CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 79
presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Alberto - CUGINI - CALLEDDA - MORITTU - PIRISI - SANNA Salvatoreil 18 maggio 2000
Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna, in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche e integrazioni, come dal D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 e dalla Legge 7 dicembre 1999, n. 472
N.B.: La presente proposta di legge è stata ritirata e sostituita dalla Proposta di Legge n. 84
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il Decreto Legislativo 19 Novembre 1997, n. 422 disciplinante il "Trasferimento alle regioni e dagli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e le successive modificazioni introdotte dal decreto legislativo 20.9.1999, n. 400 e dalla legge 7.12.1999, n. 472, rappresentano un primo pacchetto di norme profondamente innovative che, intervenendo senza modificare la legislazione vigente, creano le condizioni perché prenda forma concreta nel nostro Paese la riforma del Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.) in un'ottica federalistica che prevede l'attribuzione alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti nuovi che facciano capo, in larga misura, ai poteri centrali dello Stato.
Questa normativa è il frutto di un confronto avvenuto nella Conferenza Stato - Regioni - Città - Comunità Montane, nelle Commissioni parlamentari, con le osservazioni degli enti locali, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle imprese.
La Regione Sardegna, come previsto dal terzo comma, art. 1 del Decreto legislativo n. 422 del 19.11.1997, in qualità di Regione a Statuto Speciale deve procedere all'attuazione del Decreto legislativo in argomento attraverso specifica norma nel rispetto del proprio Statuto.
Il Decreto legislativo non si limita a conferire funzioni e compiti alle regioni e al sistema degli enti locali, ma definisce in modo organico le linee guida della riforma del trasporto pubblico locale assegnando alle Regioni e agli enti locali ampia autonomia nel prevedere le soluzioni più rispondenti alle diverse situazioni che il trasporto presenta nei diversi territori, in particolare persegue i seguenti obiettivi fondamentali:
1 - superare la frammentazione delle competenze e la separazione delle modalità di trasporto individuando la Regione come unico soggetto regolatore;
2 - aprire un processo concreto di federalismo in materia di trasporto pubblico locale fondato sulla responsabilità delle Regioni e degli Enti Locali;
3 - introdurre regole di concorrenza e di trasparenza incentivando la formazione di aziende e strutture moderne.
I criteri e gli strumenti essenziali che il Decreto Legislativo 422/'97 individua per il conseguimento degli obiettivi suddetti possono essere così sintetizzati:
- l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico secondo i principi di economicità, efficienza e integrazione modale;
- la determinazione dei servizi minimi i cui costi sono interamente a carico della Regione in quanto servizi pubblici essenziali;
- gli accordi di programma tra le regioni e gli enti locali ed il Ministero dei trasporti;
- la pianificazione del T.P.L. attraverso l'adozione da parte della Regione del Piano Regionale Trasporti passeggeri;
- l'adozione dei Piani provinciali dei trasporti passeggeri e dei programmi triennali dei servizi di trasporto sulla base dei Piani di bacino delle Province e dei Piani di Traffico dei Comuni.
La presente proposta di legge prevede, inoltre, il superamento di eventuali assetti monopolistici nella gestione dei servizi di trasporto attraverso la costituzione di Aziende Speciali, la trasformazione dei Consorzi in società per azioni. o in cooperative.
E' anche previsto un regime transitorio di affidamento diretto non superiore a 5 anni, trascorso il quale i servizi vengono affidati attraverso procedure concorsuali.
I contratti di servizio rappresentano uno strumento fondamentale per definire le caratteristiche del servizio di trasporto, gli standard qualitativi minimi del servizio, i rapporti con le imprese affidatarie.
Il successo della riforma dipenderà soprattutto dalla capacità della Regione e degli Enti locali dio costruire una propria ipotesi di organizzazione del T.P.L. che tenga conto delle notevoli differenze della densità di popolazione nelle diverse aree della regione, della dislocazione dei porti e degli aeroporti, delle principali attività economiche e dei servizi, della inadeguatezza del sistema ferroviario regionale.
L'articolo 1 prevede il conferimento alle province e ai comuni delle funzioni e dei compiti in materia di T.P.L..
L'articolo 2 definisce il Trasporto Pubblico Locale in generale e nei suoi diversi modi: ferro, gomma, via aerea per i collegamenti di terzo livello, via mare per i collegamenti con le isole minori.
L'articolo 3 distingue i diversi servizi di trasporto pubblico su strada: d'area urbana, extraurbana, provinciali, regionali, di gran turismo.
L'articolo 4 classifica i servizi di trasporto pubblico su strada in ordinari, a chiamata, speciali, sperimentali, non di linea in regime di autorizzazione.
L'articolo 5 definisce il concetto di Bacino di traffico.
Gli articoli 6, 7 e 8 definiscono le funzioni e le competenze della Regione, delle Province e dei Comuni.
Gli articoli 9, 10, 11 e 12 dettano norme sull'adozione del Piano regionale dei Trasporti delle persone e sul Piano regionale dei Trasporti delle merci e sulle loro caratteristiche essenziali.
Gli articoli 13 e 14 definiscono i Piani di Bacino e i Piani di Bacino Pubblico Urbano, contenuti e finalità.
L'articolo 15 si occupa della programmazione degli investimenti finalizzati alla realizzazione di un sistema di T.P.L. moderno ed efficiente.
L'articolo 16 definisce i servizi minimi tenendo conto delle rispettive competenze della Regione, delle Province e dei Comuni.
L'articolo 17 norma l'adozione dei programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico ed il loro contenuto.
L'articolo 18 detta norme sulle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi.
L'articolo 19 norma i diritti e i doveri dell'affidatario dei servizi di trasporto pubblico.
Gli articoli 20 e 21 prevedono le sanzioni amministrative e pecuniarie, i casi di revoca e di decadenza dell'affidamento del servizio nonché il subentro d'impresa al precedente affidatario.
Gli articoli 22, 23 e 24 stabiliscono le finalità, la durata e i contenuti dei contratti di servizio nonché le caratteristiche della carta dei servizi.
Gli articoli 25 e 26 affrontano il problema delle tariffe e delle agevolazioni tariffarie sui servizi di Pubblico Trasporto.
L'articolo 27 e 28 normano l'istituzione dell'Osservatorio della Mobilità regionale, di quelli provinciali e comunali, ed i loro compiti.
L'articolo 29 istituisce il Comitato Consultivo per la mobilità e ne definisce la funzione.
L'articolo 30 prevede il coinvolgimento dei cittadini utenti per favorire il miglioramento dei servizi di trasporto.
L'articolo 31 prevede l'istituzione del Fondo Regionale dei Trasporti da determinarsi annualmente con la legge finanziaria con l'utilizzo di risorse proprie della Regione e di risorse trasferite dallo Stato.
L'articolo 32 prevede che le Province e i Comuni recedano dai Consorzi ed escano dalla proprietà delle aziende di T.P. entro il 31.12.2000.
La presente proposta di legge raccoglie i contributi che a più riprese gli assessorati provinciali dei trasporti delle Province sarde hanno fornito al dibattito che si è sviluppato in Sardegna a seguito dell'entrata in vigore del decreto Legislativo n. 422/1997
Art. 3 1. I servizi di Trasporto Pubblico locale su strada si distinguono in servizi di linea: a) urbani; b) extraurbani; c) provinciali; d) regionali; e) di gran turismo. 2. Sono servizi di linea urbani: a) i servizi svolti interamente nell'ambito del territorio di un comune; b) i servizi che collegano il centro urbano con lo scalo ferroviario o con l'aeroporto o con il porto, anche se situati nel territorio dei comuni limitrofi; c) i servizi che collegano il territorio di un comune con una parte marginale e circoscritta del territorio di un comune limitrofo; d) i servizi che collegano comuni contiguamente edificati. 3. Sono servizi di linea extraurbani: a) quelli svolti nel territorio di più comuni a bassa densità abitativa e per soddisfare una domanda debole di trasporto; a) quelli svolti nel territorio di più comuni all'interno di una unità di rete. Si definisce unità di rete un insieme di linee tra loro connesse funzionalmente ai fini di una maggiore efficienza di gestione ed un miglior grado di integrazione modale. 4. Sono servizi di linea provinciali a) i servizi che collegano in modo continuativo il territorio di più comuni, con il capoluogo di provincia; b) i servizi che collegano il territorio di una provincia con una parte marginale, circoscritta ed attigua del territorio di una provincia limitrofa. 5. Sono servizi di linea regionali quelli che collegano il territorio di due o più province. 6. Sono servizi di linea di granturismo quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico - ambientali e paesaggistiche delle località ad essi collegate. |
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Art. 4 1. I servizi di trasporto pubblico di cui all'articolo 3, in relazione alle esigenze di mobilità da soddisfare, sono classificati in: a) ordinari; sono i servizi di linea offerti alla generalità degli utenti secondo le normali condizioni di trasporto; b) a chiamata; sono servizi effettuati in zone a bassa densità abitativa, ovvero in territori a domanda debole; c) speciali; sono offerti a soggetti disabili; d) sperimentali; sono quelli effettuati con sistemi innovativi di trasporto e con sistemi che introducono l'utilizzazione di tecnologie avanzate; e) non di linea, in regime di autorizzazione; sono quelli che effettuano trasporti collettivi con autobus adibito ad uso di terzi, caratterizzati dalla prestazione di servizio offerta in modo continuativo o periodico con itinerari, orari e frequenze prestabilite rivolti ad una fascia omogenea di viaggiatori individuabili sulla base di un rapporto preesistente che li leghi al soggetto che predispone ed organizza il servizio. L'autorizzazione è rilasciata dall'Amministrazione provinciale nel cui territorio si svolge in modo prevalente il servizio, secondo le modalità ed i criteri stabiliti per le altre concessioni. |
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Art. 5 1. Per bacino di traffico si intende una parte del territorio regionale o provinciale, in cui, per ragioni di economicità, efficienza e produttività, viene attuata la divisione della rete dei servizi di trasporto effettuati con ogni modalità. In esso deve essere ben individuata una equilibrata offerta di servizi per perseguire l'obiettivo dell'intermodalità ed efficienza. 2. Per l'individuazione dei bacini di traffico, si applica l'articolo 5 della legge regionale 4 agosto 1993, n. 32. |
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TITOLO II Art. 6 1. La Regione in materia di trasporto pubblico locale: a) redige e approva il Piano Regionale dei Trasporti delle Merci e il Piano Regionale dei Trasporti delle Persone ed i relativi aggiornamenti, tenendo conto della programmazione degli Enti locali, ed in particolare dei Piani di bacino predisposti dalle province e dei piani urbani di traffico predisposti dai comuni in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico della regione; b) definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, in particolare per i piani di bacino, per i piani urbani di traffico e per i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico predisposti dagli Enti locali nell'ambito delle rispettive competenze; c) programma gli investimenti regionali, raccordandoli con quelli dello Stato e degli Enti Locali mediante la sottoscrizione di appositi accordi di programma; d) individua, d'intesa con gli enti locali, ai sensi dell'art. 16, i servizi minimi nonché i criteri e le modalità per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale in territorio a domanda debole e ne stabilisce le tariffe anche allo scopo di realizzare l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto; e) svolge le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza sulle attività delegate agli Enti locali e provvede, tenendo conto della rete dei servizi minimi, alla ripartizione tra le province stesse delle risorse finanziarie previste dal Fondo regionale dei trasporti per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti suddetti, nonché per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni; f) provvede a definire i servizi i trasporto pubblico locale su ferrovia, attualmente in concessione a F.S. S.p.A. e stipula il relativo contratto di servizio; g) svolge le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione, definendo i servizi riguardanti le ferrovie in gestione commissariale governativa e stipula, con il Ministero dei Trasporti, un accordo di programma per definirne i finanziamenti diretti al loro risanamento economico e all'ammodernamento tecnico; h) svolge le funzioni ed i compiti che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale. 2. Allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, quando non espressamente attribuite ad altri organi regionali, provvede l'Assessorato dei Trasporti. |
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Art. 7 1. Sono attribuite alle province: a) la predisposizione dei piani di bacino, sulla base degli indirizzi della Regione; i suddetti piani dovranno tenere conto delle esigenze di mobilità dei disabili, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della L. 5.2.1992, n. 104; b) l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli previsti da comma 3, lettera a) del presente articolo. 2. In attuazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 7, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 422/'97, sono delegati alle Province le funzioni e i compiti in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale. 3. Sono, in particolare, delegate alle Province le competenze riguardanti: a) i servizi di linea provinciali e regionali, come distinti ai sensi del precedente articolo 3. Le funzioni riguardanti le linee regionali sono delegate alla provincia nel cui territorio si svolge in modo prevalente l'attività economica della linea in termini d'utenza; b) l'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dai contratti di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi; c) l'assegnazione ai Comuni - sulla base della popolazione residente e delle caratteristiche del territorio - delle risorse finanziarie occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dai contratti di servizio per assicurare i servizi minimi d'area urbana; d) le funzioni amministrative relative alla assegnazione dei contributi per gli investimenti; e) le funzioni amministrative relative all'esercizio della attività di noleggio da rimessa di autobus; f) la definizione e l'approvazione della rete dei servizi pubblici di granturismo su gomma; g) il rilascio delle autorizzazioni per effettuare servizi di linea con autobus destinati al servizio di noleggio da rimessa; h) il rilascio del nulla osta per la dismissione del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio, nonché per la cessione delle aziende private; i) la vigilanza sulla regolarità, sulla qualità del servizio e sui risultati ottenuti. 4. Le Province, nell'ambito delle funzioni loro delegate: a) approvano i programmi triennali per definire il livello dei servizi minimi dei rispettivi bacini, sulla base delle risorse finanziarie attribuite dalla regione, privilegiando l'integrazione tra le varie modalità, favorendo quella di minore impatto ambientale e scegliendo tra più soluzioni atte a garantire sufficienti servizi di trasporto, quella che comporta costi minori; b) svolgono le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di competenza, e stipulano i relativi contratti di servizio, li gestiscono provvedendo ad erogare il corrispettivo ed a comminare gli eventuali provvedimenti sanzionatori e adottano gli adempimenti stabiliti in caso di variazione del servizio; c) integrano con quelle previste al bilancio provinciale, le risorse assegnate dalla Regione; d) redigono il Piano Provinciale dei Trasporti. 5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con appositi accordi di programma tra la Regione e le Province sono definite le modalità ed i tempi di attuazione dei conferimenti. |
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Art. 8 1. Ai Comuni, relativamente ai servizi di linea di loro competenza, sono attribuite le seguenti funzioni: a) redigere e approvare i piani urbani del traffico, al fine di assicurare un adeguato livello di mobilità nell'ambito del territorio comunale, sulla base degli indirizzi della Regione, e nel rispetto dei bisogni dei disabili; b) definire la rete dei servizi minimi di propria competenza e approvare, d'intesa con la provincia di appartenenza, i relativi programmi triennali, sulla base delle risorse finanziarie attribuite dalla Provincia stessa; c) far fronte agli adempimenti previsti dall'articolo 14, commi 4 e 5 del D.Lgs. 422, relativi ai servizi pubblici in territori a domanda debole; d) istituire eventuali servizi aggiuntivi a quelli relativi alla precedente lettera b) con oneri finanziari a carico dei propri bilanci; e) svolgere le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di competenza, e stipulare i relativi contratti di servizio; f) gestire i contratti di servizio provvedendo ad erogare i corrispettivi ed applicando i provvedimenti sanzionatori; g) porre in essere, all'interno delle risorse assegnate dalla provincia eventualmente integrate da quelle previste al bilancio comunale, gli adempimenti previsti in caso di variazione del servizio; h) inviare alla provincia di appartenenza il rendiconto annuale relativo ai contratti di servizio gestiti. |
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TITOLO III Art. 9 1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, redige e approva il Piano Regionale dei Trasporti delle persone, principale atto della programmazione regionale di settore. Esso, elaborato sulla base dei piani di bacino predisposti dalle province e dai piani urbani del traffico predisposti dai comuni, configura un sistema coordinato di trasporti funzionali alle previsioni di sviluppo socio-economico e di riequilibrio territoriale della Regione, fondato sull'integrazione dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture, anche in relazione ad un sistema adeguato e moderno dei trasporti Sardegna - Continente. 2. Gli articoli 1, 3 e 4 della legge regionale 4 agosto 1993, n. 32, sono abrogati. |
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Art. 10 1. Il Piano Regionale dei Trasporti: a) individua le azioni politico-amministrative della Regione nel settore dei trasporti nel breve e medio termine; b) individua le infrastrutture che interessano il settore, finanziate attraverso il Fondo regionale dei trasporti, che ne costituisce parte integrante; c) fissa gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, e in particolare per l'elaborazione dei piani di bacino da parte delle Province e dei piani urbani del traffico da parte dei Comuni, con particolare riferimento alle esigenze di mobilità dei disabili; d) individua le misure per assicurare una rete di trasporti che realizzi l'integrazione intermodale, con l'obiettivo di decongestionare il traffico, ridurre i tempi di percorrenza e disinquinare l'ambiente; 2. Sono elementi essenziali del P.R.T. i piani settoriali relativi al trasporto marittimo, aereo ed intermodale e passeggeri, anche se predisposti in tempi diversi tra loro, ferma restando la loro configurazione in maniera integrata. |
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Art. 11 1. Lo schema di Piano, predisposto dall'Assessorato regionale dei Trasporti, è adottato dalla Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di accesso e consultazione degli elaborati relativi e contestualmente inviato alle province. 2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Organizzazioni e associazioni economiche e sociali e tutti i soggetti interessati possono presentare alla Giunta regionale osservazioni. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ad indire, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, l'istruttoria pubblica articolata per province. 3. La Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni, decorrenti dall'ultima istruttoria pubblica, trasmette al Consiglio Regionale, lo schema di Piano, eventualmente integrato in seguito alle proposte modifica e con le osservazioni pervenute. 4. La proposta di Piano Regionale dei Trasporti è trasmessa al Consiglio regionale per la sua approvazione. |
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Art. 12 1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione, redige e approva il Piano Regionale dei Trasporti delle merci, principale atto della programmazione regionale di settore. Esso, elaborato tenendo conto dei piani di bacino predisposti dalle province, è finalizzato, mediante lo strumento dell'integrazione intermodale, alla creazione di un coordinato e funzionale sistema di trasporto delle merci, in stretta dipendenza con i piani di sviluppo economico, e alla individuazione di strumenti alternativi di trasporto. 2. Per la procedura di approvazione del Piano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11. |
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Art. 13 1. I Piani riguardanti i Bacini di Traffico sono predisposti ed approvati dalle province con l'obiettivo di assicurare la mobilità nell'ambito dei rispettivi territori, tenendo conto degli indirizzi e dei contenuti della pianificazione regionale, di concerto con i comuni interessati. 2. I Piani di Bacino, tenuto conto dei risultati dell'analisi della domanda e dell'offerta di mobilità, di quella delle infrastrutture nonché dell'assetto socio economico e territoriale sono finalizzati a: a) eliminare le sovrapposizioni, i parallelismi e le duplicazioni tra i diversi vettori; b) favorire l'integrazione tra i diversi modi di trasporto; c) individuare le aree a domanda debole, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto, dandone comunicazione alla regione per l'aggiornamento della rete dei servizi minimi; d) individuare gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale. 3. I Piani di Bacino che interessano territori appartenenti a più province sono predisposti dalla provincia che nel bacino incide con la popolazione maggiore, sentiti comunque tutti i comuni interessati. |
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Art. 14 1. I Piani Urbani del Traffico, adottati dai comuni obbligati ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono redatti anche tenendo conto delle indicazioni del Piano Regionale dei Trasporti e del Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale e dei Piani Provinciali dei Trasporti. 2. I piani urbani del traffico sono approvati dalla Amministrazione provinciale competente per territorio. |
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TITOLO IV Art. 15 1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto pubblico locale, predispone gli investimenti distinti in base alle infrastrutture da realizzare ed ai mezzi di trasporto pubblico e relative attrezzature e beni strumentali da acquistare, anche sulla base delle disposizioni e modalità contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo 422/1997. 2. Per gli investimenti da realizzare con il concorso dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 422/1997. 3. Per gli investimenti da realizzare con risorse proprie, la Regione stipula accordi di programma con le Province e i Comuni interessati individuando: a) le opere da realizzare ed i mezzi di trasporto da acquisire; b) i tempi di realizzazione del programma di investimenti; c) i soggetti coinvolti, i loro compiti e i loro obblighi; d) le risorse necessarie, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi; e) il periodo di validità. |
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Art. 16 1. E' costituito il Fondo regionale dei Trasporti il cui ammontare è determinato nel bilancio annuale e pluriennale della Regione. Esso è costituito anche dalle risorse finanziarie trasferite alla regione dallo Stato ed è suddiviso nelle seguenti sezioni: a) interventi a favore dei servizi su strada e sul relativo parco rotabile; b) interventi a favore delle metropolitane e sul relativo parco rotabile; c) interventi a favore della rete ferroviaria e sul relativo parco rotabile; interventi a favore delle infrastrutture a terra a favore del trasporto aereo di terzo livello. |
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TITOLO V Art. 17 1. La rete dei servizi minimi, individuata con atto della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente che deve esprimere il parere nei termini di 15 giorni, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del D.Lgs. 422/1997, è definita sulla base: a) dell'integrazione fra le reti di trasporto territoriali e tra le modalità su ferro e su gomma: b) del pendolarismo scolastico e lavorativo; c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai vari servizi amministrativi, sociosanitari e culturali; d) della necessità di ridurre la congestione e l'inquinamento; e) della necessità di trasporto delle persone con ridotta capacità motoria. 2. La Regione, le Province ed i Comuni, d'intesa tra loro, per i servizi di rispettiva competenza, definiscono il livello dei servizi minimi, gli standard di qualità e gli obblighi di servizio pubblico, con oneri a carico del bilancio regionale, tenendo conto delle risorse attribuite. 3. In sede di prima applicazione, la rete dei servizi minimi può essere individuata anche prima della definitiva approvazione, da parte del Consiglio regionale, del Piano Regionale dei Trasporti |
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Art. 18 1. L'organizzazione dei servizi del trasporto pubblico è finalizzata a soddisfare qualitativamente e quantitativamente la domanda di mobilità dei cittadini, a garantire il principio di coesione, ispirata alla realizzazione di principi di economicità e di efficienza, da conseguire mediante l'integrazione modale dei servizi stessi. 2. Al fine di disciplinare il Trasporto Pubblico Locale e definire i servizi minimi di cui al precedente articolo 15, la Regione per i servizi di propria competenza e le Province, nell'ambito dei singoli bacini di traffico, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale nonché le associazioni dei consumatori, approvano programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico che individuano: a) la rete e la organizzazione dei servizi; b) l'integrazione modale e tariffaria; c) i criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale; d) le risorse da destinare all'esercizio ed agli investimenti; e) le modalità di determinazione delle tariffe; f) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio; g) il sistema di monitoraggio dei servizi. 3. I Comuni provvedono, per le finalità di cui al comma 1, per i servizi di propria competenza, ad approvare rispettivi programmi triennali dei servizi minimi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b). 4. Al fine di realizzare economicità di scala o di gestione, nonché una maggiore funzionalità dei servizi, due o più comuni limitrofi possono consorziarsi tra di loro. |
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Art. 19 1. Allo scopo di superare gli assetti monopolistici ed introdurre regole di concorrenzialità nella gestione, per l'affidamento dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, la Regione, le Province ed i Comuni, in base alle rispettive competenze fanno ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore dei servizi e dei soci privati delle società che gestiscono i servizi, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste. 2. L'affidamento avviene con provvedimento amministrativo tenendo conto che: a) per la scelta del gestore dei servizi si applica la procedura ristretta di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; b) per quanto riguarda l'aggiudicazione si tiene conto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 158/1995; c) per la scelta dei soci privati delle società miste si applica il procedimento pubblico di confronto concorrenziale. 3. Nel caso di servizi attualmente gestiti direttamente dagli Enti Locali o di servizi affidati dagli enti stessi ai propri consorzi o alle proprie aziende speciali, non è consentito l'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli già gestiti nelle forme anzidette alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 422/1997. 4. Nel caso di trasformazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 del D.Lgs. 422/1997, da effettuarsi entro un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, delle aziende speciali o dei consorzi, che attualmente sono affidatari dei servizi della regione, in società per azioni o in cooperative anche tra i dipendenti, ovvero di frazionamento in più società per esigenze funzionali o di gestione, i servizi possono essere affidati direttamente alle società derivanti dalla trasformazione, mediante la stipula dei relativi contratti di servizio, per un periodo massimo di 5 anni dalla data di trasformazione. 5. Decorso il periodo di validità del contratto di servizio, ivi compreso quello stipulato ai sensi del comma 4, i servizi devono essere affidati facendo ricorso alle procedure concorsuali di cui al comma 1. |
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Art. 20 1. L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione della gara e dalla sottoscrizione del contratto di servizio, con particolare riferimento a: a) effettuare il servizio come previsto dal contratto; b) utilizzare personale qualificato e materiale rotabile idoneo; c) garantire la certezza, la puntualità, la regolarità e la sicurezza del servizio; d) adottare la carta dei servizi e dare adeguata informazione sui servizi erogati e sulle modalità di fruizione; e) fornire all'ente appaltante i dati necessari all'Osservatorio di cui all'articolo 26. |
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Art. 21 1. L'Ente affidante applica le sanzioni amministrative e pecuniarie in presenza delle infrazioni specificamente previste nel contratto di servizio. 2. L'Ente affidante ha facoltà di revocare l'affidamento, con atto motivato, in caso di modifiche o revisione sostanziale della rete dei servizi o di una parte di essa, ovvero nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico, così come previsto dal contratto di servizio. 3. L'affidatario incorre nella decadenza dell'affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio: a) in presenza di irregolarità previste specificamente nel contratto stesso; b) nel caso che vengano meno i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, ai sensi del Decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448; c) per gravi irregolarità o mancanze in materia di sicurezza del servizio. |
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Art. 22 1. In tutti i casi di subentro di un'impresa al precedente affidatario si applicano le seguenti disposizioni: a) all'affidatario che cessa il servizio non spetta alcun indennizzo. Lo stesso trattamento è previsto nel caso di mancato rinnovo o di decadenza dal contratto ovvero dall'affidamento; b) il personale dell'impresa cessante viene trasferito all'impresa subentrante con l'applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria e dei contratti aziendali in atto fino alle necessità di copertura della nuova organizzazione; c) i beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio, ove utilizzati in comodato, sono ceduti all'impresa subentrante. |
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TITOLO VI Art. 23 1. I contratti di servizio regolano l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati. Per i servizi ferroviari i contratti vengono stipulati entro 31 marzo 2001, sette mesi prima dall'inizio del loro periodo di validità fissato al 1 gennaio 2002. Entro il medesimo termine, devono essere stipulati anche i contratti di servizio su gomma. 2. I contratti di servizio devono prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi che, al netto dei costi delle infrastrutture, dovrà raggiungere almeno lo 0,35 a partire dal 1 gennaio 2002. Il loro periodo di validità non può essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni. 3. I servizi di area urbana, extraurbani, provinciali e regionali in corso, eserciti in base ad atti di concessione emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2002, a condizione che vengano riconosciuti come servizi minimi. Per essi si procede alla stipula del contratto di servizio con l'attuale affidatario di durata biennale, con decorrenza tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 4. Con decorrenza tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'affidamento di tutti i servizi, ivi compresi quelli eserciti in base ad atti di concessione messi prima della entrata in vigore della presente legge, si applicano le procedure concorsuali di cui all'articolo17, comma 1 del D.Lgs. 422/1997. 5. Agli oneri a carico degli Enti contraenti, previsti dai contratti di servizio, devono corrispondere le risorse finanziarie effettivamente disponibili. In caso contrario i contratti di servizio sono nulli. 6. La Regione sottoscrive il contratto di servizio con assunzione della relativa obbligazione per l'intero periodo di validità. Il bilancio annuale e pluriennale assicurano la copertura finanziaria per le obbligazioni che vengono a scadenza nei relativi esercizi finanziari. Tale norma si applica anche per i finanziamenti che la Regione assicura alle Province e ai Comuni per la stipula dei rispettivi contratti di servizio. 7. In sede di prima applicazione della presente legge, ove non venga raggiunto il rapporto di cui al comma 2, entro il termine previsto, l'ente affidante può prorogare la scadenza di un biennio previa presentazione, da parte dell'affidatario, di un piano biennale di riequilibrio del rapporto tra ricavi e costi. |
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Art. 24 1. I contratti di servizio devono contenere: a) il periodo di validità e le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio; b) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli utilizzati, nonché in termini di regolarità ed affidabilità dei servizi; c) la struttura tariffaria adottata e gli importi dovuti dall'Ente affidante all'impresa di trasporto affidataria, per le prestazioni oggetto del contratto, tenuto conto anche degli obblighi di servizio di cui all'art. 17 del D.Lgs. 422/1997, nonché le modalità ed i tempi dei rispettivi pagamenti; d) l'obbligo di fornire il rendiconto annuale; e) i casi di revisione degli importi di cui al precedente punto c) ed i limiti percentuali entro cui può essere prevista la revisione; f) le modalità di modificazione dei contratti successivamente alla conclusione e i casi di risoluzione del contratto; g) le garanzie che devono essere prestate da parte dell'impresa affidataria del servizio in termini di impiego di personale qualificato e mezzi idonei a garantire la sicurezza del servizio; h) la definizione dei rapporti relativamente ai lavoratori dipendenti ed al capitale dell'affidatario, in caso di notevole discontinuità nell'entità dei servizi durante il periodo di validità del contratto di servizio. |
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Art. 25 1. I contratti di servizio devono essere predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 14, comma 2, del Regolamento CEE n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969, così come modificato dal Regolamento CEE n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991, nonché del rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici, così come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti. 2. Le norme della Direttiva 91/40/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, si applicano anche al settore dei trasporti regionali e locali. |
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TITOLO VII Art. 26 1. La Giunta regionale stabilisce la politica tariffaria dei servizi di Trasporto Pubblico Locale nel rispetto dei principi di integrazione tra diverse modalità di trasporto, tenuto conto del costo dei servizi, a fronte degli obblighi di servizio e delle necessità di assicurare dal 1 gennaio 2002 il conseguimento del rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi al netto del costo delle infrastrutture. 2. Le tariffe sono specificamente previste negli atti di gara o comunque determinate nella fase procedurale che precede la stipulazione del contratto di servizio. 3. L'aggiornamento delle tariffe può essere effettuato con cadenza annuale, tenuto conto del tasso di inflazione, di variazioni significative del costo medio di produzione del servizio, del conseguimento della concorrenzialità del mezzo pubblico rispetto al mezzo privato. |
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Art. 27 1. Hanno, comunque, diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a tariffa ridotta, i residenti in Sardegna che siano : a) privi di vista con cecità assoluta, con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, acquisito anche attraverso correzione di lenti, nonché i loro accompagnatori, se previsti dalla legge; b) sordomuti, in possesso di certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 1 della legge 26.5,1970, n. 381; c) mutilati e invalidi di guerra e mutilati e invalidi di servizio, nonché i loro accompagnatori, se previsti dalla legge; d) inabili, invalidi civili e del lavoro, ai quali sia stata accertata una capacità lavorativa ridotta permanente, a causa di infermità, difetto fisico o mentale, inferiore al 50% nonché i loro accompagnatori, se previsti dalla legge, a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito più alta tra quelle previste dall'art. 14 della legge 22.2.1980, n. 33 e successive modificazioni; e) pensionati con trattamento economico non superiore al minimo corrisposto dall'INPS, anche se possessori di altri redditi, a condizione che il reddito personale annuo complessivo, calcolato agli effetti dell'IRPEF, non risulti superiore alla fascia di reddito di cui alla precedente lett. d). 2. La riduzione tariffaria è determinata nella misura del 50% del prezzo previsto dalla tariffa ordinaria per il rilascio dei titoli di viaggio corrispondenti. 3. L'Amministrazione regionale si assume l'onere di corrispondere all'impresa affidataria del servizio l'ammontare del minor introito derivante dal rilascio di titoli di viaggio a tariffa agevolata. 4. La misura dell'onere predetto è determinata dalla differenza tra il prezzo della tariffa ordinaria e quello ridotto per ogni titolo di viaggio emesso |
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TITOLO VIII Art. 28 1. Al fine di tenere sotto costante controllo l'evoluzione della mobilità regionale ed in particolare le reti di trasporto e le relative infrastrutture, la qualità ed il livello dei servizi, l'efficacia ed efficienza delle aziende di trasporto, la sicurezza e l'impatto dei trasporti sul territorio e sull'ambiente, è istituito presso l'Assessorato regionale dei Trasporti l'Osservatorio della Mobilità. 2. L'Osservatorio ha il compito di: a) supportare l'attività di pianificazione, di programmazione e di amministrazione della Regione e degli Enti Locali; b) favorire la verifica dell'azione della Pubblica amministrazione da parte delle organizzazioni sindacali confederali, delle associazioni dei consumatori e delle aziende di trasporto. 3. L'Osservatorio assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi a: a) la domanda di trasporto pubblico; b) la qualità e il livello dell'offerta dei servizi; c) le caratteristiche di produzione dei servizi; d) l'efficacia e l'efficienza delle aziende e dei servizi di trasporto pubblico; e) la sicurezza del sistema dei trasporti pubblici; f) l'impatto sull'ambiente del sistema dei trasporti pubblici, con particolare riferimento ai costi esterni dei servizi. 4. L'Osservatorio cura, altresì, la raccolta delle informazioni relative all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e degli esiti delle medesime. 5. L'Osservatorio provvede alla individuazione dei modelli più efficaci per la rappresentazione dello stato della mobilità regionale, nonché a promuovere ed effettuare indagini sistematiche o finalizzate, anche avvalendosi di altri soggetti specializzati nel settore. 6. L'Osservatorio predispone rapporti periodici, almeno una volta all'anno, sullo stato della mobilità della Regione e delle sue tendenze evolutive, l'analisi dei costi dei diversi modi di trasporto, nonché l'efficacia dei servizi offerti. 7. L'Osservatorio della Mobilità riceve le informazioni dagli osservatori provinciali e comunali. |
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Art. 29 1. Le Province e i Comuni, in accordo con la Regione Sardegna, costituiscono l'osservatorio della mobilità provinciale e comunale, secondo le indicazioni metodologiche e di realizzazione utilizzati dall'Osservatorio di Mobilità della regione. |
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Art. 30 1. E' costituito il Comitato Consultivo sulla Mobilità, composto da: a) l'Assessore regionale dei Trasporti, che lo presiede; b) gli assessori provinciali ai trasporti; c) il presidente dell'ANCI regionale; d) un rappresentante della Lega delle Autonomie Locali; e) il direttore regionale del trasporto locale delle F.S.; f) un rappresentante dell'ANAC; g) un rappresentante della CISPEL; h) un rappresentante degli artigiani; i) un rappresentante dell'ANAS; l) cinque rappresentanti indicati dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello regionale; m) due rappresentanti delle associazioni dei cittadini utenti maggiormente rappresentative a livello regionale; n) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale; o) un rappresentante della Federtrasporto. 2. Il Comitato ha il compito di esprimere pareri sui principali provvedimenti che la Regione adotta in materia di trasporto e mobilità, nonché fornire indicazioni, valutazioni per l'attività dell'osservatorio regionale che dovranno essere recepite dagli osservatori provinciali e comunali. 3. Il Comitato costituito con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per cinque anni. |
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Art. 31 1. Al fine di garantire il costante adeguamento dei servizi di trasporto pubblico alle esigenze dei cittadini utenti, l'Assessorato dei trasporti della Regione definisce i contenuti e le modalità di utilizzo di indicatori di qualità del servizio relativo al diritto alla mobilità. 2. La Regione utilizza il sistema di indicatori per la verifica dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini nell'ambito della programmazione regionale. La Regione promuove inoltre consultazioni con i cittadini utenti al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi. 3. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nell'ambito del servizio di trasporto, la Regione, d'intesa con gli enti locali e le aziende, avvalendosi dell'osservatorio di cui all'articolo 26, provvede ad attivare un sistema di informazione sui servizi erogati, sulle tariffe e sulle modalità di accesso. 4. La Regione provvede ad organizzare conferenze di servizio a livello regionale e provinciale almeno una volta l'anno, con il Comitato consultivo per la mobilità. |
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Art. 32 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in lire 40 miliardi per l'anno 2000 e in lire 30 miliardi per gli anni successivi. 2. Nel Bilancio della Regione per l'anno 2000 e in quello pluriennale per gli anni 2000-2002 sono apportate le seguenti variazioni: In diminuzione: Fondo nuovi oneri legislativi: 40 miliardi In aumento CAP. 13002-02 (N.I.) Fondo Regionale dei Trasporti (articolo 15 della presente legge) 2000 lire 40.000.000.000 2001 lire 30.000.000.000 2002 lire 30.000.000.000 2. L'ammontare del Fondo Regionale dei Trasporti viene determinato annualmente dalla Regione con la legge di approvazione del bilancio sulla base delle risorse finanziarie proprie e di quelle trasferite dallo Stato ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422. |
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TITOLO IX Art. 33 1. Le Province ed i Comuni entro il 31 luglio 2001 recedono dai Consorzi ed escono dalla proprietà delle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico. |
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
TITOLO I Art. 1 1. La Regione, in armonia con gli obiettivi di riequilibrio territoriale e socio-economico, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, così come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, persegue l'obbiettivo dello sviluppo e del miglioramento del sistema del trasporto pubblico locale, riconoscendogli un ruolo fondamentale per assicurare la mobilità sul territorio regionale, promuovendo, con il concorso degli enti locali, interventi finalizzati al riequilibrio modale attraverso il coordinamento dei sistemi di trasporto, nonché alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture. 2. Per il perseguimento di tali finalità la Regione: a) conferisce alle province ed ai comuni le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale; b) determina, con il concorso degli Enti Locali, il livello dei servizi minimi quantitativamente e qualitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e destina le risorse finanziarie atte ad assicurare tale livello di servizi; c) ottimizza l'utilizzazione dei finanziamenti disponibili, da destinare rispettivamente all'esercizio ed agli investimenti, ivi compresa l'introduzione di tecnologie avanzate; d) incentiva il miglioramento della mobilità extraurbana, attraverso la definizione dell'intera rete, e la riorganizzazione dei servizi, assicurando l'integrazione fra i diversi modi di trasporto; e) incentiva il miglioramento della mobilità urbana, con particolare riguardo alle aree con elevati livelli di congestione ed inquinamento, attraverso il riassetto dei servizi di trasporto con particolare riferimento a quelli in sede propria e la razionalizzazione del traffico privato e il riassetto della rete di riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico; f) incentiva il superamento degli assetti monopolistici ed introduce regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto locale, mediante il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore; g) adotta i contratti di servizio improntati a principi di economicità ed efficienza al fine di assicurare la completa corrispondenza tra oneri e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari, consentendo alle aziende che assicurano i servizi di trasporto pubblico locale di conseguire l'equilibrio gestionale; h) realizza l'integrazione tariffaria tra i vari modi di trasporto, fino ad arrivare ad un sistema tariffario unico ferro-gomma; i) effettua il monitoraggio della mobilità regionale assicurando il flusso di informazioni tra gli enti territoriali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico. |
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Art. 2 1. Per Trasporto Pubblico Locale si intendono i servizi pubblici di trasporto di persone non rientranti tra quelli di interesse nazionale, individuati all'articolo 3 del Decreto legislativo 19.11.1997, n. 422, attribuiti alla Regione ed agli Enti locali e comprendenti l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi ed aerei, e che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad offerta indifferenziata - anche se il pubblico è costituito da una particolare categoria di persone - ed a condizioni prestabilite nell'ambito del territorio regionale. 2. I servizi di Trasporto Pubblico Locale sono effettuati: a) per ferrovia, per via aerea nel collegamento di terzo livello o per via mare nei collegamenti con le isole minori; b) su strada; 3. I servizi di cui alla lettera a) sono quelli specificati negli articoli 8, 9, 10 e 11 del D.Lgs.n. 422/1997, nonché quelli svolti nelle principali aree urbane. 4. I servizi di cui alla lettera b) sono quelli svolti dalle linee automobilistiche, nonché da metropolitane urbane o filobus. |