CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 59/A

presentata dai Consiglieri regionali

SELIS - SCANO - CUGINI - SPISSU - PUSCEDDU - BALIA - SANNA Giacomo - COGODI

il 22 marzo 2000

Definizione transitoria delle procedure di incentivazione
delle iniziative delle cooperative e società giovanili


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Nel corso della sessione bilancio, a firma anche di altri consiglieri regionali della Coalizione Autonomista (Scano, Pinna, Spissu, Pusceddu), è stato presentato al disegno di legge finanziaria un emendamento finalizzato a risolvere positivamente il problema delle imprese giovanili che hanno presentato domande e progetti ai sensi della legge regionale n. 18 del 1984 entro il 1999.

In ordine a tale problema sembra opportuno distinguere la situazione pregressa, derivante dall'applicazione di norme non notificate all'U.E. - che hanno comunque, in quindici anni di interventi regionali, promosso la nascita di centinaia di imprese e contribuito allo sviluppo economico della nostra Regione - dalla situazione venutasi a creare dopo il 31 dicembre 1999, data in cui è venuta a cessare l'applicabilità dei regimi di aiuto non notificati ed è sorta l'esigenza di emanare una disciplina del tutto nuova, da sottoporre all'approvazione delle autorità comunitarie.

La Giunta regionale ha sostenuto che l'inserimento di un articolo relativo alla definizione della situazione pregressa avrebbe potuto dar luogo a rilievi governativi in sede di controllo del bilancio e i proponenti, in quell'occasione, pur non del tutto convinti, accettarono di ritirare l'emendamento, riservandosi di trasformarlo in autonoma proposta di legge da approvarsi subito dopo la manovra finanziaria.

La proposta in questione prevede una disciplina transitoria volta a consentire la positiva definizione delle richieste di agevolazioni presentate entro il 31 dicembre 1999 a valere sulla legge regionale n. 28 del 1984 e successive modifiche e integrazioni (della quale si prevede contestualmente l'abrogazione).

S'intende che anche la nuova legge, recante tali disposizioni transitorie, dovrà essere notificata all'U.E.: ciò consentirà di verificare in sede negoziale con gli organi comunitari le condizioni per una definitiva conclusione delle gestioni pregresse tale da scongiurare ogni ipotesi di procedimento sanzionatorio.

Spetterà dunque alla Giunta regionale attivare i necessari contatti con l'U.E. e comunque prospettare al Consiglio regionale e alle imprese interessate, anche qualora non condividesse la soluzione delineata dalla presente proposta di legge, credibili ipotesi operative per definire le pratiche ancora non evase al 31 dicembre 1999.

Non si può certo essere indifferenti al fatto che molte di queste imprese hanno anticipato ingenti somme per la costituzione delle società e per la predisposizione dei progetti, rischiando il fallimento in caso di mancato o tardivo intervento da parte della Regione. Si tratta di una questione che vede impegnati non solo centinaia - o forse migliaia - di giovani, ma spesso anche le loro famiglie, che hanno dovuto sopportare grandi sacrifici per incoraggiare e sostenere l'intraprendenza dei propri figli, in una situazione economica nella quale il mercato del lavoro non offre grandi prospettive.

Tutti costoro si chiedono se è ancora possibile credere in una Regione che abbia il coraggio di decidere e rischiare o se pure le loro iniziative dovranno soccombere sotto il peso di logiche burocratiche.


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE INDUSTRIA - MINIERE - CAVE E TORBIERE - ARTIGIANATO - COOPERAZIONE - LAVORO E OCCUPAZIONE - TURISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI - RISORSE ENERGETICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA  

composta dai Consiglieri

RASSU, Presidente e relatore - VASSALLO, Vice Presidente - CAPELLI, Segretario - PINNA, Segretario - BIGGIO - GRANARA - ORRU' - PISANO

pervenuta il 19 dicembre 2001

Il presente disegno di legge è la risultante della negoziazione intervenuta fra la Commissione Europea e la Regione autonoma della Sardegna a seguito della notifica dell'articolato licenziato dalla Sesta Commissione del Consiglio regionale nella seduta del 7 agosto 2001 e recante una nuova normativa in materia d aiuti di Stato per l'imprenditoria giovanile.

Rispetto alla normativa vigente, più comunemente conosciuta come "la legge 28", il nuovo testo concordato e autorizzato dall'Unione Europea e oggi all'attenzione del Consiglio regionale, è in linea con i parametri comunitari e quindi immediatamente operativo a condizione che lo si approvi senza sostanziali modifiche all'impianto nello stesso contenuto.

Questo definisce esattamente le finalità, i settori produttivi beneficiari, la tipologia delle misure di aiuto (contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, contributi per spese di gestione), nonché i requisiti soggettivi di ammissibilità ai benefici (articoli 1 e 2).

È stata inoltre precisata meglio rispetto al testo iniziale la nozione di piccola e media impresa (definita secondo i parametri europei) e inserito altresì un vincolo, sia di destinazione che temporale, per gli investimenti effettuati nel territorio della Sardegna (articolo 2, commi 1 e 2).

Il provvedimento, fra l'altro, rinvia la definizione delle intensità e delle modalità attuative di due delle specifiche misure di aiuto previste (contributi in conto capitale e contributi in conto interessi) all'emanazione di apposite direttive applicative da parte della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare (articoli 4 e 10), diversamente da quanto fa per gli aiuti al funzionamento (contributi in conto gestione) di cui viene fissata direttamente in legge oltre l'intensità dell'aiuto anche il dettaglio delle spese per cui è concesso (articolo 7).

L'intero regime del provvedimento, oggi sottoposto ad esame, è conforme a quanto previsto dal Regolamento n. 70/2001 della Commissione Europea (12 gennaio 2001) relativamente all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese.

Tale conformità esonera, pertanto, la Regione Autonoma della Sardegna dall'obbligo della notifica - salvo comunicazione informativa - in quanto totalmente osservante delle prescrizioni comunitarie in materia.

Per ciò che attiene invece agli "aiuti al funzionamento" (articolo 7) e tenuto conto del costante contrasto espresso in merito dalla Commissione Europea, a causa della loro pregnante influenza e capacità di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato, e per ciò stesso vietati, la C.E. ha concesso apposita ed esplicita autorizzazione "in deroga" poiché ha riconosciuto valide - nel corso della negoziazione - le forti motivazioni socio economiche e strutturali che affliggono la Sardegna e tali da giustificare una deroga a tale divieto pur nel rispetto delle altre condizioni dettate dal predetto Regolamento.

La positiva determinazione della C.E. al regime derogatorio è stata possibile anche perché è stata introdotta un'ulteriore soglia aggiuntiva, rispetto a quelle contenute nel testo notificato, che si compendia nell'applicazione del principio di regressività della misura nell'ambito di applicazione del regime previsto (circoscritto agli anni 2001-2006).

Tuttavia l'importanza pregnante del presente provvedimento consiste sopratutto nel fatto che in esso è contenuta la sanatoria "ex post" della legge regionale 28/84 mai notificata - nei suoi oltre tre lustri di vigenza - all'Unione Europea. A causa di tale mancanza, è stato presentato ricorso al TAR Sardegna, e successivamente al Consiglio di Stato, che ne ha sospeso la vigenza in attesa che sul regime di aiuto si pronunciasse l'Unione Europea. Ciò che è puntualmente avvenuto con l'approvazione dell'articolo 12 contenuto nel testo di legge oggi all'esame. La Commissione Europea, infatti, pur deplorando la mancata preventiva notifica della legge regionale medesima, ha ritenuto (in seguito ad una impegnativa quanto articolata trattativa che ha visto impegnati sia organi della Giunta regionale che del Consiglio regionale) che l'aiuto di Stato ivi contenuto "soddisfi i criteri per essere considerato compatibile con il Trattato CE". Tale decisione però è limitata a tutti i settori diversi dall'agricoltura e dalla pesca oggetto di separato esame delle competenti direzioni della Commissione Europea.

La Commissione, pertanto, stante l'estrema importanza del provvedimento ne auspica una rapida approvazione da parte del Consiglio regionale.

La Terza Commissione, nella seduta del 18 settembre 2001, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio il Presidente.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Imprenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione.

Art. 1
Abrogazione della L.R. 28 giugno 1984, n. 28

1. La legge regionale 20 giugno 1984, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, è abrogata a far data dal 31 dicembre 1999.

.

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna favorisce lo sviluppo dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile nei seguenti settori:

a) della produzione di beni e servizi, ivi compresi i servizi socio assistenziali;

b) del turismo, delle opere complementari alle attività turistiche e della produzione di servizi turistici.

2. A tale scopo la Regione concede alle società e cooperative di cui all'articolo 2, i seguenti benefici:

a) contributi in conto capitale;

b) contributi in conto interessi;

c) contributi per le spese di gestione.

Art. 2
Regime transitorio delle procedure agevolative

1. Nelle more dell'emanazione della nuova disciplina regionale a favore dell'imprenditoria giovanile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a portare a compimento l'istruttoria delle richieste di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 1999 a valere sulla legge regionale n. 28 del 1984 e successive modifiche e integrazioni, nonché a concedere ad erogare le relative agevolazioni.

.

Art. 2
Soggetti ammissibili

1. Beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 sono le piccole e medie imprese, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese medesime, aventi i seguenti requisiti:

a) società cooperative o società piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1a;

b) società di capitali, le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute da un minimo di tre soggetti di cui per almeno il 60 per cento giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti, iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1a;

c) società di persone costituite da un minimo di tre soggetti di cui almeno il 60 per cento giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni non compiuti iscritti alle liste ordinarie di collocamento, classe 1a.

I limiti di età sopra indicati sono elevati a 40 anni non compiuti in caso di iscrizione per almeno cinque anni alle liste di mobilità previste dalla lettera a. bis), comma 1, articolo 10, della Legge 28 febbraio 1987, n. 56. 

2. La sede operativa della società o cooperativa deve essere ubicata nel territorio della Regione Sardegna, e deve essere mantenuta, a pena di decadenza, per un periodo non inferiore ad anni 15 dalla concessione del beneficio ottenuto in base alla presente legge. Gli investimenti agevolati devono restare vincolati alla loro destinazione, nel territorio della Sardegna, per un periodo non inferiore a cinque anni.

3. La cessione entro dieci anni dalla concessione del beneficio delle quote o azioni di società beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge, da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, a soggetti non aventi i medesimi requisiti, determina la decadenza dei benefici concessi, con obbligo di restituzione di quanto erogato.

Art. 3
Norma finanziaria

1. Nel bilancio della Regione per l'anno 2000, nello stato di previsione dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è istituito il capitolo 03018 con la seguente denominazione: "Definizione transitoria delle agevolazioni alle cooperative e società  giovanili previste dalla legge regionale 20 giugno 1984, n. 28, e successive modifiche e integrazioni", con lo stanziamento di lire 30.000.000.000.

2. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con lo storno di pari importo dal capitolo 03017 "Fondo speciale per fronteggiare spese di investimento derivanti da nuove disposizioni legislative", mediante riduzione della voce 3 della tabella B allegata alla legge finanziaria per il 2000.

3. Con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio si provvede al trasferimento delle risorse necessarie dal capitolo 03018 ai pertinenti capitoli di spesa istituiti ai sensi della predetta legge regionale n. 28 del 1984.

.

Art. 3
Benefici

1. I benefici di cui alla presente legge sono concessi nei limiti dei massimali di intensità fissati dagli organismi competenti dell'Unione Europea per la Regione Sardegna.

2. In ogni caso l'apporto del beneficiario all'investimento non può essere inferiore al 25 per cento.

3. I contributi previsti dalla presente legge sono incompatibili con analoghe agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale.

4. Qualora i competenti organismi dell'Unione Europea provvedano alla modifica dei massimali di intensità relativi alla tipologia di regimi di aiuto previsti dalla presente legge, è effettuato un adeguamento automatico con la modifica dei massimali di cui all'articolo 4.

5. Nell'ipotesi prevista dal comma 4 le eventuali variazioni sono adottate con delibera della Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.

Art. 4
Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

.

Art. 4
Massimali di intervento

1. I termini di presentazione delle istanze e le misure di aiuto, avuto riguardo ai settori di intervento di cui all'articolo 1 e fatti salvi i vincoli comunitari di cui all'articolo 3 sono definiti dalle direttive di attuazione previste dall'articolo 10.

   

Art. 5
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese di investimento in capitale fisso sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, per la creazione di nuovi stabilimenti o l'avviamento di nuove attività.

   

Art. 6
Contributo in conto interessi
ed operazioni di credito a tasso agevolato

1. Il concorso degli interessi è erogato nella misura massima del 64 per cento del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

   

Art. 7
Spese di gestione

1. Alle imprese beneficiarie ammesse alle agevolazioni può essere concesso un contributo a copertura delle spese di gestione effettivamente sostenute e documentate, nei primi due anni di attività, riguardanti i costi per:

a) trasporti e magazzinaggi esterni alla Sardegna;

b) trasporti interni alla Sardegna;

c) acquisto o produzione di energia, per approvvigionamento idrico e depurazione acque reflue, per smaltimento rifiuti industriali;

d) acquisto di materie prime;

e) costi bancari ed oneri finanziari esclusi quelli relativi a finanziamento agevolato.

2. Tra le spese di gestione ammesse a contributo sono escluse quelle inerenti al personale (stipendi e salari) ed i rimborsi ai soci.

3. I contributi per le spese di gestione sono rapportati alla tipologia dell'attività. Essi sono determinati, in sede di approvazione dello studio di fattibilità, per le domande presentate nel biennio 2001-2002 nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili, per il primo anno di attività e del 45 per cento delle spese ammissibili, per il secondo anno di attività.

4. Per le domande presentate nei successivi bienni 2003-2004 e 2005-2006, la misura massima del contributo erogabile è fissata, in decremento, rispettivamente, nel 40 per cento delle spese ammissibili per il primo anno di attività, e nel 35 per cento delle spese ammissibili per il secondo anno di attività (2° biennio) e nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili per il primo anno di attività e del 25 per cento delle spese ammissibili per il secondo anno di attività (3° biennio).

5. In ogni caso, in tutto il periodo di vigenza del regime di aiuto, il contributo non può eccedere, nel biennio di attività, la misura massima del 50 per cento degli investimenti fissi e non può eccedere, altresì, la misura massima di seicento milioni per il primo anno di attività e di quattrocento milioni per il secondo anno di attività.

6. A seguito di dichiarazione di inizio di attività può essere concessa una anticipazione delle spese di gestione pari al 50 per cento del contributo concesso per il primo anno di attività.

7. L'aiuto di cui al presente articolo è incompatibile con altri analoghi aiuti già percepiti per la medesima iniziativa, è concesso una sola volta ed è incompatibile con analoghi aiuti, aventi qualsiasi finalità, previsti in base ad altre disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

8. Lo stanziamento inerente al regime di aiuto di cui al presente articolo è decrementato, rispetto a quello iniziale, statuito in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura del 5 per cento ogni anno sino alla data di scadenza di cui all'articolo 11.

   

Art. 8
Modalità di erogazione e revoca dei contributi

1. L'erogazione del contributo è così regolamentata:

a) 50 per cento come anticipazione al momento dell'emanazione del decreto di concessione;

b) 30 per cento a seguito di verifica della realizzazione della metà del programma di investimento ammesso;

c) 20 per cento a completamento dell'investimento, a seguito di avvenuto collaudo.

2. I contributi concessi dalla presente legge possono essere revocati dall'Assessorato competente per il settore cui appartengono i soggetti beneficiari, per il venire meno di uno o più dei requisiti previsti per la concessione dei contributi.

3. A tal fine gli Assessorati competenti per la concessione dei contributi possono disporre ispezioni e verifiche presso i soggetti beneficiari.

   

Art. 9
Modalità istruttorie

1. I benefici erogati dalla presente legge sono adottati con procedura valutativa a sportello o a bando ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. In caso di procedura valutativa a sportello, le domande di ammissione alle agevolazioni sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nei corrispondenti capitoli di bilancio.

3. L'istruttoria è demandata ad istituti di credito e a finanziarie sulla base di apposita gara ad evidenza pubblica. L'istruttoria deve essere conclusa entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. L'erogazione delle provvidenze deve avvenire con atto del competente Assessorato entro sessanta giorni dal ricevimento delle conclusioni istruttorie.

5. I beni agevolati sono vincolati all'esercizio dell'impresa beneficiaria per almeno dieci anni dalla data di avvio dell'attività e comunque sino alla estinzione del mutuo.

   

Art. 10
Direttive di attuazione

1. Le modalità di applicazione della presente legge, sono disciplinate unitariamente con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di approvazione della stessa, previo parere della competente Commissione consiliare.

   

Art. 11
Norme finali

1. Il regime degli aiuti previsto dalla presente legge cessa a far data dal 31 dicembre 2006.

   

Art. 12
Norma transitoria

1. La legge regionale n. 28 del 1984, e successive modifiche e integrazioni, è abrogata con effetto dal 31 dicembre 1999. 

2. Le domande pervenute, ai sensi della legge regionale n. 28 del 1984, entro il 31 dicembre 1999, nei settori di cui all'articolo 1 della presente legge, ed istruite, sono liquidate secondo le modalità previste dalla legge stessa.

   

Art. 13
Fondo intervento

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito presso lo stato di previsione della Presidenza della Giunta un fondo da ripartire denominato: "Imprenditoria giovanile".

2. Il programma annuale o pluriennale degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, a' termini dell'articolo 4, lett. I) della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Con la procedura di cui all'articolo 33 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 5, si provvede alle conseguenti variazioni di bilancio.

   

Art. 14
Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in lire 170.000.000.000 per l'anno 2001 ed in lire 195.000.000.000 per gli anni successivi, fanno carico all'UPB S01.020 del bilancio della Regione per l'anno 2001 ed a quella corrispondente per gli anni successivi:

2. Le disponibilità relative agli stanziamenti disposti per gli anni 2001-2003 possono essere anticipati al 2001, in tal caso gli stessi stanziamenti sono ridotti dell'importo degli interessi da corrispondere agli enti erogatori delle anticipazioni.

3. Alle conseguenti variazioni di bilancio provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio con propri decreti.

4. Nel bilancio della Regione per gli anni 2001-2003 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

03 - PROGRAMMAZIONE

UPB S03.007

Fondo nuovi oneri legislativi in conto capitale

2001

lire        170.000.000.000
euro      87.797.672,85

2002

lire        195.000.000.000
euro      100.709.095,32

2003

lire        195.000.000.000
euro      100.709.095,32

Mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 16 della tabella B allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6

In aumento:

01 - PRESIDENZA DELLA GIUNTA

UPB S01.020

(N.I.) Direz. Gen. 01 - Serv. 03(02.17)

Interventi orientati alla creazione di imprenditoria giovanile

COMPETENZA

2001

lire       170.000.000.000
euro     87.797.672,85

2002

lire        195.000.000.000
euro      100.709.095,32

2003

lire        195.000.000.000
euro      100.709.095,32