CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 102

presentata dal consigliere regionale

DORE

il 19 luglio 2000

Norme per la nomina degli Amministratori locali e sindaci di enti strumentali, organismi, società e fondazioni regionali


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Le nomine degli amministratori degli enti strumentali della Regione e delle società partecipate dalla medesima hanno sempre determinato una fase piuttosto delicata della vita della massima istituzione regionale provocando contrasti non solo fra maggioranza e opposizione ma, spesso, anche all'interno della stessa maggioranza.

Nell'attuale legislatura, caratterizzata dall'indebolimento dei partiti politici e da un sostanziale equilibrio fra le due coalizioni principali, risoltosi dopo diversi mesi solo grazie al discutibile fenomeno del "ribaltone" con relativi passaggi di campo di alcuni consiglieri e grave sospetto addirittura di compravendita di voti, il fenomeno dei contrasti per le nomine si è ulteriormente aggravato fino a raggiungere aspetti patologici quali la pretesa di questo o quel gruppo e addirittura di questo o quel consigliere esponente della maggioranza di cui si è detto di disporre di questa o quella nomina come se si trattasse di un affare privato del gruppo o addirittura del singolo consigliere regionale.

Si è così giunti ad indicare quali candidati alle nomine fratelli, cugini, cognati, genitori, fidanzati di questo o quel consigliere, ottenendo in alcuni casi lo scopo, sia pure a prezzo di polemiche e lacerazioni. Tutto ciò ha determinato non solo la paralisi del Consiglio per alcuni mesi, ma un ulteriore grave discredito presso l'elettorato ai danni dell'intera classe politica regionale ed ha accentuato anche il preoccupante fenomeno dell'assenteismo e delle astensioni in occasione degli ultimi appuntamenti elettorali.

Di fronte a questo quadro desolante di una classe politica che non riesce a fare un uso ragionevole dei poteri conferitogli dalla legge sembra non vi sia altro rimedio, almeno nell'attuale momento storico, che approntare un meccanismo delle nomine diverso da quello vigente prevedendo, in sostanza, un sistema concorsuale al quale possano partecipare tutti i cittadini che, a prescindere dall'appartenenza partitica e da altri collegamenti con i politici quali amicizie e parentele, vantino requisiti di specifica competenza, esperienza e professionalità da accertarsi da parte di un organismo collegiale indipendente.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina la materia delle nomine degli amministratori e sindaci degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale elencati all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, nonché degli enti, società, organismi e fondazioni regionali e partecipate dalla Regione o dagli enti strumentali, limitatamente alle nomine di competenza della Regione e in particolare:

a) Fondazione Banco di Sardegna;

b) Banco di Sardegna S.p.A.;

c) Banca di Sassari S.p.A.;

d) Bipesse riscossioni S.p.A.;

e) Numera S.p.A.;

f) Sardaleasing S.p.A.;

g) S.O.G.E.T. S.p.a.;

h) Tholos S.p.A.;

i) S.F.I.R.S. S.p.A.;

l) SIGMA Investimenti;

m) S.I.P.A.S.;

n) Banca C.I.S. S.p.A.;

o) Consorzio Ventuno;

p) CRS4;

q) B.I.C. Sardegna S.p.A.;

r) Consorzio Area Sviluppo Industriale di Cagliari;

s) P.T.M. S.p.A.;

t) Tecnocasic S.p.A.;

u) Consorzio S.A.R. Sardegna S.r.l.;

v) Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari;

z) Comitato Tecnico Regionale per i lavori pubblici;

aa) Comitati tecnici provinciali delle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari;

bb) Comitati provinciali per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari. 

   

Art. 2
Nomina degli amministratori

1. Gli amministratori e i sindaci degli enti di cui all'articolo 1 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale previa designazione effettuata sulla base di una procedura concorsuale dalla Commissione giudicante di cui al comma 2.

2. La Commissione giudicante è composta:

a) da tre Magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria, a quella amministrativa e a quella contabile, nominati entro il 31 gennaio di ogni anno rispettivamente dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, dal Presidente del T.A.R. Sardegna e dal Presidente della Sezione di controllo della corte dei Conti della Sardegna;

b) da due professori ordinari appartenenti rispettivamente alle Università di Cagliari e di Sassari, nominati entro il 3 gennaio di ogni anno dai rispettivi Rettori;

c) da tre rappresentanti delle Associazioni di categoria dei datori di lavoro più rappresentative, nominati entro il 31 gennaio di ogni anno dai rispettivi consigli direttivi;

d) da tre rappresentanti delle associazione di categoria dei lavoratori più rappresentative nominati entro il 31 gennaio di ogni anno dai rispettivi consigli direttivi. 

   

Art. 3
Requisiti e incompatibilità

1. I Presidenti degli enti e organismi di cui all'articolo 1 le cui nomine siano di competenza della Regione devono essere prescelti fra i cittadini che siano in possesso di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti il possesso di qualificata competenza, esperienza e professionalità o lo svolgimento di attività di amministrazione o di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Gli altri componenti dei Consigli di Amministrazione e i componenti dei Collegi sindacali degli enti e organismi di cui all'articolo 1, le cui nomine siano di competenza della Regione, qualora le norme dettate per ciascun ente dagli articoli 13 e seguenti della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, non prevedano ulteriori o diversi requisiti, devono essere prescelti fra i cittadini che siano in possesso di comprovata competenza, professionalità ed esperienza coerenti rispetto alle funzioni da svolgere.

3. A tal fine gli aspiranti alle cariche di cui ai commi 1 e 2 dovranno presentare entro il 31 dicembre di ogni anno un dettagliato "curriculum" con allegata la relativa documentazione, attestante i titoli vantati, le specifiche attività svolte, le cariche ricoperte e i risultati ottenuti.

4. Valgono le condizioni ostative, le incompatibilità e le decadenze previste dai commi da 3 a 11 dell'articolo 4 e i divieti previsti dall'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 1995. 

   

Art. 4
Procedura concorsuale

1. La procedura concorsuale di cui all'articolo 2 ha per oggetto la verifica dei titoli vantati dai candidati e del possesso da parte dei medesimi dei requisiti di competenza professionale ed esperienza.

2. L'elenco dei titoli, dei requisiti e dei punteggi ai quali gli stessi danno diritto e le norme di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 2 verranno determinati da apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

   

Art. 5
Scadenza degli incarichi e nomine future

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge scadranno entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima e dovranno essere rinnovati entro i sei mesi successivi.

   

Art. 6
Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare l'articolo 3 della legge regionale n. 20 del 1995 e, per quanto attiene alle competenze per le nomine, gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della stessa legge.