CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 66
presentata dai Consiglieri regionali
FANTOLA - COSSA - CASSANO - DEMONTIS
il 6 aprile 2000
Disciplina regionale della difesa del suolo e gestione delle risorse idriche
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge è finalizzata a colmare un rilevante vuoto normativo della legislazione regionale, vuoto che si ripercuote negativamente non solo nella corretta programmazione ed attuazione delle fondamentali scelte politiche regionali, ma anche si riflette negativamente sulla concreta attività civile, industriale e commerciale della Sardegna.
La corretta gestione del suolo ed il governo delle risorse idriche rappresentano, infatti, uno dei principali nodi che il legislatore deve sciogliere per assicurare alle popolazioni, presenti e future, della Sardegna concrete prospettive di vita e sviluppo. Occorre, infatti, rimarcare come la legislazione sarda sia del tutto carente di una propria normativa di attuazione della Legge 18 maggio 1989, n. 183, che detta norme sulla tutela del suolo e come non si sia riusciti, nonostante una serie di ventennali tentativi, ad approvare una disciplina regionale sulla gestione dei grandi invasi.
L'intuitiva rilevanza di tali fondamentali settori, precondizioni per lo sviluppo socio-economico della Sardegna, impone una radicale inversione di tendenza nell'azione politica regionale ed uno sforzo unanime finalizzato all'emanazione di una disciplina normativa adeguata alla realtà sarda, coerente con la complessiva politica regionale, condivisa da tutti i soggetti che a vario titolo sono interessati al problema della gestione delle risorse idriche.
La finalità di fondo di tale proposta è quella di dotare la Regione di un corpus normativo che disciplini contestualmente i due fondamentali aspetti della tutela dell'uso del suolo e della gestione delle risorse idriche, che del primo costituiscono la principale applicazione.
Infatti, proprio la mancanza di norme sulla tutela del suolo, ha finora determinato il fallimento dei tentativi di riforma del settore delle risorse idriche, apparsi spesso non collegati ad una complessiva gestione del governo di tutte le dinamiche del territorio.
L'obbiettivo, sicuramente ambizioso, che tale proposta intende perseguire è quello di prevedere le procedure per assicurare un corretto governo dell'uso del territorio regionale, attraverso la costituzione dell'Autorità di bacino, l'individuazione di un unico bacino idrografico regionale e la redazione dei piani di bacino e pervenire all'altro obbiettivo della tutela delle risorse idriche contenute nei grandi invasi della Sardegna. Il momento istituzionale e tecnico di raccordo è costituito dall'Agenzia regionale per le risorse idriche che da un lato è l'organo tecnico dell'Autorità di bacino, dall'altro è l'organo che sovrintende, con una pluralità di funzioni, alla gestione dei grandi invasi.
In tal modo le scelte di fondo sulla politica di tutela del territorio vengono e supportate tecnicamente e immediatamente applicate dal medesimo organo, a spiccata valenza tecnica, dipendente dall'organo politico, ma dotato di sufficiente autonomia d'azione e di intervento.
Inoltre, sull'altro versante della gestione delle risorse idriche, la proposta di legge prevede adeguate strutture tecniche, effettivamente capaci di consentire un governo di tale fondamentale risorsa, evitando al massimo gli sprechi e, soprattutto, orientando le scelte settoriali nei settori produttivi, in relazione al fabbisogno idrico disponibile.
Tale finalità viene conseguita attraverso i seguenti principali strumenti:
a) predisposizione dello Schema programmatico regionale; esso costituisce il quadro complessivo di riferimento di tutta l'attività regionale di settore, ed è costituito da quegli strumenti che, previsti da altre norme nazionali o regionali, sono deputati a tale scopo. Particolare importanza va posta sui piani di bacino previsti dalla Legge n. 183/1989;
b) la riserva, in via esclusiva, delle funzioni di raccolta, captazione delle acque che formano oggetto di grande derivazione alla Regione, fatta salva la facoltà, attribuita alla Giunta regionale di delegare tali funzioni a quegli enti - Consorzi di bonifica o Consorzi acquedottistici - che hanno finora svolto tali funzioni in modo ritenuto tecnicamente accettabile;
c) l'attribuzione del potere di vigilanza alla Giunta regionale;
d) la costituzione dell'Agenzia regionale per le risorse idriche, quale organo tecnico di supporto della Regione e di tutti gli enti che gestiscono la risorsa idrica; ad essa sono assegnate numerose funzioni e, tra le altre, può anche essere chiamata a gestire direttamente gli invasi e le opere di grande derivazione qualora non sussistano condizioni diverse;
e) la determinazione della tariffa unica regionale, al fine di eliminare l'attuale giungla tariffaria esistente;
f) lo scioglimento dell'Ente Autonomo del Flumendosa e l'utilizzo delle sue capacità tecniche in seno alla costituenda Agenzia regionale.
Il già ricordato più che ventennale dibattito presente nell'isola sulle modalità di organizzazione di un valido sistema di gestione delle risorse idriche, il notevole ritardo accumulato dalla Regione nel dettare norme che consentano un corretto uso del suolo dimostrano la difficoltà e la complessità delle problematiche esistenti, ma impongono decisioni immediate per evitare ulteriore ritardo, aggravato dalla particolare e persistente crisi idrica che attanaglia da tempo la Sardegna.
La presenta proposta di legge, aperta ai contributi di tutte le forze politiche e sociali interessate, vuole consentire che la Regione si doti di uno strumento adeguato, efficiente, efficace, capace di assicurare lo sviluppo della Sardegna.
Art. 3 1. L'Autorità opera allo scopo di perseguire il governo unitario e integrato delle risorse primarie acqua e suolo. 2. Sono compiti dell'Autorità, anche in riferimento agli articoli 3, 10 e 17 della Legge n. 183 del 1989, le seguenti attività: a) conoscitiva; b) pianificatoria; c) programmatoria; d) regolatoria. 3. L'attività conoscitiva è volta alla raccolta sistematica dei dati relativi alle quantità e qualità di risorse primarie dei bacini idrografici relativi alle caratteristiche intrinseche ed a quelle riferite agli aspetti evolutivi e modificativi delle stesse. 4. L'attività pianificatoria è volta alla predisposizione del Piano di bacino o suoi stralci ai sensi dell'articolo 17, comma 6 ter, della Legge n. 183 del 1989. 5. L'attività programmatoria è volta alla individuazione delle opere e degli interventi, per una razionale utilizzazione delle acque superficiali e sotterranee, il consolidamento dei versanti resi instabili dai fenomeni di dissesto idrogeologico, attraverso programmi triennali d'intervento ai sensi dell'articolo 14, in cui sono individuati le opere e gli interventi previsti per l'attuazione del Piano di bacino o di suoi stralci e la promozione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 luglio 1990 n. 241 e dell'articolo 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142. 6. L'attività di regolazione concerne: a) la predisposizione del bilancio idrico, l'aggiornamento periodico e le misure per la pianificazione dell'economia idrica di cui all'articolo 3, comma 1 e 2 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36; b) la disciplina delle attività estrattive; c) il parere di conformità al Piano di Bacino o, nelle more della sua adozione, ai criteri di piano, di tutti i piani, norme, indirizzi regionali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4 della legge n. 36 del 1994, afferenti l'uso e la qualità delle acque. |
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Art. 4 1. Il Comitato istituzionale dell'Autorità è composto: a) dal Presidente della Giunta regionale che lo presiede o, su sua delega, dal componente la Giunta preposto alla Legge n. 183 del 1989; b) dai Componenti la Giunta regionale preposti rispettivamente all'assetto del territorio, all'ambiente, ai lavori pubblici, all'agricoltura e all'industria; c) dall'amministratore dell'Agenzia regionale per le risorse idriche, con voto consultivo; d) dai Presidenti delle Province, o dagli Assessori provinciali competenti in materia di difesa del suolo da loro delegati. |
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Art. 5 1. Il Comitato istituzionale dell'Autorità: a) adotta il Piano di bacino o suoi stralci coordinando i piani di disinquinamento, gli altri piani ed interventi previsti dall'articolo 17, comma 4, della legge n. 183/1989, i piani dei Parchi, gli altri piani di sviluppo socio-economico; b) adotta i programmi di intervento attuativi del piano dei bacini; c) stabilisce indirizzi, direttive e criteri sulla sostenibilità degli interventi e delle attività agricole, zootecniche, industriali e turistiche con la quantità e qualità di suolo e di acque disponibili. |
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Art. 6 1. L'Agenzia regionale per le risorse idriche ha le seguenti finalità: a) di supporto tecnico del Comitato istituzionale nel settore della pianificazione, programmazione; b) operative ed imprenditoriali di progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio del sistema infrastrutturale di approvvigionamento idrico di competenza regionale, nei limiti stabiliti dalla presente legge. 2. L'Agenzia è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e imprenditoriale, ha personalità giuridica di diritto pubblico e la sua attività è disciplinata da un proprio statuto. 3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. 4. Lo statuto dell'Agenzia è approvato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del Comitato istituzionale. |
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Art. 7 1. L'Agenzia, in particolare, provvede: a) a proporre l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di bacino nonché alla predisposizione di studi, ricerche e progetti relativi alle opere di competenza della Regione; b) alla progettazione, costruzione e gestione delle opere di competenza della Regione nonché delle opere di sistemazione idraulica direttamente connesse agli invasi artificiali di competenza della Regione stessa, ovvero al controllo e verifica di tali funzioni nel caso di delega ai sensi dell'articolo 15, comma 4; c) allo studio e messa a punto dei processi di razionale gestione e manutenzione delle infrastrutture multisettoriali di competenza della Regione anche attraverso la costituzione, su supporto informatizzato, dell'archivio generale dinamico dei disegni di consistenza di tutte le opere, macchine ed impianti, con particolare riguardo per le dighe di ritenuta; d) alla conservazione ed alla tutela delle acque contenute nelle opere di raccolta ed al loro trasporto fino all'incile delle opere di prelievo per le varie utilizzazioni; e) allo svolgimento dell'attività di ricerca ed aggiornamento tecnologico per la progettazione, costruzione e gestione delle opere del ciclo dell'acqua; f) alla verifica sul grado di efficienza nella gestione della risorsa provvedendo anche alla definizione dei programmi di erogazione per i diversi settori di utenza finalizzati; g) alla verifica della compatibilità delle domande di nuove concessioni con i piani di cui all'articolo 14, comma 2; h) alla elaborazione delle proposte relative all'entità delle tariffe di utenza di cui all'articolo 22; i) all'assistenza tecnica degli utenti settoriali competenti, specie nella costruzione e nella gestione delle opere; l) alla predisposizione, per la successiva approvazione dell'Assessorato dei lavori pubblici, dello studio di massima di cui all'articolo 6 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, già di competenza dell'E.A.F. ai sensi dell'articolo 5, della Legge 8 maggio 1984, n. 17. |
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Art. 8 1. Sono organi dell'Agenzia: a) il consiglio; b) l'amministratore; c) il collegio dei revisori. 2. Lo stato giuridico ed economico dei componenti e le relazioni tra gli organi dell'Agenzia sono disciplinati dallo statuto. 3. I componenti degli organi dell'Agenzia non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgano attività o studi nel campo delle opere pubbliche del settore delle acque. Il mandato dell'amministratore e dei membri del consiglio di amministrazione è rinnovabile per una sola volta. |
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Art. 9 1. Il Consiglio è nominato con decreto dell'Autorità di bacino, e dura in carica cinque anni. Esso è presieduto dall'amministratore ed è composto da cinque membri scelti tra esperti particolarmente qualificati nelle discipline tecniche, giuridiche ed economiche. 2. Il Consiglio sottopone al Comitato istituzionale lo schema di programma annuale e pluriennale di attività dell'Agenzia ed approva i bilanci preventivo e consuntivo, i regolamenti in materia di organizzazione, di amministrazione, di contabilità e del personale ed i progetti di importo superiore a 5 miliardi di lire. Esso delibera su ogni altra questione attribuita dalla legge o dallo statuto. 3. Alla nomina dei consiglieri si provvede entro il termine tassativo di trenta giorni successivi alla scadenza dell'incarico o al determinarsi della vacanza. Decorso tale termine alla nomina procede, entro i successivi tre giorni, il Presidente della Giunta regionale. 4. In sede di prima applicazione della presente legge alla nomina del consiglio e dell'amministratore si provvede entro tre mesi dall'approvazione dello statuto dell'Agenzia. |
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Art. 10 1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati per un periodo di cinque anni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Comitato istituzionale, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 2. Il collegio dei revisori vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Agenzia e a tal fine: a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Agenzia; b) redige la relazione al conto consuntivo, che contiene un giudizio complessivo sulla gestione dell'Agenzia, nonché eventuali proposte e rilievi tendenti a conseguire una migliore efficacia, efficienza ed economicità della gestione stessa; c) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione. 3. Il presidente del collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di cui alle lettere a) e c) agli organi di gestione dell'Agenzia ed all'Autorità di bacino. 4. I revisori dei conti hanno diritto di accesso alle scritture contabili, agli atti e ai documenti dell'Agenzia e possono procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione. |
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Art. 11 1. Il Piano di bacino, unico per tutto il territorio regionale, è di competenza dell'Autorità secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, della Legge n. 183 del 1989. Il piano può essere articolato in stralci funzionali o territoriali riguardanti ciascuno uno o più bacini idrografici. 2. Il Piano di bacino ha valore ed efficacia di piano territoriale di coordinamento e costituisce il quadro di riferimento: a) per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione e di quelle infra-regionali nelle materie di cui all'articolo 3 della Legge n. 183 del 1989; b) per tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori concernenti gli interventi comunque riguardanti il bacino idrografico regionale. 3. Il Piano di bacino può disporre obblighi specifici a carico di soggetti determinati e i suoi contenuti sono quelli previsti dall'articolo 17, comma 3, della Legge n. 183 del 1989 e dalla presente legge. 4. Il Piano di bacino è adottato dal Comitato Istituzionale su proposta dell'Agenzia regionale per le risorse idriche. 5. Successivamente, gli atti e gli elaborati del piano sono depositati per 60 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito sul B.U.R.A.S., presso le segreterie delle Province interessate. 6. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso sul B.U.R.A.S, a mezzo di manifesti murari affissi in tutti i comuni interessati e sui quotidiani a diffusione regionale. Entro il termine di cui al comma 5 chiunque può prendere visione del piano e presentare istanze e memorie in merito ai suoi contenuti. 7. Nel medesimo periodo le Province interessate, d'intesa con l'Autorità, promuovono pubbliche consultazioni al fine di acquisire le osservazioni e trasmettono all'Autorità gli atti, gli elaborati e le risultanze delle consultazioni, ai fini della loro valutazione. 8. Nel caso sia necessario acquisire le intese delle amministrazioni statali, l'Autorità indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della Legge 7 luglio 1990, n. 241. 9. L'Autorità di bacino approva il Piano di bacino che diviene vigente a seguito della pubblicazione sul B.U.R.A.S. 10. In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, il Comitato Istituzionale può adottare le misure di salvaguardia, immediatamente vincolanti, in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. 11. In caso di mancata attuazione o d'inosservanza da parte delle Province, dei Comuni o delle Comunità Montane delle misure di salvaguardia e qualora possa derivare un grave danno al territorio, l'Autorità di bacino diffida l'Amministrazione inadempiente a provvedere entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale adotta con ordinanza cautelare le misure necessarie provvisorie di salvaguardia anche a carattere inibitorio, di opere di lavoro o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle Amministrazioni inadempienti. 12. Alla redazione del Piano di bacino o di suoi stralci si procede con l'utilizzo delle risorse riservate negli stanziamenti statali in favore della Regione per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'articolo 31 della Legge n. 183 del 1989 nonché con ogni altra risorsa allo scopo destinata dallo Stato o dalla Regione. |
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Art. 12 1. Il piano di bacino o il suo stralcio è attuato attraverso Programmi triennali d'intervento. 2. Nel Programma sono inclusi secondo ordine di priorità e per tipologia di opere, gli interventi per i quali sussista almeno il progetto preliminare ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche e integrazioni, e l'indicazione del soggetto competente alla realizzazione degli interventi medesimi. 3. Il Programma d'intervento è deliberato dal Comitato Istituzionale, su parere dell'Agenzia per le risorse idriche. |
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CAPO II Art. 13 1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3, lettera l) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna -, disciplina le modalità e i principi per la gestione delle risorse idriche della Sardegna, orientando l'azione dei pubblici poteri e le attività pubbliche e private in modo da assicurare la valorizzazione e l'uso sostenibile delle risorse idriche in favore dello sviluppo dell'isola, garantendone una corretta e adeguata programmazione e coordinandola con i programmi di utilizzo settoriale. 2. Si considera sostenibile l'uso delle risorse idriche capace di assicurare il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza compatibilmente alla disponibilità della risorsa e alla sua salvaguardia per le generazioni future. 3. La Regione assicura altresì la salvaguardia e l'utilizzazione della risorsa idrica secondo criteri di solidarietà, di efficienza, di efficacia e di economicità. |
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Art. 14 1. La Regione, in attuazione delle norme nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia di disciplina delle risorse idriche e di corretto uso del suolo e del territorio isolano, adotta i conseguenti atti generali di programmazione regionale attraverso i quali sovrintende alla gestione delle risorse idriche, costituita dall'insieme dei servizi pubblici per la captazione, la eduzione e la raccolta delle acque superficiali, sotterranee e alternative che possono formare oggetto di grande derivazione e per la captazione, raccolta, adduzione e distribuzione della risorsa idrica e dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 2. In particolare costituiscono lo schema regionale di riferimento nella materia delle risorse idriche: a) i Piani di bacino previsti dalla Legge n. 183 del 1989 e successive modifiche e integrazioni e dal capo primo della presente legge; b) il Piano di risanamento delle acque adottato ai sensi della Legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni; c) il Piano regolatore generale degli acquedotti; d) l'istituzione del servizio idrico integrato e l'individuazione e organizzazione degli ambiti territoriali ottimali, previsti dalla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, così come integrata dalla legge regionale 7 maggio 1999, n. 15. |
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Art. 15 1. Sono riservate in modo esclusivo alla Regione la captazione, la eduzione e la raccolta delle acque superficiali, sotterranee e alternative che possono formare oggetto di grande derivazione. 2. Le stesse attività, oltre quelle di trasporto fino all'incile delle utenze di settore, sono riservate in modo esclusivo alla Regione, anche se non siano raggiunti i limiti di grande derivazione, quando si tratti di risorse idriche che possono essere destinate all'uso multiplo. 3. Tutte le infrastrutture occorrenti alle attività previste nei precedenti commi, ivi comprese le opere di presa, regolazione e misurazione delle acque destinate ai diversi settori di utenza, sono di competenza della Regione. 4. La Regione, al fine di conseguire gli obbiettivi del Piano di bacino, può delegare, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore dei Lavori pubblici, sentita l'Agenzia per le risorse idriche, le attività ad essa riservate in modo esclusivo a Consorzi di bonifica o a Consorzi acquedottistici aventi le capacità tecniche e gestionali richieste. |
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Art. 16 1. La Regione può concedere a soggetti pubblici o privati la facoltà di prelevare acqua pubblica dalle opere di propria esclusiva competenza. In tal caso, nei provvedimenti di concessione, il luogo del prelievo deve essere stabilito in una sezione a valle delle opere di presa e di regolazione. 2. Quando non ricorrano le condizioni indicate all'articolo 15, può essere concessa ai soggetti che ne facciano domanda la facoltà di derivare direttamente l'acqua. 3. Salve le particolari condizioni previste dalla legge o da provvedimenti dell'Amministrazione regionale, la concessione di derivazione e quelle di prelievo sono soggette alla stessa disciplina. 4. Per gli effetti stabiliti dalla presente legge, le derivazioni per uso industriale sono equiparate a quelle previste dall'articolo 6, comma secondo, lettera b) del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni. |
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Art.17 1. Le domande per nuove concessioni, relative ad acque pubbliche che debbano essere prelevate da opere di competenza della Regione o direttamente derivate dall'istante, sono rivolte all'Assessore dei lavori pubblici e presentate al Servizio del Genio Civile dell'Assessorato dei lavori pubblici, alla cui circoscrizione appartengono le opere di prelievo o di presa. Qualora siano state presentate domande concorrenti, relative ad usi tipici diversi, il provvedimento di concessione viene adottato di concerto con gli Assessori dell'agricoltura e dell'industria in relazione agli usi previsti. 2. All'istruttoria si procede secondo le modalità stabilite dal regio decreto n. 1775 del 1933 e successive modificazioni, con le modifiche risultanti, per la Regione autonoma della Sardegna, dalle norme sulle competenze in materia di acque e di lavori pubblici, nonché dalle disposizioni contenute nella presente legge. 3. La pubblicazione delle domande sul BURAS sostituisce, a tutti gli effetti, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 4. Salvo quanto disposto nel predetto regio decreto, nel corso dell'istruttoria deve essere valutata; a) la compatibilità della domanda con i vincoli; b) i criteri tecnici e le priorità stabilite dagli atti che compongono lo schema programmatico regionale. 5. Quando l'incompatibilità che eventualmente si riscontri possa essere eliminata mediante una modificazione del progetto presentato dall'istante, l'Assessore dei lavori pubblici può rivolgere al richiedente l'invito previsto dall'articolo 12 del regio decreto. n. 1775 del 1933. 6. La domanda non può essere accolta in ogni caso quando, sentito il parere dell'Agenzia per le risorse idriche, risulti in contrasto con i vincoli, i criteri e le priorità esistenti. 7. La domanda non può inoltre essere accolta quando l'utilizzazione prevista sia incompatibile con le previsioni del Piano di bacino e, anche in attesa della sua approvazione, con l'esigenza della conservazione delle qualità del corpo idrico ovvero quando, ad avviso dell'Amministrazione, l'attuazione del progetto presentato possa pregiudicare la realizzazione delle opere di più ampia portata per la valorizzazione della risorsa cui la domanda stessa si riferisce. |
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Art. 18 1. In applicazione dei principi di cui al Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in sede di analisi di nuove concessioni o di revisione di quelle attuali, non possono essere assentite concessioni per produzione idroelettrica qualora esse determinino una riduzione della possibilità di utilizzo delle risorse per gli usi primari civile, agricolo e industriale. Le concessioni in scadenza ovvero sottoposte a revisione, saranno modificate senza indennizzo a favore degli attuali concessionari. |
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Art. 19 1. Sulle domande per nuova concessione provvede l'Assessore dei lavori pubblici previa deliberazione della Giunta regionale. Qualora siano state presentate domande concorrenti, relative ad usi tipici diversi, il provvedimento di concessione viene adottato di concerto con gli Assessori dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e dell'industria in relazione agli usi previsti. |
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Art. 20 1. Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo svolgano attività di attuazione ed esecuzione degli atti e strumenti di cui all'articolo 14, sono sottoposti ai poteri di direttiva e di vigilanza dell'Amministrazione regionale, la quale può disporre, in qualunque momento, le necessarie ispezioni e adottare tutti i provvedimenti rivolti ad assicurare, oltre al rispetto della vigente normativa, la piena funzionalità delle opere di derivazione, distribuzione e restituzione. |
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Art. 21 1. In conformità ai criteri stabiliti dagli atti di cui all'articolo 14, comma 2, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, sulla base della preliminare proposta dell'Agenzia per le risorse idriche della Sardegna promuove il riordino delle utenze, anche mediante la modificazione dei provvedimenti di concessione già emanati, al fine di assicurare il più razionale sfruttamento e l'ulteriore valorizzazione delle risorse. 2. Alle disposizioni di cui al comma 1 sono soggette anche le concessioni assentite dopo l'entrata in vigore della presente legge. 3. Per le finalità di cui ai precedenti commi si applicano gli articoli 45 e 47 del regio decreto n. 1775 del 1933. |
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Art. 22 1. Per tutte le utenze disciplinate dalla presente legge, escluse quelle di cui è titolare l'ENEL, non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 35 e 36 del regio decreto n. 1775 del 1933. 2. L'entità delle tariffe dovute dagli utenti per le transazioni d'acqua tra l'Agenzia e gli altri enti od organismi distributori, è determinata annualmente, nel contesto dell'approvazione della legge finanziaria, in misura uguale per tutti, per ciascun uso e sotto - uso tipico. L'entità delle tariffe, stabilite sia in modo da assicurarne la sostenibilità da parte dell'utenza sia al fine di incentivare il risparmio idrico con l'eliminazione delle perdite e degli sprechi da parte dei soggetti distributori, è proposta dalla Giunta regionale sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia per le risorse idriche per la Sardegna. 3. Per le concessioni aventi ad oggetto il prelievo di acque da opere di competenza della Regione la tariffa dovuta per ciascun uso o sotto - uso tipico sarà proposta in forma binomia, mediante la indicazione di due distinte quote: la prima riferita ai moduli medi di acqua prelevabile nel corso dell'anno secondo la quota assegnata all'utente nel decreto di concessione e la seconda riferita ai moduli medi effettivamente prelevati nel corso dell'anno. 4. La tariffa è determinata tenendo conto dei costi di gestione, degli oneri di ammortamento delle opere di cui all'articolo 15 e deve essere conforme agli indirizzi programmatici contenuti nel Piano di bacino. 5. Con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è approvato lo schema di bilancio economico - finanziario relativo ai costi di gestione che l'Agenzia per le risorse idriche per la Sardegna dovrà obbligatoriamente adottare al fine della determinazione della tariffa di utenza. |
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Art. 23 1. La Regione assume a totale o parziale carico del proprio bilancio, anche attraverso l'acquisizione di fondi comunitari o statali, le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 15 nonché delle opere di sistemazione idraulica direttamente connesse con gli invasi artificiali di propria competenza. 2. La Regione assume inoltre a carico del proprio bilancio la quota delle spese di manutenzione e gestione delle stesse opere che non risulti coperta dal gettito tariffario. |
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Art. 24 1. Al fine di assicurare la partecipazione ed il controllo degli utenti sulla gestione delle risorse idriche da parte dell'Agenzia, è costituita, presso la stessa, l'Autorità degli utenti della quale fanno parte: a) un rappresentante per ogni capoluogo di provincia; b) un rappresentante per ogni consorzio di bonifica; c) un rappresentante per ogni consorzio per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione; d) un rappresentante dell'E.S.A.F., salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1999, n. 15; e) un rappresentante del Consorzio del Govossai; f) quattro membri nominati dalle Camere di commercio, agricoltura, industria e artigianato in rappresentanza delle varie categorie produttive. 2. L'Autorità degli utenti, convocata per la prima volta dall'amministratore dell'Agenzia, elegge tra i propri componenti un presidente; essa si riunisce almeno due volte all'anno, per l'esame del bilancio preventivo e consuntivo dell'Agenzia, per procedere alla verifica dell'attuazione dei programmi annuali e pluriennali della medesima Agenzia e per formulare proposte in merito alla predisposizione ed all'aggiornamento degli stessi. 3. L'Autorità degli utenti dura in carica cinque anni ed i suoi componenti non possono essere confermati per più di una volta. |
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CAPO III Art. 25 1. L'Ente Autonomo del Flumendosa, istituito con il regio decreto 17 maggio 1946. n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni, regionalizzato con legge regionale 8 maggio 1984, n. 17, è soppresso con le modalità e con la decorrenza indicate nei successivi commi. 2. Contestualmente alla nomina dell'amministratore e del consiglio dell'Agenzia per le risorse idriche per la Sardegna, il Presidente della Giunta regionale procede, con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima, alla soppressione dell'Ente Autonomo del Flumendosa. 3. Con tale decreto sono individuate e contestualmente trasferite all'Agenzia, ai sensi del successivo articolo 26, le funzioni attualmente esercitate dall'Ente Autonomo del Flumendosa ed il personale addetto, nonché le opere, comprese le centrali idroelettriche, attribuite alla competenza della Regione e gestite dall'Ente Autonomo del Flumendosa ed il relativo personale. 4. L'Agenzia succede in tutti i rapporti giuridici di cui l'Ente Autonomo del Flumendosa è titolare sia a carattere finanziario che patrimoniale e negli obblighi e diritti derivanti dai contratti o convenzioni o all'Ente spettanti in forza di legge, relativamente alle opere trasferite. |
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CAPO V Art. 26 1. Le opere di captazione, eduzione e raccolta delle acque, nonché le opere di trasporto intersettoriale rispondenti alle caratteristiche indicate nell'articolo 15, sono trasferite di diritto alla Regione per essere successivamente consegnate all'Agenzia per le risorse idriche per la Sardegna, per la manutenzione e l'esercizio, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle opere gestite dagli enti delegati ai sensi dell'articolo 15, comma 4. 2. Sarà comunque garantita agli attuali concessionari la possibilità di prelevare dalle anzidette opere un quantitativo di acqua pari a quello utilizzato in conformità al decreto di concessione. 3. L'Assessore dei lavori pubblici provvederà alla modifica del predetto decreto, per adeguare alle disposizioni dell'articolo 16 le prescrizioni concernenti il luogo e le opere di presa. Nelle stesse forme saranno modificate le concessioni già assentite per le acque che debbano essere prelevate dalle opere di raccolta dell'ENEL. 4. Le trasformazioni tecniche occorrenti per l'attuazione delle disposizioni che precedono saranno eseguite a cura dell'Agenzia, con onere a carico del bilancio della Regione, in modo da non aggravare e non pregiudicare gli interessi degli utenti. 5. Il personale addetto alla manutenzione e all'esercizio delle opere trasferite alla Regione passa, a richiesta, alle dipendenze dell'Agenzia al momento della consegna delle opere stesse e conserva la posizione giuridica ed economica acquisita presso gli enti di provenienza. 6. L'Agenzia succede in tutti i rapporti giuridici di cui i concessionari sono attualmente titolari in relazione alle opere trasferite, sia a carattere finanziario che patrimoniale, e negli obblighi e diritti derivanti da contratti o convenzioni od in forza di legge. |
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Art. 27 1. Gli studi, le indagini, le ricerche e le progettazioni di tutte le opere d'invaso, di trasporto e di trattamento delle acque relative a grandi derivazioni, sono trasferite, con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici, dagli enti titolari delle stesse all'Agenzia per le risorse idriche per la Sardegna. |
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Art. 28 1. Le opere d'invaso e di trasporto di competenza della Regione eventualmente in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno consegnate all'Agenzia per le risorse idriche per la Sardegna contestualmente all'ultimazione dei lavori. Tutti gli adempimenti e gli oneri relativi alla esecuzione dei suddetti lavori fino ai collaudi, restano a carico dei soggetti concessionari. |
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Art. 29 1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono determinate in 25.000.000.000 annui. 2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2000 sono istituiti i seguenti capitoli alla cui dotazione finanziaria si farà fronte con successiva legge di bilancio: 08 - LAVORI PUBBLICI Cap. 08228 (N.I.) - Contributo all'Agenzia per le risorse idriche della Sardegna per l'elaborazione e aggiornamento del piano di bacino (articolo 7, lettera a) della presente legge); 2000 lire 10.000.000.000 Cap. 08228/01 (N.I.) - Contributo all'Agenzia per le risorse idriche della Sardegna per la progettazione, costruzione e gestione delle opere di competenza regionale ( articolo 7, lett. b) della presente legge; 2000 lire 8.000.000.000 Cap. 08228/02 (N.I.) Contributo all'Agenzia per le risorse idriche della Sardegna per le trasformazioni tecniche occorrenti per il trasferimento delle opere di competenza regionale (articolo 26 della presente legge). 2000 lire 7.000.000.000 3. Alle spese previste dalla presente legge si farà fronte attingendo dagli stanziamenti previsti dal Fondo nuovi oneri legislativi, per le spese di investimento. |
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
CAPO I Art. 1. 1. La Regione Sardegna individua nell'uso sostenibile delle risorse fisiche, naturali ed ambientali, uno degli strumenti per perseguire il benessere e la qualità della vita dei cittadini e di quelli delle future generazioni. 2. La presente legge ha lo scopo di regolare l'uso sostenibile delle georisorse primarie acqua e suolo attraverso le azioni volte a: a) proteggere, tutelare, ripristinare e migliorare la qualità, la quantità, le vocazioni, le funzioni ed i valori delle risorse fisiche anzidette; b) stabilire i criteri e i metodi per una gestione efficace delle risorse finalizzate ad uno sviluppo economico sostenibile preservandole per le generazioni future anche attraverso la valorizzazione della molteplicità e priorità degli usi possibili; c) fissare gli standard dinamici di riferimento per regolare e supportare le scelte dei soggetti decisori in materia di acqua e suolo ed i connessi strumenti di pianificazione; d) rendere accessibile e diffusa la conoscenza acquisita e le azioni svolte; e) diffondere nelle popolazioni la consapevolezza dei concetti di scarsità, deteriorabilità e difficile rinnovabilità delle risorse fisiche e rendere responsabile la gestione e l'uso delle stesse. 3. La Regione riconosce alle politiche di manutenzione del territorio rilevanza strategica per la salvaguardia del proprio patrimonio ambientale, a tal fine attribuisce priorità a tutte le attività di manutenzione volte a garantire la tutela delle proprie risorse fisiche primarie. 4. Alla realizzazione delle finalità del presente articolo concorrono, in base alle loro specifiche competenze nei modi e nei tempi previsti dalla presente legge, l'Autorità di bacino, gli enti locali territoriali e gli enti strumentali. 5. Ai fini della presente legge, per suolo, per acque e corso d'acqua, per bacino idrografico e per sub-bacino valgono le definizioni di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni. |
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Art. 2 1. La Regione, in attuazione dei principi e delle finalità della Legge 18 maggio 1989, n. 183 istituisce un'unica Autorità di Bacino per l'insieme dei bacini della Sardegna. 2. Sono organi dell'Autorità di bacino: a) il Comitato istituzionale; b) l'Agenzia regionale per le risorse idriche. |