CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 62
presentata dai Consiglieri regionali
DETTORI BRUNO - DEIANA - DORE - LODDO
il 29 marzo 2000
Istituzione del Servizio
meteorologico e di monitoraggio
delle risorse ambientali della Regione Sardegna.
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge si pone l'obiettivo dell'istituzione anche nella Regione Sardegna del Servizio meteorologico e di monitoraggio delle risorse ambientali, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di trasferimento delle competenze amministrative agli enti locali, che viene dopo la legge 59/97 Bassanini, facendo seguito a quanto già messo in atto dalle varie Regioni italiane che hanno recepito il decentramento indicato dalla Bassanini e che hanno già istituito tale importante Servizio che svolge compiti conoscitivi tecnico - scientifici ed operativi nel campo della meteorologia.
In base, infatti, al collegamento fra i vari servizi meteorologici regionali, sarà possibile creare il Servizio meteorologico nazionale distribuito che, assente ancora in Italia, è già presente in numerosi paesi europei e svolge un ruolo di importanza fondamentale per il monitoraggio dei fenomeni meteorologici.
La struttura in oggetto è deputata a coordinare le varie attività svolte a livello regionale, favorendo quindi un migliore utilizzo delle risorse economiche ed umane disponibili, nonché a rappresentare un tassello di un ente unico di riferimento da costituirsi a livello nazionale, degno a tutti gli effetti di rappresentare in Europa ed in campo internazionale la meteorologia italiana.
Il D.Lgs. n. 112/98 all'articolo 111, delinea in modo schematico uno scenario iniziale cui le regioni italiane devono conformarsi - e molte hanno già provveduto - con una normativa che individui contenuti organizzativi, tecnici, scientifici, economici e finanziari.
La presente proposta si prefigge proprio tale obiettivo; infatti all'art. 2 sono elencati i compiti del Servizio: attività di previsione, raccolta e archiviazione dei dati, coordinamento delle attività di diffusione e commercializzazione dei prodotti e servizi meteorologici in ambito regionale, promozione della ricerca scientifica nel settore; promozione della formazione tecnico - scientifica, rappresentanza negli organismi nazionali ed internazionali, supporto e collegamento operativo tra le varie strutture a livello nazionale.
Il Servizio è dotato di patrimonio e bilancio proprio (art. 3) costituito da contributi regionali, statali, europei e di enti pubblici e privati, nonché dai proventi per le prestazioni eseguite per conto di enti o di privati.
Agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8, sono descritti gli organi del Servizio ed i compiti di Presidenza e dirigenza mentre agli artt. 9 e 10 vengono definiti i ruoli del personale ed il regime contrattuale.
Il Regolamento del Servizio è presentato all'art. 11 e all'art. 12 sono definiti i rapporti con altri soggetti.
Per l'importanza del recepimento della normativa nazionale in materia (D.Lgs. n. 112/98, art.111) e per l'adeguamento a quanto già attuato in altre regioni italiane, si auspica un esame puntuale e urgente da parte della Commissione competente.
Art. 3 Il Servizio ha un patrimonio ed un bilancio propri. 2. Alle spese per il funzionamento del Servizio si provvederà: a) con un contributo annuo a carico del bilancio della Regione; b) con gli eventuali contributi dello Stato, di enti pubblici e privati; c) con le rendite del proprio patrimonio; d) con i proventi delle prestazioni eseguite per conto di enti e di privati; e) con le entrate derivanti da finanziamenti erogati da enti nazionali o internazionali nel quadro di programmi o contratti di ricerca e collaborazione; f) con ogni altra entrata acquisita in conformità alle norme che ne disciplinano l'attività. |
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Art. 4 1. Sono organi del Servizio: a) il Presidente; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Collegio dei revisori. 2. Ai componenti degli organi del Servizio si applicano le norme contenute nella legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, tranne per quanto di seguito specificato. |
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Art. 5 1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima. 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne dirige i lavori, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio. |
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Art. 6 1. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro consiglieri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, dei quali: a) un consigliere, esperto in meteorologia, è designato dalla Giunta regionale su indicazione del consiglio direttivo del Servizio meteorologico nazionale distribuito; b) un consigliere, esperto in materia ambientale, è designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente; c) un consigliere esperto in materie agricole, è designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura; d) un consigliere, designato dal Consiglio regionale, espressione del mondo scientifico. 2. Il Consiglio di amministrazione: a) definisce gli obiettivi da conseguire e i programmi di attività del Servizio, in conformità a quanto stabilito dagli atti di programmazione regionale in materia e nell'osservanza delle eventuali direttive impartite dalla Giunta regionale; b) approva il bilancio di previsione e le sue variazioni ed il conto consuntivo; c) quantifica le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle varie attività del Servizio e le ripartisce fra gli uffici di livello dirigenziale; d) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; e) approva i regolamenti del Servizio; f) definisce i criteri generali da seguirsi nella determinazione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi; g) delibera sugli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione; h) delibera sulla costituzione di società e di altre forme associate e sulla partecipazione ad esse; i) nomina il direttore generale; l) nomina i responsabili dei settori operativi ed amministrativo, sentito il direttore generale. |
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Art. 7 1. Il Collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile. Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti. I componenti sono nominati dalla Presidenza della Giunta regionale. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni. |
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Art. 8 1. Il direttore generale del Servizio è nominato dal Consiglio di amministrazione e scelto tra persone in possesso di comprovate competenze nella direzione di organizzazioni complesse. 2. Al direttore generale sono attribuiti tutti i poteri gestionali del Servizio, assicurando il controllo di gestione e la verifica della qualità dei servizi prestati. 3. Il direttore generale predispone ed invia al Consiglio di amministrazione una relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Consiglio di amministrazione trasmette tale relazione al Presidente della Giunta regionale per eventuali determinazioni. 4. Il direttore generale è coadiuvato dai responsabili dei settori operativi in cui è articolato il servizio ed il responsabile amministrativo, che sono in posizione di staff ed esprimono parere obbligatorio sui provvedimenti da adottare. I responsabili dei settori operativi ed amministrativo sono assunti con provvedimento motivato del direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso. 5. Il trattamento economico del direttore generale è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento economico dei direttori generali, assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica, ovvero i valori medi di mercato per figure equivalenti. Nell'ambito degli stessi criteri, il trattamento economico dei responsabili dei settori operativi ed amministrativo è definito in misura opportunamente ridotta rispetto a quello del direttore generale. |
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Art. 9 1. Il personale di ruolo presso il Consorzio SAR-Sardegna S.r.L. alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato quale personale del Servizio nel ruolo unico regionale con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. L'inquadramento del personale avviene nella qualifica corrispondente a quella posseduta nel Consorzio SAR-Sardegna e con il trattamento economico di maggiore favore. L'eventuale differenza fra il trattamento economico in atto e quello spettante per effetto dell'inquadramento nei ruoli regionali viene considerato assegno personale. 3. Il Servizio, per accertate esigenze di funzionalità o per carenze delle specifiche professionalità necessarie in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato, di durata non superiore ad anni 5, nonché di personale, trasferito o in posizione di comando, dalla Regione o da altre amministrazioni pubbliche; per le stesse finalità il Servizio può stipulare, altresì, convenzioni con le Università ed altri istituti di ricerca o ricorrere a rapporti di consulenza o fornitura di servizio, da parte di qualificati soggetti, pubblici o privati, in base a criteri di economicità e qualità. 4. Il personale del Servizio non può assumere incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione dei lavori su attività o in contrasto ai compiti istituzionali. |
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Art. 10 1. In deroga all'articolo 58, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1998, il personale dell'ente costituisce un comparto di contrattazione unico e distinto dal comparto del personale dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali. 2. Nella negoziazione del contratto collettivo regionale del comparto la regione è legalmente rappresentata da un apposito comitato, composto da tre membri, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 59, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1998, i cui nominativi sono proposti al Presidente della Giunta regionale d'intesa fra il Consiglio di amministrazione del Servizio e l'Assessore competente in materia di personale. 3. Per le attività di segreteria il comitato si avvale di personale del Servizio, ovvero di personale dell'Amministrazione regionale messo a sua disposizione sulla base di apposita intesa con l'Assessore competente in materia di personale. 4. Nella sua attività il comitato è assistito da una o più organizzazioni datoriali del comparto dei servizi reali alle imprese, con le quali il Consiglio di Amministrazione del Servizio, d'intesa con l'Assessore regionale competente in materia di personale, è autorizzato a definire le necessarie intese. 5. In sede di prima applicazione il comitato per la rappresentanza negoziale ammette alla contrattazione collettiva regionale anche le organizzazioni sindacali che aderiscano ad organizzazioni o confederazioni presenti su tutto il territorio nazionale e che siano firmatarie dei contratti collettivi nazionali del settore servizi e terziario, nonché le confederazioni cui le stesse sono associate. 6. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 gravano sul bilancio dell'ente. |
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Art. 11 1. Entro sei mesi dalla data del suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione delibera il regolamento del Servizio, che definisce: a) l'organizzazione e la dotazione organica; b) i servizi ed i prodotti che il Servizio assicura alle diverse strutture regionali; c) le modalità per la prestazione da parte del Servizio di assistenza a soggetti pubblici diversi da quelli individuati per il punto b), nonché a privati; d) le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali; e) i criteri di gestione contabile ed economico finanziaria; f) le procedure di assunzione del personale; g) la costituzione di commissioni tematiche su specifici argomento; h) le forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali e di altre associazioni sociali. |
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Art. 12 1. Nell'espletamento delle proprie attività il Servizio coopera mediante accordi, convenzioni, interscambio informativo ed altre forme di rapporto con il Servizio meteorologico nazionale distribuito, con l'Agenzia nazionale per l'ambiente, con gli enti istituzionali a livello centrale e locale, aziende ed enti pubblici, Università e centri di ricerca, associazioni di categoria ed altre associazioni rappresentanti gli interessi diffusi, nonché privati cittadini. 2. Alla Regione e agli enti locali non è consentito mantenere o attivare propri servizi, uffici, unità operative e strutture tecniche e di laboratorio con compiti simili a quelli attribuiti al Servizio ai sensi dell'articolo 2. 3. Tutte le prestazioni erogate dal Servizio a favore della Regione e degli enti locali che rientrano tra le attività istituzionali e sistematiche del Servizio, sono fornite obbligatoriamente senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto all'articolo 3, comma 2. |
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Art. 13 1. Gli organi del Servizio sono nominati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Nelle more della costituzione degli organi del Servizio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, è nominato un commissario straordinario con le funzioni di predisporre l'avvio del Servizio. Il commissario decade alla data della nomina del Presidente del Servizio. |
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Art. 14 1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 80.000.000 per l'anno 2000 e in lire 2.000.000.000 per gli anni successivi. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000-20002 sono introdotte le seguenti variazioni: In aumento 06 - AGRICOLTURA Cap. 06346/01 (N.I.) - Spese per il funzionamento del Servizio Meteorologico della Regione Sardegna 2000 lire 80.000.000 2001 lire 2.000.000.000 2002 lire 2.000.000.000 In diminuzione 03 - BILANCIO Cap. 03017 Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4) 2000 lire 80.000.000 2001 lire 2.000.000.000 2002 lire 2.000.000.000 mediante riduzione della riserva prevista dalla Voce 8 della tabella B allegata alla legge finanziaria. 3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge gravano sul citato capitolo del bilancio per gli anni 2000-2002 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli ani successivi. |
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Art. 15 1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. E' istituito il Servizio meteorologico e di monitoraggio delle risorse ambientali della Regione autonoma della Sardegna (di seguito denominato Servizio), ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo della Presidenza della Giunta regionale della Sardegna. 2. Il Servizio è deputato a svolgere le funzioni delegate alla Regione Sardegna dal Servizio meteorologico nazionale distribuito, in attuazione all'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 3. Il Servizio rileva le funzioni, il patrimonio ed il personale del Consorzio SAR Sardegna S.r.L.. |
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Art. 2 I compiti del Servizio sono i seguenti: a) attività di previsione meteorologica e analisi climatologica su scala regionale e locale e applicazioni connesse, con particolare riferimento all'agrometeorologia; b) raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati meteorologici e ambientali di diversa natura prodotti a livello regionale; c) coordinamento delle attività di diffusione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi meteorologici in ambito regionale; d) promozione e indirizzo della ricerca scientifica di settore anche in collaborazione con istituti universitari o strutture di ricerca pubbliche o private; e) promozione della formazione tecnico-scientifica nei settori della meteorologia, anche nelle sue diverse applicazioni, nonché del monitoraggio ambientale; f) rappresentanza della meteorologia regionale a livello nazionale e, ove necessario, a livello internazionale; g) supporto operativo ad enti ed agenzie nazionali e regionali che debbono avvalersi del Servizio per i rispettivi compiti istituzionali, secondo convenzioni da siglarsi caso per caso. |