CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 80

presentata dai Consiglieri regionali

DORE - DEIANA - DETTORI Bruno - LODDO

 il 18 maggio 2000

Normativa provvisoria in materia di tutela dai campi elettromagnetici


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il sempre maggiore progredire della civiltà industriale è suscettibile di determinare riflessi negativi,  a volte devastanti, sull'ambiente e sulla salute pubblica. In diversi casi si tratta di fenomeni inquinanti tuttora non completamente conosciuti, come nel caso dell'inquinamento elettromagnetico, c.d. elettrosmog. In casi come questo il legislatore, in virtù degli obblighi costituzionali della tutela dell'ambiente (art. 9 cost.) e della tutela della salute (art. 32 cost.), dovrebbe intervenire quanto più rapidamente possibile per prevenire i danni alla salute pubblica ed in particolare a tutela delle categorie di cittadini maggiormente a rischio (bambini, anziani, ecc.).

Va inoltre sottolineato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pone l'inquinamento elettromagnetico fra le principali emergenze ambientali contemporanee.

Pur distinguendo fra i campi elettromagnetici statici, a bassa frequenza ELF) ed a radiofrequenza (RF), comprese le microonde, bisogna, infatti, evidenziare che oltre trent'anni di ricerche epidemiologiche sul campo condotte nei paesi industrializzati (Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia, Danimarca, ecc.) hanno portato ad almeno un dato certo: l'aumento dell'incidenza del rischio di leucemie infantili ed altri episodi tumorali nelle persone esposte ad emissioni pari o superiori a 0,2 micro Tesla (unità di misura dell'induzione magnetica). L'Istituto Superiore di Sanità, massima autorità italiana in materia, afferma testualmente che "..questi studi, caratterizzati da un'accurata valutazione dell'esposizione a capi ELF e degli altri fattori di rischio dei tumori in esame, indicano in modo coerente un incremento di rischio di leucemia infantile in relazione ad esposizione a livelli di induzione magnetica superiori a 0,2 micro Tesla". Lo stesso Istituto ha raccolto e sintetizzato tutti i dati disponibili con specifiche indicazioni nei due Rapporti Istisan sul rischio da campi elettromagnetici a frequenza industriale (50 - 60 Hz) del 1995 e del 1999.

L'Unione Europea è intervenuta con la raccomandazione del Consiglio n. 1999/519/CE del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici fra 0 hertz (Hz) e 300 giga - hertz (GHz); in pratica l'intera gamma di emissioni riscontrabili. La normativa italiana, nell'attesa della legge quadro nazionale, tuttora in discussione al Senato della Repubblica dopo l'approvazione della Camera dei Deputati, appare decisamente superata rispetto alle più recenti conoscenze epidemiologiche: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1992 si è preoccupato, provvisoriamente, di dettare distanze minime da abitazioni o luoghi di soggiorno prolungato e valori massimi di esposizione riguardo a campi elettromagnetici generati dalla frequenza industriale nominale (50 Hz), elettrodotti ed assimilati (cabine di trasformazione, ecc.) fra 132 Kilovolt (Kv) e 380 Kv con la previsione generica di piani di risanamento. Il decreto del Ministero dell'ambiente n. 381 del 10 settembre 1998 ha invece previsto, anche in questo caso provvisoriamente, i valori massimi di esposizione e le distanze minime riguardo campi elettromagnetici generati in sostanza da impianti di telefonia cellulare e radiotelevisivi.

Per sopperire alle evidenti  carenze, il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. n. 3205/99/SIAR del 3 agosto 1999, ha comunicato a tutte le imprese esercenti linee di trasporto di energia elettrica, agli altri Ministeri aventi competenze in materia ed alle Regioni che, in via cautelativa, non deve essere superato il valore di induzione magnetica di 0,2 micro Tesla in prossimità di spazi destinati all'infanzia (scuole, asili nido, parchi, ecc); valore di riferimento anche per i piani di risanamento.

Alcune regioni hanno già emanato discipline in materia di tutela dell'inquinamento elettromagnetico. In particolare la Regione Veneto, con la legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, prevede, a partire dal 1° gennaio 2000, valori massimi di esposizione (misurati a mt. 1,50 da terra) di 0,5 volt per metro in relazione al campo elettrico e di 0,2 micro Tesla riguardo all'induzione magnetica.

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 ottobre 1999, n. 382, ha riconosciuto la legittimità del suddetto provvedimento normativo. Diverse pronunzie giurisprudenziali hanno, a loro volta, riconosciuto il parametro dei 0,2 micro Tesla quale valore - limite per la salvaguardia della salute (Cons. Stato, 28 settembre 1999, n. 1737 (ord.); TAR Veneto, sez. II, 29 luglio 1999, n. 927, Trib. Padova, 17 novembre 1998, n. 465 (ord.)).

E' quindi necessario ed urgente che la Regione autonoma della Sardegna si doti di una disciplina transitoria in attesa della legge quadro nazionale con l'obiettivo di intervenire per la salvaguardia della salute pubblica dall'inquinamento  elettromagnetico, perlomeno per gli aspetti sufficientemente conosciuti, con i dovuti criteri prudenziali. Ciò, del resto, in armonia con uno degli obiettivi di medio periodo a carattere ambientale contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 1999-2001 (pag. 61) aprovato dal Consiglio regionale il 9 settembre 1998; obiettivo, peraltro, finora inattuato dopo diciotto mesi.

Il testo normativo, piuttosto agile, prevede finalità (art. 1) in linea con quanto si è detto in precedenza; coordinamento con discipline di pianificazione territoriale ed urbanistiche (art. 2), criteri per le procedure di intesa (art. 3); distanze di rispetto per la salute pubblica (art. 4); misure di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio (art. 5); misure preventive di tutela della salute (art. 6); sanzioni amministrative (art. 7); disposizioni per i piani di risanamento (art. 8); incentivi e provvidenze finanziarie (art. 9) ed infine, la dichiarazione di urgenza, visti i numerosi casi di rischio ormai portati all'attenzione dell'opinione pubblica.

Art. 3
Procedimento di intesa

1. Nel procedimento per l'accertamento della conformità urbanistica di cui all'articolo 56 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, il parere regionale si attiene alle distanze di rispetto di cui al successivo articolo 4 ed all'esito vincolante, qualora previsto dalle normative vigenti, del procedimento di valutazione di impatto ambientale.

   

Art. 4
Distanze di rispetto

1. La realizzazione e l'esercizio degli elettrodotti in cavo aereo di tensione pari o superiore a 132 Kv, degli impianti di produzione, trasformazione o distribuzione dell'energia elettrica, degli impianti di trasmissione o ripetizione televisiva, radiofonica  e per telefonia cellulare da fabbricati adibiti a civile abitazione ovvero ad altre attività e luoghi di svago e soggiorno che comportino tempi di permanenza delle persone pari o superiori a sei ore giornaliere, anche discontinue, nel territorio regionale devono avvenire alle distanze minime di cui al comma 2.

2. Le distanze minime di cui al comma 1 ed in proporzione al potenziale dell'impianto o della linea, in modo che il campo elettrico misurato all'esterno dell'edificio o del luogo di abituale prolungata permanenza, a mt 1,5 dal terreno, non superi il valore di 0,5 v/mt ed il campo magnetico non sia superiore a 0,2 micro Tesla.  Le misurazioni sono effettuate secondo gli specifici standard internazionali riconosciuti da personale e mezzi appartenenti a strutture pubbliche competenti in materia. In caso di linee aeree le distanze sono misurate a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea.

3. Il parere regionale favorevole di cui all'articolo 3 della presente legge non viene rilasciato nel caso di elettrodotti in cavo aereo in centri abitati o in zone di espansione residenziale previste negli strumenti urbanistici vigenti o adottati qualsiasi sia la distanza del tracciato dai fabbricati.

   

Art.5
Misure di salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio

1. Nelle aree tutelate con vincoli imposti da leggi statali e regionali, nonché dagli strumenti di pianificazione territoriale paesistica ed urbanistica a tutela degli interessi ambientali, paesaggistici, idrogeologici, architettonici, archeologici, storici, artistici e culturali, il parere regionale favorevole è rilasciato in ogni caso a condizione che nell'area tutelata l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo e siano previste in fase di progettazione misure cautelative e compensative idonee ad evitare danni ai valori tutelati.

   

Art. 6
Misure di tutela preventiva della salute

1. All'interno delle zone di rispetto di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge non è consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale.

   

Art. 7
Sanzioni amministrative

1. Oltre ad eventuali concorrenti sanzioni amministrative e penali, le violazioni delle disposizioni della presente legge comportano una sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 50.000.000.

   

Art. 8
Piani di risanamento

1. I proprietari o gestori degli impianti e delle linee già esistenti di cui alla presente legge ovvero i Comuni interessati devono provvedere, nel caso di violazione delle precedenti disposizioni, a presentare alla Amministrazione Provinciale competente per territorio lo specifico Piano di risanamento predisposto secondo le migliori tecnologie disponibili entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Piano di risanamento, nel caso di necessità, deve prevedere il trasferimento dell'impianto o della linea elettrica in una nuova ubicazione nel rispetto delle presenti disposizioni. Salve ulteriori autorizzazioni, l'Amministrazione Provinciale competente provvede, avvalendosi degli opportuni accertamenti tecnico-scientifici, anche di altre istituzioni pubbliche, all'approvazione del Piano di risanamento dandone immediata comunicazione all'Assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente, il quale, entro il termine perentorio di 60 giorni, può annullare la predetta autorizzazione in caso di mancato rispetto della normativa vigente.

   

Art. 9
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con la legge finanziaria.

   

Art. 10
Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto Speciale ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

   

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La presente legge, in armonia ed attuazione dei principi costituzionali e degli indirizzi comunitari ed in attesa della legge quadro nazionale, in via transitoria, detta norma in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento elettromagnetico. La presente legge regolamenta la realizzazione ed il funzionamento degli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, la realizzazione e l'esercizio delle linee di trasporto e distribuzione, gli impianti di trasmissione e ripetizione televisiva, radiofonica e per la telefonia cellulare, coordinando le relative scelte di pianificazione.

   

Art. 2
Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistici

1. Negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistici devono essere indicati i tracciati degli elettrodotti in cavo aereo di tensione pari o superiore a 132 Kv e le relative fasce di rispetto di cui al successivo articolo 4.