CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 89

presentata dai Consiglieri regionali

DEIANA - DETTORI Bruno - DORE - LODDO

l'8 giugno 2000

Norme in materia di istituzioni museali, aree archeologiche,
aree di interesse naturalistico e ambientale


RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Regione autonoma della Sardegna ha, come noto, in materia di musei di enti locali, competenza legislativa esclusiva, derivante dall'articolo 3, lettera q), dello Statuto Speciale.

La competenza legislativa in materia di musei di enti locali è stata, finora, esercitata dalla Regione con l'emanazione della legge regionale 7 febbraio 1958, n.1, parzialmente modificata dalla legge regionale 4 gennaio 1969, n. 2, che peraltro si limita ad attribuire all'Amministrazione regionale, nella persona dell'Assessore della pubblica istruzione, la vigilanza sui musei degli enti locali e, a questi ultimi, l'amministrazione, la conservazione e l'incremento dei medesimi.

La presente proposta di legge intende contribuire a disciplinare tale complessa e importante materia, proponendosi, quale fondamentale obiettivo, di ovviare alle difficoltà politico-amministrative che i vari livelli istituzionali incontrano nel tentativo di dominare, indirizzare e gestire, in termini di redditività, il bisogno museale diffuso nella società.

Si ritiene pertanto opportuno sottolineare i punti principali sui cui si fonda la presente iniziativa legislativa.

Essa riafferma anzitutto, in materia di musei, aree archeologiche, aree di interesse naturalistico e ambientale, l'esercizio da parte della Regione delle funzioni a questa attribuite dal proprio Statuto di autonomia, dalla Costituzione della Repubblica, dal D.P.R. n. 1532 del 1965 e dal D.P.R. n. 348 del 1978, e assegna alle istituzioni museali in parola lo svolgimento di funzioni di pubblico interesse attinenti, latu sensu, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale della Sardegna.

La proposta di legge, inoltre, dopo aver con chiarezza e dettaglio elencato gli obiettivi della Regione in materia, nonché le competenze facenti capo ai pubblici musei e i servizi che questi devono garantire, prevede, in senso fortemente innovativo, che la gestione delle varie istituzioni museali venga affidata a cooperative giovanili e/o a società di capitali dalle stesse costituite con gli enti locali, ai sensi della Legge n. 142 del 1990.

E' altresì prevista la formazione, con il concorso degli enti e dei soggetti proprietari e gestori, di sistemi museali integrati, i quali, a loro volta, costituiranno il sistema museale regionale, che comprenderà le varie istituzioni museali, le aree archeologiche e le aree di interesse naturalistico - ambientale, per una miglior realizzazione delle finalità a base della presente iniziativa legislativa.

L'articolo 15 contempla poi l'istituzione della Commissione regionale dei musei, aree archeologiche e aree di interesse naturalistico e ambientale, con funzioni di consulenza dell'Assessore dei beni culturali nonché degli enti locali e degli altri organismi gestori di istituzioni museali in tutte le materie regolate dalla presente proposta di legge, mentre l'articolo 16 prevede l'istituzione, presso l'Assessorato competente, dell'ufficio dei beni culturali, archeologici e ambientali, che curerà il raccordo, la consulenza e l'informazione fra le varie istituzioni museali locali e gli uffici periferici dello Stato competenti per materia e per territorio.

Di notevole rilievo è la parte della proposta di legge relativa ai contributi regionali, contributi previsti per una serie di iniziative meritevoli di incoraggiamento e di tutela, riconducibili sostanzialmente alle azioni per la realizzazione, completamento e manutenzione straordinaria di istituti museali, nonché per la gestione e il funzionamento degli stessi. Le norme all'uopo stabilite, tuttavia, subordinano l'erogazione dei finanziamenti regionali ad una serie di precisi adempimenti da parte dei soggetti interessati.

Viene inoltre regolamentato l'istituto del prestito delle opere d'arte custodite dalle istituzioni museali per consentirne l'esposizione in sede diversa, come pure il restauro di materiale avente interesse storico - artistico - etnografico - naturalistico di proprietà di musei di enti locali.

La proposta di legge detta, infine, norme sulla formazione e sull'aggiornamento del personale tecnico dei musei, allo scopo di provvedere gli enti gestori di adeguate figure professionali per le esigenze di funzionamento cui le strutture museali sono chiamate a rispondere.

Art. 3
Finalità

1. Le istituzioni museali, le aree archeologiche e le aree di interesse naturalistico ambientale svolgono funzioni di pubblico interesse attinenti alla tutela, alla ricerca scientifica, alla didattica, alla fruizione e alla valorizzazione del patrimonio culturale della Sardegna.

   

Art. 4
Obiettivi

1. La Regione, in concorso con gli enti locali, favorisce lo sviluppo dei musei e ne incentiva le funzioni al fine:

a) della conservazione e valorizzazione dei beni museali presenti nel territorio regionale;

b) dell'incremento degli studi e della ricerca;

c) del miglioramento delle condizioni civili ed economiche.

   

Art. 5
Competenze

1. Al museo pubblico competono:

a) la documentazione, catalogazione, conservazione e restauro, conoscenza, valorizzazione e pubblica fruizione del patrimonio documentario, archeologico, storico, naturalistico, scientifico, artistico, monumentale ed etnografico;

b) l'incremento del proprio patrimonio;

c) la compilazione e la pubblicazione di cataloghi e monografie sul proprio patrimonio e sulla propria attività;

d) la ricerca scientifica nel settore nell'ambito di competenza;

e) l'allestimento periodico di mostre scientifiche e a carattere didattico e divulgativo;

f) il reperimento, l'acquisizione, la tutela e la valorizzazione delle testimonianze e dei documenti di valore locale;

g) l'attuazione di iniziative culturali e di ricerca anche in collaborazione con la scuola e con i centri e le associazioni culturali;

h) la promozione di iniziative atte allo sviluppo della conoscenza della cultura contemporanea e alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione, anche in collegamento con le Università e con centri analoghi di altre Regioni e di altri Stati in armonia con la legislazione nazionale;

i) l'obbligo di segnalare ai competenti organi statali, regionali e locali i beni, i monumenti, i complessi architettonici e gli ambienti naturali in via di degradazione o di cui sia minacciata la dispersione o distruzione.

   

Art. 6

1. Il museo pubblico deve garantire i seguenti servizi:

a) apertura al pubblico tutti i giorni feriali e festivi e con un orario in linea di massima compreso dalle ore 09 alle ore 19;

b) amministrazione dello stesso, compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, biglietteria, custodia e pulizia dei locali;

c) visita guidata agli utenti con particolare riferimento alle scolaresche e ai gruppi organizzati;

d) lo svolgimento di attività didattica di mostre e convegni;

e) biblioteca, fototeca, laboratorio di restauro;

f) vendita di servizi editoriali, di cataloghi, di materiale informativo, di pubblicazioni d'arte, copie numerate del materiale espositivo, libri d'arte, videodischi, diapositive e altro materiale idoneo alla riproduzione grafica e audiovisiva;

g) caffetteria, ristorazione e guardaroba;

h) iniziative atte alla promozione di attività culturali e sociali;

i) inventario dei beni culturali in ambito locale;

l) vendita degli spazi per attività congressuali di spettacolo e altre attività di promozione aziendali;

m) manutenzione ordinaria dei locali;

n) promozione delle attività museali.

   

Art. 7
Gestione

1. La gestione dei musei, delle aree archeologiche e delle aree di interesse naturalistico ambientale deve essere affidata a cooperative giovanili e/o società di capitali costituite da queste e dagli enti locali ai sensi della Legge n. 142 del 1990. L'affidamento della gestione, nel caso di cooperative, deve essere disciplinato dalla direttiva CEE n. 92/50 del 18 giugno 1992. Le convenzioni devono avere una durata almeno decennale.

2. Sono fatte salve le attività in essere al 31 dicembre 1999 finanziate ai sensi dell'articolo 10 bis della legge regionale n. 28 del 1984. Le società di gestione e le cooperative godono di autonomia organizzativa per quanto concerne la programmazione dei servizi, le modalità di impiego del personale, gli orari di apertura al pubblico delle strutture, le attività collaterali ivi comprese quelle commerciali e di somministrazione, stabiliscono il prezzo del biglietto di ingresso, nel rispetto delle direttive della presente legge. Il disciplinare di gara è predisposto dall'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione. spettacolo e sport entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della presente legge.

   

Art. 8
Sistema museale integrato

1. Per l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni museali, delle aree archeologiche e delle aree di interesse naturalistico ambientale, gli enti e i soggetti proprietari e gestori, possono associarsi secondo aggregazioni territoriali omogenee dando luogo alla formazione di sistemi museali che costituiranno il sistema regionale, per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

2. A tali associazioni possono aderire enti territoriali, persone giuridiche pubbliche o private, associazioni non riconosciute, fondazioni e altre istituzioni nonché persone fisiche che siano proprietari di musei, raccolte o beni dichiarati di interesse pubblico.

3. Il sistema museale è disciplinato da un apposito statuto deliberato dagli enti associati conformemente alla presente legge.

4. Il centro del sistema fa capo ad uno dei musei aderenti, il quale si fa carico di realizzare i servizi tecnici, culturali e scientifici richiesti dagli istituti associati, ne coordina l'attività, assicura agli istituti aderenti il buon andamento dei servizi, anche con l'intervento del personale direttivo tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.

5. La gestione del sistema è affidata ad un'apposita commissione disciplinata dallo statuto dell'associazione composta in modo da garantire la rappresentanza dei proprietari o gestori dei singoli musei associati.

   

Art. 9
Classificazione dei musei

1. I musei di interesse locale, le aree archeologiche e le aree di interesse naturalistico ambientale a seconda della natura, dell'entità delle loro collezioni, della posizione geografica, dell'utenza, dei riferimenti al territorio al cui servizio sono posti, vengono classificati nelle seguenti categorie:

a) musei di interesse generale;

b) musei di interesse territoriale;

c) musei di interesse locale.

2. La classificazione dei musei è operata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione scientifica di cui all'articolo 15, che nell'espressione del proprio parere deve tener conto principalmente della qualità delle opere, del loro numero, degli aspetti tecnico - operativi del museo, dei servizi offerti, dell'entità dell'utenza, delle tecnologie impiegate.

   

Art. 10
Dotazione dei musei

1. I musei devono essere dotati di impianti tecnologicamente adeguati alle esigenze organizzative e gestionali del museo, quali impianti di allarme, antincendio, antifurto e antintrusione, impianti di rilevamento visivo a circuito chiuso, impianto elettrico, idrico, di condizionamento e telefonico. I musei devono inoltre dotarsi di biblioteca, fototeca, laboratori di restauro, gabinetto fotografico, locali di deposito per conservazione dei reperti, locali per la vendita al pubblico e per la somministrazione di cibi e bevande.

   

Art. 11
Personale

1. I musei, le aree archeologiche, le aree di interesse naturalistico e ambientale devono dotarsi di personale scientifico, tecnico, esecutivo e ausiliario in misura corrispondente alle esigenze di servizio.

   

Art. 12
Funzioni della Regione

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'articolo 4:

a) collabora, d'intesa con gli organi statali competenti, alla tutela dei beni museali ed elabora gli indirizzi di metodo validi su tutto il territorio per la loro conservazione, protezione e vigilanza;

b) procede alla ricognizione dello stato materiale e della condizione funzionale dei musei di interesse locale;

c) promuove e coordina il censimento dei beni conservati nei musei di interesse locale;

d) fissa i criteri generali, altresì provvedendovi se di propria competenza, per la stipula delle convenzioni, dei contratti e degli affidamenti propri e degli enti locali, che comportino oneri finanziari a carico della Regione;

e) opera il riconoscimento dell'interesse locale dei musei e delle raccolte appartenenti ad enti locali, ad altri enti o a privati, secondo quanto previsto dall'articolo 9;

f) promuove e concorre all'acquisizione pubblica dei beni museali di interesse locale;

g) promuove l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei musei di enti locali o di interesse locale, l'istituzione di nuovi musei nell'ambito del piano regionale di sviluppo degli istituti museali;

h) promuove l'istituzione di musei comprensoriali o regionali al fine di assicurare in modo organico la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;

i) promuove lo sviluppo di attività artistiche, scientifiche e formative attinenti ai musei;

l) attiva corsi per la formazione e qualificazione degli addetti ai musei e alle attività conservative dei beni culturali;

m) sostiene le spese per la realizzazione di strumenti idonei all'informazione turistico culturale di cui all'articolo 4;

n) realizza e/o coordina e incentiva le mostre di materiale artistico, storico e scientifico;

o) elabora piani annuali per concedere ai musei di interesse locale i contributi finanziari necessari per l'istituzione, il funzionamento e la gestione.

   

Art. 13
Istituzione di nuovi musei

1. Gli enti locali provvedono all'istituzione dei propri musei.

2. La concessione di cui all'articolo 12 può essere deliberata per i musei di enti locali istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, solo qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) proprietà o disponibilità almeno ventennale dell'immobile da adibire a museo e altresì qualora l'acquisizione della proprietà sia in via di definizione e vi sia una espressa disponibilità a vendere dei proprietari e l'Amministrazione comunale, con atto deliberativo, abbia individuato i mezzi finanziari per l'acquisto dell'immobile;

b) rilevante valore culturale da esporre, sulla base del giudizio espresso dal comitato tecnico scientifico;

c) nullaosta della Sovrintendenza archeologica, o di quella per i beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici;

d) relazione tecnico scientifica redatta da professionista abilitato, piano finanziario, piano di fattibilità economica, indicazione della società cui è demandata la gestione, progetto esecutivo dell'opera edilizia, preventivi delle dotazioni, di macchinari e attrezzature.

   

Art. 14
Dichiarazione dell'interesse locale

1. La Giunta regionale, sentito il parere dell'Amministrazione comunale competente per territorio e della Commissione scientifica, può dichiarare di interesse locale musei di proprietà di soggetti diversi da enti locali territoriali, delle quali sia adeguatamente assicurato il godimento pubblico, e procedere a classificarli nelle categorie previste dall'articolo 9 a seconda dei requisiti posseduti. Tale dichiarazione avviene su richiesta dei soggetti proprietari.

2. La richiesta deve essere corredata di:

a) dichiarazione di proprietà o disponibilità almeno ventennale dell'immobile;

b) planimetria dei locali di esposizione;

c) planimetria dei locali dei servizi ausiliari;

d) planimetria della zona di insediamento dell'immobile;

e) relazione tecnico scientifica sul materiale da esporre;

f) progetto di gestione elaborato da tecnici abilitati e corredato di piano economico e piano finanziario;

g) nullaosta della Sovrintendenza archeologica, o di quella per i beni artistici e storici, qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici.

   

Art. 15
Commissione scientifica

1. E' costituita la Commissione regionale dei musei, aree archeologiche e aree di interesse naturalistico e ambientale con funzioni di consulenza dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, dell'Assessore degli enti locali e degli altri organismi gestori dei musei in tutte le materie attinenti le funzioni di cui all'articolo 5.

2. La Commissione è presieduta dall'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, o da un suo delegato, ed è composta di nove membri:

a) il dirigente del dipartimento competente;

b) quattro rappresentanti dei musei di interesse locale;

c) quattro esperti scelti fra il personale delle Sovraintendenze, dell'Università, della scuola secondaria superiore.

3. Funge da Segretario un dipendente regionale nominato dall'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

4. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. I membri della Commissione durano in carica fino all'avvenuto rinnovo del Consiglio regionale, e possono essere riconfermati. La durata in carica è prorogata fino all'avvenuta sostituzione.

   

Art. 16
Ufficio musei

1. E' istituito presso l'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport l'ufficio musei, il quale opera in collegamento con gli istituti universitari, centri di ricerca specializzati e con enti e associazioni che curano la formazione professionale del settore.

2. L'ufficio musei:

a) cura il raccordo, la consulenza, l'informazione fra le varie istituzioni museali e i sistemi museali integrati e gli uffici periferici dello stato competenti per materia o per territorio;

b) ha il compito, previa verifica delle risorse già esistenti nel territorio, di proporre la costituzione di sistemi museali integrati e di coordinare lo sviluppo e l'attività secondo il dettato della presente legge;

c) svolge funzioni di assistenza e consulenza tecnica anche in riferimento alle strutture fisiche, alle attrezzature e all'arredo delle istituzioni museali;

d) cura l'istruttoria e l'attivazione dei programmi di spesa e la raccolta e l'elaborazione dei dati conoscitivi;

e) indirizza gli enti gestori nella predisposizione degli adempimenti richiesti dalla presente legge e istruisce le pratiche per la richiesta del parere della Commissione regionale dei musei di cui all'articolo 15;

f) nel rispetto delle competenze dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, e secondo gli indirizzi della Commissione regionale dei musei, formula proposte e provvede alla presentazione dei programmi legati alle esigenze del settore, di controllo tecnico sulla gestione dei moduli formativi, di verifica dei risultati anche mediante adeguanti strumenti conoscitivi e statistici.

   

Art. 17
Modalità di presentazione della domanda

1. Le domande dei soggetti interessai alla concessione dei contributi per le iniziativi di cui all'articolo 19 devono essere indirizzate all'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro il 30 giugno di ogni anno, e corredate di:

a) relazione che illustri le finalità e le modalità di realizzazione dell'attività culturale per la quale il contributo è richiesto;

b) indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri enti;

c) preventivo dettagliato di spesa;

d) progetto edilizio;

e) progetto di gestione;

f)  piano di fattibilità economica;

g) piano finanziario;

h) società di gestione;

i) consistenza del patrimonio museale.

2. I contributi concessi dalla Regione sono vincolati alla destinazione indicata nella domanda.

3. La Giunta può autorizzare la devoluzione degli stessi ad altri fini previsti dalla presente legge.

4. I soggetti beneficiari devono fornire alla Giunta regionale la documentazione dell'impiego del contributo.

5. La mancata presentazione di detta documentazione entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento, comporta la decadenza del diritto al contributo assegnato.

6. La misura del contributo può essere proporzionalmente ridotta, con deliberazione della Giunta regionale, qualora in sede di rendiconto venga accertata una spesa inferiore a quella ritenuta ammissibile.

7. La concessione del contributo può essere altresì revocata qualora non sia rispettato quanto previsto al comma 4 del presente articolo.

   

Art. 18
Variazione al patrimonio

1. Qualsiasi variazione al patrimonio storico - artistico - etnografico e naturalistico deve essere segnalata all'Assessorato regionale competente per materia.

2. In caso di furto deve essere trasmessa agli stessi uffici comunicazione scritta corredata da copia della scheda scientifica degli oggetti trafugati e copia della denuncia resa alle autorità di pubblica sicurezza.

   

Art. 19
Servizi e attività da ammettere a contributo

1. La Regione concede contributi ad enti locali e altri organismi pubblici e privati titolari di musei di interesse locale, di aree archeologiche e di aree di interesse naturalistico e ambientale per lo svolgimento delle attività relative a:

a) istituzione, ordinamento, funzionamento e gestione dei musei di interesse locale e di loro eventuali consorzi;

b) integrità, sicurezza, conservazione e restauro del patrimonio museale;

c) manutenzione e fruizione pubblica del materiale;

d) incremento delle collezioni;

e) preparazione e pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi e ogni altro strumento di informazione relativo all'attività museale;

f) arricchimento delle attrezzature, delle biblioteche specializzate, degli strumenti di ricerca e di restauro;

g) adozione dei mezzi di conoscenza e di comunicazione audiovisivi;

h) attuazione di iniziative volte a caratterizzare i musei di interesse locale come centri di azione culturale e sociale;

i) assistenza ai musei e coordinamento delle loro attività a vantaggio della documentazione e dell'informazione regionale, secondo le più recenti indicazioni tecniche;

l) realizzazione di iniziative scientifiche, informative e didattiche nell'ambito dei musei;

m) riproduzione meccanica, ove opportuno, a uso di archivio e per minore usura del materiale;

n) organizzazione e promozione di mostre.

   

Art. 20
Contributi regionali per la realizzazione,
il completamento e la manutenzione straordinaria di istituti museali

1. La Regione, al fine di assicurare finanziamenti integrativi all'istituzione, completamento e manutenzione straordinaria di istituti museali di enti locali o di interesse locale, interviene con un contributo fino ad un massimo del 90 per cento delle spese ritenute ammissibili e riguardanti le iniziative di cui all'articolo 19. Le domande degli enti interessati devono essere presentate all'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport entro il 30 giugno dell'anno precedente quello di riferimento. I destinatari dei contributi regionali devono impiegarli per la destinazione indicata salvo diversa ed esplicita autorizzazione dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

   

Art. 21
Contributi regionali per la gestione e il funzionamento degli istituti museali

1. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare il funzionamento e la gestione dei musei, delle aree archeologiche e delle aree di interesse naturalistico e ambientale, è autorizzata a concedere contributi regionali così ripartiti:

a) per la gestione (personale, spese generali, manutenzione ordinaria, materiali didattico, scientifico e di consumo, promozione turistica e di ricerca):

1) per il primo anno 85 per cento della spesa ammissibile;

 2) per il secondo anno 75 per cento della spesa ammissibile;

3) per il terzo anno 65 per cento della spesa ammissibile;

4) per il quarto anno 50 per cento della spesa ammissibile;

5) per il quinto anno 35 per cento della spesa ammissibile;

6) dal sesto anno un contributo a pareggio di bilancio nella misura massima del 20 per cento, nel caso il bilancio chiuda in passivo; per ottenere il contributo a partire dal sesto anno la richiesta deve essere corredata dal bilancio consuntivo debitamente certificato da società o professionista regolarmente abilitato;

b) per l'acquisizione di attrezzature, arredi e di quanto altro non specificato nel presente articolo, ma previsto dall'articolo 19, il contributo regionale per le spese ritenute ammissibili può essere concesso sino ad un massimo del 75 per cento; alla domanda da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno precedente quello di riferimento deve essere allegata dettagliata relazione e almeno due preventivi di spesa rilasciati da ditte specializzate;

c) per la realizzazione dei servizi collaterali le società cooperative che abbiano sottoscritto convenzioni per la gestione di musei, aree archeologiche e aree di interesse naturalistico e ambientale possono usufruire per la realizzazione e l'arredo delle strutture necessarie per le attività collaterali quali punti vendita, strutture necessarie per le attività collaterali quali punti vendita, punti di ristoro, attività congressuali, dei finanziamenti previsti dalle leggi regionali n. 5 del 1957, n. 8 del 1964, n. 16 del 1983 e 28 del 1984 con riserva di una quota; le domande da presentarsi all'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport devono essere corredate dal progetto edilizio munito della relativa concessione, dal piano di fattibilità economica e dal piano finanziario e pervenire entro il 30 giugno dell'anno precedente quello di riferimento.

2. I destinatari dei contributi regionali devono impiegarli solo per la destinazione indicata salvo diversa ed esplicita autorizzazione dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

   

Art. 22
Deposito

1. I musei di enti locali o di interesse locale devono tenere un registro degli oggetti dati in deposito a enti o uffici aventi sede in locali diversi da quelli in cui è ubicato il museo.

2. L'eventuale deposito deve risultare da apposito verbale di cui una copia deve essere trasmessa all'Assessorato regionale competente in materia.

3. Dal verbale in questione, sottoscritto dall'amministratore del museo e dal legale rappresentante dell'ente proprietario, deve risultare:

a) che l'opera viene assicurata a spese del concessionario per la somma stabilita dall'ente proprietario;

b) che eventuali restauri vengono eseguiti sempre a spese del concessionario, sotto il diretto controllo della direzione del museo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24;

c) che il deposito ha carattere temporaneo e che può essere revocato, con semplice preavviso, a insindacabile giudizio dell'ente proprietario;

d) che la direzione del museo si riserva il diritto di controllare, attraverso visite periodiche, lo stato di ubicazione e di conservazione delle opere esposte.

   

Art. 23
Prestiti

1. Il prestito di opere d'arte da parte di musei di enti locali o di interesse locale per l'esposizione a mostre in sede diversa dal museo di provenienza deve essere autorizzato dall'Assessorato regionale competente per materia, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 15.

2. La richiesta deve essere accompagnata da:

a) benestare dell'ente proprietario;

b) dichiarazione del responsabile del museo dalla quale risulti che l'opera in questione presenta tutti i requisiti necessari, sotto il profilo dell'integrità e della manutenzione, per il prestito e la conseguente esposizione al pubblico;

c) preventivo contratto di assicurazione.

3. La richiesta deve pervenire all'Assessorato competente per materia almeno centoventi giorni prima dell'apertura della mostra.

4. Qualora entro il termine di sessanta giorni l'Assessorato non provveda al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, la stessa si intende rilasciata.

   

Art. 24
Restauro

1. Il restauro di materiale avente interesse storico - artistico - etnografico e naturalistico di proprietà di musei di enti locali o di interesse locale, deve essere preventivamente proposto all'Assessorato competente per materia, il quale dà il benestare, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 15 avvalendosi, ove se ne ravvisi l'opportunità, della consulenza e dell'assistenza scientifica e tecnica dell'Istituto centrale per il restauro e, in ogni caso, nell'osservanza dell'articolo 11 della Legge 1° giugno 1939, n. 1089.

2. La proposta deve essere accompagnata da:

a) elenco del materiale da restaurare;

b) relazione tecnico scientifica;

c) preventivo di spesa di una ditta specializzata.

3. Qualora entro il termine di sessanta giorni l'Assessorato non provveda al rilascio del benestare di cui al comma 1, lo stesso si intende rilasciato.

   

Art. 25
Mostre di materiale storico artistico

1. Le mostre di materiale storico e artistico, organizzate a cura e nell'ambito di musei, di enti locali e di interesse locale, sono soggette ad autorizzazione regionale; per l'organizzazione delle quali venga richiesta, la concessione del contributo, di cui all'articolo 21, gli enti organizzatori devono presentare istanza di autorizzazione all'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport almeno un anno prima del periodo in cui la mostra deve tenersi; la domanda deve essere corredata di:

a) piano tecnico scientifico della mostra;

b) elenco degli oggetti che si intendono esporre;

c) preventivo di spesa con l'indicazione degli enti che concorrono alla copertura della stessa.

2. L'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport entro novanta giorni dalla domanda, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 15, concede l'autorizzazione tenendo anche conto delle esigenze di coordinamento del settore.

   

Art. 26
Vigilanza

1. L'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, relativamente ai soggetti convenzionati, affidatari o comunque beneficiari dei contributi della presente legge e delle altre leggi regionali in materia di cultura, svolge attività di vigilanza, attraverso le proprie strutture competenti in materia, sulla sostanziale conformità a quelle programmate della realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, sulla rendicontazione, sull'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 20 e 21.

   

Art. 27
Formazione e aggiornamento
del personale dei musei

1. La formazione e l'aggiornamento professionale del personale tecnico dei musei sono attuati attraverso appositi progetti e conseguenti corsi di formazione professionale nonché mediante seminari e corsi di lezioni e di esercitazione a vario livello.

2. Tali attività sono svolte con la collaborazione dell'Università, dei musei e degli istituti specializzati e/o con apposite convenzioni con i medesimi enti.

3. I profili professionali, gli ordinamenti didattici, i contenuti formativi e le modalità di accesso alle attività di cui ai commi 1 e 2, sono stabiliti dall'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

   

Art. 28
Finanziamenti regionali
per la formazione del personale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese e a concedere finanziamenti per l'organizzazione e lo svolgimento di appositi corsi di formazione e di aggiornamento professionale per il personale addetto ai musei, per animatori culturali e per guide didattiche nell'ambito di musei.

   

Art. 29
Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono quantificate in lire 10.000.000.000 annue.

2. Nel bilancio della Regione per il 2000 e nel bilancio pluriennale per gli anni 2000-2001-2002 sono introdotte le seguenti modifiche:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016 -

Fondo speciale per fronteggiare spese di pare corrente dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3, L.R 20 aprile 2000, n. 4)

2000     lire    10.000.000.000

2001     lire    10.000.000.000

2002     lire    10.000.000.000

In aumento

02 - AFFARI GENERALI

Cap. 02102 -

Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi  di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15. L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13, L.R. 22 giugno 1987, n. 27 e art. 15 della presente legge)

2000     lire    10.000.000.000

2001     lire    10.000.000.000

2002     lire    10.000.000.000

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

CAT. 05

Cap. 11114 - (N.I.)

Contributi regionali, integrativi dei finanziamenti statali, ai musei di interesse generale per le spese di gestione (art. 12 della presente legge)

2000     lire      3.500.000.000

2001     lire      3.500.000.000

2002     lire      3.500.000.000

Cat. 11114/01 - (N.I.)

Contributi agli enti locali e ad altri organismi pubblici e privati titolari di musei di interesse territoriale e locale, di aree archeologiche e di aree di interesse naturalistico e ambientale per le spese di istituzione, completamento e per la gestione dei musei locali e territoriali (artt. 12, 13, 19, 20 e 21 della presente legge)

2000     lire      4.000.000.000

2001     lire      4.000.000.000

2002     lire      4.000.000.000

Cap. 11114/02 - (N.I.)

Contributi agli enti locali per il completamento e la manutenzione straordinaria di istituti museali (art. 20 della presente legge)

2000     lire      2.000.000.000

2001     lire      2.000.000.000

2002     lire      2.000.000.000

Cap. 11114/03 - (N.I.)

Contributi agli enti locali per l'erogazione di mostre di materiale storico e artistico, nell'ambito dei musei locali (artt. 21 e 25 della presente legge)

2000     lire         490.000.000

2001     lire         490.000.000

2002     lire         490.000.000

3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 2000 e nel bilancio pluriennale 2000-2001-2002 e ai corrispondenti capitoli del bilancio della Regione per gli anni successivi.

   

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Oggetto

1. La Regione autonoma della Sardegna esercita in materia di musei, aree archeologiche, aree di interesse naturalistico e ambientale, le funzioni ad essa attribuite dagli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1532, e sue successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 348, nonché in attuazione dell'articolo 3 del proprio Statuto speciale, promuove nell'ambito della programmazione regionale, la creazione, lo sviluppo e il coordinamento del sistema museale integrato composto dalle istituzioni museali delle aree archeologiche, delle aree di interesse naturalistico e ambientale, per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale della comunità regionale.

   

Art. 2
Definizione

1. Le istituzioni museali, le aree archeologiche, le aree di interesse naturalistico e ambientale, sono istituzioni culturali permanenti, aperte al pubblico, che ricercano, acquisiscono, conservano, studiano, espongono e rappresentano testimonianze materiali di civiltà sarda.