunitarie; c) in conformità con i propri obiettivi di miglioramento e valorizzazione dei luoghi e delle produzioni qualitative vitivinicole; d) per rendere maggiormente fruibile il patrimonio monumentale ed artistico, culturale e delle tradizioni popolari. |
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Art. 2 1. La Regione, per favorire lo sviluppo armonico delle aree rurali e garantire il patrimonio eno - gastronomico dei territori dell'Isola, per proteggere i prodotti tipici e tradizionali e per la difesa della loro genuinità, si propone: a) di promuovere e sostenere iniziative atte a valorizzare i vini tipici locali e le produzioni agricole tipiche; b) di valorizzare la produzione di vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), di altri prodotti derivati dalla utilizzazione delle uve e dei vini, al fine di migliorare l'immagine dei prodotti stessi presso i consumatori e gli operatori economici dei mercati interni ed internazionali; c) di promuovere la formazione professionale e l'assistenza tecnica, nonché le iniziative di informazione tecnico - scientifica e commerciale; d) di promuovere il turismo del vino e tutte le forme di attività ad esso collegate ivi comprese quelle esercitate dalle istituzioni pubbliche, dalle cooperative e dalle associazioni per la promozione delle attività culturali, economiche, ricreative, ambientali, di ospitalità e degustazione dei prodotti; e) di promuovere iniziative volte al recupero e alla valorizzazione delle tradizioni ed alla ricostruzione dell'identità economico - culturale dei territori del vino; f) di sviluppare la divulgazione nel campo viticolo ed enologico anche con l'individuazione e la qualificazione di centri sperimentali e la promozione di incontri scientifici e l'approvazione di progetti di ricerca; g) di migliorare le caratteristiche funzionali e di immagine del patrimonio architettonico pubblico e privato dei territori del vino ai fini di accoglienza turistica e di valorizzazione ambientale; h) di promuovere iniziative di formazione ed educazione alimentare e la realizzazione di iniziative di educazione alla salute per la prevenzione dell'alcoolismo e per favorire un corretto rapporto con la bevanda alcolica; i) di valorizzare, recuperare e promuovere la coltura dei vitigni sardi autoctoni. 2. La Regione Sardegna, nel rispetto dell'articolo 1, realizza le finalità di cui al comma 1 attraverso: a) l'istituzione delle "Strade del vino"; b) l'approvazione del programma annuale; c) la costituzione delle enoteche regionali e di musei della vite e del vino; d) il cofinanziamento e l'attuazione del programma annuale. |
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Art. 3 1. La Regione programma, disciplina ed istituisce le "Strade del vino". 2. Sono definite "Strade del vino" percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali ed ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica. Le aree dei territori viticoli, la produzione, la presenza di enoteche, botteghe del vino, musei etnografici - enologici, aziende agrituristiche, ristoranti e punti di degustazione costituiscono unità riconosciute della delimitazione delle strade del vino. Le aziende agricole che, nell'ambito delle strade del vino, svolgono attività di ricezione, di ospitalità, e di organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, sono riconducibili alle attività agrituristiche purché compatibili con la legislazione vigente. |
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Art. 4 1. La costituzione e la realizzazione di ogni "Strada del vino" è proposta alla Giunta regionale da un comitato promotore, cui possono partecipare gli enti locali, le Camere di commercio di industria, artigianato e agricoltura, le aziende vitivinicole singole o associate, le loro organizzazioni le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, le aziende agricole e agrituristiche, di ristorazione singole o associate, gli altri operatori economici, le associazioni e gli enti pubblici o privati operanti nel campo culturale, ambientale e turistico interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge. 2. Il comitato promotore predispone il disciplinare della "Strada del vino", in applicazione ed ai sensi dell'articolo 3 della Legge 27 luglio 1999, n. 268. 3. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione della "Strada del vino" da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore. |
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Art. 5 1. Ai fini della realizzazione della "Strada del vino", il comitato promotore invia domanda alla Giunta Regionale contenente: a) il nome della "Strada del vino" e la zona di produzione; b) l'atto costitutivo del comitato promotore c) l'indicazione del rappresentante legale del comitato promotore, il quale sottoscrive la domanda e dichiara, anche in nome e per conto degli altri aderenti, il possesso per ognuno di essi degli standard minimi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge e di quelli ulteriori previsti dal disciplinare, oppure l'impegno da parte dei soggetti aderenti al comitato promotore di adeguarsi a tali standard. 2. Alla domanda devono inoltre essere allegati i seguenti documenti: a) cartografia 1:25.000 rappresentativa del territorio della zona di produzione su cui insiste la "Strada del vino" e l'individuazione dei relativi percorsi; b) raccolta delle dichiarazioni delle aziende produttrici anche con terreni iscritti all'albo dei vigneti e/o agli elenchi delle vigne di cui all'articolo 15 della Legge 10 febbraio 1992, n. 164, da cui risulti la produzione aziendale delle uve e del vino; c) copia degli atti di delega delle singole aziende al rappresentante legale dell'azienda vitivinicola associata, ai fini dell'adesione al comitato promotore; d) copia delle delibere degli enti pubblici che manifestano la volontà di adesione al comitato promotore della "Strada del vino" qualora questi siano presenti nel comitato; e) la dichiarazione di impegno del legale rappresentante o del direttore, ove siano presenti soggetti economici e/o associazioni; f) il disciplinare di cui all'articolo 4, comma 2; g) eventuale riconoscimento e relativo disciplinare di produzione ai sensi della Legge n. 164 del 1992.. 3. Entro 90 giorni dalla domanda, effettuata la verifica della documentazione prodotta, nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 6, la Giunta regionale procede al riconoscimento della "Strada de1 vino". |
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Art. 6 1. La Giunta regionale riconosce la "Strada del vino" con riferimento alla zona geografica interessata, previa approvazione del disciplinare presentato dal comitato promotore. 2. In presenza di richieste di riconoscimento presentate da più comitati con riferimento alla stessa Strada del vino, viene proposta la unificazione, in caso contrario viene data priorità al comitato con il maggior numero di aziende agricole, la maggiore superficie vitivinicola, i cui terreni ricadono negli ambiti territoriali di cui all'articolo 4 della Legge n. 164 del 1992. 3. La Regione, anche d'intesa con gli enti locali interessati, può definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle "Strade del vino". |
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Art. 7 1. Entro 60 giorni dalla comunicazione di riconoscimento della "Strada del vino" il comitato promotore si trasforma in associazione, recepisce il disciplinare e si dota di uno statuto che deve essere inviato alla Regione per la definitiva approvazione. 2. Se entro un anno dal riconoscimento della "Strada del vino" non si ha la trasformazione del comitato promotore in associazione il riconoscimento decade. 3. Lo statuto dell'associazione deve contenere almeno i seguenti elementi: a) il nome della 'Strada del vino" che l'associazione intende tutelare e valorizzare e la sede in cui svolge la sua attività; b) la descrizione del logo con il quale si identifica la "Strada del vino" e le norme per il relativo uso; c) le modalità per l'ammissione all'associazione di tutti quei soggetti che pur avendo i requisiti previsti dalla presente legge non hanno aderito al comitato promotore; d) gli obblighi per gli associati, le modalità per la loro esclusione, le eventuali incompatibilità e/o inammissibilità, nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze; e) gli organismi associativi (assemblee, consiglio, presidente), le loro funzioni e le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli organi medesimi; f) le modalità di voto in assemblea; g) le norme per la nomina del Collegio sindacale ed i relativi compiti; h) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato dell'associazione; i) l'obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo: 1) una quota fissa di partecipazione all'associazione, diversificata per categoria di appartenenza; 2) una quota annuale proporzionale ai servizi che i soggetti privati e/o pubblici ricevono dall'associazione; l) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie fra associazione ed associato oppure la costituzione di un collegio dei probiviri per la composizione di eventuali controversie tra associazione ed associato. |
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Art. 8 1. I comuni e le province dispongono, in merito alla localizzazione della segnaletica lungo le strade di rispettiva competenza, anche su proposta delle associazioni di cui all'articolo 7. 2. I comuni e le province possono gestire, su proposta delle associazioni di cui all'articolo 7, "Centri di informazione" finalizzati ad una informazione specifica sull'area vitivinicola interessata dalla "Strada del vino". 3. Le province effettuano il controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge e, in caso di gravi inadempienze da parte dell'associazione o di altri soggetti interessati, propongono alla Giunta regionale la revoca del riconoscimento della "Strada del vino". |
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Art. 9 1. Fermo restante le agevolazioni e i contributi finanziari locali, nazionali e comunitari, per la attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, la Regione, concede, nei limiti dello stanziamento fissato, contributi per i seguenti interventi: a) creazione di specifica segnaletica riferita alle "Strade del vino e degli altri prodotti tipici agro - alimentari"; b) creazione o adeguamento di "Centri e sistemi di informazione" di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge; c) istituzione di enoteche regionali e creazione dei "Musei della vite, del vino e degli altri prodotti tipici agroalimentari" mediante istituzione di musei o ampliamento e riallestimento di musei già esistenti; d) adeguamento agli standard previsti dall'articolo 3 della Legge 27 luglio 1999, n. 268. 2. I contributi di cui al precedente comma sono, nell'ambito delle "Strade", assegnati prioritariamente: a) alle "Strade del vino" che valorizzano le produzioni qualitative di cui alla Legge 10 febbraio 1992, n.164; b) alle "Strade del vino e a quelle dei prodotti tipici agroalimentari" le cui produzioni rispondono ai requisiti richiesti dalle leggi regionali e/o nazionali e/o comunitarie. 3. I contributi di cui al comma 1, lett. a), b) e c) possono essere concessi a favore della associazione fino al 70% dell'investimento totale. 4. I contributi di cui alla lettera d), a favore delle aziende singole o associate che aderiscono alla "Strada", sono concessi per tramite dell'Associazione fino al 50% dell'investimento totale. 5. La Giunta regionale definisce, con proprio atto deliberativo, l'apertura dei termini per la presentazione da parte delle associazioni e per conto delle aziende richiedenti, delle domande di contributo, la documentazione necessaria ai fini istruttori, i criteri e i termini per il procedimento di selezione delle domande e le modalità di rendicontazione degli interventi. 6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva, entro il 31 marzo di ogni anno il programma annuale di finanziamento, il quale definisce la ripartizione della somma, stanziata nell'ambito di ognuna di esse, l'ulteriore riparto riferito agli interventi da realizzare. 7. La Giunta regionale verifica annualmente, tramite apposita rendicontazione prodotta dai soggetti beneficiari, la rispondenza del contributo erogato alle finalità proposte e, in caso di totale o parziale mancanza di rispondenza, revoca del finanziamento. |
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Art. 10 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in lire 4.000.000.000 annui. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000 - 2002 sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione 03 - BILANCIO Cap. 03016 Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4) 2000
lire 4.000.000.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 5 della tabella A allegata alla L.R. 20 aprile 2000, n. 4 In aumento 06 - AGRICOLTURA Cap. 06305 (N.I.) Spese per l'istituzione delle "Strade del vino": 2000
lire 4.000.000.000 3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul capitolo 06305 del bilancio 2000 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. |