CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 61

presentata dai Consiglieri regionali

SANNA Salvatore - CALLEDDA - MORITTU - SANNA Alberto -
CUGINI - SANNA Emanuele - ORRU'

il 29 marzo 2000

Disciplina regionale delle assegnazioni, gestione e determinazione
dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica


RELAZIONE DEI PROPONENTI  

La proposta di legge consegue alle disposizioni ed ai criteri generali delle delibere CIPE 13 marzo 1995 e 20 dicembre 1996. La Regione doveva deliberare entro il 14 giugno 1997. In assenza di provvedimento regionale, gli enti gestori devono applicare comunque nuovi canoni adottando i parametri prescritti dal CIPE entro il 1° luglio 1997.

L'approvazione di sole direttive, come il recente passato ha dimostrato, crea situazioni di incertezza tra i soggetti attuatori e gli assegnatari, causando confusione gestionale e danni erariali. E' dunque urgente l'approvazione della normativa regionale che tenga conto della specificità della situazione sarda.

La presente proposta di legge risponde alle esigenze sociali nuove, introducendo criteri di assegnazione, di riserva, di fissazione dei canoni e di mobilità che favoriscano anziani, svantaggiati, giovani, famiglie monoreddito e famiglie numerose.

I parametri di applicazione dell'equo canone, come canone di riferimento, sono stati opportunamente corretti in relazione alla tipologia effettiva degli alloggi, alla loro vetustà e situazione ambientale, al fine di evitare, per quanto possibile, iniquità ed eccessi.

La correlazione tra canone e reddito, comunque introdotta per tutte le fasce di assegnatari, risponde al criterio della progressività, proteggendo le categorie sociali più deboli.

Sempre per lo stesso scopo, anche per avviare a soluzione il problema della morosità (che attualmente distorce i bilanci degli enti gestori, come ha riconosciuto la stessa Regione all'atto dell'approvazione dei rendiconti), è stato istituito il Fondo Sociale, e un'apposita norma transitoria per la morosità pregressa.

Contemporaneamente sono state precisate norme più efficaci contro abusi, evasioni reddituali, illegalità e inerzie burocratiche.

Si è altresì inteso conseguire un rapporto con gli assegnatari e le loro organizzazioni sindacali più utile al fine della partecipazione, dalla tutela dei diritti e del rispetto dei doveri.

E' stato introdotto il necessario criterio di economicità e di pareggio del bilancio degli enti gestori, pur con una continua verifica delle entrate e delle uscite di gestione e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Tuttavia un ulteriore aggiornamento della normativa regionale si renderà necessario all'atto della revisione degli estimi catastali, della revisione statale dei criteri generali di autonomia regionale nella materia, ed all'atto della riforma degli enti strumentali regionali.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Ambito di applicazione della presente legge

1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico dello Stato, della Regione Autonoma della Sardegna, delle Province o dei Comuni, nonché a quelli realizzati o recuperati da enti pubblici non economici e utilizzati per le finalità sociali proprie dell'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), ivi compresi gli alloggi di cui agli articoli 7 e 8 della Legge 15 febbraio 1980, n. 25, all'articolo 2 della Legge 25 marzo 1982, n. 94, della Legge 5 aprile 1985, n. 118 e agli articoli 7 e 8 della Legge 23 dicembre 1986, n. 899, nonché agli alloggi di cui al titolo VIII della Legge 14 maggio 1981, n. 219 e quelli acquistati ai sensi dell'articolo 2, comma 5 bis, del D.L. 3 aprile 1985, n. 114, convertito in Legge 30 maggio 1985, n. 211, purché gli stessi siano stati assegnati a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche in tema di assegnazioni di ERP, nonché quelli realizzati o acquistati ai sensi di provvedimenti legislativi speciali o straordinari, e comunque anche tutti quelli assegnati con bando di concorso per l'ERP. Le norme della presente legge si applicano altresì alle case parcheggio e ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempre che abbiano tipologia e standard abitativi adeguati.

2. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;

c) di servizio, assentiti mediante semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione;

d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione Autonoma della Sardegna.

3. Possono essere altresì esclusi dall'applicazione della presente legge, previa specifica individuazione con atto deliberativo dell'ente pubblico proprietario e favorevole presa d'atto della Giunta regionale, gli alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale, caratteristiche dell'utenza insediata o particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzabili per i fini dell'ERP.

4. Possono essere momentaneamente esclusi dall'applicazione della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su motivata richiesta degli enti locali e delle Aziende sanitarie locali, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare al soddisfacimento abitativo di soggetti fruenti di intervento socio-terapeutico. La Regione prevede tale riserva temporanea anche in sede di piano di localizzazione in relazione alle esigenze prospettate dagli enti locali e/o dalle ASL. L'ente locale e/o la ASL richiedente stipulano con l'Ente gestore una apposita convenzione per le modalità di utilizzo, la manutenzione, il pagamento del canone.

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TITOLO I
GRADUATORIE PERMANENTI DEGLI AVENTI TITOLO ALL'ASSEGNAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 2
Requisiti per l'accesso all'ERP

1. Per concorrere all'assegnazione di alloggi di ERP sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro e se svolge in Italia una attività lavorativa debitamente autorizzata da almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati, o di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Si intende per attività lavorativa principale, l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricava almeno 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale di assegnazione salvo che si tratti di nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, il quale alloggio non sia adattabile ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, sempre che gli stessi si impegnino a locare l'alloggio a canone da stabilirsi in base alla Legge 392/1978, non titolarità o usufrutto di terreni edificabili il cui valore sia pari al valore reale di un alloggio adeguato determinato con le modalità della Legge 392/1978, nonché non titolarità di immobili o locali adibiti ad uso diverso dall'abitativo il cui valore mensile superi le 600.000 lire;

d) non titolarità di diritti di cui al punto c) su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore complessivo, determinato ai sensi della citata Legge 392/1978, sia almeno pari al valore locativo di alloggio da considerarsi adeguato alla stregua del criterio di cui al successivo comma 5, salvo che si tratti di nuclei familiari con presenza di portatori di handicap il quale alloggio non sia adattabile ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 1989, sempre che gli stessi si impegnino a locare l'alloggio a canone da stabilirsi in base alla Legge n. 392 del 1978;

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza aver dato luogo a risarcimento del danno, nonché assenza di occupazione abusiva di alloggio pubblico che abbia leso i diritti di concorrenti all'assegnazione collocati in graduatoria utile;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente alla scadenza del termine di presentazione della domanda previsto nel bando di concorso. In sede di prima applicazione della presente il limite di reddito è fissato in lire 21.000.000 per nucleo familiare di due componenti ed è ridotto di lire 1.000.000 per ciascun ulteriore componente sino ad un massimo di lire 6.000.000. La Giunta regionale, ogni biennio, aggiorna il limite di reddito tenendo conto della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti medesimi. Il reddito stesso è da computarsi con le modalità di cui all'articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, come sostituito dall'articolo 2, comma 14, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modifiche dalla Legge 25 marzo 1982, n. 94. Qualora risultasse un sopravvenuto stato di disoccupazione, di invalidità permanente superiore ai 2/3 o di decesso, di un percettore di reddito componente il nucleo familiare, lo stesso reddito deve essere considerato inesistente. Il reddito da considerare è quello certo continuativo dell'intero nucleo familiare e deve risultare nei modi indicati dalla vigente normativa. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela e affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando di concorso ed essere comprovata con dichiarazioni sostitutive di atto notorio sia da parte del concorrente che dei conviventi interessati. Un nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona.

g) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'eventuale alloggio assegnato in locazione semplice;

h) possono partecipare al bando i nubendi che entro tre mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva dovranno contrarre matrimonio e produrre entro i successivi trenta giorni il relativo certificato di matrimonio, pena l'esclusione dalla graduatoria stessa. In tal caso il reddito complessivo è determinato dalla somma dei redditi fruiti da ciascuno dei nubendi.

2. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente alle precedenti lett. c), e) e g), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. Il requisito relativo al limite di reddito di cui alla lettera f) deve permanere sino alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data. L'assegnatario perde tale qualifica qualora, nel corso del rapporto, per due anni consecutivi superi il limite di reddito stabilito per la decadenza.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera c), è considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile non sia inferiore a:

a) mq. 28 per un nucleo familiare composto da una persona;

b) mq. 45 per un nucleo familiare composto da due persone

c) mq. 60 per un nucleo familiare composto da tre persone;

d) mq. 70 per un nucleo familiare composto da quattro persone;

e) mq. 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;

f) mq. 95 per un nucleo familiare composto da sei o più persone.

4. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma precedente non si tiene conto di eventuali autorimesse ad uso comune, di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili, della superficie scoperta e della superficie condominiale destinata a verde. E' invece considerato non adeguato l'alloggio abitato da un nucleo familiare con presenza di portatori di handicap, non abitabile ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1989, n. 145.

   

Art. 3
Integrazione regionale dei requisiti e delle condizioni attributive di punteggio

1. Oltre a quelli previsti nell'articolo 2, l'Amministrazione regionale può stabilire ulteriori requisiti e condizioni attributive di punteggio in relazione a particolari esigenze di pubblico interesse connesse a finanziamenti destinati a particolari e a peculiari esigenze locali.

2. Per le condizioni indicate nel comma 1 il punteggio può essere integrato sino ad un massimo di 2 punti.

3. I requisiti e le condizioni aggiuntive previsti dal presente articolo sono deliberati secondo le procedure previste per le localizzazioni degli interventi.

   

Art. 4
Bandi generali di concorso

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune ove sono localizzati gli alloggi, con apposito bando predisposto secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il bando è pubblicato entro quindici giorni dall'inizio dei lavori commissionati dall'ente gestore o, per gli alloggi acquistati, dalla data di stipula del contratto. I Comuni in cui sono localizzati gli alloggi per i quali non si è ancora provveduto alla pubblicazione dei relativi bandi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a provvedere entro trenta giorni dall'approvazione dello schema tipo di cui al presente comma.

2. Il concorso viene indetto per singoli Comuni o per ambiti territoriali sovracomunali. La Regione Autonoma della Sardegna può promuovere accordi di programma con i Comuni interessati da particolari esigenze abitative, per la localizzazione di interventi in ambiti territoriali sovracomunali. In questo caso il bando viene pubblicato a cura del Comune principale dell'ambito territoriale, previa quantificazione delle percentuali di alloggi da assegnare ai cittadini dei singoli Comuni.

3. I bandi di concorso finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti debbono essere pubblicati per almeno trenta giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni interessati al bando, nonché per estratto, nel B.U.R.A.S..

4. A detti bandi di concorso deve essere assicurata la massima pubblicità nei modi più idonei ed opportuni, anche attraverso:

a) affissione di manifesti anche nelle sedi decentrate dei Comuni, nelle bacheche delle sedi delle aziende con più di 100 dipendenti, nelle sedi degli IACP e degli altri enti pubblici;

b) pubblicazione di avvisi sui quotidiani e radiogiornali di maggiore diffusione ed ascolto locale;

c) trasmissione di copie di essi alle organizzazioni sindacali degli assegnatari.

5. Ai bandi di concorso deve altresì essere assicurata adeguata pubblicità presso le rappresentanze consolari o diplomatiche all'estero con le modalità all'uopo indicate dalla Regione Autonoma della Sardegna.

6. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze, la Regione Autonoma della Sardegna può autorizzare, su proposta dei Comuni interessati, l'emanazione di bandi speciali indicando gli eventuali requisiti integrativi nonché le forme aggiuntive di pubblicità.

7. Per la determinazione dei requisiti di cui al comma 6 trova applicazione il precedente articolo 3, comma 3.

   

Art. 5
Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso deve specificare:

a) l'ambito comunale o sovracomunale di riferimento;

b) i requisiti di carattere generale per la partecipazione al concorso come indicato nell'articolo 1 ed eventualmente gli altri requisiti indicati nell'articolo 3;

c) le condizioni soggettive ed oggettive attributive di punteggio a norma dell'articolo 8;

d) le norme per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di ERP;

e) i documenti da allegare alle domande;

f) il termine per la presentazione delle domande non superiore a quarantacinque giorni.

2. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato di sessanta giorni per i residenti nell'area europea e di novanta giorni per i residenti nei paesi extraeuropei. Tali termini non sospendono i lavori delle Commissioni.

   

Art. 6
Contenuto e presentazione delle domande

1. Le domande, redatte su apposito modulo, debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune che ha indetto il bando entro il termine stabilito nel bando stesso. Nel caso di bando che riguardi diversi Comuni la domanda può essere indirizzata ad uno qualunque dei Comuni interessati.

2. Le domande devono indicare:

a) la cittadinanza, la residenza del concorrente ed il Comune sede della propria attività lavorativa;

b) la composizione del nucleo familiare, corredata dei dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente;

c) il reddito complessivo del nucleo familiare, computato in termini reali senza le detrazioni e gli abbattimenti di cui all'articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni;

d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria.

f) l'esatto recapito in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

3. Il concorrente deve esplicitamente dichiarare in domanda che sussistono in suo favore, oltre che degli altri componenti il nucleo familiare, i requisiti di carattere generale prescritti dall'articolo 2 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. Al fine deve altresì presentare l'autocertificazione richiesta ai sensi delle vigenti disposizioni. Tale dichiarazione deve essere confermata in domanda dagli altri componenti maggiorenni del nucleo famigliare, con dichiarazione e sottoscrizione congiunta resa nelle forme e per gli effetti dell'articolo 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

   

Art. 7
Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

1. L'Amministrazione comunale che ha indetto il bando di concorso, entro sessanta giorni dalla scadenza del bando stesso, provvede alla istruttoria delle domande ed attribuisce a ciascuna i relativi punteggi sulla base delle dichiarazioni rese dal richiedente. Per l'istruttoria delle domande il Comune può avvalersi, a mezzo di convenzione, anche dello IACP competente per territorio. La Giunta regionale approva la convenzione-tipo, da stipularsi tra Comune e IACP.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni qualora le domande pervenute siano in numero maggiore a 500, di sessanta giorni qualora le domande pervenute siano in numero maggiore a 1000. In caso di inadempienza l'Assessore regionale competente procede alla nomina di un Commissario regionale ad acta che provvede entro quindici giorni a quanto previsto dal presente articolo, incaricando per tale compito la Commissione di cui all'articolo 9 o formando più commissioni.

3. La Commissione di cui all'articolo 9, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande con relative documentazioni a corredo e schede, formula la graduatoria provvisoria che viene affissa per trenta giorni all'Albo pretorio del Comune o dei Comuni interessati presso l'ente gestore, nonché nelle sedi delle organizzazioni sindacali degli assegnatari, completa di tutti i dati relativi al punteggio conseguito da ciascun concorrente.

4. Della pubblicazione viene data notizia attraverso la stampa locale e gli altri mezzi di informazione.

5. Ai lavoratori emigrati all'estero viene data notizia della loro posizione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

6. Gli interessati hanno facoltà di presentare alla Commissione entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 e, per i lavoratori emigrati all'estero, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 5:

a) segnalazioni, opposizioni e istanze di rettifica avverso le esclusioni ed avverso i punteggi attribuiti anche per sopravvenuto stato di disoccupazione;

b) istanze di aggiornamento dei punteggi in conseguenza di:

1) sopravvenuto decesso di componenti il nucleo familiare percettori di reddito;

2) sopravvenuta nascita di altri componenti il nucleo familiare;

3) sopravvenuta notifica di sentenza esecutiva di sfratto o altri provvedimenti equipollenti.

7. La Commissione, esaminato quanto pervenuto ai sensi del comma 6, formula la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio alla presenza dell'Ufficiale rogante del Comune sede dell'intervento. La data dei sorteggi deve essere comunicata agli interessati, che hanno diritto ad assistervi, con almeno dieci giorni di anticipo.

8. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. La stessa deve essere comunque formulata entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del bando di concorso; in caso di inadempienza l'Assessore regionale competente procede alla nomina di un Commissario ad acta.

9. La Commissione, qualora in base ad elementi e circostanze di fatto, riscontri che il reddito di cui al comma 1, lett. f) dell'articolo 2, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al concorrente ed ai componenti il suo nucleo famigliare, ne fa segnalazione agli uffici finanziari, fornendo dati, fatti ed elementi rilevanti, indicativi di capacità contributiva ed ogni documentazione idonea atta a comprovarli. Gli Uffici finanziari, accertato il reddito, lo comunicano alla Commissione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In attesa di tale comunicazione è sospesa l'assegnazione dei soli alloggi relativi ai casi controversi.

10. La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di ERP di nuova costruzione o di risulta. Essa conserva la sua efficacia per un periodo massimo di due anni.

   

Art. 8
Punteggi da attribuire alle domande

1. Le graduatorie di assegnazione vengono predisposte sulla base dei seguenti punteggi attribuiti in relazione alle condizioni soggettive e oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare:

a) condizioni soggettive:

1) reddito pro capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni e integrazioni:

1.1) non superiore a lire 1.500.000 annue per persona: punti 4;

1.2) non superiore a lire 2.000.000 annue   per persona: punti 2;

1.3) non superiore a lire 3.000.000 annue   per persona: punti 1;

dette classi di reddito vengono aggiornate dalla Giunta regionale in relazione alle modificazioni annuali del limite di assegnazione effettuate dal CIPE ai sensi dell'articolo 13 bis della legge 15 febbraio 1980 n.25 e successive modificazioni e integrazioni. Il reddito da considerare, documentato con modd. 101, 740, 730, 201, o altri analoghi, è quello dichiarato ai fini fiscali nell'anno precedente la pubblicazione del bando. L'eventuale condizione della mancanza di reddito deve essere documentata da apposita dichiarazione attestante lo stato di indigenza rilasciata dagli uffici del Comune di residenza.

2) richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di pubblicazione del bando, a condizione che vivano soli o in coppia anche con eventuali minori a carico: punti 2;

3) ragazze madri a condizione che vivano con il minore a carico: punti 2;

4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di presentazione della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno da certificare con atto sostitutivo di notorietà: punti 1;

5) famiglie che, versando nella situazione di cui al punto 4), vivano in coabitazione a titolo precario, purché non abbiano superato il 35° anno di età: punti 2;

6) nuclei familiari nei quali, uno o più componenti conviventi o comunque a totale carico del capo famiglia siano affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente superiore a 2/3 della capacità lavorativa, o, se minore che abbia difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie per la sua età, riconosciute ai sensi delle vigenti normative e certificate dall'Ufficio sanitario competente: punti 3;

7) nuclei familiari con uno o più disabili al 100 per cento conviventi e non deambulanti senza l'aiuto di terze persone: punti 4;

8) nuclei familiari che intendano rientrare in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) da dichiarare nella domanda, o che siano rientrati in Italia da non più di dodici mesi dalla data del bando: punti 2;

9) composizione del nucleo familiare:

9.1) da tre a quattro persone: punti 1;

9.2) da cinque a sei persone: punti 2;

9.3) oltre sei persone: punti 3;

b) condizioni oggettive:

1) sistemazione abitativa da almeno due anni dalla data del bando in alloggio procurato a titolo precario dalla competente autorità, oppure in alloggio improprio quale baracca, stalla, grotta, sotterraneo, scantinato, centro di raccolta, dormitorio pubblico, container, cantierina, basso (a condizione che quest'ultimo abbia una superficie complessiva non superiore a mq. 55 e che prenda luce solo dalla porta di ingresso o da fonti di luce ad altezza superiore a mt. 1.80 dal pavimento e che sia fornito solo di lavabo e wc. o anche con comprovata e sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi, per motivi statico strutturali - condizione grave): punti 4;

2) coabitazione da almeno due anni dalla data del bando, in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari: punti 2;

3) abitazione in alloggio sovraffollato:

3.1) da due a tre persone a vano utile: punti 2;

3.2) oltre tre persone a vano utile: punti 3;

4) abitazione antigienica, ritenendosi tale quella priva  di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, oppure che l'alloggio sia fornito soltanto di lavabo e wc.: punti 2;

5) abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, o a seguito di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, o in presenza di sfratto già eseguito sempre che il concorrente non abbia trovato autonoma e adeguata sistemazione abitativa: punti 4;

6) abitazione in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dalla Autorità competente da almeno due anni dalla data del bando: punti 4.

2. Non sono tra loro cumulabili i punteggi previsti dalle lett. b)1) e b)4) del comma 1 del presente articolo.

   

Art. 9
Commissione per la formazione
della graduatoria

1. Le graduatorie per l'assegnazione sono formulate da commissioni, nominate con decreto dall'Assessore regionale competente, comunali nei comuni al di sopra dei 5.000 abitanti e sovracomunali nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Qualora le domande pervenute superino le 1.000 unità, l'Assessore regionale competente può nominare sottocommissioni aventi ciascuna competenza su parte delle domande.

2. Le Commissioni hanno sede presso il Comune ove sono localizzati gli alloggi.

3. Le Commissioni rimangono in carica cinque anni.

4. Le Commissioni sono così composte:

a) da un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo ed anche onorario, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente del Tribunale civile o amministrativo competente per territorio oppure da un esperto in materie giuridiche o amministrative nominato con le modalità di cui al comma 1;

b) dal Sindaco o da un suo delegato;

c) da un dirigente o funzionario dello IACP competente per territorio, designato dal Consiglio di amministrazione;

d) da tre rappresentanti dei Sindacati degli assegnatari maggiormente rappresentativi a livello nazionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune ove sono localizzati gli alloggi o, in caso di convenzione con lo IACP, da un dipendente dello stesso.

5. Le Commissioni possono validamente funzionare quando sono nominati almeno cinque componenti sulla base delle segnalazioni pervenute. I componenti sono designati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro sessanta giorni dalla loro scadenza, gli stessi che per qualsiasi motivo dovessero decadere dall'incarico, dovranno essere sostituiti entro trenta giorni.

6. Fino alla costituzione delle Commissioni previste dal presente articolo, continuano a funzionare quelle di cui all'articolo 8 della legge regionale 21 aprile 1989, n. 13.

7. Le Commissioni eleggono nel loro seno un vicepresidente.

8. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. Ai componenti delle Commissioni compete per ciascuna seduta un gettone di presenza, nonché il rimborso delle spese di viaggio ove spettanti, equiparate a quelle di funzionario dello Stato. Con deliberazione della Giunta regionale è stabilita la misura del gettone di presenza e aggiornata ogni biennio sulla base dell'inflazione programmata. Le spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei programmi di ERP ex lege 5 agosto 1978, n. 457, e successive leggi di finanziamento, qualunque sia l'ente attuatore purché l'assegnazione rientri nell'ambito della presente legge. Le eventuali spese per la costituzione in giudizio delle Commissioni sono a carico dei Comuni che hanno indetto i bandi.

   

Art. 10
Riserve di alloggi per situazioni
di emergenza abitativa

1. Sino al 25 per cento degli alloggi da assegnare in ciascun ambito territoriale può essere riservato dal Comune per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, stabilisce criteri e modalità per l'istituzione di tale riserva.

2. Anche per l'assegnazione degli alloggi riservati devono sussistere i prescritti requisiti di carattere generale, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, di durata comunque non eccedente gli anni due.

3. Ove il beneficiario della riserva sia già assegnatario di altro alloggio di ERP non più agibile per fatto indipendente dal beneficiario medesimo, i requisiti sono quelli per la permanenza del rapporto di assegnazione.

4. L'accertamento dei requisiti e delle particolari emergenze abitative, viene effettuato dalle Commissioni di cui all'articolo 9.

5. La riserva di alloggi a favore dei profughi di cui all'articolo 34 della Legge 26 dicembre 1981, n. 763, è disposta dal Comune, nell'ambito della sopraindicata aliquota massima del 25 per cento, tenuto conto della consistenza in graduatoria generale delle domande dei profughi medesimi. Tale riserva, che non può eccedere il 15 per cento degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento, viene disposta dopo la formazione di una sub-graduatoria dei profughi interessati, ivi inseriti con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale permanente. Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata Legge n. 763 del 1981. Anche per la fattispecie prevista dal presente comma, il canone di locazione è quello previsto dalla presente legge.

6. Non è ammessa altra forma di riserva al di fuori di quelle previste nei precedenti commi, salvi i casi di formale dichiarazione di pubblica calamità.

   

TITOLO II
COMPETENZA E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

 Art. 11
 Verifica dei requisiti dei punteggi di graduatoria prima dell'assegnazione

1. Per il conseguimento in assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, gli aventi titolo sulla base dell'articolo 2 sono tenuti a presentare al Comune nel cui ambito sono localizzati gli alloggi da assegnare, entro il perentorio termine di 40 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita richiesta comunale, la documentazione atta a comprovare la veridicità dei requisiti e delle condizioni di priorità a suo tempo dichiarati in domanda ai fini dell'iscrizione nella graduatoria generale permanente, nonché la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2.

2. Alla richiesta di detta documentazione il Comune provvede, mediante lettera raccomandata, con congruo anticipo rispetto alla prevedibile data di assegnazione degli alloggi ed in ogni caso, per gli alloggi di nuova costruzione, almeno 3 mesi prima del previsto termine di ultimazione degli alloggi stessi.

3. La mancata produzione in termini della documentazione richiesta comporta l'esclusione degli inadempienti dalla graduatoria cui la richiesta stessa si riferisce.

4. Qualora venga accertata da parte del Comune la mancanza, anche sopravvenuta, nell'assegnatario di alcuno dei requisiti richiesti per l'assegnazione oppure la non veridicità delle dichiarazioni circa le condizioni di priorità a suo tempo poste a base della collocazione in graduatoria, il Comune stesso trasmette la documentazione alla Commissione di cui all'articolo 9, la quale provvede nei successivi trenta giorni all'eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria o all'eventuale mutamento della sua posizione nella graduatoria medesima comunicandone l'esito all'interessato.

5. L'eventuale mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente intervenute fra la pubblicazione della graduatoria e l'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti prescritti.

6. Per l'attuazione delle funzioni di cui ai precedenti commi i Comuni possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, dello IACP territorialmente competente.

   

Art. 12
Standard abitativi e nozione di adeguatezza dell'alloggio

1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi, nonché della mobilità di cui all'articolo 23, gli standard abitativi degli alloggi sono determinati alla stregua del criterio di adeguatezza di cui all'articolo 2, commi 5 e 6.

   

Art. 13
Assegnazione e scelta degli alloggi

1. L'individuazione degli assegnatari viene disposta dal Comune in favore dei soli soggetti collocati in posizione utile tenuto conto del numero degli alloggi da assegnare.

2. L'attribuzione dei singoli alloggi in favore degli assegnatari aventi titolo viene disposta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) in via primaria, ai nuclei familiari con presenza di handicappati vengono riservati gli alloggi privi di barriere architettoniche che ne possano limitare l'utilizzo, successivamente ai nuclei familiari con presenza di anziani vengono riservati gli alloggi con minore presenza di barriere architettoniche;

b) a ciascun nucleo familiare viene attribuito l'alloggio con caratteristiche di superficie maggiormente rispondenti al criterio di adeguatezza di cui all'articolo 2, commi 5 e 6;

c) gli alloggi che residuano dopo gli abbinamenti di cui alle precedenti lett. a) e b), vengono attribuiti nel rispetto delle scelte effettuate dagli assegnatari secondo l'ordine della graduatoria.

3. Ciascun ente proprietario o gestore comunica al Comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi disponibili per l'assegnazione, nonché le caratteristiche di ciascuno di essi rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2. La comunicazione è effettuata:

a) per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, quattro mesi prima della data di presunta ultimazione dei lavori e almeno dieci giorni prima di quella della effettiva disponibilità;

b) per gli alloggi che si rendano disponibili per la riassegnazione, almeno dieci giorni prima della data della effettiva disponibilità.

4. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, viene effettuata con propria ordinanza dal Sindaco del Comune dove sono localizzati gli alloggi, entro sessanta giorni dal termine previsto dall'articolo 12, comma 1, provvedendo alla comunicazione con lettera raccomandata all'avente diritto. Qualora il Comune non provveda all'assegnazione entro sessanta giorni succitati, per tutto il tempo eccedente è tenuto a corrispondere all'ente gestore una quota pari al canone di riferimento degli alloggi assegnati, oltre ai danni erariali e materiali.

5. Possono essere assegnati alloggi la cui superficie, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui all'articolo 2 della presente legge, soltanto in via provvisoria nel caso in cui la composizione dei nuclei famigliari concorrenti non soddisfi l'assegnazione secondo lo standard.

6. Il Sindaco nell'ordinanza di assegnazione fissa anche il giorno per la scelta dell'alloggio presso la sede dello IACP competente per territorio.

7. L'accettazione dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona da lui delegata. Nel caso in cui l'assegnatario non si presenti, decade dal diritto di scelta che viene operata d'ufficio.

8. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio assegnato solo nel caso in cui questo non sia adeguato alla composizione del loro nucleo famigliare. In tal caso essi non perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni in graduatoria quali risulteranno anche in seguito all'aggiornamento periodico della stessa. In tutti gli altri casi di rinuncia, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

9. L'ente gestore, sulla base del provvedimento del Sindaco, provvede alla formale convocazione dell'assegnatario per la stipula del contratto e la consegna dell'alloggio.

10. In caso di assenza od insufficienza di aventi titolo all'assegnazione in base alle graduatorie generali, i Comuni possono - previa richiesta motivata all'Assessorato regionale dei lavori pubblici e formale autorizzazione del medesimo - individuare gli assegnatari provvisori, con contratto a termine, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili. Ove privi dei prescritti requisiti, per tali assegnatari il canone di locazione sarà determinato a norma della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

11. L'Amministrazione regionale provvede, nell'ambito dei programmi di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del rispetto dei criteri di cui al comma 2, lett. a) e b).

12. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi da parte del Comune a seguito di motivata istanza.

13. L'inosservanza dell'onere di cui al comma 12 comporta la decadenza dall'assegnazione, previa diffida ad adempiere, mediante lettera raccomandata e fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a quindici giorni per l'adempimento medesimo o per la presentazione di motivate e documentate giustificazioni scritte.

14. La decadenza è pronunciata dal Sindaco del Comune interessato con propria ordinanza e comporta la risoluzione di diritto del contratto. I termini suindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero.

15. Il provvedimento del Sindaco - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

   

Art. 14
Subentro nella domanda e nell'assegnazione

1. In caso di decesso o di perdita del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), dell'aspirante assegnatario, o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella posizione di graduatoria e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito all'articolo 2 e secondo l'ordine ivi indicato.

2. Al momento della voltura del contratto, l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

3. Agli effetti del comma 2, l'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa autorizzazione da parte dell'ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more uxorio, di parentela ed affinità, anche - secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente articolo 2 - nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità, qualora siano, nell'uno e nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva da certificare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

4. L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto di subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.

5. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

6. L'ospitalità temporanea di persone non facenti parte del nucleo familiare è ammessa per il periodo di 6 mesi prorogabile su istanza dell'assegnatario e previa autorizzazione che l'ente gestore potrà rilasciare per motivi di mutua assistenza o motivi similari che devono essere verificati e valutati di volta in volta dallo stesso.

7. La concessione dell'ospitalità temporanea comporta la revisione del canone di locazione, con riferimento al reddito dei soggetti ospitati.

8. L'ospite temporaneo non ha diritto in nessun caso a subentrare nel rapporto locativo.

9. L'eventuale sovraffollamento che potrebbe venirsi a determinare non da diritto al titolare di avanzare richiesta per cambio alloggio.

10. Entro il termine massimo di due anni l'ente gestore deve porre termine all'ospitalità temporanea.

11. L'ospitalità abusiva, configurando una parziale cessione dell'alloggio, comporta per il cedente la risoluzione del contratto.

   

Art. 15
Annullamento dell'assegnazione

1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del Sindaco del Comune competente nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documenti risultati falsi.

2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

3. I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui si tratti di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9.

5. L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

6. Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e non è soggetta a graduazioni o proroghe che possono essere concesse solo in presenza di documentate ragioni di disagio famigliare. Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo.

   

Art. 16
Decadenza dell'assegnazione

1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e);

e) fruisca di reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato dal comma 1 dell'articolo 21.

2. Al procedimento di decadenza si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione.

3. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.

4. Il Sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata all'articolo 21.

5. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronunzia l'annullamento entro i successivi trenta giorni, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 19.

   

Art. 17
Morosità nel pagamento del canone - Risoluzione del contratto

1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone o degli oneri condominiali, è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione.

2. La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla messa in mora.

3. Per i ritardati pagamenti dei canoni è dovuto un interesse pari a quello legale.

4. Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione, grave malattia o morte dell'assegnatario qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'apposito servizio del Comune di appartenenza, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione, in tal caso non sono applicabili gli  interessi di mora.

5. Il provvedimento di risoluzione del contratto, emanato dal legale rappresentante dell'ente gestore, deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a novanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazione o proroghe.

6. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità, gli enti gestori possono applicare le procedure previste dall'articolo 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, previo parere delle organizzazioni sindacali degli assegnatari maggiormente rappresentative a livello nazionale.

7. Gi enti gestori sono autorizzati, d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari maggiormente rappresentative a livello nazionale, a predisporre piani di rientro delle morosità pregresse alla data di entrata in vigore della presente legge qualora derivata da stato di disoccupazione, grave malattia, morte dell'assegnatario o comprovato stato di indigenza.

8. La disposizione di cui al comma 7 si applica altresì ai casi in cui il canone di locazione sia stato determinato ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1990, n. 14. La Giunta regionale stabilisce i criteri ai quali devono essere uniformati i piani di rientro di cui al comma 8, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

9. Salvo i giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, per la morosità pregressa e verificatasi anteriormente l'ente gestore concederà i rateizzi previsti dall'articolo 21 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, senza l'applicazione di interessi legali e indennità di mora, sempreché permangano nel periodo di rientro i requisiti di cui all'articolo 2, lettera f), della presente legge.

   

Art. 18
Fondo sociale

1. Nel bilancio regionale di previsione viene istituito un apposito capitolo di spesa che prevede un fondo sociale per l'integrazione del canone di locazione e delle spese per i servizi accessori.

2. Il Consiglio regionale, previa audizione da parte della Commissione consiliare competente, delle organizzazioni sindacali dell'utenza, determina le modalità e le forme di costituzione e di funzionamento del fondo stesso, impegnando una aliquota delle entrate della gestione speciale di cui all'articolo 25 della Legge 8 agosto 1977, n. 513.

3. E' istituito il Fondo di solidarietà costituito dallo 0,50 per cento del canone così come determinato dalla presente legge, a cui gli enti gestori possono attingere per risanare esigenze di inquilini "gravemente disagiati" previa documentazione rilasciata dal Comune e dalla ASL. Solo in questi casi gli enti gestori provvedono al risanamento delle morosità degli indigenti, attingendo al fondo di solidarietà.

   

Art. 19
Decadenza dall'assegnazione
per superamento del limite di reddito

1. L'assegnatario che, per tre anni consecutivi, superi il limite di reddito previsto all'articolo 2, comma 1, lettera f), incrementato del 75 per cento, è dichiarato decaduto dall'assegnazione.

2. Al secondo accertamento annuale consecutivo di tale situazione reddituale, l'ente gestore colloca l'assegnatario in area di pre-decadenza dandone comunicazione scritta all'interessato.

3. Non incorre nella decadenza l'assegnatario ultrasessantenne titolare di soli redditi da lavoro dipendente o da pensione, qualora il superamento del limite di reddito derivi dal concorso dei redditi sopravvenuti dai figli conviventi.

4. La Regione, nell'ambito dei provvedimenti di ripartizione dei fondi di edilizia agevolata può disporre, su proposta degli enti gestori, dei Comuni interessati e delle organizzazioni sindacali degli assegnatari maggiormente rappresentative a livello nazionale, la destinazione, anche in via prioritaria, di una quota degli alloggi compresi in detti programmi agli assegnatari che abbiano ricevuto il preavviso di decadenza o che comunque fruiscano di un reddito il cui livello sia prossimo o superiore a quello consentito per la conservazione della qualità di assegnatario.

5. Su comunicazione dell'ente gestore, è compito dei Comuni interessati, sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari maggiormente rappresentative a livello nazionale, graduare i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza da pronunciarsi da parte del Comune, con onere di preavviso scritto, dopo l'accertato superamento triennale del limite di reddito consentito per la permanenza.

6. L'esecuzione della decadenza deve essere disposta entro tre mesi dall'avvenuto accertamento dei relativi presupposti reddituali.

   

Art. 20
Occupazione e cessione illegale degli alloggi

1. Il legale rappresentante dell'ente gestore persegue con querela, ai sensi dell'articolo, 633 del codice penale, chi occupa senza titolo un alloggio gestito dall'ente medesimo.

2. Per il cedente senza titolo si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 19, fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 386 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

3. L'ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati da cessionari senza titolo.

4. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzione scritte o di documenti.

5. L'atto dell'ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

   

Art. 21
Osservatorio regionale

1. E' istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sulla casa, così composto:

a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;

b) l'Assessore regionale dell'edilizia residenziale pubblica abitativa o un suo delegato;

c) i Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia o un loro delegato;

d) i Presidenti degli IACP o un loro delegato;

e) tre rappresentanti dei Sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello regionale;

f) un dirigente del settore ERP della Regione.

2. L'Osservatorio regionale compie studi e analisi per l'elaborazione dei programmi regionali generali e di settore, riguardanti l'edilizia residenziale.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua la struttura tecnica di supporto e i meccanismi di funzionamento dell'Osservatorio.

   

TITOLO III
NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ DEGLI ALLOGGI DI ERP

 Art. 22
Mobilità

1. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, il Comune d'intesa con lo IACP e le organizzazioni sindacali degli assegnatari maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone il programma di mobilità dell'utenza da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante la utilizzazione di quelli di risulta e di una aliquota definita dal Comune stesso non superiore al 30 per cento di quelli di nuova assegnazione.

2. Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti criteri:

a) verifica dello stato d'uso e affollamento degli alloggi ed individuazione delle situazioni di sovraffollamento e sottoaffollamento esistenti da almeno tre anni, secondo le classi di gravità in relazione alla composizione e alle caratteristiche socioeconomiche dei nuclei familiari;

b) scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario, ovvero permanenza nello stesso quartiere, garantendo il miglioramento od il mantenimento delle precedenti condizioni abitative;

c) priorità alle domande di mobilità fondate sulla presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap o soggetti con gravi problemi di salute, alle domande degli anziani disposti che intendano trasferirsi in alloggi di minori dimensioni, alle domande connesse ad esigenze di avvicinamento al posto di lavoro.

3. In ogni comune localizzatario di alloggio di ERP, per il quale si presenta l'esigenza della mobilità, è istituita una Commissione composta:

a) dal Sindaco o suo delegato con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante di maggioranza e da uno di minoranza del Consiglio comunale;

c) da un rappresentante di ciascuno degli enti gestori territorialmente interessati;

d) da tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. La Commissione forma la graduatoria degli aspiranti al cambio dell'alloggio, stabilendo i criteri per la formazione della graduatoria ed il regolamento per il proprio funzionamento.

5. Il Comune o l'ente gestore possono fissare, in base alle situazioni locali, motivazioni aggiuntive e priorità alla mobilità.

6. I provvedimenti relativi al cambio di alloggio sono disposti con ordinanza del Sindaco e dovranno contenere il termine per la loro esecuzione, essi costituiscono titolo esecutivo per gli assegnatari.

7. Alla Commissione del presente articolo viene corrisposto un gettone di presenza pari a quello corrisposto alle Commissioni per l'assegnazione.

8. Oltre alla mobilità programmata, su richiesta degli assegnatari, sono consentiti gli scambi consensuali tra gli stessi, previa autorizzazione dell'ente gestore, che verifica l'assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio, sentito il parere vincolante della Commissione.

9. Per agevolare l'attuazione dei programmi di mobilità, il Comune e gli enti gestori possono concordare la concessione, in favore degli assegnatari meno avvantaggiati dal cambio dell'alloggio, di incentivi finanziari a sollievo delle spese di trasloco.

   

TITOLO IV
NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTOGESTIONI

  Art. 23
Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi

1. Gi enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nell'apposito regolamento approvato con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici n. 221/2 del 2 maggio 1996, pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 20 del 28 giugno 1996.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari sarà espressamente prevista dal contratto di locazione.

3. In caso di particolari esigenze o difficoltà, l'ente gestore può, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dell'utenza, deliberare di soprassedere all'attivazione dell'autogestione, ovvero di sospenderne la prosecuzione, per i tempi strettamente necessari a far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.

4. Per gli alloggi già assegnati, gli enti gestori realizzano il decentramento dell'attività di gestione dei servizi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Gli enti gestori debbono dotarsi di strumenti tecnici, operativi e giuridici di sostegno della autogestione, con particolare riguardo per gli alloggi prevalentemente occupati da anziani o da persone non autonome.

5. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare ai gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati, mediante acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'ente.

6. L'ente gestore, sulla base del regolamento di cui al comma 1, estende l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota di canone destinata alla manutenzione non superiore al 30 per cento.

7. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione. 

   

Art. 24
Alloggi in amministrazione condominiale

1. E' fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o di iniziare, l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezione fatta per quelle afferenti al servizio di rendiconto e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Regione, su proposta dell'ente gestore.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un'autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.

3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'Ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.

   

TITOLO V
NORME PER LA DETERMINAZIONE
DEI CANONI DI LOCAZIONE

 Art. 25
Canoni di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi di cui  all'articolo 1 deve garantire il pareggio tra i costi ed i ricavi di amministrazione ed è diretto a compensare:

a) le spese di amministrazione, di gestione e di manutenzione degli alloggi, ivi compresi gli oneri fiscali;

b) una quota delle risorse impiegate per la realizzazione degli alloggi, stabilita in misura pari allo 0,50 per cento annuo del valore locativo dei medesimi, con esclusione di quelli assegnati al canone di cui al successivo articolo 26, comma 1, lett. a);

c) il conseguimento di una quota non inferiore al 30 per cento delle spese di amministrazione e gestione degli alloggi da destinare alle finalità di cui all'articolo 25 della Legge 8 agosto 1977, n. 513, e alle manutenzioni ordinarie.

2. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo degli stessi, calcolato sul complesso degli immobili gestiti ovvero su gruppi di essi, secondo i criteri stabiliti dalla Regione.

3. I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.

4. Il canone di locazione concorre altresì ad alimentare il fondo sociale di cui all'articolo 18 della presente legge.

   

Art. 26
Canoni di locazione di locali
adibiti ad uso diverso dall'abitazione

1. Gli enti gestori determinano annualmente il canone di locazione degli immobili con destinazione diversa dall'uso di abitazione sulla base dei valori correnti di mercato, escluso i posti macchina di pertinenza degli alloggi.

2. L'assegnazione dei detti immobili è effettuata mediante bando pubblico di concorso, adottando i criteri per l'assegnazione stabiliti dalle norme vigenti in materia commerciale. Per gli immobili che non hanno scopo di lucro così come definito nel comma 4, l'assegnazione viene effettuata da apposita graduatoria formulata dalla commissione di cui all'articolo 9 della presente legge.

3. Il contratto di locazione deve prevedere una cauzione trimestrale e la clausola che l'assegnatario rinunci esplicitamente alla indennità di avviamento commerciale alla fine del contratto.

4. Sono esclusi dall'applicazione del canone di locazione di cui al comma 1 del presente articolo i locali assegnati ad associazioni di volontariato, benefiche, culturali, sociali e comunque senza fini di lucro. A tal fine gli enti gestori destinano una percentuale non superiore al 10 per cento dei locali in loro dotazione. I canoni relativi ai locali di cui al presente comma sono stabiliti in ragione di lire 2.000 al mq. per mese ed aggiornati ogni biennio sulla base delle variazioni assolute dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

5. Per i locali già assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge si procede all'adeguamento del canone ai sensi del comma 1 del presente articolo a partire dalla scadenza dei contratti in essere.

   

Art. 27
Canoni di riferimento

1. In via transitoria e sino alla revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane, il canone di riferimento è determinato con le modalità previste negli articoli dal 12 al 24 della Legge 27 luglio 1978, n. 392, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti

2. Il costo base di produzione degli alloggi, di cui all'articolo 14 della citata n. 392 del 1978 è sostituito dal costo riconosciuto annualmente dalla Regione per i programmi di edilizia sovvenzionata.

3. Per il calcolo della superficie convenzionale non trovano applicazione i coefficienti di cui al comma 5 dell'articolo 13 della citata Legge n. 392 del 1978.

4. Il coefficiente di cui al comma 1, lett. c), del citato articolo 13 relativo all'area in godimento esclusivo è applicabile ad una superficie massima non superiore a quella totale dell'alloggio di cui è pertinenza.

5. La tipologia di cui all'articolo 16 della Legge n. 392 del 1978 è determinata secondo i seguenti coefficienti:

a) categoria catastale A/2 coefficiente 1,05;

b) categoria catastale A/3 coefficiente 0,95;

c) categoria catastale A/4 coefficiente 0,80;

d) categoria catastale A/5 coefficiente 0,50.

La tipologia è determinata previa verifica della rispondenza della categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi; in caso di non rispondenza, l'ente gestore è tenuto a richiedere la revisione catastale ed applicare in via provvisoria la categoria proposta per la revisione medesima.

6. In relazione all'ubicazione è fatta salva la facoltà dei Comuni di individuare, anche su proposta dell'ente gestore, zone di degrado specifico per l'edilizia pubblica relative ai singoli edifici o a complessi insediativi, anche sulla base della inadeguatezza del contesto ambientale e dei servizi della residenza e del territorio; per gli alloggi individuati dai Comuni si applica il coefficiente 0,90 mentre lo stesso coefficiente trova applicazione per gli alloggi ubicati nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero in frazioni con meno di 5.000 abitanti.

   

Art. 28
Determinazione del canone di locazione

1. Il canone di locazione è determinato in funzione del valore locativo degli alloggi e delle condizioni reddituali dei nuclei familiari, nelle misure appresso indicate e articolati in sottofasce così come definito nella delibera del CIPE del 13 agosto 1995 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Agli assegnatari il cui nucleo familiare sussiste in assenza di reddito si applica, a titolo di rimborso spese, un addebito pari a lire 8.000 a vano convenzionale/mese, intendendosi come vano convenzionale quello definito dal D.P.R. n. 1035 del 1972:

a) per nuclei famigliari con reddito imponibile inferiore a due pensioni minime INPS: 8 per cento del reddito abbattuto dello 0,5 per cento per ogni componente il nucleo familiare non percettore di reddito;

b) per nuclei famigliari il cui reddito convenzionale derivi da lavoro autonomo o dipendente si applica un canone pari al 40 per cento del canone di riferimento aumentato del 6,50 per cento del reddito convenzionale diminuito dello 0,5 per cento per ogni componente il nucleo famigliare non percettore di reddito fino ad un massimo di due punti percentuali;

c) per nuclei famigliari il cui reddito convenzionale sia inferiore o pari a lire 10.000.000 si applica un canone pari al 45 per cento del canone di riferimento maggiorato del 7 per cento del reddito convenzionale diminuito dello 0,5 per cento per ogni componente il nucleo famigliare non percettore di reddito fino ad un massimo di due punti percentuali;

d) per nuclei famigliari il cui reddito convenzionale sia maggiore della fascia precedente e non superiore a lire 15.000.000 si applica un canone pari al 50 per cento del canone di riferimento maggiorato del 7,50 per cento del reddito convenzionale diminuito dello 0,5 per cento per ogni componente il nucleo famigliare non percettore di reddito fino ad un massimo di due punti percentuali;

e) per nuclei famigliari il cui reddito convenzionale sia maggiore della fascia precedente e non superiore a 21.000.000 si applica un canone pari al 55 per cento del canone di riferimento maggiorato dell'8 per cento del reddito convenzionale, diminuito dello 0,5 per cento per ogni componente il nucleo famigliare non percettore di reddito fino ad un massimo di due punti percentuali;

f) per nuclei famigliari il cui reddito convenzionale sia maggiore della fascia precedente e non superiore a 25.000.000 si applica un canone pari al 60 per cento del canone di riferimento maggiorato dell'8 per cento del reddito convenzionale;

g) per nuclei famigliari il cui reddito convenzionale sia maggiore della fascia precedente e non superiore a 30.000.000 si applica un canone pari al 65 per cento del canone di riferimento maggiorato dell'8,50 per cento del reddito convenzionale;

h) per nuclei famigliari il cui reddito convenzionale sia maggiore della fascia precedente non superiore ai 35.000.000 si applica un canone pari al 70 per cento del canone di riferimento maggiorato del 9 per cento del reddito convenzionale;

i) per nuclei famigliari il cui reddito convenzionale sia maggiore della fascia precedente e non superiore a 42.000.000 si applica un canone pari al 75 per cento del canone di riferimento aumentato del 9,50 per cento del reddito convenzionale;

l) per nuclei famigliari il cui reddito convenzionale sia superiore a 42.000.000 si applica un canone pari al 150 per cento del canone di riferimento aumentato di un punto percentuale per ogni milione eccedente i 42 milioni. Qualora il canone di locazione di questa fascia risulti inferiore al canone di locazione massimo di cui al alla lettera i), per alloggio di pari valore locativo, si applica un canone pari al suddetto valore massimo incrementato di un punto percentuale sul canone di riferimento per ogni milione eccedente il limite di decadenza.

3. Agli assegnatari che non consentono all'ente gestore di accertare il reddito percepito, nonché agli occupanti abusivi o senza titolo che abbiano occupato dopo il 31 dicembre1994, si applica un canone non inferiore, in percentuale, a quello di cui al comma 2, lettera l).

4. Per i fini di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f) g), h), i) ed l), il reddito complessivo famigliare è determinato con le modalità di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera f).

   

Art. 29
Accertamento annuale dei redditi

1. Gli enti gestori degli alloggi riaccertano annualmente la situazione reddituale degli assegnatari i quali sono tenuti a produrre la documentazione per tal fine richiesta.

2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari conseguente al riaccertamento di cui al comma 1, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stato effettuato il riaccertamento medesimo.

3. Qualora l'assegnatario comprovi una riduzione del proprio reddito derivante da perdita del posto di lavoro o altra grave causa, può richiedere che la revisione della propria collocazione agli effetti del canone abbia effetto dal mese successivo a quello in cui viene comprovata la riduzione di reddito.

   

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE
E RAPPRESENTANZA SINDACALE ASSEGNATARI

 Art. 30
Trattenuta sindacale per delega

1. I Comuni e gli enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge e riconoscono il diritto degli assegnatari ad essere organizzati o rappresentati sindacalmente.

2. A tal fine riconoscono il diritto alla raccolta delle iscrizioni sindacali a mezzo delega sottoscritta dagli assegnatari e consegnata a cura delle organizzazioni sindacali ai Comuni e agli enti gestori medesimi, alle condizioni e modalità convenute da entrambe le parti.

   

Art. 31
Norma finanziaria

1. Per le finalità di patronato e di servizio sociale svolto dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari, nonché il ruolo svolto nel settore abitativo, è istituito nel bilancio della Regione, stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 2000, un apposito capitolo di spesa da ripartirsi tra le organizzazioni sindacali degli assegnatari maggiormente rappresentative a livello nazionale, in funzione della rappresentatività a livello regionale.

   

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32
Decorrenza dei canoni di locazione

1. I canoni di locazione derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° luglio 1997.

2. Nei primi sei mesi di vigenza, l'eventuale incremento del canone di locazione derivante dall'applicazione della presente legge, è corrisposto nella misura del 60 per cento con modalità e tempi stabiliti dagli IACP, sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari maggiormente rappresentative a livello nazionale.

   

Art. 33
Commissioni assegnazione alloggi

1. Fino alla costituzione delle Commissioni previste dall'articolo 9 della presente legge continuano ad operare quelle di cui all'articolo 8 della legge regionale 21 aprile 1989, n. 13.

   

Art. 34
Graduatorie

1. Le graduatorie in vigore o in corso di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge, esplicano la loro efficacia fino alla formazione di quelle previste dall'articolo 10 della presente legge.

   

Art. 35
Morosità pregressa

1. Al fine di eliminare il contenzioso esistente con gli assegnatari ai quali sia stato applicato un canone sanzione per non aver presentato documentazione reddituale o averla presentata incompleta, il canone di locazione va rideterminato per ciascun periodo reddituale di riferimento, con la collocazione nelle rispettive fasce di appartenenza e con la normativa vigente negli stessi periodi.

2. A tal fine gli interessati, per sanare le posizioni debitorie in essere alla data di pubblicazione della presente legge, producono domanda entro 120 giorni producendo la documentazione reddituale dei relativi periodi.

3. L'ente gestore, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione, provvederà a notificare all'assegnatario in dettaglio l'ammontare dei canoni arretrati e degli interessi legali maturati. Tale debito su domanda può essere rateizzato così come disposto dall'articolo 21 del D.P.R. n. 1035 del 1972.

4. All'accettazione, entro trenta giorni dalla data della notifica a mezzo della sottoscrizione del debito pregresso, consegue il venir meno dello status moroso nonché dei procedimenti legali in atto.

5. Nei confronti degli assegnatari che non regolarizzano la loro posizione debitoria secondo quanto disposto nel presente articolo, l'ente gestore attiverà le procedure di decadenza dall'assegnazione per il rilascio dell'alloggio.

   

Art. 36
Abrogazione

1. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con la presente legge.

   

Art. 37
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in lire 2.500.000.000 per l'anno 2000 e in lire 2.000.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della regione per l'anno 2000 e in quello pluriennale per gli anni 2000-2002 sono apportate le seguenti variazioni:

08 - LAVORI PUBBLICI

In diminuzione

Cap. 08103/01 -

Finanziamento ai comuni per il funzionamento delle Commissioni incaricate dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 8, comma 11, L.R. 6 aprile 1989, n. 13)

2000        lire     150.000.000

2001        lire     300.000.000

2002        lire     300.000.000

Cap. 08109 -

Somme da versare al fondo per l'edilizia economica e popolare di cui alla L.R. 18 aprile 1975, n. 22, e per un programma straordinario integrativo per il biennio 1984-85 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (art. 15, L.R. 31 maggio 1984, n. 26, art. 6, L.R. 31 dicembre 1984, n. 36, artt. 23 e 25, L.R. 28 maggio 1985, n. 12, art. 22, L.R. 24 febbraio 1987, n. 6 e artt. 29 e 31, L.R. 4 giugno 1988, n. 11, art. 18, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 6, L.R. 13 aprile 1990, n. 6, art. 22, L.R. 30 aprile 1991, n. 13 e art. 39, 4°, 5° e 10° comma, L.R. 28 aprile 1992, n. 6, art. 14, 2° e 4° comma, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 4, 1° comma L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 29, L.R. 12 dicembre 1994, n. 36, art. 7, comma 1, L.R. 15 febbraio 1996, n. 9, artt. 8 e 14, comma 4, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 36, lett. m), L.R. 9 dicembre 1997, n. 32, art. 10, comma 6, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e art. 37, L.R. 18 gennaio 1999, n. 2)

2000    lire       1.200.000.000

2001    lire       1.000.000.000

2002    lire       1.000.000.000

Cap. 08112 -

Fondo regionale edilizia abitativa (L.R. 30 dicembre 1985, n. 32, art. 22, L.R. 30 aprile 1991, n. 13, art. 14, comma 1, L.R. 20 aprile 1993, n. 17, art. 10, L.R. 8 luglio1993, n. 29, art. 6, comma 1, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2, art. 2, L.R. 30 marzo 1994, n. 13, art. 10, comma 1, L.R. 7 aprile 1995, n. 6, art. 3, comma 1, L.R. 8 marzo 1997, n. 8, art. 65, L.R. 15 aprile 1998, n. 11, art. 4, commi 1 e 3, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1 e art. 10, comma 10, della legge finanziaria)

2000    lire       1.150.000.000

2001    lire          700.000.000

2002    lire          700.000.000

In aumento

Cap. 08103/02 - (N.I.) -

Contributi ai Comuni per la predisposizione e gestione dei bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi ERP (artt. 4 e ss presente legge)

2000      lire       300.000.000

2001    lire          300.000.000

2002    lire          300.000.000

Cap. 08103/03 - (N.I.) -

Spese di funzionamento delle Commissioni per la formazione delle graduatorie di assegnazione (art. 9 presente legge)

2000    lire          200.000.000

2001    lire          200.000.000

2002    lire          200.000.000

Cap. 08103/04 - (N.I.) -

Contributi ai Comuni per la gestione della mobilità degli assegnatari e per il funzionamento delle relative commissioni (art. 22  presente legge)

2000    lire          200.000.000

2001    lire          200.000.000

2002    lire          200.000.000

Cap. 08103/05 - (N.I.) -

Spese di funzionamento dell'Osservatorio regionale sulla casa (art. 21 presente legge)

2000    lire          100.000.000

2001    lire          100.000.000

2002    lire          100.000.000

Cap. 08104 - (N.I.) -

Somme da versare annualmente al Fondo sociale per l'integrazione del canone di locazione e delle spese per i servizi accessori (art. 18 presente legge)

2000    lire       1.700.000.000

2001    lire       1.200.000.000

2002    lire       1.200.000.000

   

Art. 38
Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.