CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 91
presentata dai Consiglieri regionali
DEIANA - DETTORI Bruno - DORE - LODDO
l'8 giugno 2000Norme per la tutela della maternità della vita nascente e dell'infanzia
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Le trasformazioni economiche, culturali e sociali che hanno investito la nostra società, soprattutto a partire dagli anni '70, con le loro implicazioni di carattere psicologico, etico, civile, hanno riproposto in tutta la loro complessità il problema del rapporto tra comunità e persona, tra cittadini e Stato.
Il riconoscimento e la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo - considerato globalmente in tutte le fasi del suo sviluppo e in tutte le dimensioni in cui esplica la sua umanità - che sono alla base della nostra Costituzione, incontrano oggi, nella loro attuazione concreta, nuove provocazioni e contraddizioni. Il primo e fondamentale diritto alla vita si misura con nuove aree di emarginazione, rifiuto, abbandono, violenza e manipolazione e insieme con nuove sensibilità e domande di qualità di vita e con nuove offerte di solidarietà.
La famiglia, la maternità, la condizione di genitori, con le loro scelte di procreare, l'infanzia, luoghi privilegiati ed emblematici del diritto alla vita, diventano problema complessivo - privato, sociale e politico insieme - che interessa trasversalmente tutte le politiche sociali e connota la qualità di vita della comunità.
Il modo in cui la maternità, o meglio la condizione di genitori, e la famiglia possono realizzarsi, in tutte le necessarie dimensioni di relazionalità, procreazione, socialità, lavoro, educazione, sono infatti anche il segno della capacità della comunità e delle istituzioni di darsi regole e strumenti che coniughino globalità di attenzione ai diritti e ai bisogni delle persone, solidarietà sociale, razionalità di processi e di interventi.
La verifica dell'esperienza dell'attuazione ormai più che decennale della Legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza, rivelando un utilizzo di gran lunga prevalente ai fini del controllo delle nascite contro lo stesso esplicito dettato legislativo, se da un lato conferma il mutato atteggiamento della coppia di fronte alle responsabilità della scelta di dare la vita ad un figlio, dall'altro impone alle istituzioni il dovere di mettere in atto tutte le misure per rispondere alle preoccupazioni e ai concreti bisogni della vita, a sostegno della libertà e del diritto di non abortire.
L'esperienza della maternità e quella di genitore sono diventate infatti da un lato sempre più vincolanti ed esigenti sul piano esistenziale - interiore e su quello sociale - materiale, dall'altra sempre più isolate e prive di sostegno in contraddizione con le esigenze personali della donna quando non a confronto con drammatiche situazioni di emarginazione o di rischio.
In tale situazione il problema politico reale della donna, della famiglia e della società, non è la questione dell'aborto, ma della maternità e dell'accoglienza della vita in tutte le sue fasi.
La presente proposta di legge intende collocarsi, in questa stagione di verifica della Sardegna oltre il 2000, per contribuire a maturare un atteggiamento positivo di fronte alla vita nascente e alla sua qualità da parte delle singole persone e della comunità.
Essa si ispira ad una impostazione il più possibile scevra da tentazioni pianificatorie, limitative o prescrittive di scelte e di comportamenti, e si fonda invece su una concezione dell'intervento legislativo inteso non solo come "sostegno" ad una attività di servizio finalizzata ad affrontare contingenze problematiche e possibilmente a prevenirle o a risolverle, ma anche come garanzia (innanzitutto formale) di tutela e protezione di situazioni di fatto irrinunciabili, come per esempio il benessere psicofisico della madre e del bambino.
Questa impostazione si concreta sostanzialmente nei seguenti punti:
1) l'affermazione che la maternità e la vita umana sin dal concepimento sono valori da riconoscere, sostenere e tutelare anche da parte della legislazione regionale (art. 1);
2) l'indicazione degli interventi che comprendono anche iniziative di sperimentazione di fasi unitarie di programmazione e di coordinamento dei servizi, di educazione sanitaria e di prevenzione di specifiche realtà a rischio (art. 2);
3) la specifica indicazione delle iniziative di formazione sulla legislazione in materia di tutela della maternità e sui servizi, nonché dei contenuti dei programmi di formazione e di aggiornamento degli operatori (art. 4);
4) la specifica indicazione delle azioni preventive, informative, diagnostiche e assistenziali volte alla tutela della procreazione e della nascita, incidenti in vari ambiti, dalla ricerca scientifica (art. 5), dagli interventi di tutela della partoriente (art. 6) a quelli post-partum e "baby oriented" (art. 7);
5) la specifica descrizione delle azioni "di sostegno" a carattere socioassistenziale (artt. 8 e 9), che prevedono anche la partecipazione del volontariato;
6) la creazione di uno specifico organismo a carattere tecnico (comitato permanente per la tutela della maternità), di supporto alla Giunta regionale, pensato in un'ottica plurifunzionale proprio per ribadire il carattere di trasversalità e di organicità degli strumenti predisposti dalla proposta di legge (art. 10);
7) l'imputazione della spesa che grava sul fondo sanitario e sul fondo per i servizi sociali (art. 11).
TITOLO II Art. 3 1. La Giunta regionale, nell'ambito delle sue attività informative e editoriali, attua iniziative di informazione aventi per oggetto, in particolare, i diritti spettanti alla donna in stato di gravidanza e al bambino, i servizi sociosanitari e assistenziali esistenti sul territorio regionale e le procedure per accedervi, l'attività di centri, gruppi, associazioni operanti sul territorio regionale (senza scopo di lucro), aventi il fine statutario dell'accoglienza e dell'aiuto alla vita nascente, alla maternità e alla famiglia. 2. Gli operatori delle strutture sanitarie e socioassistenziali pubbliche o convenzionate hanno l'obbligo di fornire alla donna che chiede l'interruzione volontaria della gravidanza le informazioni di cui al comma 1. |
||
Art. 4 1. I programmi dei corsi previsti dai progetti di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale che opera nell'ambito del servizio sanitario e socioassistenziale a livello regionale, comprendono anche le seguenti tematiche: a) la sessualità, la procreazione cosciente e responsabile, il rapporto di coppia e la famiglia; b) le caratteristiche complessive dell'evento gravidanza - parto - nascita; c) la legislazione statale e regionale in materia di famiglia, di tutela della maternità e dell'infanzia e il funzionamento dei relativi servizi; d) i problemi e i metodi della consulenza familiare. 2. Devono essere previsti inoltre programmi di formazione e aggiornamento in relazione all'attuazione di specifici progetti promossi dal Comitato permanente per la tutela della maternità, di cui all'articolo 10, comma 3. |
||
TITOLO III Art. 5 1. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 10, può stipulare convenzioni con le Università e altri istituti di ricerca per il sostegno: a) delle iniziative che riguardano la diagnosi e la terapia delle malattie fetali e della gravidanza, comprese quelle derivanti da AIDS e da tossicodipendenza, della mortalità perinatale e neonatale; b) di altre iniziative indirizzate alle finalità della presente proposta di legge. |
||
Art. 6 1. La Giunta regionale, sentiti il Comitato di cui all'articolo 10 e la competente Commissione consiliare, definisce e approva entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di interventi da effettuarsi nel periodo della gravidanza riguardanti: a) l'adeguata informazione alla donna e alla famiglia sui servizi, sulle norme di igiene della gravidanza, sulle procedure in caso di parto fisiologico o complicato, sull'assistenza alla madre nel puerperio e sull'assistenza al bambino; b) l'istituzione, a livello distrettuale, di corsi di preparazione psicoprofilattica alla nascita; c) la tutela delle gestanti sul luogo del lavoro soprattutto nei riguardi dell'esposizione a sostanze tossiche, a radiazioni ionizzanti, a variazione di pressione o di altri elementi di rischio; d) le modalità organizzative di prestazione degli interventi, secondo criteri di massima diffusione territoriale e di coordinamento tra vari servizi interessati. |
||
Art. 7 1. E' fatto obbligo alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) di: a) disporre il ricovero del bambino in un ambiente apposito, con personale adeguatamente preparato per la sua assistenza; b) consentire ai genitori di essere presenti durante tutte le fasi del ricovero del bambino, aggiornati sulle sue condizioni e chiamati a partecipare in modo attivo alla sua assistenza; c) disporre di personale non sanitario di assistenza per i bambini in ospedale che non possono godere dell'assistenza dei familiari o per i minori di famiglie disagiate che abbiano un figlio ricoverato, anche mediante convenzioni con associazioni di volontariato. 2. Vengono istituiti in ogni reparto pediatrico servizi di "day hospital" che agiscono in stretto contatto con le strutture del territorio di competenza. 3. Le ASL devono indicare, nelle proposte per la costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione e per l'organizzazione funzionale dei reparti pediatrici, modalità organizzative della degenza tali da garantire l'attuazione delle norme contenute nella legge regionale 6 settembre 1983, n. 25, e in particolare: a) il numero dei letti, anche mobili, per ogni stanza di reparto pediatrico da destinarsi ad uno dei genitori o loro sostituto; b) un congruo numero di servizi igienici; c) gli spazi riservati a sala gioco e studio. |
||
TITOLO IV Art. 8 1. La Regione concorre alle spese sostenute dal Comune o dalla ASL territorialmente competente tendenti a prevenire o rimuovere tutte le difficoltà che possono determinare la richiesta di interruzione della gravidanza, aventi ad oggetto: a) aiuti economici per il periodo della gravidanza e dell'allattamento fino al compimento del terzo anno di vita del bambino; b) ospitalità della madre e del neonato presso famiglie, case alloggio o altre strutture residenziali; c) assunzione da parte del comune della spesa totale o parziale per la frequenza del bambino o di altri figli in età prescolare presso gli asili nido e le scuole materne; d) assistenza domiciliare alla gestante o alla madre e al bambino; e) assistenza legale; f) interventi diretti ad agevolare la contrazione di mutui o prestiti senza interessi, per fronteggiare esigenze essenziali o gravi difficoltà temporanee tramite convenzioni con Istituti di credito, con la previsione concordata del piano di restituzione. 2. I comuni e le ASL garantiscono la massima tempestività degli interventi per non pregiudicare la prosecuzione della gravidanza e per agevolare la maternità, e coordinano a tal fine le attività degli organismi ed enti di cui al comma 4. 3. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni o le ASL trasmettono alla Regione il consuntivo delle spese sostenute nell'anno precedente, al fine della ripartizione dei contributi. 4. Per il perseguimento dei fini indicati al comma 1, i comuni e le ASL possono stipulare con associazioni, fondazioni, enti e organizzazioni private (riconosciute dalle leggi regionali) aventi tra i fini statutari la tutela della vita nascente e della maternità, convenzioni aventi ad oggetto la collaborazione di tali associazioni, fondazioni, enti e organizzazioni private con i consultori familiari e i servizi pubblici, sanitari e socioassistenziali, presenti nel territorio. |
||
Art. 9 1. Per l'applicazione della normativa regionale in materia di edilizia residenziale, il nascituro è da considerarsi ad ogni effetto come componente del nucleo familiare, ai fini della presentazione delle domande, del calcolo del sovraffollamento dell'alloggio e del calcolo del reddito complessivo del nucleo familiare. |
||
TITOLO V Art. 10 1. E' istituito presso l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale il Comitato permanente per la tutela della maternità, nominato con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e composta: a) dal direttore generale o un suo delegato; b) dal coordinatore dei servizi sanitari; c) dal coordinatore per i servizi sociali; d) da tre rappresentanti dei centri e associazioni di cui all'articolo 8, comma 4; e) da un rappresentante dei consultori familiari pubblici; f) da un rappresentante dei consultori familiari riconosciuti; g) da un medico non obiettore di coscienza. 2. Il Comitato può essere integrato da altri esperti nelle materie della sanità e dell'assistenza sociale. 3. Il Comitato ha il compito di: a) progettare, promuovere e coordinare ricerche e attività di rilevazione, analisi e studio di tutti gli aspetti e problemi connessi alla maternità e alla interruzione della gravidanza; b) rilevare, nelle varie aree della Regione, le situazioni di disagio sociale per le famiglie e individuare, in collaborazione con gli operatori dei consultori familiari, i tipi di intervento in relazione alle situazioni rilevate; c) fornire ai consultori familiari i supporti tecnico-scientifici per l'attività di informazioni della popolazione; d) dare parere sui programmi dei corsi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 4 e proporre altre iniziative di formazione e aggiornamento in relazione a specifici progetti di interventi di cui alla lettera a); e) esprimere parere riguardo alle convenzioni con le Università di cui all'articolo 5; f) predisporre una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, che la Giunta regionale presenta ogni anno, entro il 31 marzo, al Consiglio regionale. |
||
TITOLO VI Art. 11 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con il fondo sanitario regionale, per gli interventi di carattere sanitario previsti agli articoli 3, 6, 7, 8 e 9, con il fondo regionale per i servizi sociali, di cui alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, per gli interventi di carattere socioassistenziale; ai fondi a destinazione vincolata del bilancio sanitario per il progetto materno infantile e per l'educazione sanitaria nonché alla quota parte assegnata alla Regione sarda dal fondo previsto dall'articolo 3 della Legge n. 194 del 1978. |
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
TITOLO I Art. 1 1. La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2 e 31 della Costituzione e in armonia con quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della Legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente "Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza" e dall'articolo 1 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla "Istituzione del servizio sanitario nazionale": a) riconosce e protegge la maternità come valore di primaria rilevanza personale e sociale; b) tutela e sostiene la vita umana fin dal suo concepimento. |
||
Art. 2 1. La Regione realizza e favorisce interventi volti a: a) prevenire e rimuovere le cause e superare le difficoltà che possono indurre la madre all'interruzione della gravidanza; b) prevenire e rimuovere le cause che sono potenziali fattori di danno per il nascituro; c) prevenire l'aborto spontaneo, in particolare quello legato alla nocività degli ambienti di lavoro; d) tutelare il benessere psicofisico della madre e del bambino. 2. A tal fine la Giunta regionale, sentiti il Comitato permanente per la tutela della maternità di cui all'articolo 10 e la competente Commissione consiliare, promuove progetti aventi anche il carattere della sperimentazione, strutturati sulla base dei seguenti criteri: a) la previsione di fasi unitarie di programmazione e di verifica delle attività socioassistenziali e sanitarie, consultoriali, distrettuali e degli enti locali, in ordine alla tutela della maternità e dell'infanzia; b) la previsione di iniziative di educazione sanitaria, sessuale e di prevenzione dell'AIDS e delle tossicodipendenze, d'intesa con gli organismi scolastici ai vari livelli, nonché l'educazione alla procreazione cosciente e responsabile; c) la previsione di un'unica funzione di coordinamento tecnico dei diversi servizi. |