CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 65/A
presentata dai Consiglieri regionali
DORE - CALLEDDA - COGODI - CUGINI -
DEIANA - DETTORI Bruno - DETTORI Ivana - LODDO - MANCA - MASIA -
MORITTU - PINNA - PUSCEDDU - SANNA Giacomo - SANNA Alberto - SCANO
- SELIS - VASSALLO
il 5 aprile 2000
Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Con il referendum del 1993, gli italiani decisero che la materia dei controlli ambientali dovesse essere sottratta alle Unità Sanitarie Locali (UU.SS.LL.) che non si erano dimostrate in grado di gestire adeguatamente questo fondamentale settore.
Occorreva quindi colmare il vuoto in tal modo creatosi istituendo un organismo efficiente ed indipendente che potesse occuparsi concretamente dei controlli ambientali nel nostro Paese.
Con quest'obiettivo è stata approvata la Legge 21 gennaio 1994, n. 61, che ha istituito l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (A.N.P.A.), alla quale sarebbe dovuta seguire l'istituzione di analoghe strutture regionali e provinciali.
Ciò non è peraltro avvenuto in Sardegna dove si è creata una grave lacuna che occorre urgentemente colmare.
La presente proposta di legge prevede appunto l'istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) di cui dovranno avvalersi le pubbliche Amministrazioni, gli enti locali e relativi Consorzi e, eventualmente, anche i privati (art.1).
Le attività proprie dell'A.R.P.A. saranno il controllo e il monitoraggio ambientale, la valutazione dell'impatto sulle componenti ambientali di interventi antropici, la prevenzione dei fenomeni di inquinamento, la difesa del suolo, il supporto alle varie attività di pianificazione (artt. 1 e 2) in collaborazione e cooperazione con l'A.N.P.A., le A.R.P.A. delle rimanenti Regioni e Province Autonome e strutture similari (art.2), sotto la vigilanza del Presidente della Giunta regionale.
L'A.R.P.A. si doterà di uno Statuto, di un programma triennale e di uno annuale di attività (artt. 2, 3, 6), ai sensi della legge regionale 23 agosto 1995, n.20, legge di istituzione degli Enti strumentali della Regione.
Largo spazio è lasciato all'autorganizzazione dell'Agenzia. Infatti i cinque membri del Consiglio di amministrazione, scelti fra esperti e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale (uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale riconosciute) eleggono il Presidente dell'A.R.P.A., suddividono le attività in vari settori funzionali, adottano lo Statuto ed individuano i criteri operativi a cui dovrà attenersi il Direttore generale, anch'esso nominato con decreto del Presidente della Giunta (art.3).
L'A.R.P.A. potrà operare anche con convenzioni, accordi di programma, contratti di consulenza con enti pubblici, università, fondazioni e privati.
L'A.R.P.A. assorbirà il personale ed i mezzi dei Presidi multizonali di prevenzione e di organismi analoghi operanti in Sardegna, mentre potrà ottenere il personale regionale e di amministrazioni, aziende o enti controllati di cui farà richiesta. Potranno essere comandati o distaccati presso l'A.R.P.A. anche dipendenti di amministrazioni statali, mentre, per accertate esigenze, potrà essere assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato personale per periodi non superiori a cinque anni non prolungabili. Durante lo svolgimento del servizio ispettivo i dipendenti dell'A.R.P.A. avranno la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (art.4).
L'A.R.P.A. acquisirà anche le competenze regionali in materia di igiene e sicurezza del lavoro e del C.R.I.A.S. (art.5).
L'Agenzia avrà un proprio patrimonio con gestione autonoma della propria spesa e usufruirà di fondi regionali, statali, comunitari e di proventi di prestazioni rese ad enti, privati, terzi in genere, mentre il controllo sull'attività dell'A.R.P.A., secondo le normative vigenti, sarà esercitato dalla Sezione del controllo della Corte dei Conti per la Regione autonoma della Sardegna (art.6).
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SANITA' - IGIENE PUBBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDILIZIA OSPEDALIERA - SERVIZI SANITARI E SOCIALI - ASSISTENZA - IGIENE VETERINARIA - PERSONALE DELLE UU.SS.LL.
composta dai Consiglieri
SANNA Noemi, Presidente e relatore - PACIFICO, Vice Presidente - CASSANO, Segretario - RANDAZZO, Segretario - CAPPAI - DETTORI - LICANDRO - LIORI - ONIDA - PILO - SANNA Emanuele
pervenuta l'11 gennaio 2002
La Settima Commissione, nella seduta del 19 dicembre 2001, ha approvato a maggioranza, con l'astensione dei gruppi di opposizione, un testo unificato del disegno di legge n. 97 e delle proposte di legge n. 65 e n. 115.
La Commissione ha inteso preliminarmente riordinare le disposizioni attinenti alle funzioni dell'Agenzia, privilegiando la scelta dell'esposizione dettagliata delle stesse, propria del disegno di legge n. 97 e della proposta di legge n. 115, rispetto ad una mera configurazione di carattere generale ed apportando, al tempo stesso, un diverso ordine sistematico, attraverso la specificazione, all'interno delle singole categorie di funzioni, delle relative e specifiche attività.
Le principali modifiche apportate ai provvedimenti attengono alla configurazione degli organi dell'Agenzia; la Commissione ha, in particolare, riformulato le norme relative al Comitato di indirizzo ed al Direttore generale contenute nel disegno di legge n. 97 e nella proposta di legge n. 115, accogliendo quanto contemplato nella proposta di legge n. 65, nell'intento di prefigurare l'Agenzia come organismo agile e dotato di professionalità tecniche e scientifiche, in modo da rendere possibile la separazione tra attività di indirizzo ed attività di gestione.
In questa ottica la Commissione ha individuato in un consiglio di amministrazione composto da cinque componenti scelti tra persone in possesso di comprovata e documentata competenza ed esperienza tecnico scientifica, giuridica e managerialità l'organismo più confacente alle predette esigenze, attribuendo ad esso, tra l'altro, la determinazione degli indirizzi strategici per la gestione dell'Agenzia, l'approvazione del regolamento e del programma annuale di attività, la verifica dei risultati, la nomina del Direttore generale.
Le modalità di scelta dei componenti del consiglio di amministrazione tengono conto, inoltre, della esigenza della più ampia rappresentanza e della necessità di garantire una programmazione quanto più vicina alle istanze degli organismi rappresentativi delle comunità locali che partecipano, con proprie competenze, all'esercizio delle funzioni proprie dell'Agenzia.
La Commissione ha inoltre convenuto, anche per l'aspetto attinente ai controlli, di non adottare il rinvio alla disciplina riguardante la contabilità ed il controllo delle aziende sanitarie regionali e di richiamarsi invece, così come nella proposta di legge n. 115, al tipo di controllo sugli atti previsto nelle norme sul controllo degli enti ed aziende regionali.
Per quanto riguarda l'ordinamento del personale la Commissione ha adottato, in prevalenza, le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 97 salvo che per la parte relativa alla previsione della stipula di un apposito contratto decentrato ed ha disposto per il personale stesso, l'applicazione del trattamento economico e giuridico previsto per il personale del comparto della sanità.
Le modifiche apportate ai testi hanno comportato ulteriori variazioni resesi necessarie ai fini del coordinamento delle norme.
Nell'ambito dell'istruttoria dei progetti di legge la Commissione ha svolto una serie di audizioni, sentendo le organizzazioni sindacali, le associazioni ambientaliste, i rappresentanti delle associazioni degli enti locali ed ha acquisito memorie utili per una più completa valutazione delle problematiche trattate.
La Commissione ha, infine, fatto proprio il parere espresso dalla Terza Commissione adottando la norma finanziaria dalla stessa proposta.
Art. 3 1. L'A.R.P.A. è ente di diritto pubblico, è dotata di personalità giuridica ed ha ordinamento autonomo. 2. Sono organi dell'A.R.P.A.: a) il Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri scelti fra persone in possesso di comprovata competenza ed esperienza tecnico-scientifica, giuridica e manageriale, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Un componente è designato dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, operanti nella Regione; il Consiglio dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente, che ha la legale rappresentanza dell'ente; b) il Direttore generale, scelto tra le persone di adeguata qualificazione manageriale, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e non può essere confermato per un secondo mandato; tale incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con incarichi elettivi politico-amministrativi; c) il Collegio dei revisori dei conti, composto da due membri effettivi e due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale. 3. Gli organi dell'A.R.P.A. sono nominati, in prima attuazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro trenta giorni dalla scadenza dei relativi mandati. 4. Gli emolumenti dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Direttore generale e dei membri del Collegi dei revisori dei conti sono stabiliti in base ai principi di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20. 5. L'A.R.P.A. è organizzata in una Direzione generale con compiti di direzione e coordinamento dell'intera attività e in settori tecnici corrispondenti alle principali aree di intervento ed articolata in dipartimenti, provinciali o zonali, secondo deliberato del Consiglio di Amministrazione. Tali dipartimenti possono essere specializzati anche secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge n. 61 del 1994. 6. Entro trenta giorni dall'entrata in carica del primo Consiglio di Amministrazione, su proposta dello stesso Consiglio, il Presidente della Giunta regionale, sentite le Commissioni Consiliari competenti, adotta lo statuto dell'A.R.P.A. che definisce i poteri e le funzioni degli organi. Con deliberato del Consiglio di Amministrazione sono successivamente individuati i criteri a cui si deve attenere il Direttore generale per l'organizzazione e la gestione dell'A.R.P.A.. 7. L'A.R.P.A. può operare anche attraverso convenzioni o accordi di programma con altri enti pubblici e, per l'espletamento delle proprie funzioni, può stipulare contratti d'opera e di consulenza a tempo determinato con università, enti pubblici di ricerca, fondazioni, professionisti ed esperti dei singoli settori ambientali. |
Art. 3 1. L'ARPAS svolge le attività tecnico-scientifiche di interesse regionale connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione ambientale attribuite dall'articolo 01 del decreto legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994 e relative a: a) prevenzione e controllo ambientale con riferimento a: 1) acqua; 2) aria, compreso l'inquinamento acustico ed elettromagnetico negli ambienti di vita; 3) suolo; 4) rifiuti solidi e liquidi; 5) radioattività ambientale; 6) rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni; b) supporto e assistenza tecnico-scientifica in materia di tutela dell'ambiente, del territorio nonché di prevenzione di rischi ambientali; c) ricerca di base e applicata; d) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale di monitoraggio ambientale e di altri sistemi di indagine in materia ambientale; e) formazione e aggiornamento professionale nel settore ambientale ed informazione sullo stato dell'ambiente. | |
Art. 4 1. La dotazione organica dell'A.R.P.A. è stabilita in 100 unità. 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono attribuiti all'A.R.P.A. il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e le dotazioni finanziarie dei presidi multizonali di prevenzione e degli organismi analoghi già istituiti nell'ambito del Servizio sanitario nella Regione. 3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale attribuisce con decreto all'A.R.P.A. i servizi delle Aziende U.S.L. adibiti alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 1, della presente legge con il relativo personale, le attrezzature e le dotazioni finanziarie, nonché le strutture regionali comunque denominate che conducono attività tecnico-scientifiche in campo ambientale. 4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche in attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, della Legge n. 61 del 1994, il Presiedente della Giunta regionale, con decreto, esercita la facoltà di inserire all'interno della pianta organica dell'A.R.P.A.: a) personale del ruolo unico della Regione; b) personale dipendente da altre amministrazioni pubbliche; c) personale dipendente da aziende o enti o società controllate dalla Regione. 5. Possono essere comandati o distaccati presso l'A.R.P.A. su loro domanda anche dipendenti di Amministrazioni statali centrali e periferiche. 6. Il personale dell'A.R.P.A. è collocato ai fini giuridici ed economici nel ruolo unico dei dipendenti della Regione. 7. L'A.R.P.A., per comprovate esigenze di funzionalità o per carenze di specifiche professionalità, si può avvalere, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni e non rinnovabile. 8. Al personale dell'A.R.P.A. nell'esercizio di funzioni ispettive è riconosciuta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. |
Art. 4 1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), l'ARPAS provvede, in particolare a: a) effettuare il controllo di fonti e fattori di inquinamento dell'aria, acustico ed elettromagnetico, delle acque e del suolo; b) effettuare il controllo della qualità dell'aria, del livello sonoro nell'ambiente, della qualità delle acque superficiali e sotterranee e delle acque di balneazione; c) effettuare i controlli ambientali e le valutazioni dosimetriche relativi alle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti e dai campi elettromagnetici; d) effettuare controlli preventivi e periodici su impianti e attività che producono emissioni atmosferiche, idriche, sonore, potenzialmente inquinanti, attinenti ad aspetti di difesa del suolo e alla sicurezza in ambienti di vita; e) formulare modelli di simulazione per la definizione di modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali e ai disastri naturali di origine meteorologica; f) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti in campo ambientale; g) promuovere l'attuazione della normativa sull'assicurazione di qualità e sulle buone pratiche di laboratorio. | |
Art. 5 1. Sono attribuite all'A.R.P.A. le competenze già attribuite ad organi della Regione di cui alle leggi regionali 20 giugno 1986, n. 34 (Igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro) e 19 agosto 1986, n. 50 (Competenze e funzionamento del C.R.I.A.S.). |
Art. 5 1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'ARPAS: a) formula alle autorità amministrative locali, anche in accordo con le indicazioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, pareri e proposte concernenti: 1) i criteri e le linee guida per l'applicazione dei limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, per la definizione degli standard di qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo; 2) le metodiche di rilevamento, campionatura e analisi; 3) il controllo delle operazioni di risanamento e di recupero dell'ambiente, delle aree marine protette, dell'ambiente marino e costiero; 4) l'esercizio delle funzioni inerenti alla promozione delle azioni di risarcimento del danno ambientale; b) fornisce alla Regione, ai comuni, alle province ed alle Aziende-USL il supporto tecnico per la predisposizione e l'attivazione di piani e programmi regionali o territoriali per l'elaborazione di normative, per la valutazione e prevenzione del rischio di incidenti rilevanti, per la valutazione d'impatto ambientale e la determinazione del danno ambientale, per la predisposizione di provvedimenti amministrativi e istruttorie, per l'approvazione di progetti e il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale e sanitaria, anche in riferimento a emergenze e rischi di carattere straordinario per l'ambiente e la popolazione nonché per la classificazione degli insediamenti produttivi ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 della G.U. n. 220 del 20 settembre 1994; c) effettua attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999 e successive modificazioni; d) formula agli enti pubblici proposte sugli aspetti ambientali riguardanti la produzione energetica, la cogenerazione, il risparmio energetico, le forme alternative di produzione energetica; e) svolge attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteoclimatiche e radarmeteorologiche; f) esegue attività analitiche e di erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai comuni, dalle province, dalle Aziende-USL e da altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto. 2. L'ARPAS può inoltre fornire altre attività di consulenza o di verifica dell'attuazione di norme di legge in materia di tutela e protezione ambientale e di prevenzione primaria collettiva, richieste dalla Regione e dagli enti locali, nonché da altri soggetti pubblici e da privati, secondo le modalità di cui all'articolo 12. | |
Art. 6 1. L'A.R.P.A. ha un proprio patrimonio costituito da beni mobili e immobili. 2. L'A.R.P.A. provvede all'autonoma gestione della spesa per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato allo scopo nel bilancio della Regione e dei fondi di cui al successivo comma 4. 3. L'A.R.P.A. è finanziata altresì con fondi statali e comunitari per attività di prevenzione e protezione ambientale e con proventi per prestazioni rese ad enti, società e terzi in genere. 4. Il bilancio preventivo e consuntivo è adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'A.R.P.A. ed approvato in base ai principi della legge regionale n. 20 del 1995. 5. Il controllo sull'attività dell'A.R.P.A. è esercitato ai sensi della legge regionale n. 20 del 1995, del decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74 e della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, dalla competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti con sede in Cagliari. |
Art. 6 1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'ARPAS organizza e gestisce il Sistema Informativo Regionale per il Monitoraggio Ambientale e le reti di monitoraggio esistenti, anche mediante l'integrazione dei catasti e degli osservatori regionali. 2. Nello svolgimento di tali attività l'ARPAS opera in collaborazione con altri sistemi informativi di livello regionale, con il sistema informativo delle Aziende-USL , con il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) e con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. | |
Art. 7 1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 80.000.000 per l'anno 2000 e in lire 7.000.000.000 per gli anni successivi. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000 - 2002 sono introdotte le seguenti variazioni: CAT. 13 - (N.I.) - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE In aumento 05 - AMBIENTE Cap. 05213 - (N.I.) - Spese per il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente: 2000 lire 80.000.000 2001 lire 7.000.000.000 2002 lire 7.000.000.000 In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1984, n.11 e art. 5, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1): 2000 lire 80.000.000 2001 lire 7.000.000.000 2002 lire 7.000.000.000 mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 8 della tabella B allegata alla legge finanziaria. 3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sul citato capitolo del bilancio per gli anni 2000-2002 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. |
Art. 7 1. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), l'ARPAS: a) promuove le attività di formazione, informazione e aggiornamento professionale degli operatori nel settore ambientale; b) realizza attività di formazione e informazione specifica sulle normative tecniche, sugli standard e sulle metodologie relative a misure, rilievi e analisi, anche al fine di acquisire protocolli operativi uniformi; c) promuove le attività di educazione ed informazione dei cittadini elaborando e mettendo in atto progetti di divulgazione e informazione finalizzati alla conoscenza dei rischi, delle potenzialità, dei problemi attinenti all'ambiente e alla sua tutela, al controllo dei fattori inquinanti e alle tecnologie e prodotti a minor impatto ambientale. | |
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Art. 8 1. L'ARPAS può fornire prestazioni a favore di privati purché tale attività non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività ad essa affidate e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. Tale incompatibilità sussiste tutte le volte che il risultato delle analisi si sostanzi in illeciti amministrativi e penali. 2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'ARPAS, individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle prestazioni di cui al comma 1, fissando in un apposito tariffario la remunerazione delle stesse. | |
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Art. 9 1. La Regione provvede, in particolare, a: a) definire, nell'ambito degli strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa vigente, gli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva e controllo ambientale; b) approvare il piano pluriennale di attività dell'ARPAS di cui all'articolo 23, comma 2; c) assicurare il coordinamento e l'integrazione dei diversi soggetti istituzionali operanti nei settori della protezione e del controllo ambientale e della prevenzione primaria collettiva; d) esercitare il controllo di cui all'articolo 25. | |
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Art. 10 1. Spettano ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e secondo l'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, le funzioni relative a: a) igiene, sanità pubblica, epidemiologia, medicina scolastica, medicina sportiva, educazione sanitaria, medicina legale; b) prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; c) igiene degli alimenti e della nutrizione; d) igiene urbanistica, edilizia e degli ambienti confinati; e) sanità animale; f) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, vendita, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; g) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. | |
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Art. 11 1. L'ARPAS ed i dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL esercitano in modo coordinato ed integrato le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria. 2. La Giunta regionale, su proposta a firma congiunta degli Assessori della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, può emanare appositi atti di indirizzo e coordinamento al fine di individuare modalità di collaborazione tra le strutture dell'ARPAS e i dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL . 3. Presso ogni provincia sono istituiti, con decreto del Presidente della Giunta, i Comitati provinciali di coordinamento, quali organi territoriali dell'ente, al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento delle attività periferiche dell'ARPAS con i servizi delle rispettive amministrazioni provinciali e comunali e con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL . 4. Il Comitato provinciale di coordinamento ha il compito di: a) definire proposte relative alle esigenze dei rispettivi ambiti territoriali da presentare al Consiglio di amministrazione dell'ARPAS per l'elaborazione dei programmi annuali di attività del dipartimento provinciale; b) effettuare periodici controlli sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti che dovranno essere comunicati al Consiglio di amministrazione. 5. Ciascun Comitato provinciale di coordinamento è presieduto dal Presidente della Provincia ed è così composto: a) dall'Assessore provinciale dell'ambiente, Vice Presidente del Comitato; b) dal Dirigente responsabile dell'Assessorato dell'ambiente della Provincia, con funzioni di segretario; c) dal Direttore del dipartimento provinciale e sub-provinciale, coincidente con gli attuali presidi multizonali di prevenzione, dell'ARPAS; d) da un rappresentante designato dall'ANCI regionale; e) dai responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL esistenti nel territorio della provincia. 6. Il Comitato provinciale di coordinamento resta in carica per la stessa durata del Consiglio provinciale e si riunisce quattro volte l'anno. Il Comitato provinciale si dota di un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute. 7. In sede di prima attuazione della presente legge, i Comitati provinciali si riuniscono entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima. | |
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Art. 12 1. Nelle materie di cui alla presente legge l'ARPAS, sulla base di accordi di programma e apposite convenzioni, assicura attività di consulenza ed eroga prestazioni tecniche, scientifiche e analitiche di supporto all'esercizio delle funzioni di prevenzione, protezione e controllo ambientali di competenza della Regione, delle province, dei comuni, delle comunità montane e dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL . 2. La Regione stipula con le province apposite convenzioni nelle quali vengono stabiliti i criteri di utilizzo delle strutture tecniche periferiche dell'ARPAS da parte delle province stesse. Le convenzioni regolano altresì la dipendenza funzionale delle strutture medesime dalle province, per l'esercizio delle funzioni amministrative, autorizzative e di controllo in materia ambientale attribuite ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Gli accordi di programma e le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 individuano, tra l'altro, gli standard qualitativi e quantitativi, i tempi e i costi delle prestazioni erogate dall'Agenzia, nonché le modalità di pronto intervento nei casi di emergenza ambientale. | |
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Art. 13 1. Gli enti locali: a) concorrono alla definizione degli obiettivi generali delle attività di protezione e controllo ambientale di cui all'articolo 9, lettera a); b) esercitano le funzioni di programmazione territoriale e le funzioni amministrative di protezione e controllo loro attribuite dalle leggi; c) si avvalgono dell'ARPAS per lo svolgimento delle attività tecnico scientifiche e analitiche finalizzate all'espletamento delle funzioni di cui alla lettera b). | |
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Art. 14 1. Sono organi dell'ARPAS: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio dei revisori. | |
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Art. 15 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti scelti fra persone in possesso di comprovata e documentata competenza ed esperienza tecnico-scientifica, giuridica e manageriale nominati con decreto del Presidente della Giunta. 2. Due componenti sono designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e dall'Assessore della difesa dell'ambiente. 3. Tre componenti sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due; di essi un componente è scelto sulla base di una terna proposta dall'ANCI regionale; un componente è scelto sulla base di una terna proposta dall'UPS. 4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed elegge al proprio interno il Presidente cui è affidata la rappresentanza legale dell'ARPAS. 5. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione spettano i compensi nella misura stabilita dall'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, per il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione degli enti di cui alla tabella A allegata alla medesima legge regionale. 6. Le cause di incompatibilità relative agli incarichi dei componenti del Consiglio di amministrazione sono stabilite in base alle norme che disciplinano l'ordinamento degli enti strumentali della Regione. 7. Il Consiglio di amministrazione: a) determina gli indirizzi strategici per la gestione dell'ARPAS nell'ambito degli obiettivi generali delle attività di prevenzione collettiva, controllo ambientale e coordinamento delle attività di tutela ambientale, definiti dalla Regione; b) predispone il piano pluriennale di attività di cui all'articolo 23, comma 2; c) approva il regolamento di cui all'articolo 22; d) approva il programma annuale di attività, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; e) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; f) predispone una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti; g) propone alla Giunta regionale i criteri generali da seguirsi nell'individuazione delle tipologie delle prestazioni a favore di privati e nella determinazione delle relative tariffe; h) nomina il Direttore generale entro trenta giorni dalla data della sua nomina. 8. In sede di prima applicazione della presente legge spettano al Consiglio di amministrazione dell'ARPAS i compiti di cui all'articolo 27, comma 2. | |
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Art. 16 1. Il Direttore generale è preposto alla gestione operativa dell'ARPAS e risponde della corretta esecuzione degli atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'ARPAS. 2. Il Direttore generale, in particolare: a) provvede al coordinamento delle strutture centrali e periferiche dell'ARPAS; b) predispone il programma annuale, il bilancio di previsione e consuntivo, il regolamento organizzativo e quello contabile e i tariffari e li sottopone al Consiglio di amministrazione per la loro adozione; c) predispone contratti, accordi e convenzioni da sottoporre al Consiglio di amministrazione per la sottoscrizione; d) propone al Consiglio di amministrazione la dotazione di personale dell'ARPAS; e) adotta un sistema di controllo di gestione. 3. Il Direttore generale deve essere in possesso di diploma di laurea ed avere competenze ed esperienza professionale coerenti con le funzioni da svolgere. 4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale e comunque non superiore alla durata del Consiglio di amministrazione ed è a tempo pieno. L'incarico è incompatibile con quello di componente di organi di amministrazione di enti pubblici o privati e con cariche elettive pubbliche; l'incarico è subordinato, qualora il Direttore generale provenga dai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti o di altri enti locali, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di provenienza. 5. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale le relative funzioni sono svolte dal più anziano di età fra i direttori delle aree funzionali della struttura centrale dell'ARPAS. | |
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Art. 17 1. Il Direttore generale, nell'espletamento delle sue funzioni, istituisce e presiede un Comitato tecnico composto dai responsabili delle aree funzionali e dai responsabili dei dipartimenti provinciali o sub-provinciali, coincidenti con gli attuali presidi multizonali di prevenzione, di cui all'articolo 21. 2. Il Comitato tecnico collabora alla predisposizione degli atti secondo le indicazioni del Direttore generale ed esprime parere su di essi nelle forme indicate dal regolamento dell'ARPAS. 3. Il Comitato tecnico elabora le linee del coordinamento tecnico scientifico per tutti i livelli organizzativi e territoriali dell'ARPAS. | |
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Art. 18 1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa e su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente previa intesa con l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. 2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. 3. Ai revisori si applicano le cause di incompatibilità previste per il Direttore generale. Sono inoltre incompatibili il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del Direttore generale. 4. Non possono essere nominati revisori i dipendenti del ruolo unico in servizio presso la Presidenza della Giunta, il Servizio Ispettivo, l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e l'Assessorato della difesa dell'ambiente 5. Il Collegio dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere nominati una sola volta. 6. Ai componenti del Collegio spetta un'indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti spettanti al Presidente del Consiglio di amministrazione; al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri membri. 7 Il Collegio dei revisori dei conti elegge nel suo seno, nella prima seduta, il Presidente. | |
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Art. 19 1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge l'ARPAS si articola in: a) una struttura centrale con valenza regionale; b) dipartimenti provinciali o sub-provinciali coincidenti con gli attuali presidi multizonali di prevenzione. | |
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Art. 20 1. La struttura centrale comprende due aree funzionali denominate: a) area tecnico-scientifica; b) area amministrativa. 2. La struttura centrale dell'ARPAS svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, alla formazione e aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico delle attività di carattere unitario. 3. L'area tecnico-scientifica provvede alla promozione, programmazione, progettazione e produzione dei servizi connessi alle attività tecnico-scientifiche dell'ARPAS; svolge inoltre le funzioni relative alla promozione ed allo sviluppo della ricerca, alla rilevazione sullo stato della stessa e sull'avanzamento delle tecnologie più innovative per la migliore tutela dell'ambiente; provvede altresì all'organizzazione delle attività di documentazione, di formazione e di aggiornamento del personale, di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini, nonché alla gestione del sistema informativo ambientale regionale. 4. L'area amministrativa svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, nonché ogni altra attività amministrativa di carattere unitario. 5. L'organizzazione, la dotazione organica nonché le modalità di funzionamento e l'ulteriore articolazione delle competenze delle aree funzionali sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 22. 6. A ciascuna area è preposto un Direttore, nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato, scelto tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea: 1) in discipline tecniche o scientifiche, per il direttore dell'area tecnico- scientifica; 2) in discipline giuridiche o economiche, per il direttore dell'area amministrativa; c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attività professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale, acquisita negli ultimi dieci anni in enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni; d) limitatamente ai direttori dell'area tecnico-scientifica, lo svolgimento per almeno cinque anni di qualificata attività di direzione tecnico-scientifica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche o private. 7. I Direttori di area durano in carica quanto il Consiglio di amministrazione. 8. Il rapporto di lavoro dei Direttori di area è regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Direttore generale. 9. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i dirigenti degli enti regionali. 10. Il Direttore generale provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo. 11. L'incarico di Direttore di area comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni. | |
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Art. 21 1. In ogni provincia sono istituiti, come articolazione periferica dell'ARPAS, i dipartimenti provinciali o sub-provinciali, coincidenti con gli attuali presìdi multizonali di prevenzione, dotati di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore generale e articolati in settori tecnici e servizi territoriali cui competono l'espletamento delle attività laboratoristiche, tecnico strumentali e delle attività di vigilanza e controllo sul territorio. 2. Ad ogni dipartimento provinciale o subprovinciale, coincidente con gli attuali presidi multizonali di prevenzione, è preposto un direttore nominato dal Direttore generale con provvedimento motivato, previa ricognizione tra i dipendenti dell'ARPAS, tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) età non superiore a sessantacinque anni; b) diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche; c) esperienza almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private esplicata attraverso la direzione e gestione di strutture tecnico-scientifiche operanti in materia di tutela ambientale. 3. I direttori dei dipartimenti provinciali durano in carica quanto il Direttore generale. 4. Il rapporto di lavoro dei direttori dei dipartimenti provinciali è regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il Direttore generale. 5. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i dirigenti degli enti regionali. 6. Il Direttore generale provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo. 7. L'incarico di direttore di dipartimento provinciale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non è compatibile con altre attività professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici esso determina il collocamento in aspettativa senza assegni. | |
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Art. 2 1. Il regolamento dell'ARPAS è predisposto dal Direttore generale sentiti i direttori delle aree funzionali di cui all'articolo 20 e adottato dal Consiglio di amministrazione entro novanta giorni dal suo insediamento. 2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPAS e, in particolare, definisce: a) l'organizzazione e la dotazione organica, nonché le modalità di funzionamento delle articolazioni della direzione centrale e dei dipartimenti provinciali di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 21; b) i servizi istituzionali che l'ARPAS assicura alla Regione e agli enti locali; c) le modalità per la prestazione da parte dell'ARPAS di attività tecnico-scientifiche a soggetti pubblici diversi rispetto a quelli previsti dalla lettera b), sulla base di apposite convenzioni, nonché a privati; d) le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali; e) la contabilità dell'ARPAS, individuando anche i criteri per la tenuta di una contabilità di tipo economico. | |
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Art. 23 1. L'ARPAS svolge la propria attività sulla base di piani pluriennali e di programmi annuali 2. Il Consiglio di amministrazione predispone il piano pluriennale di attività dell'ARPAS, nell'ambito degli obiettivi generali di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 9 e sulla base delle proposte dei Comitati provinciali di coordinamento di cui all'articolo 11. Il piano è approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare che deve rappresentare le eventuali osservazioni e integrazioni entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso; il piano ha, di norma, validità triennale ed ha valenza autorizzatoria. 3. Il Consiglio di amministrazione, sulla base del piano pluriennale, approva il programma annuale di attività dell'ARPAS. | |
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Art. 24 1. L'ARPAS è tenuta al pareggio di bilancio. 2. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilità, attività contrattuale in vigore per gli enti regionali. | |
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Art. 25 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e dell'Assessore della difesa dell'ambiente, emana direttive circa le attività ispettive ed esercita le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto legge n. 496 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994, onde assicurare il buon andamento generale e la regolarità dei procedimenti gestori posti in essere dall'ARPAS. A tal fine il Direttore generale dell'ARPAS fornisce agli Assessori competenti tutti gli atti, le informazioni e i dati richiesti. 2. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità e di merito della Giunta regionale i seguenti atti: a) programma di attività annuale; b) bilancio di previsione; c) conto consuntivo; d) definizione della struttura centrale e periferica; e) regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici e la pianta organica. 3. Le deliberazioni sottoposte al controllo diventano esecutive qualora l'Assessore competente, entro venti giorni dal loro ricevimento, non abbia sottoposto alla Giunta regionale la proposta di annullamento, dandone contestuale notizia all'ente proponente. Sulla proposta di annullamento la Giunta decide nel termine perentorio di venti giorni. Decorso tale termine senza che la Giunta ne abbia pronunciato l'annullamento, la deliberazione diviene esecutiva. 4. Prima della scadenza del termine per l'esercizio del controllo, l'Assessore competente può, per una sola volta, chiedere motivatamente all'ente elementi giustificativi, ovvero il riesame della deliberazione. In questo caso il termine di venti giorni entro cui deve essere sottoposta alla Giunta la proposta di annullamento decorre dalla data di ricevimento degli atti integrativi, ovvero della nuova deliberazione. 5. Per gli atti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il termine per l'esercizio del controllo è portato a quaranta giorni. | |
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Art. 26 1. Al fine di agevolare l'espletamento dei propri compiti l'ARPAS stipula appositi accordi con l'Agenzia Europea per la protezione dell'ambiente, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, con altre Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e con enti e istituti di ricerca nazionali ed internazionali, pubblici e privati. | |
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Art. 27 1. Gli organi dell'ARPAS sono nominati, in prima attuazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro trenta giorni dalla scadenza dei relativi mandati. 2. Il Consiglio di amministrazione provvede: a) entro centottanta giorni dalla nomina, ad una ricognizione che, sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la densità di attività produttive ed agricole e la presenza di recettori particolarmente sensibili, permetta di definire gli obiettivi dell'azione di protezione ambientale e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPAS; b) entro centoventi giorni dalla nomina, alla ricognizione del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere, dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle Aziende-USL ; c) entro centoventi giorni dalla nomina, alla ricognizione delle attrezzature e delle strutture laboratoristiche di controllo della qualità ambientale di proprietà delle province e dei comuni e del relativo personale; d) entro centottanta giorni dalla nomina, alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 22. 3. Contestualmente alle nomine di cui al comma 1, la Giunta regionale, su conforme proposta degli Assessori della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, individua le strutture di supporto al Consiglio di amministrazione per le attività di cui al comma 2. 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su conforme proposta degli Assessori della difesa dell'ambiente e dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, individua e assegna all'ARPAS la sede, le attrezzature e la dotazione organica necessarie per garantire l'operatività della direzione centrale, utilizzando le risorse risultanti dal processo di accorpamento di dipartimenti regionali e di enti o strutture regionali. 5. Entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ARPAS è costituita con deliberazione della Giunta regionale e le risorse di cui all'articolo 30, comma 1, sono trasferite all'ARPAS. | |
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Art. 28 1. Sono assegnate all'ARPAS, con le modalità di cui all'articolo 30: a) le dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione in essere alla data del 31 dicembre 1993, nonché quelle ulteriori in essere alla data del 31 dicembre 2000; b) le dotazioni organiche dei servizi delle Aziende-USL in essere alla data del 31 dicembre 1993 sulla base della ricognizione di cui all'articolo 27, relative al personale adibito alle funzioni ed alle attività, comprese quelle laboratoristiche, di cui all'articolo 3, attribuite all'ARPAS; tale assegnazione ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma all'unità, delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attività trasferite; c) la quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e tecnici delle Aziende-USL sedi dei presidi multizonali di prevenzione, in proporzione alla dotazione trasferita all'ARPAS sul totale della dotazione organica; d) le dotazioni organiche della Regione o di enti regionali, relative al personale adibito prevalentemente alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAS; e) le dotazioni organiche delle province e dei comuni relative al personale adibito prevalentemente, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 3 attribuite all'ARPAS. 2. Esperite le procedure di mobilità esterna, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ARPAS si procede mediante concorsi pubblici. 3. L'ARPAS è autorizzata ad assegnare borse di studio, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 22. | |
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Art. 29 1. Sono assegnati all'ARPAS, con le modalità di cui all'articolo 30: a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei presidi multizonali di prevenzione, nonché i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei servizi delle Aziende-USL adibiti, alla data del 31 dicembre 1993, all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 3, attribuite all'ARPAS; b) le attrezzature di controllo ambientale di proprietà regionale, nonché altri beni mobili ed immobili ed attrezzature della Regione o di enti regionali, adibiti all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 3, attribuite all'ARPAS; c) i beni, mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e di monitoraggio delle province e dei comuni, adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 3, attribuite all'ARPAS. | |
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Art. 30 1. La Giunta regionale, entro duecentosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della ricognizione di cui all'articolo 27 effettuata dal Consiglio di amministrazione dell'ARPAS, provvede a trasferire all'ARPAS le dotazioni organiche con il relativo personale in servizio, i beni mobili ed immobili e le attrezzature indicati all'articolo 28, comma 1, lettere a), b), c), d) e) e all'articolo 29, comma 1, lettere a), b), c) e le relative risorse finanziarie. 2. All'atto del trasferimento all'ARPAS del personale di cui al comma 1, gli enti di provenienza provvedono alla corrispondente riduzione dei ruoli organici. 3. Per l'assegnazione del personale e dei beni si procede ai seguenti adempimenti: a) i Direttori generali delle Aziende-USL presentano alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le dotazioni organiche, gli elenchi del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e le relative dotazioni finanziarie dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle aziende stesse, in essere sia alla data del 31 dicembre 1993 (e al 31 dicembre 2000 per i presidi multizonali di prevenzione), sia alla data di entrata in vigore della presente legge; b) la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone gli elenchi del personale, delle attrezzature di controllo ambientale di proprietà regionale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e delle relative dotazioni finanziarie della Regione o di enti regionali, adibiti alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 3, attribuite all'ARPAS; c) le province e i comuni individuano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le relative dotazioni finanziarie, adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, attribuite all'ARPAS e ne propongono l'assegnazione all'ARPAS medesima; per la loro assegnazione e definitivo trasferimento all'ARPAS si provvede, entro novanta giorni dal termine della ricognizione di cui all'articolo 27, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli interessati. 4. Qualora gli enti di cui al comma 3, lettere a) e c), risultino inadempienti, la Giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di un commissario ad acta. 5. Fino alla organizzazione delle strutture amministrative dell'ARPAS e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, gli enti pubblici già titolari delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 3, attribuite all'ARPAS, continuano nella gestione amministrativa del personale che dal 1° giugno 2002 viene funzionalmente comandato presso l'ARPAS, nonché nella provvista di beni e servizi e nella manutenzione sia ordinaria che straordinaria dei beni mobili ed immobili; a tal fine l'ARPAS provvede a disciplinare i rapporti con gli enti interessati, per le prestazioni dei servizi e delle attività mediante la stipula di atti convenzionali. | |
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Art. 31 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 496 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994 (in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), il personale assegnato e trasferito all'ARPAS, a norma della presente legge, conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto dell'assegnazione e del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e fatti salvi gli effetti di eventuali procedure concorsuali in corso di svolgimento, nonché il salario accessorio, secondo la contrattazione decentrata degli enti di provenienza. Ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza il personale dell'ARPAS è inscritto all'INPDAP. E' fatta salva l'opzione di iscrizione all'INPS, già esercitata in base alla precedente normativa nazionale. 2. Al personale dell'ARPAS si applica il trattamento economico e normativo previsto per il personale del comparto della sanità. 3. Ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto legge n. 496 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994, nell'espletamento delle attività di controllo e di vigilanza di cui alla presente legge il personale dell'ARPAS accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti; tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAS. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. Il Direttore generale dell'ARPAS con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, dispone della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in base alle norme vigenti. | |
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Art. 32 1. Le entrate dell'ARPAS sono costituite: a) fino alla determinazione da parte statale della quota del fondo sanitario nazionale, capitolo prevenzione, che sarà destinata al finanziamento dei controlli ambientali, da una quota del Fondo sanitario regionale, determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione: 1) ai posti delle dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle Aziende-USL trasferiti all'ARPAS, alle relative spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni tecnico-scientifiche erogate nonché alle spese di investimento; 2) ai servizi che l'ARPAS assicura ai dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL ai sensi dell'articolo 6, comma 1; b) da un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività assegnate all'ARPAS, ai sensi dell'articolo 12; c) da contributi annuali degli enti locali per l'espletamento delle attività assegnate all'ARPAS con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1; d) da finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'ARPAS dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dalle Aziende-USL con le modalità di cui all'articolo 12, comma 1; e) da trasferimenti di quota parte del tributo inerente il conferimento dei rifiuti in discarica; f) da introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di terzi; g) da finanziamenti statali e comunitari per la realizzazione di attività e progetti specifici; h) da eventuali lasciti o donazioni. | |
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Art. 33 1. Le funzioni in materia ambientale disciplinate dalla presente legge e già attribuite dalla legislazione regionale al settore dell'igiene pubblica dell'Azienda-USL sono svolte dai dipartimenti provinciali dell'ARPAS territorialmente competenti. 2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 02 del decreto legge n. 496 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994, la Regione, attraverso apposite leggi da adottare entro il 1° gennaio 2003, ricompone in un quadro organico le funzioni amministrative in materia di prevenzione e tutela ambientale. | |
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Art. 34 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 314.000.000 per l'anno 2002 ed in lire 470.000.000 per l'anno 2003, si fa fronte mediante utilizzo di una quota delle risorse già destinate agli interventi previsti nella macrovoce "Prevenzione" del Fondo sanitario nazionale e fanno carico alle sottoelencate UPB del bilancio della Regione per gli anni 2002/2003. Alla determinazione degli oneri per gli anni successivi al 2003 si provvede con legge di bilancio. 2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003 sono introdotte le seguenti variazioni: SPESA 12 - SANITÀ In diminuzione UPB S12.027 - Spese per il Servizio Sanitario Regionale - Parte corrente (Cap. 12102) 2001
lire
--------- 2002 lire
314.000.000 2003
lire
470.000.000 In aumento UPB S12.064 (N.I.) - Serv. O6 TIT. I (04.33) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna - Parte corrente 2001
lire
--------- 2002
lire
314.000.000 2003
lire
470.000.000 | |
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Art. 35 1. Alla data di costituzione dell'ARPAS sono soppressi i presidi multizonali di prevenzione (PMP) di cui alla legge regionale 20 giugno 1986, n. 34 e fino all'emanazione del decreto di costituzione dell'ARPAS di cui all'articolo 27, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legge n. 496 del 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994. |
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE TITOLI: Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS). | |
Art. 1 1. E' istituita, sotto la vigilanza ed alle dipendenze del Presidente della Giunta regionale sarda, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, di seguito nominata A.R.P.A.. 2. L'A.R.P.A. svolge le attività tecnico-scientifiche relative: a) alla conoscenza, al monitoraggio, al controllo ed all'informazione sullo stato dell'ambiente, in esso intendendo comprese le componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi (aria, acqua, suolo); b) alla prevenzione dell'inquinamento da agenti fisici, biologici, ivi compresi l'inquinamento negli ambienti confinati e la contaminazione degli alimenti, dei cosmetici e di altri oggetti di uso personale; c) al risanamento e recupero delle zone ambientalmente degradate; d) ad ogni altra attività tecnico-scientifica necessaria alla tutela dell'ambiente nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile definiti a livello internazionale, ivi compresi lo svolgimento delle istruttorie e valutazioni in materia di impatto ambientale e lo studio di compatibilità paesistico-ambientale di competenza regionale secondo quanto previsto dalle normative comunitarie, nazionali e regionali. 3. L'A.R.P.A. effettua inoltre tutte le valutazioni tecnico-scientifiche inerenti le competenze regionali nell'ambito delle disposizioni di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (S.I.N.A.). 4. L'A.R.P.A. persegue altresì l'obiettivo dell'accorpamento delle competenze tecnico-scientifiche e di monitoraggio ambientale attualmente polverizzate in numerose amministrazioni regionali, con grave dispersione di personale, professionalità e mezzi. 5. Si avvalgono dell'A.R.P.A. direttamente gli organi e gli enti dalla stessa controllati della Regione, le provincie, i comuni, i consorzi, le Comunità Montane e le autorità di bacino. 6. Possono avvalersi dell'A.R.P.A. le Amministrazioni periferiche e centrali dello Stato. |
Art. 1 1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61, allo sviluppo ed al potenziamento della tutela ambientale attraverso: a) l'istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna; b) il coordinamento e l'integrazione delle attività e dei soggetti operanti nell'ambito del controllo e della tutela e prevenzione in materia ambientale, al fine di evitare sovrapposizioni di funzioni e di attività, con l'obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico-operativa. | |
Art. 2 1. L'A.R.P.A. esercita le attività di interesse regionale di cui all'articolo 1 della Legge 21 gennaio 1994, n. 61, di conversione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496. 2. Le Amministrazioni e gli enti pubblici operanti nella Regione devono avvalersi dell'A.R.P.A. per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di supporto all'esercizio delle loro funzioni con riferimento agli aspetti di rilevanza ambientale, in particolare in relazione alle attività di pianificazione, autorizzative e concessorie, provvedendo quando necessario all'emanazione di direttive e circolari. 3. L'A.R.P.A. coopera e collabora con l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (A.N.P.A.), secondo quanto previsto dalla Legge n. 61 del 1994, con le altre agenzie regionali per la protezione ambientale e con altri organismi simili, con gli enti pubblici di ricerca operanti in campo ambientale e con i servizi tecnici nazionali e regionali del settore. 4. L'A.R.P.A. e le sue articolazioni territoriali, di cui all'articolo 3, comma 5, collaborano con il Servizio sanitario regionale e con i dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L., istituti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, allo scopo di garantire il coordinamento nelle materie di interesse comune e di evitare sovrapposizioni di attività. 5. Su proposta dell'A.R.P.A., il Presidente della Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale per l'approvazione un programma triennale di attività, nell'ambito del quale il Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 3, comma 2, adotta ogni anno il piano di lavoro. |
Art. 2 1. E' istituita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, di seguito denominata ARPAS, in attuazione dell'articolo 03 del decreto legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994, posta sotto la vigilanza della Presidenza della Giunta regionale. 2. L'ARPAS opera per la tutela, il controllo, il recupero dell'ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva, perseguendo l'obiettivo dell'utilizzo integrato e coordinato delle risorse, al fine di conseguire la massima efficacia nell'individuazione e nella rimozione dei fattori di rischio per l'uomo e per l'ambiente. 3. L'ARPAS è ente regionale di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. |