CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 57
presentata dai Consiglieri regionali
DORE - DEIANA - DETTORI Bruno - LODDO
l'8 marzo 2000
Norme per la tutela delle formazioni monumentali botaniche
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente normativa mira a proteggere le formazioni vegetali monumentali, endemiche o naturalizzate nella Regione (art. 1).
La necessità di una tutela puntuale ed efficace di tali formazioni emerge, oltre che dalla generale situazione di degrado del patrimonio ambientale dell'Isola, anche dal permanere di abitudini radicate aventi riflessi distruttivi sui cosiddetti "grandi alberi", ormai protetti in gran parte delle nazioni civili, e su relitti di foresta evoluta nonché su nuclei di vegetazione comunque di pregio (art. 2).
Viene previsto a tal fine il vincolo idrogeologico (unito a quello paesaggistico), disposto con decreto congiunto dei competenti Assessori alla pubblica istruzione, beni culturali, informazioni, spettacolo e sport e della difesa dell'ambiente su conforme relazione del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale, elaborata a sua volta, in base al Catasto forestale regionale (art.3).
A tutela dei beni protetti dalla legge e per reprimere gli eventuali abusi operano le Forze dell'ordine, ed in particolare, il Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale.
Sono previste sanzioni amministrative a carico dei trasgressori, concorrenti con eventuali figure di reati (art.4).
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. La Regione autonoma della Sardegna tutela il patrimonio monumentale botanico, erbaceo ed arbustivo, avente diffusione naturale e spontanea, anche se di impianto artificiale, esistente nel territorio della Regione |
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Art. 2 1. Ai fini dell'articolo 1 della presente legge è istituito il vincolo paesaggistico ed idrogeologico ai sensi ed in conformità delle normative vigenti su tutte le formazioni singole ed associate, di elementi vegetali di particolare pregio ambientale, biologico, estetico, storico, antropologico. |
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Art. 3 1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli Assessori regionali competenti in materia di tutela idrogeologica e paesaggistica, su conforme relazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, decretano l'elenco delle formazioni botaniche di cui è disposta tutela. 2. Con le stesse procedure possono essere apportate modifiche al predetto elenco. 3. Il Catasto forestale regionale costituisce fonte primaria per la redazione della relazione propositiva del corpo forestale e di vigilanza ambientale. |
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Art. 4 1. Chiunque deturpi con qualsiasi mezzo ed effetto formazioni monumentali botaniche tutelate ai sensi della presente legge è soggetto, salve le disposizioni penali ed altre sanzioni previste dalla normativa vigente, alla sanzione amministrativa da lire 5.000.000 a lire 50.000.000. 2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale oltre che agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, alle Forze dell'ordine, alle Guardie comunali e campestri, alle Compagnie barracellari, i quali trasmettono copia del verbale di accertamento della violazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. |
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