CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 115/A
presentata dai Consiglieri regionali
FADDA - SANNA Emanuele - SANNA Alberto - PACIFICO -
DEMURU - GIAGU - MARROCU - ORTU
il 16 ottobre 2000Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Con questo strumento legislativo la Regione Sardegna si dota dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), struttura prevista dalla normativa nazionale e per mezzo della quale, oltre a esercitare il necessario controllo dell'ambiente, potrà far valere il principio che la qualità dell'ambiente costituisce, oggi, un bene imprescindibile ed è uno dei principali fattori che la nostra Isola può mettere in campo nella strategia di inserimento competitivo nell'ambito nazionale e internazionale.
E' noto, infatti, che lo straordinario patrimonio naturale della nostra Regione rappresenta un fattore di forte identità culturale e la base di uno dei settori più dinamici dell'economia regionale, il turismo.
Le recenti analisi sulle nuove frontiere dello sviluppo economico indicano questo patrimonio come base per la riqualificazione di comparti tradizionali della nostra economia, come quello dell'agro - zootecnico e della pesca, e indispensabile per altri che stanno diventando sempre più una voce determinante nelle nostra realtà isolana.
Stante queste considerazioni, inoltre, non è più possibile prescindere dal fatto che la qualità ambientale è oramai oggetto di precise normative comunitarie e nazionali che vincolano i finanziamenti e la legittimità di programmi alla preventiva valutazione di compatibilità ambientale.
Le politiche della nostra Regione in materia ambientale dovranno necessariamente portare il legislatore regionale a risolvere nodi strategici quali:
- il ciclo dell'acqua;
- la difesa del suolo;
- la gestione integrata dei rifiuti;
- la bonifica dei siti inquinati;
- il risanamento ambientale dei siti industriali dismessi;
- il consolidamento delle aree protette;
- il potenziamento e la ricostruzione del patrimonio boschivo;
- la lotta agli incendi;
- il controllo delle acque marine.L'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente è un mezzo che consente alla Regione di portare avanti queste politiche ed esercitare nel territorio il controllo necessario e utile affinché l'ambiente sia e continui ad essere bene primario e fonte di sviluppo.
Compiti principali dell'ARPA sono la definizione degli standard di qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, le metodiche di rilevamento, campionamento e analisi, il controllo delle operazioni di risanamento e recupero ambientale, la vigilanza. Inoltre all'ARPA spetta fornire supporto alla regione, agli enti locali, alle Aziende Unità Sanitarie Locali per la predisposizione di piani, programmi inerenti la prevenzione del rischio di incidenti rilevanti oltre la valutazione di impatto ambientale.
L'articolo 10 della proposta di legge affida inoltra all'ARPA il compito di attività di prevenzione e la gestione delle reti di monitoraggio.
In sintesi l'articolazione della proposta di legge:
Art. 1: finalità e oggetto della proposta di legge;
Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Istituzione, Organizzazione funzionale;
Art. 10: Attività;
Art. 11, 12: Personale;
Art. 13: Regolamento;
Art. 14, 15, 16, 17: Programmi, dotazioni, assegnazioni di beni e gestione economica e finanziaria;
Art. 18, 19, 20, 21, 22, 23: Funzione della regione, degli enti locali e rapporti con l'ARPA, attività di vigilanza della Regione, coordinamento con organismi nazionali e internazionali;
Art. 24: Soppressione dei PMP;
Art. 25: Norma finanziaria.
Vista la rilevante importanza della materia all'interno della quale si dovrà esplicitare l'attività dell'ARPA, i proponenti si augurano che la proposta di legge istitutiva di questa nuova agenzia sia portata all'attenzione del Consiglio regionale quanto prima e dallo stesso favorevolmente accolta.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SANITA' - IGIENE PUBBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDILIZIA OSPEDALIERA - SERVIZI SANITARI E SOCIALI - ASSISTENZA - IGIENE VETERINARIA - PERSONALE DELLE UU.SS.LL.
composta dai Consiglieri
SANNA Noemi, Presidente e relatore - PACIFICO, Vice Presidente - CASSANO, Segretario - RANDAZZO, Segretario - CAPPAI - DETTORI - LICANDRO - LIORI - ONIDA - PILO - SANNA Emanuele
pervenuta l'11 gennaio 2002
La Settima Commissione, nella seduta del 19 dicembre 2001, ha approvato a maggioranza, con l'astensione dei gruppi di opposizione, un testo unificato del disegno di legge n. 97 e delle proposte di legge n. 65 e n. 115.
La Commissione ha inteso preliminarmente riordinare le disposizioni attinenti alle funzioni dell'Agenzia, privilegiando la scelta dell'esposizione dettagliata delle stesse, propria del disegno di legge n. 97 e della proposta di legge n. 115, rispetto ad una mera configurazione di carattere generale ed apportando, al tempo stesso, un diverso ordine sistematico, attraverso la specificazione, all'interno delle singole categorie di funzioni, delle relative e specifiche attività.
Le principali modifiche apportate ai provvedimenti attengono alla configurazione degli organi dell'Agenzia; la Commissione ha, in particolare, riformulato le norme relative al Comitato di indirizzo ed al Direttore generale contenute nel disegno di legge n. 97 e nella proposta di legge n. 115, accogliendo quanto contemplato nella proposta di legge n. 65, nell'intento di prefigurare l'Agenzia come organismo agile e dotato di professionalità tecniche e scientifiche, in modo da rendere possibile la separazione tra attività di indirizzo ed attività di gestione.
In questa ottica la Commissione ha individuato in un consiglio di amministrazione composto da cinque componenti scelti tra persone in possesso di comprovata e documentata competenza ed esperienza tecnico scientifica, giuridica e managerialità l'organismo più confacente alle predette esigenze, attribuendo ad esso, tra l'altro, la determinazione degli indirizzi strategici per la gestione dell'Agenzia, l'approvazione del regolamento e del programma annuale di attività, la verifica dei risultati, la nomina del Direttore generale.
Le modalità di scelta dei componenti del consiglio di amministrazione tengono conto, inoltre, della esigenza della più ampia rappresentanza e della necessità di garantire una programmazione quanto più vicina alle istanze degli organismi rappresentativi delle comunità locali che partecipano, con proprie competenze, all'esercizio delle funzioni proprie dell'Agenzia.
La Commissione ha inoltre convenuto, anche per l'aspetto attinente ai controlli, di non adottare il rinvio alla disciplina riguardante la contabilità ed il controllo delle aziende sanitarie regionali e di richiamarsi invece, così come nella proposta di legge n. 115, al tipo di controllo sugli atti previsto nelle norme sul controllo degli enti ed aziende regionali.
Per quanto riguarda l'ordinamento del personale la Commissione ha adottato, in prevalenza, le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 97 salvo che per la parte relativa alla previsione della stipula di un apposito contratto decentrato ed ha disposto per il personale stesso, l'applicazione del trattamento economico e giuridico previsto per il personale del comparto della sanità.
Le modifiche apportate ai testi hanno comportato ulteriori variazioni resesi necessarie ai fini del coordinamento delle norme.
Nell'ambito dell'istruttoria dei progetti di legge la Commissione ha svolto una serie di audizioni, sentendo le organizzazioni sindacali, le associazioni ambientaliste, i rappresentanti delle associazioni degli enti locali ed ha acquisito memorie utili per una più completa valutazione delle problematiche trattate.
La Commissione ha, infine, fatto proprio il parere espresso dalla Terza Commissione adottando la norma finanziaria dalla stessa proposta.
TESTO DEL |
TESTO DELLA COMMISSIONE TITOLI: Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS). | |
TITOLO I CAPO I Art 1 1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modifiche nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, allo sviluppo ed al potenziamento della tutela ambientale attraverso: a) l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPA), disciplinandone l'organizzazione e il funzionamento; b) il coordinamento delle attività e dei soggetti operanti nell'ambito del sistema regionale della prevenzione di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al fine di evitare sovrapposizioni di funzioni e di attività, con l'obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico operativa. 2. La definizione dei criteri per l'esercizio delle competenze amministrative in materia ambientale, di cui all'articolo 14 della Legge 8 giugno 1990, n.142 e all'articolo 02 della Legge, n. 61 del 1994. |
. |
Art. 1 1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61, allo sviluppo ed al potenziamento della tutela ambientale attraverso: a) l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna; b) il coordinamento e l'integrazione delle attività e dei soggetti operanti nell'ambito del controllo e della tutela e prevenzione in materia ambientale, al fine di evitare sovrapposizioni di funzioni e di attività, con l'obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico-operativa. |
Art. 2 1. E' istituita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sardegna (ARPA). L'ARPA è ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, autonomia amministrativa, tecnico giuridica, patrimoniale e contabile, posto sotto la vigilanza della Presidenza della Giunta regionale. 2. Sono organi dell'ARPA: a) il Comitato regionale di indirizzo; b) il Collegio dei revisori. 3. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede: a) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a costituire l'ARPA, nominando contestualmente gli organi; b) entro 270 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla definizione del contingente organico e delle dotazioni strumentali dell'ARPA, sulla base della ricognizione effettuata ai sensi di quanto disposto dai commi 7 e 8 dell'articolo 4 della presente legge. |
. |
Art. 2 1. E' istituita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, di seguito denominata ARPAS, in attuazione dell'articolo 03 del decreto legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994, posta sotto la vigilanza della Presidenza della Giunta regionale. 2. L'ARPAS opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente. 3. L'ARPAS è ente regionale di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. |
Art. 3 1. Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle azioni di tutela ambientale e di prevenzione, è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato regionale di indirizzo al quale compete la determinazione degli obiettivi istituzionali in materia, la predisposizione delle direttive di cui all'articolo 18 della presente legge e la verifica dei risultati delle attività dell'ARPA. 2. Il Comitato regionale di indirizzo è composto da: a) l'Assessore della difesa dell'ambiente che lo presiede; b) l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale; c) i Presidenti delle Province o loro delegati; d) tre Sindaci designati dall'ANCI. 3. Compete al Presidente del Comitato regionale di indirizzo la rappresentanza legale dell'ARPA. 4. Il Comitato regionale si dota per la disciplina dello svolgimento delle sedute e per la partecipazione alle stesse, con funzione consultiva, dei responsabili delle strutture dell'Amministrazione regionale e degli enti locali competenti in materia, dell'ARPA e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL. 5. Il Comitato regionale dura in carica per un
periodo coincidente con la legislatura regionale. 6. Il Comitato regionale di norma si riunisce tre volte l'anno ed ogni qual volta l'Assessore alla difesa dell'ambiente ne richieda la convocazione per l'espletamento dell'attività di vigilanza, ovvero quando lo richiede un terzo dei suoi componenti o il Direttore dell'ARPA. 7. Al Comitato regionale d'indirizzo sono
inviati i programmi annuali e pluriennali, il bilancio di
previsione, il rendiconto consuntivo, le eventuali convenzioni
stipulate e tutti gli atti di straordinaria amministrazione
dell'ARPA, nonché la relazione annuale di cui all'articolo 6, comma
3, lettera
g). 8. L'Assessore della difesa dell'ambiente riferisce annualmente, entro il mese di ottobre, alla competente Commissione del Consiglio regionale sull'andamento delle attività di prevenzione e tutela ambientale. |
. |
Art. 3 1. L'ARPAS svolge le attività tecnico-scientifiche di interesse regionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione ambientale attribuite dall'articolo 01 del decreto legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994 e relative a: a) prevenzione e controllo ambientale con riferimento a: 1) acqua; 2) aria, compreso l'inquinamento acustico ed elettromagnetico negli ambienti di vita; 3) suolo; 4) rifiuti solidi e liquidi; 5) radioattività ambientale; 6) rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni; b) supporto e assistenza tecnico-scientifica in materia di tutela dell'ambiente, del territorio nonché di prevenzione di rischi ambientali; c) ricerca di base e applicata; d) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale di monitoraggio ambientale e di altri sistemi di indagine in materia ambientale; e) formazione e aggiornamento professionale nel settore ambientale ed informazione sullo stato dell'ambiente. |
Art. 4 1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri. 2. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa e su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente. 3. I membri del collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. 4. Il Collegio dei revisori dei conti elegge nel suo seno, nella sua prima seduta, il Presidente. 5. Il Collegio dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere nominati una sola volta. 6. Ai componenti il Collegio spettano il rimborso spese sostenute per l'esercizio del mandato ed una indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti spettanti al Direttore generale. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri membri. |
. |
Art. 4 1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), l'ARPAS provvede, in particolare a: a) effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria, acustico ed elettromagnetico, delle acque e del suolo; b) effettuare il controllo della qualità dell'aria, del livello sonoro nell'ambiente, della qualità delle acque superficiali e sotterranee e delle acque di balneazione; c) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici; d) effettuare controlli preventivi e periodici su impianti e attività che producono emissioni atmosferiche, idriche, sonore, potenzialmente inquinanti, attinenti ad aspetti di difesa del suolo e alla sicurezza in ambienti di vita; e) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali e ai disastri naturali di origine meteorologica; f) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti in campo ambientale; g) promuovere l'attuazione della normativa sull'assicurazione di qualità e sulle buone pratiche di laboratorio. |
Art. 5 1. Presso ogni Provincia sono istituiti, con decreto del Presidente della Giunta, i Comitati provinciali di coordinamento, quali organi territoriali dell'ente, al fine di assicurare, nell'ambito degli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo, l'integrazione ed il coordinamento delle attività periferiche dell'ARPA con i servizi delle rispettive amministrazioni provinciali e comunali e con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali. 2. Il Comitato provinciale di coordinamento ha il compito di: a) definire proposte relative alle esigenze dei rispettivi ambiti territoriali da presentare al Direttore generale dell'ARPA per l'elaborazione dei programmi annuali di attività del Dipartimento provinciale; b) effettuare periodici controlli sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti che dovranno essere comunicati al Comitato regionale di indirizzo. 3. Ciascun Comitato provinciale di coordinamento è presieduto dal Presidente della Provincia ed è così composto: a) dall'Assessore provinciale all'ambiente, Vice Presidente del Comitato; b) dal Dirigente responsabile dell'Assessorato ambiente della Provincia, con funzioni di Segretario; c) dal Direttore del Dipartimento provinciale e sub provinciale, coincidente con gli attuali P.M.P. dell'ARPA; d) da un rappresentante designato dall'ANCI regionale; e) dai responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali esistenti nel territorio della Provincia. 4. Il Comitato provinciale di coordinamento resta in carica per la stessa durata del Consiglio provinciale e si riunisce almeno quattro volte l'anno, ovvero quando un terzo dei suoi componenti lo richieda. Il Comitato provinciale si dota di un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute. 5. In sede di prima attuazione della presente legge, i Comitati provinciali si riuniscono entro due mesi dall'entrata in vigore della medesima. |
. |
Art. 5 1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'ARPAS: a) formula alle autorità amministrative locali, anche in accordo con le indicazioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, pareri e proposte concernenti: 1) i criteri e le linee guida per l'applicazione dei limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, per la definizione degli standard di qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo; 2) le metodiche di rilevamento, campionatura e analisi; 3) il controllo delle operazioni di risanamento e di recupero dell'ambiente, delle aree marine protette, dell'ambiente marino e costiero; 4) l'esercizio delle funzioni inerenti alla promozione delle azioni di risarcimento del danno ambientale; b) fornisce alla Regione, ai comuni, alle province ed alle Aziende-USL il supporto tecnico per la predisposizione e l'attivazione di piani e programmi regionali o territoriali per l'elaborazione di normative, per la valutazione e prevenzione del rischio di incidenti rilevanti, per la valutazione d'impatto ambientale e la determinazione del danno ambientale, per la predisposizione di provvedimenti amministrativi e istruttorie, per l'approvazione di progetti e il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale e sanitaria, anche in riferimento a emergenze e rischi di carattere straordinario per l'ambiente e la popolazione nonché per la classificazione degli insediamenti produttivi ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 della G.U. n. 220 del 20 settembre 1994; c) effettua attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999 e successive modificazioni; d) formula agli enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico, le forme alternative di produzione energetica; e) svolge attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteoclimatiche e radarmeteorologiche; f) esegue attività analitiche e di erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai comuni, dalle province, dalle Aziende-USL e da altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto. 2. L'ARPAS può inoltre fornire altre attività di consulenza o di verifica dell'attuazione di norme di legge in materia di tutela e protezione ambientale e di prevenzione primaria collettiva, richieste dalla Regione e dagli enti locali, nonché da altri soggetti pubblici e da privati, secondo le modalità di cui all'articolo 12. |
Art. 6 1. Il Direttore generale dell'ARPA è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Comitato regionale di indirizzo, prescegliendo su una terna di candidati, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tra soggetti in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nella direzione di sistemi organizzativi complessi. 2. Competono al Direttore generale i poteri di direzione e gestione, ivi compresa l'attività di comparazione tra indicazioni parametriche iniziali e risultati effettivamente conseguiti, nonché l'eventuale individuazione delle opportune azioni correttive degli scostamenti riscontrati. 3. Il Direttore generale provvede in particolare: a) all'indirizzo ed al coordinamento dell'articolazione centrale e delle strutture periferiche; b) alla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dalle articolazioni rappresentative delle aree funzionali di cui all'articolo 8; c) alla predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo; d) all'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali all'articolazione centrale e alle strutture periferiche, nonché alla verifica sul loro utilizzo; e) alla gestione del patrimonio e del personale dell'ARPA; f) alla verifica e alla assicurazione dei livelli di qualità dei servizi; g) alla redazione di una relazione annuale sull'attività svolta, sui costi sostenuti e sui risultati conseguiti ai fini del comma 1 dell'articolo 23; h) alla stipula di contratti e di convenzioni; i) alla predisposizione del regolamento dell'organizzazione dell'ARPA; l) a proporre la dotazione organica e l'organizzazione degli uffici e servizi centrali e provinciali e sub provinciali, coincidenti con gli attuali P.M.P. sulla base della ricognizione di cui al comma 7; m) a sottoporre, in apposita conferenza, all'esame delle rappresentanze delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni ambientaliste e delle associazioni dei consumatori lo schema dei programmi annuale e triennale, nonché gli atti fondamentali per assicurare la partecipazione delle rappresentanze sociali alla definizione degli obiettivi dell'attività dell'ARPA, in conformità a quanto disposto dall'articolo 01, comma b della Legge n. 61 del 1994; n) a quant'altro previsto dalla presente legge e dal regolamento dell'ARPA. 4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato dal contratto di lavoro quinquennale del diritto privato. 5. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche. 6. Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, riscontrato con il superamento del 5 per cento della spesa corrente del bilancio di previsione dell'ARPA, in caso di grave violazione di legge, nonché in caso di mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentito il Comitato regionale di indirizzo, provvede alla sostituzione del direttore generale. 6. Entro i sei mesi successivi alla nomina di cui all'articolo 2, comma 3, il Direttore generale svolge funzioni di Commissario straordinario provvedendo: a) entro 180 giorni alla ricognizione della dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPA, onde definire gli obiettivi dell'azione di protezione ambientale, sulla base di parametri quali densità di popolazione, densità di sorgenti inquinanti, di attività produttive e agricole; b) entro 120 giorni alla ricognizione del personale, dei beni mobili ed immobili delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie dei P.M.P. e ricognizione del personale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b). 7. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede ad individuare la sede e le attività di supporto del Commissario straordinario di cui al comma 6 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 8. Le Aziende USL, la Regione, gli enti regionali, le Province, i Comuni, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a fornire al Direttore generale gli elementi necessari ai fini della ricognizione di cui al comma 6. |
. |
Art. 6 1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'ARPAS organizza e gestisce il Sistema Informativo Regionale per il Monitoraggio Ambientale e le reti di monitoraggio esistenti, anche mediante l'integrazione dei catasti e degli osservatori regionali. 2. Nello svolgimento di tali attività l'ARPAS opera in collaborazione con altri sistemi informativi di livello regionale, con il sistema informativo delle Aziende-USL , con il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) e con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. |
Art. 7 1. Il Direttore generale nomina un Direttore tecnico e un Direttore amministrativo che lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni e al quale direttamente rispondono ed esprimono, per quanto di competenza, parere obbligatorio sui provvedimenti da adottare. 2. Ai Direttori tecnico e amministrativo si
applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato di diritto
privato di durata quinquennale. L'emolumento dei Direttori tecnico
e amministrativo non può superare il 60 per cento di quello
stabilito per il Direttore generale. |
. |
Art. 7 1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), l'ARPAS: a) promuove le attività di formazione, informazione e aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale; b) realizza attività di formazione e informazione specifica sulle normative tecniche, sugli standard e sulle metodologie relative a misure, rilievi e analisi, anche al fine di acquisire protocolli operativi uniformi; c) promuove le attività di educazione ed informazione dei cittadini elaborando e mettendo in atto progetti di divulgazione e informazione finalizzati alla conoscenza dei rischi, delle potenzialità, dei problemi attinenti all'ambiente e alla sua tutela, al controllo dei fattori inquinanti e alle tecnologie e prodotti a minor impatto ambientale. |
Art.8 1. Il Direttore generale, nell'espletamento delle sue funzioni, istituisce e presiede un Comitato tecnico composto dai responsabili delle aree funzionali e dai responsabili dei Dipartimenti provinciali o sub provinciali, coincidenti con gli attuali P.M.P. di cui all'articolo 9. Alle riunioni partecipano di diritto il direttore tecnico e il direttore amministrativo. 2. Il Comitato tecnico collabora alla predisposizione degli atti secondo le indicazioni del Direttore generale, ed esprime parere su di essi nelle forme indicate dal regolamento dell'ARPA. 3. Il Comitato tecnico elabora le linee del coordinamento tecnico scientifico per tutti i livelli organizzativi e territoriali dell'ARPA. |
. |
Art. 8 1. L'ARPAS può fornire prestazioni a favore di privati purché tale attività non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività ad essa affidate e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. Tale incompatibilità sussiste tutte le volte che il risultato delle analisi si sostanzi in illeciti amministrativi e penali. 2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'ARPAS, individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle prestazioni di cui al comma 1, fissando in un apposito tariffario la remunerazione delle stesse. |
Art. 9 1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge l'ARPA si articola in: a) una struttura centrale con valenza regionale; b) Dipartimenti provinciali, sub - provinciali che coincidono con gli attuali P.M.P. 2. La struttura centrale dell'ARPA svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, alla formazione e aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico delle attività di carattere unitario. 3. In fase di prima attuazione della presente legge, ed in attesa del regolamento di cui all'articolo 13, fanno parte dell'articolazione centrale quattro aree funzionali denominate: a) area programmazione, produzione delle attività e dei servizi e verifica risultati; b) area ricerca e innovazione tecnologica, sistema informativo ambientale; c) area formazione e informazione, personale e affari generali; d) area bilancio e patrimonio. 4. A ciascuna delle aree funzionali è preposto un responsabile nominato dal Direttore generale e scelto tra il personale dirigenziale dell'ARPA. 5. In ogni provincia sono istituiti, come articolazione periferica dell'ARPA, i Dipartimenti provinciali o sub provinciali, coincidenti con gli attuali P.M.P., articolati in settori tecnici e servizi territoriali, cui competono, rispettivamente, l'espletamento delle attività laboratoristiche, tecnico strumentali e di quelle di vigilanza e controllo sul territorio. 6. A ciascun Dipartimento provinciale o sub provinciale, coincidenti con gli attuali P.M.P., è preposto un Direttore nominato dal Direttore generale dell'ARPA, avente i requisiti previsti dall'articolo 7 per il Direttore tecnico, scelto, preferibilmente, nell'ambito dirigente delle strutture periferiche e rimane in carica per un periodo di tempo pari a quello del Direttore generale; l'incarico di Direttore del Dipartimento provinciale è incompatibile con quello di responsabile di settore tecnico o servizio territoriale. 7. L'assetto organizzativo dell'ARPA, le forme di coordinamento della sua struttura centrale e provinciali, o sub-provinciali, coincidenti con gli attuali P.M.P. l'eventuale accorpamento di determinante funzioni in servizi interprovinciali nonché l'eventuale articolazione dei Dipartimenti provinciale in servizi sub provinciali, sono definiti nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 13, sentiti i Comitati provinciali di coordinamento, privilegiando l'attivazione di aree specialistiche tematiche sulle attività prevalenti assegnate ai Dipartimenti provinciali dell'ARPA, assicurandone l'operatività in maniera integrata, anche mediante gruppi di lavoro su specifici progetti, perseguendo l'obiettivo di realizzare una rete regionale di alta specializzazione su tematiche specifiche attinenti la protezione ambientale, da conseguirsi da singoli Dipartimenti, aventi valenza interprovinciale o regionale. |
. |
Art. 9 1. La Regione provvede, in particolare, a: a) definire, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale; b) approvare il piano pluriennale di attività dell'ARPAS di cui all'articolo 23, comma 2; c) assicurare il coordinamento e l'integrazione dei diversi soggetti istituzionali operanti nei settori della protezione e del controllo ambientale e della prevenzione primaria collettiva; d) esercitare il controllo di cui all'articolo 25. |
Art. 10 1. L'ARPA svolge le attività tecnico scientifiche di interesse regionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione ambientale attribuite dall'articolo 01 del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, come convertito dalla Legge n. 61 del 1994. 2. In particolare l'ARPA fornisce alla Regione, agli enti strumentali, agli enti locali e alle Aziende Unità Sanitarie Locali supporto e assistenza tecnico scientifica in materia di tutela dell'ambiente, del territorio nonché di prevenzione di rischi ambientali. 3. L'ARPA formula alle autorità amministrative locali, anche in accordo con le indicazioni dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA), pareri e proposte concernenti: a) criteri e linee guida per l'applicazione dei limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, per la definizione degli standard di qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo; b) metodiche di rilevamento, campionamento e analisi; c) controllo delle operazioni di risanamento e di recupero dell'ambiente, delle aree marine protette, dell'ambiente marino e costiero, nonché per l'esercizio delle funzioni inerenti alla promozione delle azioni di risarcimento del danno ambientale. 2. L'ARPA fornisce alla regione, ai Comuni, Province, ed alle Aziende USL supporto tecnico per la predisposizione e l'attivazione di piani, programmi regionali o territoriali, elaborazione di normative, valutazione e prevenzione del rischio di incidenti rilevanti, valutazione di impatto ambientale, per la predisposizione di provvedimenti amministrativi, istruttorie per approvazione, di progetti e rilascio di autorizzazioni, in materia ambientale e sanitaria, anche in riferimento a emergenze e rischi di carattere straordinario per l'ambiente e la popolazione. 3. L'ARPA svolge inoltre direttamente e autonomamente: a) promozione di iniziative di ricerca applicata in materia di inquinamento, meteoclimatologia, rischio ambientale, tutela degli ecosistemi, utilizzo delle risorse naturali; b) attività di prevenzione e controllo su acqua, aria, rifiuti, radioattività ambientale, rischi industriali, inquinamento acustico ambientale e negli ambienti di vita e di lavoro, nel rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti; c) controlli impiantistici preventivi e periodici sugli impianti e attività che producono emissioni atmosferiche, idriche, sonore potenzialmente inquinanti o attinenti ad aspetti di difesa del suolo; d) esecuzione delle attività analitiche e di erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai Comuni, dalle Province, dalle Aziende USL e da altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto; e) elaborazione e messa in atto di progetti di divulgazione e informazione finalizzati alla conoscenza, da parte della popolazione, dei rischi, delle potenzialità, dei problemi attinenti all'ambiente e alla sua tutela, nonché sul controllo dei fattori inquinanti, sulle tecnologie e prodotti a minor impatto ambientale; f) elaborazione e attuazione di linee di azione per lo sviluppo e la diffusione, in ambito industriale e civile delle tecnologie ecologicamente compatibili, anche mediante azioni di assistenza tecnica; g) gestione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine in materia ambientale; h) acquisizione di dati di interesse ambientale, loro valutazione e organizzazione in banche dati e messa a disposizione dei relativi flussi informativi. 4. Per il raggiungimento delle sue finalità e per la stesura del rapporto annuale sullo stato dell'ambiente, l'ARPA organizza, gestisce ed aggiorna gli archivi, i flussi, le procedure riguardanti il sistema informativo per il monitoraggio ambientale e epidemiologico costituente il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA). Nello svolgimento di tale attività, l'ARPA opera in collaborazione con altri sistemi informativi di livello regionale e con il Sistema Informativo Nazionale (SINA). 5. L'ARPA può fornire prestazioni a favore di privati, purché tale attività non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività ad essa affidate e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. Tale incompatibilità sussiste comunque tutte le volte che il risultato delle analisi si sostanzi in illeciti amministrativi e penali. La Giunta, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Direttore generale dell'ARPA, individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle suddette prestazioni, fissando in un apposito tariffario la remunerazione delle stesse. |
. |
Art. 10 1. Spettano ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e secondo l'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, le funzioni relative a: a) igiene, sanità pubblica, epidemiologia, medicina scolastica, medicina sportiva, educazione sanitaria, medicina legale; b) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; c) igiene degli alimenti e della nutrizione; d) igiene urbanistica, edilizia e degli ambienti confinati; e) sanità animale; f) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, vendita, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; g) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. |
CAPO II Art 11 1. All'ARPA sono trasferiti sin dalla sua costituzione: a) il personale dei Presidi Multizonali di Prevenzione; b) il personale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali, che alla data del 31 dicembre 1993, svolgeva attività di cui all'articolo 10, nonché quello che, sulla base di apposita ricognizione di cui al comma 7 dell'articolo 4, ha svolto le suddette attività successivamente a tale data; 2. Entro sei mesi dalla sua costituzione può essere altresì trasferito all'ARPA il personale che svolge attività ricomprese all'articolo 10 operante nelle strutture della Regione, degli enti locali e degli enti regionali. 3. Entro sei mesi dalla costituzione dell'ARPA, l'ulteriore personale degli enti di cui al comma 2, può richiedere di essere assegnato all'ARPA in posizione di pari profilo professionale e per il completamento dell'organico deve essere data la possibilità di opzione, anche al personale dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL addetto in modo non esclusivo alle attività trasferite, nei limiti quantitativi individuati per ciascun profilo professionale. 4. Ai trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 conseguono le riduzioni di organico e finanziarie previste dall'articolo 03, comma 2, del decreto legge n. 496 del 1993 così come convertito dalla Legge n. 61 del 1994. 5. Esperite le procedure di mobilità esterna, alla copertura dei posti vacanti nell'organico si procede mediante concorsi pubblici. 6. Al personale dell'ARPA incaricato dell'espletamento di funzioni di vigilanza e controllo si applicano, oltre alle disposizioni di cui alla Legge 24 dicembre 1981, n. 689, le disposizioni sul personale ispettivo di cui all'articolo 2 bis del decreto legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni in Legge n. 61 del 1994. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. 7. All'atto del trasferimento all'ARPA del personale di cui ai commi 2 e 3 i rispettivi enti di provenienza provvedono alla soppressione nei propri organici di un eguale numero di posti nelle qualifiche e profili corrispondenti ovvero, previa verifica qualitativa e quantitativa, alla conversione funzionale dei posti relativi. 8. L'ARPA anche al fine di favorire l'inserimento di giovani specialisti nel proprio organico, è autorizzata ad assegnare borse di studio con le modalità che verranno indicate nel regolamento di cui all'articolo 13. |
. |
Art. 11 1. L'ARPAS ed i dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL esercitano in modo coordinato ed integrato le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria. 2. La Giunta regionale, su proposta a firma congiunta degli Assessori della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, può emanare appositi atti di indirizzo e coordinamento al fine di individuare modalità di collaborazione tra le strutture dell'ARPAS e i dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL . 3. Presso ogni provincia sono istituiti, con decreto del Presidente della Giunta, i Comitati provinciali di coordinamento, quali organi territoriali dell'ente, al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento delle attività periferiche dell'ARPAS con i servizi delle rispettive amministrazioni provinciali e comunali e con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL . 4. Il Comitato provinciale di coordinamento ha il compito di: a) definire proposte relative alle esigenze dei rispettivi ambiti territoriali da presentare al Consiglio di amministrazione dell'ARPAS per l'elaborazione dei programmi annuali di attività del dipartimento provinciale; b) effettuare periodici controlli sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti che dovranno essere comunicati al Consiglio di amministrazione. 5. Ciascun Comitato provinciale di coordinamento è presieduto dal Presidente della Provincia ed è così composto: a) dall'Assessore provinciale dell'ambiente, Vice Presidente del Comitato; b) dal Dirigente responsabile dell'Assessorato dell'ambiente della Provincia, con funzioni di segretario; c) dal Direttore del dipartimento provinciale e sub-provinciale, coincidente con gli attuali presidi multizonali di prevenzione, dell'ARPAS; d) da un rappresentante designato dall'ANCI regionale; e) dai responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL esistenti nel territorio della provincia. 6. Il Comitato provinciale di coordinamento resta in carica per la stessa durata del Consiglio provinciale e si riunisce quattro volte l'anno. Il Comitato provinciale si dota di un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute. 7. In sede di prima attuazione della presente legge, i Comitati provinciali si riuniscono entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima. |
Art. 12 1. Al personale dell'ARPA si applica il trattamento economico e normativo previsto per quello del comparto della sanità. Il personale trasferito ai sensi dell'articolo 11, conserva il trattamento economico di migliore favore in godimento all'atto del trasferimento, come assegno ad personam riassorbibile. Conserva altresì l'anzianità maturata, mentre sono fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento. 2. Il personale dell'ARPA non può assumere all'esterno dell'ARPA incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale; altri incarichi, purché compatibili con le esigenze di ufficio, possono essere autorizzati dal Direttore generale. |
. |
Art. 12 1. Nelle materie di cui alla presente legge l'ARPAS, sulla base di accordi di programma e apposite convenzioni, assicura attività di consulenza ed eroga prestazioni tecniche, scientifiche e analitiche di supporto all'esercizio delle funzioni di prevenzione, protezione e controllo ambientali di competenza della Regione, delle province, dei comuni, delle comunità montane e dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL . 2. La Regione stipula con le province apposite convenzioni nelle quali vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle strutture tecniche periferiche dell'ARPAS da parte delle province stesse. Le convenzioni regolano altresì la dipendenza funzionale delle strutture medesime dalle province, per l'esercizio delle funzioni amministrative, autorizzative e di controllo in materia ambientale attribuite ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Gli accordi di programma e le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 individuano, tra l'altro, gli standard qualitativi e quantitativi, i tempi e i costi delle prestazioni erogate dall'Agenzia, nonché le modalità di pronto intervento nei casi di emergenza ambientale. |
Art. 13 1. Il Comitato regionale di indirizzo, entro 60 giorni dalla nomina del Direttore generale, adotta il Regolamento dell'ARPA, su proposta del Direttore generale, sentiti i Comitati provinciali di coordinamento. 2. Il Regolamento dispone tra l'altro in ordine: 1) alla dotazione organica del personale; 2 all'assetto organizzativo - funzionale ed in particolare alle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività dell'ARPA. |
. |
Art. 13 1. Gli enti locali: a) concorrono alla definizione degli obiettivi generali delle attività di protezione e controllo ambientale di cui all'articolo 9, lettera a); b) esercitano le funzioni di programmazione territoriale e le funzioni amministrative di protezione e controllo loro attribuite dalle leggi; c) si avvalgono dell'ARPAS per lo svolgimento delle attività tecnico scientifiche e analitiche finalizzate all'espletamento delle funzioni di cui alla lettera b). |
Art.14 1. Nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti mediante le convenzioni e gli accordi di programma di cui all'articolo 21, il Direttore generale dell'ARPA predispone il programma annuale delle attività, sulla base delle proposte dei Comitati provinciali di coordinamento di cui all'articolo 9. |
. |
Art. 14 1. Sono organi dell'ARPAS: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio dei revisori. |
Art. 15 1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da: a) una quota del Fondo sanitario regionale determinata secondo i parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione alle attività attribuite all'ARPA; b) gli introiti derivanti dalla effettuazione delle prestazioni erogate a favore di terzi secondo le tariffe stabilite dalla Regione; c) i finanziamenti statali e comunitari per la realizzazione di programmi regionali e eventuali altre risorse per contratti e convenzioni con enti pubblici e privati; d) le somme stanziate nei bilanci di Regione, Comuni e Province per l'esercizio di attività affidate all'ARPA, determinate sulla base di accordi di programma e convenzioni; e) una quota di introiti derivanti dalle tariffe indicate e stabilite con le modalità di cui all'articolo 02, comma 4 del decreto legge n. 496 del 1993 come convertito dalla Legge n. 61 del 1994; f) da una quota da determinarsi con deliberazione adottata dalla Giunta regionale, proveniente dal gettito tributario dalla tassa di rifiuti solidi conferiti in discarica ai sensi della Legge n. 549 del 95; g) dalle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative. |
. |
Art. 15 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti scelti fra persone in possesso di comprovata e documentata competenza ed esperienza tecnico-scientifica, giuridica e manageriale nominati con decreto del Presidente della Giunta. 2. Due componenti sono designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e dall'Assessore della difesa dell'ambiente. 3. Tre componenti sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due; di essi un componente è scelto sulla base di una terna proposta dall'ANCI regionale; un componente è scelto sulla base di una terna proposta dall'UPS. 4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed elegge al proprio interno il Presidente cui è affidata la rappresentanza legale dell'ARPAS. 5. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione spettano i compensi nella misura stabilita dall'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, per il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione degli enti di cui alla tabella A allegata alla medesima legge regionale. 6. Le cause di incompatibilità relative agli incarichi dei componenti del Consiglio di amministrazione sono stabilite in base alle norme che disciplinano l'ordinamento degli enti strumentali della Regione. 7. Il Consiglio di amministrazione: a) determina gli indirizzi strategici per la gestione dell'ARPAS nell'ambito degli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva, controllo ambientale e coordinamento delle attività di tutela ambientale, definiti dalla Regione; b) predispone il piano pluriennale di attività di cui all'articolo 23, comma 2; c) approva il regolamento di cui all'articolo 22; d) approva il programma annuale di attività, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; e) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; f) predispone una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti; g) propone alla Giunta regionale i criteri generali da seguirsi nell'individuazione delle tipologie delle prestazioni a favore di privati e nella determinazione delle relative tariffe; h) nomina il Direttore generale entro trenta giorni dalla data della sua nomina. 8. In sede di prima applicazione della presente legge spettano al Consiglio di amministrazione dell'ARPAS i compiti di cui all'articolo 27, comma 2. |
Art. 16 1. Sono trasferiti all'ARPA, sin dalla sua costituzione, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonché le attrezzature e la dotazione finanziaria dei servizi delle preesistenti USL destinate alle attività di cui all'articolo 10 alla data del 31 dicembre 1993 e quelle acquisite successivamente con la medesima destinazione d'uso, sulla base di apposita ricognizione effettuata dalla Giunta regionale, nonché tutta la rete laboratoristica di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34, la rete di rilevamento ambientale regionale di cui al D.P.R. n. 203 del 1988 e i mezzi mobili già in dotazione ad altri enti sulla base di apposita ricognizione effettuata dalla Giunta regionale. 2. Contestualmente al trasferimento del personale di cui all'articolo 11, comma 2, sono trasferiti all'ARPA le attrezzature e la dotazione finanziaria delle rispettive amministrazioni di provenienza destinate alle attività di cui all'articolo 10, nonché gli eventuali beni mobili e immobili degli enti di cui al medesimo comma. 3. L'ARPA succede in tutti i rapporti attivi e passivi afferenti alle dotazioni di cui ai commi 1 e 2. |
. |
Art. 16 1. Il Direttore generale è preposto alla gestione operativa dell'ARPAS e risponde della corretta esecuzione degli atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'ARPAS. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) provvede al coordinamento delle strutture centrali e periferiche dell'ARPAS; b) predispone il programma annuale, il bilancio di previsione e consuntivo, il regolamento organizzativo e quello contabile e i tariffari e li sottopone al Consiglio di amministrazione per la loro adozione; c) predispone contratti, accordi e convenzioni da sottoporre al Consiglio di amministrazione per la sottoscrizione; d) propone al Consiglio di amministrazione la dotazione di personale dell'ARPAS; e) adotta un sistema di controllo di gestione. 3. Il Direttore generale deve essere in possesso di diploma di laurea ed avere competenze ed esperienza professionale coerenti con le funzioni da svolgere. 4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale e comunque non superiore alla durata del Consiglio di amministrazione ed è a tempo pieno. L'incarico è incompatibile con quello di componente di organi di amministrazione di enti pubblici o privati e con cariche elettive pubbliche; l'incarico è subordinato, qualora il Direttore generale provenga dai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti o di altri enti locali, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza. 5. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale le relative funzioni sono svolte dal più anziano di età fra i direttori delle aree funzionali della struttura centrale dell'ARPAS. |
Art. 17 1. La gestione economico - finanziaria è disciplinata con apposito regolamento predisposto dal direttore generale adottato con le modalità di cui all'articolo 13. 2. Il Regolamento di cui al comma 1 disciplina anche la dotazione strumentale e la contabilità dell'ARPA, definendo i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico. 3. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che viene dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio. |
. |
Art. 17 1. Il Direttore generale, nell'espletamento delle sue funzioni, istituisce e presiede un Comitato tecnico composto dai responsabili delle aree funzionali e dai responsabili dei dipartimenti provinciali o sub-provinciali, coincidenti con gli attuali presidi multizonali di prevenzione, di cui all'articolo 21. 2. Il Comitato tecnico collabora alla predisposizione degli atti secondo le indicazioni del Direttore generale ed esprime parere su di essi nelle forme indicate dal regolamento dell'ARPAS. 3. Il Comitato tecnico elabora le linee del coordinamento tecnico scientifico per tutti i livelli organizzativi e territoriali dell'ARPAS. |
TITOLO II Art. 18 1. La Regione esercita le funzioni amministrative di carattere unitario: a) di definizione degli obiettivi generali delle attività di prevenzione, protezione e di controlli ambientali; b) di disciplina, di indirizzo e coordinamento dei diversi livelli istituzionali sulle attività connesse all'attuazione delle leggi vigenti in materia di tutela ambientale e di prevenzione dell'inquinamento; c) di promozione, ai sensi dell'articolo 02, comma 4, della Legge n. 61 del 1994, tra i soggetti interessati, di appositi accordi di programma annuali e pluriennali per la determinazione dei costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale; d) di vigilanza sull'attività dell'ARPA di cui all'articolo 23; e) di stipula delle convenzioni con le province di cui all'articolo 21, comma 4; f) di redazione delle relazioni preventive e consuntive annuali sulle attività di controllo svolte ai sensi dell'articolo 02, comma 4, della Legge n. 61 del 1994.
|
. |
Art. 18 1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa e su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente previa intesa con l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. 2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 3. Ai revisori si applicano le cause di incompatibilità previste per il Direttore generale. Sono inoltre incompatibili il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del Direttore generale. 4. Non possono essere nominati revisori i dipendenti del ruolo unico in servizio presso la Presidenza della Giunta, il Servizio Ispettivo, l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e l'Assessorato della difesa dell'ambiente 5. Il Collegio dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere nominati una sola volta. 6. Ai componenti del Collegio spetta un'indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti spettanti al Presidente del Consiglio di amministrazione; al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri membri. 7 Il Collegio dei revisori dei conti elegge nel suo seno, nella prima seduta, il Presidente. |
Art. 19 1. Gli enti locali: a) concorrono alla definizione degli obiettivi generali delle attività di protezione e controllo ambientale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a); b) esercitano le funzioni di programmazione territoriale e le funzioni amministrative di protezione e controllo loro attribuite dalle leggi; c) si avvalgono dell'ARPA per lo svolgimento delle attività tecnico scientifiche e analitiche finalizzate all'espletamento delle funzioni di cui alla lettera b). |
. |
Art. 19 1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge l'ARPAS si articola in: a) una struttura centrale con valenza regionale; b) dipartimenti provinciali o sub-provinciali coincidenti con gli attuali presidi multizonali di prevenzione. |
Art. 20 1. Spettano ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legge 7 dicembre 1993, n. 517, e secondo l'articolo 11 comma 3, lettera a, della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, le funzioni relative a: a) igiene, sanità pubblica, epidemiologia, medicina scolastica, medicina sportiva, educazione sanitaria, medicina legale; b) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; c) igiene degli alimenti e della nutrizione; d) igiene e urbanistica, edilizia e degli ambienti confinati; e) sanità animale; igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, vendita, conservazione, e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. |
. |
Art. 20 1. La struttura centrale comprende due aree funzionali denominate: a) area tecnico-scientifica; b) area amministrativa. 2. La struttura centrale dell'ARPAS svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, alla formazione e aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico delle attività di carattere unitario. 3. L'area tecnico-scientifica provvede alla promozione, programmazione, progettazione e produzione dei servizi connessi alle attività tecnico-scientifiche dell'ARPAS; svolge inoltre le funzioni relative alla promozione ed allo sviluppo della ricerca, alla rilevazione sullo stato della stessa e sull'avanzamento delle tecnologie più innovative per la migliore tutela dell'ambiente; provvede altresì all'organizzazione delle attività di documentazione, di formazione e di aggiornamento del personale, di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini, nonché alla gestione del sistema informativo ambientale regionale. 4. L'area amministrativa svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, nonché ogni altra attività amministrativa di carattere unitario. 5. L'organizzazione, la dotazione organica nonché le modalità di funzionamento e l'ulteriore articolazione delle competenze delle aree funzionali sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 22. 6. A ciascuna area è preposto un Direttore, nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato, scelto tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea: 1) in discipline tecniche o scientifiche, per il direttore dell'area tecnico- scientifica; 2) in discipline giuridiche o economiche, per il direttore dell'area amministrativa; c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale, acquisita negli ultimi dieci anni in enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni; d) limitatamente ai direttori dell'area tecnico-scientifica, lo svolgimento per almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico-scientifica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche o private. 7. I Direttori di area durano in carica quanto il Consiglio di amministrazione. 8. Il rapporto di lavoro dei Direttori di area è regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Direttore generale. 9. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i dirigenti degli enti regionali. 10. Il Direttore generale provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo. 11. L'incarico di Direttore di area comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni. |
Art. 21 1. Nelle materie di cui alla presente legge l'ARPA, sulla base di accordi di programma e apposite convenzioni, assicura attività di consulenza ed eroga prestazioni tecniche, scientifiche e analitiche di supporto all'esercizio delle funzioni di prevenzione, protezione e controllo ambientali di competenza della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali. 2. Tramite accordo di programma, di norma triennale, promosso dal Presidente della Giunta regionale con le Province, i Comuni, le Aziende Unità Sanitarie Locali e l'ARPA, nell'ambito delle competenze programmatiche e finanziarie stabilite dagli Assessori della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanità sono definite: a) le tipologie quali - quantitative delle attività di supporto tecnico laboratoristico agli enti locali e ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali per l'espletamento delle attività di istituto degli stessi; b) i costi per lo svolgimento delle attività medesime, al fine anche della determinazione della quota parte, derivante dall'applicazione delle tariffe per il servizio idrico integrato e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da corrispondere all'ARPA e delle relative modalità di trasferimento. 3. Nel rispetto dell'accordo di programma di cui al comma 2, la Regione stipula con le Province apposite convenzioni nelle quali vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle strutture tecniche periferiche dell'ARPA da parte delle province. Le convenzioni regolano altresì la dipendenza funzionale delle strutture medesime dalle Province, per l'esercizio delle funzioni amministrative, autorizzative e di controllo in materia ambientale attribuite ai sensi dell'articolo 14 della Legge n. 142 del 1990. 4. Gli accordi di programma e le conversioni di cui al precedente articolo individuano, tra l'altro, standard qualitativi e quantitativi, i tempi e i costi delle prestazioni erogate dall'Agenzia, nonché le modalità di pronto intervento nei casi di emergenza ambientale. 5. Gli enti locali e le Aziende USL possono stipulare apposite convenzioni con l'ARPA per la definizione di attività ulteriori rispetto a quelle citate purché non in contrasto con le stesse, anche circoscritte per ambiti funzionali e temporali. 6. L'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e attività di controllo, protezione ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale, sia sanitaria e propongono alle Amministrazioni competenti le misure cautelari e di emergenza che si rendono necessarie alla tutela dell'ambiente e della salute; la responsabilità del procedimento è imputata al soggetto che ha la competenza prevalente con la concorrenza dell'altro soggetto per gli aspetti di propria competenza, secondo il riparto delle competenze di cui all'allegato 1. 7. I soggetti pubblici indicati al comma 6 non possono mantenere o istituire servizi, uffici, unità operative e strutture tecniche e di laboratorio con compiti uguali a quelli attribuiti all'ARPA e si avvalgono obbligatoriamente, delle consulenze e del supporto tecnico e analitico fornita dall'ARPA. |
. |
Art. 21 1. In ogni provincia sono istituiti, come articolazione periferica dell'ARPAS, i dipartimenti provinciali o sub-provinciali, coincidenti con gli attuali presìdi multizonali di prevenzione, dotati di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore generale e articolati in settori tecnici e servizi territoriali cui competono l'espletamento delle attività laboratoristiche, tecnico strumentali e delle attività di vigilanza e controllo sul territorio. 2. Ad ogni dipartimento provinciale o subprovinciale, coincidente con gli attuali presidi multizonali di prevenzione, è preposto un direttore nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato, previa ricognizione tra i dipendenti dell'ARPAS, tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche; c) esperienza almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private esplicata attraverso la direzione e gestione di strutture tecnico-scientifiche operanti in materia di tutela ambientale. 3. I direttori dei dipartimenti provinciali durano in carica quanto il Direttore generale. 4. Il rapporto di lavoro dei direttori dei dipartimenti provinciali è regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Direttore generale. 5. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i dirigenti degli enti regionali. 6. Il Direttore generale provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo. 7. L'incarico di direttore di dipartimento provinciale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici esso determina il collocamento in aspettativa senza assegni. |
Art. 22 1. Al fine di agevolare l'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPA la Regione stipula appositi accordi con l'Agenzia Europea per la protezione dell'ambiente, con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, con altre Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e con enti e istituti di ricerca nazionali ed internazionali, pubblici e privati. |
. |
Art. 2 1. Il regolamento dell'ARPAS è predisposto dal Direttore generale sentiti i direttori delle aree funzionali di cui all'articolo 20 e adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dal suo insediamento. 2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPAS e, in particolare, definisce: a) l'organizzazione e la dotazione organica, nonché le modalità di funzionamento delle articolazioni della direzione centrale e dei dipartimenti provinciali di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 21; b) i servizi istituzionali che l'ARPAS assicura alla Regione e agli enti locali; c) le modalità per la prestazione da parte dell'ARPAS di attività tecnico-scientifiche a soggetti pubblici diversi rispetto a quelli previsti dalla lettera b), sulla base di apposite convenzioni, nonché a privati; d) le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali; e) la contabilità dell'ARPAS, individuando anche i criteri per la tenuta di una contabilità di tipo economico. |
Art. 23 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla difesa dell'ambiente, emana direttive circa le attività ispettive ed esercita le funzioni di vigilanza, di cui all'articolo 03, comma 1, della Legge n. 61 del 1994, onde assicurare il buon andamento generale e la regolarità dei procedimenti gestori posti in essere dall'ARPA. A tal fine il Direttore generale dell'ARPA fornisce all'Assessore alla Difesa dell'Ambiente tutti gli atti, le informazioni e i dati richiesti. 2. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità e di merito della Giunta regionale i seguenti atti: a) programma di attività annuale e triennale; b) bilancio di previsione annuale e triennale; c) conto consuntivo; d) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e i contratti di valore superiore a 1.000 milioni di lire; e) definizione della struttura centrale e periferica; f) regolamenti e altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica. 3. Gli atti soggetti a controllo sono inviati entro 10 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. Tali atti, entro i successivi 30 giorni, previa istruttoria da parte dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, sono sottoposti dandone contestuale notizia all'ARPA, al controllo di legittimità o di merito, sotto forma di riesame, della Giunta regionale che provvede nei successivi 20 giorni dal ricevimento. Detto termine, per gli atti di cui all'articolo 3, comma 6, decorre dall'acquisizione del parere del Comitato regionale di indirizzo. 4. Prima della scadenza del termine per la proposizione degli atti della Giunta regionale, l'Assessore alla difesa dell'ambiente può, per una volta soltanto, chiedere motivatamente all'ARPA il riesame dell'atto. In questo caso il termine di 30 giorni entro cui deve essere sottoposta alla Giunta la proposta di annullamento per soli motivi di illegittimità decorre dalla data di ricevimento della nuova deliberazione. 5. Per gli atti di cui alle lettere b), c), e g) del comma 2, il termine per l'esercizio del controllo è portato a 40 giorni. |
. |
Art. 23 1. L'ARPAS svolge la propria attività sulla base di piani pluriennali e di programmi annuali 2. Il Consiglio di amministrazione predispone il piano pluriennale di attività dell'ARPAS, nell'ambito degli obiettivi generali di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 9 e sulla base delle proposte dei Comitati provinciali di coordinamento di cui all'articolo 11. Il piano è approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare che deve rappresentare le eventuali osservazioni e integrazioni entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso; il piano ha, di norma, validità triennale ed ha valenza autorizzatoria. 3. Il Consiglio di amministrazione, sulla base del piano pluriennale, approva il programma annuale di attività dell'ARPAS. |
TITOLO III Art. 24 1. Alla data di costituzione dell'ARPA sono soppressi i Presidi Multizonali di Prevenzione (PMP) di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34, recante "Igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e costituzione dei presidi multizonali di prevenzione" e fino all'emanazione del decreto di costituzione dell'ARPA di cui all'articolo 2, comma 3, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 5 del D.L. n. 496 del 1993, così come convertito dalla Legge n. 61 del 1994. |
. |
Art. 24 1. L'ARPAS è tenuta al pareggio di bilancio. 2. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per gli enti regionali. |
Art. 25 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 02 del D.L. n. 496 del 1993, così come convertito dalla Legge n. 61 del 1994, la Regione attraverso apposite leggi da adottare entro il 1° gennaio 2001, ricompone in un quadro organico le funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale. 2. Le leggi regionali di cui al comma 1: a) riservano alla Regione le funzioni amministrative di carattere unitario ed in particolare quelle di pianificazione, programmazione, disciplina, promozione, indirizzo e coordinamento, di raccordo con lo Stato ivi compresa l'espressione dei pareri previsti dalla legislazione vigente, di esercizio dei poteri sostitutivi e di adozione dei provvedimenti contingenti ed urgenti previsti dalla normativa regionale e statale; b) riconoscono, delegano e sub - delegano alle province le funzioni utili all'approccio integrato dei controlli di prevenzione e di tutela ambientale, con particolare riferimento a: 1) alla specificazione e all'attuazione a livello provinciale della pianificazione e della programmazione regionale di cui all'articolo 18; 2) all'approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni, dei nullaosta o di altri atti di analoga natura previsti dalle disposizioni di legge per la realizzazione di opere e di impianti a carattere provinciale e per l'esercizio di attività che producono emissioni atmosferiche, idriche e sonore o che siano attinenti ad aspetti di difesa del suolo, protezione della flora e della fauna, tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche o comunque di tutela a valorizzazione dell'ambiente; 3) alla organizzazione a livello provinciale dello sportello unico ambientale; 4) alla tenuta dei catasti e degli inventari ambientali. |
. |
Art. 25 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e dell'Assessore della difesa dell'ambiente, emana direttive circa le attività ispettive ed esercita le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto legge n. 496 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994, onde assicurare il buon andamento generale e la regolarità dei procedimenti gestori posti in essere dall'ARPAS. A tal fine il Direttore generale dell'ARPAS fornisce agli Assessori competenti tutti gli atti, le informazioni e i dati richiesti. 2. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità e di merito della Giunta regionale i seguenti atti: a) programma di attività annuale; b) bilancio di previsione; c) conto consuntivo; d) definizione della struttura centrale e periferica; e) regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici e la pianta organica. 3. Le deliberazioni sottoposte al controllo diventano esecutive qualora l'Assessore competente, entro venti giorni dal loro ricevimento, non abbia sottoposto alla Giunta regionale la proposta di annullamento, dandone contestuale notizia all'ente proponente. Sulla proposta di annullamento la Giunta decide nel termine perentorio di venti giorni. Decorso tale termine senza che la Giunta ne abbia pronunciato l'annullamento, la deliberazione diviene esecutiva. 4. Prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, l'Assessore competente può, per una sola volta, chiedere motivatamente all'ente elementi giustificativi, ovvero il riesame della deliberazione. In questo caso il termine di venti giorni entro cui deve essere sottoposta alla Giunta la proposta di annullamento decorre dalla data di ricevimento degli atti integrativi, ovvero della nuova deliberazione. 5. Per gli atti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il termine per l'esercizio del controllo è portato a quaranta giorni. |
Art. 26 1. Il fabbisogno derivante dall'applicazione della presente legge è così determinato: In diminuzione 12 - SANITÀ Cap.12103/01 - Somme da ripartire alle Aziende USL per il concorso nel ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali per gli anni 1992, 1993 e 1994 2000
lire
70.000.000 In aumento Cap.12206 - (N.I.) - Spese per l'avviamento e per le indennità agli organi istituzionali e al Collegio dei Revisori dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente - A.R.P.A. 2000
lire
70.000.000 Cap. 12207 - (N.I.) - Quota del Fondo sanitario Nazionale destinata all'Agenzia Regionale per la Prevenzione dell'Ambiente - A.R.P.A. per il finanziamento delle spese di parte corrente |
. |
Art. 26 1. Al fine di agevolare l'espletamento dei propri compiti l'ARPAS stipula appositi accordi con l'Agenzia Europea per la protezione dell'ambiente, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, con altre Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e con enti e istituti di ricerca nazionali ed internazionali, pubblici e privati. |
. |
Art. 27 1. Gli organi dell'ARPAS sono nominati, in prima attuazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro trenta giorni dalla scadenza dei relativi mandati. 2. Il Consiglio di amministrazione provvede: a) entro centottanta giorni dalla nomina, ad una ricognizione che, sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la densità di attività produttive ed agricole e la presenza di recettori particolarmente sensibili, permetta di definire gli obiettivi dell'azione di protezione ambientale e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPAS; b) entro centoventi giorni dalla nomina, alla ricognizione del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere, dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle Aziende-USL ; c) entro centoventi giorni dalla nomina, alla ricognizione delle attrezzature e delle strutture laboratoristiche di controllo della qualità ambientale di proprietà delle province e dei comuni e del relativo personale; d) entro centottanta giorni dalla nomina, alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 22. 3. Contestualmente alle nomine di cui al comma 1, la Giunta regionale, su conforme proposta degli Assessori della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, individua le strutture di supporto al Consiglio di amministrazione per le attività di cui al comma 2. 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su conforme proposta degli Assessori della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, individua e assegna all'ARPAS la sede, le attrezzature e la dotazione organica necessarie per garantire l'operatività della direzione centrale, utilizzando le risorse risultanti dal processo di accorpamento di dipartimenti regionali e di enti o strutture regionali. 5. Entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ARPAS è costituita con deliberazione della Giunta regionale e le risorse di cui all'articolo 30, comma 1, sono trasferite all'ARPAS. | |
. |
Art. 28 1. Sono assegnate all'ARPAS, con le modalità di cui all'articolo 30: a) le dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione in essere alla data del 31 dicembre 1993, nonché quelle ulteriori in essere alla data del 31 dicembre 2000; b) le dotazioni organiche dei servizi delle Aziende-USL in essere alla data del 31 dicembre 1993 sulla base della ricognizione di cui all'articolo 27, relative al personale adibito alle funzioni ed alle attività, comprese quelle laboratoristiche, di cui all'articolo 3, attribuite all'ARPAS; tale assegnazione ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma all'unità, delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attività trasferite; c) la quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e tecnici delle Aziende-USL sedi dei presidi multizonali di prevenzione, in proporzione alla dotazione trasferita all'ARPAS sul totale della dotazione organica; d) le dotazioni organiche della Regione o di enti regionali, relative al personale adibito prevalentemente alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAS; e) le dotazioni organiche delle province e dei comuni relative al personale adibito prevalentemente, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAS. 2. Esperite le procedure di mobilità esterna, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ARPAS si procede mediante concorsi pubblici. 3. L'ARPAS è autorizzata ad assegnare borse di studio, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 22. | |
. |
Art. 29 1. Sono assegnati all'ARPAS, con le modalità di cui all'articolo 30: a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei presidi multizonali di prevenzione, nonché i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei servizi delle Aziende-USL adibiti, alla data del 31 dicembre 1993, all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 3, attribuite all'ARPAS; b) le attrezzature di controllo ambientale di proprietà regionale, nonché altri beni mobili ed immobili ed attrezzature della Regione o di enti regionali, adibiti all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 3, attribuite all'ARPAS; c) i beni, mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e di monitoraggio delle province e dei comuni, adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 3, attribuite all'ARPAS. | |
. |
Art. 30 1. La Giunta regionale, entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della ricognizione di cui all'articolo 27 effettuata dal Consiglio di amministrazione dell'ARPAS, provvede a trasferire all'ARPAS le dotazioni organiche con il relativo personale in servizio, i beni mobili ed immobili e le attrezzature indicati all'articolo 28, comma 1, lettere a), b), c), d) e) e all'articolo 29, comma 1, lettere a), b), c) e le relative risorse finanziarie. 2. All'atto del trasferimento all'ARPAS del personale di cui al comma 1, gli enti di provenienza provvedono alla corrispondente riduzione dei ruoli organici. 3. Per l'assegnazione del personale e dei beni si procede ai seguenti adempimenti: a) i Direttori generali delle Aziende-USL presentano alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le dotazioni organiche, gli elenchi del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e le relative dotazioni finanziarie dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle aziende stesse, in essere sia alla data del 31 dicembre 1993 (e al 31 dicembre 2000 per i presidi multizonali di prevenzione), sia alla data di entrata in vigore della presente legge; b) la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone gli elenchi del personale, delle attrezzature di controllo ambientale di proprietà regionale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e delle relative dotazioni finanziarie della Regione o di enti regionali, adibiti alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 3, attribuite all'ARPAS; c) le province e i comuni individuano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le relative dotazioni finanziarie, adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, attribuite all'ARPAS e ne propongono l'assegnazione all'ARPAS medesima; per la loro assegnazione e definitivo trasferimento all'ARPAS si provvede, entro novanta giorni dal termine della ricognizione di cui all'articolo 27, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli interessati. 4. Qualora gli enti di cui al comma 3, lettere a) e c), risultino inadempienti, la Giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di un commissario ad acta. 5. Fino alla organizzazione delle strutture amministrative dell'ARPAS e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, gli enti pubblici già titolari delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 3, attribuite all'ARPAS, continuano nella gestione amministrativa del personale che dal 1° giugno 2002 viene funzionalmente comandato presso l'ARPAS, nonché nella provvista di beni e servizi e nella manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei beni mobili ed immobili; a tal fine l'ARPAS provvede a disciplinare i rapporti con gli enti interessati, per le prestazioni dei servizi e delle attività mediante la stipula di atti convenzionali. | |
. |
Art. 31 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 496 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994 (in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), il personale assegnato e trasferito all'ARPAS, a norma della presente legge, conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento, nonché il salario accessorio, secondo la contrattazione decentrata degli enti di provenienza. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il personale dell'ARPAS è inscritto all'INPDAP. E' fatta salva l'opzione di iscrizione all'INPS, già esercitata in base alla precedente normativa nazionale. 2. Al personale dell'ARPAS si applica il trattamento economico e normativo previsto per il personale del comparto della sanità. 3. Ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto legge n. 496 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994, nell'espletamento delle attività di controllo e di vigilanza di cui alla presente legge il personale dell'ARPAS accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti; tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAS. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. Il Direttore generale dell'ARPAS con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, dispone della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in base alle norme vigenti. | |
. |
Art. 32 1. Le entrate dell'ARPAS sono costituite: a) fino alla determinazione da parte statale della quota del fondo sanitario nazionale, capitolo prevenzione, che sarà destinata al finanziamento dei controlli ambientali, da una quota del Fondo sanitario regionale, determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione: 1) ai posti delle dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle Aziende-USL trasferiti all'ARPAS, alle relative spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni tecnico-scientifiche erogate nonché alle spese di investimento; 2) ai servizi che l'ARPAS assicura ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL ai sensi dell'articolo 6, comma 1; b) da un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività assegnate all'ARPAS, ai sensi dell'articolo 12; c) da contributi annuali degli enti locali per l'espletamento delle attività assegnate all'ARPAS con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1; d) da finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'ARPAS dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dalle Aziende-USL con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1; e) da trasferimenti di quota parte del tributo inerente il conferimento dei rifiuti in discarica; f) da introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di terzi; g) da finanziamenti statali e comunitari per la realizzazione di attività e progetti specifici; h) da eventuali lasciti o donazioni. | |
. |
Art. 33 1. Le funzioni in materia ambientale disciplinate dalla presente legge e già attribuite dalla legislazione regionale al settore dell'igiene pubblica dell'Azienda-USL sono svolte dai dipartimenti provinciali dell'ARPAS territorialmente competenti. 2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 02 del decreto legge n. 496 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994, la Regione, attraverso apposite leggi da adottare entro il 1° gennaio 2003, ricompone in un quadro organico le funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale. | |
. |
Art. 34 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 314.000.000 per l'anno 2002 ed in lire 470.000.000 per l'anno 2003, si fa fronte mediante utilizzo di una quota delle risorse già destinate agli interventi previsti nella macrovoce "Prevenzione" del Fondo sanitario nazionale e fanno carico alle sottoelencate UPB del bilancio della Regione per gli anni 2002/2003. Alla determinazione degli oneri per gli anni successivi al 2003 si provvede con legge di bilancio. 2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003 sono introdotte le seguenti variazioni: SPESA 12 - SANITÀ In diminuzione UPB S12.027 - Spese per il Servizio Sanitario Regionale - Parte corrente (Cap. 12102) 2001
lire
--------- 2002 lire
314.000.000 2003
lire
470.000.000 In aumento UPB S12.064 (N.I.) - Serv. O6 TIT. I (04.33) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna - Parte corrente 2001
lire
--------- 2002
lire
314.000.000 2003
lire
470.000.000 | |
. |
Art. 35 1. Alla data di costituzione dell'ARPAS sono soppressi i presidi multizonali di prevenzione (PMP) di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34 e fino all'emanazione del decreto di costituzione dell'ARPAS di cui all'articolo 27, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legge n. 496 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994. |