CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 85

presentata dal Consigliere regionale
CAPPAI

il 31 maggio 2000

Modifiche alla L.R. 29 luglio 1998, n. 23
"Norme per la protezione della fauna selvatica e dell'esercizio della caccia nella Regione Sardegna"


RELAZIONE DEL PROPONENTE

La fauna selvatica costituisce un bene ambientale della Regione ed è tutelata nel suo habitat, nell'interesse generale della comunità. La tutela della fauna selvatica deve rispondere alle particolari esigenze economiche, sociali e culturali della nostra regione che a causa della insularità presenta realtà climatiche e ambientali differenti dal resto d'Italia.

L'esercizio dell'attività venatoria deve essere pertanto improntato al rispetto delle realtà sopra descritte e deve mirare ad una utilizzazione della fauna selvatica oggetto di prelievo dell'attività venatoria consentendo contestualmente la ottimale conservazione della fauna stessa nel rispetto delle produzioni agro-forestali.

Con la presente proposta di legge, avvalendosi della competenza primaria della Regione di cui all'articolo 3 dello Statuto Speciale, si intendono apportare delle modifiche innovative di fondamentale importanza alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, al fine di poter conseguire gli obiettivi sopra descritti. Viene attribuita alla Regione dalla sopracitata legge regionale la facoltà di predisporre dei piani di abbattimento, anche al di fuori del periodo di caccia, la cui attuazione è affidata al Corpo forestale che potrà avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani. Nella presente proposta di legge il prelievo previsto dai suddetti piani viene esteso a tutti i soggetti muniti di regolare licenza e dell'autorizzazione all'esercizio venatorio. L'esigenza di poter effettuare il suddetto prelievo venatorio nasce da una necessità da tempo sentita dalle associazioni di categoria e più volte manifestata nelle più svariate occasioni in quanto, in Sardegna, la specie migratoria vede proprio nel mese di febbraio, in cui la stagione si chiude, il periodo di maggior proliferazione per cui una modifica in tal senso consentirebbe di arginare i prevedibili danni che si arrecherebbero alle produzioni agro-forestali.

Viene altresì modificato l'articolo 101 con la soppressione del comma 2. Il suddetto articolo prevede la creazione dell'Istituto regionale della fauna che dovrebbe assorbire le competenze dell'Ufficio regionale della fauna. Considerato che l'Ufficio regionale della fauna risulta essere già soppresso e che l'Istituto regionale della fauna non è stato ancora costituito non si ritiene debba individuarsi in legge l'ubicazione della sede dell'Istituto stesso.

Altra modifica di fondamentale importanza riguarda la soppressione del Capo III della legge regionale n. 23 del 1998, e quindi la soppressione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e il ripristino delle condizioni di esercizio della caccia antecedenti l'entrata in vigore della sopra richiamata legge regionale.

Restano invariate le altre disposizioni nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

Art. 3
Modifiche all'art. 101
della L.R. n. 23 del 1998

1. Il comma 2 dell'articolo 101 della legge regionale n. 23 del 1998 è soppresso.

   

Art. 4
Disposizioni finanziarie

1. Nel bilancio regionale per gli anni 2000/2002 il capitolo 05107/02 (Finanziamenti ai Comitati direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia) è soppresso.

   

Art. 5
Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge; sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni della legge regionale n. 23 del 1998:

a) la lettera e) dell'articolo 7;

b) gli articoli 16, 17 e 18;

c) il punto 4) della lettera b) del comma 1 e la lettera d) dell'articolo 21;

d) gli articoli 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 del Capo III;

e) al comma 3 dell'articolo 38 la dicitura "…è consentita negli A.T.C.";

f) al comma 1 dell'articolo 39 la dicitura "degli A.T.C.";

g) al comma 2 dell'articolo 50 la dicitura "…e i Comitati direttivi degli A.T.C.";

h) al comma 1 dell'articolo 81 le parole "nell'A.T.C.".

2. Sono sostituite le seguenti disposizioni della legge regionale n. 23 del 1998:

a) al comma 7 dell'articolo 46 la dicitura "tramite l'A.T.C." è sostituita da "tramite il Comitato Provinciale Faunistico";

b) ai commi 1 e 2 dell'articolo 71 le parole "A.T.C." sono sostituite dalle parole: "Comitato Provinciale Faunistico";

c) all'articolo 73 le parole "… e per conoscenza all'A.T.C." sono sostituite dalle parole: "…e per conoscenza al Comitato Provinciale Faunistico".

   

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Modifiche all'art. 6
della L.R. n. 23 del 1998

1. Dopo la lettera f) dell'articolo 6 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, è aggiunta la seguente:

"f bis) il prelievo venatorio previsto nei piani di cui alla lettera f) è esteso a tutti i soggetti muniti di licenza e di regolare autorizzazione in armonia con la normativa vigente.".

   

Art. 2
Soppressione degli Ambiti Territoriali di Caccia

1. Gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.), istituiti con la legge regionale n. 23 del 1998, sono soppressi.