CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 68/A
presentata dal Consigliere regionale
NUVOLI
il 17 aprile 2000
Riduzione dei componenti delle Giunte delle Comunità montane
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge trae origine dalla consapevolezza delle difficoltà di vario genere che obiettivamente incontra un intervento di riordino complessivo delle comunità montane.
Appare comunque grave che tale obiettivo non sia stato conseguito, a distanza di ben dieci anni dall'approvazione della Legge n. 142 del 1990.
Continua perciò ad applicarsi, in materia di ordinamento delle comunità montane della Sardegna, la legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, che prevede una pletorica composizione degli organi esecutivi. L'articolo 9, comma 2, di tale legge stabilisce infatti che: "La Giunta esecutiva è composta:
- dal Presidente;
- da due vice presidenti di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- dai membri eletti dal Consiglio in numero da determinarsi con norma statutaria e comunque non inferiore a tre e non superiore a nove, da eleggersi con voto limitato a due terzi, in modo da favorire la rappresentanza delle minoranze".In attesa di un intervento organico, dunque, la presente proposta di legge consente nell'immediato di dimezzare i componenti delle giunte delle comunità montane, con un conseguente rilevante risparmio di risorse economiche, salvaguardando peraltro, attraverso il sistema del voto limitato, l'esigenza di un'ampia rappresentatività dell'organo.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai consiglieri
nUVOLI, Presidente, PIRISI, Vicepresidente e relatore, FLORIS Emilio, Segretario, BIANCAREDDU, BIANCU, CARLONI, DEMURU, FANTOLA, SANNA Gian Valerio, SANNA Salvatore, pervenuta il 3 agosto 2000
Il testo unificato delle proposte di legge n. 68 e n. 94 è stato approvato a maggioranza dalla Prima Commissione nella seduta del 31 luglio 2000.
Il provvedimento contiene due importanti novità nell'ordinamento delle comunità montane: l'attribuzione dell'autonomia statutaria e la riduzione del numero dei componenti delle Giunte.
Quest'ultimo aspetto era presente in entrambe le proposte di legge, ma con soluzioni differenziate. Si è trovato un punto di convergenza mantenendo la determinazione per legge del numero degli assessori, come previsto dalla proposta di legge n. 68, ma collegando tale numero alla dimensione demografica della comunità.
Anche per quanto riguarda il metodo di elezione della Giunta è stata scelta una soluzione sostanzialmente affine all'impostazione della proposta di legge n. 68, assicurando alla minoranza la possibilità di eleggere il vicepresidente. Non è stata invece condivisa la scelta della proposta di legge n. 94 di garantire alla maggioranza l'elezione dell'intero organo esecutivo della comunità.
Altri due punti contenuti nella proposta di legge n. 94 non sono stati trasfusi nel testo unificato: l'eliminazione degli assessori esterni e l'esclusione dalle comunità montane dei comuni capoluogo di provincia e di quelli che superano i 40.000 abitanti. Il mancato recepimento di questi aspetti della proposta di legge n. 94 ha determinato, nella votazione finale, l'astensione del consigliere Salvatore Sanna ed il voto contrario del consigliere Demuru.
Nota: il Testo della Commissione è unificato con quello relativo alla Proposta di legge n. 94/A.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Titolo: Norme urgenti sull'ordinamento e gli organi delle comunità montane | ||
Art. 1 1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 (Costituzione, funzionamento e attività delle comunità montane - Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Legge 3 dicembre 1971, n. 1102), è sostituito dal seguente: "La Giunta esecutiva è
composta: |
. |
Art. 1
1. L'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 (Costituzione, funzionamento e attività delle comunità montane - Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Legge 3 dicembre 1971, n. 1102), è sostituito dal seguente: "Art. 3 - 1. Le comunità montane adottano il proprio statuto ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. Lo statuto, nell'ambito delle norme stabilite dalla legge, detta i principi fondamentali per l'organizzazione della comunità montana ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra enti locali, la partecipazione popolare, il decentramento, l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. 3. Lo statuto è deliberato dal rispettivo Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. 5. Nel silenzio dello statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge relative al funzionamento dei comuni con popolazione pari a quella della comunità montana.". |
Art. 2 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 1975 sono sostituiti dai seguenti: "Il Presidente ed il
Vicepresidente sono eletti dal Consiglio a scrutinio segreto con
unica votazione. Ciascun consigliere scrive nella scheda un
solo nome ed è eletto Presidente il consigliere che ha riportato la
maggioranza assoluta dei voti. E' eletto Vicepresidente chi segue
nell'ordine dei voti; in caso di parità, risulta eletto il più
anziano di età. |
Art. 2 1. L'articolo 9 della legge regionale n. 26 del 1975 è sostituito dal seguente: "Art. 9 - 1. La Giunta esecutiva è composta dal presidente e da tre assessori, ovvero cinque nelle comunità con popolazione superiore a 25.000 abitanti. 2. Gli assessori possono essere anche cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano comunque in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere nei comuni facenti parte della comunità. 3. La Giunta è l'organo esecutivo della comunità montana ed esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi e dallo statuto, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti.". | |
Art. 3 1. Sono abrogate le disposizioni degli statuti delle Comunità montane in contrasto con la presente legge. |
Art. 3 1. L'articolo 10 della legge regionale n. 26 del 1975 è sostituito dal seguente: "Art. 10 - 1. Il presidente rappresenta la comunità montana, convoca e presiede la Giunta e ne coordina le attività, esercita tutte le altre funzioni conferitegli dallo statuto e dalle altre norme. 2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente della comunità. 3. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. 4. Il presidente e l'assessore che svolge le funzioni di vicepresidente sono eletti dal Consiglio a scrutinio segreto con unica votazione. Ciascun consigliere scrive nella scheda un solo nome ed è eletto presidente il consigliere che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti. E' eletto vicepresidente chi segue nell'ordine dei voti; in caso di parità, risulta eletto il più anziano di età. 5. Successivamente il Consiglio elegge gli altri assessori a scrutinio segreto con unica votazione, nella quale ciascun consigliere può scrivere nella scheda tanti nomi quanti sono gli assessori da eleggere.". | |
Art. 4 1. Il rinnovo delle Giunte delle Comunità montane deve avvenire entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, trascorsi i quali il competente comitato di controllo, previa fissazione di un termine entro cui provvedere non superiore a sette giorni, nomina un commissario incaricato di convocare il Consiglio per procedere all'elezione del Presidente, del Vicepresidente e degli altri membri della Giunta esecutiva. |
Art. 4 1. Il rinnovo delle Giunte delle comunità montane deve avvenire entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. | |
Art. 5 1. E' abrogata la legge regionale 23 aprile 1994, n. 19 (Integrazione alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 "Costituzione, funzionamento e attività delle comunità montane. Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Legge 3 dicembre 1971, n. 1102"). 2. E' altresì abrogato il numero 1) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 1975. | ||
Art. 6 1. Le disposizioni degli statuti delle comunità montane approvati con legge regionale, qualora siano in contrasto la presente legge, cessano di avere efficacia dalla sua entrata in vigore. 2. Le disposizioni degli statuti delle comunità montane approvati con legge regionale, qualora siano in contrasto con le nuove disposizioni statutarie approvate ai sensi dell'articolo 1, cessano di avere efficacia dal momento in cui queste ultime entrano in vigore. |