CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 84/A
presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Alberto - CUGINI - CALLEDDA - MORITTU - PIRISI Giuseppe - SANNA Salvatore -GIAGU - BALIA - COGODI - DETTORI Bruno - SANNA Gian Valerio
il 31 maggio 2000Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche e integrazioni come dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dalla Legge 7 dicembre 1999, n. 472
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 disciplinante il "Trasferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e le successive modificazioni introdotte dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, e dalla legge 7.12.1999, n. 472, rappresentano un primo pacchetto di norme profondamente innovative che, intervenendo senza modificare la costituzione vigente, creano le condizioni perché prenda forma concreta nel nostro Paese la riforma del Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.) in un'ottica federalistica che prevede l'attribuzione alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti nuovi che fanno capo, in larga misura, ai poteri centrali dello Stato.
Questa normativa è il frutto di un confronto avvenuto nella Conferenza Stato-Regioni-Città-Comunità Montane, nelle Commissioni parlamentari, con le osservazioni degli enti locali, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle imprese.
La Regione Sardegna, come previsto dal terzo comma, art. 1 del decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997, in qualità di Regione a statuto speciale deve procedere all'attuazione del decreto legislativo in argomento attraverso specifica norma nel rispetto del proprio statuto.
Il decreto legislativo non si limita a conferire funzioni e compiti alle regioni e al sistema degli enti locali, ma definisce in modo organico le linee guida della riforma del trasporto pubblico locale assegnando alle Regioni e agli enti locali ampia autonomia nel prevedere le soluzioni più rispondenti alle diverse situazioni che il trasporto presenta nei diversi territori, in particolare persegue i seguenti obiettivi fondamentali:
1) superare la frammentazione delle competenze e la separazione delle modalità di trasporto individuando la Regione come unico soggetto regolatore;
2) aprire un processo concreto di federalismo in materia di trasporto pubblico locale fondato sulla responsabilità delle Regioni e degli enti locali;
3) introdurre regole di concorrenza e di trasparenza incentivando la formazione di aziende e strutture moderne.
I criteri e gli strumenti essenziali che il decreto legislativo n. 422 del 1997 individua per il conseguimento degli obiettivi suddetti possono essere così sintetizzati:
- l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico secondo i principi di economicità, efficienza e integrazione modale;
- la determinazione dei servizi minimi i cui costi sono interamente a carico della Regione in quanto servizi pubblici essenziali;
- gli accordi di programma tra le regioni e gli enti locali ed il Ministero dei Trasporti;
- la pianificazione del T.P.L. attraverso l'adozione da parte della Regione del Piano Regionale Trasporti passeggeri;
- l'adozione dei Piani provinciali dei trasporti passeggeri e dei programmi triennali dei servizi di trasporto sulla base dei Piani di bacino delle Province e dei Piani di Traffico dei Comuni.
La presente proposta di legge prevede, inoltre, il superamento di eventuali assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto attraverso la costituzione di Aziende Speciali, la trasformazione dei Consorzi in società per azioni o in cooperative.
E' anche previsto un regime transitorio di affidamento diretto non superiore a 5 anni, trascorso il quale i servizi vengono affidati attraverso procedure concorsuali.
I contratti di servizio rappresentano uno strumento fondamentale per definire le caratteristiche del servizio di trasporto, gli standard qualitativi minimi del servizio, i rapporti con le imprese affidatarie.
Il successo della riforma dipenderà soprattutto dalla capacità della Regione e degli enti locali di costruire una propria ipotesi di organizzazione del T.P.L. che tenga conto delle notevoli differenze della densità di popolazione nelle diverse aree della regione, della dislocazione dei porti e degli aeroporti, delle principali attività economiche e dei servizi, della inadeguatezza del sistema ferroviario regionale.
L'articolo 1 prevede il conferimento alle province e ai comuni delle funzioni e dei compiti in materia di T.P.L..
L'articolo 2 definisce il trasporto pubblico locale in generale e nei suoi diversi modi: ferro, gomma, via aerea per i collegamenti di terzo livello, via mare per i collegamenti con le isole minori.
L'articolo 3 distingue i diversi servizi di trasporto pubblico su strada: d'area urbana, extraurbana, provinciali, regionali, di gran turismo.
L'articolo 4 classifica i servizi di trasporto pubblico su strada in ordinari, a chiamata, speciali, sperimentali, non di linea in regime di autorizzazione.
L'articolo 5 definisce il concetto di bacino di traffico.
Gli articoli 6, 7 e 8 definiscono le funzioni e le competenze della Regione, delle province e dei comuni.
Gli articoli 9, 10, 11 e 12 dettano norme sull'adozione del Piano regionale dei trasporti delle persone e sul Piano regionale dei trasporti delle merci e sulle loro caratteristiche essenziali.
Gli articoli 13 e 14 definiscono i Piani di bacino e i Piani di bacino pubblico urbano, contenuti e finalità.
L'articolo 15 si occupa della programmazione degli investimenti finalizzati alla realizzazione di un sistema di T.P.L. moderno ed efficiente.
L'articolo 16 prevede l'istituzione del Fondo regionale dei trasporti da determinarsi annualmente con la legge finanziaria con l'utilizzo di risorse proprie della Regione e di risorse trasferite dallo Stato.
L'articolo 17 definisce i servizi minimi tenendo conto delle rispettive competenze della Regione, delle province e dei comuni.
L'articolo 18 norma l'adozione dei programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico ed il loro contenuto.
L'articolo 19 detta norme sulle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi.
L'articolo 20 norma i diritti e i doveri dell'affidatario dei servizi di trasporto pubblico.
Gli articoli 21 e 22 prevedono le sanzioni amministrative e pecuniarie, i casi di revoca e di decadenza dell'affidamento del servizio nonché il subentro d'impresa al precedente affidatario.
Gli articoli 23, 24 e 25 stabiliscono le finalità, la durata e i contenuti dei contratti di servizio nonché le caratteristiche della carta dei servizi.
Gli articoli 26 e 27 affrontano il problema delle tariffe e delle agevolazioni tariffarie sui servizi di pubblico trasporto.
Gli articoli 28 e 29 normano l'istituzione dell'Osservatorio della mobilità regionale, di quello provinciale e comunale, ed i loro compiti.
L'articolo 30 istituisce il Comitato consultivo per la mobilità e ne definisce la funzione.
L'articolo 31 prevede il coinvolgimento dei cittadini utenti per favorire il miglioramento dei servizi di trasporto.
L'articolo 33 prevede che le province e i comuni recedano dai Consorzi ed escano dalla proprietà delle aziende di T.P. entro il 31 dicembre 2000.
La presente proposta di legge raccoglie i contributi che a più riprese gli assessorati provinciali dei trasporti delle province sarde hanno fornito al dibattito che si è sviluppato in Sardegna a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 422 del 1997.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITA' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI
composta dai Consiglieri
TUNIS Marco Fabrizio, Presidente e relatore di maggioranza - MORITTU, Vice Presidente - BUSINCO, Segretario - MASIA, Segretario - CARLONI - DETTORI Ivana - DORE - GRANARA - PIANA - PIRISI - SANNA Noemi - SATTA
SANNA Alberto, relatore di minoranza;
SANNA Giacomo, relatore di minoranza.
Relazione di maggioranza
pervenuta il 4 ottobre 2002
La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato, all'unanimità nella seduta del 25 settembre 2002, il testo unificato dei progetti di legge P.L. 45 - P.L. 84 - D.L. 101 - D.L. 248/A concernente la "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna".
Tale deliberazione della Commissione giunge al termine di un lungo e faticoso iter istruttorio durato per circa diciotto mesi, sia per l'obiettiva complessità della materia, sia per gli interessi direttamente coinvolti in questa delicata e importante riforma strutturale di un rilevante settore dell'esercizio dei servizi pubblici.
In primo luogo occorre ricordare come la nostra Regione arrivi con grave ritardo all'approvazione di tale riforma, impostata nelle sue linee generali dal decreto legislativo n. 422 del 1997 e completata con il decreto legislativo n. 400 del 1999 e con la Legge n. 472 del 1999, riforma che le altre regioni hanno in larghissima misura già effettuato e stanno andando ad applicare.
L'importanza, la delicatezza e complessità della materia, comprovata dalla presentazione di quattro proposte di normativa che hanno duramente impegnato la Commissione in un lavoro di riduzione ad unità difficile e assai complicato, hanno imposto anche la previsione di un complesso e articolato confronto con gli enti locali, il mondo imprenditoriale pubblico e privato, le organizzazioni sindacali di settore, al fine di adottare un testo che tenesse conto delle esigenze di tutti i futuri protagonisti di tale riforma legislativa.
In breve sintesi, gli aspetti qualificanti di tale proposta di normativa sono:
a) sono chiaramente definite la competenza della Regione e degli enti locali nei vari tipi di trasporto;
b) si istituisce un organismo che, posto in posizione di terzietà, assume la funzione di stazione appaltante per le gare di livello regionale e uno per ogni provincia per quelle di livello provinciale e comunale;
c) si specificano, con attenzione, i vari livelli di pianificazione del trasporto pubblico locale, raccordando il contenuto di quelli regionali (piano regionale dei trasporti e programmi triennali) con quelli provinciali (i piani di bacino) e quelli comunali ( i piani urbani del traffico);
d) si istituisce e disciplina dettagliatamente il fondo regionale dei trasporti, finalizzato a coprire le spese d'investimento, distinte nettamente dagli oneri d'esercizio;
e) si disciplina compiutamente l'individuazione, organizzazione e affidamento della rete dei servizi minimi di trasporto locale nei territori a domanda debole e si stabilisce la norma generale della regolazione dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, in qualsiasi forma e modalità effettuati e affidati, con lo strumento dei contratti di servizio dei quali vengono disciplinati con compiutezza il contenuto e si stabiliscono i principi e strumenti della politica tariffaria regionale e le categorie ammesse alle agevolazioni tariffarie;
f) si prevede l'istituzione di un organo tecnico che supporti l'attività di pianificazione e programmazione della regione (l'Osservatorio regionale della mobilità), di un organo attraverso cui le autonomie locali, gli utenti e le parti sociali e associazioni di categoria possano attivamente partecipare alla politica dei trasporti (la Consulta regionale per la mobilità) e si disciplina l'indispensabile trasformazione in società privata a prevalente capitale pubblico dell'ARST, con una dettagliata previsione degli atti e procedure attraverso cui pervenire, entro il termine massimo del 30 giugno 2004, alla sua effettiva operatività;
g) si disciplina con grande cura e attenzione la delicatissima fase transitoria al fine di agevolare, da un lato, i processi di trasformazione delle imprese pubbliche esistenti, prorogando fino al 31 dicembre 2005 i preesistenti affidamenti agli attuali concessionari pubblici e fino all'espletamento della gara d'appalto per tutti gli altri, dall'altro lato si istituisce un fondo d'incentivazione finalizzato ad agevolare l'esodo del personale anziano delle aziende pubbliche al fine di rendere più agevole l'indispensabile trasformazione delle imprese. Inoltre si individuano le procedure per la preliminare individuazione degli ambiti territoriali e per la prima applicazione dei programmi triennali regionali. Infine, si rinvia all'approvazione degli accordi di programma, applicativi dell'intesa istituzionale Stato-Regione del 21 aprile 1999, la definizione del subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni di amministrazione delle ex ferrovie in concessione.
Nel rimandare alla lettura attenta delle norme la puntuale disciplina introdotta, è importante sottolineare come la linea di condotta dell'attività della Commissione sia stata quella di cercare di coniugare le esigenze di radicale riforma del settore - in ossequio alle disposizionali nazionali, a loro volta attuative di principi e norme di fonte comunitaria - con le esigenze e caratteristiche peculiari della Sardegna e con la volontà di non disperdere il patrimonio societario e imprenditoriale che in questi anni, seppure con tutti i limiti e manchevolezze note, hanno tentato di assicurare il servizio di trasporto pubblico ai cittadini sardi.
L'importanza fondamentale della materia, l'urgenza dettata dal grave ritardo legislativo accumulato richiedono uno sforzo unanime dell'Assemblea consiliare affinché si giunga ad una rapida discussione ed approvazione della normativa proposta.
Relazione di minoranza
On. Alberto Sannapervenuta il 30 ottobre 2002
La Quarta Commissione consiliare permanente ha approvato, all'unanimità nella seduta del 25 settembre 2002, il testo unificato dei progetti di legge P.L. 45 - P.L. 84 - D.L. 101 - D.L. 248/A concernente la "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna".
Tale decisione finale conclude un lungo e non sempre lineare percorso che si è protratto per circa un anno e mezzo per la oggettiva complessità della materia, per la differente impostazione che le proposte di legge avanzate contenevano su questioni fondamentali, per gli interessi coinvolti in questa delicatissima riforma.
Ciò ha indotto la Commissione ad effettuare una serie di lunghe ed approfondite audizioni con tutti i soggetti pubblici e privati direttamente e indirettamente coinvolti nell'attuazione ed applicazione della riforma. Tale confronto ha, inevitabilmente, evidenziato tutti gli elementi di criticità dell'attuale sistema, le posizioni fortemente differenziate delle organizzazioni sindacali, delle imprese private e di quelle pubbliche nell'individuazione degli strumenti giuridici da introdurre e le forti preoccupazioni degli enti locali chiamati a svolgere un ruolo decisivo nell'applicazione della riforma.
Alle questioni sopra richiamate si aggiungono i ritardi della Giunta regionale nella presentazione del disegno di legge, ultimo in ordine di tempo rispetto alle proposte del PSd'Az e del centro-sinistra, e la discontinua partecipazione dei consiglieri del centro-destra ai lavori della Commissione. A questo proposito non è fuori luogo sottolineare il ruolo fondamentale svolto dai consiglieri di opposizione che in numerosissime sedute hanno garantito con la loro presenza il regolare svolgimento dei lavori della Commissione, fornendo nel contempo un contributo determinante nel complesso lavoro di unificazione dei diversi testi proposti e portando a sintesi e a coerenza l'insieme delle problematiche inerenti la delicata materia del TPL (Trasporto Pubblico Locale).
I ritardi dell'Amministrazione regionale nel dotarsi di una legge fondamentale per il riordino, l'ammodernamento e il governo complessivo del sistema del TPL hanno privato la Regione di uno strumento essenziale per rapportarsi, su un piano di sussidiarietà e di pari dignità, con il Governo nazionale sulla scelta delle principali infrastrutture di trasporto per la Sardegna: porti, aeroporti, logistica, assi viari principali, ferrovie, centri intermodali passeggeri e merci.
La Regione sarda deve dotarsi, inoltre, di altri due strumenti fondamentali per la pianificazione, lo sviluppo e l'ammodernamento del suo inadeguato sistema trasportistico: il piano regionale trasporto passeggeri e il piano regionale trasporto merci; entrambi sono in fase di avanzata definizione e possono essere in tempi relativamente brevi sottoposti all'esame del Consiglio regionale per la loro approvazione.
Il ruolo del tutto marginale della Sardegna nelle scelte contenute nel piano generale dei trasporti sono la prova più evidente, da un lato dei ritardi nel dotarsi degli strumenti legislativi e di pianificazione necessari, dall'altro dell'incapacità delle Giunte regionali di centro-destra di svolgere una funzione propositiva e di governo.
Ciò significa che la Sardegna non partecipa al Fondo nazionale trasporti previsto dal P.G.T. e che le sue infrastrutture resteranno al palo sino a quando non si doterà degli strumenti già richiamati e di una diversa politica trasportistica.
La riforma del TPL, impostata nelle sue linee generali dal decreto legislativo n. 422 del 1997 e completata con il decreto legislativo n. 400 del 1999 e con la legge n. 472 del 1999, che le altre regioni in larghissima misura stanno già realizzando, rappresenta un tassello fondamentale del disegno generale di trasferimento di poteri, competenze e risorse dallo Stato centrale alle Regioni, alle Province e ai Comuni.
Si tratta di un riordino generale in senso federalista di una materia che vedeva la Regione e il sistema delle autonomie locali in un ruolo marginale e subalterno.
In estrema sintesi, gli aspetti più significativi della proposta sono:
a) sono chiaramente definite la competenza della Regione e degli enti locali nei vari tipi di trasporto;
b) si istituisce un organismo che, posto in posizione di terzietà, assume la funzione di stazione appaltante per le gare di livello regionale e uno per ogni provincia per quelle di livello provinciale e comunale;
c) si specificano, con attenzione, i vari livelli di pianificazione del trasporto pubblico locale, raccordando il contenuto di quelli regionali (piano regionale dei trasporti e programmi triennali) con quelli provinciali (i piani di bacino) e quelli comunali ( i piani urbani del traffico);
d) si istituisce e disciplina dettagliatamente il fondo regionale dei trasporti, finalizzato a coprire le spese d'investimento, distinte nettamente dagli oneri d'esercizio;
e) si disciplina compiutamente l'individuazione, organizzazione e affidamento della rete dei servizi minimi di trasporto locale nei territori a domanda debole e si stabilisce la norma generale della regolazione dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, in qualsiasi forma e modalità effettuati e affidati, con lo strumento dei contratti di servizio dei quali vengono disciplinati con compiutezza il contenuto e si stabiliscono i principi e strumenti della politica tariffaria regionale e le categorie ammesse alle agevolazioni tariffarie;
f) si prevede l'istituzione di un organo tecnico che supporti l'attività di pianificazione e programmazione della Regione (l'Osservatorio regionale della mobilità), di un organo attraverso cui le autonomie locali, gli utenti e le parti sociali e associazioni di categoria possano attivamente partecipare alla politica dei trasporti (la Consulta regionale per la mobilità) e si disciplina l'indispensabile trasformazione in società privata a prevalente capitale pubblico dell'ARST, con una dettagliata previsione degli atti e procedure attraverso cui pervenire, entro il termine massimo del 30 giugno 2004, alla sua effettiva operatività;
g) si disciplina con grande cura e attenzione la delicatissima fase transitoria al fine di agevolare, da un lato, i processi di trasformazione delle imprese pubbliche esistenti prorogando fino al 31 dicembre 2005 i preesistenti affidamenti agli attuali concessionari pubblici e fino all'espletamento della gara d'appalto per tutti gli altri, dall'altro lato si istituisce un fondo d'incentivazione finalizzato ad agevolare l'esodo del personale anziano delle aziende pubbliche al fine di rendere più agevole l'indispensabile trasformazione delle imprese. Inoltre si individuano le procedure per la preliminare individuazione degli ambiti territoriali e per la prima applicazione dei programmi triennali regionali. Infine, si rinvia all'approvazione degli accordi di programma, applicativi dell'intesa istituzionale Stato-Regione del 21 aprile 1999, la definizione del subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni di amministrazione delle ex ferrovie in concessione.
Relazione di minoranza
On. Giacomo Sannapervenuta il 9 ottobre 2002
La presente legge detta le disposizioni attuative del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, così come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e dalla Legge 7 dicembre 1999, n. 472.
Il testo, approvato dalla Quarta Commissione, è quello unificato della proposta di legge n. 45 del 17 febbraio 2000, presentato dai consiglieri Sanna Giacomo e Pasqualino Manca, della proposta di legge n. 84, presentata il 6 giugno 2000, in sostituzione della proposta di legge n. 79, dai consiglieri Sanna Alberto e più, del disegno di legge n. 101, presentato il 20 luglio 2000 dalla Giunta regionale e del disegno di legge n. 248, presentato il 30 agosto 2001 dalla Giunta regionale, inerente la trasformazione dell'ARST in società per azioni.
La legge disciplina e organizza il trasporto pubblico locale in Sardegna recependo con grave ritardo il decreto legislativo n. 422. La Regione sarda è, infatti, fra le ultime in Italia ad aver recepito la delega governativa.
La legge classifica i servizi di linea di interesse comunale, provinciale e regionale, definendo le competenze nei diversi ambiti territoriali e assegnando deleghe alle Amministrazioni provinciali e comunali.
Da rimarcare l'introduzione delle nuove competenze alla Regione sarda per i servizi di trasporto interno ferroviario, marittimo e aereo.
E' istituita l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale, dotata di autonomia organizzativa, per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento della gestione del servizio del trasporto pubblico regionale. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di gara per l'affidamento dei servizi provinciali e comunali di trasporto pubblico locale è istituita, invece, l'Agenzia provinciale.
Gli articoli 9, 11 e 13, attribuiscono alla Regione, alle Province e ai Comuni, le rispettive competenze.
Relativamente alla pianificazione del trasporto pubblico locale gli articoli 14, 15 e 16, normano, rispettivamente, il piano regionale dei trasporti, la sua articolazione, i contenuti e l'approvazione dello stesso. Il piano regionale dei trasporti ha validità per sei anni ed è aggiornato con cadenza triennale. Nel breve-medio periodo sono i programmi triennali dei servizi di trasporto locale lo strumento attuativo del piano regionale. I contenuti dei programmi triennali sono stabiliti all'articolo 17, mentre l'articolo 18 individua nei piani di bacino lo strumento di pianificazione del trasporto pubblico locale in ambiti territoriali omogenei. L'articolo 20 prevede la costituzione del fondo regionale dei trasporti, finalizzato a coprire le spese per gli investimenti. Il fondo si articola in cinque capitoli di spesa. Le risorse finanziarie di provenienza comunitaria, statale, regionale e locale, destinate all'attuazione dei piani di investimento, sono individuate mediante accordi di programma da concludersi in sede di conferenza dei servizi.
Per quanto attiene all'organizzazione dei servizi minimi di trasporto locale, finanziati a totale carico del bilancio regionale, dei servizi nei territori a domanda debole, le procedure di affidamento, subaffidamento e subentro di impresa sono stabilite dagli articoli 23, 24 e 25. Gli articoli 26 e 27 normano, invece, i contratti di servizio, predisposti nel rispetto dei regolamenti comunitari nn. 1191/69, 1893/91 e nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici.
La politica tariffaria dei servizi di trasporto pubblico locale è stabilita dalla Regione, nel rispetto dei principi di integrazione tra le diverse modalità di trasporto, tenuto conto del costo dei servizi a fronte degli obblighi di servizio e della necessità di assicurare dal 1° gennaio 2006, il conseguimento del rapporto 0.35 tra i ricavi da traffico e costi operativi al netto del costo di infrastruttura.
Hanno diritto alle agevolazioni tariffarie, determinate in una riduzione nella misura del 50% del prezzo previsto dalla tariffa ordinaria per il rilascio dei titoli di viaggio, i privi di vista con cecità assoluta, con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi e i loro accompagnatori; i sordomuti in possesso di idoneo certificato; i mutilati e invalidi e i loro accompagnatori; gli inabili, gli invalidi civili e del lavoro, ai quali sia accertata una capacità lavorativa ridotta permanente a causa di infermità, difetto fisico o mentale, inferiore al 50% e i loro accompagnatori, con particolari condizioni riguardo al reddito personale annuo complessivo; i pensionati con trattamento economico non superiore corrisposto dall'INPS, anche se possessori di altri redditi, con particolari condizioni riguardo al reddito personale annuo complessivo. L'ammontare del minor introito per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie è corrisposto dalla Regione all'impresa affidataria del servizio.
Gli articoli 30 e 31 istituiscono l'Osservatorio regionale della mobilità, presso l'Assessorato regionale dei trasporti, e la Consulta regionale per la mobilità, il cui regolamento che ne disciplina la composizione, il funzionamento e i compiti, dovrà essere presentato dalla Giunta al Consiglio, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Gli strumenti di sensibilizzazione sono quelli previsti agli articoli 33 e 34: la relazione annuale, che la Giunta entro il 31 marzo di ogni anno presenta alla competente Commissione consiliare, sullo stato attuativo della riforma del trasporto pubblico locale e la conferenza regionale sui trasporti, indetta dalla Giunta, ogni cinque anni, sul trasporto pubblico locale e la continuità territoriale.
Gli articoli 35 e 36 contengono norme relative alla trasformazione dell'ARST in Società per azioni, trasformazione che dovrà realizzarsi entro il termine massimo del 30 giugno 2004. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta dovrà approvare una delibera in cui siano contenute: la determinazione del valore dei beni di proprietà dell'ARST; la determinazione del capitale della nuova S.p.A.; il collocamento, mediante procedure di evidenza pubblica delle partecipazioni azionarie; lo statuto e l'atto costitutivo della costituenda società. Su tale delibera deve esprimere il parere la competente Commissione consiliare. Il personale dell'ARST transita nella società per azioni e sono fatti salvi i diritti acquisiti e le posizioni previdenziali maturate.
Sono previste norme transitorie, relativamente all'articolo 37 per la costituzione di un fondo di incentivazione per favorire i processi di trasformazione delle aziende pubbliche di trasporto; agli articoli 38 e 39 riguardo i preliminari degli indirizzi regionali per la pianificazione dei trasporti locali e l'individuazione degli ambiti territoriali; all'articolo 40 riguardo il subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni di programmazione e amministrazione dei servizi ferroviari; all'articolo 41 per quanto attiene alla prima applicazione dei programmi triennali regionali; all'articolo 42 relativamente agli interventi sostitutivi, in caso di mancato svolgimento da parte degli enti locali delle funzioni e competenze loro attribuite o delegate; all'articolo 43 relativamente alla proroga delle concessioni; all'articolo 44 per i servizi in concessione.
La presente legge abroga la legge regionale 29 giugno 1974, n. 16, la legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, fatto salvo il rispetto del termine di cui all'articolo 39, comma 2, l'articolo 57 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, gli articoli 19 e 20 della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32, la legge regionale 4 agosto 1993, n. 32, l'articolo 34 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 e la legge regionale 10 luglio 2000, n. 8.
Il testo della Commissione è unificato con la Proposta di legge n. 45 ed i Disegni di legge n. 101 - n. 248.
Art. 3 1. I servizi di trasporto pubblico locale su strada si distinguono in servizi di linea: a) urbani; b) extraurbani; c) provinciali; d) regionali; e) di gran turismo. 2. Sono servizi di linea urbani: a) i servizi svolti interamente nell'ambito del territorio di un comune; b) i servizi che collegano il centro urbano con lo scalo ferroviario o con l'aeroporto o con il porto, anche se situati nel territorio dei comuni limitrofi; c) i servizi che collegano il territorio di un comune con una parte marginale e circoscritta del territorio di un comune limitrofo; d) i servizi che collegano comuni contiguamente edificati. 3. Sono servizi di linea extraurbani: a) quelli svolti nel territorio di più comuni a bassa densità abitativa e per soddisfare una domanda debole di trasporto; b) quelli svolti nel territorio di più comuni all'interno di una unità di rete. Si definisce unità di rete un insieme di linee tra loro connesse funzionalmente ai fini di una maggiore efficienza di gestione ed un miglior grado di integrazione modale. 4. Sono servizi di linea provinciali: a) i servizi che collegano in modo continuativo il territorio di più comuni, con il capoluogo di provincia; b) i servizi che collegano il territorio di una provincia con una parte marginale, circoscritta ed attigua del territorio di una provincia limitrofa. 5. Sono servizi di linea regionali quelli che collegano il territorio di due o più province. 6. Sono servizi di linea di granturismo quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località ad essi collegate. |
Art. 3 1. I servizi di trasporto pubblico locale, in relazione alla modalità di effettuazione, si distinguono in: a) terrestri; b) marittimi; c) lacuali, fluviali, lagunari e su bacini e canali navigabili; d) aerei. 2. In relazione alla competenza, i servizi di trasporto si distinguono in servizi di linea: a) comunali; b) di area urbana; c) provinciali; d) regionali; e) di granturismo. 3. Sono servizi di linea comunali: a) quelli svolti interamente nell'ambito del territorio di un comune; b) quelli che collegano il territorio di un comune con una parte marginale e circoscritta del territorio di un comune limitrofo; c) quelli che collegano comuni contigui nelle parti edificate. 4. Sono servizi di linea d'area urbana quelli svolti negli ambiti territoriali definiti dall'articolo 2, lettera d). 5. Sono servizi di linea provinciali: a) quelli che, nell'ambito del territorio della provincia, collegano in modo continuativo il territorio di due o più comuni e quelli che collegano più comuni con lo scalo ferroviario, marittimo, aereo e portuale; b) quelli che collegano il territorio di una provincia con una parte marginale, circoscritta ed attigua del territorio di una provincia limitrofa. 6. Sono servizi di linea regionali quelli che collegano il territorio di due o più province. 7. Sono servizi di linea di gran turismo, regionali o provinciali, quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegate. | |
Art. 4 1. I servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 3, in relazione alle esigenze di mobilità da soddisfare, sono classificati in: a) ordinari: sono i servizi di linea offerti alla generalità degli utenti secondo le normali condizioni di trasporto; b) a chiamata: sono servizi effettuati in zone a bassa densità abitativa, ovvero in territori a domanda debole; c) speciali: sono offerti a soggetti disabili; d) sperimentali: sono quelli effettuati con sistemi innovativi di trasporto e con sistemi che introducono l'utilizzazione di tecnologie avanzate; e) non di linea, in regime di autorizzazione: sono quelli che effettuano trasporti collettivi con autobus adibito ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto che predispone ed organizza il servizio. L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo prevalente il servizio, secondo le modalità ed i criteri stabiliti per le altre concessioni. |
Art. 4 1. I servizi su strada sono quelli svolti mediante linee automobilistiche o filobus. Essi, in relazione alle esigenze di mobilità da soddisfare, sono classificati in: a) ordinari: sono i servizi di linea offerti alla generalità degli utenti secondo le normali condizioni di trasporto; b) a chiamata: sono i servizi effettuati in zone a bassa densità abitativa o in territori a domanda debole; c) speciali: sono i servizi offerti a soggetti disabili; d) sperimentali: sono i servizi effettuati con sistemi innovativi di trasporto e che introducono l'utilizzazione di tecnologie avanzate; essi hanno una durata comunque non superiore ad un anno; e) non di linea, in regime di autorizzazione: sono i servizi che effettuano trasporti collettivi con autobus adibito ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto che organizza il servizio. L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo prevalente il servizio, secondo le modalità ed i criteri stabiliti per le altre concessioni. | |
Art. 5 1. Per bacino di traffico si intende una parte del territorio regionale o provinciale, in cui, per ragioni di economicità, efficienza e produttività, viene attuata la divisione della rete dei servizi di trasporto effettuati con ogni modalità. In esso deve essere ben individuata una equilibrata offerta di servizi per perseguire l'obiettivo dell'intermodalità ed efficienza. 2. Per l'individuazione dei bacini di traffico, si applica l'articolo 5 della legge regionale 4 agosto 1993, n. 32. |
Art. 5 1. I trasporti ferroviari assumono un ruolo strategico fondamentale nel sistema complessivo isolano di mobilità delle persone e di movimentazione delle merci. 2. Gli interventi di ammodernamento e di riqualificazione dei servizi ferroviari, nell'ambito dei distinti bacini isolani di traffico, sono studiati, progettati ed attuati in modo coordinato ed unitario con le restanti modalità di trasporto. 3. In applicazione del principio di sussidiarietà, le funzioni amministrative riguardanti i servizi ferroviari sono esercitate dalla Regione per i collegamenti di scala sovra-provinciale, e sono attribuite alle province per le relazioni di trasporto i cui capilinea di partenza e di arrivo ricadono nel territorio di una stessa provincia. | |
TITOLO II Art. 6 1. La Regione in materia di trasporto pubblico locale: a) redige e approva il Piano regionale dei trasporti delle merci e il Piano regionale dei trasporti delle persone ed i relativi aggiornamenti, tenendo conto della programmazione degli enti locali, ed in particolare dei Piani di bacino predisposti dalle province e dei piani urbani di traffico predisposti dai comuni in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico della regione; b) definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, in particolare per i piani di bacino, per i piani urbani di traffico e per i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico predisposti dagli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze; c) programma gli investimenti regionali, raccordandoli con quelli dello Stato e degli enti locali mediante la sottoscrizione di appositi accordi di programma; d) individua, d'intesa con gli enti locali, ai sensi dell'articolo 16, i servizi minimi nonché i criteri e le modalità per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale in territorio a domanda debole e ne stabilisce le tariffe anche allo scopo di realizzare l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto; e) svolge le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sulle attività delegate agli enti locali e provvede, tenendo conto della rete dei servizi minimi, alla ripartizione tra le province stesse delle risorse finanziarie previste dal Fondo regionale dei trasporti per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti suddetti, nonché per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni; f) provvede a definire i servizi i trasporto pubblico locale su ferrovia, attualmente in concessione a F.S. S.p.A. e stipula il relativo contratto di servizio; g) svolge le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione, definendo i servizi riguardanti le ferrovie in gestione commissariale governativa e stipula, con il Ministero dei Trasporti, un accordo di programma per definirne i finanziamenti diretti al loro risanamento economico e all'ammodernamento tecnico; h) svolge le funzioni ed i compiti che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale. 2. Allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, quando non espressamente attribuite ad altri organi regionali, provvede l'Assessorato dei trasporti. |
Art. 6 1. I servizi pubblici di trasporto aereo regionale e locale si distinguono in servizi aerei di linea e non di linea. 2. Essi comprendono: a) i servizi di collegamento aereo in senso stretto; b) i servizi elicotteristici. 3. Fino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 4, lettera f), dello Statuto speciale per la Sardegna, di una specifica disciplina legislativa regionale concernente i collegamenti di trasporto aereo fra gli scali della Sardegna, le funzioni amministrative riguardanti i servizi aerei sono svolte unitariamente della Regione. 4. Le funzioni amministrative attinenti all'esercizio dei servizi elicotteristici sono svolte dalle province per i servizi di collegamento interni ai rispettivi ambiti territoriali e dalla Regione per i collegamenti di scala sovra-provinciale. | |
Art. 7 1. Sono attribuite alle province: a) la predisposizione dei piani di bacino, sulla base degli indirizzi della Regione; i suddetti piani dovranno tenere conto delle esigenze di mobilità dei disabili, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti dal comma 3, lettera a) del presente articolo. 2. In attuazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 422 del 1997, sono delegati alle province le funzioni e i compiti in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale. 3. Sono, in particolare, delegate alle province le competenze riguardanti: a) i servizi di linea provinciali e regionali, come distinti ai sensi del precedente articolo 3. Le funzioni riguardanti le linee regionali sono delegate alla provincia nel cui territorio si svolge in modo prevalente l'attività economica della linea in termini d'utenza; b) l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dai contratti di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi; c) l'assegnazione ai comuni - sulla base della popolazione residente e delle caratteristiche del territorio - delle risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dai contratti di servizio per assicurare i servizi minimi d'area urbana; d) le funzioni amministrative relative alla assegnazione dei contributi per gli investimenti; e) le funzioni amministrative relative all'esercizio della attività di noleggio da rimessa di autobus; f) la definizione e l'approvazione della rete dei servizi pubblici di granturismo su gomma; g) il rilascio delle autorizzazioni per effettuare servizi di linea con autobus destinati al servizio di noleggio da rimessa; h) il rilascio del nulla osta per la dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio, nonché per la cessione delle aziende private; i) la vigilanza sulla regolarità, sulla qualità del servizio e sui risultati ottenuti. 4. Le province, nell'ambito delle funzioni loro delegate: a) approvano i programmi triennali per definire il livello dei servizi minimi dei rispettivi bacini, sulla base delle risorse finanziarie attribuite dalla regione, privilegiando l'integrazione tra le varie modalità, favorendo quella di minore impatto ambientale e scegliendo tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che comporta costi minori; b) svolgono le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di competenza, e stipulano i relativi contratti di servizio, li gestiscono provvedendo ad erogare il corrispettivo ed a comminare gli eventuali provvedimenti sanzionatori e adottano gli adempimenti stabiliti in caso di variazione del servizio; c) integrano con quelle previste al bilancio provinciale, le risorse assegnate dalla Regione; d) redigono il Piano provinciale dei trasporti. 5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con appositi accordi di programma tra la Regione e le province sono definite le modalità ed i tempi di attuazione dei conferimenti. |
Art. 7 1. I collegamenti marittimi, compresi quelli con le isole minori della Sardegna, sono di competenza regionale. 2. Per garantire alle isole minori la continuità territoriale i collegamenti possono essere onerati da obblighi di servizio pubblico a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 422 del 1997, nelle forme e con le procedure previste dalla normativa statale e comunitaria. | |
Art. 8 1. Ai comuni, relativamente ai servizi di linea di loro competenza, sono attribuite le seguenti funzioni: a) redigere e approvare i piani urbani del traffico, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilità nell'ambito del territorio comunale, sulla base degli indirizzi della Regione, e nel rispetto dei bisogni dei disabili; b) definire la rete dei servizi minimi di propria competenza e approvare, d'intesa con la provincia di appartenenza, i relativi programmi triennali, sulla base delle risorse finanziarie attribuite dalla Provincia stessa; c) far fronte agli adempimenti previsti dall'articolo 14, commi 4 e 5 del decreto legisaltivo n. 422 del 1997, relativi ai servizi pubblici in territori a domanda debole; d) istituire eventuali servizi aggiuntivi a quelli relativi alla precedente lettera b) con oneri finanziari a carico dei propri bilanci; e) svolgere le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di competenza, e stipulare i relativi contratti di servizio; f) gestire i contratti di servizio provvedendo ad erogare i corrispettivi ed applicando i provvedimenti sanzionatori; g) porre in essere, all'interno delle risorse assegnate dalla provincia, eventualmente integrate da quelle previste al bilancio comunale, gli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio; h) inviare alla provincia di appartenenza il rendiconto annuale relativo ai contratti di servizio gestiti. |
Art. 8 1. L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico lacuale, fluviale e lagunare, delegato alla Regione sarda dall'articolo 63 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, è subdelegata alle province e ai comuni e si applica il criterio della prevalente competenza territoriale. | |
TITOLO III Art.
9 1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, redige e approva il Piano regionale dei trasporti delle persone, principale atto della programmazione regionale di settore. Esso, elaborato sulla base dei piani di bacino predisposti dalle province e dai piani urbani del traffico predisposti dai comuni, configura un sistema coordinato di trasporti funzionali alle previsioni di sviluppo socio-economico e di riequilibrio territoriale della Regione, fondato sull'integrazione dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture, anche in relazione ad un sistema adeguato e moderno dei trasporti Sardegna - Continente. 2. Gli articoli 1, 3 e 4 della legge regionale n. 32 del 1993, sono abrogati. |
Capo II Art. 9 1. La Regione in materia di trasporto pubblico locale: a) redige e approva il piano regionale dei trasporti e i programmi triennali regionali, tenendo conto della programmazione degli enti locali e definisce gli indirizzi generali per la pianificazione; b) programma gli investimenti regionali, raccordandoli con quelli dello Stato e degli enti locali anche mediante la sottoscrizione di accordi di programma; c) individua, d'intesa con gli enti locali, i servizi minimi, i criteri e le modalità per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale in territori a domanda debole e ne stabilisce le tariffe anche allo scopo di realizzare l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto; d) svolge le funzioni di indirizzo e di coordinamento sulle attività attribuite e di vigilanza su quelle delegate agli enti locali e provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie; e) definisce i servizi i trasporto pubblico locale su ferrovia e stipula il relativo contratto di servizio; f) svolge le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione, definendo i servizi riguardanti le ferrovie in gestione commissariale governativa e stipula, con il Ministero dei trasporti, un accordo di programma per definirne i finanziamenti diretti al loro risanamento economico e all'ammodernamento tecnico. 2. Allo svolgimento di tali funzioni, quando non espressamente attribuite ad altri organi regionali, provvede l'Assessorato regionale competente in materia di trasporti. | |
Art. 10 1. Il Piano regionale dei trasporti: a) individua le azioni politico-amministrative della Regione nel settore dei trasporti nel breve e medio termine; b) individua le infrastrutture che interessano il settore, finanziate attraverso il Fondo regionale dei trasporti, che ne costituisce parte integrante; c) fissa gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, e in particolare per l'elaborazione dei piani di bacino da parte delle province e dei piani urbani del traffico da parte dei comuni, con particolare riferimento alle esigenze di mobilità dei disabili; d) individua le misure per assicurare una rete di trasporti che realizzi l'integrazione intermodale, con l'obiettivo di decongestionare il traffico, ridurre i tempi di percorrenza e disinquinare l'ambiente. 2. Sono elementi essenziali del P.R.T. i piani settoriali relativi al trasporto marittimo, aereo ed intermodale e passeggeri, anche se predisposti in tempi diversi tra loro, ferma restando la loro configurazione in maniera integrata. |
Art. 10 1. E' istituita l'Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale che, dotata di autonomia organizzativa, è competente allo svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento della gestione del servizio del trasporto pubblico regionale. 2. La Giunta regionale, con delibera adottata su proposta dell'Assessore dei trasporti, previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale, e approvata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia. Essa è creata utilizzando figure professionali operanti nei diversi settori dei trasporti. 3. Le funzioni di direttore dell'Agenzia sono svolte da un dirigente regionale nominato dalla Giunta regionale. 4. Per l'esercizio delle strumentali funzioni di studio e di ricerca l'Agenzia può stipulare, con esperti, contratti di diritto privato e di collaborazione e convenzioni con società, enti qualificati e Università per l'espletamento di particolari servizi attinenti al settore. 5. Il direttore dell'agenzia stipula i contratti e le convenzioni nel limite massimo di spesa fissato con direttiva della Giunta regionale. | |
Art. 11 1. Lo schema di Piano, predisposto dall'Assessorato regionale dei trasporti, è adottato dalla Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di accesso e consultazione degli elaborati relativi e contestualmente inviato alle province. 2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, le province, i comuni, le comunità montane, le organizzazioni e associazioni economiche e sociali e tutti i soggetti interessati possono presentare alla Giunta regionale osservazioni. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ad indire, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, l'istruttoria pubblica articolata per province. 3. La Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni, decorrenti dall'ultima istruttoria pubblica, trasmette al Consiglio regionale lo schema di Piano, eventualmente integrato in seguito alle proposte di modifica e con le osservazioni pervenute. 4. La proposta di Piano regionale dei trasporti è trasmessa al Consiglio regionale per la sua approvazione. |
Art. 11 1. Le Province in materia di trasporto pubblico locale: a) redigono e approvano il piano provinciale dei trasporti e i piani di mobilità di bacino, tenendo conto, ai sensi dell'articolo 26 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle esigenze di mobilità dei disabili; b) programmano gli eventuali servizi provinciali aggiuntivi rispetto ai servizi minimi, da istituire, previa intesa con la Regione per l'accertamento delle compatibilità di rete, a totale carico del proprio bilancio; c) individuano, d'intesa con i comuni interessati, i servizi di linea d'area urbana; d) stipulano con l'aggiudicatario i contratti di servizio pubblico; e) esercitano ogni altra funzione amministrativa trasferita, delegata o subdelegata alle province dallo Stato o dalla Regione. 2. L'esercizio dei servizi di trasporto provinciali è affidato mediante procedure di evidenza pubblica e la gestione è regolata attraverso i contratti di servizio previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997. 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con accordi di programma tra la Regione e le Province sono definite le modalità ed i tempi di attuazione dei conferimenti. | |
Art. 12 1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, redige e approva il Piano regionale dei trasporti delle merci, principale atto della programmazione regionale di settore. Esso, elaborato tenendo conto dei piani di bacino predisposti dalle province, è finalizzato, mediante lo strumento dell'integrazione intermodale, alla creazione di un coordinato e funzionale sistema di trasporto delle merci, in stretta dipendenza con i piani di sviluppo economico, e alla individuazione di strumenti alternativi di trasporto. 2. Per la procedura di approvazione del Piano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11. |
Art. 12 1. Le Province possono costituire, per ciascun ambito territoriale provinciale, un'Agenzia per il trasporto pubblico locale. 2. L'Agenzia svolge le procedure concorsuali di gara per l'affidamento dei servizi provinciali e comunali di trasporto pubblico locale assumendo a normale riferimento territoriale, per il modo terrestre, l'unità di rete e l'unità di bacino. 3. L'Agenzia è costituita nei modi e nelle forme stabilite dalla Provincia, di intesa con i comuni interessati. 4. Fino all'effettiva costituzione dell'Agenzia provinciale, le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi provinciali e comunali, sono svolte dell'Agenzia regionale di cui all'articolo 10. In tal caso restano, comunque, a carico degli enti locali gli oneri per le procedure, la responsabilità per gli atti di affidamento, la stipula dei contratti di servizio e l'attività di controllo. | |
Art. 13 1. I Piani riguardanti i bacini di traffico sono predisposti ed approvati dalle province con l'obiettivo di assicurare la mobilità nell'ambito dei rispettivi territori, tenendo conto degli indirizzi e dei contenuti della pianificazione regionale, di concerto con i comuni interessati. 2. I Piani di bacino, tenuto conto dei risultati dell'analisi della domanda e dell'offerta di mobilità, di quella delle infrastrutture nonché dell'assetto socio economico e territoriale sono finalizzati a: a) eliminare le sovrapposizioni, i parallelismi e le duplicazioni tra i diversi vettori; b) favorire l'integrazione tra i diversi modi di trasporto; c) individuare le aree a domanda debole, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto, dandone comunicazione alla regione per l'aggiornamento della rete dei servizi minimi; d) individuare gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale. 3. I Piani di bacino che interessano territori appartenenti a più province sono predisposti dalla provincia che nel bacino incide con la popolazione maggiore, sentiti comunque tutti i comuni interessati. |
Art. 13 1. I Comuni, singoli o associati, in materia di trasporto pubblico locale: a) approvano i piani urbani del traffico, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilità nell'ambito del territorio comunale, sulla base degli indirizzi della Regione e nel rispetto dei bisogni dei disabili; b) definiscono la rete dei servizi minimi di propria competenza e approvano, d'intesa con la Provincia di appartenenza, i programmi triennali, sulla base delle risorse finanziarie attribuite dalla Provincia e istituiscono eventuali servizi aggiuntivi con oneri finanziari a carico dei propri bilanci; c) attuano gli interventi di cui all'articolo 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 422 del 1997, relativi ai servizi pubblici in territori a domanda debole; d) gestiscono i contratti di servizio e provvedono, all'interno delle risorse loro assegnate, eventualmente integrate da quelle contenute nel bilancio comunale, agli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio; e) inviano alla Regione e alla Provincia il rendiconto annuale dei contratti di servizio gestiti. 2. L'esercizio dei servizi di trasporto comunali è affidato mediante procedure di evidenza pubblica e la gestione è regolata attraverso i contratti di servizio previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 422 del 1997. | |
Art. 14 1. I Piani urbani del traffico, adottati dai comuni obbligati ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono redatti anche tenendo conto delle indicazioni del Piano regionale dei trasporti e del Piano regionale del trasporto pubblico locale e dei Piani provinciali dei trasporti. 2. I piani urbani del traffico sono approvati dalla Amministrazione provinciale competente per territorio. |
Capo III Art. 14 1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, approva il piano regionale dei trasporti. Esso, articolato per i comparti terrestre, aereo e marittimo, configura, in raccordo con la programmazione degli enti locali, il quadro delle politiche e delle strategie di intervento pubblico, nel contesto di un sistema integrato delle modalità di trasporto e delle infrastrutture funzionale alle previsioni di sviluppo economico e di riequilibrio territoriale e alla salvaguardia e miglioramento della qualità dell'ambiente. 2. I distinti piani settoriali per le persone e le merci attinenti ai singoli comparti possono essere predisposti ed approvati, ferma la necessità di una loro integrata trattazione sistemica, anche in tempi diversi. 3. Il piano regionale dei trasporti ha validità per sei anni ed è aggiornato con cadenza triennale. | |
TITOLO IV Art.
15 1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale, predispone gli investimenti distinti in base alle infrastrutture da realizzare ed ai mezzi di trasporto pubblico e relative attrezzature e beni strumentali da acquistare, anche sulla base delle disposizioni e modalità contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997. 2. Per gli investimenti da realizzare con il concorso dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 422 del 1997. 3. Per gli investimenti da realizzare con risorse proprie, la Regione stipula accordi di programma con le province e i comuni interessati individuando: a) le opere da realizzare ed i mezzi di trasporto da acquisire; b) i tempi di realizzazione del programma di investimenti; c) i soggetti coinvolti, i loro compiti e i loro obblighi; d) le risorse necessarie, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi; e) il periodo di validità. |
Art. 1 1. Il piano regionale dei trasporti: a) individua le azioni politico-amministrative della Regione nel settore dei trasporti nel breve e medio termine e le infrastrutture di settore; b) fissa gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, e in particolare per l'elaborazione dei piani di bacino da parte delle province e dei piani urbani del traffico da parte dei comuni, con particolare riferimento alla individuazione dei servizi minimi e alle esigenze di mobilità dei disabili; c) individua le misure per assicurare una rete di trasporti che realizzi l'integrazione intermodale, con l'obiettivo di decongestionare il traffico, ridurre i tempi di percorrenza e disinquinare l'ambiente. | |
Art. 16 1. E' costituito il Fondo regionale dei trasporti il cui ammontare è determinato nel bilancio annuale e pluriennale della Regione. Esso è costituito anche dalle risorse finanziarie trasferite alla regione dallo Stato ed è suddiviso nelle seguenti sezioni: a) interventi a favore dei servizi su strada e sul relativo parco rotabile; b) interventi a favore delle metropolitane e sul relativo parco rotabile; c) interventi a favore della rete ferroviaria e sul relativo parco rotabile; d) interventi a favore delle infrastrutture a terra a favore del trasporto aereo di terzo livello. |
Art. 16 1. Lo schema di piano, predisposto dall'Assessorato regionale dei trasporti, è adottato dalla Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di accesso e consultazione degli elaborati relativi e contestualmente inviato alle province. 2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, gli enti locali, le organizzazioni e associazioni economiche e sociali e tutti i soggetti interessati possono presentare alla Giunta regionale osservazioni. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ad indire, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sul rapporti tra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), l'istruttoria pubblica articolata per province. 3. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, decorrenti dall'ultima istruttoria pubblica, trasmette al Consiglio regionale la proposta definitiva di piano per la sua approvazione. | |
TITOLO V Art. 17 1. La rete dei servizi minimi, individuata con atto della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente che deve esprimere il parere nei termini di 15 giorni, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 422 del 1997, è definita sulla base: a) dell'integrazione fra le reti di trasporto territoriali e tra le modalità su ferro e su gomma: b) del pendolarismo scolastico e lavorativo; c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, sociosanitari e culturali; d) della necessità di ridurre la congestione e l'inquinamento; e) della necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria. 2. La Regione, le province ed i comuni, d'intesa tra loro, per i servizi di rispettiva competenza, definiscono il livello dei servizi minimi, gli standard di qualità e gli obblighi di servizio pubblico, con oneri a carico del bilancio regionale, tenendo conto delle risorse attribuite. 3. In sede di prima applicazione, la rete dei servizi minimi può essere individuata anche prima della definitiva approvazione, da parte del Consiglio regionale, del Piano regionale dei trasporti. |
Art. 17 1. I programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale sono lo strumento di breve-medio periodo, attuativo del piano regionale dei trasporti. Essi contengono: a) la determinazione delle misure relative all'integrazione modale e tariffaria; b) la specificazione delle risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti; c) l'individuazione dei criteri e modalità di determinazione delle tariffe; d) l'indicazione delle modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio; e) un sistema di monitoraggio dei servizi. 2. I programmi triennali sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione del Consiglio regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti, di concerto con gli Assessori della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e della difesa dell'ambiente, sentite le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni datoriali più rappresentative. | |
Art. 18 1. L'organizzazione dei servizi del trasporto pubblico è finalizzata a soddisfare qualitativamente e quantitativamente la domanda di mobilità dei cittadini, a garantire il principio di coesione, ispirata alla realizzazione di principi di economicità e di efficienza, da conseguire mediante l'integrazione modale dei servizi stessi. 2. Al fine di disciplinare il trasporto pubblico locale e definire i servizi minimi di cui al precedente articolo 15, la Regione per i servizi di propria competenza e le province, nell'ambito dei singoli bacini di traffico, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale nonché le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico che individuano: a) la rete e la organizzazione dei servizi; b) l'integrazione modale e tariffaria; c) i criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale; d) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti; e) le modalità di determinazione delle tariffe; f) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio; g) il sistema di monitoraggio dei servizi. 3. I comuni provvedono, per le finalità di cui al comma 1, per i servizi di propria competenza, ad approvare rispettivi programmi triennali dei servizi minimi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b). 4. Al fine di realizzare economicità di scala o di gestione, nonché una maggiore funzionalità dei servizi, due o più comuni limitrofi possono consorziarsi tra di loro. |
Art. 18 1. I piani di bacino sono lo strumento di pianificazione del trasporto pubblico locale in ambiti territoriali omogenei. Essi sono approvati dalle Province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con l'obiettivo di assicurare la mobilità nell'ambito dei rispettivi territori, nel rispetto degli indirizzi della pianificazione regionale. 2. I piani di bacino, elaborati sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta di mobilità, delle infrastrutture e dell'assetto socio economico e territoriale, sono finalizzati a: a) eliminare le sovrapposizioni, i parallelismi e le duplicazioni tra i diversi vettori; b) favorire l'integrazione tra le diverse modalità; c) individuare le aree a domanda debole; d) individuare gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale. 3. I piani di bacino che interessano territori appartenenti a più province sono predisposti dalla provincia ove risiede la popolazione maggiore, d'intesa con le altre province e tutti i comuni interessati. | |
Art. 19 1. Allo scopo di superare gli assetti monopolistici ed introdurre regole di concorrenzialità nella gestione, per l'affidamento dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, la Regione, le province ed i comuni, in base alle rispettive competenze fanno ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi e dei soci privati delle società che gestiscono i servizi, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste. 2. L'affidamento avviene con provvedimento amministrativo tenendo conto che: a) per la scelta del gestore dei servizi si applica la procedura ristretta di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; b) per quanto riguarda l'aggiudicazione si tiene conto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 158 del 1995; c) per la scelta dei soci privati delle società miste si applica il procedimento pubblico di confronto concorrenziale. 3. Nel caso di servizi attualmente gestiti direttamente dagli enti locali o di servizi affidati dagli enti stessi ai propri consorzi o alle proprie aziende speciali, non è consentito l'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli già gestiti nelle forme anzidette alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 422 del 1997. 4. Nel caso di trasformazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 del decreto legislativo n. 422 del 1997, da effettuarsi entro un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, delle aziende speciali o dei consorzi, che attualmente sono affidatari dei servizi della regione, in società per azioni o in cooperative anche tra i dipendenti, ovvero di frazionamento in più società per esigenze funzionali o di gestione, i servizi possono essere affidati direttamente alle società derivanti dalla trasformazione, mediante la stipula dei relativi contratti di servizio, per un periodo massimo di 5 anni dalla data di trasformazione. 5. Decorso il periodo di validità del contratto di servizio, ivi compreso quello stipulato ai sensi del comma 4, i servizi devono essere affidati facendo ricorso alle procedure concorsuali di cui al comma 1. |
Art. 19 1. I Piani Urbani del Traffico, redatti dai comuni ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tengono conto degli indirizzi espressi dal piano regionale dei trasporti e costituiscono parte integrante dei rispettivi piani di bacino. | |
Art. 20 1. L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio, con particolare riferimento a: a) effettuare il servizio come previsto dal contratto; b) utilizzare personale qualificato e materiale rotabile idoneo; c) garantire la certezza, la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio; d) adottare la carta dei servizi e dare adeguata informazione sui servizi erogati e sulle modalità di fruizione; e) fornire all'ente appaltante i dati necessari all'Osservatorio di cui all'articolo 26. |
Art. 20 1. E' costituito il fondo regionale dei trasporti. Esso, finalizzato a coprire le spese per gli investimenti, è determinato annualmente dalla Regione con la legge di bilancio, sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997, del decreto legislativo 20 settembre1999, n. 400 e della Legge 7 dicembre 1999, n. 472. 2. Il fondo è articolato nei seguenti capitoli di spesa concernenti: a) investimenti per infrastrutture stradali e relativo parco rotabile; b) investimenti per infrastrutture delle metropolitane di superficie e relativo parco rotabile; c) investimenti per infrastrutture ferroviarie e relativo parco rotabile; d) investimenti per infrastrutture terrestri di supporto al trasporto aereo e marittimo di competenza regionale; e) investimenti a favore dell'innovazione tecnologica. 3. Le risorse finanziarie di provenienza comunitaria, statale, regionale e locale, destinate all'attuazione dei piani di investimento, sono individuate mediante accordi di programma da concludersi in sede di conferenza di servizi. Tali accordi di programma vincolano le parti contraenti e prevedono: a) i soggetti finanziatori ed i relativi compiti; b) le risorse finanziarie necessarie, i tempi di erogazione e le fonti di finanziamento; c) il periodo di validità, le infrastrutture da realizzare e i tempi di conclusione degli interventi; d) i mezzi di trasporto da acquistare e le loro destinazioni territoriali di utilizzo; e) la verifica di attuazione dell'accordo, gli eventuali interventi surrogatori e di conciliazione per i casi di ritardo o di omissione degli interventi. 4. Il materiale rotabile ed i beni immobili acquisiti con i fondi di investimento sono vincolati alla destinazione d'uso del trasporto pubblico per la durata di venti anni, a decorrere dalla data di loro acquisizione. Decorso tale termine o quando i beni non risultino più funzionali possono essere ceduti a titolo oneroso in conformità del regime giuridico di appartenenza, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale dei trasporti. | |
Art. 21 1. L'ente affidante applica le sanzioni amministrative e pecuniarie in presenza delle infrazioni specificamente previste nel contratto di servizio. 2. L'ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento, con atto motivato, in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi o di una parte di essa, ovvero nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, così come previsto dal contratto di servizio. 3. L'affidatario incorre nella decadenza dell'affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio: a) in presenza di irregolarità previste specificamente nel contratto stesso; b) nel caso che vengano meno i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, ai sensi del decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448; c) per gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio. |
Art. 21 1. La Regione assume a carico del proprio bilancio le spese relative alla copertura degli oneri annuali di esercizio corrispondenti al livello dei servizi minimi, necessarie per l'attuazione degli impegni assunti nei contratti di servizio. 2. Ad essi si provvede mediante: a) le risorse assegnate dallo Stato per le spese di esercizio delle funzioni di trasporto da esso trasferite o delegate ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997; b) gli stanziamenti del bilancio della Regione. | |
Art. 22 1. In tutti i casi di subentro di un'impresa al precedente affidatario si applicano le seguenti disposizioni: a) all'affidatario che cessa il servizio non spetta alcun indennizzo. Lo stesso trattamento è previsto nel caso di mancato rinnovo o di decadenza dal contratto ovvero dall'affidamento; b) il personale dell'impresa cessante viene trasferito all'impresa subentrante con l'applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria e dei contratti aziendali in atto fino alle necessità di copertura della nuova organizzazione; c) i beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio, ove utilizzati in comodato, sono ceduti all'impresa subentrante. |
TITOLO II Capo I Art. 22 1. La Regione garantisce la mobilità all'interno del territorio regionale attraverso servizi minimi di trasporto locale finanziati a carico del proprio bilancio e i servizi nei territori a domanda debole, così come individuati nel piano regionale dei trasporti. 2. La Giunta regionale, previa intesa con le province e i comuni, acquisita in sede di conferenza di servizi, approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una delibera contenente la proposta di individuazione della rete dei servizi minimi, definita, per ciascun bacino di traffico, sulla base: a) dell'integrazione fra le reti di trasporto territoriali e tra le varie modalità; b) del pendolarismo scolastico e lavorativo; c) della fruibilità e accesso ai vari servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali; d) della necessità di ridurre la congestione e l'inquinamento; e) della necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria. 3. La proposta di individuazione della rete dei servizi minimi è trasmessa, per l'approvazione definitiva, al Consiglio regionale. 4. Gli enti locali possono definire, previa intesa con la Regione per la compatibilità di rete servizi aggiuntivi purché i maggiori oneri siano a totale carico dei loro bilanci e che i servizi siano disciplinati sulla base dei contratti di servizio. 5. In sede di prima applicazione, la rete dei servizi minimi può essere individuata anche prima della definitiva approvazione, da parte del Consiglio regionale, del piano regionale dei trasporti. | |
TITOLO VI Art. 23 1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati. Per i servizi ferroviari i contratti vengono stipulati entro 31 marzo 2001, sette mesi prima dall'inizio del loro periodo di validità fissato al 1° gennaio 2002. Entro il medesimo termine, devono essere stipulati anche i contratti di servizio su gomma. 2. I contratti di servizio devono prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi che, al netto dei costi delle infrastrutture, dovrà raggiungere almeno lo 0,35 a partire dal 1° gennaio 2002. Il loro periodo di validità non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni. 3. I servizi di area urbana, extraurbani, provinciali e regionali in corso, eserciti in base ad atti di concessione emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2002, a condizione che vengano riconosciuti come servizi minimi. Per essi si procede alla stipula del contratto di servizio con l'attuale affidatario di durata biennale, con decorrenza tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 4. Con decorrenza tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'affidamento di tutti i servizi, ivi compresi quelli eserciti in base ad atti di concessione messi prima della entrata in vigore della presente legge, si applicano le procedure concorsuali di cui all'articolo17, comma 1, del decreto legislativo n. 422 del 1997. 5. Agli oneri a carico degli enti contraenti, previsti dai contratti di servizio, devono corrispondere le risorse finanziarie effettivamente disponibili. In caso contrario i contratti di servizio sono nulli. 6. La Regione sottoscrive il contratto di servizio con assunzione della relativa obbligazione per l'intero periodo di validità. Il bilancio annuale e pluriennale assicurano la copertura finanziaria per le obbligazioni che vengono a scadenza nei relativi esercizi finanziari. Tale norma si applica anche per i finanziamenti che la Regione assicura alle province e ai comuni per la stipula dei rispettivi contratti di servizio. 7. In sede di prima applicazione della presente legge, ove non venga raggiunto il rapporto di cui al comma 2, entro il termine previsto, l'ente affidante può prorogare la scadenza di un biennio previa presentazione, da parte dell'affidatario, di un piano biennale di riequilibrio del rapporto tra ricavi e costi. |
Art. 23 1. Per l'affidamento dei servizi di trasporto rientranti nella rete dei servizi minimi, si fa ricorso alla procedura di evidenza pubblica in conformità alla normativa comunitaria e nazionale. 2. Per la scelta del gestore dei servizi si applica la procedura ristretta di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), del suddetto decreto legislativo n. 158 del 1995. 3. Per la scelta dei soci privati delle società miste di trasporto si applica il procedimento pubblico di confronto concorrenziale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18, commi 3 e 3 bis del decreto legislativo n. 422 del 1997. | |
Art. 24 1. I contratti di servizio devono contenere: a) il periodo di validità e le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio; b) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli utilizzati, nonché in termini di regolarità ed affidabilità dei servizi; c) la struttura tariffaria adottata e gli importi dovuti dall'ente affidante all'impresa di trasporto affidataria, per le prestazioni oggetto del contratto, tenuto conto anche degli obblighi di servizio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 422 del 1997, nonché le modalità ed i tempi dei rispettivi pagamenti; d) l'obbligo di fornire il rendiconto annuale; e) i casi di revisione degli importi di cui al precedente punto c) ed i limiti percentuali entro cui può essere prevista la revisione; f) le modalità di modificazione dei contratti successivamente alla conclusione e i casi di risoluzione del contratto; g) le garanzie che devono essere prestate da parte dell'impresa affidataria del servizio in termini di impiego di personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio; h) la definizione dei rapporti relativamente ai lavoratori dipendenti ed al capitale dell'affidatario, in caso di notevole discontinuità nell'entità dei servizi durante il periodo di validità del contratto di servizio. |
Art. 24 1. E' consentito il subaffidamento dei servizi, previa autorizzazione dell'ente affidante, al fine di realizzare economie nei servizi di trasporto, entro il limite massimo dell'8 per cento dell'importo dei servizi esercitati, nei limiti consentiti dal decreto legislativo n. 158 del 1995. 2. L'affidatario resta comunque unico responsabile del servizio. 3. L'impresa subaffidataria deve possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori e rispettare le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone ed in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità e la qualità del servizio e il trattamento contrattuale del personale, pena la decadenza dal subaffidamento. | |
Art. 25 1. I contratti di servizio devono essere predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 14, comma 2, del Regolamento CEE n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, così come modificato dal Regolamento CEE n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991, nonché del rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici, così come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti. 2. Le norme della direttiva 91/40/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, si applicano anche al settore dei trasporti regionali e locali. |
Art. 25 1. In caso di subentro di una nuova impresa nell'esercizio del servizio di trasporto pubblico, il personale dell'impresa cessante è trasferito all'impresa subentrante conservando al personale l'inquadramento contrattuale e il trattamento economico originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi. 2. E' trasferita dal cessante al subentrante gestore del servizio la disponibilità a titolo oneroso del materiale rotabile e delle altre funzionali infrastrutture di trasporto tenendo conto, nella stima del valore residuo dei beni, dei contributi di acquisto per essi erogati dall'Amministrazione pubblica. Per i casi di alienazione, all'individuazione di tale valore residuo si perviene deducendo dal costo storico di acquisto dei beni l'ammontare dei contributi pubblici per essi corrisposti e la somma delle quote di ammortamento imputabili agli esercizi compresi fra la data di acquisto e quella di loro cessione, valutate secondo le aliquote fiscali ordinarie. 3. Le modalità di utilizzo o di trasferimento dei beni strumentali sono disciplinate nell'ambito del contratto di servizio, con onere del mantenimento dei beni in condizioni di piena efficienza, fermo restando l'obbligo del loro inventario in base ai valori definiti con i criteri di cui al comma 2, ovvero secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del Codice Civile. 4. L'inventario deve essere trasmesso dal soggetto gestore all'Assessorato dei trasporti e all'ente locale che ha affidato il servizio, entro i termini del 31 dicembre 2002 per il primo periodo di gestione e del 30 giugno di ogni anno per i successivi esercizi. | |
TITOLO VII
Art.
26 1. La Giunta regionale stabilisce la politica tariffaria dei servizi di trasporto pubblico locale nel rispetto dei principi di integrazione tra diverse modalità di trasporto, tenuto conto del costo dei servizi, a fronte degli obblighi di servizio e delle necessità di assicurare dal 1° gennaio 2002 il conseguimento del rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi al netto del costo delle infrastrutture. 2. Le tariffe sono specificamente previste negli atti di gara o comunque determinate nella fase procedurale che precede la stipulazione del contratto di servizio. 3. L'aggiornamento delle tariffe può essere effettuato con cadenza annuale, tenuto conto del tasso di inflazione, di variazioni significative del costo medio di produzione del servizio, del conseguimento della concorrenzialità del mezzo pubblico rispetto al mezzo privato. |
Capo II Art. 26 1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati. Essi sono predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 14, comma 2, del Regolamento CEE n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, così come modificato dal Regolamento CEE n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991, e nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici, come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti. 2. I contratti di servizio devono prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico, comprensivi di ogni altro introito derivante dal servizio, e costi operativi che, al netto dei costi delle infrastrutture, dovrà raggiungere almeno lo 0,35, a partire dal primo gennaio 2006. Il loro periodo di validità non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni. La Regione sottoscrive il contratto di servizio con assunzione dell'obbligazione per il periodo di validità. Il bilancio regionale assicura la copertura finanziaria per le obbligazioni che vengono a scadenza nei relativi esercizi finanziari. Tale norma si applica anche per i finanziamenti che la Regione assegna alle Province e ai Comuni per la stipula dei contratti di servizio. | |
Art. 27 1. Hanno, comunque, diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a tariffa ridotta, i residenti in Sardegna che siano: a) privi di vista con cecità assoluta, con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, acquisito anche attraverso correzione di lenti, nonché i loro accompagnatori, se previsti dalla legge; b) sordomuti, in possesso di certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della Legge 26 maggio 1970, n. 381; c) mutilati e invalidi di guerra e mutilati e invalidi di servizio, nonché i loro accompagnatori, se previsti dalla legge; d) inabili, invalidi civili e del lavoro, ai quali sia stata accertata una capacità lavorativa ridotta permanente, a causa di infermità, difetto fisico o mentale, inferiore al 50% nonché i loro accompagnatori, se previsti dalla legge, a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito più alta tra quelle previste dall'articolo 14 della Legge 22 febbraio 1980, n. 33 e successive modificazioni; e) pensionati con trattamento economico non superiore al minimo corrisposto dall'INPS, anche se possessori di altri redditi, a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito di cui alla precedente lett. d). 2. La riduzione tariffaria è determinata nella misura del 50% del prezzo previsto dalla tariffa ordinaria per il rilascio dei titoli di viaggio corrispondenti. 3. L'Amministrazione regionale si assume l'onere di corrispondere all'impresa affidataria del servizio l'ammontare del minor introito derivante dal rilascio di titoli di viaggio a tariffa agevolata. 4. La misura dell'onere predetto è determinata dalla differenza tra il prezzo della tariffa ordinaria e quello ridotto per ogni titolo di viaggio emesso. |
Art.27 1. I contratti di servizio contengono: a) i periodi di validità; b) le caratteristiche dei servizi offerti e il programma di esercizio; c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli utilizzati, di affidabilità e regolarità dei servizi; d) la struttura tariffaria adottata e i sistemi di rilevamento della clientela; e) gli importi dovuti dall'ente affidante all'impresa di trasporto affidataria, per le prestazioni oggetto del contratto, tenuto conto anche degli obblighi di servizio di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e le modalità ed i tempi dei rispettivi pagamenti; f) l'obbligo di fornire il rendiconto annuale; g) i casi di revisione degli importi di cui alla lettera e) ed i limiti percentuali entro cui può essere prevista la revisione; h) le modalità di modificazione dei contratti; i) le garanzie dell'impresa di trasporto affidataria del servizio in termini di impiego di personale qualificato, con l'obbligo di applicare, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, i contratti collettivi di lavoro, come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria; l) la garanzia di utilizzare mezzi idonei alla sicurezza del servizio; m) i casi di risoluzione del contratto; n) la ridefinizione dei rapporti, relativamente ai lavoratori dipendenti ed al capitale investito dall'affidatario, in caso di forti discontinuità nell'entità dei servizi richiesti nel periodo di validità del contratto di servizio. | |
TITOLO VIII Art. 28 1. Al fine di tenere sotto costante controllo l'evoluzione della mobilità regionale ed in particolare le reti di trasporto e le relative infrastrutture, la qualità ed il livello dei servizi, l'efficacia ed efficienza delle aziende di trasporto, la sicurezza e l'impatto dei trasporti sul territorio e sull'ambiente, è istituito presso l'Assessorato regionale dei trasporti l'Osservatorio della mobilità. 2. L'Osservatorio ha il compito di: a) supportare l'attività di pianificazione, di programmazione e di amministrazione della Regione e degli enti locali; b) favorire la verifica dell'azione della pubblica amministrazione da parte delle organizzazioni sindacali confederali, delle associazioni dei consumatori e delle aziende di trasporto. 3. L'Osservatorio assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi a: a) la domanda di trasporto pubblico; b) la qualità e il livello dell'offerta dei servizi; c) le caratteristiche di produzione dei servizi; d) l'efficacia e l'efficienza delle aziende e dei servizi di trasporto pubblico; e) la sicurezza del sistema dei trasporti pubblici; f) l'impatto sull'ambiente del sistema dei trasporti pubblici, con particolare riferimento ai costi esterni dei servizi. 4. L'Osservatorio cura, altresì, la raccolta delle informazioni relative all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e degli esiti delle medesime. 5. L'Osservatorio provvede alla individuazione dei modelli più efficaci per la rappresentazione dello stato della mobilità regionale, nonché a promuovere ed effettuare indagini sistematiche o finalizzate, anche avvalendosi di altri soggetti specializzati nel settore. 6. L'Osservatorio predispone rapporti periodici, almeno una volta all'anno, sullo stato della mobilità della Regione e delle sue tendenze evolutive, l'analisi dei costi dei diversi modi di trasporto, nonché l'efficacia dei servizi offerti. 7. L'Osservatorio della mobilità riceve le informazioni dagli osservatori provinciali e comunali. |
Capo III Art. 28 1. La Regione stabilisce la politica tariffaria dei servizi di trasporto pubblico locale, nel rispetto dei principi di integrazione tra le diverse modalità di trasporto, tenuto conto del costo dei servizi, a fronte degli obblighi di servizio e della necessità di assicurare dal 1 gennaio 2006 il conseguimento del rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi al netto del costo delle infrastrutture. 2. Le tariffe sono specificamente previste negli atti di gara o comunque determinate prima della stipulazione del contratto di servizio. 3. L'aggiornamento delle tariffe é effettuato con cadenza annuale, tenuto conto dell'eventuale tasso d'inflazione, di variazioni significative del costo medio di produzione del servizio e del conseguimento della concorrenzialità del mezzo pubblico rispetto al mezzo privato. | |
Art. 29 1. Le province e i comuni, in accordo con la Regione Sardegna, costituiscono l'osservatorio della mobilità provinciale e comunale, secondo le indicazioni metodologiche e di realizzazione utilizzati dall'Osservatorio di mobilità della regione. |
Art. 29 1. Hanno diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a tariffa ridotta per i servizi di trasporto pubblico locale i cittadini residenti in Sardegna: a) privi di vista con cecità assoluta, con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, acquisito anche attraverso correzione di lenti, i loro accompagnatori, se previsti dalla legge; b) sordomuti in possesso di idoneo certificato; c) mutilati ed invalidi e i loro accompagnatori, se previsti dalla legge; d) inabili, invalidi civili e del lavoro, ai quali sia stata accertata una capacità lavorativa ridotta permanente, a causa di infermità, difetto fisico o mentale, inferiore al 50 per cento, i loro accompagnatori, se previsti dalla legge, a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito più alta tra quelle previste; e) pensionati con trattamento economico non superiore al minimo corrisposto dall'INPS, anche se possessori di altri redditi, a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito di cui alla lettera d). 2. La riduzione tariffaria è determinata nella misura del 50% del prezzo previsto dalla tariffa ordinaria per il rilascio dei titoli di viaggio corrispondenti, secondo le percentuali previste dal decreto dell'Assessore dei trasporti del 4 febbraio 1999, n. 32. 3. La Regione assume l'onere di corrispondere all'impresa affidataria del servizio l'ammontare del minor introito derivante dall'applicazione delle agevolazioni tariffarie. | |
Art. 30 1. E' costituito il Comitato consultivo sulla mobilità, composto da: a) l'Assessore regionale dei trasporti, che lo presiede; b) gli Assessori provinciali ai trasporti; c) il presidente dell'ANCI regionale; d) un rappresentante della Lega delle Autonomie Locali; e) il direttore regionale del trasporto locale delle F.S.; f) un rappresentante dell'ANAC; g) un rappresentante della CISPEL; h) un rappresentante degli artigiani; i) un rappresentante dell'ANAS; l) cinque rappresentanti indicati dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello regionale; m) due rappresentanti delle associazioni dei cittadini utenti maggiormente rappresentative a livello regionale; n) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale; o) un rappresentante della Federtrasporto. 2. Il Comitato ha il compito di esprimere pareri sui principali provvedimenti che la Regione adotta in materia di trasporto e mobilità, nonché fornire indicazioni, valutazioni per l'attività dell'osservatorio regionale che dovranno essere recepite dagli osservatori provinciali e comunali. 3. Il Comitato costituito con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per cinque anni. |
Capo IV Art. 30 1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale dei trasporti, l'Osservatorio regionale della mobilità, gestito da una struttura tecnica regionale istituita ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). 2. L'Osservatorio supporta l'attività di pianificazione, e di programmazione della Regione e degli enti locali, favorisce la verifica dell'azione della pubblica amministrazione da parte delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei consumatori e delle aziende di trasporto assicurando la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi a: a) la domanda di trasporto pubblico; b) la qualità e il livello dell'offerta dei servizi; c) le caratteristiche di produzione dei servizi; d) l'efficienza delle aziende e dei servizi di trasporto pubblico; e) la sicurezza del sistema dei trasporti pubblici; f) l'impatto sull'ambiente del sistema dei trasporti pubblici, con particolare riferimento ai costi esterni dei servizi; g) lo stato di adeguatezza qualitativa dei servizi e delle relative strutture ed infrastrutture di trasporto, le segnalazioni di disservizio o di inadempienze della carta regionale dei servizi. 3. L'Osservatorio, inoltre, individua i modelli più efficaci per la rappresentazione dello stato della mobilità regionale e promuove ed effettua indagini, anche avvalendosi di altri soggetti specializzati nel settore. 4. L'Osservatorio predispone rapporti periodici, almeno una volta all'anno, sullo stato della mobilità nella Regione e delle sue tendenze, sull'analisi dei costi delle modalità di trasporto e sull'efficacia dei servizi offerti. | |
Art. 31 1. Al fine di garantire il costante adeguamento dei servizi di trasporto pubblico alle esigenze dei cittadini utenti, l'Assessorato dei trasporti definisce i contenuti e le modalità di utilizzo di indicatori di qualità del servizio relativo al diritto alla mobilità. 2. La Regione utilizza il sistema di indicatori per la verifica dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini nell'ambito della programmazione regionale. La Regione promuove inoltre consultazioni con i cittadini utenti al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi. 3. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nell'ambito del servizio di trasporto, la Regione, d'intesa con gli enti locali e le aziende, avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 28, provvede ad attivare un sistema di informazione sui servizi erogati, sulle tariffe e sulle modalità di accesso. 4. La Regione provvede ad organizzare conferenze di servizio a livello regionale e provinciale almeno una volta l'anno, con il Comitato consultivo per la mobilità. |
Art. 31 1. Al fine di consentire la partecipazione delle Autonomie locali, degli utenti, delle parti sociali e delle associazioni di categoria del settore dei trasporti, è istituita la Consulta regionale per la mobilità. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti presenta al Consiglio regionale una proposta di regolamento che disciplini la composizione, il funzionamento e i compiti della Consulta. | |
Art. 32 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in lire 40 miliardi per l'anno 2000 e in lire 30 miliardi per gli anni successivi. 2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2000 e in quello pluriennale per gli anni 2000-2002 sono apportate le seguenti variazioni: In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03016 Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria) 2000 lire 40.000.000.000 2001 lire ---------- 2002 lire ---------- In aumento 13 -TRASPORTI Cap. 13002-02 (N.I.) Fondo Regionale dei Trasporti (art. 16 della presente legge) 2000 lire 40.000.000.000 2001 lire 30.000.000.000 2002 lire 30.000.000.000 2. L'ammontare del Fondo Regionale dei Trasporti viene determinato annualmente dalla Regione con la legge di approvazione del bilancio sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997. |
Art. 32 1. Al fine di garantire il costante adeguamento dei servizi di trasporto pubblico alle esigenze dei cittadini utenti, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti, adotta la Carta dei servizi secondo lo schema emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998, n. 28. Ad essa si conformano le carte dei servizi adottate dalle singole aziende. 2. La Regione utilizza il sistema di indicatori per la verifica dello stato di attuazione dei servizi erogati, promuove consultazioni con gli utenti al fine di raccogliere informazioni sulla loro organizzazione e, avvalendosi dell'Osservatorio regionale, provvede ad attivare un sistema di informazione sui servizi, sulle tariffe e sulle modalità di accesso 3. La Regione istituisce, presso l'Osservatorio permanente della mobilità, un servizio di segreteria telefonica a registrazione automatica, dotato di numero verde e finalizzato alla ricezione di segnalazioni circa situazioni od episodi di disservizio in danno dell'utenza, o di mancato adempimento alle prescrizioni della Carta regionale dei servizi. | |
TITOLO IX Art. 33 1. Le Province ed i Comuni entro il 31 luglio 2001 recedono dai Consorzi ed escono dalla proprietà delle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico. |
Capo V 1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale presenta alla Commissione del Consiglio regionale competente in materia di trasporti una relazione sullo stato attuativo della riforma del trasporto pubblico locale al fine di evidenziare: a) i più significativi risultati registrati nel corso dell'ultimo esercizio; b) le difficoltà e carenze riscontrate e i principali interventi di breve-medio periodo effettuati, o da eseguire, per il superamento delle carenze rilevate e per il conseguimento degli obiettivi. | |
Art. 34 1. Ogni cinque anni la Giunta regionale indice, su proposta dell'Assessore regionale dei trasporti, una Conferenza regionale sul trasporto pubblico locale e la continuità territoriale. 2. La Conferenza è finalizzata all'analisi, al confronto critico ed all'elaborazione propositiva dei temi inerenti la mobilità delle persone, la movimentazione delle merci con riferimento sia trasporti interni che ai collegamenti esterni da e per la Sardegna. | ||
Capo VI Art. 35 1. L'Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST), entro il termine massimo del 30 giugno 2004 è trasformata in società per azioni, a partecipazione azionaria pubblica e privata, con il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria e con la denominazione di "Società Sarda Trasporti S.p.A". 2. A tal fine la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva una delibera contenente: a) la determinazione del valore dei beni di proprietà dell'ARST; b) la determinazione del capitale iniziale della nuova S.p.A, quantificato in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio; c) il collocamento, mediante procedure di pubblica, delle partecipazioni azionarie, anche al fine di favorirne la massima diffusione tra i risparmiatori e gli enti territoriali; d) lo statuto e l'atto costitutivo della costituenda società 3. Tale delibera è inviata alla Commissione del Consiglio regionale competente in materia di trasporti, per l'espressione, entro il termine di trenta giorni, del parere. 4. Le azioni della società di proprietà regionale sono attribuite all'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica che esercita i diritti di azionista secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale. 5. La società subentra nei rapporti attivi e passivi, nei diritti e beni dell'ARST. | ||
Art. 36 1. Il personale dell'ARST transita nella società per azioni e sono fatti salvi i diritti quesiti e le posizioni previdenziali maturate. 2. In luogo di tutto o parte del trattamento di fine rapporto ai dipendenti che ne facciano richiesta sono attribuite azioni privilegiate o di risparmio. | ||
TITOLO III Capo I Art. 37 1. Al fine di favorire i processi di trasformazione delle aziende pubbliche di trasporto, è costituito un fondo di sei milioni di euro destinato a introdurre meccanismi di incentivazione che consentano l'esodo, a richiesta, del personale in servizio alla data di pubblicazione della presente legge e avente un'anzianità contributiva di almeno trent'anni o un'anzianità anagrafica non inferiore ai cinquantacinque anni, anche mediante forme di pensionamento anticipato. 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Consigli di amministrazione delle aziende pubbliche di trasporto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individuano le procedure applicative dei benefici e procedono all'individuazione dei dipendenti aventi diritto. | ||
Art. 38 1. Gli indirizzi regionali per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare dei piani di bacino sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentiti in sede di conferenza di servizi i Presidenti delle Amministrazioni provinciali, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia e un rappresentante per ciascuna delle Associazioni regionali dell'UNCEM e dell'ANCI. | ||
Art. 39 1. In sede di prima applicazione, le aree urbane e i territori a domanda debole sono individuati in una conferenza di servizi convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la partecipazione: a) degli Assessori regionali dei trasporti, degli enti locali e del bilancio e programmazione; b) dei Presidenti delle Province e delle Comunità montane dell'Isola; c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni regionali rappresentative degli enti locali della Sardegna e delle associazioni nazionali di categoria del settore trasporto delle persone, operanti nell'Isola. 2. Entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 è completata l'individuazione e delimitazione degli ulteriori ambiti di mobilità relativi alle unità di rete ed ai bacini di traffico. Fino a tale completamento al sostegno finanziario della Regione in favore del trasporto pubblico locale continua a provvedersi con i contributi in conto esercizio previsti dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale), e successive modifiche ed integrazioni. | ||
Art. 40 1. Il subentro della Regione nell'esercizio delle funzioni di programmazione ed amministrazione dei servizi ferroviari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 422 del 1997, è subordinata alle seguenti condizioni: a) previa approvazione delle relative norme di attuazione dello Statuto; b) stipula ed attuazione dell'accordo di programma quadro di cui all'Intesa istituzionale di programma Stato-Regione del 21 aprile 1999, per il risanamento tecnico-finanziario delle ferrovie in gestione commissariale governativa, così come previsto dalla Legge 21 dicembre 1996, n. 662, sulla base di appositi studi di fattibilità da cofinanziarsi in misura paritaria da Stato e Regione; c) stipula ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla scorta di concorde definizione preventiva di tutti i connessi e conseguenti aspetti tecnici e finanziari, dell'ulteriore accordo di programma fra la Regione ed il Ministero dei trasporti e della navigazione, da rendere esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. | ||
Art. 41 1. Esclusivamente in sede di prima applicazione, i programmi triennali regionali di cui all'articolo 17 possono essere predisposti anche in assenza del piano regionale dei trasporti. In tal caso essi contengono: a) l'individuazione e la definizione delle reti dei collegamenti terrestri, lacuali, fluviali, marittimi ed aerei fra porti e scali regionali; b) la regolamentazione ed organizzazione dei servizi finalizzati a conseguire un'efficace utilizzo delle risorse di settore ed a realizzare sull'intera rete condizioni di accessibilità, economicità, sicurezza, qualità ridotto impatto ambientale e superamento di diseconomiche sovrapposizioni di servizio; c) l'individuazione dei criteri per la riduzione dell'inquinamento. 2. Tali programmi triennali sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dei trasporti, di concerto con gli Assessori della programmazione e della difesa dell'ambiente, previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente in materia di trasporti. | ||
Art. 42 1. La Regione, le Province ed i Comuni mantengono i preesistenti affidamenti agli attuali concessionari pubblici dei servizi di trasporto ed alle società derivanti dalla obbligatoria trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi di trasporto, non oltre la data del 31 dicembre 2005, con l'obbligo di affidare quote di detti servizi o di servizi speciali, mediante procedure concorsuali e stipula di un contratto di servizio prima di tale data. 2. Trascorso tale termine, tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono affidati con procedure di evidenza pubblica | ||
Art. 43 1. I servizi comunali, di area urbana, provinciali e regionali in corso, se esercitati in base ad atti di concessione emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino all'espletamento della gara d'appalto, a condizione che vengano riconosciuti come servizi minimi. Per essi, entro tre mesi da tale riconoscimento, si procede alla stipula del contratto di servizio con l'attuale affidatario. | ||
Art. 44 1. Al fine di garantire che l'attuazione della presente legge comporti i minori costi per la collettività, il trasferimento alla Regione ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale e la trasformazione delle Aziende di trasporto operanti in Sardegna si realizzano senza pregiudizio degli esistenti livelli occupazionali e con la garanzia di conservazione dei trattamenti economici e previdenziali goduti all'entrata in vigore della presente legge. | ||
Art. 45 1. Con successiva legge regionale è disciplinato il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, in attuazione della Legge 15 gennaio 1992, n. 21. | ||
Art. 46 1. Sono abrogate: a) la legge regionale 20 giugno 1974, n. 16 (Nuove norme per la riorganizzazione dell'Azienda Regionale Sarda Trasporti); b) la legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale), fatto salvo il rispetto del termine di cui all'articolo 39, comma 2; c) l'art. 57 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione - legge finanziaria 1989); d) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 (Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche); e) la legge regionale 4 agosto 1993, n. 32 (Piano regionale dei trasporti e pianificazione del trasporto di interesse regionale); f) l'articolo 34 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 1996); g) la legge regionale 10 luglio 2000, n. 8 (Interventi volti ad assicurare la continuità territoriale con le isole minori della Sardegna). | ||
Capo II Art. 47 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a decorrere da data non anteriore al 1° gennaio 2003, si provvede mediante successiva legge. |
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE TITOLO: Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna | |
TITOLO
I Art. 1 1. La Regione, in armonia con gli obiettivi di riequilibrio territoriale e socio-economico, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, così come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, persegue l'obiettivo dello sviluppo e del miglioramento del sistema del trasporto pubblico locale, riconoscendogli un ruolo fondamentale per assicurare la mobilità sul territorio regionale, promuovendo, con il concorso degli enti locali, interventi finalizzati al riequilibrio modale attraverso il coordinamento dei sistemi di trasporto, nonché alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture. 2. Per il perseguimento di tali finalità la Regione: a) conferisce alle province ed ai comuni le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale; b) determina, con il concorso degli enti locali, il livello dei servizi minimi quantitativamente e qualitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e destina le risorse finanziarie atte ad assicurare tale livello di servizi; c) ottimizza l'utilizzazione dei finanziamenti disponibili, da destinare rispettivamente all'esercizio ed agli investimenti, ivi compresa l'introduzione di tecnologie avanzate; d) incentiva il miglioramento della mobilità extraurbana, attraverso la definizione dell'intera rete e la riorganizzazione dei servizi, assicurando l'integrazione fra i diversi modi di trasporto; e) incentiva il miglioramento della mobilità urbana, con particolare riguardo alle aree con elevati livelli di congestione ed inquinamento, attraverso il riassetto dei servizi di trasporto con particolare riferimento a quelli in sede propria e la razionalizzazione del traffico privato e il riassetto della rete di riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico; f) incentiva il superamento degli assetti monopolistici ed introduce regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto locale, mediante il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore; g) adotta i contratti di servizio improntati a principi di economicità ed efficienza al fine di assicurare la completa corrispondenza tra oneri e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari, consentendo alle aziende che assicurano i servizi di trasporto pubblico locale di conseguire l'equilibrio gestionale; h) realizza l'integrazione tariffaria tra i vari modi di trasporto, fino ad arrivare ad un sistema tariffario unico ferro-gomma; i) effettua il monitoraggio della mobilità regionale assicurando il flusso di informazioni tra gli enti territoriali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico. |
TITOLO I Capo I Art. 1 1. La Regione, in armonia con gli obiettivi di riequilibrio territoriale e socio-economico, persegue lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto pubblico locale nell'ambito regionale promuovendo la separazione tra le funzioni di pianificazione e quelle gestionali e, con il concorso degli enti locali, il coordinamento delle modalità di trasporto e la realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture. 2. La Regione: a) attribuisce alle Province ed ai Comuni le funzioni che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale e determina, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità e le risorse finanziarie; b) ottimizza i finanziamenti destinati all'esercizio, agli investimenti e all'introduzione di tecnologie avanzate, incentiva il superamento degli assetti monopolistici e introduce regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi; c) adotta i contratti di servizio e realizza l'integrazione tariffaria; d) effettua il monitoraggio della mobilità regionale. | |
Art. 2 1. Per trasporto pubblico locale si intendono i servizi pubblici di trasporto di persone non rientranti tra quelli di interesse nazionale, individuati all'articolo 3 del decreto legislativo n. 422 del 1997, attribuiti alla Regione ed agli enti locali e comprendenti l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi ed aerei, e che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad offerta indifferenziata - anche se il pubblico è costituito da una particolare categoria di persone - ed a condizioni prestabilite nell'ambito del territorio regionale. 2. I servizi di trasporto pubblico locale sono effettuati: a) per ferrovia, per via aerea nel collegamento di terzo livello o per via mare nei collegamenti con le isole minori; b) su strada. 3. I servizi di cui alla lettera a) sono quelli specificati negli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo n. 422 del 1997, nonché quelli svolti nelle principali aree urbane. 4. I servizi di cui alla lettera b) sono quelli svolti dalle linee automobilistiche, nonché da metropolitane urbane o filobus. |
Art. 2 1. Ai fini della presente legge: a) per "trasporto pubblico locale" si intendono i servizi pubblici di trasporto di persone non rientranti tra quelli di interesse nazionale, individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, attribuiti alla Regione e agli enti locali. Essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità operanti, nell'ambito del territorio regionale, in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad offerta indifferenziata anche se il pubblico è costituito da una particolare categoria di persone; b) per "conferimento" si intende il trasferimento, la delega o l'attribuzione di funzioni e compiti; c) per "enti locali" si intendono le province, i comuni, le comunità montane e le unioni di comuni; d) per "area urbana" si intende l'ambito territoriale di più comuni conurbati, caratterizzati da un forte raccordo dei servizi nel loro territorio e da una rilevante domanda di mobilità che si concretizza in un'elevata frequenza e densità di fermate dei servizi di trasporto; e) per "linea" si intende l'unità elementare di trasporto caratterizzata dal percorso e dalla domanda di mobilità che soddisfa; f) per "rete di trasporto" si intendono due o più linee tra loro correlate; g) per "unità di rete" si intende un insieme di linee fra loro connesse, finalizzate ad una maggiore efficacia, economicità ed efficienza gestionale del servizio di trasporto e al maggior grado di integrazione. L'unità di rete costituisce l'entità da porre a base delle offerte nell'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi; h) per "collegamenti di corridoio" si intendono gli itinerari e sedi di trasporto intermodali riguardanti la mobilità delle persone e la movimentazione delle merci, unitariamente ed organicamente progettati; i) per "bacino di traffico" si intende una parte, omogenea per la complessiva domanda di trasporto intermodale, del territorio regionale o provinciale, in cui, per ragioni di economicità, efficienza e produttività, viene attuata la divisione della rete dei servizi intermodali di trasporto. |