CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 74
presentata dai Consiglieri regionali
DETTORI Bruno - DEIANA - DORE - LODDO
il 10 maggio 2000
Interventi a favore della olivicoltura
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Molte nazioni, fra cui anche la nostra, hanno sperimentato casi per i quali il degrado delle loro risorse naturali ha portato, nel lungo periodo, ad una riduzione dei livelli di crescita. Un esempio, fra i più comuni, è quello legato ai processi di deforestazione delle aree montane, processi il più delle volte connessi a mutamenti nelle tecniche agricole e/o ad un eccessivo taglio dei boschi. In tutte le esperienze ciò ha portato ad un sovvertimento del ciclo idrogeologico delle acque ed ha causato erosione, ostruzione dei fiumi e dei bacini idrici, un incremento in entrambe dell'incidenza e severità delle piene o al contrario, come in Sardegna, un impoverimento idrico complessivo.
I risultati di tutto ciò si possono brevemente raggruppare intorno ad evidenti costi che ancor oggi sopportiamo in termini di riduzione della produttività agricola e forestale, di salute pubblica, in termini dei sempre più rilevanti costi estetici.
Ma non è solo per le risorse naturali e per un loro errato utilizzo che questo tipo d'evoluzione viene a presentarsi. In aree fortemente antropizzate, nelle quali l'opera dell'uomo si è svolta per secoli e secoli, dando vita a prodotti della sua cultura che oramai da tempo modellano il territorio, un loro abbandono non è fonte inferiore d'effetti negativi.
Ne rappresenta un esempio palese per la nostra Regione l'abbandono e la diversa destinazione di estese aree olivetate, che di per sé rappresentano o hanno rappresentano, si può affermare da sempre, la connotazione distintiva di interi territori.
Diseconomicità d'utilizzo, forti pressioni e ampliamenti del tessuto urbano o posizionamento in località difficili da raggiungere, sono solo fra le prime motivazioni, parte di un elenco ancor più vasto, che ha permesso la dismissione di importanti fette olivetate del territorio. Danno ancor più elevato se si pensa che per la maggior parte si è perso un valore storico, ambientale e paesaggistico non più ricostituibile.
Le risorse ambientali costituiscono in Sardegna un patrimonio da tutti invidiato, i servizi che esse offrono comprendono una serie di condizioni e processi capaci di sostenere e soddisfare non solo le esigenze economiche, ma altresì culturali e sociali della nostra gente.
Il presente progetto di legge desidera andare incontro e rispondere a tale esigenza ponendosi come obiettivo principale la salvaguardia del patrimonio olivicolo della nostra Isola, riconoscendogli, in primo luogo, una valenza ambientale, paesaggistica, culturale da difendere e promuovere. E considerandone, contemporaneamente, un'importanza economico sociale da accrescere e sviluppare.
Art. 3 1. Il programma prevede la concessione, ai proprietari o conduttori dei terreni ad olivo e olivastro a valenza ambientale, storica, paesaggistica e monumentale, di un contributo finanziario finalizzato al concorso delle spese necessarie per la cura, la tutela e per ogni altra operazione colturale e infrastrutturale ritenuta utile alla salvaguardia paesaggistico - ambientale. 2. Il contributo finanziario non può essere superiore al 50 per cento del costo corrente delle misure colturali. 3. Il contributo finanziario non può essere superiore al 75 per cento del costo delle misure infrastrutturali. |
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Art. 4 1. Per la predisposizione e l'attuazione del programma, l'Amministrazione regionale si può avvalere di enti regionali e di società pubbliche o private. |
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Art. 5 1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutate in lire 2.000.000.000 per il 1999 e per gli anni successivi. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1999-2001 sono introdotte le seguenti modificazioni: In diminuzione: 03 - BILANCIO Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto corrente dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3, L.R. 15 aprile 1998, n. 11) 2000 lire 2.000.000.000 2001 lire 2.000.000.000 2002 lire 2.000.000.000 mediante riduzione di pari importo della riserva di cui al punto 1) della tabella A) allegata alla legge finanziaria. In aumento: 05 - DIFESA DELL'AMBIENTE Cap. 05035-01 (N.I.) - Spese per l'attuazione del programma pluriennale a favore dell'olivicoltura (artt. 3 e 4 della presente legge) 2000 lire 2.000.000.000 2001 lire 2.000.000.000 2002 lire 2.000.000.000 3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul capitolo 05035-01 del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. |
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. La Regione autonoma della Sardegna promuove la tutela e la valorizzazione dei terreni coperti da piante di olivo e olivastro con anzianità stimata di almeno 50 anni che hanno valenza ambientale, storica, paesaggistica e monumentale. 2. A tali terreni la Regione riconosce una insostituibile funzione di salvaguardia dell'ambiente, del suolo, del paesaggio e del patrimonio storico culturale. |
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Art. 2 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, di concerto con l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, approva un programma pluriennale che definisce organicamente gli ambiti territoriali di intervento e le azioni da adottare per il raggiungimento della tutela e della valorizzazione dei terreni ad olivo e olivastro a valenza ambientale, storica, paesaggistica e monumentale. 2. Il programma individua e classifica gli ambiti territoriali di intervento secondo i seguenti criteri: a) consistenza, densità e stato di conservazione delle piante; b) erosione del suolo; c) qualità delle acque (sia di superficie che sotterranee); d) biodiversità; e) qualità dell'aria. |