CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 88
presentata dai Consiglieri regionali
CAPPAI - PIANA - BIANCAREDDU - FOIS - CONTU - CALLEDDA - RANDAZZO - LOMBARDO - DEMONTIS - PUSCEDDU
il 7 giugno 2000Rifinanziamento della legge regionale 14 settembre 1987, n. 41 (Interventi diretti a favorire il recupero, il riciclaggio e il riutilizzodi rifiuti soggetti valorizzazione specifica)
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge è finalizzata a ripristinare un sistema che si rende necessario, vista la grave crisi che il settore dei rifiuti riciclabili sta attraversando, in particolare i settori degli autoveicoli dismessi, delle carcasse di lavatrici, scaldabagni e cucine a gas, visto che le aziende stanno riducendo gli organici, in riferimento al fatto che la Legge n. 41 del 1987 non è stata rifinanziata con fondi sufficienti nel 1999 ad esaurire le richieste, vista la mancanza di un disegno regionale, provinciale, con piani che propongano chiari indirizzi sullo smaltimento dei rifiuti stessi.
La legge regionale n. 41 del 1987 è una normativa che si propone di incentivare e favorire il recupero, il riciclaggio ed il riutilizzo di rifiuti soggetti a valorizzazione specifica con lo scopo precipuo della salvaguardia della salute pubblica e della tutela dell'ambiente, ma anche di consentire la valorizzazione delle risorse locali in considerazione della specificità regionale.
Tale normativa interviene per promuovere il recupero dei rifiuti attraverso la regolamentazione e la incentivazione di tutte le fasi connesse a tale attività, dal momento della raccolta e dello stoccaggio provvisorio (artt. 3 e 5) al momento del riutilizzo dei cicli produttivi (art. 7) per i quali peraltro prevede la concessione di contributi per il miglioramento tecnologico e per limitare la formazione di rifiuti (art. 8).
La legge regionale n. 41 del 1987, per la natura dei temi affrontati, si inserisce pertanto nell'ambito di interventi di tutela ambientale, di risparmio e valorizzazione delle risorse locali, principi ispiratori sempre più, ormai, di qualsiasi normativa di salvaguardia ambientale e nello specifico in materia di smaltimento dei rifiuti, prevedendo, come nella legge regionale in argomento, meccanismi economici di tipo incentivante per le iniziative in tal senso.
Occorre sottolineare, inoltre, che l'insularità del territorio regionale rende difficoltoso se non impossibile il riutilizzo di materiali di scarto quali vetro, carta, residui ferrosi, plastiche, etc. se non effettuato all'interno della stessa regione, essendo tali materiali a basso valore intrinseco, sui quali pertanto non può essere fatto gravare il costo aggiuntivo del trasporto.
Da qui la necessità di incentivare, attraverso l'erogazione di contributi integrativi, le aziende sarde ai fini del riutilizzo nel loro ciclo produttivo di materiali di scarto in luogo delle materie prime, così come prevede l'articolo 7 (sostituito integralmente dall'articolo 12 della legge regionale n. 13 del 1990), incentivo, peraltro, che nella logica della legge in argomento è legato al consolidarsi ed all'affermazione di una mentalità volta al recupero ed al riutilizzo delle energie e materie ancora contenute nei rifiuti. L'entità del contributo viene definita annualmente al fine di abbattere gli oneri di acquisizione degli scarti ulteriormente valorizzabili, aggravati dai costi aggiuntivi per l'impresa determinati dai pretrattamenti che inevitabilmente devono essere effettuati. Si citano a titolo di esempio le operazioni di selezione, vagliatura, pressatura, frantumazione e lavaggio che devono essere compiute per il riutilizzo dei materiali di scarto quali vetro, carta, alluminio, etc.
Occorre sottolineare che per i soggetti privati si è reputato più opportuno, essendo molteplici sul territorio le attività di raccolta dei materiali recuperabili (si pensi ai numerosi centri di rottamazione, o ai raccoglitori diffusi sul territorio regionale di cartoni di imballaggi cellulosici in genere), di incentivare la fase di riutilizzo, attività condotta da un limitato numero di imprese, con l'ottica peraltro che la ricaduta del beneficio si estenda automaticamente, per una legge di mercato, anche a coloro che esercitano la fase capillare di raccolta.
La legge regionale n. 41 del 1987 è stata notificata alla Commissione della Comunità Europea nel gennaio 1989 ed il regime di aiuti da essa istituito è stato approvato il 28 novembre 1990 dopo l'esame di compatibilità alle disposizioni comunitarie.
Con la legge regionale 21 settembre 1993, n. 46, articolo 2, comma 2, l'articolo 12 della legge regionale n. 13 del 1990 è stato integrato dal comma 4 bis allo scopo di consentire il riavvio al riciclaggio di tutte le componenti metalliche e non metalliche contenute nei rifiuti ingombranti provenienti dall'ambito urbano nonché degli autoveicoli dismessi. Il ferro e l'acciaio, derivanti da rottamazione industriale, sono stati esclusi da tale sovvenzione in quanto espressamente vietato dal trattato CECA. Tale integrazione alla normativa non risulta che sia stata notificata alla CEE, pertanto l'intervento mirato verso questo particolare settore non è quindi inserito dalla Commissione europea tra gli aiuti di stato consentiti. Risulta comunque che tali sovvenzioni abbiano avuto particolare efficacia dal punto di vista ambientale, vista la notevole riduzione dei materiali di scarto da avviare allo smaltimento e vista la quantità dei materiali ottenuti da riavviare alla trasformazione.
In effetti risulta che le risorse impiegate negli anni passati con le leggi finanziarie abbiano ottenuto risultati più che lusinghieri, stimolando le imprese sarde ad utilizzare i materiali derivanti dalla raccolta differenziata ed ad effettuare investimenti tecnologici che hanno comportato notevoli vantaggi dal punto di vista occupazionale. E' doveroso evidenziare che queste sovvenzioni non hanno comportato delle distorsioni del mercato, bensì hanno determinato, e non sempre, la sopravvivenza delle aziende del settore. Per tutte basta ricordare l'impianto della Vetroceramica Turritana che è stato chiuso nonostante le sovvenzioni per riutilizzare il vetro proveniente dalla raccolta differenziata.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. Alle imprese industriali o artigiane che hanno fatto richiesta nell'anno 1999, nei termini stabiliti dal bando dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, viene corrisposta la differenza del contributo di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 41 e successive modificazioni e integrazioni, sui chili di rifiuti trasformati nei propri impianti produttivi o semilavorati, sia del primo semestre che del secondo semestre del 1999. 2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, verificate le suddette domande, procede all'erogazione delle differenze delle somme spettanti, con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente. |
||
Art. 2 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 10.000.000.000 e fanno carico al sottoelencato capitolo del bilancio triennale 2000, 2001 e 2002 ed al capitolo corrispondente per gli anni successivi. 2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2000 e per gli anni 2001-2002 sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione 03 - BILANCIO Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) 2000 lire 10.000.000.000 2001 lire 10.000.000.000 2002 lire 10.000.000.000 mediante riduzione della voce 8 della tabella B allegata alla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 In aumento 05 - DIFESA AMBIENTE Cap. 05013/03 - Finanziamenti diretti a favorire il recupero, il riciclaggio ed il riutilizzo di rifiuti soggetti a valorizzazione specifica (artt. 5, 7 e 8, L.R. 14 settembre 1987, n. 41) 2000 lire 10.000.000.000 2001 lire 10.000.000.000 2002 lire 10.000.000.000 |