CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 93

presentata dal Consigliere regionale

NUVOLI

 il 13 giugno 2000

Semplificazione del procedimento per l'istituzione di nuovi comuni
e la modifica delle circoscrizioni comunali


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge contiene alcune norme che modificano la legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58, allo scopo di rendere più semplice e snello il procedimento per l'istituzione di nuovi comuni, ma soprattutto per l'introduzione di quelle variazioni nella circoscrizione territoriale di comuni contermini che, non alterando sostanzialmente l'assetto dei comuni esistenti, tuttavia rispondono a fondate aspettative di piccoli nuclei di popolazione che trovano oggi eccessive ed immotivate difficoltà nel concretizzarsi.

Le modifiche proposte riguardano:

a) l'ampliamento dei soggetti abilitati all'autentica delle istanze presentate dagli elettori per l'istituzione di un nuovo comune o per la modifica delle circoscrizioni comunali (art. 1);

b) l'eliminazione della fase della commissione paritetica, oltre che nel caso di accordo tra i comuni interessati, anche quando si proponga un mutamento di circoscrizioni comunali di limitata entità (art. 2);

c) la limitazione della consultazione alla sola popolazione direttamente interessata qualora la sua entità sia molto minore di quella del comune di provenienza (art. 3); a tale proposito si segnala che, secondo la giurisprudenza più recente della Corte costituzionale (sentenza n. 433 del 1995), questo è l'unico caso in cui si possa derogare al principio costituzionale secondo cui la consultazione deve coinvolgere l'intera popolazione del comune originario; se ne deduce perciò l'incostituzionalità dell'intero articolo 11 della nostra legge sull'istituzione di nuovi comuni, in quanto esso fa dipendere la limitazione della consultazione da circostanze (posizione assunta dai consigli comunali e maggioranza conseguita in consiglio regionale) che non sarebbero idonee, alla luce della citata sentenza, a far recedere il diritto di tutte le popolazioni interessate ad esprimere il loro parere;

d) l'abrogazione della norma che richiede la partecipazione della metà degli aventi diritto al voto per la validità della consultazione referendaria; detto quorum - si fa notare incidentalmente - è attualmente più alto anche di quello richiesto per i referendum regionali dalla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, mentre la natura consultiva del referendum di cui si tratta consente senza problemi di eliminarlo completamente (art. 4);

e) la previsione che i referendum possano svolgersi, oltre che fra il 15 aprile ed il 15 giugno, anche fra il 15 settembre e il 15 novembre di ogni anno (art. 5).

Art. 3

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 58 del 1986 è inserito il seguente:

"La consultazione è sempre limitata alla popolazione residente nella frazione o nelle frazioni da erigere in nuovo comune, o nel solo territorio interessato al mutamento di circoscrizione, qualora detta popolazione sia inferiore ad un decimo della popolazione del comune o dei comuni di origine.".

   

Art. 4

1. Il secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale n. 58 del 1986 è abrogato.

   

Art. 5

1. Nel primo comma dell'articolo 23 della legge regionale n. 58 del 1986, dopo le parole: "una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno" sono inserite le parole ", ovvero tra il 15 settembre e il 15 novembre".

   

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58 (Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni) è sostituito dal seguente:

"Quando l'iniziativa è assunta dagli elettori, le firme della relativa istanza devono essere autenticate dai soggetti e con le modalità previste per la sottoscrizione delle liste per le elezioni del consiglio comunale.".

   

Art. 2

1. Il nono comma dell'articolo 8 della legge regionale n. 58 del 1986 è sostituito dal seguente:

"Non è necessaria la nomina della commissione paritetica e l'Assessore trasmette direttamente la richiesta al Consiglio regionale, non appena decorsi i termini per le opposizioni di cui all'articolo 7 qualora applicabile, nei seguenti casi:

a) quando l'iniziativa sia stata assunta in modo concorde da tutti i comuni interessati;

b) quando l'iniziativa riguardi il mutamento di circoscrizioni comunali e sia la popolazione che la superficie interessate siano inferiori ad un decimo della popolazione e della superficie del comune o dei comuni di origine.".