CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 64
presentata dal Consigliere regionale
SANNA Giacomo
il 4 aprile 2000
Ripristino dei confini storici dei comuni
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge cerca di ovviare a delimitazioni di territori comunali che sono fonte di notevoli inconvenienti.
Numerosi comuni sardi furono, durante il ventennio fascista, accorpati o disciolti, ovviamente senza che fossero sentite le relative popolazioni.
Restaurata la democrazia, quasi tutti questi comuni sono ridiventati autonomi ma, spesso, con territori più ridotti rispetto a quelli originari.
Ciò è derivato dal fatto che un accordo sui confini comunali fra il comune che veniva a perdere territorio e il comitato per la costituzione del comune autonomo facilitava notevolmente l'iter per la costituzione del comune autonomo stesso, per cui i comitati spesso, pur di accelerare i tempi ed evitare che al referendum partecipassero tutti i residenti nel comune accorpato, hanno rinunziato a chiedere il ripristino dei vecchi confini comunali.
Il divieto di creare discontinuità nei territori dei nuovi comuni ha impedito di ricomprendere nel territorio del ricostituito comune quelle parti di territorio del comune disciolto che non avessero continuità territoriale col centro abitato.
Il comune di Monserrato rappresenta un caso emblematico. Ricostituito con legge regionale 18 novembre 1991, n. 36, è stato dotato di un territorio di 650 ettari mentre il disciolto comune di Monserrato aveva un territorio di 1.137 ettari.
Per il principio della continuità territoriale infatti il territorio, chiamato piana di San Lorenzo e compreso nei fogli da 1 a 4 del catasto del comune di Monserrato, è restato in comune di Cagliari poiché tale zona, vasta 497 ettari, è separata dal restante territorio di Monserrato da una fascia di terreno appartenente al comune di Selargius.
Ciò è fonte di notevoli inconvenienti in quanto i proprietari dei terreni, quasi tutti monserratini, devono rivolgersi al comune di Cagliari, che si trova a gestire un territorio i cui proprietari non concorrono democraticamente a determinare la volontà del comune stesso.
Va rilevato che il territorio della piana di San Lorenzo è elemento essenziale della comunità di Monserrato in quanto fattori religiosi di aggregazione sociale fanno perno sulla chiesa di San Lorenzo.
La proposta di legge propone un iter snello per la decisione di tali situazioni affidando alla richiesta del comune e alla volontà dei cittadini residenti ove nel territorio vi siano insediamenti di una seppur ridotta rilevanza, e richiamandosi alle norme generali in materia di circoscrizioni comunali.
L'articolo 4 tende ad evitare che si ripropongano per comuni da ricostituirsi problemi simili.
Art. 4 1. In deroga al comma 5 della legge regionale n. 58 del 1986, è ammessa discontinuità del territorio comunale qualora l'erezione in Comune autonomo riguardi un comune disciolto o accorpato dal 28 ottobre 1922 al 25 luglio 1943. |
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. I comuni disciolti o accorpati dal 28 ottobre 1922 al 25 luglio 1943 e ricostituiti successivamente a tale data in confini più ristretti rispetto al territorio comunale all'atto dello scioglimento o accorpamento, possono richiedere l'acquisizione al loro territorio comunale delle parti di territorio non comprese nel perimetro del comune, all'atto della ricostituzione, ancorché tali aree non siano contigue all'attuale territorio comunale. 2. La richiesta di ripristino dei confini va deliberata dal Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e va inoltrata all'Assessore regionale competente in materia di enti locali, accompagnata da idonea relazione storica e catastale, con relativa cartografia. |
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Art. 2 1. L'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza inoltra copia della medesima al comune che verrebbe a perdere parte del proprio territorio, per la proposizione di controdeduzioni entro novanta giorni. 2. Ricevute le controdeduzioni, o scaduto inutilmente il relativo termine, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica ed entro il termine di centoventi giorni, presenta al consiglio regionale documentata relazione sulla richiesta. 3. Qualora il Consiglio regionale ritenga la richiesta ammissibile delibera, a maggioranza semplice, di far luogo a referendum consultivo, a cui sono chiamati a partecipare tutti i cittadini residenti nel territorio di cui si chiede l'aggregazione alla data di entrata in vigore della presente legge, che godano dei diritti elettorali alla data di effettuazione del referendum. 4. Si applicano per il referendum e la proposizione al Consiglio del disegno di legge di modifica dei confini comunali le norme di cui al titolo IV della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58 (Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni) in quanto compatibili. |
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Art. 3 1. Non si fa luogo a referendum qualora i cittadini residenti nel territorio di cui si chiede l'aggregazione siano inferiori al numero di cento alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. In tal caso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, ricevute le controdeduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, o scaduto inutilmente il relativo termine, propone al Consiglio regionale il disegno di legge di modifica dei territori comunali. |