CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 94/A

presentata dai Consiglieri regionali

SANNA Salvatore- PIRISI - DEMURU - LODDO - SANNA Gian Valerio

il 16 giugno 2000

Norme urgenti sulle Comunità montane


RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'attuazione della legge n. 142 del 1990 richiede una ridefinizione delle funzioni e dei compiti della Regione, delle province, delle comunità montane e dei comuni e il riordino delle comunità montane non può prescindere dalla articolazione delle nuove circoscrizioni provinciali e dell'area metropolitana di Cagliari, così come dovrà tener conto dei principi ispiratori costitutivi delle unioni comunali.

La riforma della Regione e del sistema delle autonomie per essere efficace, partendo da un quadro di riferimento coerente, dovrà, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, essere in grado di armonizzare al più alto livello possibile i ruoli, le funzioni e i compiti di governo dei nuovi soggetti istituzionali e strumentali.

Nelle more della riforma è tuttavia necessario ed urgente provvedere alla modifica di alcune norme che regolano il funzionamento delle comunità montane.

Le modifiche alla legge regionale n. 26 del 1975 contenute nella presente proposta riguardano:

1) l'attribuzione alle comunità montane dell'autonomia statutaria;

2) la riduzione dei componenti delle giunte esecutive da 262 a 125, con il conseguente dimezzamento delle spese di funzionamento delle comunità montane ed un risparmio complessivo stimato in circa 2 miliardi;

3) la previsione che i componenti delle giunte possano essere scelti anche tra i sindaci dei comuni che fanno parte della comunità;

4) la distinzione dei ruoli della maggioranza e della minoranza, superando conflittualità e contraddizioni spesso presenti nelle gestioni consociative imposte dalla legge, che rallentano l'azione di governo dell'esecutivo;

5) l'eliminazione degli assessori esterni al consiglio comunitario, che erano stati introdotti da una modifica della legge regionale sulle comunità montane approvata nel 1994;

6) l'immediata esclusione dalle rispettive comunità montane, in attesa della complessiva ridefinizione dei loro assetti, dei comuni di Olbia e Quartu Sant'Elena, che superano i 40.000 abitanti, e del comune di Nuoro, in quanto capoluogo di provincia, in armonia con quanto previsto dall'articolo 28 comma 5 della legge n. 142 del 1990, e la provvisoria individuazione delle nuove sedi delle comunità interessate, che si propone vengano collocate nei comuni di maggiori dimensioni.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai consiglieri

nUVOLI, Presidente, PIRISI, Vicepresidente e relatore, FLORIS Emilio, Segretario, BIANCAREDDU, BIANCU, CARLONI, DEMURU, FANTOLA, SANNA Gian Valerio, SANNA Salvatore

 pervenuta il 3 agosto 2000

Il testo unificato delle proposte di legge n. 68 e n. 94 è stato approvato a maggioranza dalla Prima Commissione nella seduta del 31 luglio 2000.

Il provvedimento contiene due importanti novità nell'ordinamento delle comunità montane: l'attribuzione dell'autonomia statutaria e la riduzione del numero dei componenti delle Giunte.

Quest'ultimo aspetto era presente in entrambe le proposte di legge, ma con soluzioni differenziate. Si è trovato un punto di convergenza mantenendo la determinazione per legge del numero degli assessori, come previsto dalla proposta di legge n. 68, ma collegando tale numero alla dimensione demografica della comunità.

Anche per quanto riguarda il metodo di elezione della Giunta è stata scelta una soluzione sostanzialmente affine all'impostazione della proposta di legge n. 68, assicurando alla minoranza la possibilità di eleggere il vicepresidente. Non è stata invece condivisa la scelta della proposta di legge n. 94 di garantire alla maggioranza l'elezione dell'intero organo esecutivo della comunità.

Altri due punti contenuti nella proposta di legge n. 94 non sono stati trasfusi nel testo unificato: l'eliminazione degli assessori esterni e l'esclusione dalle comunità montane dei comuni capoluogo di provincia e di quelli che superano i 40.000 abitanti. Il mancato recepimento di questi aspetti della proposta di legge n. 94 ha determinato, nella votazione finale, l'astensione del consigliere Salvatore Sanna ed il voto contrario del consigliere Demuru.

Nota: il Testo della Commissione è unificato con quello relativo alla Proposta di legge n. 68/A.

Art. 3
Funzioni del presidente, nomina e cessazione del presidente e della Giunta

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 1975 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 -

1. Il presidente rappresenta la comunità montana, convoca e presiede la Giunta e ne coordina le attività, esercita tutte le altre funzioni conferitegli dallo statuto e dalle altre norme.

2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente della comunità.

3. L'elezione del presidente e della Giunta avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri, contenente la lista dei candidati alla carica di presidente e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica di presidente.

4. Il presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di dimissioni del presidente o della maggioranza degli assessori, oppure in caso di approvazione da parte del Consiglio, con votazione per appello nominale, di una mozione di sfiducia costruttiva.

5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo presidente e di nuovi assessori.

6. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

7. Lo statuto regola la sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento  e può anche diversamente disciplinare quanto previsto nei commi da 2 a 6 del  presente articolo.".

 

Art. 3
Funzioni del presidente ed elezione della Giunta

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 1975 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 -

1. Il presidente rappresenta la comunità montana, convoca e presiede la Giunta e ne coordina le attività, esercita tutte le altre funzioni conferitegli dallo statuto e dalle altre norme.

2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente della comunità.

3. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. Il presidente e l'assessore che svolge le funzioni di vicepresidente sono eletti dal Consiglio a scrutinio segreto con unica votazione. Ciascun consigliere scrive nella scheda un solo nome ed è eletto presidente il consigliere che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. E' eletto vicepresidente chi segue nell'ordine dei voti; in caso di parità, risulta eletto il più anziano di età.

5. Successivamente il Consiglio elegge gli altri assessori a scrutinio segreto con unica votazione, nella quale ciascun consigliere può scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono gli assessori da eleggere.".

Art. 4
Esclusione dei comuni maggiori dalle comunità montane

1. Sono esclusi dalle comunità montane delle quali fanno attualmente parte i comuni di Olbia, Nuoro e Quartu Sant'Elena. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefìci e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

2. Le sedi delle comunità montane della Riviera di Gallura, del Nuorese e del Serpeddì sono fissate rispettivamente nei comuni di Arzachena, Dorgali e Sinnai, salvo diversa determinazione da parte degli statuti comunitari approvati ai sensi dell'articolo 1.

 

Art. 4
Rinnovo delle Giunte in carica

1. Il rinnovo delle Giunte delle comunità montane deve avvenire entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 5
Rinnovo delle Giunte in carica

1. Il rinnovo delle Giunte delle comunità montane dovrà avvenire entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 5
Abrogazione di norme

1. E' abrogata la legge regionale 23 aprile 1994, n. 19 (Integrazione alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 "Costituzione, funzionamento e attività delle comunità montane. Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Legge 3 dicembre 1971, n. 1102").

2. E' altresì abrogato il numero 1) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 1975.

Art. 6
Abrogazione di norme

1. E' abrogata la legge regionale 23 aprile 1994, n. 19 (Integrazione alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 (Costituzione, funzionamento e attività delle comunità montane. Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Legge 3 dicembre 1971, n. 1102)).

2. E' altresì abrogato il numero 1) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 1975.

 

Art. 6
Efficacia degli attuali statuti

1. Le disposizioni degli statuti delle comunità montane approvati con legge regionale, qualora siano in contrasto la presente legge, cessano di avere efficacia dalla sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni degli statuti delle comunità montane approvati con legge regionale, qualora siano in contrasto con le nuove disposizioni statutarie approvate ai sensi dell'articolo 1, cessano di avere efficacia dal momento in cui queste ultime entrano in vigore.

Art. 7
Efficacia degli attuali statuti

1. Le disposizioni degli statuti delle comunità montane approvati con legge regionale, qualora siano in contrasto la presente legge, cessano di avere efficacia dalla sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni degli statuti delle comunità montane approvati con legge regionale, qualora siano in contrasto con le nuove disposizioni statutarie approvate ai sensi dell'articolo 1, cessano di avere efficacia dal momento in cui queste ultime entrano in vigore.

 

Art.7
Efficacia degli attuali statuti

(identico)

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

   

Titolo: Norme urgenti sull'ordinamento e gli organi delle comunità montane

Art. 1
Statuti delle comunità montane

1. L'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 (Costituzione, funzionamento e attività delle comunità montane - Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Legge 3 dicembre 1971, n. 1102), è sostituito dal seguente:

"Art. 3 -

1. Le comunità montane adottano il proprio statuto ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Lo statuto, nell'ambito delle norme stabilite dalla legge, detta i principi fondamentali per l'organizzazione della comunità montana ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra enti locali, la partecipazione popolare, il decentramento, l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi Consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

5. Nel silenzio dello statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge relative al funzionamento dei comuni con popolazione pari a quella della comunità montana.".

 

Art. 1
Statuti delle comunità montane

1. L'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 (Costituzione, funzionamento e attività delle comunità montane - Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Legge 3 dicembre 1971, n. 1102), è sostituito dal seguente:

"Art. 3 -

1. Le comunità montane adottano il proprio statuto ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Lo statuto, nell'ambito delle norme stabilite dalla legge, detta i principi fondamentali per l'organizzazione della comunità montana ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra enti locali, la partecipazione popolare, il decentramento, l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

3.  Lo statuto è deliberato dal rispettivo Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

5.  Nel silenzio dello statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge relative al funzionamento dei comuni con popolazione pari a quella della comunità montana.".

Art. 2
Composizione e funzioni della Giunta

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 26 del 1975 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 -

1. La Giunta esecutiva è composta dal presidente e da quattro assessori, scelti fra i componenti del Consiglio. Essi possono cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità.

2. La Giunta è l'organo esecutivo della comunità montana ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi e dallo statuto, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti.

3. Lo statuto può fissare un diverso numero degli assessori, purché non superiore al numero degli assessori spettanti ad un comune di popolazione pari a quella della comunità.".

 

Art. 2
Composizione e funzioni della Giunta

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 26 del 1975 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 -

1. La Giunta esecutiva è composta dal presidente e da tre assessori, ovvero cinque nelle comunità con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

2. Gli assessori possono essere anche cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano comunque in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere nei comuni facenti parte della comunità.

3. La Giunta è l'organo esecutivo della comunità montana ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi e dallo statuto, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti.".