CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 50

presentata dai Consiglieri regionali

FALCONI - SELIS - CUGINI - BALIA - COGODI -DETTORI Bruno - GIAGU - SANNA Giacomo - ORRU' - PINNA - TUNIS Gianfranco - VASSALLO

l'11 febbraio 2000

 Testo unico degli interventi regionali a sostegno delle attività produttive


RELAZIONE DEI PROPONENTI     

1. La presente proposta di legge intende riordinare, innovare e semplificare, mediante un Testo unico, tutto il sistema degli interventi regionali a sostegno delle attività produttive dell'industria, dell'artigianato, del turismo, del commercio e dei servizi. Non sono qui ricomprese le attività produttive agricole e della pesca, nè quelle del credito e delle assicurazioni, in quanto esse sono disciplinate, specie in materia di aiuti di Stato,  da normative speciali dell'Unione europea e nazionali.

La proposta riprende per gran parte il testo normativo che, nella fase finale della precedente legislatura, era stato approvato dalla competente Sesta Commissione consiliare, col parere finanziario reso dalla Terza Commissione.

L'articolato che di seguito viene presentato contiene alcune novità rispetto a quel testo precedente.

2. La più rilevante è che il Testo unico qui proposto riguarda non solo le imprese industriali ma anche le imprese artigiane, turistiche, commerciali e dei servizi. Ossia l'insieme delle attività imprenditoriali dirette alla produzione di beni o di servizi, salvo quelle soggette a speciali normative europee e nazionali alle quali deve conformarsi anche la nostra legislazione regionale.

In effetti, quella tradizionale separatezza  tra imprese industriali, artigiane, turistiche, commerciali e di servizi - che aveva prodotto persino regimi di aiuto completamente diversi tra le une e le altre - tende ormai ad essere superata nella legislazione nazionale ed ancor più nella normativa dell'Unione europea.

Ne è conferma anche il fatto che tutte le principali leggi nazionali di incentivazione alle imprese - dalla legge n. 488 del 1992 alla legge Sabatini, dalle cosiddette leggi Bersani 1 e 2 fino alla legge 448 del 1998 che concede lo sgravio contributivo totale e triennale per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno - operano già a favore delle diverse attività produttive, ricomprendendo non solo quelle propriamente industriali, ma anche quelle artigiane, turistico-alberghiere, dei servizi alle imprese ed in parte anche quelle commerciali e quelle erogatrici di altri servizi. Le stesse normative comunitarie in materia di aiuti di Stato non prevedono affatto, anzi contrastano, le discriminazioni tra imprese a seconda della loro forma giuridica o del loro albo di iscrizione. Le distinzioni stabilite a livello comunitario sono invece quelle tra piccole e medie imprese o grandi imprese - e ciò vale per tutti i settori di attività - ed inoltre le normative specifiche emanate per alcuni settori di attività caratterizzati da eccesso di capacità produttiva, nei quali possono trovarsi ad operare sia imprese industriali che imprese artigiane (quali i settori dei trasporti, di determinate produzioni agroalimentari, del tessile, ecc.).

Va anche evidenziato che la tradizionale separatezza  tra diverse tipologie di imprese  - anche quando esse operano nello stesso settore di attività economica - ha finito per tradursi, nella vecchia legislazione regionale, in una grave penalizzazione a danno delle imprese artigiane, delle imprese turistiche e di molte imprese dei servizi. Ad esempio, nel caso della efficace legge regionale n.15 del 1994 varata inizialmente solo per le imprese industriali, mentre per le imprese artigiane restava solo la legge regionale n. 51 del 1993, per le imprese turistiche la legge regionale n. 40 del 1993 e per le imprese commerciali la legge regionale n. 35 del 1991. Una frammentazione, per certi versi corporativa e burocratica, di cui tutti hanno potuto constatare gli effetti negativi, ai quali si è cercato di porre rimedio di recente, con una sostanziale estensione della legge regionale n. 15 anche alle imprese artigiane ed alberghiere. Si è cercato cioè, seppure con ritardo, di andare in direzione di quanto già positivamente realizzato con la legge nazionale 488, che ha aperto la strada maestra alle diverse leggi agevolative di ultima generazione.

Questa innovazione di vasta portata che qui si propone non significa, evidentemente, fare di tutt'erbe un fascio. Nella fase operativa, i nuovi regimi di aiuto alle imprese, pur rivolgendosi alle diverse attività produttive, possono e devono mantenere una forte flessibilità e prevedere anche bandi distinti e distinte dotazioni finanziarie, articolate per differenti settori di attività economica (come ad esempio avviene sempre nel caso della 488: bandi e stanziamenti distinti per industria e servizi alle imprese, per imprese turistiche, ecc.). La presente proposta di Testo unico prevede espressamente questa flessibilità e questa distinzione di fondi, anche tenendo conto che permane, nell'assetto della Giunta regionale, una divisione di competenze assessoriali in materia di attività produttive, almeno fino a quando non sarà approvata l'auspicata riforma della legge regionale n. 1 del 1977.

Una seconda importante novità contenuta nel presente articolato è l'inserimento, tra i soggetti beneficiari del regime di aiuto a sostegno degli investimenti aziendali, delle piccole imprese promosse da giovani, oltre a quelle promosse da donne già previste nel precedente testo. Tale inserimento appare quanto mai necessario, non solo per la coerenza logica complessiva del regime di aiuto in questione, ma anche per rimediare con urgenza alla disapplicazione della vecchia legge regionale n. 28 del 1984, risultata non conforme alla disciplina comunitaria nè, peraltro, mai notificata. Va sottolineato che nella presente proposta non è fissato per i giovani imprenditori il requisito obbligatorio dello stato di disoccupazione, poichè esso sarebbe immotivato nell'ambito di un regime di aiuto a finalità regionale, espressamente diretto a sostenere gli investimenti aziendali. Tale requisito può invece trovare corretta collocazione nell'ambito di un regime di aiuto a sostegno dell'occupazione di persone che risultino inoccupate o disoccupate. Si tratta di regimi di aiuto con finalità diverse, tra i quali la normativa comunitaria opera una netta distinzione (vedi punto 4.11 degli Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale, pubblicati sulla GUCE C74 del 10.3.1998).

Un'altra rilevante innovazione presente nel testo è la previsione di un apposito titolo del Testo unico dedicato agli aiuti a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo realizzate o commissionate da imprese operanti nel territorio regionale. Con ciò si colma una evidente lacuna nella legislazione regionale (che ha forse anche radici culturali), nonostante l'Unione europea abbia da tempo stimolato e favorito la attivazione di regimi di aiuto con queste finalità (vedi la Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, sulla GUCE C45 del 17.2.1996). Non che la Regione non abbia destinato negli anni scorsi determinate risorse a favore della ricerca: si è però trattato di interventi indifferenziati, che avevano come beneficiari le Università, studiosi, singole persone, associazioni, centri studi, ecc., il più delle volte per finanziare una ricerca culturale o una pubblicazione. La presente proposta è invece chiaramente finalizzata a incentivare - nelle forme e con le intensità di aiuto disciplinate dalle norme comunitarie - le attività di ricerca industriale e di sviluppo tecnologico, fino alla realizzazione di prototipi e di preserie, direttamente realizzate o commissionate dalle imprese per apportare nelle aziende innovazioni di prodotti, di servizi, di processi produttivi. Si tratta di una scelta qualificante di cui avvertiamo grande necessità, convinti come siamo che la ricerca industriale, la ricerca applicata e la costante innovazione tecnologica siano carte sempre più decisive per cogliere le opportunità di sviluppo e per riuscire a conquistare e a mantenere la competitività delle singole imprese e dei sistemi produttivi.

3. Nel suo complesso, il Testo unico proposto si fonda sulle seguenti linee-guida: (a) un riordino generale ed una forte finalizzazione degli interventi regionali verso obiettivi di sviluppo, di competitività e di qualificazione del sistema produttivo regionale; (b) la semplificazione, lo snellimento e la razionalizzazione degli interventi, anche nelle modalità di gestione e nelle procedure di attuazione degli stessi; (c) la conformità degli interventi alla normativa dell'Unione europea, rispettandone i vincoli e cogliendone le opportunità.

In effetti, la legislazione via via prodotta dalla Regione sarda in materia di sostegno alle imprese, stratificatasi in oltre quaranta anni, è considerata tra le più abbondanti ed articolate presenti nel panorama normativo delle Regioni italiane. Tuttavia essa risulta particolarmente complessa, densa di sovrapposizioni nei suoi contenuti ed irta di procedure disomogenee nella sua gestione.

Questa vasta legislazione, peraltro, e non poteva essere diversamente, risulta "selezionata" dalla realtà dei fatti: diverse linee di intervento appaiono ormai obsolete e non sono più concretamente utilizzate, altre necessitano di adeguamenti, alcune altre - come quelle più recenti a sostegno degli investimenti, con in primo luogo la L.R. 15/92 - si dimostrano efficaci ed alimentano una positiva domanda da parte delle imprese.

Infine, tutta questa legislazione va adeguata alla luce, e nel contesto, del mercato unico europeo e dell'Unione economica e monetaria. La normativa europea da un lato ci detta chiari vincoli in materia di aiuti alle imprese (dal 1 gennaio del 2000, da cui decorre l'obbligo per gli Stati membri di definire la nuova carta degli aiuti a finalità regionale, sono cessati i precedenti interventi agevolativi a sostegno delle imprese, deve essere formalmente verificata la loro conformità o meno alle discipline comunitarie, e tutti i regimi di aiuto vanno perciò notificati alla Commissione UE per ottenerne l'autorizzazione), dall'altro lato, essa ci offre nuove opportunità (la permanenza della Sardegna tra le Regioni dell'Obiettivo 1, ulteriori e ingenti risorse europee destinate a sostenere lo sviluppo della nostra Regione, unità e stabilità monetaria, apertura e liberalizzazione dei mercati, tutela della concorrenza, condizioni di favore per le piccole e medie imprese).

Per tutte queste ragioni, è assolutamente necessario che la Regione approvi rapidamente un testo unico che raccolga, coordini ed adegui le proprie leggi di agevolazione a sostegno delle attività produttive. Necessario ed opportuno sia per evidentissime ragioni di merito sia per il momento stesso in cui ci troviamo (obbligo comunitario di verifica e rinnovo dei precedenti regimi di aiuto alle imprese).

4. Passando brevemente in rassegna i contenuti più specifici dell'articolato, esso mira, in primo luogo, a meglio finalizzare l'insieme degli interventi regionali, individuando gli obiettivi da perseguire, e quindi le attività e le iniziative meritevoli di sostegno pubblico regionale per la loro realizzazione.

Tali iniziative agevolabili sono indicate già nell'articolo 2 del testo, e a ciascuna di esse è dedicato un apposito titolo del disegno di legge: gli investimenti aziendali (titolo II); le attività di ricerca e sviluppo (titolo III); la domanda di servizi innovativi alle imprese (titolo IV); l'internazionalizzazione e l'associazionismo economico e commerciale (titolo V); l'associazionismo creditizio e i consorzi-fidi (titolo VI); l'assestamento finanziario delle imprese (titolo VII); lo sviluppo di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive, non limitate a quelle industriali (titolo VIII); gli interventi specifici per lo sviluppo dei distretti industriali (titolo IX).

Per ciascuna tipologia di iniziative agevolabili sono individuati i soggetti beneficiari, le spese ammissibili, le forme e le intensità degli aiuti.

Il nuovo quadro degli interventi regionali così delineato, mantiene la necessaria ampiezza ed articolazione e tuttavia opera, rispetto al passato, una selezione. In particolare, si potenzia il sostegno alle attività orientate allo sviluppo della base produttiva, all'innovazione, sia che venga perseguita mediante investimenti fissi che mediante la ricerca e l'acquisizione di servizi, al miglioramento competitivo e all'internazionalizzazione; si selezionano gli aiuti al funzionamento e alla gestione delle imprese; si superano precedenti aiuti di natura assistenziale o potenzialmente distorsivi della concorrenza.

Si è inoltre voluta perseguire una linea di coordinamento, senza duplicazioni, tra interventi regionali e interventi statali a sostegno delle imprese. Questa scelta diventa peraltro obbligata in quanto la gestione di numerose leggi nazionali di incentivazione è stata conferita dallo Stato alle Regioni, con le relative risorse, in attuazione del decreto legislativo n. 112 del 1998. E' perciò da evitare che, per la stessa tipologia di iniziative agevolabili, la Regione debba gestire due diverse linee di intervento (una statale e l'altra regionale) con conseguente sovrapposizione di norme, di procedure, di risorse e di convenzioni con gli istituti creditizi o finanziari. Tale conferimento di funzioni è già completato per le Regioni a statuto ordinario, lo sarà per le Regioni a statuto speciale non appena saranno approvate le relative norme d'attuazione, secondo le procedure differenziate richiamate dall'art. 10 del citato decreto legislativo.

5. In stretta connessione con il riordino degli interventi e delle iniziative agevolabili, il presente disegno di legge opera una forte semplificazione, snellimento e armonizzazione delle modalità di attuazione degli interventi e dei relativi procedimenti amministrativi.

Al riguardo, si recepiscono nell'ordinamento regionale le norme fondamentali di riforma recate dal decreto legislativo n. 123 del 1998, riservando a questa materia il titolo X dell'articolato proposto.

In particolare, si prevedono soltanto tre procedure di gestione degli interventi (automatica, valutativa o negoziale), disciplinandole in modo puntuale.

Si prevede l'obbligo di pubblicità delle disponibilità finanziarie esistenti, nonché del loro esaurimento, per ciascuna tipologia di interventi regionali.

Si regola in termini conformi alle norme sulla concorrenza il rapporto della Regione con gli istituti convenzionati per le attività istruttorie, per l'erogazione degli aiuti e per la gestione dei fondi regionali di incentivazione.

Si disciplinano le procedure di erogazione degli aiuti, le ispezioni e i controlli verso i soggetti beneficiari, le procedure di revoca degli aiuti e le sanzioni.

Si fissa inoltre l'obbligo dell'amministrazione regionale di provvedere al monitoraggio e alla valutazione dell'efficacia degli interventi nonché a trasmettere annualmente al Consiglio regionale una relazione scritta e documentata sui risultati conseguiti, sui problemi emersi, sul fabbisogno finanziario per l'attuazione degli interventi.

6. Come già richiamato, il presente disegno di legge, nel disporre un riordino complessivo degli interventi a sostegno delle attività produttive, ha inteso anche adeguare tali interventi alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

E' da osservare, sotto questo profilo, che diverse leggi regionali di incentivazione datano addirittura in tempi antecedenti al Trattato di Roma del 1957, istitutivo della CEE, e che anche leggi regionali più recenti, pur notificate a Bruxelles, richiedono adeguamenti più o meno profondi, in conseguenza dell'evoluzione e della crescente cogenza delle normative dell'Unione europea.

Come è noto, tutta la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese poggia sugli articoli ex 92 e 93 (ora 87 e 88) del Trattato. Su questa base giuridica, le autorità comunitarie hanno via via disciplinato i diversi aspetti relativi agli aiuti di Stato alle imprese e la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha consolidato questi orientamenti in numerose sentenze.

Anche con riferimento alla nostra Regione, diversi sono i casi nei quali la Commissione europea ha avviato formali procedure di infrazione, che si sono concluse con decisioni di incompatibilità di determinati aiuti, imponendo anche il rimborso degli aiuti indebitamente ricevuti.

Per quanto riguarda la materia oggetto del presente disegno di legge, si richiamano di seguito i principali atti di riferimento emanati dalla Commissione europea, in ordine di vicinanza temporale:

- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (pubblicati sulla GUCE n.C288 del 9.10.1999);

- Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (GUCE C 107 del 7.4.1998);

- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GUCE C74 del 10.3.1998), che è anche quello più rilevante per le Regioni dell'Obiettivo 1 e per le altre aree depresse;

- Orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GUCE C213 del 23.7.1996);

- Comunicazione relativa agli aiuti "de minimis" (GUCE C68 del 6.3.1996);

- Orientamenti in materia di aiuti di Stato per la ricerca e sviluppo (GUCE C45 del 17.2.1996);

- Orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (GUCE C29 del 2.2.1996);

- Orientamenti in materia di aiuti all'occupazione (GUCE C334 del 12.2.1995);

- Decisione della Commissione relativa agli investimenti destinati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli (GUCE L79 del 23.3.1994);

- Comunicazione relativa alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera (GUCE C307 del 13.11.1993).

7. La parte conclusiva del disegno di legge reca, nel titolo XI, l'abrogazione di numerose norme regionali previgenti in materia di incentivazione alle imprese e le disposizioni transitorie necessarie a regolare positivamente il passaggio dal vecchio al nuovo. In particolare si prevede il recupero delle risorse disponibili nei fondi di rotazione e assimilati istituiti dalle precedenti norme e il loro riversamento in due fondi unici - uno istituito presso l'assessorato del turismo, artigianato e commercio e l'altro presso l'assessorato dell'industria - destinati all'attuazione degli interventi previsti dal Testo unico , secondo le rispettive competenze dei due assessorati: l'uno per gli aiuti alle imprese turistiche, artigiane e commerciali, l'altro per gli aiuti alle imprese industriali e assimilate.

Il titolo XII reca infine le disposizioni finanziarie, ove si prevede, per la copertura della nuova legge, l'utilizzazione degli stanziamenti di bilancio già destinati alle leggi da abrogare, il recupero delle somme dai preesistenti fondi di rotazione, nonché l'utilizzo delle assegnazioni erogate dallo Stato per l'attuazione degli interventi agevolativi conferiti alla Regione, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 112/98 e delle relative norme d'attuazione per la Sardegna.

Art.  3
Soggetti beneficiari

1. Possono accedere agli interventi regionali i soggetti beneficiari previsti nei successivi titoli, in relazione a ciascuna tipologia di interventi. Essi dovranno essere più specificamente individuati nell'ambito delle apposite direttive di attuazione di cui all'articolo 6, comma 3.

2. In tutti i casi in cui sono individuate come soggetti beneficiari, si considerano "piccole" o "medie" o "grandi" imprese, le imprese di qualunque forma giuridica corrispondenti agli specifici parametri dimensionali previsti dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

3. Per l'individuazione dei settori di attività economica delle imprese si fa riferimento alle classificazioni ufficiali dell'ISTAT e dell'Eurostat.

4. Alle imprese operanti nei settori di attività economica considerati "sensibili" e disciplinati da normative specifiche dell'Unione europea, con particolare riferimento ai settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, dell'industria carbonifera, della siderurgia, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, dei trasporti e dell'industria automobilistica, si applicano in ogni caso le esclusioni e le limitazioni previste dalle medesime normative specifiche.

   

Art.  4
Natura e forma degli aiuti

1. Gli interventi sono attuati tramite la concessione di aiuti da parte dell'amministrazione regionale, anche attraverso soggetti terzi, a favore di imprese o di altri soggetti che svolgono attività produttive. Per "aiuti" si intendono quelli considerati tali ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato dell'Unione europea.

2. Gli aiuti sono concessi in una delle seguenti forme ovvero in una combinazione delle stesse: contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, contributo in conto canoni di locazione finanziaria, prestazione di garanzie.

3. I suddetti aiuti sono concessi al valore lordo e sono determinati in euro ed in lire italiane finchè queste avranno corso.

   

Art.  5
Conformità alla normativa comunitaria

1. Gli interventi sono disposti nel rispetto dei principi e delle discipline applicative dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. A questo fine, l'intensità massima di determinati aiuti, le misure di cumulo tra diversi aiuti nonché l'individuazione dei settori economici considerati sensibili, previste dalla presente legge, possono, ove necessario, essere adeguate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta adottata su proposta dell'assessore competente per materia, in modo da renderle compatibili con eventuali modifiche e integrazioni delle normative comunitarie.

2. In tutti i casi, gli interventi non possono superare l'intensità massima dell'aiuto, calcolata in equivalente sovvenzione netta (ESN) o lorda (ESL), prevista dalle discipline dell'Unione europea per l'area interessata e per la corrispondente dimensione dell'impresa.

3. Nei casi consentiti dalla legge, un aiuto regionale può essere cumulato, per la stessa iniziativa agevolabile, con altri aiuti regionali o nazionali o comunitari a condizione, ed in misura tale, che l'ammontare complessivo degli aiuti non sia superiore al massimale di aiuto, calcolato in ESN o in ESL, previsto dalla disciplina comunitaria per l'area interessata e per la corrispondente dimensione dell'impresa beneficiaria.

4. Gli aiuti previsti dalla presente legge conformi alla regola comunitaria "de minimis" possono essere concessi a prescindere dalla dimensione delle imprese beneficiarie. Sono tuttavia escluse da detti aiuti le imprese operanti nei settori siderurgico e carbonifero, delle costruzioni navali, nonché dei trasporti nel caso di acquisto di mezzi di trasporto. Il cumulo di più aiuti "de minimis" è consentito purché l'ammontare dei medesimi aiuti non superi il massimale previsto dalla regola comunitaria "de minimis".

   

Art.  6
Procedimenti amministrativi

1. I procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di cui alla presente legge si conformano ai principi ed alle norme fondamentali del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, così come recepiti nel titolo X della presente legge.

2. Gli interventi sono attuati con procedura automatica o valutativa o negoziale, di cui agli articoli 33, 34 e 35.

3. Le modalità di attuazione degli interventi sono regolate mediante apposite direttive, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n.6. Le direttive devono individuare, in particolare:

a) la normativa di riferimento e la corrispondente disciplina comunitaria;

b) l'oggetto e le finalità dell'intervento regionale;

c) la procedura di attuazione;

d) le iniziative agevolabili;

e) i soggetti beneficiari;

f) le spese ammissibili ed il periodo di riferimento delle stesse;

g) gli ambiti territoriali o settoriali di applicazione;

h) le intensità e la forma degli aiuti;

i) il divieto o la possibilità di cumulo con altri aiuti ed eventualmente le regole di cumulo;

l) le modalità di erogazione degli aiuti;

m) i controlli, le revoche e le sanzioni;

n) la modulistica per la presentazione delle domande;

o) gli eventuali altri elementi utili per una completa definizione dell'intervento, anche con riguardo alla specificità dello stesso.

   

TITOLO II
INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI AZIENDALI

Art.  7
Interventi

1. La Regione interviene a sostegno degli investimenti aziendali finalizzati alla realizzazione di nuove strutture produttive ovvero all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed al trasferimento di strutture produttive esistenti, nel rispetto della disciplina comunitaria prevista dagli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale" (pubblicati sulla GUCE C74 del 10.3.1998), come modificati dal punto 7.1. degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (pubblicati sulla GUCE C288 del 9.10.1999).

2. I soggetti beneficiari sono le imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere e turistico-alberghiere nonchè delle attività di servizi espressamente individuate nelle direttive di attuazione.

3. Gli interventi sono attuati con procedura valutativa o negoziale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo, sulla base di apposite norme che autorizzino specifici stanziamenti, possono anche essere destinati a favore di determinate aree svantaggiate del territorio regionale.

   

Art.  8
Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili agli aiuti le spese per investimenti aziendali relative a:

a) suolo aziendale, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature, nonché arredi nel caso delle strutture turistico-alberghiere; dette spese sono insieme considerate come "base-tipo" degli investimenti aziendali;

b) studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, progettazioni e direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie e i collaudi di legge;

c) acquisizione di brevetti, di licenze di sfruttamento, di programmi informatici, di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate.

2. Le spese di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono ammissibili agli aiuti entro il limite massimo del 25% della base-tipo dell'investimento.

3. Nel caso di investimenti aziendali di imprese fornitrici di servizi,  non sono considerate ammissibili le spese relative al suolo aziendale e ai fabbricati e le spese di cui alla lettera b) del comma 1.

4. In caso di riattivazione di strutture produttive esistenti, le spese relative all'acquisto di tali cespiti sono ammissibili purché siano effettuate a condizioni di mercato e siano detratti i cespiti oggetto di aiuti pubblici prima della riattivazione.

5. Tutte le spese di cui al comma 1 devono essere destinate esclusivamente all'attività aziendale, risultare pertinenti e congrue, essere effettuate a condizioni di mercato ed essere  iscritte all'attivo dell'impresa.

6. I beni immobili oggetto degli aiuti devono restare vincolati nell'azienda per almeno dieci anni, gli altri beni per almeno cinque anni.

   

Art.  9
Aiuti

1. Per sostenere la realizzazione degli investimenti aziendali, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere cumulativamente i seguenti aiuti:

a)  un contributo in conto capitale fino al 40% delle spese ammissibili;

b)  un contributo in conto interessi su finanziamenti di durata non superiore a 15 anni o in conto canoni su operazioni di leasing ordinario, pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata di ammortamento calcolata ad un tasso pari al 25 % dello stesso tasso di riferimento; l'ammontare complessivo del finanziamento agevolabile e del contributo in conto capitale non può essere superiore al 75% della spesa d'investimento ammissibile.

2. In alternativa agli aiuti di cui al comma 1, può essere concesso, a richiesta, uno dei seguenti aiuti, tra loro non cumulabili:

a)  un contributo in conto capitale fino al 60% delle spese ammissibili;

b)  un contributo in conto interessi su finanziamenti a medio termine o in conto canoni su operazioni di leasing ordinario, fino alla misura del 100% del tasso di riferimento, a condizione che le operazioni finanziarie agevolabili non superino il 75% della spesa d'investimento ammissibile ed abbiano una durata non superiore a 15 anni.

3. Qualora almeno un terzo delle spese ammissibili sia relativo ad impianti, macchinari e attrezzature con contenuto tecnologico d'avanguardia, rispetto allo specifico stato dell'arte, tali da consentire significative innovazioni di prodotto o di processo produttivo, il contributo in conto capitale di cui al comma 1, lettera a) è elevabile fino al 45% ed il contributo in conto capitale di cui al comma 2, lettera a) è elevabile fino al 65%.

4. Gli aiuti di cui ai commi precedenti possono essere concessi alle piccole o medie imprese. Per le grandi imprese, i medesimi aiuti possono essere concessi entro gli stessi limiti di intensità decurtati del 15%.

5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono, in tutti i casi, condizionati ad un apporto di risorse, esenti da qualsiasi aiuto pubblico, a carico del soggetto beneficiario, nella misura di almeno il 25% della spesa d'investimento ammissibile.

   

Art.  10
Promozione dell'imprenditorialità giovanile e femminile

1. Allo scopo di promuovere l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere le intensità di aiuto maggiorate previste dall'articolo 9, comma 3, anche nei casi in cui i soggetti beneficiari degli interventi siano piccole imprese aventi i seguenti requisiti:

a) società di capitali nelle quali almeno due terzi delle quote spettino a giovani fino a 32 anni ovvero a donne e nelle quali gli organi di amministrazione siano costituiti per almeno due terzi da giovani fino a 32 anni ovvero da donne;

b) società cooperative e di persone costituite per almeno due terzi da giovani fino a 32 anni ovvero da donne;

c) imprese individuali di cui siano titolari giovani fino a 32 anni ovvero donne.

 2. Nei casi di cui al comma 1 si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 8 e al comma 5 dell'articolo 9.

   

Art.  11
Grandi progetti d'investimento

1. Qualora gli interventi riguardino grandi progetti d'investimento in qualsiasi settore di attività economica, essi devono essere, caso per caso, preventivamente notificati alla Commissione europea per la necessaria autorizzazione e devono osservare le disposizioni recate dalla "Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento" (GUCE C107 del 7.4.1998).

2. Sono considerati grandi progetti d'investimento quelli che abbiano uno dei seguenti requisiti:

a) costo totale del progetto d'investimento aziendale pari o superiore a 50 milioni di euro, più un'intensità di aiuto cumulata, espressa in percentuale delle spese d'investimento ammissibili, pari o superiore al 50% del massimale degli aiuti alle grandi imprese vigente nell'area considerata;

b) aiuto totale richiesto pari o superiore a 50 milioni di euro.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a sostegno dei grandi progetti d'investimento esclusivamente sulla base di bandi e di disponibilità finanziarie espressamente riservati agli stessi.

   

TITOLO III
INTERVENTI A SOSTEGNO  DELLE ATTIVITA'
DI RICERCA E SVILUPPO

Art.  12
Interventi

1. La Regione, al fine di favorire la crescita e la diffusione dell'innovazione nel sistema produttivo, interviene a sostegno delle attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo realizzate o commissionate da imprese, nel rispetto della "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" (pubblicata sulla GUCE n. C45 del 17.2.1999).

2. Per "ricerca industriale" e per "attività di sviluppo precompetitive" si intendono le attività corrispondenti alle specifiche definizioni di cui all'Allegato I della citata Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.

3. I soggetti beneficiari degli interventi sono le imprese che abbiano strutture produttive in Sardegna nonché i consorzi e le società consortili costituite fra le stesse imprese.

4. Qualora i singoli progetti di ricerca o di sviluppo prevedano un costo superiore a 25 milioni di euro e una domanda di aiuti superiore a 5 milioni di euro a valore lordo, gli stessi devono essere, caso per caso, preventivamente notificati alla Commissione europea per la necessaria autorizzazione.

6. Gli interventi sono attuati con procedura valutativa.

   

Art.  13
Spese ammissibili

1. Sono considerate ammissibili le  seguenti voci di spesa, riferite esclusivamente alla realizzazione del progetto:

a) costi del personale impiegato (ricercatori, tecnici e personale ausiliario);

b) costi per strumentazioni e attrezzature;

c) costi per servizi di consulenza tecnica e per l'acquisizione di risultati di ricerche, brevetti, diritti di licenza;

d) oneri per spese generali definiti nella misura forfetaria  del 40% dei costi del personale di cui alla precedente lettera a).

2. Qualora le voci di spesa di cui al comma 1 siano riferibili anche ad altre attività o ad altri progetti, esse sono considerate ammissibili soltanto pro quota, in relazione al costo e  al tempo imputabili alla realizzazione del progetto.

3. I costi indicati nel comma 1 si intendono ammissibili a condizione che:

a) le consulenze tecniche e le acquisizioni di conoscenze siano effettuate sulla base di contratti scritti con i fornitori;

b) i beni materiali siano stati consegnati e  installati presso la struttura produttiva interessata;

c) i beni immateriali, i servizi e le prestazioni di consulenza siano stati ultimati.

   

Art.  14
Aiuti

1. Ai fini di cui all'articolo 12,  l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti aiuti:

a) per progetti di ricerca industriale, un contributo fino al 50%  del totale della spesa ammissibile;

b) per attività di sviluppo precompetitive, un contributo fino al 25% del totale della spesa ammissibile.

2. Le intensità di aiuto di cui al comma 1 possono essere così incrementate:

a) se il soggetto beneficiario è una piccola o media impresa: maggiorazione di 10 punti percentuali;

b) se il progetto di ricerca o di sviluppo rientra negli obiettivi di un progetto o programma specifico elaborato nell'ambito dì un programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo in corso di applicazione: maggiorazione di 10 punti percentuali;

c) se il progetto di ricerca o di sviluppo comporta una collaborazione effettiva tra imprese ed istituti di ricerca di almeno due Paesi membri dell'Unione europea o se comunque comporta una collaborazione effettiva tra imprese ed istituti pubblici di ricerca ed è prevista una ampia diffusione e pubblicazione dei risultati e la concessione di licenze di brevetto: maggiorazione di 5 punti percentuali.

   

TITOLO IV
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMANDA
DI SERVIZI INNOVATIVI ALLE IMPRESE

Art.  15
Interventi

1. La Regione interviene a sostegno della domanda dei seguenti servizi innovativi alle imprese:

a) servizi specialistici, direttamente finalizzati a potenziare e  migliorare lo sviluppo dell'impresa, sotto il profilo della presenza sul mercato, dell'assetto tecnologico e organizzativo, della gestione e qualificazione delle risorse umane, della gestione finanziaria, della innovazione di prodotto o di processo produttivo;

b) servizi direttamente finalizzati alla realizzazione di sistemi aziendali di qualità, ivi compresa l'elaborazione del manuale di qualità, con l'indicazione degli standard delle procedure, della strumentazione, delle risorse umane, delle responsabilità gestionali e dell'organizzazione complessiva del sistema di garanzia di qualità progettato;

c) certificazione di prodotti, di processi produttivi, di sistemi aziendali di qualità, da parte di organismi accreditati ai sensi delle normative nazionali e comunitarie in materia;

d) servizi direttamente finalizzati  all'organizzazione e gestione di sistemi aziendali di commercio elettronico.

2. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1 le piccole e medie imprese ed i loro consorzi o società consortili.

3. Sono ammissibili agli aiuti le spese effettuate  e fatturate, successivamente alla presentazione della domanda, per  l'acquisizione a condizioni di mercato dei servizi di cui al comma 1.

4. Gli interventi sono attuati con procedura automatica.

   

Art.  16
Aiuti

1. Ai fini di cui all'articolo 15, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, previa presentazione di apposita domanda, contributi pari al 50% delle spese ammissibili e, comunque, entro i limiti previsti dalla regola comunitaria "de minimis".

2. Per ciascuna tipologia di servizi di cui all'articolo 15, lettere a), b), c) e d), detti aiuti possono essere richiesti dalla stessa impresa per una sola volta nell'arco di tre anni.

   

TITOLO V
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELL'ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E COMMERCIALE

Art.  17
Interventi

1. La Regione promuove la conoscenza e l'utilizzazione, da parte delle piccole e medie imprese operanti in Sardegna, degli strumenti e dei programmi di partenariato e di cooperazione transnazionale ed euro-mediterranea istituiti o promossi dall'Unione europea. A questo fine, l'amministrazione regionale è autorizzata, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, a realizzare le opportune iniziative di informazione e di divulgazione e a co-finanziare lo svolgimento di manifestazioni di europartenariato e di cooperazione transnazionale ed euro-mediterranea nel territorio regionale.

2. La Regione, al fine di promuovere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese ed il raggiungimento, da parte delle stesse, di idonee dimensioni produttive e commerciali, interviene a sostegno delle seguenti iniziative:

a) acquisizione, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale, di partecipazioni di minoranza al capitale di piccole e medie imprese già operanti in Sardegna, da parte di società nazionali ed estere, a condizione che dette partecipazioni siano destinate alla realizzazione di investimenti e non comportino alcun obbligo degli altri soci al riacquisto delle azioni o delle quote acquisite;

b) accordi di joint-venture o altri accordi industriali e commerciali tra piccole e medie imprese operanti in Sardegna ed imprese operanti in altre regioni italiane o in altri Paesi interni o esterni all'Unione europea, a condizione che tali accordi comportino incrementi di capitale o di fatturato o di occupazione ovvero innovazioni di prodotti o di processi produttivi per le imprese interessate operanti in Sardegna.

3. La Regione, al fine di promuovere l'associazionismo economico e commerciale, interviene a sostegno della costituzione e dell'attività di consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti esclusivamente o prevalentemente da piccole e medie imprese operanti in Sardegna ed aventi come scopi principali il miglioramento, lo sviluppo e la promozione commerciale delle produzioni delle imprese consorziate.

4. La Regione, al fine di promuovere  la conoscenza e la commercializzazione dei beni e dei servizi offerti dal sistema produttivo regionale, interviene a sostegno della partecipazione delle piccole e medie imprese, singole o associate, a  mostre, fiere ed esposizioni allestite in Italia o all'estero.

5. Gli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono attuati con procedura automatica.

   

Art.  18
Soggetti beneficiari

1. Per le iniziative di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), sono soggetti beneficiari le imprese aventi sede legale in altre regioni italiane o all'estero ed i fondi comuni di investimento con sede legale in Paesi interni o esterni all'Unione europea.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), sono soggetti beneficiari le piccole e medie imprese  che abbiano strutture produttive nel territorio della Regione.

3. I consorzi e società consortili, di cui all'articolo 17, comma 3, devono essere costituiti da almeno dieci piccole o medie imprese nel caso di consorzi multisettoriali ovvero da almeno cinque piccole o medie imprese nel caso di consorzi monosettoriali; devono avere un fondo consortile o capitale sociale sottoscritto e versato non inferiore a 15.000 euro e la quota di ciascuna impresa consorziata non può superare un quinto del fondo consortile o del capitale sociale; devono altresì prevedere nel proprio statuto il divieto di distribuzione di utili o di avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del consorzio o società consortile.

4. Per le iniziative di cui all'articolo 17, comma 4, sono soggetti beneficiari le piccole e medie imprese produttrici di beni o di servizi, esclusi gli esercizi commerciali,  nonché i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, esclusivamente o in prevalenza fra le medesime piccole e medie imprese.

   

Art.  19
Aiuti

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) per le iniziative di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), garanzie regionali pari al 60% del valore della partecipazione, in caso di riduzione del valore della stessa nel termine di cinque anni dalla data di acquisizione, esclusivamente per perdite derivanti da procedura liquidatoria, volontaria o concorsuale o per esercizio del diritto di recesso nei casi previsti dal Codice civile;

b) per le iniziative di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), contributi in conto interessi pari al 75 % del tasso di riferimento, a fronte di finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari per la predisposizione e realizzazione di accordi di joint venture o di altri accordi industriali o commerciali; detto contributo è calcolato per una durata massima di sei anni e il suo importo non può superare, comunque, i limiti previsti dalla regola comunitaria "de minimis".

2. Ai fini di cui all'articolo 17, comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) contributi in misura pari all'entità iniziale o agli incrementi del fondo consortile o del capitale sociale sottoscritto e versato, con esclusione degli apporti in natura, e comunque entro i limiti previsti dalla regola comunitaria "de minimis";

b) contributi in conto interessi nella misura del 75% del tasso di riferimento, a fronte di finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari a favore di consorzi o società consortili, di durata non superiore a 12 anni, destinati all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi informatici e scorte necessari al perseguimento delle finalità sociali del soggetto beneficiario.

3. Ai fini di cui all'articolo 17, comma 4, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 50% delle spese effettuate e documentate per la partecipazione a mostre, fiere o esposizioni, e comunque entro il massimale di aiuto previsto dalla regola comunitaria "de minimis".

4. Gli aiuti di cui al presente articolo non sono cumulabili, per le stesse iniziative, con altri aiuti  regionali o nazionali o comunitari.

   

TITOLO VI
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO CREDITIZIO
DI MUTUA GARANZIA

 Art.  20
Interventi

1. La Regione, al fine di promuovere l'associazionismo creditizio di mutua garanzia tra le piccole e medie imprese, interviene a sostegno:

a) dello sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "consorzi fidi"), aventi sede nel territorio regionale, costituiti fra piccole e medie imprese che abbiano proprie strutture produttive nel territorio regionale;

b) delle predette piccole e medie imprese, finanziariamente sane, facenti parte di un consorzio fidi di cui alla precedente lettera a), che stipulino operazioni di finanziamento con banche o intermediari finanziari, garantite dallo stesso consorzio fidi e destinate all'attività o allo sviluppo delle proprie strutture produttive operanti in Sardegna.

2. Per poter beneficiare dell'intervento regionale, i consorzi fidi di cui al comma 1 devono presentare apposita domanda entro il 30 giugno di ciascun anno e devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere fini di mutualità e non di lucro, perseguiti mediante la prestazione di garanzie collettive per favorire l'accesso al credito delle imprese consorziate nonché la prestazione di servizi alle imprese consorziate per migliorarne le capacità di finanziamento e di gestione finanziaria; la misura della garanzia prestata non può essere inferiore al 35%;

b) prevedere nel proprio statuto il divieto di distribuzione di utili o di avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del consorzio;

c) prevedere nel proprio statuto la facoltà dell'Amministrazione regionale di designare, a fini di verifica e di controllo, il presidente del collegio dei sindaci o dei revisori dei conti, prescelto tra dottori commercialisti iscritti nel registro dei revisori contabili;

d) risultare operanti, con competenza sull'intero territorio regionale, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda ed avere, alla stessa data, fondi di garanzia depositati presso banche o intermediari finanziari convenzionati, di ammontare complessivo non inferiore a 250.000 euro.

3. I consorzi fidi possono altresì svolgere, sulla base di apposita convenzione da essi stipulata con le banche e gli intermediari finanziari interessati, attività di valutazione e di istruttoria preliminare dei progetti di investimenti aziendali presentati da imprese consorziate, con particolare riferimento a quelli di minore dimensione, anche ai fini dell'accesso agli interventi regionali a sostegno degli investimenti aziendali.

4. Le piccole e medie imprese di cui al comma 1 possono beneficiare dell'intervento regionale esclusivamente per i finanziamenti, assistiti da garanzia del consorzio fidi, ottenuti ad un tasso di interesse non superiore a quello risultante dalla convenzione stipulata tra il consorzio fidi e la banca o l'intermediario finanziario concedente e per i quali, in caso di cumulo con altre forme di aiuto regionale, nazionale o comunitario, siano rispettati i limiti massimi di aiuto previsti dalla disciplina dell'Unione europea.

5. Gli interventi sono attuati con procedura automatica.

   

Art.  21
Aiuti

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai consorzi fidi di cui all'articolo 20 un contributo, da destinarsi esclusivamente per l'integrazione dei relativi fondi rischi e del patrimonio di garanzia, determinato in misura non superiore al 3%  dell'incremento dell'ammontare delle garanzie prestate dal consorzio fidi e in essere al 31 dicembre dell'anno anteriore alla data di presentazione della domanda, rispetto all'ammontare delle garanzie prestate dal consorzio fidi e in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli interessi attivi maturati dai fondi rischi costituiti con i contributi regionali devono essere utilizzati per integrare i medesimi fondi rischi.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 20 un contributo in conto interessi, sui finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari e garantiti da un consorzio fidi, in misura pari al 50% del tasso di riferimento e, comunque, entro i limiti previsti dalla regola comunitaria "de minimis".

3. Per l'attività istruttoria e di erogazione dei contributi di cui al comma 2, l'amministrazione regionale stipula apposita convenzione con le banche e gli intermediari finanziari già convenzionati con i consorzi fidi. Il contributo è erogato all'impresa beneficiaria tramite la banca o l'intermediario finanziario concedente il finanziamento, che lo accredita contestualmente all'addebito periodico degli interessi.

   

TITOLO VII
INTERVENTI A SOSTEGNO
DELL'ASSESTAMENTO FINANZIARIO
DELLE IMPRESE

Art.  22
Interventi

1. La Regione, nel rispetto della disciplina prevista dagli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (pubblicati sulla GUCE C288 del 9.10.1999), interviene a sostegno dell'assestamento finanziario delle piccole e medie imprese che, avendo idonee prospettive di riequilibrio economico, intendano procedere al consolidamento delle passività a breve termine esistenti nei confronti del sistema bancario, risultanti dall'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie.

2. La durata delle operazioni di consolidamento non può essere superiore a dieci anni; l'importo massimo non può superare 2.500.000 euro.

3. Le operazioni di consolidamento possono essere effettuate anche da banche e intermediari finanziari che non vantano crediti verso le imprese interessate e possono essere assistite da garanzie di un consorzio-fidi.

4. Gli interventi sono attuati con procedura automatica.

   

Art.  23
Aiuti

1. Ai fini di cui all'articolo 22,  l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo in conto interessi, a fronte di finanziamenti a medio-lungo termine derivanti da operazioni di consolidamento, in misura pari al 50% del tasso di riferimento.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono essere concessi a favore della stessa impresa per una sola volta e sono condizionati:

a) alla presentazione di apposita domanda sottoscritta dall'impresa, dalla banca che ha deliberato il consolidamento ed eventualmente dal consorzio-fidi che ha concesso proprie garanzie, corredata di un piano di risanamento complessivo dell'impresa idoneo a ripristinare effettive condizioni di redditività;

b) al contenimento o alla riduzione di capacità produttiva, se l'impresa interessata opera in uno specifico settore di attività economica caratterizzato da sovracapacità produttiva, salvo che la stessa impresa non avvii una diversificazione o riconversione in altri settori non caratterizzati da sovracapacità produttiva;

c) ad un aumento di mezzi propri, da parte dell'impresa interessata, non inferiore al 10% dell'importo dei debiti che si intendono consolidare.

3. Le condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non si applicano agli aiuti a sostegno di piani di assestamento finanziario e di ristrutturazione conseguenti a calamità naturali o ad eventi eccezionali non dipendenti dalla conduzione dell'impresa.

   

TITOLO VIII
INTERVENTI A SOSTEGNO
DELLO SVILUPPO DI AREE ATTREZZATE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art.  24
Interventi

1. La Regione interviene a sostegno della realizzazione, del completamento, dell'ampliamento e del miglioramento di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive ad iniziativa di piccole e medie imprese consorziate o associate.

2. Dette aree possono essere attrezzate per l'insediamento di attività  manifatturiere, estrattive, commerciali, turistiche, di servizi, in forma esclusiva ovvero integrata tra diverse attività.

3. Sono soggetti beneficiari i consorzi o società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, unicamente o prevalentemente fra piccole e medie imprese aventi strutture produttive ubicate nel territorio regionale e che abbiano come finalità la realizzazione e gestione di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive.

4. Le spese di investimento ammissibili agli aiuti possono comprendere l'acquisto dell'area, le progettazioni e la direzione lavori, le opere di urbanizzazione, la realizzazione di impianti ed attrezzature comuni per le imprese.

5. Le spese per l'acquisto dell'area sono ammissibili nella misura massima del 35% dell'investimento complessivo. E' riconosciuta priorità agli investimenti che prevedono il recupero e il riutilizzo di aree e di fabbricati industriali dismessi.

6. Gli interventi sono attuati con procedura valutativa o negoziale.

   

Art.  25
Aiuti

1. Ai fini di cui all'articolo 24, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a richiesta, uno dei seguenti aiuti, tra loro non cumulabili:

a) un contributo in conto capitale fino al 60% delle spese ammissibili;

b) un contributo in conto interessi, o in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria, fino al 100% del tasso di riferimento, purchè l'operazione finanziaria agevolabile non superi il 75% delle spese ammissibili ed abbia una durata non superiore a 15 anni.

2. L'erogazione degli aiuti è subordinata alla conforme destinazione urbanistica delle aree oggetto dell'investimento ed all'approvazione del relativo progetto.

   

TITOLO IX
INTERVENTI A SOSTEGNO
DELLO SVILUPPO DEI DISTRETTI INDUSTRIALI

Art.  26
Interventi

1. La Regione promuove lo sviluppo, la specializzazione e l'effetto diffusivo dei distretti industriali nonché la crescita di forme associative e di interazioni produttive, tecnologiche e commerciali fra imprese interne ed esterne ai distretti industriali.

2. Sono considerati "distretti industriali" i sistemi produttivi locali caratterizzati da elevata concentrazione di piccole e medie imprese operanti in un comune settore produttivo di specializzazione, individuati e delimitati con decreto dell'assessore regionale dell'industria sulla base dei criteri previsti dalle norme nazionali e regionali in materia.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, in aggiunta agli interventi di sostegno di cui ai precedenti articoli, interviene specificamente nell'ambito dei distretti industriali a sostegno delle seguenti iniziative:

a) realizzazione di opere, impianti e attrezzature consortili funzionali al miglioramento e risanamento ambientale e al miglioramento dei cicli produttivi propri del settore di specializzazione del distretto industriale ed utilizzabili da una molteplicità di imprese;

b) realizzazione di banche dati concernenti l'offerta e la domanda di materie prime, di prodotti, di macchinari, di servizi e di personale, nonché realizzazione di altre reti di servizi informatici e telematici, che attengano al settore di specializzazione del distretto industriale e siano destinate a fornire alle imprese informazioni di mercato, produttive e tecnologiche ed a stimolare l'interazione fra imprese;

c) allestimento di temporanee esposizioni dimostrative di macchine, attrezzature, prototipi e servizi, con elevato contenuto tecnologico innovativo, attinenti al settore di specializzazione del distretto industriale.

 4. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 3 i consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, prevalentemente tra piccole e medie imprese operanti nel settore produttivo di specializzazione del distretto e che abbiano proprie strutture produttive nell'ambito dello stesso distretto.

5. Gli interventi relativi alle iniziative di cui al comma 3, lettera a), sono attuati con procedura valutativa o negoziale; quelli relativi alle iniziative di cui al comma 3, lettere b) e c), sono attuati con procedura automatica.

   

Art.  27
Spese ammissibili

1. Per le iniziative di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), sono ammissibili le relative spese di investimento analoghe a quelle previste nel precedente articolo 8.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 26, comma 3, lettera b), sono ammissibili le spese relative a:

a) redazione del progetto;

b) attrezzature, materiali e programmi informatici necessari all'attuazione del progetto;

c) canoni di collegamento a banche dati da cui attingere le informazioni necessarie.

3. Per le iniziative di cui all'articolo 26, comma 3, lettera c), sono ammissibili le spese, non inferiori a 50.000 euro,  effettuate e documentate relative all'allestimento delle esposizioni dimostrative, ivi comprese le spese di trasporto di macchine, attrezzature e prototipi spediti da imprese produttrici ubicate in altre regioni italiane o all'estero.

   

Art.  28
Aiuti

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti aiuti:

a) per le iniziative di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), contributi in conto capitale fino al 65% delle spese d'investimento ammissibili;

b) per le iniziative di cui all'articolo 26, comma 3, lettere b) e c), contributi fino al 60% delle spese ammissibili e, comunque, entro i limiti previsti dalla regola comunitaria "de minimis".

   

TITOLO X
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art.  29
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni recate dal presente Titolo X  si applicano a tutti gli interventi regionali previsti dalla presente legge. Esse si applicano anche agli interventi di sostegno pubblico alle imprese conferiti dallo Stato alla Regione, salvo quanto diversamente stabilito nel provvedimento normativo di conferimento.

   

Art.  30
Esercizio delle funzioni conferite

1. All'esercizio delle funzioni conferite dallo Stato, relative ad interventi di sostegno pubblico alle imprese, provvede l'Assessorato competente in materia, con particolare riferimento:

a)  alla concessione ed erogazione degli aiuti previsti;

b) all'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione degli aiuti:

c)  agli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione degli aiuti;

d) alla determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti nazionali della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra Regione ed enti locali.

2. Le assegnazioni statali destinate all'attuazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese conferiti alla Regione, con esclusione di quelli relativi ai settori dell'agricoltura e della pesca, confluiscono nei fondi unici di cui al successivo articolo 44 e  sono amministrate secondo le stesse modalità stabilite per la gestione di detti fondi. E' fatto salvo il rispetto di specifici criteri e condizioni eventualmente stabiliti nel provvedimento normativo di conferimento.

   

Art.  31
Limiti e pubblicità delle disponibilità finanziarie

1. I soggetti beneficiari in possesso dei requisiti richiesti hanno diritto agli interventi esclusivamente  nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

2. L'Amministrazione regionale comunica tempestivamente, con avviso da pubblicarsi sul BURAS, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, l'amministrazione regionale comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative domande, sempre con avviso da pubblicarsi sul BURAS, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.

3. Allo scopo di favorirne la più ampia conoscenza, le comunicazioni di cui al comma 2 possono essere date, inoltre, mediante avviso da pubblicarsi su idonei mezzi di informazione; i relativi oneri fanno carico agli stanziamenti cui le comunicazioni si riferiscono.

   

Art.  32
Convenzioni per l'attuazione degli interventi

1. L'Amministrazione regionale, per lo svolgimento dell'attività istruttoria, di erogazione degli aiuti e, se necessario, per la gestione di appositi fondi regionali, tenuto conto della complessità degli adempimenti di natura tecnica o gestionale, può stipulare convenzioni  con banche, intermediari finanziari o società di servizi controllate da banche in possesso dei requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà necessari per lo svolgimento delle predette attività, selezionate tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

2. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 1, in misura non superiore a quanto determinato in sede di aggiudicazione della gara, sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono. In ogni caso è disposto il pagamento di penali nei casi di ritardata od omessa conclusione dell'attività istruttoria rispetto ai termini convenuti.

   

Art.  33
Procedura automatica

1. La procedura automatica si applica qualora non risulti necessaria, per l'attuazione degli interventi, un'attività istruttoria di carattere tecnico-economico-finanziario. Gli aiuti sono concessi in misura percentuale, ovvero in misura fissa predeterminata, sulle spese ammissibili sostenute successivamente alla presentazione della domanda ovvero nel corso dell'anno precedente.

2. L'Amministrazione regionale determina previamente per tutti i beneficiari degli interventi, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'ammontare minimo e massimo delle spese ammissibili e degli aiuti concedibili, nonché le modalità di erogazione.

3. Per l'accesso agli interventi il soggetto interessato presenta, secondo un apposito schema predisposto dall'amministrazione regionale, la domanda corredata di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso agli interventi, nonché la documentazione e le informazioni necessarie per l'avvio dei procedimenti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia).

4. L'amministrazione regionale, ovvero il soggetto con questa convenzionato, accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quanto previsto dal comma 3, registrate secondo l'ordine cronologico di ricezione. Entro sessanta giorni, l'aiuto è concesso nei limiti delle risorse disponibili.

5. Qualora la dichiarazione sia viziata o priva di uno o più requisiti richiesti dalla normativa, entro il medesimo termine di cui al comma 4 è comunicato al soggetto richiedente il diniego dell'aiuto.

6. L'iniziativa deve essere realizzata nel termine previsto dalla normativa vigente, in ogni caso non oltre due anni decorrenti dalla data della concessione. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dal completamento dell'iniziativa, con le medesime forme e modalità di cui al comma 3, fornisce i documenti giustificativi delle spese sostenute nonché una perizia giurata di un professionista competente nella materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante l'inerenza e la congruità dei costi sostenuti.

7. L'amministrazione regionale, ovvero il soggetto con questa convenzionato, accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, fatti salvi i maggiori termini eventualmente previsti dalla normativa antimafia, provvede alla erogazione dell'aiuto in un'unica soluzione.

   

Art.  34
Procedura valutativa

1. La procedura valutativa si applica a programmi e progetti complessi per i quali sia necessaria un'attività istruttoria di carattere tecnico-economico-finanziario. L'amministrazione regionale comunica i requisiti, le modalità e le condizioni concernenti i procedimenti di cui ai successivi commi 2 e 3, con avviso da pubblicarsi sul BURAS e sulla Gazzetta Ufficiale, almeno novanta giorni prima del termine di presentazione delle domande e provvede a quanto disposto dall'articolo 33, comma 2

2. Nella procedura valutativa a graduatoria sono regolati partitamente nel bando di gara i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati.

3. Nella procedura valutativa a sportello è prevista l'istruttoria secondo l'ordine di ricezione delle domande nonché la definizione di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie delle iniziative, per l'ammissibilità all'attività istruttoria. Ove le risorse finanziarie disponibili siano insufficienti rispetto alle domande pervenute, la concessione degli aiuti è disposta secondo il predetto ordine cronologico.

4. La domanda deve essere presentata ai sensi dell'articolo 33, comma 3, e deve contenere tutti gli elementi necessari per effettuare la valutazione sia del soggetto richiedente che dell'iniziativa per la quale è richiesto l'intervento.

5. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine prestabilito, di norma non superiore a quattro mesi decorrenti dalla data finale fissata per la presentazione delle domande. I relativi provvedimenti di concessione sono adottati entro il mese successivo.

6. Sono ammissibili agli aiuti le spese effettuate successivamente alla domanda ovvero, nei casi espressamente previsti dalla legge o dalle direttive di attuazione, nei dodici mesi antecedenti. Nel caso di procedura valutativa a graduatoria, sono ammissibili le spese effettuate a partire dal termine di chiusura del bando precedente.

   

Art.  35
Procedura negoziale

1. La procedura negoziale si applica alle iniziative agevolabili presentate nell'ambito di forme di programmazione negoziata previste dalla legge e finalizzate allo sviluppo territoriale o settoriale.

2. L'Amministrazione regionale individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicità, provvede alla pubblicazione di appositi bandi e acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalità degli interventi, la durata dei procedimenti di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attività istruttoria e i criteri di selezione.

3. I soggetti interessati presentano apposita domanda ai sensi dell'articolo 34, comma 4.

4. L'attività istruttoria, a seguito della selezione delle manifestazioni di interesse, è effettuata sulla base delle indicazioni e dei criteri previsti per la procedura valutativa, tenendo conto delle specificità previste nell'apposito bando.

   

Art.  36
Procedure di erogazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 7, nel caso di erogazione dell'aiuto sotto forma di contributo in conto capitale esso è posto a disposizione del soggetto beneficiario, in più quote, presso uno dei soggetti convenzionati di cui all'articolo 33. Le erogazioni sono effettuate per un importo pari allo stato di avanzamento contabile dell'iniziativa agevolata. Una quota degli aiuti, non superiore al 30%, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare. Dall'ultima quota viene trattenuto un importo non inferiore al 10% dell'aiuto complessivo concesso, che è erogato successivamente alla presentazione della documentazione finale di spesa e all'effettuazione dei relativi controlli.

2. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione a un finanziamento accordato da intermediari creditizi o finanziari. Esso è pari alla quota parte degli interessi posta a carico dell'amministrazione regionale, calcolata rispetto al tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento.  L'erogazione avviene in più quote, in corrispondenza alle rate di ammortamento pagate dal soggetto beneficiario. L'amministrazione regionale, tenuto conto della tipologia dell'intervento e delle disponibilità finanziarie, può prevedere l'erogazione in un'unica soluzione, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota di interessi.

3. L'erogazione del contributo in conto canoni, su operazioni di locazione finanziaria, è effettuata, in quanto compatibili, secondo le modalità previste per l'erogazione del contributo in conto interessi.

   

Art.  37
Ispezioni e controlli

1. L'Amministrazione regionale e i soggetti con essa convenzionati, di cui all'articolo 32, possono disporre in qualunque momento ispezioni, anche a campione, sulle iniziative e sulle spese ammesse agli aiuti, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle stesse iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto beneficiario.

2. L'Amministrazione regionale provvede alle attività ispettive e di controllo nel rispetto degli indirizzi emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

   

Art.  38
Revoca degli aiuti e sanzioni

1. L'Amministrazione regionale, anche su segnalazione dei soggetti convenzionati di cui all'articolo 32, provvede alla revoca degli aiuti concessi ed al recupero delle somme eventualmente erogate:

a) in caso di assenza di uno o più requisiti previsti, di dichiarazioni non veritiere, di documentazione irregolare o incompleta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) qualora, in corso d'opera, vengano apportate modifiche tali ai contenuti dell'iniziativa agevolata che avrebbero comportato, in sede istruttoria o ai fini della formazione della graduatoria, il venir meno dei requisiti per la concessione dell'aiuto;

c) qualora, per la stessa iniziativa o per parti di essa, si sia verificato un cumulo tra diversi aiuti non consentito dalla legge;

d) qualora il soggetto beneficiario, allo scadere del termine previsto per la realizzazione dell'iniziativa, non abbia maturato le condizioni per l'erogazione a stato di avanzamento della prima quota;

e) qualora, in corso d'opera, vengano apportate, senza l'approvazione preventiva dell'amministrazione regionale, modifiche sostanziali ai contenuti dell'iniziativa, tali comunque da non comportare gli effetti di cui alla lettera b);

f) qualora determinati beni, in violazione di disposizioni di legge o del provvedimento di concessione, non risultino "nuovi di fabbrica" o non siano acquisiti da terzi a condizioni di mercato;

g) qualora determinati beni oggetto di aiuti siano alienati, ceduti o distratti prima del termine stabilito dalla legge o dal provvedimento di concessione;

h) in caso di inosservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;

i) negli altri casi di violazione o di inadempimento non sanabile di disposizioni contenute nel provvedimento di concessione.

2. Qualora le violazioni o gli inadempimenti siano circoscritti a determinati beni o a determinate voci di spesa, la revoca degli aiuti ed il recupero di somme eventualmente erogate sono disposti in misura parziale, commisurata all'entità degli aiuti concessi per gli stessi beni o voci di spesa. Negli altri casi la revoca ed il recupero di somme eventualmente erogate sono disposti in misura totale.

3. Nei casi di restituzione dell'aiuto in conseguenza delle revoche di cui ai commi 1 e 2, per fatti addebitati al soggetto beneficiario, questi è tenuto a versare il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, aumentato di  cinque punti percentuali. Negli altri casi l'aiuto è restituito maggiorato del tasso ufficiale di sconto.

4. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare è detratto a valere sulle erogazioni ancora da effettuare. Se queste ultime sono di ammontare inferiore a quello da recuperare o se si è già provveduto all'erogazione a saldo, l'amministrazione regionale avvia la procedura di recupero, anche coatto, nei confronti del soggetto beneficiario interessato.

5. Nei casi di revoca di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'amministrazione regionale provvede anche all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto indebitamente fruito.

6. Le somme restituite in conseguenza delle revoche degli aiuti e quelle derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 5 sono versate all'entrata del bilancio della Regione e sono destinate ad incrementare le disponibilità del rispettivo fondo unico di cui all'articolo 44, comma 3.

   

Art.  39
Monitoraggio e valutazione dell'efficacia

1. L'Amministrazione regionale provvede al monitoraggio degli interventi, anche avvalendosi di apposite relazioni e prospetti predisposti dai soggetti convenzionati di cui all'articolo 33 secondo le indicazioni, le metodologie e la periodicità previste dalle convenzioni stesse.

2. Allo scopo di promuovere il concorso delle parti sociali interessate alla verifica dell'efficacia degli interventi, l'assessorato competente per materia può convocare periodici incontri e costituire appositi gruppi di lavoro con le rappresentanze delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali nonché dei soggetti convenzionati di cui all'articolo 33.

3. L'Assessore competente per materia presenta annualmente alla Giunta ed alla competente commissione del Consiglio regionale una dettagliata relazione nella quale per ogni tipologia di interventi sono indicati:

a) lo stato di attuazione finanziario, con riferimento ai movimenti intervenuti sui relativi fondi regionali;

b) l'efficacia, in termini quantitativi e qualitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;

c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;

d) l'eventuale esigenza di modifiche o integrazioni della vigente disciplina degli interventi, al fine di migliorarne l'efficacia o di adeguare gli obiettivi da perseguire.

   

Art.  40
Abrogazione di norme

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme:

a) legge regionale 6 aprile 1954, n. 5;

b) legge regionale 6 aprile 1954, n. 6;

c) legge regionale 18 maggio 1957, n. 23 e successive modifiche e integrazioni;

d) legge regionale 18 marzo 1964, n. 8 e successive modifiche e integrazioni;

e) legge regionale 18 novembre 1968, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;

f) legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 e successive modifiche e integrazioni;

g) legge regionale 7 luglio 1978, n. 43;

h) legge regionale 29 dicembre 1983, n. 31;

i) legge regionale 17 gennaio 1984, n. 4;

l) articoli 50, 52 e 53 della legge regionale 31 maggio 1984, n.26 e successive modifiche e integrazioni;

m) legge regionale 23 agosto 1985, n. 21;

n) legge regionale 23 gennaio 1986, n. 17;

o) legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19;

p) legge regionale 23 gennaio 1986, n. 20;

q) legge regionale 27 maggio 1986, n. 28;

r) legge regionale 19 agosto 1986, n. 50;

s) legge regionale 22 aprile 1987, n. 19;

t) articoli da 61 a 70 ed articoli 72 e 73 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e successive modifiche e integrazioni;

u) articoli 9 e 10 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 5;

v) articoli 59, 60, 61, 62 e 83 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18;

z) articoli da 37 a 41 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30;

aa   articolo 36 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 37;

bb) legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 e successive modifiche e integrazioni; è fatto salvo l'articolo 2, comma 8 della stessa legge;

cc)  articoli 36, 38, 39, 40, 44 e 45 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13;

dd)  articoli da 47 a 62 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35;

ee) articoli 46 e 48 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6;

ff) legge regionale 3 novembre 1992, n. 19;

gg) legge regionale 28 giugno 1993, n. 21 e successive modifiche e integrazioni;

hh) legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 e successive modifiche e integrazioni;

ii) legge regionale 29 settembre 1993, n. 48;

ll) legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51 e successive modifiche e integrazioni;

mm) legge regionale 15 aprile 1994, n. 15 e successive modifiche e integrazioni;

nn) articolo 29 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9.

oo) articoli 3, 4 e 9 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37.

   

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.  41
Domande presentate ai sensi delle leggi regionali previgenti

1. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti ai sensi delle norme di legge di cui l'articolo 40 dispone l'abrogazione sono definiti secondo le medesime norme di legge.

2. Le domande presentate ai sensi delle norme di legge di cui l'articolo 40 dispone l'abrogazione e per le quali non siano stati assunti impegni di spesa prima di detta abrogazione, sono trasferite, ove ammissibili, a valere sulla presente legge; ove risultino non ammissibili ai sensi della presente legge, sono considerate decadute.

   

Art.  42
Prima approvazione delle direttive di attuazione  

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvate, per ciascuno dei titoli dal II al IX della presente legge, le direttive di attuazione di cui all'articolo 6, comma 3.

2. A' fini di informazione, l'Amministrazione regionale provvede a raccogliere in un testo coordinato, su supporto cartaceo e informatico, le medesime direttive di attuazione, unitamente alla presente legge, mettendolo a disposizione degli organismi pubblici e privati interessati; i relativi oneri sono posti, in quote uguali, a carico delle disponibilità dei fondi unici di cui all'articolo 44, comma 3.

   

Art.  43
Stipula delle convenzioni

1. Successivamente alla approvazione delle direttive di attuazione di cui all'articolo 42, l'Amministrazione regionale provvede alla stipula delle convenzioni, di cui all'articolo 32, per l'attuazione degli interventi regionali previsti dalla presente legge.

   

Art.  44
Soppressione e unificazione dei preesistenti fondi di rotazione

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i fondi regionali di rotazione e assimilati costituiti ai sensi delle norme di legge di cui l'articolo 40 dispone l'abrogazione, nonché i comitati costituiti per la gestione dei medesimi fondi.

2. L'Assessore regionale competente in materia di bilancio provvede al recupero delle risorse relative ai sopprimendi fondi di rotazione e assimilati nonché alla necessaria variazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale, da effettuarsi mediante propri decreti.

3. Le risorse di cui al comma 2, ripartite in due quote uguali, sono riversate in due fondi unici istituiti negli stati di previsione della spesa, rispettivamente, dell'Assessorato dell'industria e dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio, destinati all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, secondo le rispettive competenze. Negli stessi fondi unici confluiscono, sempre ripartite in quote uguali,  le risorse assegnate dallo Stato per l'attuazione degli interventi conferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

1. Il programma di ripartizione interna delle risorse  di ciascun fondo unico di cui al comma 3, tra le diverse tipologie di interventi regionali e di interventi nazionali conferiti alla Regione, è determinato annualmente con decreto dell'Assessore competente, su conforme

2. deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei prevedibili fabbisogni finanziari per ciascuna delle tipologie di interventi. Con la medesima procedura si provvede, ove necessario, ad eventuali modifiche del programma di ripartizione, al fine di adeguarlo a sensibili variazioni riscontrate nell'andamento dei rispettivi fabbisogni finanziari.

   

TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art.  45
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dellapresente legge fanno carico ai due fondi unici istituiti ai sensi del precedente articolo 44, la cui dotazione finanziaria è determinata:

a) dall'ammontare delle risorse già destinate all'attuazione degli interventi previsti dalle leggi regionali di cui il precedente articolo 40 dispone l'abrogazione e disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui relativi capitoli di spesa del bilancio regionale per gli anni 2000-2001-2002, nonché dalle somme derivanti dai recuperi dai fondi di rotazione e assimilati istituiti a' termini delle medesime leggi regionali;

b) dall'ammontare delle assegnazioni statali destinate alla attuazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese conferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio ed all'iscrizione nei suddetti fondi delle conseguenti dotazioni finanziarie.

3. Nel bilancio della Regione per l'anno 2000 ed in quello pluriennale per gli anni 2000-2001-2002 sono apportate le seguenti variazioni:

Entrata

In aumento

Cap. 23229 (N.I.)

Assegnazioni statali  per l'attuazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese conferiti dallo Stato alla Regione ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 (art. 30, comma 2, e art. 44, comma 3, della presente legge)

2000                                             p.m.

2001                                             p.m.

2002                                             p.m.

Cap. 35029

(N.I.) - Somme riscosse per revoca degli aiuti e per sanzioni amministrative alle imprese beneficiarie di interventi (art. 38 della presente legge)

2000                                             p.m.

2001                                             p.m.

2002                                             p.m.

Cap. 35030

(N.I.) - Recuperi di somme assegnate a banche e intermediari finanziari su fondi regionali di rotazione e assimilati (art. 44 della presente legge)

2000                                             p.m.

2001                                             p.m.

2002                                             p.m.

Spesa

07 - TURISMO

In aumento

Cap. 07020-01

(N.I.) - Fondo unico per l'attuazione degli interventi a sostegno delle attività produttive nel turismo, artigianato e commercio (art. 44, commi 3 e 4, della presente legge)

2000                                             p.m.

2001                                             p.m.

2002                                             p.m.

09 - INDUSTRIA

In aumento

Cap. 09042-05

(N.I.) - Fondo unico per l'attuazione degli interventi a sostegno delle attività produttive nell'industria (art. 44, commi 3 e 4, della presente legge)

4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui sopracitati capitoli del bilancio della Regione per gli anni 2000-2001-2002 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

   

TESTO DEL
 PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

 Art.  1
Oggetto e finalità

1. La presente legge, al fine di promuovere lo sviluppo economico regionale, la crescita dell'occupazione e la competitività del sistema produttivo, riordina e razionalizza gli interventi della Regione, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, a sostegno delle attività produttive nei diversi settori economici, con esclusione dei settori dell'agricoltura e della pesca, del credito e delle assicurazioni.

2. La presente legge disciplina, altresì, gli interventi a sostegno delle imprese conferiti dallo Stato alla Regione  ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), ed adegua la normativa regionale alle norme fondamentali recate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese).

   

Art.  2
Iniziative agevolabili

1. Gli interventi regionali previsti dalla presente legge sono diretti a sostenere le seguenti iniziative:

a) investimenti aziendali;

b) ricerca e sviluppo tecnologico;

c) domanda di servizi innovativi alle imprese;

d) internazionalizzazione ed associazionismo economico e commerciale;

e) associazionismo creditizio di mutua garanzia fra piccole e medie imprese;

f) assestamento finanziario delle imprese;

g) sviluppo di aree attrezzate per l'insediamento di attività produttive;

h) sviluppo dei distretti industriali.

2. Per la corretta identificazione  di ciascuna tipologia di iniziative agevolabili, l'amministrazione regionale fa riferimento all'inquadramento comunitario dei diversi regimi di aiuto.

3. Per ciascuna tipologia di iniziative agevolabili sono preventivamente stabiliti il limite massimo, ed eventualmente anche il limite minimo, delle spese ammissibili agli interventi regionali ed il periodo di riferimento delle spese ammissibili.