CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 98

presentata dai consiglieri regionali

PUSCEDDU - CUGINI - LAI - DETTORI Ivana - CALLEDDA -DEMURU - FALCONI - MARROCU - MORITTU - ORRU' - PACIFICO - PINNA - PIRISI - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Salvatore - SCANO - SPISSU  

il 5 luglio 2000

Norme la prevenzione delle molestie e persecuzioni psicologiche negli ambienti di lavoro e per la tutela dei lavoratori vittime di mobbing


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Un'attenzione crescente da parte dell'opinione pubblica sta accompagnando varie iniziative di studio, ricerca e sensibilizzazione sul mobbing, che rappresenta un problema sociale di cogente attualità.

Il dibattito e le denunce, riguardanti le molestie ed il disagio psicologico nei luoghi di lavoro, occupano spazi sempre più ampi nella pubblicistica e nelle iniziative sindacali e parlamentari.

Anche nel nostro Paese si assiste al tentativo di adeguare la nostra legislazione  a quella nordeuropea al fine di prevenire e sanzionare una condotta che colpisce circa il 6% dei lavoratori e produce danni alla salute fisica e psichica e, nei casi più gravi, è causa di suicidio.  Gli studi compiuti in Svezia da Heinz Leymann, in Francia da Marie France Hirigoyen e in Italia da Harald Ege dimostrano che il mobbing, oltre a causare un danno alla dignità della persona ed alla sua integrità psico-fisica, è un danno per l'intera società e per le stesse aziende.

Negli ambienti di lavoro la conflittualità è sempre esistita così come le vessazioni e gli atteggiamenti discriminatori. Ma oggi si assiste non solo a prevaricazioni tra colleghi o di capi e capetti ma anche a vere e proprie strategie aziendali che mirano ad escludere o ad espellere i lavoratori da una determinata organizzazione del lavoro.

Inoltre per anni la sicurezza sul lavoro in Italia è stata vista come tutela fisica dei dipendenti, nonostante il Codice Civile prevedesse la tutela della personalità morale del lavoratore. Oggi sappiamo che malattia professionale è anche quella psicologica. Allora il mobbing può significare lesioni personali, colpose oppure comportamenti dolosi come le minacce, le molestie sessuali o la diffamazione.

Non va infine trascurata la portata sociale del fenomeno. E' assodato che qualunque "diversità" di sesso, di origine etnica, di razza, di convinzioni personali, di orientamenti sessuali, di cultura ecc. può essere causa scatenante di molestie o di atteggiamenti ostili e discriminatori. Inoltre nella specificità italiana, come evidenziano le ricerche di Harald Ege, il mobbing rischia di avere effetti devastanti sulla stessa struttura familiare (doppio mobbing).

Pertanto di fronte a queste "nuove forme di disagio sociale" servono risposte istituzionali che mirino al miglioramento dell'organizzazione e della sicurezza del lavoro, allo sviluppo di iniziative concertative per l'adozione di codici di comportamento nei luoghi di lavoro ed infine azioni puntuali di prevenzione, formazione, informazione, ricerca ed assistenza medico-legale e psicologica.

Rispetto alle iniziative legislative finora presentate, che affrontano la tematica del mobbing con un approccio giuslavoristico tendente essenzialmente a far emergere il danno biologico e a delineare il conseguente aspetto sanzionatorio e/o risarcitorio, la presente proposta di legge rappresenta il primo organico tentativo di risposta legislativa, a livello regionale,  ad una problematica legata al mondo del lavoro che ha bisogno non solo di norme e principi ma anche di azioni positive.

Infatti così come per il diritto al lavoro, alla salute, allo studio ecc. le norme per non essere vane hanno bisogno di essere accompagnate da azioni, anche nel caso oggetto della presente proposta di legge si punta molto alla messa in campo di iniziative specifiche. 

Gli articoli 1 e 2 della proposta di legge definiscono i principi e le finalità con particolare riferimento alle norme della Costituzione, del Trattato dell'Unione Europea e dello Statuto Speciale della Sardegna. Vengono considerate molestie e persecuzioni psicologiche gli atti e i fatti, compiuti con colpa o con dolo e reiterati nel tempo, finalizzati a danneggiare una lavoratrice o un lavoratore.

Il titolo II illustra gli interventi della Regione. L'articolo 3 indica i vari interventi di prevenzione, informazione, formazione, ricerca e le azioni positive da attuare con il concorso di istituzioni pubbliche e soggetti privati. Gli interventi di cui sopra vengono puntualmente specificati negli articoli 4, 5, 6, 7 e 8.

I Centri di ascolto, introdotti dall'articolo 9, sono gestiti dagli enti locali e/o da associazioni no profit al fine di assicurare aiuto, sostegno e consulenza ai mobbizzati e promuovere campagne educative di sensibilizzazione e prevenzione.

Il titolo III individua gli strumenti operativi: il piano triennale ed il programma annuale (art. 10), l'osservatorio regionale specificandone composizione, durata e finalità (art. 11), ed il ruolo e le caratteristiche delle associazioni e del volontariato (art. 12).

La norma finanziaria è infine descritta all'articolo 13.

TITOLO II
 INTERVENTI DELLA REGIONE

Art. 3
Compiti della Regione

1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi enunciati agli articoli 1 e 2  la Regione promuove e realizza, anche con il concorso di istituzioni pubbliche e soggetti privati, i seguenti interventi di:

a) prevenzione;
 

b) informazione;  

c) formazione;  

d) ricerca;  

e) azioni positive.

   

Art. 4
Prevenzione

1. La Regione attraverso incentivazioni finanziarie e servizi sostiene la realizzazione di iniziative, adottate dai datori di lavoro, pubblici e privati, finalizzate a prevenire le molestie e le persecuzioni psicologiche.

   

Art. 5
Informazione

1. I datori di lavoro, pubblici e privati, e le rappresentanze sindacali aziendali pongono in essere iniziative di informazione periodica verso i lavoratori e, in sede di concertazione, adottano un "Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori". Tali azioni concorrono, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, ad individuare la manifestazione di condizioni di maltrattamenti e discriminazioni così come indicati all'articolo 2.

   

Art. 6
Formazione

1. L'Amministrazione regionale istituisce o promuove, nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui all'articolo 13 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, corsi di formazione professionale aventi particolare riguardo al mobbing ed alle figure professionali operanti nei centri di ascolto di cui all'articolo 9 o all'interno delle organizzazioni aziendali, quali i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

2. Una quota pari al 20% delle risorse destinate alla Regione Sardegna per la formazione continua, di cui all'articolo 9 della legge 236/93, è finalizzata all'attivazione di moduli informativi e formativi sul mobbing nell'ambito dei settori della qualità e della sicurezza aziendale e per la realizzazione di moduli di orientamento per favorire l'outplacement delle vittime.

   

Art. 7
Ricerca

1. La Regione promuove e incentiva studi e ricerche:

a) sulla diffusione del fenomeno del mobbing nel territorio regionale;  

b) sull'incidenza dei costi aziendali, sanitari e previdenziali riferibili alle patologie da mobbing;  

c) sull'adeguamento della legislazione con riferimento alle implicazioni medico, legali e relazionali riferibili al fenomeno del mobbing;  

d) sulle patologie psico - somatiche e sui trattamenti terapeutici;  

e) sul contenzioso e sui processi per molestia e persecuzione nei luoghi di lavoro.

2. La Regione  bandisce borse di studio nelle materie oggetto della presente legge.

3. Le aree di ricerca oggetto delle borse di studio nonché i corsi  post-laurea e i dottorati di ricerca sono proposti dall'Osservatorio di cui all'articolo 11.

   

Art. 8
Azioni positive

1. La Regione, al fine di limitare la diffusione e le conseguenze negative del fenomeno del mobbing, attua azioni positive in favore dei lavoratori mobbizzati e delle loro famiglie che, tra l'altro, riguardano:

a) l'osservazione sistematica del fenomeno mobbing e delle sue caratteristiche, la divulgazione di studi e ricerche sull'argomento, da attuarsi attraverso una apposita sezione dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro;  

b) la prevenzione, la cura e la riabilitazione psico - fisica, sociale e professionale delle vittime del mobbing attraverso specifiche terapie psicologiche;  

c) la consulenza formativa, comportamentale e legale rivolta ai lavoratori con incarichi decisionali ed a formatori all'interno delle aziende e degli enti pubblici;  

d) la realizzazione di strumenti permanenti di informazione e di documentazione;  

e) l'attivazione di centri d'ascolto, promossi dagli enti locali o dalle associazioni non profit, al fine di garantire alle vittime di mobbing consulenza, assistenza legale e psicologica.

   

Art. 9
Centri d'ascolto

1. I centri d'ascolto, gestiti direttamente dagli enti locali e/o da associazioni senza scopo di lucro, assicurano aiuto, sostegno e solidarietà alle lavoratrici ed ai lavoratori vittime di discriminazioni.

2. I centri d'ascolto provvedono a:

a) offrire solidarietà,  aiuto ed assistenza, con le necessarie garanzie di riservatezza, alle vittime di mobbing;  

b) fornire consulenza psicologica e legale;  

 

c) favorire interventi di mediazione per il superamento delle situazioni di disagio lavorativo;  

d) sperimentare, studiare e affinare pratiche e competenze per prevenire molestie e violenze psicologiche nei luoghi di lavoro;  

e) promuovere campagne di sensibilizzazione;  

f) favorire azioni educative di prevenzione alla violenza ed interventi di lotta alle discriminazioni.

   

TITOLO III 
STRUMENTI OPERATIVI 

Art. 10
Piano triennale e programma annuale

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati attraverso un piano triennale articolato per anni.

2. Il piano triennale è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 11.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 2 sono approvati i programmi annuali degli interventi da attuarsi con il concorso degli enti locali, delle parti sociali e datoriali, e delle associazioni.

4. Il programma annuale specifica ed attua gli indirizzi e le direttive generali del piano triennale, gli interventi di competenza regionale e gli interventi la cui realizzazione sia affidata agli enti locali e ad altri soggetti.

   

Art. 11
Osservatorio regionale

1. La Regione istituisce, presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, un Osservatorio regionale sulle molestie morali e le persecuzioni psicologiche nei luoghi di lavoro.

2. L'Osservatorio, quale organo consultivo, propone indirizzi generali per il perseguimento delle finalità della presente legge e svolge le seguenti attività:

a) concorre alla predisposizione del piano triennale e del programma annuale degli interventi ed esprime proprie valutazioni sull'attività svolta per il perseguimento degli obiettivi;

 

b) assicura il costante monitoraggio sul fenomeno del mobbing nel territorio regionale;

c) compie analisi sull'organizzazione del lavoro e sull'evoluzione del mobbing negli ambiti lavorativi e sulla sua ripercussione nei contesti familiari;

d) compie indagini studi e ricerche sui problemi connessi alle molestie morali ed alle persecuzioni psicologiche negli ambienti di lavoro;

e) svolge ogni altro compito ritenuto utile per l'osservazione del mobbing in Sardegna.

3. L'Osservatorio è presieduto dall'Assessore regionale del lavoro, o suo delegato, ed è composto da:

a) cinque esperti del settore, di riconosciuto e comprovato prestigio, nominati dalla Giunta regionale;  

b) quattro rappresentanti degli enti locali della Sardegna;

c) tre rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali;  

e) due rappresentanti dell'associazionismo sociale del settore.

4. I rappresentanti di cui alle lettere b), c), d), f) del comma 3 sono nominati con decreto dell'Assessore regionale del lavoro.

5. L'Osservatorio opera come sezione dell'Ufficio problemi del lavoro e dell'osservatorio del mercato del lavoro, del cui personale si avvale per le attività di segreteria tecnica.

6. Ai componenti dell'Osservatorio è assicurato il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni e per lo svolgimento di eventuali incarichi assegnati dallo stesso Osservatorio.

7. L'Osservatorio dura in carica cinque anni.

   

Art. 12
Associazioni e volontariato

1. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi di cui alla presente legge le associazioni, regolarmente costituite, che rispettino le seguenti condizioni e svolgano le seguenti attività:

a) assoluta assenza di scopo di lucro;  

b) esistenza in attività da almeno due anni;  

c) elettività e gratuità delle cariche associative;  

d) parità di accesso alle cariche associative per uomini e donne;
 

e) approvazione annuale del programma di attività e del rendiconto o bilancio relativo all'attività economica, finanziaria e patrimoniale dell'associazione;  

f) obbligo di devoluzione del patrimonio dell'associazione all'atto del suo scioglimento ai fini di pubblica utilità;  

 

g) promozione sociale e civile della popolazione;  

h) sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni;  

i) pratica della solidarietà sociale;  

l) rimozione degli ostacoli che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini;

m) lotta alle discriminazioni e alle diseguaglianze nei vari ambiti.

2. Le agevolazioni di cui sopra sono altresì estese agli organismi di volontariato, operanti nei settori sociali e dei diritti civili, di cui alla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, aventi titolo a attuare gli interventi previsti dalla presente legge.

   

Art. 13
Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutate in lire 800.000.0000 annue.

2. Nel bilancio pluriennale per gli anni 2000-2001-2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 5 L.R. 20 aprile 2000, n. 4)

2000    lire          800.000.000

mediante riduzione della voce 1 della Tabella A allegata alla legge regionale 20 aprile 2000 n. 4).

In aumento

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02102

Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio ed indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis. L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27 e art. 11 della presente legge)

2000    lire            30.000.000

03 - LAVORO

Cap. 10050.00

FR (N.I.)

Spese per l'attuazione del programma di interventi per la prevenzione delle molestie morali negli ambienti di lavoro e per la tutela dei lavoratori vittime di mobbing (art. 10 della presente legge)

2000     lire         770.000.000

   

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I 
PRINCIPI E FINALITA'

Art.1
Finalità

1. La Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione degli art. 1, 2 , 3, 4 e 35 della Costituzione italiana, del Trattato dell'Unione Europea e nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 5 lett. b) dello Statuto speciale, riconosce la funzione sociale del lavoro e promuove iniziative per la tutela psico-fisica delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e dalle persecuzioni psicologiche in ambito lavorativo.