CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 103/A
presentata dai Consiglieri regionali
LIORI - ONNIS - FRAU - USAI Edoardo - BIGGIO -
CARLONI - CORDA - MURGIA - SANNA Maria Noemi
il 20 luglio 2000Provvidenze per l'agalassia contagiosa
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33 (Interventi vari in agricoltura) all'articolo 11 ha previsto contributi a favore delle aziende pastorali i cui capi sono stati colpiti da agalassia contagiosa. La norma richiamata, però, ha limitato l'intervento contributivo per i capi infetti al momento del primo accertamento, mentre è noto che soltanto alla fine del procedimento sanitario può quantificarsi il numero dei capi colpiti dalla malattia.
Con la presente proposta di legge si intende sanare la posizione degli allevatori che sono stati risarciti soltanto parzialmente a cagione di una restrittiva interpretazione della legge.
Poiché peraltro la malattia ha fatto registrare numerosi altri focolai epidemici negli anni successivi, si ritiene con la presente proposta di estendere anche ad essi il diritto all'indennizzo.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTAZIONE PRODUTTIVA BONIFICA - ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA - ALIMENTAZIONE - TUTELA DELL'AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE - RECUPERO AMBIENTALE - PARCHI E RISERVE NATURALI - DIFESA DEL SUOLO
composta dai Consiglieri
FRAU, Presidente - GRANELLA, Vice Presidente - SANNA Alberto, Segretario - CAPPAI - CASSANO - DEMURU - GIAGU - LADU - LIORI - MANCA, relatore - ORTU - PETRINI - RASSU - SCARPA
pervenuta il 13 novembre 2003
La Quinta Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 2003, preso atto del parere favorevole della Commissione bilancio sugli aspetti finanziari del provvedimento, ha approvato il testo unificato delle proposte di legge n. 103 e 275 "Interventi a favore della zootecnia e modifica della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22"; sullo stesso testo la Commissione aveva richiesto anche il parere della Commissione politiche comunitarie, poiché tale Commissione non ha espresso il proprio parere nel termine previsto dal regolamento interno, si deve presumere che questa non abbia trovato nulla da eccepire in merito al contenuto del testo unificato.
Il testo unificato approvato dalla Quinta Commissione contiene:
a) l'estensione a tutte le malattie infettive e diffusive del bestiame, indicate dal regolamento di polizia veterinaria, della disciplina contenuta nell'articolo 2 della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22; con tale estensione si prevede la possibilità che l'Amministrazione regionale anticipi con propri fondi le assegnazioni statali destinate ad attuare gli interventi diretti a fronteggiare le varie malattie del bestiame e consistenti in: erogazione di indennizzi agli allevatori per l'abbattimento dei capi infetti ordinato dalle autorità sanitarie; il rimborso delle spese sostenute dai Comuni e dalle Aziende USL per la distruzione e lo smaltimento degli animali infetti; i costi per le operazioni di disinfezione e disinfestazione sostenute dagli enti locali, dalle Aziende USL e da altri organismi e i costi per la stipula di convenzioni con veterinari da impiegare nell'attività di prevenzione e controllo delle malattie animali. La norma prevede inoltre che le somme non rimborsate dallo Stato rimangano a carico del bilancio regionale;
b) la previsione che gli aiuti concedibili in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, siano concessi anche agli allevatori le cui aziende siano state danneggiate da malattie infettive e diffusive previste dal regolamento di polizia veterinaria nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della legge;
c) la concessione di uno specifico indennizzo a favore delle aziende agropastorali danneggiate dalla agalassia contagiosa; tale indennizzo è concesso anche alle aziende agropastorali danneggiate dalla agalassia contagiosa nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della legge;
d) lo stanziamento di 2.000.000 euro nell'anno 2003 e 1.500.000 euro nell'anno 2004 da destinare all'attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo che costituisce la base giuridica per la concessione degli aiuti agli agricoltori e allevatori danneggiati da calamità naturali, comprese le epizoozie;
e) la concessione di un sostegno finanziario a favore degli allevatori che a causa dei divieti di movimentazione imposti dalle autorità sanitarie non possono spostare il proprio bestiame, sia nell'ambito regionale che verso la restante parte del territorio nazionale e gli altri paesi dell'Unione europea; l'ammontare del contributo concedibile è collegato ai maggiori costi sostenuti dagli allevatori per l'alimentazione del bestiame;
f) l'attribuzione della priorità di concessione dei finanziamenti regionali per l'acquisto di scorte vive alle aziende che a causa di epizoozie abbiano subito una perdita del capitale bestiame o della produzione non inferiore al 20 per cento;
g) il coinvolgimento dei Comuni nelle procedure di concessione di alcuni contributi a favore delle aziende, anche in considerazione delle positive esperienze verificatesi nella concessione degli aiuti a favore degli allevatori danneggiati dalla blue tongue.
La Commissione auspica una rapida approvazione del testo unificato da parte del Consiglio regionale.
**********
La Terza Commissione, nella seduta 9 settembre 2003, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento ed ha nominato relatore in Consiglio l'on. Balletto.
**********
La Seconda Commissione non ha espresso il proprio parere nei termini previsti dal Regolamento.
Il testo della Commissione è unificato con quello della Proposta di legge n. 103
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE TITOLO: Interventi a favore della zootecnia e modifica della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22 | |
Art. 1 1. A favore delle aziende pastorali colpite nel periodo 1993-1999 da agalassia contagiosa che abbia determinato una diminuzione della produzione complessiva di latte del 25 per cento è concesso, a titolo di indennizzo dei danni subiti, un contributo di lire 40.000 per capo adulto in produzione infetto presente in allevamento al termine degli accertamenti. 2. Il contributo è concesso a favore degli allevamenti sottoposti a sequestro con ordinanza del Sindaco, in applicazione dell'articolo 10 del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. 3. Il contributo è concesso, a richiesta dell'allevatore, i cui capi siano stati colpiti dalla malattia, una volta soltanto durante la vita del gregge. |
Art. 1 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare, con mezzi propri, le assegnazioni che lo Stato dispone ai sensi delle Leggi 2 giugno 1988, n. 218 e 23 gennaio 1968, n. 34 a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare le malattie infettive e diffusive indicate dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria" e successive modifiche e integrazioni (UPB S12.078) consistenti in: a) erogazione di indennizzi agli allevatori per l'abbattimento dei capi infetti ordinato dalla autorità sanitaria; b) rimborso delle spese sostenute dai Comuni e dalle Aziende-USL per la distruzione e lo smaltimento degli animali infetti; c) costi per le operazioni di disinfezione e disinfestazione sostenute dagli enti locali e dalle Aziende-USL e da organismi all'uopo deputati; d) costi per la stipula di convenzioni con veterinari coadiutori da impiegare per rafforzare l'azione di prevenzione e di controllo della malattia. 2. Il programma degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, sentito il parere della Commissione consiliare competente che lo esprime entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 3. Le somme non rimborsate dallo Stato fanno carico definitivamente al bilancio regionale, quelle rimborsate sono introitate sulla UPB E12.003 del bilancio regionale per essere attribuite - con decreto dell'Assessore del bilancio - alla UPB S12.078 e destinate qualora necessario alla prosecuzione degli interventi. 4. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 2 della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22 (Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "febbre catarrale degli ovini") e quelle previste dalla lettera c), del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 16 (Ulteriore sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "blue tongue") possono essere destinate anche all'attuazione del presente articolo senza vincoli di destinazione. | |
Art. 2 1. L'Assessorato regionale competente per materia provvede al riesame delle pratiche già definite relative al periodo 1993-1994 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. |
Art. 2 1. Gli aiuti previsti dall'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, sono concessi anche alle aziende danneggiate da malattie infettive e diffusive indicate dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge a condizione che le aziende non abbiano già usufruito di analoghi interventi per la medesima malattia. 2. A favore delle aziende pastorali colpite da agalassia contagiosa che determini una diminuzione della produzione complessiva di latte del 25 per cento è concesso, a titolo di indennizzo dei danni subiti, un aiuto di 25 euro per capo in produzione infetto presente in allevamento al momento degli accertamenti. 3. Gli aiuti previsti dal comma 2 sono concessi anche alle aziende pastorali colpite da agalassia contagiosa nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge a condizione che le aziende non abbiano già usufruito di analoghi interventi per la medesima malattia. 4. Gli aiuti a favore delle aziende pastorali colpite da agalassia contagiosa possono essere concessi solo una volta nel corso di un decennio. 5. Le risorse finanziarie previste dalla legge regionale 5 settembre 2000, n. 18 (Interventi per i danni causati dalla siccità dell'anno 2000), dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22 e dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 2001, n. 16, possono essere destinati anche all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del FEOGA - Orientamenti e interventi urgenti per l'agricoltura) senza vincoli di destinazione. 6. Per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 e dai commi 2 e 3 del presente articolo (UPB S06.025) è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2003 ed euro 1.500.000 per l'anno 2004. | |
Art. 3 1. Nel bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti modifiche: In aumento 06 - AGRICOLTURA Cap. 06154 - Contributi e indennità agli imprenditori agricoli le cui aziende pastorali sono colpite da agalassia contagiosa (art. 1, lett. d), art. 2, lett. a) e b), art. 4, L.R. 30 ottobre 1986, n. 57, art. 21, L.R. 29 aprile 1994, n. 18 e art. 11, L.R. 5 dicembre 1995, n. 33) 2000 lire 4.000.000.000 In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) 2000 lire 4.000.000.000 |
Art. 3 1. A sostegno dei maggiori costi per l'alimentazione del bestiame derivanti agli allevatori dal divieto di spostamento di ovini, caprini e bovini, disposto dalla competente autorità sanitaria e dal divieto di movimentazione degli stessi animali verso la restante parte del territorio regionale e nazionale e verso gli stati membri della UE disposta dal Ministro della sanità, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 sotto forma di aiuti. La misura dell'aiuto è commisurata alle maggiori spese effettivamente sostenute e comunque non può superare l'importo delle stesse (UPB S06.025). 2. Le direttive di attuazione degli aiuti sono stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di agricoltura che lo esprime entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. | |
Art. 4 1. Alle aziende agricole che a causa di epizoozie abbiano subìto una perdita del capitale bestiame o della produzione non inferiore al 20 per cento è attribuita la priorità nella concessione dei finanziamenti previsti dalla normativa regionale per l'acquisto di scorte vive. La priorità è limitata alla ricostituzione del capitale bestiame morto a seguito dell'epizoozia o della potenzialità produttiva. 2. L'articolo 6 della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22, è abrogato. | ||
Art. 5 1. Gli aiuti a favore delle aziende agricole previsti dagli articoli 2 e 3 sono erogati direttamente dai comuni interessati ai quali gli operatori devono presentare apposita domanda corredata da autocertificazione. I comuni competenti, anche con il sostegno dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, accertata la sussistenza dei requisiti per l'erogazione degli aiuti, provvedono alla liquidazione degli stessi nei termini e con le modalità stabiliti dalla Giunta regionale con le direttive di cui agli articoli 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 e 3 della presente legge. 2. Qualora i comuni non provvedano alla liquidazione degli aiuti entro i novanta giorni successivi alla data di presentazione delle domande di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale provvede in sostituzione, direttamente o tramite enti, organismi o singoli funzionari all'uopo delegati. | ||
Art. 6 1. Gli aiuti alle imprese istituiti dagli articoli 2 e 3 della presente legge sono attuati dall'Amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione Europea o solo dopo decorso il termine previsto per l'esame degli aiuti da parte della Commissione stessa. | ||
Art. 7 1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono determinate in euro 2.500.000 per l'anno 2003 e in euro 2.000.000 per l'anno 2004. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2003 - 2005 sono apportate le seguenti variazioni: In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE UPB S03.007 Fondo per nuovi oneri legislativi in conto capitale 2003 euro 2.500.000 2004 euro 2.000.000 2005 euro ----------- mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella A allegata alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3. In aumento 06 - AGRICOLTURA UPB S06.025 Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche 2003 euro 2.500.000 2004 euro 2.000.000 2005 euro ------------ 3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sulla UPB S06.025 e S12078 del bilancio della Regione per gli anni 2003 e 2005 ed a quelle corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi. |