CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 106

presentata dai consiglieri regionali

PINNA - CUGINI - SANNA Alberto - DEMURU -  MARROCU -  SANNA Emanuele - DETTORI Ivana - PACIFICO - CALLEDDA - FALCONI - LAI - MORITTU -  ORRU' - PIRISI -  PUSCEDDU - SANNA Salvatore - SCANO - SPISSU

il  28 luglio  2000

Norme in materia di promozione dei prodotti agricoli biologici
e di divieto del consumo di prodotti alimentari contenenti
organismi geneticamente modificati nelle strutture
di ristorazione pubblica collettiva


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Pur nelle gravi difficoltà che attraversa il settore agricolo in Sardegna a causa essenzialmente dei frequenti fenomeni siccitosi e dell'atavica carenza di risorse idriche da destinare a questo settore,  si è registrata negli ultimi dieci anni una particolare e progressiva attenzione degli operatori agricoli per l'adozione dei metodi naturali nelle produzioni agricole e zootecniche.

Con il 20% della superficie agraria totale (circa 250.000 ettari) ormai destinata all'agricoltura biologica o in conversione, la Regione Sarda ha acquisito il primato tra le regioni italiane nel settore delle produzioni agricole biologiche.

Questo importante risultato si è potuto raggiungere grazie ad uno sforzo straordinario che ha interessato quasi 8.000 aziende con una produzione lorda vendibile di circa 230 miliardi e un'occupazione di oltre 12.000 addetti.

I numeri di questo particolare comparto dell'agricoltura sarda dimostrano che è ormai superata la fase del pionierismo e che si sta consolidando una realtà economica di tutto rispetto che occorre sostenere e sviluppare.

La maggior parte delle produzioni agricole biologiche della Sardegna, grazie all'iniziativa e al dinamismo degli operatori, sono destinate all'esportazione. I prodotti biologici sardi, infatti, sono apprezzati e ricercati sui mercati nazionali e internazionali e presentano forti margini di crescita.

Il mercato locale, invece, è più limitato e ancora poco dinamico, considerato che assorbe attualmente meno del 20% della produzione totale.

Il mercato sardo, tuttavia, al pari di quello nazionale ed internazionale, è destinato a crescere  grazie alla sempre più diffusa informazione ed educazione alimentare conseguente ai gravi rischi per la salute dell'uomo recentemente emersi anche in forme eclatanti (sicurezza dei prodotti trasgenici, epidemia della mucca pazza ecc. ).

Al ruolo positivo svolto in forma di volontariato negli ultimi anni dalle associazioni culturali e dei consumatori per diffondere l'impiego dei prodotti biologici, occorre aggiungere una forte azione organica e organizzata  per divulgare e promuovere le produzioni agricole naturali a partire dal loro impiego nel mercato della ristorazione pubblica collettiva.

Con questo obiettivo il Parlamento nazionale ha approvato con la legge 23 dicembre 1999, n° 488 ( Finanziaria 2000 ) una precisa disposizione per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità che al comma 4 dell'articolo 59 recita testualmente: "Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzo di prodotti biologici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle altre raccomandazioni dell'Istituto Nazionale della Nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo1995, n°157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti".

D'altro canto è nell'agricoltura biologica che l'Amministrazione regionale deve orientare tutti gli sforzi e le risorse possibili per coniugare la difesa della salute dei cittadini con l'esigenza di salvaguardare e proteggere l'ambiente naturale.

La diffusione dei prodotti alimentari derivanti dalle tecniche di produzione biologica deve rappresentare un punto di forza del comparto agricolo isolano proprio nel momento in cui la comunità scientifica e statuale internazionale si interroga sui rischi che possono derivare per la salute dell'uomo, per la difesa dell'ambiente e per la conservazione delle biodiversità a livello planetario dalla sempre più massiccio impiego di Organismi Geneticamente Modificati nei prodotti agricoli e zootecnici destinati all'alimentazione umana.

L'introduzione di prodotti contenenti OGM nell'alimentazione pone nuovi e giganteschi problemi per la tutela della salute umana e dell'ambiente. La mancanza di riscontri scientifici certi e la carenza di verifiche sufficienti sui rischi che possono derivare  per l'uomo e per l'ambiente dal consumo di prodotti trasgenici ha scatenato una grande reazione in tutto il mondo.

Indipendentemente dalla psicosi collettiva che si è scatenata contro questi prodotti, resta il fatto che la comunità scientifica internazionale, allo stato attuale degli studi e delle ricerche, non è in grado di affermare se gli OGM sono innocui per l'uomo e per l'ambiente.

Proprio per questa ragione ben 130 paesi hanno sottoscritto, nello scorso mese di gennaio, il Protocollo di Montreal per la difesa delle biodiversità nel quale viene sancito il cosiddetto "principio di precauzione" in forza del quale i singoli Stati possono legittimamente rifiutare gli OGM qualora  sussista o non venga scientificamente esclusa la possibilità di danni alla salute dell'uomo e dell'ambiente.

Il prevalere del principio di precauzione ha indotto,  nei giorni scorsi, anche i Ministri dell'Ambiente dell'Unione Europea a schierarsi apertamente in difesa della moratoria che vieta l'ingresso di nuovi prodotti contenenti OGM nei Paesi dell'Unione Europea.

In ogni caso tutte queste considerazioni fanno presumere una situazione di potenziale pericolo, in maniera particolare per quei soggetti che consumano alimenti in mense, refezioni scolastiche, luoghi di cura ecc..

Diversamente dai prodotti che si acquistano nei punti vendita, che dovrebbero riportare in etichetta l'eventuale contenuto di OGM, nella ristorazione collettiva non esiste alcuna possibilità di controllo per l'utente in merito all'origine e al contenuto degli alimenti.

Per tutte le ragioni fin qui esposte, tenendo conto di analoghi provvedimenti già adottati da altre regioni italiane e delle disposizioni contenute nella richiamata legge n. 488 del 1999, e ritenendo ampiamente giustificate le esigenze e le preoccupazioni manifestate da diverse organizzazioni di categoria e da numerose associazioni culturali, ambientaliste e dei consumatori, la presente proposta di legge  si pone l'obiettivo di promuovere l'impiego di alimenti naturali derivanti dalle tecniche di produzione biologica e di vietare il consumo di  prodotti alimentari contenenti OGM nelle strutture di ristorazione pubblica collettiva.

All'articolo 1 sono definite le finalità con particolare riferimento alle norme della Costituzione e dello Statuto Speciale della Sardegna in relazione alla tutela della salute dell'uomo e alla protezione dell'ambiente naturale.               

Gli articoli 2, 3 e 4  introducono gli interventi di incentivazione atti a promuovere il consumo degli alimenti biologici nelle strutture di ristorazione pubblica collettiva.

Con l'articolo 5 viene previsto il divieto per il consumo nelle stesse strutture di ristorazione pubblica collettiva di prodotti alimentari contenenti OGM, mentre l'articolo 6 stabilisce l'esigenza di attuare campagne di informazione e di educazione sui rischi derivanti dal consumo dei medesimi prodotti.

L'articolo 7 definisce i programmi e le procedure che la Giunta regionale dovrà adottare per l'attuazione delle norme contenute nella presente proposta di legge.

La norma finanziaria è infine contenuta all'articolo 8.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La Regione Autonoma della Sardegna, nel rispetto dell'articolo 32, comma 1 della Costituzione e dell'articolo 4 dello suo Statuto speciale, tutela la salute dei cittadini e la conservazione dell'ambiente naturale quale fondamentale diritto dell'individuo e della  collettività.

2. Per le finalità di cui all'articolo precedente la Regione promuove:

a) lo sviluppo dei metodi naturali per la produzione di prodotti  agricoli e zootecnici incentivando l'impiego degli alimenti biologici e di qualità nelle strutture pubbliche di ristorazione collettiva;

b) le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi per la salute umana e per la conservazione dell'ambiente naturale derivanti dal consumo di prodotti alimentari contenenti organismi geneticamente modificati vietandone il consumo nelle strutture pubbliche di ristorazione collettiva. 

   

Art. 2
Alimenti biologici

1. Per il conseguimento di quanto previsto alla lettera a) del precedente articolo, 1'Amministrazione regionale, per un periodo massimo di cinque anni, concede contributi ai Comuni, alle Province, alle Aziende Sanitarie Locali, agli altri enti pubblici dipendenti dai Comuni, dalle Province e dalla stessa Regione ed ai soggetti privati convenzionati che:

a) utilizzano prodotti alimentari biologici, tipici e tradizionali, nonché quelli a denominazione protetta, nelle mense scolastiche di ogni ordine e grado, negli ospedali e nelle case di riposo e di cura per la somministrazione dei menù biologici;

b) organizzano corsi di riqualificazione del personale di cucina.

   

Art. 3
Misure di sostegno

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono erogati su base annua in rapporto al numero effettivo di utenti che usufruiscono del servizio

2. Per ogni studente o degente che usufruisce del servizio di cui alla lettera a) dell'articolo 2, i contributi sono fissati in lire 150.000 per il primo anno, 100.000 per il secondo anno e 50.000 per i restanti tre anni.

3. I contributi relativi alla lettera a) dell'articolo 2 sono concessi fino ad un massimo del sessanta per cento delle spese sostenute.  

   

Art. 4
Diffusione e sensibilizzazione

1. La Regione concede altresì contributi ai medesimi soggetti di cui all'articolo 2, nonché ad associazioni culturali e/o di consumatori per la realizzazione di campagne di diffusione e sensibilizzazione a sostegno del consumo di alimenti biologici, tipici, tradizionali e di quelli a denominazione protetta da parte dei privati cittadini e presso le strutture pubbliche di ristorazione collettiva, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto Nazionale della Nutrizione.

2. I contributi a favore dei soggetti indicati al comma 1 sono concessi nella misura massima dell'ottanta per cento delle spese sostenute.

   

Art. 5
Organismi Geneticamente Modificati (OGM)

1. Per il conseguimento di  quanto previsto alla lettera b), del  comma 2, dell'articolo 1, in applicazione del principio di precauzione e nelle more di specifiche normative statali e comunitarie utili a valutare l'impatto sulla salute umana e sull'ambiente, i prodotti alimentari contenenti, anche in minima parte, organismi geneticamente modificati non possono essere somministrati nelle strutture di ristorazione pubblica collettiva riguardanti le scuole di ogni ordine e grado, gli ospedali e le case di riposo e di cura.

2. I Comuni, le Province, le Aziende Sanitarie Locali, gli altri enti pubblici controllati dalle medesime amministrazioni e dalla Regione sarda, nonché i soggetti privati convenzionati con le stesse amministrazioni hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare il divieto di cui al comma 1 e di verificare, attraverso la richiesta di apposita certificazione, l'assenza di organismi geneticamente modificati nei prodotti alimentari somministrati nelle proprie strutture di ristorazione pubblica collettiva.

3. Al fine di assicurare la corretta e giusta informazione dei cittadini, i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2, hanno l'obbligo di comunicare agli utenti, attraverso mezzi idonei ed adeguati, la provenienza degli alimenti somministrati.  

   

Art. 6
Informazione ed educazione

1. L'Assessorato dell'Agricoltura della Regione Sarda, d'intesa con l'Assessorato della Sanità, promuove e realizza, direttamente e/o attraverso gli altri soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5, ovvero tramite le associazioni culturali e  dei consumatori, campagne di informazione ed educazione del cittadino, dirette in via prioritaria agli operatori agricoli, scolastici e sanitari, sui possibili rischi derivanti dall'introduzione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati per la salute dell'uomo e per l'ambiente naturale.

2.  Qualora l'Amministrazione regionale decidesse di affidare a soggetti esterni alle proprie strutture le campagne di informazione e di educazione di cui al comma 1, la stessa Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai medesimi soggetti esterni nella misura massima dell'ottanta per cento delle spese sostenute.

   

Art. 7
Programmi e procedure

1. I contributi di cui agli articoli 2, 4 e 6 della presente legge sono concessi dall'Amministrazione regionale sulla base di programmi annuali e di uno specifico regolamento approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura di concerto con l'Assessore della sanità

2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I programmi annuali di cui al comma 1 del presente articolo sono approvati entro il 31 maggio di ogni anno.

4. I soggetti interessati all'ottenimento dei contributi presentano domanda entro il 31 luglio di ogni anno all'Assessorato regionale dell'agricoltura.

5. In sede di prima applicazione il programma è predisposto entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e i soggetti interessati possono presentare domanda entro i successivi sessanta giorni

   

Art. 8
Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dalla presente legge sono determinate in lire 100.000.000 per l'anno finanziario 2000 e in lire 700.000.000 per gli anni finanziari 2001 e 2002.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2000 e per gli anni 2001 e 2002 sono introdotte le seguenti modifiche :

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 5, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 )

2000    lire        1.500.000.000

mediante riduzione della voce 5 della Tabella A allegata alla L.R. 20 aprile 2000, n. 4

In aumento

06 - AGRICOLTURA

Cap. 06006

FR ( N.I. ) - Spese per l'attuazione dei programmi di interventi per la promozione dei prodotti agricoli biologici e per la regolamentazione del consumo di prodotti alimentari contenenti organismi geneticamente modificati nelle strutture di ristorazione pubblica collettiva
( art. 2, 4 e 6 della presente legge)

2000     lire          100.000.000
2001     lire          700.000.000
2002     lire          700.000.000