CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 77
presentata dai Consiglieri regionali
DETTORI Ivana - CUGINI - PUSCEDDU - LAI - CALLEDDA
- SPISSU - DEMURU - FALCONI - MARROCU - MORITTU - ORRU' - PACIFICO
- PINNA - PIRISI - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Salvatore
- SCANO
il 12 maggio 2000
Legge-quadro per la tutela dei beni librari e per lo sviluppo dei servizi informativi bibliotecari integrati della Sardegna
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il cammino della storia bibliotecaria sarda ha seguito un percorso diverso da quello delle altre regioni italiane.
Il dibattito politico culturale inizia ad aprirsi soltanto alla fine degli anni '70. Circa la metà dei comuni hanno una biblioteca generalmente mal funzionante, spesso con personale precario. Le due grandi città, Cagliari e Sassari, non hanno una biblioteca pubblica adeguata a rispondere ai bisogni informativi della comunità.
L'Università di Cagliari con fatica cerca una identità regionale di lettura, i sistemi praticamente non esistono, la gestione sociale, fatta eccezione per qualche caso sporadico, è assente. Questa situazione non è frutto del caso; su di essa pesa gravemente l'assenza dell'Amministrazione regionale poiché, pur avendo ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, competenza primaria in materia di biblioteche di enti locali, dal 1948 a tutt'oggi non si ha una legge né sui beni culturali né sui beni librari. Esiste solo una legge regionale, la n. 64 del 1950, che ha solo contenuti finanziari.
Se qualcosa di positivo è stato attuato in Sardegna lo si deve al fatto che nel 1975, in ritardo comunque rispetto alle altre regioni, i tecnici statali della Soprintendenza ai beni librari sono stati trasferiti alla Regione sarda ed è stato delegato ad essa l'esercizio delle funzioni amministrative che ancora residuavano alla competenza statale. Con il D.P.R. n. 348 del 1979, infine, che rende applicabile in Sardegna la Legge n. 382 del 1975 e il D.P.R. n. 616 del 1977, sono state trasferite alla Regione le funzioni esercitate da organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle biblioteche popolari del contadino nelle zone di riforma, ai centri bibliotecari di educazione permanente ed al Servizio nazionale di lettura; il personale e i beni in dotazione a tali servizi sono stati trasferiti ai Comuni.
L'importanza del D.P.R. n. 348 del 1979 è legata al fatto che autorizza la Regione ad emanare norme che conferiscono alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane e ad altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato. E' da allora che è aumentato il numero delle biblioteche, che si è operato per una programmata e corretta formazione professionale, che è nata la consapevolezza di lavorare a progetti di sistemi.
La politica di intervento degli Uffici beni librari ha avuto in tutti questi anni come finalità la realizzazione di un Servizio bibliotecario documentario regionale su tutto il territorio della Regione, cercando di rendere unitario, come tendenza l'insieme delle varie istituzioni bibliotecarie presenti, promuovendone la nascita dove risultavano assenti, sostenendo lo sviluppo in termini di qualità/offerta, puntando alla differenziazione dei servizi, concependo il servizio come un tutto organico e allo stesso tempo differenziato, garantendo l'indipendenza e l'autonomia dei vari istituti, in grado di rispondere in ogni punto del territorio alle domande reali e potenziali degli utenti e quindi di collegarsi alle varie reti sia a livello regionale che nazionale.
Le difficoltà incontrate dall'Ufficio beni librari della Regione sono state notevoli, in quanto, in assenza appunto di normativa, opera con leggi vecchie e insufficienti; nonostante tutto ha cercato di lavorare esercitando la tutela (avendo fatte proprie le funzioni della Soprintendenza), avviando il recupero del patrimonio storico presente nelle biblioteche più antiche pubbliche e private, coordinando le linee di sviluppo della politica bibliotecaria nel suo insieme (oggi su 380 Comuni 270 hanno una biblioteca aperta al pubblico) indipendentemente dalla posizione giuridica degli istituti ricadenti nell'ambito territoriale, svolgendo un'azione di consulenza tecnica e finanziaria.
I primi passi per poter realizzare un servizio bibliotecario che possa soddisfare le aspettative della popolazione e accrescere l'approfondimento culturale in un progetto complessivo di gestione dell'informazione, nel senso più ampio di informazione multimediale, sono stati fatti più dagli operatori di biblioteca illuminati e sensibili che dalla classe politica regionale.
In questa dimensione ha operato il Consorzio per la pubblica lettura "S. Satta" di Nuoro, che dal 1979 si è proposto il passaggio dalla biblioteca chiusa ed elitaria ad una biblioteca dinamica, aperta alla cooperazione programmata a largo raggio sul territorio.
Dopo il superamento del modello di biblioteca come centro culturale polivalente, in virtù anche delle contrazioni di spesa, le risorse finanziarie sono state orientate verso i servizi informativi al pubblico, la pubblica lettura, la sperimentazione e l'adozione di nuove tecnologie, cioè verso un modello di biblioteca che avesse in primo piano l'utente.
Questa politica culturale ha dato i suoi frutti. Infatti in una recente indagine sulle biblioteche del Sud, il Consorzio Satta è ai primi posti per quanto riguarda la frequenza, il prestito e l'acquisto del patrimonio documentario.
Si è avuta una composizione organica del patrimonio documentario che rispondesse da una parte alle esigenze di crescita e dall'altra all'utente fruitore di servizi.
Ottimizzando le risorse sono stati avviati i cataloghi centralizzati e automatizzati in funzione di un catalogo collettivo, sia a livello territoriale di sistema che regionale, in modo da poter avere un recupero funzionale ed efficiente delle informazioni.
La mancanza di una legge è sempre stata, soprattutto per gli operatori di biblioteca, un freno allo sviluppo.
Già dal 1984 è stato posto il problema in un convegno che aveva come titolo "Biblioteche e cooperazione", che voleva essere un augurio per tutti i bibliotecari sardi affinché si desse una svolta nella progettazione e nei metodi di lavoro del funzionamento del Servizio bibliotecario, con la convinzione che la cooperazione è un metodo di lavoro obbligato per tutte le istituzioni bibliotecarie sia pubbliche che private, statali o di ente locale, e che potesse essere risolto solo con una politica generale di coordinamento degli interventi per unificare tutte le risorse del patrimonio documentario presente nell'Isola.
Nel 1986 il convegno "Biblioteche senza legge" ha denunciato l'assenza di una legge regionale.
Nel 1989 sono state raccolte simbolicamente 300 firme in quindici giorni e consegnate all'Assessore alla cultura come protesta affinché si discutesse in Aula consiliare quel progetto di legge che già sulla carta esisteva da quasi dieci anni.
Il 1993 sembrava l'anno decisivo per l'approvazione della legge regionale sulle biblioteche: assicurazioni in tal senso sono arrivate dall'Assessore alla Cultura di turno nel suo intervento al convegno "Festa regionale delle biblioteche", tenutosi a Gavoi.
Il disegno di legge per l'istituzione del Servizio Informativo Bibliotecario regionale Integrato (S.I.B.R.I) propone di creare condizioni di cooperazione tra biblioteche appartenenti ad enti diversi, che pur avendo differenze di carattere istituzionale tendano comunque ad un unico fine, quello della massima conoscenza del patrimonio documentario e della massima circolazione di esso.
Oggi le condizioni per un intervento adeguato nella politica culturale della Sardegna sono più che mature in considerazione del fatto che dovrà essere approvata la legge "deleghe di trasferimento di funzioni regionali agli enti locali" in virtù del recepimento della legge n. 142/'90 di riforma delle autonomie locali. L'attuazione del Servizio Informativo Bibliotecario Regionale Integrato deve camminare in sintonia con le disposizioni contenute nella legge 142/'90 che vede la biblioteca come un organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali dotato di autonomia gestionale.
Alla biblioteca, vista come un servizio pubblico, deve essere data la possibilità di promuovere ed attuare a diversi livelli forme e strumenti di cooperazione in accordo con gli altri Comuni e le Province sulla base di norme regionali.
La provincia, nell'esercizio delle funzioni indicate dall'articolo 14 della Legge n. 142 del 1990, persegue la valorizzazione dei beni culturali attraverso il servizio pubblico del servizio bibliotecario provinciale, in quanto servizio indispensabile per garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle informazioni, attuando il principio della trasparenza.
Compito di un Servizio Informativo bibliotecario regionale integrato è quello di essere razionalizzato, programmato e contemporaneamente delegato e articolato, allo scopo di offrire una risposta adeguata al bisogno di istruzione e di cultura oggi più che mai sentito a livello periferico. La sua funzione è quella di rendere la biblioteca uno strumento efficace ed efficiente che, attraverso l'analisi del territorio, si rivolga non solo ai suoi utenti abituali ma anche al suo pubblico latente. Un sistema, in sintesi, articolato e integrato di servizi bibliotecari sul territorio, con un programma che comprenda non solo le biblioteche di ente locale ma tutte le strutture culturali presenti nel territorio, come biblioteche scolastiche, universitarie, di sedi vescovili, ecc..
Attraverso la pratica della cooperazione si riconduce l'insieme dei servizi a unitarietà di fini e di metodologie tecniche e gestionali tra enti giuridicamente diversi.
Con la programmazione bibliografica si evitano gli sprechi; con la pianificazione si attua la piena utilizzazione delle risorse disponibili oggi disperse tra competenze e servizi diversi ed il riequilibrio fra le differenti aree per un collegamento fra il settore della pubblica lettura e quelli complessivi del diritto allo studio, dell'educazione permanente e della cultura.
Alle biblioteche, attraverso strumenti normativi e risorse finanziarie certe, deve essere data la possibilità di essere presenti attivamente nel territorio e di servire da stimolo alla produzione culturale locale assicurandone la diffusione. Devono poter essere in grado di offrire gli strumenti per una lettura critica dei messaggi veicolati dai media vecchi e nuovi, devono essere attrezzate di tutti gli strumenti necessari da mettere a disposizione dell'utente, singolo e non, devono essere in grado di garantire spazi, servizi e professionalità. Questo significa una qualificazione professionale dei bibliotecari che siano mediatori di servizi informativi e documentari.
In tal senso sono gli obiettivi fondamentali della presente proposta di legge-quadro, ove la cooperazione nel settore è programmata ed unitaria, che possono così sintetizzarsi:
- formazione di banche dati di tutto il materiale presente nel territorio regionale e nazionale;
- programmazione degli acquisti;
- controllo bibliografico secondo gli standard;
- circolazione e condivisione delle risorse documentarie e informative.
L'articolazione istituzionale del Servizio informativo bibliotecario regionale integrato è visto con sviluppo in orizzontale e verticale.
Al S.I.B.R.I fanno capo il Centro regionale per il Servizio informativo bibliotecario regionale integrato per la creazione di un indice regionale e il Centro regionale di tutela.
Alla formazione dell'indice regionale partecipa il Servizio informativo bibliotecario provinciale integrato della Provincia oppure dei Consorzi o aziende promosse dalla provincia.
Al Servizio informativo bibliotecario provinciale integrato contribuiscono i Sistemi informativi bibliotecari territoriali integrati con strumento istituzionale (istituzioni, convenzioni, ai sensi della Legge n. 142 del 1990).
Ai Servizi informativi bibliotecari territoriali integrati contribuiscono:
- le singole biblioteche pubbliche con creazione della istituzione negli statuti comunali;
- altri istituti bibliotecari presenti nel territorio;
- agenzie di documentazione e informazioni.
Sono altresì previsti protocolli e collegamenti con biblioteche scolastiche e universitarie e degli istituti universitari e biblioteche religiose e private.
Art. 3 1. II Servizio dei beni librari, documentari e informativi si articola nei seguenti settori: a) Centro regionale per il servizio informativo bibliotecario regionale integrato; b) Centro regionale di tutela. 2. Per garantire il massimo livello di qualificazione degli interventi, il Servizio può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati. |
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Art. 4 1. La Regione, nel rispetto del principio dell'autonomia degli enti locali e nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, sostegno tecnico e finanziario. 2. A tale scopo, al Servizio dei beni librari, documentari e informativi sono attribuiti i seguenti compiti: a) esercitare le funzioni di programmazione, coordinamento, verifica e controllo dell'attività del S.I.B.R.I., avvalendosi all'uopo delle seguenti apposite strutture: 1) per il controllo bibliografico, il catalogo collettivo e la partecipazione al S.I.B.R.I.; 2) per il monitoraggio della qualità dei servizi; b) provvedere, di concerto, per quanto di competenza, con la Soprintendenza archivistica della Sardegna, alla tutela, valorizzazione e pubblica, fruizione dei beni librari, documentari ed informativi regionali, nonché del materiale di cui all'articolo 12 del D.P.R. 22 maggio l975, n. 480; c) assicurare l'assistenza tecnica e scientifica a tutti gli organismi ed agli operatori del settore bibliografico, documentario ed informativo, con le strutture del S.I.B.R.I.; d) assicurare il funzionamento del servizio di prestito interbibliotecario regionale, promuovendo la massima circolazione del materiale documentario, anche con la stipula di idonei contratti e/o convenzioni con il servizio postale e con aziende di trasporto pubbliche e private; e) promuovere ogni altro intervento tendente ad una maggiore diffusione degli strumenti e delle attività di accesso alle informazioni; f) provvedere con risorse finanziarie alle esigenze di edilizia bibliotecaria. |
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Art. 5 1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), e ad integrazione delle funzioni delegate previste dall'articolo 12 del D.P.R. n. 480 del 1975 al Centro regionale di tutela compete in particolare: a) provvedere, sia con strutture proprie che tramite collaborazioni esterne, alla conservazione, riproduzione e restauro dei codici, degli incunaboli, del materiale raro e di pregio di interesse storico posseduti da enti o da privati avvalendosi all'uopo delle più avanzate tecnologie; b) acquisire direttamente il materiale di cui alla lettera a) ogni qualvolta ritenga debba essere esercitato il diritto di prelazione, ovvero proporne l'acquisto alle biblioteche statali o di ente locale; c) curare la compilazione del catalogo generale del materiale di cui alla lettera a) ed operare ricognizioni periodiche sulle relative raccolte con la redazione di inventari e di cataloghi. |
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TITOLO III Art. 6 1. L'Amministrazione regionale individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le istituzioni bibliotecarie da riconoscere come biblioteche-nodo del S.I.B.R.I. e ne stabilisce la competenza territoriale; alle stesse biblioteche-nodo assicura un contributo annuo per il loro funzionamento. 2. La biblioteca-nodo deve avere carattere di istituzione ai sensi dell'articolo 23 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, sempre che non goda già di equivalente autonomia amministrativa. 3. La biblioteca-nodo assicura un servizio ai cittadini del territorio di competenza, secondo i seguenti parametri: a) dotazione documentaria; b) attrezzature; c) personale; d) qualità dei servizi. 4. Il S.I.B.R.I. affida alle biblioteche nodo i seguenti compiti da svolgere a favore di tutte le biblioteche del territorio di competenza: a) consulenza; b) assistenza tecnica; c) informazione bibliografica; d) catalogazione in linea; e) raccolta dati sui servizi erogati. 5. L'Amministrazione regionale concorre altresì a sostenere finanziariamente, previa stipula di apposita convenzione, le biblioteche universitarie di Cagliari e di Sassari per l'alto interesse storico e culturale delle loro raccolte librarie e documentarie, al fine di assicurare il costante aggiornamento dei servizi e delle dotazioni e sempre che le stesse si integrino nel S.I.B.R.I.. |
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Art. 7 1. Le Province e i loro consorzi concorrono alla formulazione dei programmi regionali di cui agli articoli 13 e 14. 2. Le Province sono delegate ad esercitare per i rispettivi territori e nell'ambito degli indirizzi definiti dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, le funzioni connesse allo sviluppo del S.I.B.R.I., con particolare riferimento all'utilizzo delle moderne tecnologie e all'edilizia bibliotecaria. 3. I comuni, singoli o associati, concorrono all'organizzazione e all'attività del S.I.B.R.I., provvedendo all'istituzione ed al funzionamento dei servizi bibliotecari e informativi di loro appartenenza, nonché all'istituzione ed al funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, urbani o intercomunali. |
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Art. 8 1. È istituita presso 1'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport la Commissione regionale per i servizi bibliotecari composta: a) dall'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport o da un suo delegato, che la presiede; b) dal funzionario responsabile del Servizio dei beni librari, documentari e informativi; c) dai direttori delle biblioteche-nodo del S.I.B.R.I.; d) da un rappresentante di ciascuna Amministrazione provinciale. 2. La Commissione: a) predispone le linee-guida dei programmi di cui agli articoli 13 e 14 e formula annualmente proprie valutazioni in ordine all'attuazione degli stessi; b) esprime parere obbligatorio in merito alla richiesta di adesione al S.I.B.R.I. delle istituzioni bibliotecarie ed informative pubbliche o private. 3. La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entrò novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 9 1. Gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici e privati, le cui biblioteche intendono partecipare al S.I.B.R.I. devono garantire la gestione affidata a personale specializzato, l'incremento corrente ed il trattamento scientifico delle raccolte, assicurando presso le biblioteche medesime l'erogazione dei seguenti servizi: a) prestito e consultazione delle proprie collezioni; b) assistenza al prestito, alla consultazione ed alla ricerca in biblioteca; c) informazione bibliografica specialistica di comunità; d) attività mirate per l'utenza più giovane, con particolare riferimento al sistema educativo e della formazione sociale; e) servizi professionali anche a domicilio accessibili ai disabili, svantaggiati e anziani; f) recupero dell'informazione dell'identità locale. 2. La Regione assicura il sostegno tecnico e finanziario necessario all'impianto dei predetti servizi, la cui continuità di funzionamento da parte del soggetto titolare è condizione necessaria e indispensabile per l'accesso ai contributi regionali. |
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Art. 10 1. Per assicurare la diffusione e la qualificazione dei servizi di cui all'articolo 9, lettera e), l'Amministrazione regionale promuove la formazione e lo sviluppo delle raccolte documentarie e informative ad essi destinate. 2. Al fine di assicurare un efficace servizio informativo e di pubblica lettura alle categorie di cui alla lettera e) dell'articolo 9, l'Amministrazione regionale: a) procede annualmente all'acquisto di libri in stampa Braille e su nastri magnetici per i non vedenti, mediante convenzione con la Biblioteca nazionale per ciechi sezione regionale della Sardegna e con altri Istituti e case editrici specializzati; b) concede adeguati contributi a biblioteche, enti e istituti impegnati nella ricerca e produzione di opere e materiali destinati all'utenza speciale; c) favorisce l'istituzione di servizi di lettura a domicilio per gli anziani e i disabili, nonché servizi di lettura nei luoghi di cura e di riposo, attivando anche la più ampia collaborazione con i servizi socio assistenziali e sanitari della comunità. |
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Art. 11 1. I Comuni depositano una copia delle pubblicazioni da loro curate nelle proprie biblioteche ed una copia presso la biblioteca-nodo del S.I.B.R.I. competente per territorio. 2. Le Province depositano copie delle pubblicazioni dalle stesse curate nelle biblioteche di ciascun Comune del loro territorio e presso la biblioteca-nodo del S.I.B.R.I. di riferimento. 3. La Regione, gli enti da questa dipendenti ed i soggetti pubblici o privati che pubblicano opere con il concorso finanziario regionale, depositano copia delle pubblicazioni da essi curate presso tutte le biblioteche del S.I.B.R.I.. |
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Art. 12 1. Gli archivi storici degli enti locali, sentito il parere della Sovrintendenza archivistica per la Sardegna, possono trovare collocazione nei locali della relativa biblioteca per assicurarne la conservazione e la consultazione. 2. Presso la biblioteca comunale sono comunque depositate per la consultazione copie degli inventari dell'archivio storico del comune stesso; nella biblioteca-nodo del S.I.B.R.I. sono depositate per la consultazione copie degli inventari di tutti gli archivi storici dei comuni facenti capo alla biblioteca-nodo medesima. |
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TITOLO
IV Art. 13 1. La Regione, per garantire l'effettivo perseguimento dei fini e la qualità dei servizi previsti dall'art.1 della presente legge, indica, ferma restando l'autonomia degli enti locali, dei loro consorzi e istituzioni, i principi e gli indirizzi in materia di reclutamento, funzioni, formazione, aggiornamento e verifica della professionalità del personale addetto al settore delle biblioteche, dei centri di documentazione e degli archivi storici. |
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Art. 14 1. Le Province, i Comuni, loro Consorzi e Istituzioni, disciplinano con propri regolamenti le funzioni, gli organici, le modalità di assunzione, la formazione e l'aggiornamento professionale e le verifiche di professionalità del personale addetto alle biblioteche, centri di documentazione e archivi storici. |
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Art. 15 l. Il personale da adibire ai servizi di cui alla presente legge è costituito da bibliotecari, assistenti bibliotecari, archivisti storico-scientifici, documentaristi. 2. La Direzione delle biblioteche di enti locali: a) è affidata a bibliotecari quando la popolazione supera i 10.000 abitanti; b) è affidata a bibliotecari o ad assistenti di biblioteca quando la popolazione è superiore a 5.000 abitanti; c) quando la popolazione è inferiore a 5.000 abitanti può essere affidata ad un incaricato, anche a tempo parziale, in possesso di diploma di scuola media superiore e di attitudine professionale provata, di norma, con il possesso del titolo di cui al comma 5 del presente articolo. 3. Per accedere ai concorsi di bibliotecario, di direttore di biblioteca e di direttore di sistema bibliotecario è necessario il diploma di laurea. Costituiscono titolo preferenziale il diploma di laurea in discipline biblioteconomiche e in scienze dell'informazione, la presenza nel curriculum di laurea di esami inerenti le suddette materie, il possesso del diploma di scuole di specializzazione postuniversitaria legalmente riconosciute, attestati di frequenza a corsi di formazione o specializzazione professionale in materie riguardanti l'organizzazione bibliotecaria, pubblicazioni scientifiche nel campo delle scienze biblioteconomiche e bibliografiche. 4. Per accedere ai concorsi di archivista storico-scientifico è necessario il diploma di laurea. Costituiscono titolo preferenziale il possesso del diploma rilasciato in seguito a corsi di formazione professionale per archivisti legalmente riconosciuti e pubblicazioni scientifiche nel campo delle discipline archivistiche. 5. Ai concorsi per assistente bibliotecario e per documentarista si accede con il diploma di scuola media superiore. Sono considerati titoli preferenziali attestati di partecipazione a corsi di formazione o specializzazione in materia di organizzazione di biblioteche e documentazione. 6. I concorsi, per titoli ed esami, devono valutare la preparazione e le attitudini professionali, in particolare con prove specifiche attinenti le professionalità di cui al presente articolo. 7. Nella commissione d'esame per bibliotecari, direttori di biblioteche e di sistemi bibliotecari, archivisti e documentaristi, è obbligatoria la presenza di un funzionario pubblico con almeno venti anni di esperienza nel settore specifico e di un docente di una materia d'esame strettamente attinente alle professionalità oggetto del concorso. 8. La professionalità del personale in questione, durante il servizio, deve essere garantita con la frequenza obbligatoria di corsi di aggiornamento e attraverso periodiche verifiche di professionalità, che la Regione curerà d'intesa con le Province nelle relative sedi. La mancata frequenza di tali corsi e un duplice giudizio negativo sul grado di professionalità dovranno comportare la cessazione dal servizio per licenziamento. |
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Art. 16 l. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, organizza corsi di formazione e verifica di professionalità per il personale bibliotecario e archivistico in servizio di ruolo da meno di 25 anni a tale scadenza presso biblioteche, archivi e istituti affini a regolazione pubblica in Sardegna. 2. Un esito insufficiente di tali prove dovrà comportare la cessazione dal servizio o l'attribuzione, previa specifica verifica, di funzioni inferiori. 3. Entro il termine di cui al comma l, il personale bibliotecario e archivistico in servizio di ruolo da oltre 25 anni deve frequentare un corso di aggiornamento e verifica professionale, organizzato dalla Regione, che deve rilasciare un attestato di idoneità per la conservazione delle precedenti funzioni. |
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TITOLO V Art. 17 1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport elabora, con cadenza triennale, sulla base delle linee guida predisposte dalla Commissione di cui all'articolo 8, il piano generale degli interventi. 2. Il piano è approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente. 3. Il piano triennale deve raccordarsi con le previsioni di eguale periodo della programmazione regionale di sviluppo e comprende: a) le modalità d'attuazione dei servizi di cui agli articoli 9 e 10; b) la determinazione dei criteri per l'erogazione dei contributi e dei finanziamenti, nonché i criteri per la ripartizione annuale dei medesimi; c) le prospettive di sviluppo per il triennio delle biblioteche-nodo del S.I.B.R.I. e dei sistemi sovracomunali; la previsione di nuove istituzioni bibliotecarie e di ulteriori integrazioni di strutture documentarie e informative; d) le linee generali del programma di tutela, conservazione, valorizzazione e restauro; e) il programma di formazione e di aggiornamento professionale, in raccordo con l'Assessorato del lavoro formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale; le linee generali dei programmi di ricerca sulle discipline biblioteconomiche, documentarie, informative e archivistiche, nonché degli interventi atti a favorire la promozione della pubblica lettura, la diffusione del libro e delle attività connesse, la loro conseguente pubblica valorizzazione e diffusione. 4. Gli interventi di cui alle lettere d) ed f) sono elaborati di concerto con la Sovrintendenza archivistica per quanto di competenza. |
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Art. 18 1. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport elabora entro il mese di settembre di ciascun anno ed in base alle linee guida predisposte dalla Commissione di cui all'articolo 8 bis, il programma esecutivo degli interventi, in attuazione del piano triennale di cui all'articolo 13. 2. Il programma esecutivo degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. |
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TITOLO VI Art. 19 1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 10.000.000.000 annue. 2. Nel bilancio della Regione per il 2000 e nel bilancio pluriennale 2000-2001-2002 sono apportate le seguenti variazioni: In aumento: 02 - AFFARI GENERALI Cap. 02016 - Stipendi, paghe, indennità ed altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1 giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32, L.R. 24 ottobre 1988, n. 35, L.R. 2 giugno 1994, n. 26 e art. 2 della presente legge) 2000 lire 40.000.000 2001 lire 40.000.000 2002 lire 40.000.000 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE Cap. 11113/03 - (N.I.) - Spese per stipula di convenzioni per la collaborazione tecnico-scientifica con soggetti pubblici e privati (art. 3 della presente legge) 2000 lire 100.000.000 2001 lire 100.000.000 2002 lire 100.000.000 Cap. 11113/04 - (N.I.) - Spese per la tutela, valorizzazione e pubblica fruizione dei beni librari, documentari e informativi regionali e di edilizia bibliotecaria, acquisizione, riproduzione e restauro di materiali di pregio, compilazione del catalogo generale e degli inventari, e convenzioni con il servizio postale e con aziende di trasporto pubbliche e private (articoli 4 e 5 della presente legge) 2000 lire 3.600.000.000 2001 lire 3.600.000.000 2002 lire 4.000.000.000 Cap. 11113/05 - (N.I.) - Contributo alle Biblioteche-nodo per il funzionamento (art. 7, commi 3 e 4, della presente legge) 2000 lire 1.000.000.000 2001 lire 1.000.000.000 2002 lire 1.100.000.000 Cap. 11113/06 - (N.I.) - Contributi alle Università di Cagliari e Sassari per l'aggiornamento dei servizi e delle dotazioni delle biblioteche (art. 7, comma 5, della presente legge) 2000 lire 180.000.000 2001 lire 180.000.000 2002 lire 180.000.000 Cap. 11113/07 - (N.I.) - Contributi agli enti locali territoriali per lo sviluppo del S.I.B.R.I. e per lo sviluppo di moderne tecnologie (art. 8 della presente legge) 2000 lire 2.000.000.000 2001 lire 2.000.000.000 2002 lire 2.000.000.000 Cap. 11113/08 - (N.I.) - Contributi agli enti pubblici territoriali e ad altri soggetti pubblici e privati, che partecipano al S.I.B.R.I., per la gestione e il trattamento scientifico delle raccolte (art. 9 della presente legge) 2000 lire 1.000.000.000 2001 lire 1.000.000.000 2002 lire 1.000.000.000 Cap. 11113/09 - (N.I.) - Contributi alle biblioteche, enti ed istituti per l'acquisto di libri in stampa Braille e su nastri magnetici per i non vedenti, per l'acquisizione di opere e materiali destinati all'utenza speciale e l'istituzione di servizi di lettura a domicilio per gli anziani e i disabili (art. 10 della presente legge) 2000 lire 80.000.000 2001 lire 80.000.000 2002 lire 80.000.000 Cap. 11113/10 - (N.I.) - Contributi alle Province per l'esercizio delle funzioni connesse allo sviluppo del sistema informativo regionale, ed ai Comuni singoli o associati per l'istituzione ed il funzionamento dei servizi bibliotecari ed informativi (art. 14 della presente legge) 2000 lire 1.200.000.000 2001 lire 1.200.000.000 2002 lire 1.400.000.000 Cap. 11113/11 - (N.I.) - Spese per l'effettuazione di concorsi e per l'aggiornamento del personale addetto alle pubblicazioni (art. 12 della presente legge): 2000 lire 800.000.000 2001 lire 800.000.000 2002 lire 100.000.000 In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3, L.R. 20 aprile 2000, n. 4) 2000 lire 3.000.000.000 2001 lire 4.000.000.000 2002 lire 5.500.000.000 voce 4 della tabella A allegata alla legge finanziaria 11 - PUBBLICA ISTRUZIONE Cap. 11105 - Contributi per la costituzione, il riordino e l'incremento delle biblioteche dipendenti da enti locali (L.R. 24 novembre 1950, n. 64, art. 48, comma 6, L.R. 20 aprile 1993, n. 17 e art. 51, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2 e art. 50, comma 4, L.R.. 7 aprile 1995, n. 6) 2000 lire 5.000.000.000 2001 lire 4.000.000.000 2002 lire 3.000.000.000 Cap. 11105/01 - Spese per il funzionamento dei centri e delle istituzioni bibliografiche pubbliche e private di cui al primo comma dell'articolo 36 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 e per la attuazione del servizio bibliotecario regionale con riferimento al servizio nazionale di lettura (T.U. approvato con il R.D. 5 febbraio 1928, n. 577, art. 110, comma 7, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e art. 80, comma 2, L.R. 30 aprile 1991, n. 13) 2000 lire 2.000.000.000 2001 lire 2.000.000.000 2002 lire 1.500.000.000 |
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Art. 20 1. Sono abrogati: la legge regionale 24 novembre 1950, n. 64; il comma 7 dell'articolo 110 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 ed il comma 2 dell'articolo 80 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13. |
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
TITOLO I Art. 1 1. La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione dell'articolo 3 del proprio Statuto, del D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1532 e successive modificazioni, del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 e dell'art. 4 della L.R. 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna), riconosce come diritto primario del cittadino il libero accesso all'informazione ed alla formazione permanente. 2. A tal fine la Regione promuove e disciplina l'organizzazione bibliotecaria e documentaria nell'ambito del territorio regionale, con le seguenti finalità: a) istituzione del Servizio Informativo Bibliotecario Regionale Integrato, in seguito denominato S.I.B.R.I., costituito dalle istituzioni bibliotecarie ed informative pubbliche o private presenti in ambito regionale; esso opererà con costante riferimento alla massima integrazione interregionale, nazionale ed internazionale dei servizi bibliotecari; b) valorizzazione e qualificazione delle raccolte librarie ed informative pubbliche e private nel rispetto delle specificità e competenze delle singole istituzioni; c) promozione di studi, sperimentazioni, ricerche, attività e pubblicazioni nelle discipline biblioteconomiche, bibliografiche, documentazione ed informative; d) tutela, conservazione e pubblica fruizione del materiale librario e documentario, raro e di pregio; di particolare interesse culturale storico ed artistico; e) sostegno agli enti pubblici per 1'istituzione di sezioni separate di archivio e per la costituzione degli appositi consorzi fra gli enti stessi di cui all'art. 30 del D.P.R. 30 settembre 1963. n 1409. |
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TITOLO II Art. 2 1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito presso l'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport il Servizio dei beni librari, documentari e informativi. 2. Il Servizio è dotato di autonomia tecnico-scientifica, di personale provvisto di qualifiche professionali idonee e di strutture atte al conseguimento delle finalità ed all'espletamento delle funzioni ad esso attribuite. |