CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 56
presentata dai Consiglieri regionali
DORE - DEIANA - DETTORI Bruno - LODDO
l'8 marzo 2000
Obbligo di demolizione delle opere edilizie abusive realizzate nelle zone costiere inedificabili
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Nel corso degli ultimi anni il fenomeno dell'abusivismo edilizio nelle zone litoranee, complici anche i ripetuti provvedimenti normativi attinenti il c.d. condono edilizio, ha ripreso a proliferare senza essere seriamente contrastato da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti.
Né hanno rappresentato un freno le sentenze di condanna da parte della Magistratura.
L'unico modo efficace per scoraggiare l'abusivismo va individuato nella prevenzione, attraverso adeguati controlli, e nella certezza della repressione dell'abuso compiuto che tolga al contravventore l'illusione di poter utilizzare l'opera abusiva.
Per comprendere l'entità del fenomeno basti ricordare che i Comuni sardi emettono ogni anno circa 1.200 ordinanze di demolizione. In passato si procedeva alle demolizioni com'è dimostrato dal fatto che in un decennio il Servizio Regionale in materia edilizia aveva eseguito oltre 1.300 ordinanze di demolizione. Negli ultimi anni invece le ordinanze sono rimaste quasi tutte ineseguite, il che ha determinato una recrudescenza del fenomeno dell'abusivismo e conseguenti gravi danni al patrimonio paesaggistico ambientale che è tutelato dalla Costituzione.
Occorre, pertanto, ripristinare l'obbligo di demolizione degli abusi edilizi realizzati nelle fasce costiere inedificabili, senza la possibilità di determinazioni alternative e, contemporaneamente, snellire le farraginose procedure attualmente previste (acquisizione al patrimonio comunale, reiterazioni ordinanze di demolizione, etc.), che di fatto rendono estremamente complicato giungere alla demolizione delle opere abusive ed alla realizzazione del completo ripristino ambientale, come invece accadeva sotto la vigenza della L.R. 9 marzo 1976, n. 10 (artt.11, 12, 15) e della L.R. 19 maggio 1981, n. 17.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. Le opere abusive iniziate o eseguite nel mare territoriale o ad una distanza inferiore a metri 300 dalla battigia nelle zone territoriali omogenee classificate C, D, E, F, H ai sensi della vigente disciplina urbanistica, comportano, salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente, l'obbligo della demolizione e della riduzione in pristino. 2. Il Sindaco, entro 30 giorni dall'accertamento della violazione, ordina la demolizione e la riduzione in pristino assegnando al contravventore 45 giorni per l'esecuzione. Scaduto infruttuosamente tale termine, previa comunicazione al contravventore, dispone l'esecuzione dei lavori di demolizione e riduzione in pristino in danno del contravventore entro i successivi 60 giorni, avvalendosi preferibilmente del Servizio vigilanza in materia edilizia dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23. 3. In caso di inerzia del Sindaco, l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, previa diffida al Sindaco a provvedere entro 30 giorni, dispone in via sostitutiva l'esecuzione dei lavori di demolizione e riduzione in pristino in danno del contravventore entro i successivi 30 giorni, avvalendosi del Servizio vigilanza in materia edilizia del proprio Assessorato. 4. I termini di cui ai commi precedenti sono perentori. |
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Art.
2 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 300.000.000 annui e fanno carico alle disponibilità recate dal capitolo 04161 del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. |
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