CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 76

presentata dai Consiglieri regionali

CALLEDDA - CUGINI -DETTORI Ivana -  PUSCEDDU - LAI  - SPISSU

 il 12 maggio 2000

Norme in materia di musei e raccolte di enti locali


RELAZIONE DEI PROPONENTI

A partire  dal lontano 1965 con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1532 del 24 novembre 1965, sono state delegate alla Regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative in materia di musei di enti locali. Da tale data non è stato, però,  possibile per la Regione sarda dotarsi di leggi e normative capaci di dare organicità e coordinamento nel campo della conservazione del patrimonio culturale e scientifico della  nostra Isola.

Mai come in questi anni si è tanto parlato di salvaguardia e valorizzazione dei beni storici e archeologici,  considerati, da sempre, un importante strumento attraverso il quale definire principi e metodologie di supporto ad una corretta programmazione delle risorse regionali e locali.

In un periodo di grave crisi economica e occupazionale, come quello attuale, nel quale si sono acutizzati i problemi della mancanza di posti di lavoro, della emigrazione di massa (soprattutto dei giovani), si fa tanto parlare delle problematiche riguardanti il rapporto costi/benefici nelle attività delle grandi industrie ed i possibili ampliamenti futuri in questo importante comparto che tanto sviluppo ha portato in Sardegna, trattando marginalmente un importante settore di sviluppo e ricerca: quello dei musei.

Il settore museale in Sardegna, storicamente interessato da mille problemi riguardanti soprattutto la gestione delle strutture,  ha da sempre fatto da volano per tutte le attività  ad esso correlate,  non ultime quelle connesse al turismo. Quest'ultimo potrebbe essere una vera e propria industria capace di diventare uno dei settori trainanti della economia a livello regionale: solo attraverso una oculata ed attenta politica di salvaguardia del patrimonio culturale della nostra Regione sarà possibile dare una forte spinta evolutiva a questo importante settore.

La funzione dei musei in quest'ottica non può essere che il centro propulsore di tale politica, capace di valorizzare e rendere noto dal punto di vista scientifico e culturale il patrimonio che caratterizza  da sempre il territorio isolano. Contemporaneamente, il coordinamento negli studi e nelle ricerche effettuate all'interno delle strutture museali,  potrà dare ulteriore lustro alle conoscenze scientifiche di settore, con nuove scoperte ed acquisizioni da illustrare e presentare al pubblico, con un forte impulso nei campi tecnico-scientifici di riferimento. In questo modo sarà possibile promuovere altre attività di ricerca e studio nei campi della convegnistica e del correlato turismo congressuale  in grado di far ampliare ed in certi casi rendere costante il numero di presenze stabili all'interno delle strutture ricettive.

Una legge regionale capace di essere di riferimento per i musei della Sardegna, crediamo possa essere l'unico strumento in grado di mettere ordine e chiarezza in un settore in cui i musei per molti versi sono visti e gestiti come dei contenitori di reperti da mettere in mostra per il turista di passaggio.

La funzione storica di supporto didattico per appassionati e visitatori assume una particolare importanza e rilevanza come servizio ausiliario quando vengono utilizzate delle professionalità in grado di mettere in mostra e valorizzare tutti gli aspetti peculiari dei reperti esposti. Perché un reperto possa assumere tale definizione, deve essere studiato, identificato e catalogato all'interno di una collezione: se ciò non avviene,  un oggetto di potenziale valore scientifico, (o storico, etnografico, culturale, etc) rimane sempre  un oggetto e non diventerà mai un reperto. Solo con il lavoro di catalogazione e valorizzazione di una serie di oggetti si può identificare una collezione da implementare ed ampliare nel tempo, e da cui porre le basi per la istituzione e il  riconoscimento di un luogo di tutela e salvaguardia dei reperti: il museo.

Il reperimento di professionalità di settore consentirà di porre le basi per garantire un lavoro tecnico-scientifico di tipo continuativo. Tali figure contribuiranno a porre le basi per un ottimale sistema gestionale delle risorse culturali della Sardegna capaci nel tempo di focalizzare ed individuare le linee di sviluppo per la corretta valorizzazione culturale e turistica di tutte le realtà che è in grado di esprimere il territorio isolano. A tal proposito, la corretta gestione dei musei  potrà incrementare lo sviluppo e la valorizzazione delle aree interne, poco conosciute e frequentate sino a pochi anni fa dalla maggior parte dei turisti che visitano la nostra Regione durante il periodo estivo.

Art. 3
Riconoscimento di interesse pubblico

1. I musei oggetto della disciplina di cui alla Legge 22 settembre 1960, n.1080, e le raccolte di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n.3 del 1972 e 616 del 1977, sono riconosciuti dalla presente legge come musei e raccolte di interesse pubblico.

   

Art. 4
Effetti della dichiarazione di interesse pubblico

1. I beni dichiarati di interesse pubblico ai sensi degli articoli 2 e  3 sono ammissibili ai contributi regionali.

2. Le domande di contributi, con la relazione degli interventi da realizzare, sono presentate, tramite l'ente delegato competente per territorio, entro il 30 marzo di ogni anno.

3. I contributi sono determinati in relazione agli oneri per la dotazione di impianti, attrezzature e servizi ed interventi necessari alla conservazione, al funzionamento, al pubblico godimento e sviluppo dei musei e delle raccolte.

4. Il Consiglio regionale, previo parere degli enti delegati e su proposta della Giunta, approva il piano dei  contributi.

   

Art. 5
Inventario e catalogazione dei beni

1. Gli enti locali sono tenuti ad inventariare, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i beni di loro proprietà ed a concorrere alla  catalogazione, secondo le vigenti norme e previo accordo con i proprietari, dei beni culturali  comunque esistenti nel proprio ambito territoriale.

2. L'ente locale deposita le relative schede di catalogo e copia dell'inventario presso il Catalogo Unico Regionale di cui al successivo articolo 17.

3. In caso di nuovi acquisti o depositi, l'ente locale consegna al Catalogo Unico Regionale una copia di ciascuna nuova scheda.

4. Gli enti locali sono tenuti ad inserire nei propri strumenti urbanistici la localizzazione e la normativa per la destinazione di uso dei beni dichiarati di interesse pubblico ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge.

   

Art. 6
Acquisizione dei beni

1. Gli enti locali, per l'acquisto o l'accettazione di eventuali donazioni di beni di cui all'articolo 2, possono richiedere il parere tecnico della Consulta Regionale Sarda dei beni culturali.

2. Gli enti locali, ove abbiano individuato beni culturali  per i quali non sia sufficientemente garantita la conservazione e che comunque rivestano interesse ai fini del proprio patrimonio culturale, ove non possano provvedere con propri mezzi, ne informano immediatamente la Giunta regionale, proponendone ad essa l'acquisto o richiedono  apposito contributo per l'acquisto stesso.

3. Nel caso di acquisto, dovrà essere assicurato,  per quanto possibile, il deposito del bene mobile nel luogo di origine e/o nel museo competente per territorio.

4. Per l'acquisto dei beni da parte degli enti locali o della Regione, in caso di mancato accordo, il prezzo potrà essere fissato da un collegio arbitrale composto da un esperto nominato dalla Giunta regionale, da un esperto nominato dal proprietario e da un esperto nominato del Presidente del Tribunale competente per territorio. In ogni caso dal prezzo dovrà essere detratta la somma dei contributi regionali o statali percepiti.

   

 Art. 7
Norme di cautela dell'integrità dei beni

1. I piani  annuali di restauro, nonché i saggi di ricerca che implichino un intervento materiale sui beni museificati e su quelli dichiarati d'interesse  pubblico, devono essere autorizzati dalla Amministrazione regionale.

 

2. L'esportazione temporanea dei beni contemplati nella presente legge è soggetta alle leggi statali: le denunce relative sono comunicate preventivamente alla Regione.

 

3. L'ente locale ed il singolo proprietario, nel caso di furto, incendio, o danneggiamento dei beni di pertinenza, provvedono ad informare immediatamente l'Amministrazione regionale e gli uffici dello Stato.

   

Titolo III
Definizione e disciplina dei musei  di enti locali e d'interesse locale

 Art. 8
Definizione, finalità e compiti

 

1. I musei di enti locali sono strumenti culturali al servizio del cittadino. Essi, con criteri di imparzialità e nel rispetto delle varie opinioni, concorrono a promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio ed alla cultura, anche  in collegamento  con le strutture culturali di educazione permanente, e con gli organi collegiali della scuola, e come tali  ottemperano, tra gli altri, ai seguenti compiti:

 

a) contribuire alla identificazione, al reperimento, alla acquisizione, alla raccolta, alla conservazione, all'ordinamento, all'inventario, alla catalogazione ed alla valorizzazione dei beni culturali del territorio.

 

b) promuovere iniziative atte a diffondere la fruizione pubblica dei loro beni, attuando in particolare, iniziative didattiche ed educative, contribuendo alla conoscenza della  storia e delle tradizioni locali, nonché della realtà  contemporanea;

 

c) curare la formazione di documentazioni relative ai beni posseduti e ad ogni altro materiale  rilevante ai fini delle proprie raccolte;

 

d) contribuire alla conoscenza ed alla valorizzazione dei beni culturali presenti nel territorio, alle ricerche scientifiche nell'ambito di settori di loro pertinenza;

 

e) curare, in collaborazione  con gli altri enti interessati, l'allestimento e lo svolgimento di mostre nell'ambito delle attività culturali del territorio.

 

2. I musei, nell'ambito delle proprie attività e dei settori di loro competenza, devono ricercare l'apporto culturale, didattico e scientifico della scuola, dell'università e degli istituti e associazioni culturali di rilevanza territoriale, regionale, nazionale ed internazionale.

   

Art. 9
Adempimenti

1. Gli enti locali, nell'esercizio delle loro funzioni in materia di musei, compatibilmente con le norme di cui all'articolo 13, devono:

 

a) garantire la gestione scientifica attraverso la figura di un conservatore, dotato di titolo idoneo per l'area  di competenza, con compiti di coordinamento della struttura,  che  presieda alle attività del museo o dei musei facenti capo ad uno stesso ente locale.

 

b) garantire l'apertura al pubblico;

 

c) garantire la disponibilità di appositi servizi gratuiti per la consultazione e l'uso didattico;

 

d) garantire la disponibilità di strutture e servizi adeguati alla conservazione, alla custodia  ed alla sicurezza dei beni;

 

e) garantire l'istituzione e la tenuta di appositi inventari e cataloghi secondo gli indirizzi regionali e comunque con riferimento alle norme statali  per la compilazione del catalogo, nei quali siano indicati tutti i beni di proprietà e comunque disponibili;

 

f) garantire la costituzione di una Commissione di gestione che presiede alle attività del museo o dei musei facenti capo ad uno stesso ente locale.

2. I musei di enti locali devono essere dotati, entro un anno dalla entrata in vigore  della presente legge, di statuti e regolamenti conformi ai principi ed alle disposizioni di legge.

   

Art. 10
Compiti della Commissione di gestione

1. Alla Commissione di gestione di cui al precedente articolo 9, punto f), sono affidati i seguenti compiti:

a) presentare all'ente locale proposte concernenti il regolamento e le modifiche allo Statuto;

b) approvare e presentare annualmente all'ente locale entro i termini prescritti dal regolamento, la relazione  consuntiva dell'attività svolta, il programma annuale di attività ed il relativo piano tecnico-finanziario  di spesa;

c) determinare i criteri per l'acquisto degli strumenti necessari a garantire i servizi culturali del museo;

d) approvare e proporre all'ente locale un piano di ricerca e di acquisizione dei beni per l'accrescimento delle collezioni esistenti ed il piano per il restauro dei beni posseduti;

e) proporre ogni forma di collaborazione con altri enti, associazioni ed istituti culturali che perseguano le finalità  espresse dalla presente legge;

f) programmare le attività culturali del museo, definendone le modalità di gestione, secondo gli indirizzi generali espressi dal Consiglio dell'ente locale, nonché del piano di attività di cui alla precedente lettera d) del presente articolo approvato dall'ente locale entro i limiti del piano finanziario di cui alla precedente lettera b);

g) formulare proposte riguardanti l'ordinamento e il funzionamento dell'istituto;

h) avanzare proposte per la conservazione, la destinazione e l'uso di beni culturali esistenti nel territorio di pertinenza.

   

Art. 11
Regolamento

1. Il Regolamento del museo, di cui all'articolo 10, punto a), dovrà, tra l'altro prevedere:

a) i criteri di esposizione e di prestito dei beni conservati, nonché quelli disciplinanti  l'apertura, l'impiego dei locali e le facilitazioni d'ingresso;

b) le modalità di presa in carico dei beni depositati o in uso;

c) le modalità per la consultazione dei beni esposti o conservati nei depositi del museo  e per il rilascio di permessi per un esame particolare dei beni conservati, nonché per la effettuazione di calchi, riprese telecinematografiche e fotografiche pubblicitarie o per pubblicazioni a carattere commerciale.

2. Restano ferme tutte le norme previste dalla legge 1 giugno 1939, n.1089,  riguardanti l'uso dei beni di proprietà statale in deposito presso il museo.

3. Ogni variazione dell'assetto museografico o le eventuali modifiche dello stato patrimoniale degli istituti dovranno essere immediatamente comunicate al Catalogo Unico Regionale.

   

Art. 12
Sistema museale associativo

1. Per  l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei propri musei, gli enti  locali possono associarsi  secondo le aggregazioni territoriali indicate dalla Regione, dando luogo alla formazione  di sistemi museali che realizzino i principi indicati nell'art.1 della presente legge.

2. A tali associazioni possono aderire altre persone  giuridiche pubbliche o private, associazioni non riconosciute, fondazioni ed altre istituzioni,  nonché persone fisiche che siano proprietari di musei, raccolte o beni dichiarati di interesse pubblico.

3. L'ente locale, qualora non sussistano o non siano attuabili per il museo istituito o da istituire adeguate condizioni di funzionalità (personale, locali idonei, mezzi di conservazione, servizi didattici e di informazione) potrà richiedere di far parte di un sistema museale associativo che garantisca tali servizi.

4. La  partecipazione a sistemi museali di Enti Locali da parte di altri sistemi museali, o di singoli musei di enti pubblici o privati, avviene previa apposita convenzione.

5. Il sistema museale è disciplinato da  un apposito Statuto deliberato dagli enti associati conformemente alla presente legge.

6. Il  sistema museale, anche mediante l'utilizzazione di uno dei musei aderenti, che assume le funzioni di  Centro di sistema, realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l'attività, assicura ai musei il buon funzionamento dei servizi con l'intervento del personale tecnico-direttivo necessario di cui agli articoli 3 e 9, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.

7. In particolare il Centro del sistema museale garantisce la schedatura ed il successivo deposito delle schede dei beni identificati  presso ogni singolo ente facente parte  del sistema stesso ed al Catalogo Unico Regionale; redige, inoltre,  il piano annuale di attività.

8. Ciascun istituto museale estende la propria attività nella circoscrizione territoriale dell'ente proprietario e, ove specificato dallo Statuto della associazione, nella relativa circoscrizione territoriale.

9. Gli enti locali privi di strutture museali possono assicurarsi l'utilizzazione dei servizi tecnici e culturali propri dei musei aderendo a sistemi museali territoriali.

   

 Titolo IV
Funzioni delegate ai comuni e funzioni riservate alla Regione

Art. 13
Funzioni delegate ai Comuni

1. Ai Comuni sono delegate le seguenti funzioni:

a) coordinare l'attività dei musei di interesse locale;

b) assicurare l'uso pubblico dei musei, delle raccolte, e dei beni culturali dichiarati di interesse pubblico, l'adeguamento dei loro servizi agli standard tecnici prescritti dalla normativa vigente, la trasmissione dei cataloghi propri e di quelli dei musei e delle raccolte di interesse locale al Catalogo Unico Regionale;

c) potenziare i musei e le raccolte, ed incrementare l'insieme dei beni culturali di interesse pubblico attraverso i quali possa essere svolta una funzione integrativa del servizio per la diffusione della cultura nel territorio;

d) assicurare il coordinamento con le funzioni loro delegate da altre leggi regionali, connesse alla materia di cui alla presente legge, nonché con le attività svolte da strutture culturali e scolastiche.

2. In caso di mancato esercizio delle funzioni delegate, l'Amministrazione  regionale si sostituisce all'ente delegato.

   

Art. 14
Funzioni riservate alla Regione

1. Restano riservate alla Regione, oltre le funzioni di cui al Titolo II, quelle concernenti:

a) la determinazione degli indirizzi programmatici generali per le attività del settore e degli orientamenti su tutte le questioni di interesse regionale;

b) la disciplina degli standard tecnici relativi alla conservazione, integrità e sicurezza dei beni di cui alla presente legge, ivi compresi i metodi e le tecniche di restauro, di catalogazione e di inventariazione, con riferimento alle norme statali per la compilazione del Catalogo e della Carta del restauro, nonché i criteri di organizzazione degli istituti in relazione alle finalità di cui all'articolo 1;

c) la promozione dei sistemi museali;

d) il coordinamento dei programmi dei sistemi museali; ovvero, ove questi non esistano,  delle attività dei musei degli Enti locali; nonché delle mostre e di ogni manifestazione culturale e divulgativa organizzata a cura e nell'ambito dei musei di enti Locali;

e) la promozione ed il coordinamento delle iniziative della Regione e degli enti locali concernenti:

1) le attività di ricerca, di studio e di divulgazione relative alla catalogazione, al restauro, alla museologia, alla metodologia e strumentazione educativa e di documentazione;

2) le attività di ricerca scientifica aventi ad oggetto i beni di cui alla presente legge, nonché delle divulgazioni di dette attività;

3) i corsi di formazione ed aggiornamento professionale, secondo la vigente legislazione regionale, nonché l'assegnazione di borse di studio;

f) la promozione, sentita la Consulta regionale sarda dei beni culturali, di rapporti di collaborazione, ovvero la stipulazione di convenzioni, con organi dello Stato, con Università ed enti locali, con enti specializzati anche di rilevanza nazionale ed internazionale, con esperti, per attività di formazione ed aggiornamento professionale, per attività di indagine e di ricerca scientifica e tecnica; nonché, anche con scuole, enti e associazioni culturali per la valorizzazione dei beni culturali.

   

Art. 15
Catalogo Unico Regionale

1. E' costituito, presso l'Assessorato regionale competente in materia di beni culturali, il  Catalogo Unico Regionale.

2. Il Catalogo Unico Regionale raccoglie ed ordina le schede dei beni culturali del territorio regionale; promuove il censimento e la catalogazione di beni eventualmente non ancora schedati; cura la documentazione  sistematica e scientifica dell'attività stessa di schedatura e censimento; promuove la formazione e l'incremento della documentazione scritta e audiovisiva relativa ai beni culturali.

   

Art. 16
Consulta Regionale Sarda

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, è istituita la Consulta Regionale Sarda dei beni culturali, organo tecnico-scientifico di coordinamento, di raccordo e di intermediazione tra gli enti locali e la Regione, composta da:

a) l'Assessore regionale alla cultura o funzionario da lui delegato;

b) un funzionario del dipartimento competente;

c) otto tecnici operanti nel settore museale, rappresentanti dei musei di enti locali;

d) tre tecnici scelti tra il personale dell'Università, delle sovrintendenze e della scuola secondaria.

   

Art. 17
Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 2.000.000.000 annue a decorrere dall'anno 2001.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento

11 - PUBBLICA ISTRUZIONE

Cap. 11107-02 (N.I.)

Spese per l'esercizio dell'attività della Regione in materia di musei e di raccolte di beni culturali degli enti locali:

2000     lire    ----------------

2001     lire   1.000.000.000

2002     lire   1.000.000.000

Cap. 11107-03 (N.I.)

Finanziamenti ai Comuni per l'espletamento dei compiti in materia di  musei e di raccolte di beni culturali:

2000    lire   ----------------

2001    lire    1.000.000.000

2002    lire    1.000.000.000

In diminuzione

03 - BILANCIO

Cap. 03017

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 39 L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 5 della legge finanziaria e artt. 33 e 34 della legge di bilancio)

2000     lire    ----------------

2001     lire    1.000.000.000

2002     lire    1.000.000.000

mediante riduzione della voce 8 della tabella B allegata alla legge finanziaria.

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui sopraccitati capitoli del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2000-2002 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

   

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo I
Finalità della Legge

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze, promuove e favorisce le iniziative tese alla salvaguardia dei beni culturali della Sardegna ed alla utilizzazione di tale patrimonio al fine di assicurare il diritto alla cultura di tutta la comunità.

2. A tal fine la Regione promuove e coordina l'istituzione e la gestione di musei di enti locali e di interesse locale nell'ambito della programmazione regionale e concorre a tutelare nel  territorio i beni culturali.

3. Essa contribuisce, inoltre, ad incentivare lo sviluppo più ampio della pubblicazione ed ottimale fruizione di tali beni; provvede alla predisposizione di strumenti idonei alla formazione ed aggiornamento del personale, alla promozione di sistemi museali, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento.

   

Titolo II
 Dichiarazione di interesse pubblico e contributi regionali

 Art. 2
Dichiarazione di interesse pubblico

1. L'Amministrazione regionale, su richiesta dei soggetti proprietari, sentito il parere dell'Amministrazione comunale competente per territorio, può dichiarare di interesse pubblico musei, raccolte o collezioni culturalmente significative di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali territoriali per assicurarne adeguatamente il godimento pubblico.

2. La richiesta dei soggetti proprietari,  trasmessa dall'ente delegato, deve essere corredata di:

a) dichiarazione di proprietà del bene;

b) planimetria dei locali di esposizione;

c) planimetria della zona di insediamento dell'immobile;

d) relazione tecnico-scientifica sul materiale da esporre;

e) nulla-osta della soprintendenza preposta, qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici;

f) proposta di regolamento d'uso e godimento del bene che, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), e d) dell'articolo 9, in quanto applicabili in relazione alle caratteristiche ed alle dimensioni del museo o della raccolta, deve contenere i criteri e le modalità previste dall'articolo 11, inerenti  l'uso  ed il godimento dei beni stessi;

g) relazione sugli eventuali interventi per realizzare impianti, attrezzature e servizi necessari alla conservazione, al funzionamento, al pubblico godimento e sviluppo del museo o della raccolta.

3. La predetta documentazione deve essere predisposta e compilata da un tecnico del settore di interesse.

4. A seguito della richiesta, viene effettuata ricognizione dei beni da parte di due funzionari del competente Assessorato regionale, che redigono verbale comprensivo dell'inventario di tutto il materiale per il quale è stata presentata la richiesta di cui al comma 1.

5. La dichiarazione di interesse pubblico avviene con decreto dell'Assessore regionale, previo parere motivato della Consulta Regionale Sarda dei beni culturali.

6. Con il decreto, di cui al precedente comma 5, viene approvato anche il regolamento di cui alla lettera f) del presente articolo.