CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 105

presentata dai Consiglieri regionali

SANNA Alberto - MARROCU - DEMURU - ORTU - GIAGU - MANCA - CUGINI - SANNA Gian Valerio - BALIA - COGODI - DETTORI Bruno - SANNA Giacomo - BIANCU

il 27 luglio 2000

Interventi a favore del settore agricolo danneggiato dalla siccità dell'anno 2000


RELAZIONE DEI PROPONENTI

 

La presente proposta di legge si propone come strumento idoneo, in una situazione di eccezionale gravità dovuta alla siccità dell'anno in corso, a garantire la sopravvivenza di migliaia di operatori nel comparto agricolo che si trovano in gravi difficoltà e che, in mancanza di interventi immediati, sarebbero condannati alla perdita delle loro fonti di sopravvivenza.

 

L'obiettivo delle norme proposte è quello di sostenere attraverso provvidenze gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti e i Consorzi di bonifica, che necessitano di interventi tempestivi e convergenti per salvaguardare il patrimonio agro-zootecnico della nostra Regione.

 

Sono peraltro previsti contributi per le aziende e le cooperative che provvedono alla raccolta, conservazione, manipolazione, lavorazione, confezionamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici e che abbiano avuto un aggravio di oneri dovuto alla riduzione dei conferimenti. Importanti anche gli interventi di abbattimento dei costi per l'approvvigionamento di granaglie e foraggio e cereali per uso zootecnico, concessi in base alla consistenza aziendale.

 

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. Agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti le cui aziende, a causa della siccità dell'anno 2000, abbiano subito un danno del 20 per cento sulla produzione normale nelle zone svantaggiate o del 30 per cento nelle altre zone, è concesso un contributo in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione.

2. La soglia di danno, rispettivamente del 20 per cento nelle zone svantaggiate o del 30 per cento nelle altre zone è determinata sulla base del confronto tra la produzione lorda media di tre annate precedenti, con l'esclusione di eventuali annate in cui si siano verificati eventi dannosi.

3. La misura del contributo di cui al comma 1 è determinata mediante la fissazione di parametri per singola coltura.

4. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 non può superare il danno effettivamente subìto dalle singole aziende.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 200.000.000.000 nell'anno 2000 (cap. 06141).

   

Art. 2

1. Agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti le cui aziende ricadono all'interno dei comprensori di bonifica è concesso un contributo in conto capitale per la ricostituzione dei capitali di conduzione.

2. Il contributo è concesso a condizione che :

a) l'imprenditore agricolo non abbia potuto effettuare la coltivazione per il diniego o la restrizione dell'acqua di irrigazione a causa della siccità dell'anno 2000;

b) le aziende abbiano subìto una perdita di produzione non inferiore del 20 per cento nelle zone svantaggiate o del 30 per cento nelle altre zone rispetto alla produzione lorda media di tre anni precedenti, con l'esclusione di eventuali annate in cui si siano verificati eventi dannosi.

3. La misura del contributo, di cui al comma 1, è determinata mediante la fissazione di parametri per singola coltura.

4. L'ammontare del contributo, di cui al comma 1, non può superare il danno effettivamente subìto dalle singole aziende.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 55.000.000.000 nell'anno 2000 (cap. 06141).

   

Art. 3

1. Sono considerati imprenditori agricoli a titolo principale, ai fini di cui agli articoli 1 e 2, gli imprenditori che dedichino all'attività agricola all'interno della propria azienda almeno i due terzi del proprio reddito.

   

Art. 4

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo aggiuntivo nell'anno 2000 ai Consorzi di bonifica quale ulteriore concorso nelle spese di gestione degli impianti consortili.

2. Il contributo è ripartito tra i diversi consorzi in relazione all'effettiva disponibilità d'acqua registrata nell'anno 2000.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 13.000.000.000 nell'anno 2000 (cap. 06261/01).

   

Art. 5

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende e cooperative che provvedono alla raccolta, conservazione, manipolazione, lavorazione, confezionamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici che, a causa della siccità dell'anno 2000, abbiano registrato un aggravio di oneri, derivante da una riduzione dei conferimenti non inferiore rispettivamente del 20 o del 30 per cento, a seconda che siano o meno zone svantaggiate, rispetto alla media dell'ultimo triennio, un contributo non superiore alle perdite connesse con la riduzione dei conferimenti.

2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 20.000.000.000 nell'anno 2000 (cap. 06144).

   

Art. 6

1. L'Amministrazione regionale, al fine di far fronte alla diminuita disponibilità di granaglie e foraggio a seguito della siccità del 2000, è autorizzata a concedere un contributo sulle spese sostenute per il trasporto di granaglie, foraggio (fieno, paglia e pellettati) e cereali a uso zootecnico fino al 90 per cento delle spese ammesse e documentate.

2. Il contributo è concesso sulla base della consistenza aziendale e all'effettiva esigenza limitatamente al periodo 1° marzo 2000 - 31 ottobre 2000.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 12.000.000.000 (cap.  06141).

   

Art. 7

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare con fondi propri le agevolazioni previste dalla normativa statale a favore delle aziende agricole.

2. Rimane a carico del bilancio regionale l'onere conseguente alle minori assegnazioni disposte dallo Stato rispetto alle provvidenze anticipate dalla Regione (cap. 06141).

   

Art. 8

1. Gli aiuti di cui alla presente legge sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea o solo dopo il decorso del termine di due mesi, previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa.

   

Art. 9

1. Per il reperimento delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione del presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata, in deroga all'articolo 37 della legge di contabilità, a stipulare nell'anno 2000 uno o più mutui per un importo complessivo non superiore a lire 300.000.000.000.

2. L'ammortamento dei mutui non può decorrere da data anteriore al 1° gennaio 2001; gli stessi sono stipulati per una durata massima di quindici anni, ad un tasso annuo non superiore a quello di riferimento per le operazioni di credito fondiario ed edilizio vigente nel bimestre in cui avviene la stipulazione (capp. 03120, 03121, 03122).

   

Art. 10

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in lire 302.600.000.000 per l'anno 2000 e in lire 30.000.000.000 per gli anni dal 2001 al 2015.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 sono introdotte le seguenti modificazioni:

ENTRATA

In aumento

Cap. 51009 - (N.I.) -

Mutui contratti per la concessione degli aiuti concessi al settore agricolo in conseguenza della siccità dell'anno 2000:

2000    lire   300.000.000.000

2001    lire        ------     

2002    lire        ------     

SPESA

In diminuzione

Cap. 02016 -

Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1° giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto, 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32, L.R. 24 ottobre 1988, n. 35 e L.R. 2 giugno 1994, n. 26) (spesa obbligatoria)

2000   lire        2.600.000.000

2001    lire       ------     

2002    lire     30.000.000.000  

Cap. 04110 -

Spese per l'acquisto di locali da destinare agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale, nonché per l'acquisto di beni immobili ubicati nel territorio regionale e aventi rilevante intereses storico, artistico, culturale, architettonico, ambientale e naturalistico (art. 43, comma 4, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 10, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e art. 19, L.R. 20 aprile 2000, n. 4)

2000    lire       ------     

2001    lire     30.000.000.000

2002    lire       ------     

In aumento

Cap. 03120 -

Spese per l'ottenimento dei mutui e il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, e spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui (L.R. 29 settembre 1982, n. 24, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, art. 28, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 9, L.R. 21 giugno 1995, n. 16, art. 9, comma 5, L.R. 8 marzo 1997, n. 8 e art. 1, comma 8, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1) (spesa obbligatoria)

2000     lire      2.600.000.000

2001     lire          ------     

2002     lire          ------     

Cap. 03121 -

Quota interessi delle rate di ammortamento e interessi di preammortamento dei mutui contratti per l'aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (L.R. 29 settembre 1982, n. 24, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, art. 28, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 10, L.R. 21 giugno 1995, n. 16, art. 9, comma 5, L.R. 8 marzo 1997, n. 8) (spesa obbligatoria)

2000     lire     ------    

2001     lire    20.000.000.000

2002     lire    20.000.000.000

Cap. 03122 -

Quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'aumento delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende e cooperative agricole colpite da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche e per la corresponsione del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio con l'ammortamento quinquennale concessi ai produttori agricoli e alle cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali atmosferiche (L.R. 29 settembre 1982, n. 24, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, art. 28, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 10, L.R. 21 giugno 1995, n. 16, art. 9, comma 5, L.R. 8 marzo 1997, n. 8) (spesa obbligatoria)

2000    lire   ------     

2001     lire    10.000.000.000

2002     lire    10.000.000.000

Cap. 06141 - (N.I.)

2000     lire  267.000.000.000

2001     lire    ------     

2002     lire     ------     

Cap. 06261-01

Contributi sulle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai Consorzi di bonifica (L.R. 14 maggio 1984, n. 21, art. 9, L.R. 17 luglio 1987, n. 31, artt. 4 e 5, L.R. 20 marzo 1989, n. 11, art. 11, comma 1, L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 11, comma 7, L.R. 6 novembre 1992, n. 20, art. 43, L.R. 29 aprile 1994, n. 18, art. 8, L.R. 21 giugno 1995, n. 16 e art. 17, comma 4, L.R. 5 dicembre 1995, n. 33)

2000    lire     13.000.000.000

2001    lire         ------     

2002    lire          ------     

Cap. 06144 - (N.I.)

2000    lire     20.000.000.000

2001    lire          ------     

2002    lire          ------