CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 70
presentata dai Consiglieri regionali
LA SPISA - FLORIS Emilio - BIANCAREDDU - PILO - CORONA -
LOMBARDO - GRANARA - FEDERICI
il 26 aprile 2000
Riconoscimento al personale regionale proveniente dai ruoli civili o militari dello Stato dell'indennità di fine rapporto per il periodo di servizio reso allo Stato
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge intende sanare, in ottemperanza alla normativa vigente nazionale (Legge 22 giugno 1954, n. 523) e regionale (L.R. 3 luglio 1963, n. 10 e L.R. 5 maggio n. 15), la posizione, ai fini della concessione dell'indennità di fine rapporto, del personale regionale che precedentemente ha prestato servizio civile o militare alle dipendenze dello Stato con relativa iscrizione al Fondo di previdenza ENPAS.
Per personale in oggetto, proveniente dallo Stato e inquadrato previo superamento di concorso nei ruoli regionali ai sensi della L.R. n. 10 del 1963, attualmente non è previsto il diritto alla concessione dell'indennità di fine rapporto per il periodo di servizio reso allo Stato.
La normativa regionale citata, che prevede la continuazione dell'iscrizione dal Fondo di previdenza ENPAS all'istituto di previdenza INADEL e il trasferimento dei contributi versati dallo Stato alla Regione, non recepisce l'articolo 12 della Legge n. 523 del 1954, che stabilisce in modo non equivoco il riconoscimento e la ricongiunzione dei servizi resi allo Stato anche ai fini della indennità di fine rapporto.
La proposta di legge che si sottopone all'attenzione e all'approvazione del Consiglio regionale evita la sperequazione e la disparità di trattamento oggi esistente tra il personale della Regione proveniente dallo Stato e il personale dello Stato comandato presso la Regione, nonché il personale proveniente dagli enti soppressi; infatti per questi ultimi la citata legge regionale n. 15 del 1965 ha previsto e concesso l'indennità di fine rapporto per il periodo di servizio reso allo Stato.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. Al personale regionale iscritto al Fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15, è corrisposta l'indennità di fine rapporto (buonuscita) per il servizio di ruolo civile o militare prestato presso l'Amministrazione dello Stato, con iscrizione al Fondo di previdenza E.N.P.A.S.. 2. L'indennità di cui sopra è corrisposta sulla base della normativa vigente dal F.I.T.Q. (Fondo Integrativo Trattamento Quiescenza) che può rivalersi sul predetto Fondo di previdenza E.N.P.A.S.. 3. L'indennità eventualmente corrisposta sarà portata in detrazione dall'indennità dovuta dal F.I.T.Q.. |
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Art. 2 1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.000.000.000 per l'anno 2000. 2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2000 sono apportate le seguenti variazioni: In aumento O2 - PERSONALE Cap. 02027 (N.I.) (1.1.1.3.01.01) (01.02) - Indennità di fine
rapporto per il servizio di ruolo civile o militare prestato presso
l'Amministrazione dello Stato, con iscrizione al fondo di
previdenza E.N.P.A.S. In diminuzione 03 - BILANCIO Cap.03016 Fondo speciale per il finanziamento di spese
correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 L.R.
5 maggio 1983, n. 11 e art. 5 della legge finanziaria 2000) mediante riduzione della voce 5 della tabella 5 della tabella allegata alla legge finanziaria. |