CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 82
presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Giacomo - MANCA
il 31 maggio 2000
Integrazione della normativa in materia di controllo sugli atti degli enti locali
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Ha destato notevoli preoccupazioni nell'opinione pubblica l'apprendere che, a seguito del mancato funzionamento dei comitati di controllo, numerose e importanti deliberazioni degli enti locali sono divenute esecutive per decorrenza dei termini.
Provvedimenti importanti e con effetti che si protrarranno nel tempo quali i piani urbanistici comunali sono divenuti esecutivi, nonostante che l'attività istruttoria svolta ne avesse evidenziato la illegittimità.
Il sistema dei controlli, ormai limitato alle principali deliberazioni e volto ad assicurare la legittimità dell'azione amministrativa degli enti, è venuto così meno, senza che vi sia alcuna giustificazione.
La situazione è determinata da una carenza legislativa.
La legge ha creato un sistema che dovrebbe evitare la vacanza dei comitati.
Se i comitati decadono al quarantacinquesimo giorno dalla scadenza del termine di durata, le norme prevedono l'elezione entro tale termine dei nuovi comitati da parte del Consiglio regionale, anche mediante l'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio.
Ma non è stato previsto caso che tale elezione sia inefficace per rinuncia degli eletti o carenza dei requisiti per la nomina.
La legge si è preoccupata (art. 17 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38) di regolare le conseguenze dello scioglimento anticipato di un comitato, conferendone i compiti ad altro comitato, ma non ha regolato il mancato insediamento dei comitati, che può paralizzare l'azione di controllo di più comitati contemporaneamente.
La proposta allegata, a tutela della legittimità, prevede che i comitati insediatisi possano procedere ad annullamento delle deliberazioni divenute esecutive per decorrenza dei termini, qualora i termini siano scaduti durante la vacanza del comitato.
Si è ritenuto congruo il termine di novanta giorni dall'insediamento del comitato, in sede di prima applicazione dall'entrata in vigore della legge, considerato che tale attività cade nel periodo di avvio dell'attività del comitato e che non sono previsti provvedimenti interlocutori quali il rinvio per chiarimenti.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale n. 38 del 1994 (Nuove norme sul controllo degli atti degli enti locali) è inserito il seguente: "Art. 32 bis - Vacanza dei comitati 1. Le deliberazioni divenute esecutive per decorrenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32 della presente legge, possono essere annullate dal competente comitato, entro novanta giorni dal suo insediamento, qualora i termini siano scaduti nel periodo fra il giorno di decadenza del comitato, determinato ai sensi dell'articolo 14, e la seduta di insediamento del nuovo comitato, determinata ai sensi dell'articolo 9.". |
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Art. 2 1. Le norme di cui all'articolo 1 si applicano anche alle vacanze dei comitati verificatesi nell'anno 2000. 2. Il termine di novanta giorni per le deliberazioni divenute esecutive anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, qualora il nuovo comitato si sia insediato anteriormente a tale data, decorre dall'entrata in vigore della legge. |