CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 95
presentata dai Consiglieri regionali
DETTORI Ivana - PACIFICO - SANNA Emanuele - CUGINI - PUSCEDDU - LAI - SPISSU - CALLEDDA - DEMURU - FALCONI - MARROCU - MORITTU - ORRU' - PINNA - PIRISI - SANNA Alberto - SANNA Salvatore - SCANO
il 21 giugno 2000Norme per l'istituzione di centri antiviolenza o case rifugio
per donne maltrattate nella regione Sardegna
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La violenza all'interno delle pareti domestiche è costantemente in aumento.
Le indagini eseguite recentemente dimostrano che il fenomeno è in aumento e non riguarda soltanto situazioni familiari disgregate o degradate, ma attraversa tutti i ceti e le classi sociali.
E' difficile, peraltro, avere una esatta dimensione del fenomeno perché esso resta molto spesso celato dietro presunti incidenti domestici.
D'altronde l'intervento giudiziario è inadeguato a quantificare l'entità del danno causato alle donne maltrattate, perché il danno, oltre che fisico, più spesso è psicologico, e deprivante la capacità di autodeterminazione e condizionante per un sereno esprimersi della personalità.
E' merito delle associazioni femminili aver posto all'attenzione dell'opinione pubblica il problema, aver suggerito di trovare rimedi adeguati alla sua gravità e aver dato vita alla esperienza delle "case delle donne maltrattate" o dei "centri antiviolenza", o, ancora, dei "telefoni rosa"; tutte finalizzate a ricostruire elementi di difesa e potenziare gli strumenti di autostima delle donne maltrattate o violentate, e oltre a ciò a fornire solidarietà e aiuto per contrastare la violenza.
La necessità di avere luoghi nei quali possano rifugiarsi queste donne è quindi conseguente a questi presupposti. Poter lasciare immediatamente la casa dove si subisce il maltrattamento o la violenza è il primo indispensabile passo per potersi sottrarre alla persecuzione del familiare violento. Avere a disposizione un luogo nel quale rifugiarsi è anche indispensabile per evitare che queste donne siano spesso nuovamente penalizzate dalla impossibilità, come spesso succede, di avere un loro ambiente alternativo nel quale trasferirsi.
Prevedere centri di rifugio è anche necessario per consentire a queste donne di intraprendere più serenamente azioni giudiziarie che spesso lungi dal dare risposte immediate si protraggono nel tempo.
Dare serenità e coraggio, aiuto legale a donne già così provate psicologicamente è quindi la finalità di questi centri e da qui nasce la necessità di questa proposta di legge.
Art. 3 1. Ogni centro viene dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e quindi adeguatamente pubblicizzati. 2. Il centralino telefonico è in funzione nel corso dell'intera giornata. 3. Il centro antiviolenza mantiene costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedaliero, carabinieri, commissariati di pubblica sicurezza, consultori, servizi sociosanitari, servizi pubblici di assistenza legale e alloggiativa e strutture scolastiche operanti nel territorio, anche attraverso protocolli, da definire successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. I centri, anche in collaborazione con altri soggetti, predispongono progetti di formazione ed organizzano concorsi per le operatrici del centro e per tutto il personale delle strutture che per ragioni di lavoro viene, o potrebbe venire, in contatto con situazioni di violenza. |
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Art. 4 1. Le singole strutture di accoglienza e residenza che fanno riferimento alla presente legge sono istituite con deliberazioni dei comuni, dei loro consorzi, delle province. 2. I centri sono gestiti attraverso convenzioni con enti o associazioni che abbiano tra i loro scopi essenziali la lotta alla violenza contro le donne e i minori, la sua prevenzione, la solidarietà alle vittime e che possono dimostrare di disporre di personale adeguato per i compiti predetti. 3. Ogni centro è retto da un regolamento autonomo interno che definisce il rapporto con le donne ospiti. |
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Art. 5 1. Gli interventi del centro e la permanenza nel rifugio per le donne, con eventuali figli minori, sono gratuiti almeno fino a novanta giorni salvo altre disposizioni vigenti per la fase iniziale dell'ospitalità. Sono a carico delle singole ospiti per i tempi e l'importo definiti dalle convenzioni stipulate dai singoli comuni e province con i centri stessi. |
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Art. 6 1. La Regione emana norme perché i comuni garantiscano adeguata assistenza alloggiativa alle donne che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dalle operatrici del centro antiviolenza, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in quanto vittime di stupri, violenze e abusi sessuali, fisici o psicologici e che si trovino nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria. 2. Riguardo agli alloggi del patrimonio residenziale pubblico, la Giunta regionale, ad integrazione di quanto previsto nell'articolo 14 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, e successive modifiche e integrazioni, può finalizzare la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa a casi di donne vittime di violenze di famiglia laddove siano iniziati i relativi procedimenti giudiziari. |
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Art. 7 1. Ogni anno le province ed i comuni interessati devono presentare all'Assessorato ai servizi sociali ed al Consiglio regionale una relazione sull'andamento e sulle funzionalità dei centri. 2. Le province, su indicazione anche dei comuni interessati, inoltrano richieste di contributo al competente Assessorato regionale per dare attuazione alle finalità della presente legge entro i termini fissati dalla normativa regionale. 3. I fondi stanziati dalla Regione ai sensi di quanto previsto all'articolo 7 devono essere ripartiti tra le province richiedenti ed accreditati entro il 30 ottobre di ciascun anno; le province erogano ai centri interessati le risorse agli stessi assegnate entro i successivi sessanta giorni. 4. I centri beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a rendicontare alle province di appartenenza le spese sostenute a fronte delle somme erogate entro la scadenza dell'esercizio successivo a quello nel quale è stato concesso il contributo. |
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Art. 8 1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 800.000.000 annue. 2. Nel bilancio della Regione per il triennio 2000-2002 sono apportate le seguenti variazioni: In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) 2000 lire 800.000.000 2001 lire 800.000.000 2002 lire 800.000.000 mediante prelevamento dalla voce 8 della Tabella A allegata alla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 In aumento 12 - SANITA' Cap. 12001/14 - (N.I.) - Spese per l'istituzione di centri antiviolenza o case rifugio per donne maltrattate (art. 2 della presente legge) 2000 lire 800.000.000 2001 lire 800.000.000 2002 lire 800.000.000 3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 12001/14 del bilancio della Regione per il triennio 1998-2000 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi. |
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Art. 9 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. La Regione, al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari, detta norme ed emana provvedimenti per l'istituzione, nel territorio della Sardegna, di centri di accoglienza e case rifugio, capaci di rispondere alle necessità delle donne che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita. 2. I centri ed i rifugi devono essere dotati di strutture e personale adeguato, che deve essere tutto femminile. 3. Le finalità dei centri, detti anche case, consistono nel fornire alle vittime di violenze carnali, maltrattamenti e abusi extra o intrafamiliari, aiuti pratici ed immediati per sottrarle alle situazioni di pericolo e per ricreare condizioni di vita autonoma e serena. I centri offrono sia ospitalità che orientamenti legali, consulenza psicologica e assistenza sociale e assistono le donne in tutte le azioni che esse liberamente riterranno di intraprendere. 4. Ogni centro deve garantire l'anonimato della donna, salvo diversa decisione della donna stessa. |
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Art. 2 1. Viene istituito, almeno in ogni capoluogo di provincia, un centro di sostegno, soccorso ed ospitalità per donne, anche straniere, con figli minori, vittime di violenza fisica, sessuale, maltrattamenti. 2. In base alle richieste pervenute i comuni, i consorzi o le province decidono dove sia possibile la localizzazione del centro per il proprio territorio. 3. Il centro può essere comprensivo o collegato a un rifugio, che deve presentare caratteri di funzionalità e sicurezza, sia per le donne che per i loro figli minori. 4. Le sedi dei centri possono essere di proprietà pubblica, comunale o provinciale o regionale. 5. Per quanto riguarda i comuni superiori ai centomila abitanti ed in particolare il comune di Cagliari, può essere prevista l'apertura di più centri sul territorio comunale. |