CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 83/A
presentata dai Consiglieri regionali
PILO - VASSALLO - CAPELLI - PINNA - BIGGIO - FALCONI -
GRANARA - ORRU' - RASSU - TUNIS Gianfranco - SANNA M. Noemi
-
DETTORI Ivana - LOMBARDO
il 31 maggio 2000
Interventi a sostegno dell'imprenditoria femminile
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La Legge 25 febbraio 1992, n. 215, finalizzata a favorire la creazione e lo sviluppo delle piccole imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile, rappresenta lo strumento agevolativo nazionale più importante per la promozione delle pari opportunità nelle attività imprenditoriali.
Purtroppo la scarsità dei fondi messi finora a disposizione per gli incentivi alle imprenditrici, soprattutto in rapporto all'ampio campo di applicazione della legge (esteso a qualunque settore e localizzato nell'intero territorio nazionale), ha fortemente limitato la portata di questo intervento, consentendo di agevolare solo una minima parte delle richieste (meno del 20 per cento).
La Sardegna, nell'ambito dell'attuazione della legge, è chiamata ad assumere un ruolo fondamentale nella diffusione della cultura d'impresa, realizzando in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa e di supporto alle attività ammesse alle agevolazioni ai sensi della Legge n. 215 del 1992. Da ciò ne scaturisce un forte coinvolgimento per la Regione, sia in termini di impegno finanziario e amministrativo che di individuazione e messa in rilievo delle esigenze e delle problematiche connesse allo sviluppo del territorio.
Per altro verso la Regione ha l'opportunità di individuare particolari aree e specifiche attività economiche del proprio territorio da considerare prioritarie nella concessione delle agevolazioni: tale selezione permetterà all'Amministrazione regionale di dare rilievo a particolari problematiche o peculiari esigenze specifiche del tessuto socioeconomico su cui andrà ad incidere.
Con la presente proposta di legge la Regione provvede all'integrazione delle risorse statali (che per l'anno 2000 è di lire 14 miliardi) e ciò le consentirà di gestire il complesso delle domande di agevolazione sulla base di apposito programma che verrà emanato in attuazione della presente legge.
Considerata pertanto l'importanza che la presente legge rappresenta per l'imprenditoria femminile, e non solo, i proponenti ne auspicano una rapida approvazione da parte del Consiglio regionale.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA
composta dai Consiglieri
RASSU, Presidente - VASSALLO, Vice Presidente - CAPELLI, Segretario - PINNA, Segretario - BIGGIO - FALCONI - GRANARA - ORRU' - PILO, relatore - TUNIS Gianfranco
Pervenuta il 1 dicembre 2000
La Sesta Commissione ha approvato all'unanimità il provvedimento avendone condiviso le motivazioni.
A seguito di un ampio e vivace dibattito svoltosi in seno alla Commissione, sono state apportate alcune modifiche riguardanti i seguenti punti:
- Art. 3: rispetto al testo iniziale, che prevedeva uno stanziamento di lire 5.000.000.000, la dotazione finanziaria è stata ridotta a lire 1.250.000.000 in quanto in sede di prima applicazione lo stanziamento minimo necessario a garantire il cofinanziamento, sulla base di quanto disposto dal regolamento di attuazione della Legge 215/92, D.P.R. 314/2000, è di lire 1.000.000.000;
- Art. 4: la Presidenza del Comitato per l'imprenditoria femminile è stata attribuita all'Assessore regionale al lavoro ed i componenti dello stesso sono stati individuati nelle persone degli Assessori regionali competenti in materia di industria, commercio turismo artigianato, agricoltura, programmazione o da loro delegati.
Si è inoltre ritenuto opportuno, onde rendere più snello il funzionamento del Comitato, "sentire" (art. 5) i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale dei settori produttivi, anziché prevederli quali parti integranti dello stesso.
- Art. 5 - comma 4: si è ritenuto, altresì opportuno, prevedere la facoltà per il Comitato di potersi avvalere, per le funzioni loro demandate, della collaborazione di consulenti esterni aventi specifica competenza in materia di imprenditoria femminile.
Si è infine provveduto ad abbreviare alcuni termini al fine di garantire l'operatività immediata della legge stessa.
La Commissione, pertanto, stante l'urgenza della legge, che grazie alla pubblicazione del regolamento di attuazione della predetta 215/92 può essere immediatamente operativa, auspica una rapida approvazione da parte del Consiglio.
La Terza Commissione, nella seduta del 30 novembre 2000, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio l'onorevole La Spisa.
Art. 3 1. Ad integrazione delle risorse statali di cui all'articolo 3 della Legge n. 215 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, è istituito il Fondo regionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. 2. La dotazione finanziaria del Fondo regionale è stabilita per il primo anno di applicazione della presente legge in misura pari a lire 5.000.000.000; negli anni successivi la dotazione minima di tale Fondo è calcolata dividendo il venti per cento delle risorse statali stanziate nell'anno precedente per la stessa Regione per l'indice regionale di disoccupazione femminile risultante dall'ultima rilevazione ufficiale disponibile. 3. Le risorse finanziarie regionali sono integrate di anno in anno con le risorse finanziarie nazionali stanziate a favore della Regione Sardegna con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. |
Art. 3 1. Ad integrazione delle risorse statali di cui all'articolo 3 della Legge n. 215 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, è istituito il Fondo regionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. 2. La dotazione finanziaria del Fondo regionale è stabilita per il primo anno di applicazione della presente legge in misura pari a lire 1.250.000.000; negli anni successivi la dotazione minima di tale Fondo è calcolata dividendo il venti per cento delle risorse statali stanziate nell'anno precedente per la stessa Regione per l'indice regionale di disoccupazione femminile risultante dall'ultima rilevazione ufficiale disponibile. 3. Le risorse finanziarie regionali sono integrate di anno in anno con le risorse finanziarie nazionali stanziate a favore della Regione Sardegna con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. | |
Art. 4 1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito il Comitato regionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, presieduto dall'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, e composto da un rappresentante dell'Assessorato del lavoro, da un rappresentante dell'Assessorato dell'industria, da un rappresentante dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio, da un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, da un rappresentante dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, da un rappresentante della Commissione pari opportunità e, infine, da una rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi. 2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione degli organismi di appartenenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e restano in carica per tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. 3. Il Comitato elegge al suo interno un vicepresidente; per l'adempimento delle proprie funzioni si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dagli Assessorati di cui al comma 1 del presente articolo. |
Art. 4 1. Presso l'Assessorato regionale del Lavoro è istituito il Comitato regionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, presieduto dall'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e composto dall'Assessore all'industria, dall'Assessore al turismo, artigianato e commercio, dall'Assessore all'agricoltura e riforma agro - pastorale, dall'Assessore alla programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, o da loro delegati e da un rappresentante della Commissione pari opportunità. 2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge e restano in carica per tre anni. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente. 3. Il Comitato elegge al suo interno un vicepresidente; per l'adempimento delle proprie funzioni si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dagli Assessorati di cui al comma 1 del presente articolo. | |
Art. 5 1. Il Comitato, nel rispetto dei principi e dei limiti previsti dalla Legge n. 215 del 1992, e dal relativo regolamento di attuazione, individua i criteri regionali di priorità per la concessione delle agevolazioni volti ad adeguare gli interventi alle esigenze regionali di programmazione e di sviluppo, segnalando particolari aree del proprio territorio e specifiche attività economiche considerate strategiche per lo sviluppo, stabilendo per ciascuna di esse il relativo punteggio numerico, compreso tra 0 e 10, da attribuire alle iniziative interessate. 2. I criteri regionali di priorità sono proposti, con cadenza annuale, alla Giunta regionale, che li emana con apposite direttive, previo parere della competente Commissione consiliare, entro e non oltre trenta giorni dalla loro trasmissione. 3. In fase di prima applicazione, i criteri di cui al comma 1 sono adottati dal Comitato entro trenta giorni dal suo insediamento. |
Art. 5 1. Il Comitato, nel rispetto dei principi e dei limiti previsti dalla Legge n. 215 del 1992, e dal relativo regolamento di attuazione, sentiti i rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, individua i criteri regionali di priorità per la concessione delle agevolazioni volti ad adeguare gli interventi alle esigenze regionali di programmazione e di sviluppo, segnalando particolari aree del proprio territorio e specifiche attività economiche considerate strategiche per lo sviluppo, stabilendo per ciascuna di esse il relativo punteggio numerico, compreso tra 0 e 10, da attribuire alle iniziative interessate. 2. I criteri regionali di priorità sono proposti, con cadenza annuale, alla Giunta regionale, che li emana con apposite direttive, previo parere della competente Commissione consiliare, entro e non oltre trenta giorni dalla loro trasmissione. 3. In fase di prima applicazione, i criteri di cui al comma 1 sono adottati dal Comitato entro venti giorni dal suo insediamento. 4. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato può avvalersi di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditorialità femminile. | |
Art. 6 1. La domanda di ammissione alle agevolazioni, redatta secondo il modello definito con circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con allegata la relativa documentazione, è trasmessa esclusivamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento all'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale della Regione autonoma della Sardegna, entro e non oltre i termini fissati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, dal Ministero in relazione alle risorse finanziarie disponibili. 2. L'Assessorato del lavoro provvede all'esame delle domande pervenute entro i termini fissati dal Ministero, verificandone la completezza, il contenuto e la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla Legge n. 215 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, del relativo regolamento di attuazione e dalla presente legge, nonché la validità tecnica, economica e finanziaria del progetto e, ove le caratteristiche di questo lo prevedono, il relativo impatto ambientale. 3. L'Assessorato del lavoro può affidare lo svolgimento dell'attività istruttoria e di erogazione, anche solo per alcuni aspetti, a soggetti convenzionati, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 123 del 1998, selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico degli stanziamenti annuali previsti per gli interventi di cui alla presente legge. 4. A tal fine è autorizzata la costituzione di appositi fondi di rotazione i cui costi sono imputati al medesimo fondo e le apposite convenzioni seguono le disposizioni dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13. 5. Alle domande ritenute ammissibili è attribuito un punteggio risultante dall'applicazione dei criteri di priorità nazionali e regionali. 6. Le domande ammissibili sono inserite in graduatorie articolate nei seguenti macrosettori: a) macrosettore "agricoltura"; b) macrosettore "manifatturiero e assimilati"; c) macrosettore "commercio, turismo e servizi". 7. All'interno delle graduatorie le domande ammissibili sono ordinate in senso decrescente sulla base del punteggio complessivamente totalizzato, con l'indicazione dell'agevolazione concedibile. 8. Le risorse finanziarie complessivamente disponibili sono ripartite tra i vari macrosettori in misura proporzionale al totale dei contributi richiesti e ritenuti ammissibili. Se le risorse finanziarie disponibili non sono sufficienti, le agevolazioni sono concesse, per ciascun macrosettore, seguendo l'ordine decrescente di graduatoria, con eventuale riduzione, fino all'esaurimento dei fondi, dell'agevolazione relativa all'ultima domanda che rientra parzialmente nell'importo dei fondi assegnato al macrosettore. 9. L'Assessorato del lavoro approva le graduatorie e provvede a trasmetterle, anche per via telematica, al Ministero entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. 10. Il Ministero, entro i successivi trenta giorni, provvede alla pubblicazione delle graduatorie pervenute. 11. La Regione adotta e comunica i provvedimenti di concessione alle imprese beneficiarie entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, fatto salvo il maggior termine richiesto per l'acquisizione della certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente. Per le domande non ammesse alle agevolazioni è inviata specifica comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione. |
Art. 6 1. Le modalità di presentazione delle domande, la formazione delle graduatorie regionali, le iniziative e le spese ammissibili, la misura delle agevolazioni e le relative modalità di erogazione sono determinate ai sensi della Legge n. 215 del 1992 e del relativo regolamento di attuazione. | |
Art. 7 1. Le iniziative e le spese ammissibili, la misura delle agevolazioni e le relative modalità di erogazione sono determinate ai sensi della Legge n. 215 del 1992 e del relativo regolamento di attuazione. |
Art. 7 (Soppresso) | |
CAPO II Art. 8 1. Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di attuazione della Legge n. 215 del 1992, la Regione, in coerenza con i propri obiettivi e strumenti di programma per la promozione e il coordinamento delle iniziative previste dagli articoli 2, comma 1, lettera b), e 12, della Legge n. 215 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, diretto a: a) attuare iniziative di informazione e di supporto per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne; b) sviluppare servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale a favore dell'imprenditoria femminile; c) promuovere la formazione imprenditoriale delle donne. 2. Per la realizzazione di tale programma, in particolare per l'erogazione dei servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale, la Regione può stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e/o privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che abbiano sede operativa nella regione, selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo n. 157 del 1995. 3. In fase di prima applicazione, la Regione per l'assistenza normativa e l'elaborazione del programma di cui al presente articolo, può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, della collaborazione dell'Istituto per la Promozione Industriale - IPI - già accreditato e utilizzato per queste funzioni dal Ministero dell'industria e commercio, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 7 aprile 1995, n. 104. 4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo è istituito apposito capitolo di bilancio presso l'Assessorato del lavoro per l'integrazione delle risorse di cui all'articolo 12 della Legge n. 215 del 1992 e all'articolo 21, comma 2, del regolamento di attuazione. |
CAPO II Art. 8 1. Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di attuazione della Legge n. 215 del 1992, la Regione, in coerenza con i propri obiettivi e strumenti di programmazione regionale, predispone un programma per la promozione e il coordinamento delle iniziative previste dagli articoli 2, comma 1, lettera b), e 12, della Legge n. 215 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, diretto a: a) attuare iniziative di informazione e di supporto per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne; b) sviluppare servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale a favore dell'imprenditoria femminile; c) promuovere la formazione imprenditoriale delle donne. 2. Per la realizzazione di tale programma, la Regione può stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e/o privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia. Tali soggetti devono avere sede operativa nella regione e sono selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo n. 157 del 1995. 3. In fase di prima applicazione, la Regione per l'assistenza normativa e l'elaborazione del programma di cui al presente articolo, può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, della collaborazione dell'Istituto per la Promozione Industriale - IPI - già accreditato e utilizzato per queste funzioni dal Ministero dell'industria e commercio, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 7 aprile 1995, n. 104. 4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo è istituito apposito capitolo di bilancio presso l'Assessorato del lavoro per l'integrazione delle risorse di cui all'articolo 12 della Legge n. 215 del 1992 e all'articolo 21, comma 2, del regolamento di attuazione. | |
Art. 9 1. La Regione può disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle medesime. |
Art. 9 (identico) | |
Art. 10 1. Per tutto ciò che non è espressamente menzionato nella presente legge, si rimanda direttamente alle disposizioni contenute nel testo della Legge n. 215 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, e del relativo regolamento di attuazione. |
Art. 10 (identico) | |
Art. 11 1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 19.142.000.000 per l'anno 2000; alle spese per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000 - 2001 sono introdotte le seguenti variazioni: In aumento Entrata Cap. 23201 - (N.I.) - Quota dello Stato per le azioni positive per l'imprenditoria femminile (L. 25 febbraio 1992, n. 215) 2000 lire 14.142.000.000 2001 lire P.M. 2002 lire P.M. Rif. Cap. spesa 10214/P - 10214-02/P Spesa In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 5, L.R. 20 aprile 2000, n. 4 e artt. 33 e 34, L.R. 20 aprile 2000, n. 5) 2000 lire 5.000.000.000 mediante riduzione della voce 7 della tabella B allegata alla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 In aumento 10 - LAVORO Cap. 10124 - (N.I.) - (A.S.) Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e per la realizzazione di programmi regionali (artt. 3 e 12, L. 25 febbraio 1992, n. 215 e artt. 2, lett. a), e 8 della presente legge) 2000 lire 12.742.000.000 2001 P.M. 2002 P.M. Rif. Cap. entrata 23201 Cap. 10214/01 - (N.I.) - Fondo regionale per il sostegno dell'imprenditorialità femminile e per la realizzazione dei programmi regionali (artt. 3 e 12, L. 25 febbraio 1992, n. 215 e artt. 2, lett. a), e 8 della presente legge) 2000 lire 2.000.000.000 2001 P.M. 2002 P.M. Cap. 10214/02 - (N.I.) - (A.S.) Contributi dello Stato per la concessione di provvidenze a favore di soggetti che promuovono corsi di formazione imprenditoriale (art. 2, comma 1, lett. b), L. 25 febbraio 1992, n. 215 e artt. 2, lett. b), e 8, comma 1, lett. c), della presente legge) 2000 lire 1.400.000.000 2001 lire P.M. 2002 lire P.M. Rif. Cap. entrata 23201 Cap. 10214/03 - (N.I.) - Quota regionale per la concessione di provvidenze a favore dei soggetti che promuovono corsi di formazione imprenditoriale (art. 2, comma 1, lett. b), L. 25 febbraio 1992, n. 215 e artt. 2, lett. b), e 8, comma 1, lett. c), della presente legge) 2000 lire 1.400.000.000 2001 lire P.M. 2002 lire P.M. Cap. 10124/04 - (N.I.) - Contributi per la concessione di provvidenze a favore di soggetti per iniziative di informazione e di supporto per la diffusione della cultura d'impresa e per i servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale alle imprese (art. 8, commi 1, lett. a) e b), 2 e 3, della presente legge) 2000 lire 1.600.000.000 2001 lire P.M. 2002 lire P.M. 3. Le spese per la presente legge gravano sui citati capitoli del bilancio per l'anno 200-2002 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. |
Art. 11 1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono determinate in lire 15.546.000.000 per l'anno 2000. 2. Agli stessi oneri si fa fronte: - quanto a lire 1.250.000.000 con gli stanziamenti dei fondi regionali disposti dall'articolo 33 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17 (cap. 10207); - quanto a lire 14.296.000.000 con la variazione di bilancio di cui al comma 3. 3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 sono introdotte le seguenti variazioni: In aumento Entrata Cap. 23201 Quota dello Stato per le azioni positive per l'imprenditoria femminile (L. 25 febbraio 1992, n. 215)
2000
lire
14.296.000.000 Rif. Cap. spesa 12208 Spesa 10 - LAVORO Cap. 10208 - Assegnazioni statali a sostegno dell'imprenditoria femminile (Legge 25 febbraio 1992, n. 215)
2000
lire
14.296.000.000 Rif. Cap. entrata 23201 4. Alla determinazione delle spese per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria. | |
Art. 12 1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
Art. 12 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. |
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE Titolo: Norme di sostegno all'imprenditoria femminile in attuazione della Legge 25 febbraio 1992, n. 215 | |
Art. 1 1. La presente legge è diretta a promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile in Sardegna in applicazione dei principi e delle misure di intervento previste dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditorialità femminile), e successive modifiche e integrazioni, del relativo regolamento di attuazione, nonché delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità per uomini e donne. |
Art. 1 (identico)
| |
CAPO I Art. 2 1. Possono accedere ai benefici della presente legge i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della Legge n. 215 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, aventi sede e operanti in Sardegna. |
CAPO I Art. 2 (identico) |