CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 107

presentata dai Consiglieri regionali

TUNIS Marco Fabrizio - AMADU - FLORIS Emilio- PIANA - RANDAZZO

il 7 settembre 2000

Ordinamento dell'organizzazione turistica della Regione sarda.
Istituzione delle aziende di promozione turistica


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge è un progetto finalizzato a modernizzare l'attuale organizzazione turistica regionale sarda. Tale organizzazione, imperniata sull'ESIT, ente turistico istituito nel 1950, sugli Enti Provinciali per il Turismo e le Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo - enti turistici ancora più vetusti del primo - fu concepita in un contesto socioeconomico, storico-culturale e normativo molto diverso dalla realtà attuale.

In ragione di quanto sopra, l'organizzazione turistica regionale, che pure ha contribuito alla crescita del settore, è uno strumento inadeguato all'ulteriore sviluppo dell'industria delle vacanze in Sardegna.

I dati statistici ufficiali sul movimento turistico sono la testimonianza di quanto affermato: tra il 1991 e il 1999 le presenze turistiche sono passate da 7.203.682 a quasi 9.000.000, pari ad un incremento del 24%, cifra notevole che, pur tuttavia, rappresenta meno del 3% del movimento turistico nazionale.

Inoltre, mentre a livello nazionale le presenze turistiche straniere rappresentano il 40% del totale, nella nostra Isola esse sono soltanto il 22% del totale. L'indice di utilizzazione lorda degli esercizi alberghieri è tra i più bassi d'Italia: esso è passato dal 27,4% del 1989 al 23,5% attuale, contro una media nazionale del 34%. In pratica, negli ultimi dieci anni, si è aggravato il problema dell'eccessiva concentrazione della stagione turistica, poiché circa il 55% degli arrivi e oltre il 76% delle presenze viene registrato tra giugno e settembre e gli alberghi risultano occupati soltanto 83 giorni l'anno contro i 92,7 giorni del 1991. Il fatturato complessivo del settore, poi, pur ragguardevole - circa 2.800 miliardi di lire - è appena il 2,3% di quello nazionale.

Su quanto affermato i consiglieri regionali dovrebbero attentamente meditare e altresì essere consapevoli della necessità e dell'urgenza - per la Regione Sardegna - di procedere senza indugi e ulteriori ritardi a riformare il sistema turistico pubblico isolano, se si vuole contribuire realmente a trasformare il turismo sardo, da fenomeno economico stagionale a vera e propria industria delle vacanze, capace di produrre il servizio "ospitalità" almeno setto-otto mesi all'anno (come avviene nelle vicine isole Baleari).

Un'efficace ed efficiente organizzazione pubblica del turismo, adeguatamente potenziata e ristrutturata, deve promuovere il turismo di qualità, con un'offerta diversificata, attento alle dinamiche del mercato sempre più globalizzato. Essa, inoltre, deve coordinare gli sforzi dei vari soggetti coinvolti, ricercando sinergie con gli operatori privati, che costantemente hanno "il polso" del mercato ove operano.

La legge regionale n. 20 del 1995, recante norme di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione, all'articolo 31 impegna alla "approvazione di una nuova legge regionale che ridefinisca la ripartizione delle competenze amministrative in materia turistica e disponga lo scioglimento degli Enti Provinciali per il Turismo (EEPPT) e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo (AAAACST)".

La riforma dell'organizzazione turistica pubblica regionale é, quindi, fondamentale non soltanto per migliorarne l'efficienza e l'efficacia, ma anche per ottemperare doverosamente ad un dispositivo di legge del Consiglio regionale che non può contraddire se stesso con ulteriori ritardi e resistenze che, finora, l'hanno impedita.

Il modello organizzativo contenuto nella presente proposta di legge, da un lato attua quanto previsto in materia dalla Legge n. 142 del 1990 con l'assegnazione di alcune funzioni a Province e Comuni, dall'altro scioglie i preesistenti enti pubblici del turismo, come stabilito anche dalla Legge n. 217 del 1983, e li sostituisce con le Aziende di Promozione Turistica e con gli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica.

Fra i punti innovativi della presente legge annoveriamo:

- l'organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo mediante l'istituzione dell'Osservatorio turistico;

- l'istituzione di una rete informatica di collegamento tra le APT (Aziende di Promozione Turistica), gli IAT (Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica) e lo stesso Osservatorio, per un maggior coordinamento tra gli enti ed una informazione in tempo reale;

- l'istituzione di un fondo per la promozione del turismo locale, finalizzato ad una migliore e consistente valorizzazione delle attrattive turistiche delle zone interne;

- il pieno riconoscimento dell'importanza, per lo sviluppo turistico regionale, del coinvolgimento nell'attività di promozione turistica degli operatori privati riuniti in consorzi;

- possibilità di istituire un'imposta di soggiorno turistico di modesta entità (sostanzialmente un "biglietto d'ingresso turistico") da parte del Presidente della Regione, finalizzata da un lato a reperire risorse finanziarie da utilizzare per il miglioramento dei servizi di accoglienza e informazione turistica, dall'altro a far emergere, indirettamente, il cosiddetto "turismo sommerso" delle seconde case.

Inoltre, la presente proposta di legge prevede una programmazione regionale annuale e triennale del turismo, con obiettivi predeterminati, onde evitare negativi vuoti di competenza come attualmente accade. Essa sancisce anche l'elaborazione di un piano di armonizzazione della ricettività turistica che contenga criteri di riequilibrio tra l'offerta classificata (alberghi, residence, campeggi) e quella costituita dalle seconde case (CAV, Case Appartamenti Vacanza), ai fini di una migliore razionalizzazione urbanistica delle coste e di una maggiore tutela delle risorse naturali.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TURISTICA
DELLA REGIONE

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, in armonia con i principi della Legge 17 maggio 1983, n. 217, identifica e valorizza le risorse turistiche presenti nel suo territorio; individua e organizza le azioni finalizzate a favorire la migliore ospitalità ai visitatori della Regione, offrendo la possibilità di una fruizione del patrimonio naturalistico, storico e culturale tramandato e conservato in Sardegna; definisce e attua politiche di gestione globale delle risorse turistiche, integrate nella generale gestione, conservazione, manutenzione e corretto utilizzo delle risorse ambientali, storiche e artistiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge definisce le funzioni della Regione, delle Province, dei Comuni e degli organismi interessati allo sviluppo del turismo.

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Art. 2
Criteri generali per la ripartizione e l'esercizio delle funzioni

1. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di promozione dello sviluppo turistico, sono riservate alla Regione le funzioni amministrative che attengono ad esigenze di carattere unitario nel territorio regionale e sono attribuite alle Province e ai Comuni le altre funzioni, secondo il principio di sussidiarietà e il criterio della dimensione degli interessi.

2. La Regione, le Province, i Comuni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, esercitano direttamente le funzioni amministrative di natura programmatoria, autorizzatoria, concessoria, di controllo e sanzionatoria, finalizzate alla tutela dei pubblici interessi; esercitano, mediante appositi organismi tecnico - operativi, le attività operative di prevalente carattere tecnico specialistico.

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Art. 3
Dichiarazione di rilevanza turistica

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, é riconosciuto turisticamente rilevante tutto il territorio della Sardegna, in ragione della diffusa presenza di risorse e potenzialità turistiche.

2. Gli atti regionali di programmazione economico-territoriale possono individuare prioritarie aree di sviluppo turistico, cui destinare specifici interventi a sostegno della crescita, qualificazione e diffusione dell'economia turistica, nonché per la valorizzazione delle risorse turistiche potenziali.

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Art. 4
Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) programmazione e coordinamento delle attività turistiche e degli interventi per lo sviluppo del turismo nel territorio regionale;

b) indirizzo, coordinamento e controllo dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;

c) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva dell'offerta turistica della Sardegna;

d) organizzazione della raccolta, elaborazione e diffusione delle statistiche regionali sul turismo, nonché delle rilevazioni e informazioni relative alla domanda e all'offerta turistica;

e) verifica e controllo della qualità dell'offerta turistica regionale, a tutela dei turisti e dei consumatori e dell'immagine turistica della Sardegna;

f) incentivazione della promozione turistica mediante un apposito fondo regionale da ripartirsi tra le Province;

g) l'organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo mediante:

1) l'istituzione dell'Osservatorio turistico nell'ambito del sistema informativo regionale;

2) l'istituzione di una rete informatica e telematica di collegamento tra le Aziende di Promozione Turistica e gli Uffici di informazione e accoglienza turistica di cui agli articoli 11 e 23 della presente legge, e l'Osservatorio turistico regionale, ai fini della raccolta ed elaborazione delle informazioni;

h) la realizzazione di progetti speciali, anche in collaborazione con l'Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT), con altre regioni, con altri enti pubblici, con organizzazioni e operatori privati.

2. Il Presidente della Giunta, con proprio decreto e previo parere favorevole della competente Commissione del Consiglio regionale, dispone, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di una imposta di soggiorno turistico.

3. L'istituzione di tale imposta é finalizzata al reperimento di risorse finanziarie da reinvestire nella realizzazione di opere pubbliche funzionali al settore dei trasporti, del turismo e dei servizi ad essi collegati, con particolare riferimento a quelli direttamente finalizzati all'accoglienza e all'informazione dei turisti.

4. Le modalità di attuazione relative al comma 3 sono disciplinate da apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

5. La Regione, per la programmazione ed il coordinamento della promozione turistica in Italia e all'estero, per la realizzazione di progetti speciali e per la raccolta ed elaborazione delle statistiche regionali sul turismo, di norma si avvale del Comitato regionale del turismo, dell'Osservatorio turistico regionale, delle Aziende di Promozione Turistica e degli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica.

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Art. 5
Programmazione regionale

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con cadenza triennale, approva, su proposta dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, e previo parere favorevole della competente Commissione del Consiglio regionale, il Piano turistico regionale. I Piani successivi devono essere proposti almeno sessanta giorni prima della scadenza del piano precedente.

2. Il Piano turistico regionale, coordinato ed in conformità con il quadro di riferimento del Programma regionale di sviluppo, contiene:

a) l'analisi dello stato e delle tendenze in atto del turismo sardo con riguardo alle strutture ricettive e complementari, alle diverse tipologie dell'offerta e della domanda turistica;

b) il monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza delle attività programmate;

c) gli obiettivi dell'intervento regionale della domanda e dell'offerta in riferimento all'Italia e all'estero, con separata indicazione degli obiettivi generali e particolari dell'azione promozionale;

d) i piani di realizzazione annuale degli obbiettivi contenuti nel Piano triennale. Il Piano annuale deve contenere gli stessi elementi e struttura del Piano triennale, nonché la ripartizione della dotazione dei fondi di cui ai successivi articoli 28 e 29 della presente legge;

e) le risorse comunitarie, statali e regionali, che si prevede di destinare, durante il triennio e annualmente, per la realizzazione degli obbiettivi di cui sopra, con specifica indicazione dei finanziamenti che si prevede di destinare per i progetti speciali;

f) le finalità a cui devono conformare la propria attività le Aziende di Promozione Turistica, gli enti locali e gli organismi operanti nella Regione a favore del turismo;

g) i criteri e le modalità per l'eventuale partecipazione dei privati alla realizzazione di progetti di promozione e miglioramento dell'offerta e dell'organizzazione turistica;

h) il piano di armonizzazione dell'offerta ricettiva che contiene i criteri di riequilibrio tra offerta ricettiva classificata e non classificata, con programmi annuali di sviluppo e tutela per ambito territoriale di competenza della singola APT.

3. L'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio comunica all'ENIT le iniziative promozionali all'estero, ai sensi della Legge 11 ottobre 1990, n. 292.

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Art. 6
Interventi per la promozione e la commercializzazione delle imprese turistiche

1. La Regione concorre allo sviluppo delle attività di promozione e di commercializzazione di imprese turistiche associate, di cui all'articolo 24 della presente legge, per progetti di qualità. A tal fine destina annualmente al finanziamento delle iniziative dei privati una quota non inferiore al 20% e non superiore al 30% delle risorse disponibili per la promozione locale e regionale.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere articolate per progetti organici nei quali siano evidenziati gli obbiettivi da perseguire, i mercati di intervento ed i segmenti di domanda da privilegiare, le azioni programmate e le modalità del loro svolgimento, i criteri e le modalità di riscontro dei risultati conseguiti ed un dettagliato preventivo di spesa.

3. I contributi per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 possono essere concessi in misura non superiore al 40% della spesa complessiva ammissibile.

4. Le domande di contributo devono essere presentate alle Province.

5. Il richiedente, successivamente alla realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, deve inviare tempestivamente alla Provincia una dettagliata relazione da cui risulti l'effettiva attuazione del progetto, con la documentazione comprovante il conseguimento, tutto o in parte, dei risultati originariamente previsti, nonché il consuntivo delle spese sostenute.

6. I contributi sono concessi dalle Province e liquidati ed erogati dalle stesse a seguito della presentazione, da parte degli interessati, della regolare documentazione di spesa e di quella occorrente ai sensi delle vigenti normative.

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Art. 7
Comitato Regionale del Turismo

1. Al fine di garantire la necessaria correlazione tra la programmazione regionale ed i programmi annuali e pluriennali di promozione turistica, nonché individuare la metodologia per una corretta integrazione tra gli investimenti, le attività e gli obbiettivi tesi al potenziamento ed alla qualificazione del prodotto turistico, é costituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato regionale del turismo.

2. Il Comitato regionale del turismo é composto:

a) dall'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, con funzioni di Presidente;

b) dall'Assessore regionale dei trasporti;

c) dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, sport e spettacolo:

d) dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente;

e) dal Presidente della Commissione consiliare del turismo, artigianato e commercio;

f) dal Coordinatore Generale dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio;

g) dai Presidenti delle Aziende di Promozione Turistica operanti nella Regione;

h) dal Presidente della Associazione Regionale degli Albergatori (Federalberghi), dal Presidente degli Agenti di Viaggio e Turismo (Fiavet), dal Presidente della Faita;

i) dal Presidente regionale delle Associazioni Pro Loco;

l) da un rappresentante delle Cooperative e Società giovanili che gestiscono i beni culturali della Sardegna;

m) da un rappresentante delle associazioni ambientaliste;

n) da un rappresentante delle associazioni agrituristiche.

3. Ai componenti del Comitato di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), m), n) spetta il rimborso spese secondo la legislazione regionale vigente.

4. Fino alla elezione di tutti i componenti di cui alla lettera e) del comma 2, fanno parte del Comitato i Commissari Straordinari degli Enti Provinciali del Turismo operanti nella Regione ed il Presidente dell'Ente Sardo Industrie Turistiche.

5. Il Comitato regionale del turismo si riunisce su iniziativa del Presidente almeno ogni tre mesi. Le sedute sono valide con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza assoluta dei componenti in carica ed in seconda convocazione di un terzo dei componenti stessi. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voto, é decisivo il voto del Presidente.

6. Ai lavori del Comitato possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, eventuali esperti.

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Art. 8
Funzioni del Comitato regionale del turismo

1. Ai fini del conseguimento di un equilibrato sviluppo turistico, il Comitato regionale del turismo, su delega della Giunta, esercita le seguenti funzioni:

a) elabora il Piano turistico regionale triennale, contenente gli obiettivi strategici di orientamento al mercato, gli strumenti di intervento e la relativa previsione di spesa di cui all'articolo 5 della presente legge;

b) elabora il Piano turistico regionale annuale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello di riferimento, in conformità dei criteri adottati per la formulazione del Piano triennale;

c) formula il Piano di armonizzazione dell'offerta ricettiva di cui alla lettera h) dell'articolo 5;

d) stabilisce le quote da destinare alle Aziende di Promozione Turistica;

e) riceve le informazioni statistiche trimestrali di cui al comma 2 dell'articolo 9.

2. Il Piano turistico triennale predisposto dal Comitato regionale del turismo ed attuato mediante programmi annuali di cui al comma 1 lettera b), é approvato, entro trenta giorni dalla presa in carico del provvedimento e previo parere favorevole della Commissione competente del Consiglio regionale, dalla Giunta, che ne ha verificato la compatibilità con le più generali iniziative di promozione dell'immagine della Sardegna di competenza della Presidenza.

3.  La Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, approva il programma relativo all'anno successivo e delibera la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili.

4.  L'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, su proposta del Comitato, indice, con periodicità triennale, una Conferenza regionale sul turismo, che provvede alla valutazione dei risultati conseguiti nel triennio.

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Art. 9
Osservatorio Turistico Regionale

1. Ai fini di garantire una costante informazione agli operatori pubblici e privati ed una puntuale conoscenza dei mercati della domanda e dell'Offerta turistica, l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio istituisce al suo interno l'Osservatorio turistico regionale.

2. L'Osservatorio turistico, dotato di adeguati strumenti informatici e telematici, in collaborazione con gli enti locali, collegato con le Aziende di Promozione Turistica e gli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica, elabora le informazioni statistiche trasmesse ed effettua studi e ricerche sulle componenti della domanda e dell'offerta turistica della Sardegna, nonché analisi comparative con le altre regioni italiane e i Paesi esteri. I dati statistici vengono trasmessi trimestralmente al Comitato regionale del turismo.

3. L'Osservatorio assiste gli operatori turistici fornendo, anche dietro corrispettivo, pareri e consulenze di carattere tecnico.

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Art. 10
Verifica e controllo dell'Offerta turistica

1. Al fine di verificare e controllare la qualità e congruità dell'offerta turistica regionale, a tutela dei turisti e consumatori e dell'immagine turistica della Sardegna, l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio provvede a:

a) fornire parere, ai Comuni, in materia di classificazione degli esercizi ricettivi, di cui all'articolo 27;

b) ricevere e custodire copia degli atti adottati dai Comuni e dalle Province in materia di classificazione degli esercizi ricettivi e di prezzi e tariffe degli stessi e delle professioni turistiche;

c) disporre, anche a campione ed in collaborazione con i Comuni, l'acquisizione di informazioni o accertamenti diretti, atti a verificare la qualità dell'offerta turistica e l'attività degli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica;

d) ricevere e verificare i rilievi e segnalazioni di turisti e consumatori rispetto a situazioni e comportamenti che possono nuocere all'immagine dell'offerta turistica regionale.

2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, l'Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio ricerca la collaborazione degli Enti locali e delle Aziende di Promozione Turistica.

 

TITOLO II
ORGANISMI TECNICO-OPERATIVI
E ASSOCIAZIONI  

Art. 11
Istituzione delle Aziende di Promozione Turistica

1. Sono istituite le Aziende di Promozione Turistica (AAPT), in numero pari alle circoscrizioni provinciali e coincidenti con il territorio delle medesime.

2. Le AAPT sono organismi tecnico - operativi strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico ed operano, quali aziende di servizi di natura economica, per la promozione turistica, munite di autonomia organizzativa amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

3. La gestione finanziaria delle AAPT é improntata a criteri di imprenditorialità ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

4. Le AAPT hanno un proprio statuto che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Azienda ed, in particolare, ne determina l'ordinamento, nonché un proprio regolamento amministrativo - contabile.

5. Le AAPT sono tenute ad osservare gli atti d'indirizzo di politica turistica stabiliti dalla Regione ed attenersi alle direttive contenute nel Programma turistico triennale.

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Art. 12
Funzioni delle Aziende di Promozione Turistica

1. Le AAPT, in raccordo con la programmazione regionale e provinciale, promuovono lo sviluppo turistico del territorio di competenza mediante azioni finalizzate alla caratterizzazione e valorizzazione del prodotto turistico.  

2. In particolare, le AAPT:

a) svolgono attività di promozione delle risorse ambientali, culturali, artistiche e archeologiche locali, attraverso ogni iniziativa idonea ad incrementare la conoscenza, l'attrattiva e la fruibilità della zona;

b) effettuano attività di assistenza agli operatori locali fornendo, anche dietro corrispettivo e mediante apposita convenzione, pareri, consulenze e servizi promozionali nei confronti di soggetti pubblici e privati;

c) organizzano e partecipano, a scopi di promozione turistica, a borse, fiere, mostre e altre manifestazioni tecniche e provvedono alla produzione e diffusione di materiali di promozione, propaganda e informazione turistica;

d) costituiscono e coordinano, a livello territoriale, una rete di Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica;

e) svolgono ulteriori funzioni di impulso delle attività turistiche di base per lo sviluppo dei Comuni e delle località a vocazione turistica;

f) collaborano con gli enti locali allo svolgimento delle funzioni delegate, in particolare procedono alla raccolta dei dati statistici di base, da trasmettere trimestralmente all'Osservatorio turistico regionale, riguardanti:

1) la domanda turistica;

2) la ricettività classificata;

3) la ricettività non classificata;

g) effettuano attività di controllo sulla ricettività classificata e residenziale, sull'attività degli IIAT e nei confronti degli operatori turistici; impongono sanzioni amministrative ai sensi della normativa vigente per coloro che non si attengono alle direttive impartite dall'Azienda stessa;

h) svolgono funzioni e incarichi ad esse demandati dal Comitato regionale del turismo.

Art. 13
Organi delle AAPT

1. Sono organi delle AAPT:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

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Art. 14
Consiglio di Amministrazione della APT

1. Il Consiglio di Amministrazione della APT é nominato dalla Giunta regionale in conformità delle procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, ed é composto dal Presidente e da due Consiglieri scelti fra cittadini italiani in possesso di requisiti di comprovata e documentata competenza in materia turistica.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e non può avere più di due mandati consecutivi.

3. In coerenza con le direttive e gli indirizzi della programmazione regionale, il Consiglio di Amministrazione approva gli atti di programmazione e di indirizzo gestionale della APT, ed in particolare delibera:

a) lo Statuto della APT;

b) il Regolamento amministrativo-contabile ed il Regolamento organico;

c) i bilanci di previsione e le relative variazioni, nonché i bilanci consuntivi;

d) il programma annuale dell'Azienda, e lo trasmette entro il 31 luglio di ogni anno al Comitato regionale del turismo;

e) la nomina del Direttore Generale dell'APT;

f) la costituzione di Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica;

g) approva le convenzioni e i contratti di consulenza e servizi offerti, i contratti d'acquisto, di alienazione e di locazione di immobili;

h) collabora sui programmi di attività della scuola professionale nel settore turistico.

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Art. 15
Funzionamento del Consiglio
di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione é convocato dal suo Presidente, o su iniziativa congiunta degli altri due componenti, entro trenta giorni dalla richiesta.

2. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza, in prima convocazione, di tutti i componenti ed in seconda convocazione della maggioranza degli stessi.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei votanti.

4. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore dell'Azienda, che vi partecipa a titolo consultivo.

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Art. 16
Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della APT, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e svolge le altre funzioni ad esso demandate dallo Statuto.

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Art. 17
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni, in conformità a quanto previsto dalla Legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, ed é composto da tre membri iscritti nel registro dei Revisori contabili.

2. Il presidente del Collegio viene eletto dai Revisori all'atto della prima seduta.

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Art. 18
Attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le seguenti funzioni:

a) formula un parere di massima sull'impostazione del bilancio di previsione, nonché le valutazioni di bilancio a chiusura di esercizio;

b) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa, l'andamento finanziario e patrimoniale;

c) vigila, attraverso l'esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarità dell'attività dell'Amministrazione, formulando gli eventuali rilievi all'organo deputato alla vigilanza, ai fini del controllo dell'Azienda di Promozione Turistica;

d) redige, prima dell'approvazione del conto consuntivo e del rendiconto patrimoniale, una relazione sui risultati economici e finanziari della gestione.

2. I membri del Collegio dei Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed acquisire, preventivamente rispetto a dette riunioni, notizie sugli argomenti iscritti ai relativi ordini del giorno.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti invia al Presidente della Giunta regionale, al Presidente della Provincia e al Presidente del Comitato regionale del turismo una dettagliata relazione semestrale sull'attività contabile dell'Azienda.

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Art. 19
Direttore

1. All'APT é preposto un Direttore responsabile in posizione apicale, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra il personale dell'Azienda ed in possesso del diploma di laurea e documentata esperienza professionale coerente con le funzioni da svolgersi.

2. Il Direttore responsabile esprime un parere obbligatorio sugli aspetti tecnici e di legittimità dei provvedimenti assunti dal Presidente o dall'intero Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, da inviare semestralmente al Presidente della Giunta regionale, al Presidente della Provincia e al Presidente del Comitato regionale del turismo.

3. Il Direttore svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione e adotta tutti gli atti rientranti nelle sue funzioni, attribuite dal regolamento organico del personale.

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Art. 20
Compensi

1. I compensi e le indennità da attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Consiglieri e ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono quelli stabiliti dalla vigente normativa regionale in materia (art. 6, L.R. 23 agosto 1995, n. 20).

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Art. 21
Entrate dell'Azienda di Promozione Turistica

1. L'APT provvede alle spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:

a) finanziamenti, contributi e rimborsi da parte della Regione, già dovuti, in base alle vigenti disposizioni, all'ESIT, ai disciolti Enti Provinciali per il Turismo e Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo;

b) redditi e proventi patrimoniali di gestione;

c) finanziamenti, contributi e rimborsi da parte della Regione e degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici e privati, connessi all'attività dell'Azienda;

d) fondi comunitari previsti nei Programmi di iniziativa comunitaria.

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Art. 22
Personale dipendente dell'Azienda
di Promozione Turistica

1. Fermo restando quanto disposto, per il personale proveniente dai preesistenti enti del turismo, disciolti per effetto della presente legge dai commi 2 e 4 dell'articolo 31, nei confronti del personale dell'APT trova applicazione la disciplina regionale di recepimento dei principi desumibili dalla Legge quadro 23 ottobre 1992, n. 421, ivi compresa la privatizzazione dei rapporti di lavoro e d'impiego

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Art.. 23
Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IIAT)

1. Allo scopo di assicurare l'assistenza e l'informazione ai turisti e per favorire la conoscenza e la valorizzazione dei propri ambiti, le Aziende di Promozione Turistica possono istituire, previo nulla osta della Giunta regionale, propri uffici di Informazione e Accoglienza Turistica denominati IIAT, eventualmente a carattere stagionale, nei Comuni inclusi nell'ambito turistico di competenza.

2. Gli IIAT ad apertura annuale devono comunque essere istituiti nelle località già sede di Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo, nonché nei Comuni ove esista un'adeguata offerta ricettiva classificata, pari ad almeno 3.000 posti letto.

3. Gli uffici di cui al comma 1 non hanno personalità giuridica né autonomia propria e sono diretta emanazione delle Aziende di Promozione Turistica.

4. L'uso della denominazione IIAT può essere consentito, mediante apposite convenzioni, agli uffici di informazioni allestiti e promossi dalle Associazioni Pro Loco iscritte nell'albo regionale, sentito il Comune interessato e previo nulla osta della Giunta regionale.

5. Gli IIAT, in collaborazione con il Comune, raccolgono informazioni da trasmettere semestralmente alle AAPT di competenza, riguardanti:

a) la domanda turistica;

b) la ricettività classificata;

c) la ricettività residenziale.

6. Gli IIAT svolgono, per conto dell'APT, ed in collaborazione con gli enti locali, controlli periodici oltre che sulla ricettività classificata, su quella residenziale e in particolare sulle Case e Appartamenti per Vacanza (CAV) di cui alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27.

7. Gli uffici IIAT ad apertura annuale debbono essere interconnessi in rete tele - informatizzata sia tra di loro che con l'APT di competenza.

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Art. 24
Consorzi di promozione turistica

1. Sono riconosciuti quali Consorzi di promozione turistica le associazioni e cooperative, non aventi scopo di lucro, costituite tra operatori turistici ed eventuali altri soggetti pubblici e privati, col fine di promuovere e incrementare il turismo nella zona di competenza e commercializzare l'offerta turistica.

2. I Consorzi di promozione turistica sono iscritti in un apposito registro tenuto dall'Assessorato del turismo, artigianato e commercio, a condizione che:

a) il territorio di competenza del Consorzio corrisponda ad ambiti sovracomunali, caratterizzati da un'offerta turistica integrata o complementare e dotati, nel loro insieme, di adeguata ricettività classificata, non inferiore a 2.000 posti letto, ed attrezzature per il soggiorno dei turisti;

b) l'adesione al Consorzio sia aperta ai Comuni e agli operatori turistici ricadenti nel territorio di competenza;

c) lo statuto del Consorzio sia conforme ai requisiti stabiliti dal presente articolo, sia ispirato ad un ordinamento democratico e preveda, in caso di scioglimento del Consorzio, la destinazione dei beni ai Comuni territorialmente competenti;

d) le entrate, costituite da quote associative e da altri contributi obbligatori previsti dallo statuto, siano adeguate al perseguimento degli scopi statutari;

e) nel territorio di competenza non esista già un Consorzio di promozione turistica iscritto al registro regionale.

3. Per ottenere l'iscrizione all'apposito registro, i Consorzi presentano domanda all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, corredata da copia dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'elenco dei soci e dei componenti gli organi sociali, nonché copia del bilancio preventivo e del programma di attività.

4. L'iscrizione al registro é disposta con decreto dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, sentito il parere della Provincia territorialmente interessata; con la medesima procedura si dispone la cancellazione dal Registro qualora sia accertata la mancanza di taluno dei requisiti stabiliti, ovvero l'inosservanza delle leggi, dello statuto o una persistente inerzia.

5. Al fine di garantire un'efficace attività di accoglienza e assistenza a favore dei turisti, ai Consorzi iscritti nel registro é consentita l'attività di prenotazione dei soggiorni, anche con prestazioni accessorie, senza apposita autorizzazione amministrativa, purché tale attività sia limitata al proprio ambito territoriale di competenza.

6. Ai Consorzi iscritti nel registro regionale sono concessi contributi dalla Provincia, ai termini degli articoli 6 e 29 della presente legge.

7. La Regione e le AAPT forniscono ai Consorzi di promozione turistica iscritti nel Registro la collaborazione e l'assistenza tecnica necessarie al perseguimento delle proprie finalità di rilevanza pubblica; detti Consorzi sono tenuti a fornire la propria collaborazione per la migliore attuazione dei programmi di sviluppo turistico adottati dalla Regione, dagli enti locali e dalle AAPT.

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Art. 25
Associazioni Pro Loco

1. La Regione riconosce le Associazioni Pro Loco costituite, senza fini di lucro, su base comunale o intercomunale e che abbiano come scopi principali:

a) la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico e artistico locale;

b) la realizzazione di attività di informazione e di manifestazioni di interesse turistico;

c) la crescita della cultura dell'accoglienza turistica nella popolazione locale.

2. Presso ciascuna Provincia é tenuto l'Albo provinciale delle Associazioni Pro Loco.

3. Per l'iscrizione all'Albo provinciale devono concorrere le seguenti condizioni:

a) che l'Associazione sia stata costituita con atto pubblico e risulti concretamente operante da almeno tre anni;

b) che il suo statuto sia conforme ai requisiti stabiliti dal presente articolo, sia ispirato ad un ordinamento democratico e preveda, in caso di scioglimento dell'Associazione, la destinazione dei beni al Comune o ai Comuni competenti per territorio;

c) che l'adesione all'Associazione sia aperta a tutti i cittadini abitanti nel territorio interessato e che nei suoi organi direttivi sia presente almeno un rappresentante del Comune o dei Comuni territorialmente competenti;

d) che nella stessa località non esista altra Associazione Pro Loco già iscritta all'Albo.

4. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le Associazioni Pro Loco presentano domanda alla Provincia competente, corredata da copia dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'elenco dei soci e dei componenti gli organi sociali, nonché da copia dei bilanci d'esercizio dei tre anni precedenti.

5. Per ciascuna Associazione Pro Loco l'iscrizione all'Albo é condizione per poter beneficiare dei contributi di cui all'articolo 29 della presente legge.

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TITOLO III
FUNZIONI DELEGATE A PROVINCE E COMUNI

Art. 26
Funzioni delle Province

1. Alle Province é delegato, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, l'esercizio delle funzioni amministrative. Esse, in particolare:

a) contribuiscono alla determinazione della programmazione in materia di organizzazione e sviluppo dell'economia turistica, inviando annualmente alla Regione, entro il 31 luglio, un programma relativo al proprio territorio, dove siano indicati:

 1) le iniziative promozionali e le attività di informazione e intrattenimento;

 2) i progetti di promozione e commercializzazione ritenuti ammissibili a contributo, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge;

b) coordinano, secondo proprie direttive, la raccolta dei dati statistici di base, in collaborazione con l'APT e l'Osservatorio turistico;

c) pubblicano i prezzi e le tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;

d) elaborano progetti di promozione turistica locale in collaborazione con l'APT per l'esecuzione di iniziative deliberate nell'ambito delle proprie competenze;

e) svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie delegate ed applicano le relative sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti;

f) istituiscono e tengono l'Albo provinciale delle Pro Loco.

2. Le Province possono assumere iniziative per favorire la gestione associata delle funzioni attribuite ai Comuni in materia turistica.

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Art. 27
Funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni é delegato l'esercizio delle sotto indicate funzioni amministrative in materia di turismo:

a) provvedono, ai sensi della Legge n. 142 del 1990, ad individuare le aree destinate ad attività turistiche ricettive e a determinare la disciplina di tutela e utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalla Regione;

b) collaborano con l'APT e l'Osservatorio turistico alla raccolta di dati statistici di base;

c) formulano proposte alle Aziende di Promozione Turistica per iniziative o manifestazioni turistiche di particolare rilevanza;

d) raccolgono le denunce di possesso di case e appartamenti per vacanze e le trasmettono trimestralmente all'APT competente;

e) esercitano l'esercizio delle funzioni amministrative regionali relative alla classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri ed extralberghieri, di cui alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, previo parere vincolante dell'APT competente territorialmente.

2. I Comuni svolgono le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie delegate ed applicano le relative sanzioni amministrative secondo legge.

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Art. 28
Mezzi per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Per consentire l'efficace esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge, é istituito un apposito fondo regionale di trasferimento, da ripartirsi per il 30% a favore delle Province e per il 70% a favore dei Comuni nel cui territorio insistano esercizi ricettivi classificati.

2. La ripartizione degli stanziamenti ai singoli enti territoriali nell'ambito delle percentuali di cui al comma 1, é determinata secondo i seguenti criteri:

a) per metà, in proporzione alla popolazione residente di ciascun ente territoriale;

b) per metà, in proporzione al numero complessivo di posti letto negli esercizi ricettivi classificati insistenti nel territorio di ciascun ente territoriale.

3. La ripartizione ed il contestuale impegno degli stanziamenti relativi al fondo di cui al comma 1, sono disposti con decreto dell'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Legge di approvazione del bilancio della Regione. I trasferimenti del fondo sono disposti in un'unica soluzione annuale.

4. Alla utilizzazione delle risorse trasferite e alla verifica e controllo delle spese effettuate, si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25.

5. Per l'esercizio delle funzioni amministrative loro delegate, le Province e i Comuni possono avvalersi di personale proveniente dai soppressi enti turistici, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale.

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Art. 29
Fondo per la promozione turistica locale

1. Al fine di sostenere la promozione turistica locale, é costituito un apposito fondo regionale, da ripartirsi tra le Province secondo i seguenti criteri:

a) per il 50 % dell'importo complessivo, in proporzione alla popolazione residente di ciascuna Provincia;

b) per il 25 %, in proporzione al numero complessivo dei posti letto degli esercizi ricettivi classificati;

c) per il rimanente 25 %, in proporzione alle presenze turistiche delle strutture classificate rilevate nel territorio di ciascuna Provincia nell'anno precedente a quello di riferimento.

2. Le risorse attribuite ai sensi del precedente comma 1, sono dalle Province destinate a sostegno:

a) di manifestazioni pubbliche di rilevante interesse turistico per il territorio provinciale, purché inserite nell'apposito calendario provinciale;

b) dell'attività delle Associazioni Pro Loco iscritte nel rispettivo Albo provinciale;

c) di progetti ed iniziative qualificate di promozione turistica realizzati da Consorzi di promozione turistica;

d) di progetti di tele - informatizzazione a rete dell'offerta turistica provinciale predisposti da soggetti pubblici o da associazioni di operatori.

3. I contributi concessi dalle Province per le attività di cui al comma precedente, sono erogati dalle stesse sulla base di idonea documentazione relativa alla realizzazione delle attività ed alle spese effettivamente sostenute.

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Art. 30
Contributo per le grandi sagre storiche

1. L'Amministrazione regionale, in considerazione della loro primaria rilevanza turistica regionale e del loro valore storico - culturale, é autorizzata a concedere un contributo annuo per la organizzazione e la promozione delle seguenti grandi Sagre storiche della Sardegna: Sagra di Sant'Efisio di Cagliari, Festa dei Candelieri e Cavalcata Sarda di Sassari, Sagra del Redentore di Nuoro, Sartiglia di Oristano, Ardia di San Costantino di Sedilo, Sagra di Sant'Antioco Martire di Sant'Antioco.

2. Detto contributo annuo é assegnato a favore dei relativi Comuni secondo la seguente ripartizione proporzionale:

a) per il 30 % al Comune di Cagliari;

b) per il 26 % al Comune di Sassari;

c) per il 19 % al Comune di Nuoro;

d) per il 15 % al Comune di Oristano;

e) per il   5 % al Comune di Sedilo;

f) per il   5 % al Comune di Sant'Antioco.

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TITOLO IV
PERSONALE DELLE AZIENDE
DI PROMOZIONE TURISTICA

Art. 31
Personale dell'ESIT, degli EEPPT e delle AAAACST

1. Il personale di ruolo dell'ESIT, degli EEPPT e delle AAAACST in servizio alla data di scioglimento degli stessi, é assegnato, in rapporto alle esigenze organizzative e di servizio e sentito il personale medesimo:

a) presso le AAPT per svolgere le attività nelle sedi centrali o in quelle decentrate;

b) presso l'Amministrazione regionale per coprire eventuali vuoti d'organico dell'Assessorato competente in materia di turismo o di altri rami dell'Amministrazione.

2. Alle assegnazioni del comma 1 si provvede con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale, su conforme deliberazione della Giunta adottata su concertata iniziativa di proposta degli Assessori regionali del turismo, artigianato e commercio e degli affari generali, personale e riforma della Regione, previamente sentite le interessate organizzazioni sindacali.

3. Alla data di soppressione degli enti di provenienza, il relativo personale confluisce in un ruolo regionale speciale ad esaurimento e conserva integralmente le posizioni giuridiche ed economiche maturate presso i medesimi enti.

4. Alla formazione, aggiornamento e tenuta del predetto ruolo provvede l'Assessorato regionale competente in materia di personale.

5. Le posizioni del personale in servizio e di quello in quiescenza, o dei suoi aventi causa, che usufruiscono delle prestazioni del Fondo di Integrazione del Trattamento di Quiescenza (FITQ) presso gli enti di provenienza, sono trasferite, insieme con l'ammontare della consistenza di cassa dei FITQ dei singoli enti, al FITQ del personale regionale, per essere amministrati in un conto speciale ad esaurimento.

6. Le AAPT con contratti a termine o part-time di durata non superiore a tre mesi possono assumere il personale necessario a svolgere funzioni temporanee, o in sostituzione di dipendenti di ruolo assenti, nelle ipotesi previste dalla vigente legislazione, previa prova selettiva, secondo le disposizioni del regolamento organico.

7. La Regione organizza appositi corsi di aggiornamento, volti a migliorare la professionalità del personale assegnato alle Aziende di Promozione Turistica.

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TITOLO V
SOPPRESSIONE DEGLI ATTUALI
ENTI TURISTICI

Art. 32
Soppressione dell'ESIT, degli EEPPT e delle AAAACST

1. L'Ente Sardo Industrie Turistiche, gli Enti Provinciali per il Turismo e le Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo sono soppressi.

2. Le Aziende di Promozione Turistica istituite a norma del Titolo II della presente legge, succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, agli Enti Provinciali del Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo con sede nell'ambito territoriale di ciascuna interessata Azienda di Promozione Turistica.

3. Per gli effetti del presente articolo, le provvidenze contributive a carico del bilancio della Regione, previste dalle leggi regionali 22 novembre 1950, n. 62 e 3 giugno 1974, n. 10, in favore, rispettivamente, dell'ESIT la prima e degli EEPPT e delle AAAACST la seconda, si intendono trasferite alle Aziende di Promozione Turistica.

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Art. 33
Commissari liquidatori

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, con decreto nomina i Commissari liquidatori dell'Ente Sardo Industrie Turistiche, degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo.

2. Con il medesimo provvedimento si dispone lo scioglimento degli organi degli enti suddetti.

3. I Commissari liquidatori, oltre a gestire temporaneamente gli Enti e le Aziende con atti di ordinaria amministrazione, entro sessanta giorni dalla loro nomina redigono ed inviano alla Giunta regionale:

a) l'inventario dei beni sia mobili che immobili di proprietà degli Enti e delle Aziende, nonché la ricognizione totale dei rapporti attivi e passivi esistenti;

b) l'elenco del personale in servizio con i dati sulle qualifiche funzionali di inquadramento e il trattamento economico;

c) il preventivo delle spese di liquidazione.

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Art. 34
Trasferimento dei beni

1. La Giunta regionale entro trenta giorni dalla presa in carico degli stati di consistenza dei beni mobili e immobili e del bilancio di liquidazione, di cui all'articolo 33, dispone, con proprio atto deliberativo, l'attribuzione dei beni e di ogni altro rapporto giuridico già intestato all'Ente Sardo Industrie Turistiche, agli Enti Provinciali per il Turismo e alle Aziende di Cura, Soggiorno e Turismo, alle AAPT territorialmente competenti.

2. La Giunta regionale, con il medesimo provvedimento, dichiara la soppressione dell'Ente Sardo Industrie Turistiche, degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo.

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Art. 35
Copertura finanziaria

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte con la cessazione degli oneri conseguenti alla soppressione degli enti turistici di cui agli articoli 32 e 33, con l'utilizzazione delle risorse già destinate all'applicazione delle leggi regionali abrogate con il successivo articolo 36 e di quelle provenienti dal gettito dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4.

2. Con successiva legge regionale saranno apportate le variazioni al bilancio annuale 2001 e a quello pluriennale 2001 - 2002 e 2003 necessarie all'applicazione della presente legge.

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Art. 36
Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare:

a) la legge regionale 22 novembre 1950, n. 62;

b) la legge regionale 21 aprile 1955, n. 7;

c) la legge regionale 21 marzo 1957, n. 7;

d) la legge regionale 3 giugno 1974, n. 10;

e) l'articolo 120 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge e con essa non incompatibili, si applicano le disposizioni delle leggi regionali 3 maggio 1955, n. 11, 15 maggio 1955, n. 14 e 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.

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