CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 53
presentata dai Consiglieri regionali
RASSU - GRANARA
il 24 febbraio 2000
Riduzione del tasso di interesse sui
prestiti contratti dalle imprese artigiane
a valere sui fondi di rotazione ai sensi della legge regionale 21
luglio 1976, n. 40
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La crisi economica e di mercato che ormai da oltre dieci anni ha penalizzato e continua a penalizzare il sistema produttivo e lo sviluppo della Sardegna dove buona parte del tessuto economico è rappresentato dalla piccola e media impresa artigiana, ha di fatto messo in ginocchio questo settore che ha visto nello scorso esercizio chiudere migliaia di aziende.
Nell'ottobre del 1993 l'Amministrazione regionale ha promulgato la legge regionale n. 51 volta ad incrementare gli investimenti nel settore artigiano e difendere i livelli occupativi del settore.
Sino ad allora, oltre agli altri strumenti legislativi, nel settore aveva operato la legge regionale n. 40 del 1976.
L'entrata in vigore della legge regionale n. 51 del 1993 ha di fatto abrogato la legge su menzionata che nel periodo della sua operatività ha consentito la nascita e lo sviluppo di migliaia di imprese artigiane.
Di fatto, le aziende artigiane che avevano contratto con le banche convenzionate con la Regione sarda per la legge regionale n. 40 i prestiti necessari per la realizzazione, completamento o ristrutturazioni degli impianti, pagano a tutt'oggi tassi di interesse che da oltre due anni si collocano al di sopra dei tassi ordinari con i quali opera il sistema creditizio isolano.
Si pensi che moltissime operazioni stipulate sino al 1993 sopportano tassi che oscillano tra l'8% e il 9,50%, quando addirittura non superiori.
Dal 1993 in poi le operazioni effettuate nella legge regionale n. 51 del 1993 si attestano su tassi non superiori al 3%.
E' superfluo rimarcare la disparità di trattamento, ma soprattutto l'onerosità del costo del denaro che quelle imprese sopportano, in quanto ammortizzano il prestito non a tassi agevolati, ma bensì a tassi che superano di gran lunga il tasso ordinario, col quale giornalmente operano le banche.
La proposta di legge vuole riequilibrare il fenomeno dando alle imprese artigiane che hanno realizzato programmi di investimento con la legge regionale n. 40 del 1976, la possibilità di poter ammortizzare i mutui contratti a tasso agevolato, in quanto il tasso contratto a suo tempo è oggi fuori mercato e aggrava in maniera determinante gli oneri finanziari dei bilanci aziendali.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. La Regione, al fine di allineare agli attuali parametri di riferimento il costo dell'indebitamento che le aziende artigiane sopportano a fronte dei prestiti contratti a valere sulla legge in oggetto, consente che la misura del tasso di interesse applicata alle operazioni in essere venga ridotta sino al 36% del tasso di riferimento vigente al momento della presentazione della domanda di rinegoziazione. |
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Art. 2 1. Beneficiari dell'intervento sono gli stessi soggetti di cui alla legge regionale n. 40 del 1976 che abbiano dei mutui in essere, in corso di ammortamento, erogati per la realizzazione di nuovi impianti e per l'acquisto di macchinari e attrezzature, per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione dei locali aziendali la cui scadenza finale sia oltre il 1° gennaio 2001. |
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Art. 3 1. La domanda di rinegoziazione deve essere presentata alla banca presso la quale è in essere il finanziamento entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, pena decadenza dal beneficio. |
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Art. 4 1. La banca procede alla rinegoziazione per gli aventi diritto entro sessanta giorni dalla richiesta e provvede altresì a dare periodica informazione al competente Assessorato sull'esito delle domande. |
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Art. 5 1. A fronte degli oneri amministrativi per la gestione dell'operazione viene riconosciuto alla banca un compenso aggiuntivo pari all'1,5% del residuo debito in linea capitale. 2. L'onere, unitamente a quello della rinegoziazione, è posto a carico del relativo fondo di rotazione. |
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