CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 96
presentata dai consiglieri regionali
DEIANA - DETTORI Bruno - DORE - STARA
il 28 giugno 2000Norme in materia di concessione di mutui per l'acquisto di fondi rustici e di impianti serricoli ed agevolazioni per i trasferimenti di proprietà dei terreni agricoli
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Una delle principali cause di "disaffezione" tra cittadino e pubblica amministrazione è il difficilissimo linguaggio che quest'ultima utilizza per comunicare, per far conoscere provvedimenti, leggi, ordinanze, etc. Oggi siamo di fronte ad una comunicazione rappresentata da un complesso di norme caotico, per niente o mal coordinato, dispersivo, tanto da mettere in forte disagio il cittadino - utente di tali norme che, quasi sempre, non comprende il limite del "ho diritto - non ho diritto".
La legislazione della Regione sarda in materia di intervento pubblico regionale nel settore agricolo, con tutta una serie di difficoltà che vanno dal reperimento del testo vigente delle leggi, alle difficoltà di interpretazione di norme e alla frammentazione degli interventi previsti nelle diverse disposizioni legislative, è una riprova che è assolutamente indispensabile e necessaria una razionalizzazione della legislazione agricola.
Questa esigenza è stata più volte richiamata dalla Commissione agricoltura del Consiglio regionale che ha individuato nella redazione di testi unici, elaborati raccogliendo e coordinando la legislazione dei singoli settori, lo strumento necessario per ricondurre la legislazione regionale a norme codificate e chiare.
La presente proposta di legge si muove in questa direzione.
Essa contiene una ipotesi di testo unico nel quale sono inserite la legge regionale 23 novembre 1979, n. 60 "Concessione di mutui per l'acquisto di fondi rustici" e la legge regionale 17 novembre 1986, n. 62 "Agevolazioni per il trasferimento e la regolarizzazione catastale dei terreni agricoli" accompagnate ambedue dalle numerose modificazioni e integrazioni.
Le norme contenute nella presente proposta di legge, che riprendono il risultato di un lavoro elaborato dagli uffici del Consiglio regionale, possono apparire disaggregate, ma esse riproducono quello che dovrebbe essere il testo vigente delle leggi regionali n. 60 del 1979 e n. 62 del 1986 tanto che la lettura del testo unificato ripropone l'esigenza di procedere a uso "codificazione" della normativa.
I proponenti auspicano che il Consiglio regionale, con l'approvazione della presente proposta di legge, riconosca la necessità dell'assunto riportato in relazione.
Art. 3 1. La concessione dei mutui con le disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è altresì regolata dalle norme seguenti. 2. Oltre il pagamento delle rate di ammortamento per capitale e interessi, nessun altro onere può essere fatto gravare dagli istituti mutuati sulle ditte beneficiarie, salvo la trattenuta prevista dalle norme che regolano la concessione della garanzia sussidiaria. 3. Agli istituti di credito, a copertura di tutte le proprie spese anche contrattuali, degli oneri e dei rischi, è riconosciuto un compenso nella misura da stabilire nella convenzione di cui all'articolo 2. 4. Le annualità di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, saranno versate dagli istituti al predetto fondo di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante per convenzione. I versamenti saranno effettuati alle date stabilite, anche se gli istituti non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità. 5. Le somme versate dagli istituti per quote di ammortamento e di interessi saranno destinate ad ulteriori anticipazioni per la concessione dei mutui di cui alla presente legge. |
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Art. 4 1. L'istituto gestore del "Fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice" deve redigere annualmente un documento contenente un bilancio consuntivo, corredato da un esauriente relazione, che sarà trasmesso all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale perché possa sottoporlo agli organi di controllo. |
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Art. 5 1. I mutui possono essere concessi a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale, cioè dei coltivatori diretti che siano lavoratori manuali e abituali della terra, degli altri lavoratori manuali della terra, delle cooperative e delle società agricole di giovani disoccupati di cui alla Legge 1° giugno 1977, n. 285, di quelle di cui alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28; possono altresì essere concessi a favore delle cooperative a condizione che tutti i soci possiedano individualmente i requisiti per l'acquisto. 2. I richiedenti non devono aver superato, al momento della presentazione della domanda, l'età di 50 anni. Tale limite può essere elevato fino a 60 anni, quando nel nucleo familiare vi siano componenti di età inferiore ai 50 anni che già si dedichino direttamente e manualmente alla coltivazione della terra o all'allevamento. 3. Per le cooperative i due terzi dei soci devono essere al di sotto dei 50 anni. 4. I richiedenti, inoltre, devono essere persone che dedicano all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavano dall'attività medesima non meno di due terzi del proprio reddito globale. 5. Il richiedente, anche assieme ai componenti del nucleo familiare, deve essere in grado di fornire una forza lavorativa non inferiore alla metà di a quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo. 6. La concessione del mutuo viene estesa, in deroga alle limitazioni previste dai commi 4 e 5, ai tecnici agricoli che conducono o intendano condurre aziende agricole, nei casi previsti dalla Legge 6 marzo 1968, n. 377, o quando i richiudenti, contemplati nella medesima legge, abbiano i requisiti di tempo lavorativo e di reddito previsti dal comma 4. 7. In deroga alle limitazioni previste dai precedenti commi la concessione del mutuo per l'acquisto di impianti serricoli è estesa anche agli imprenditori che non siano lavoratori stagionali della terra. |
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Art. 6 1. I mutui hanno la durata massima di 20 anni e possono essere concessi, rispetto al prezzo di acquisto ritenuto congruo dal servizio provinciale dell'agricoltura, nelle seguenti percentuali: a) 90 per cento per le aziende singole; b) 95 per cento per le cooperative singole; c) 100 per cento: 1) per le cooperative che comprendono giovani fra i 18 e i 35 anni e donne iscritti nelle liste ordinarie di collocamento, emigrati di ritorno e lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni in numero non inferiore al 50 per cento del totale dei soci e nelle quali la presenza dei giovani non può comunque essere inferiore al 40 per cento dei soci; 2) per le società costituite mediante atto regolarmente stipulato da giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni in numero non inferiore a tre e non superiore a otto; 3) per le società costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e donne iscritti nelle liste ordinarie di collocamento, da lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni ed emigrati di ritorno: in questo caso la presenza dei giovani all'interno della società deve comunque essere maggioritaria; 4) per le società costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 35 anni le cui quote di partecipazione e le cui azioni spettino in maggioranza ai medesimi e non siano comunque inferiori al 60 per cento. 2. L'importo massimo concedibile tuttavia è fissato come segue: a) 400.000.000 di lire per le aziende che ricorrano al mutuo di cui al presente articolo per la formazione della loro proprietà terriera e per le aziende per le quali si renda necessario un ampliamento volto al raggiungimento di una base terriera che, attraverso il piano di trasformazione, determini il conseguimento della dimensione aziendale ottimale; b) 1.200.000 di lire per le cooperative agricole, con una integrazione di lire 50.000.000 per ogni socio oltre il nono, nonché per le società indicate al punto 3), lettera c), del comma 1. 3. Nell'ambito di detti massimali i mutui sono concessi al prezzo ritenuto congruo dal servizio provinciale dell'agricoltura. 4. Il concorso regionale per le operazioni effettuate con le disponibilità degli istituiti di credito è calcolato nei modi previsti dall'articolo 34 della Legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Il tasso d'interesse da porre a carico dei beneficiari è quello applicato dallo Stato per le analoghe operazioni di acquisto, ferma restando la facoltà della Regione e fissare un tasso diverso, non inferiore a quello minimo eventualmente fissato dallo Stato. In assenza di indicazioni statali, la Regione procede autonomamente. |
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Art. 7 1. Fatti salvi i diritti soggettivi garantiti dalla legislazione statale in materia di proprietà coltivatrice, nella concessione delle provvidenze regionali viene data la preferenza nell'ordine: a) alle cooperative agricole di conduzione a proprietà indivisa con priorità per quelle costituite da giovani tra i 18 e i 35 anni e donne iscritti nelle liste ordinarie di collocamento, emigrati di ritorno e lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni in numero non inferiore al 50 per cento del totale dei soci e nelle quali la presenza dei giovani non sia comunque inferiore al 40 per cento dei soci; b) alle società costituite mediante atto regolarmente stipulato da giovani disoccupati tra i 18 e i 35 anni in numero non inferiore a tre e non superiore a otto; nonché alle società costituite da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e donne iscritti nelle liste ordinarie di collocamento, da lavoratori che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni e emigrati di ritorno: all'interno di tali società la presenza dei giovani deve comunque essere maggioritaria; c) ai componenti la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare dei beni, per la quota del fondo in vendita; sono eccettuati i casi rientranti nella fattispecie contemplata nella lettera b) dell'articolo 9; d) ai coltivatori insediati sul fondo, qualunque sia il rapporto contrattuale; e) ai coltivatori che realizzino operazioni di integrazione e/o accorpamento. 2. Quando via sia una pluralità di richiedenti che abbiano lo stesso grado di preferenza, viene accolta la domanda di chi si trova in condizioni economiche disagiate. 3. I preliminari di compravendita stipulati da terzi che non abbiano titolo di preferenza ai sensi del comma 1 del presente articolo, devono essere preventivamente registrati. |
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Art. 8 1. Il fondo oggetto dell'acquisto, da solo o assieme ai terreni già posseduti, deve essere idoneo, anche potenzialmente, alla costituzione di una impresa agricola efficiente sotto il profilo tecnico ed economico, tenuto conto delle caratteristiche, nonché della capacità imprenditoriale del richiedente. 2. Il fondo è soggetto per tutta la durata del mutuo a vincolo di indivisibilità che, a cura del notaio rogante, deve essere menzionato negli atti di acquisto e di mutuo e trascritto nei pubblici registri immobiliari. 3. Il fondo deve essere soggetto per tutta la durata del mutuo al vincolo di destinazione di uso agricolo. 4. l vincolo di cui al comma 2 può essere revocato a domanda degli interessati qualora, in caso di successione ereditaria, il fondo sia suscettibile di essere scomposto in più aziende efficienti sotto il profilo tecnico ed economico; nell'ipotesi contraria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 720 del codice civile. 5. Gli atti compiuti in violazione del vincolo di indivisibilità sono nulli e comportano la decadenza dai benefici della presente legge. |
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Art. 9 1. Le provvidenze contemplate nella presente legge non si applicano agli acquisti riguardanti: a) i terreni compresi nei programmi di formazione del Monte dei Pascoli, da utilizzare per la riforma e il riassetto del settore agro-pastorale; b) i terreni nel cui possesso si deve subentrare per successione ereditaria, anche parziale, tanto mediante trasferimenti diretti tra coeredi che con trasferimenti successivi. Il divieto di concessione del mutuo riguarda l'intero terreno e si applica nei confronti dei legittimari e dei componenti il nucleo familiare di questi ultimi. Lo stesso divieto colpisce le operazioni di compravendita stipulate con terzi e seguite da una successiva rivendita a favore delle persone di cui sopra; c) i terreni che, nel ventennio precedente la data di stipulazione dell'atto di acquisto, abbiano formato oggetto di altro mutuo per lo sviluppo della proprietà coltivatrice. 2. E' tuttavia consentito l'accollo dei mutui di cui alla presente legge nei casi contemplati nel comma 2 dell'articolo 11. |
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Art. 10 1. Il prezzo congruo previsto dall'articolo 6 viene stabilito in seguito a un giudizio basato sui valori fondiari medi della zona, sul valore desunto dalla capitalizzazione del reddito netto e sugli elementi strutturali e produttivi del fondo. 2. Le Commissioni previste dall'articolo 4 della Legge 26 maggio 1965, n. 590, stabiliscono i valori fondiari medi necessari per determinare il prezzo congruo per la concessione dei mutui destinati all'acquisto dei fondi rustici. 3. Quando il fondo abbia goduto di provvidenze contributive pubbliche negli ultimi dieci anni le quote di contributo riguardanti le opere tenute presenti nella determinazione del prezzo congruo devono essere detratte dal medesimo. |
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Art. 11 1. Decade dai benefici della presente legge chi, nel periodo dell'ammortamento, alieni o cessi volontariamente dalla diretta coltivazione del fondo acquistato o dei terreni preposseduti, che abbiano concorso a formulare il giudizio sulla validità tecnica ed economica della nuova azienda agricola. 2. Quando esistano motivi eccezionali di forza maggiore o si pongano in essere operazioni di vendita e di permuta allo scopo di realizzare degli accorpamenti, non si applica la sanzione della decadenza, fermo restando che le alienazioni devono essere preventivamente autorizzate dal servizio provinciale dell'agricoltura, previo parere del Comitato comprensoriale agricolo di cui alla legge regionale 23 marzo 1979, n. 19. 3. E' altresì consentita, con la medesima autorizzazione di cui sopra, l'alienazione di piccole superfici che non ledano l'efficienza dell'azienda. |
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Art. 12 1. I benefici del presente titolo sono revocati quando l'acquirente, salvo l'esistenza di causa di forza maggiore, non proceda alla diretta coltivazione del fondo. |
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Art. 13 1. Le domande tendenti ad ottenere la concessione del mutuo per l'acquisto dei fondi rustici sono indirizzate contestualmente al servizio provinciale dell'agricoltura competente per territorio e all'istituto di credito prescelto. Se i fondi ricadono nell'ambito di più province, la competenza è attribuita in base alla maggiore estensione. 2. Il servizio provinciale dell'agricoltura accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, indica il prezzo di acquisto ritenuto congruo, fissato secondo criteri stabiliti dal precedente articolo 10 e, a conclusione della propria istruttoria tecnico - economica, emette apposito nulla - osta. 3. Contro le determinazioni del servizio provinciale dell'agricoltura è dato ricorso gerarchico, nel termine di trenta giorni dalla loro comunicazione, all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale, che deve pronunciarsi nel termine di novanta giorni dalla ricezione del ricorso stesso. |
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Art. 14 1. Alle operazioni di mutuo si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le norme e i benefici della legislazione statale in materia di proprietà coltivatrice. 2. Le operazioni di mutuo sono assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'articolo 36 della Legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Si applica, alle stesse operazioni, la garanzia fideiussoria regionale prevista dagli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44. |
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TITOLO II AGEVOLAZIONI PER I TRASFERIMENTI E
LA REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DEI TERRENI AGRICOLI 1. Allo scopo di consentire la regolarizzazione delle intestazioni catastali, di agevolare gli interventi in agricoltura e di stimolare la ricomposizione e gli accorpamenti fondiari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto sulle imposte e le spese gravanti sulle parti che stipulano atti notarili, aventi per oggetto compravendite, permute, divisioni, donazioni e alienazioni in genere di terreni agricoli. 2. La misura del contributo sarà pari al 75 per cento degli oneri sostenuti. 3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle operazioni di riordino fondiario compiute dai consorzi di bonifica o da altri enti operanti in agricoltura e ai trasferimenti delle priorità del terreno determinati da atti giudiziari. |
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Art. 16 1. Il contributo di cui all'articolo 15 può essere concesso anche a favore di coloro che regolarizzano il titolo di proprietà con le modalità previste dalla Legge 10 maggio 1976, n. 346, recante "Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale". |
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Art. 17 1. Per essere ammessi ai benefici previsti dagli articoli 15 e 16 i terreni indicati negli atti notarili o giudiziari devono avere utilizzo e destinazione agricola. 2. La destinazione agricola dei terreni deve permanere per almeno dieci anni dalla data di trascrizione dell'atto; in caso contrario il contributo percepito deve essere restituito. L'obbligo della restituzione del contributo grava su colui che risulta proprietario al momento del cambiamento di destinazione. L'obbligo della restituzione è limitato al contributo percepito da colui che ha acquistato la proprietà del terreno attraverso l'atto per il quale sono stati concessi i contributi. 3. La restituzione del contributo è esclusa quando la modifica della destinazione agricola del terreno è dovuta ad intervento della pubblica amministrazione. |
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Art. 18 1. Le domande tendenti ad ottenere la concessione dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 devono essere presentate al servizio provinciale dell'agricoltura competente per territorio, assieme all'atto notarile o giudiziario e alla documentazione comprovante le spese sostenute. 2. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale assegna ai servizi provinciali dell'agricoltura le disponibilità del bilancio regionale destinate all'attuazione della presente legge. 3. Per l'ordinazione dei pagamenti, l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro - pastorale autorizza aperture di credito a favore dei funzionari preposti a detti uffici o alle sedi staccate dei medesimi, utilizzabili mediante l'emissione di ordinativi intestati ai beneficiari. |
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Art. 19 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 23 novembre 1979, n. 60; b) articolo 23 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 12; c) articolo 34 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26; d) commi 3, 5, 5.1, 6 e 7 dell'articolo 8 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28; e) articoli 83 e 97 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44; f) articolo 43 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6; g) articoli 51, 52 e 53 della legge della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11; h) legge regionale 17 novembre 1986, n. 62; i) articolo 95 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44; l) articoli 12 e 31 della legge regionale 29 aprile 1994, n. 18. |
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Art. 20 1. Gli interventi previsti dalla presente legge utilizzano gli stanziamenti esistenti in bilancio ai sensi delle leggi regionali n. 60 del 1979 e n. 62 del 1986 che con la presente legge vengono soppresse. 2. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per il 2000 le denominazioni dei seguenti capitoli sono modificate: a) Capitolo
06220 b) Capitolo 06334 3. Le disponibilità esistenti nel fondo regionale previsto dalla legge regionale n. 60 del 1979 sono versate al fondo istituito ai sensi dell'articolo 2 della presente legge. |
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Art. 21 1. Gli impegni assunti sulla base della legge regionale n. 60 del 1979 gravano sul fondo previsto dall'articolo 2 della presente legge. 2. Le domande di concessione dei benefici presentate ai sensi della legge regionale n. 60 del 1979 e n. 62 del 1986 si intendono riferite alla presente legge. |
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
TITOLO I Art. 1 1. Allo scopo di consentire la formazione e l'ampliamento della proprietà coltivatrice fino al raggiungimento di dimensioni aziendali ottimali, di favorire lo sviluppo di una agricoltura imprenditoriale e professionale e di rendere possibile l'unione della proprietà della terra con l'impresa, l'Amministrazione regionale - anche per integrare le analoghe provvidenze dello Stato - interviene per la concessione di mutui relativi all'acquisto di fondi rustici e di impianti serricoli. |
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Art. 2 1. E' autorizzata la costituzione, presso l'istituto speciale di credito agrario, di un "Fondo regionale per lo sviluppo della proprietà coltivatrice", composto da due distinti stanziamenti: a) il primo, costituente un fondo di rotazione, destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato con mezzi finanziari regionali; b) il secondo, destinato ala concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui erogati con proprie disponibilità dagli istituti di credito. 2. Il fondo è regolamentato da apposita convenzione che l'Assessore regionale dell'agricoltura stipulerà con l'istituto gestore. 3. Le disponibilità del fondo vengono periodicamente ripartite dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale fra gli istituti di credito autorizzati a esercitare il credito agrario di miglioramento. |