CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 73

presentata dai Consiglieri regionali

DORE - DETTORI Bruno - LODDO

il 10 maggio 2000


Incompatibilità fra l'Ufficio di Assessore regionale e quello di Consigliere
e regole in materia di appartenenza ai Gruppi consiliari


RELAZIONE DEI PROPONENTI     

E' noto che fra i principi dei moderni Stati costituzionali riveste un ruolo fondamentale quello della separazione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

Tale principio vale in particolare in un sistema che tende al maggioritario.

Nel quadro della modifica della legge regionale 6 marzo 1979, n.7 contenente le norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna, introdotta con Legge Regionale 27 agosto 1992, n. 16, approvata nella prospettiva futura dell'introduzione del sistema maggioritario, veniva prevista anche l'incompatibilità fra l'ufficio di Assessore regionale e quello di Consigliere regionale (art.1, comma 1).

In particolare si stabiliva che i Consiglieri regionali che fossero stati eventualmente proposti per la nomina ad Assessore presentassero, all'atto della proposta, le proprie dimissioni dal Consiglio che le avrebbe accolte con lo stesso ordine del giorno di nomina degli Assessori (art.1, comma 2) e che gli Assessori regionali in carica all'entrata in vigore della legge avrebbero dovuto, entro trenta giorni, optare tra l'ufficio di Consigliere e quello di Assessore (art. 1, comma 3).

Le elezioni del giugno del 1994 si svolgevano col nuovo regime, il quale veniva così sperimentato per la prima volta proprio in occasione della costituzione della prima "Giunta Palomba", che veniva infatti composta esclusivamente da tecnici.

Nonostante il poco tempo trascorso dall'approvazione e senza alcun valido motivo, dato che il nuovo sistema non aveva, di per sé, dato luogo ad inconvenienti di sorta, inopinatamente con la Legge 4 maggio 1995, n°12, la predetta incompatibilità veniva abrogata.

L'esito della modifica si rivelava a dir poco disastroso dal punto di vista della stabilità. Infatti, non solo appena sei giorni dopo cadeva la giunta, ma nel giro di poco più di due anni si verificavano altre quattro crisi determinate principalmente dal fatto che, una volta caduta l'incompatibilità, diversi consiglieri puntavano a turno a divenire assessori creando, grazie anche al meccanismo del voto segreto, continui ostacoli, in molti dei casi del tutto pretestuosi, alle giunte in carica.

Gli inconvenienti non sono venuti meno nemmeno con la nuova legislatura, apertasi dopo le elezioni del giugno del 1999.

Infatti fra le cause che per diversi mesi hanno impedito la costituzione di una Giunta, finendo poi per determinare i cambi di campo in coincidenza con la formazione della giunta Floris, hanno sicuramente svolto un ruolo importante, se non addirittura decisivo, la speranza e l'ambizione di molti consiglieri, specie delle forze politiche intermedie, di divenire Assessori.

Altra conseguenza negativa della confusione dei ruoli fra Consigliere e Assessore sono state le reazioni arroganti da parte di alcuni Assessori - Consiglieri di fronte a legittime critiche proposte da componenti del Consiglio in occasione della recente discussione della manovra finanziaria ed inoltre il fatto che gli stessi Assessori-Consiglieri hanno dovuto esprimere il proprio voto su questioni da loro stessi proposte in qualità di componenti l'esecutivo, configurando continue ipotesi di commistione fra organo legislativo e organo esecutivo le cui funzioni in una democrazia compiuta dovrebbero essere separate.

In considerazione di quanto precede sia al fine di evitare il ripetersi degli inconvenienti di cui si è detto, sia nel quadro della ricerca della stabilità e come primo passo della riforma della Regione, pare opportuno riproporre la legge sulla incompatibilità a suo tempo abrogata senza alcun ragionevole motivo.

Altra causa dell'instabilità politica che caratterizza la Regione Sarda è l'indiscriminata facoltà, concessa ai Consiglieri regionali, di abbandonare in qualunque momento, al limite anche subito dopo le elezioni, il gruppo del partito nelle cui file si sono presentati e sono stati eletti e di aderire al gruppo di un diverso partito, eventualmente anche contrapposto a quello d'origine, ovvero di dar vita, insieme ad altri Consiglieri, ad un nuovo gruppo politico.

Si tratta del c.d. fenomeno del "ribaltone" che rende possibili comportamenti disdicevoli, quali il tradimento degli impegni assunti e la compravendita dei voti determinando un grave discredito da parte del corpo elettorale nei confronti della classe politica e delle Istituzioni. Per arginare siffatto fenomeno garantendo, nel contempo, il diritto riconosciuto dall'art.24 dello Statuto, si ritiene opportuno prevedere che il Consigliere che, nei primi 3 anni della legislatura, decida di non aderire al gruppo del partito per il quale è stato eletto o di lasciare tale gruppo o tale partito non possa aderire al gruppo di altro partito o partecipare alla costituzione di un nuovo gruppo, ma entri a far parte automaticamente del gruppo misto.

Art. 3
Norma transitoria

1. Gli Assessori regionali in carica all'entrata in vigore della presente legge devono entro trenta giorni, optare tra l'ufficio di Consigliere regionale e l'ufficio di Assessore.

   

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Incompatibilità fra gli uffici di Assessore e di Consigliere Regionale

1. L'ufficio di Assessore regionale è incompatibile con quello di Consigliere regionale.

2. I Consiglieri regionali proposti per la nomina ad Assessore presentano, all'atto della proposta, le proprie dimissioni dal Consiglio, che le accoglie con lo stesso ordine del giorno con il quale nomina gli Assessori.

   

Art. 2
Adesione ai gruppi consiliari

1. Il Consigliere regionale che decide di non aderire al gruppo consiliare del partito nelle cui file è stato eletto ovvero di lasciare quest'ultimo, non può, per i primi tre anni di legislatura, entrare a far parte di altro gruppo politico né costituirne uno nuovo, ma entra automaticamente a far parte del gruppo misto.

2. Quanto sopra vale anche per i Consiglieri che siano stati eletti nelle file di un partito che, per carenza di eletti o per altra ragione, non sia in grado di costituire un gruppo politico.