CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 49/A
presentata dai Consiglieri regionali
SCARPA - FADDA - CORDA - FALCONI - CONTU - LOMBARDO - PACIFICO - SCANO
il 10 febbraio 2000Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Sardegna (CORECOM)
RELAZIONE DEI PROPONENTI
I componenti la Seconda Commissione nella seduta del 2 febbraio 2000 hanno all'unanimità deliberato di far proprio il testo predisposto e approvato dalla stessa Commissione nella passata legislatura e che non era stato poi esaminato dall'Aula a causa della fine della legislatura. Tale decisione permetterà di poter iniziare al più presto l'esame della proposta e di arrivare ad una rapida approvazione della legge, sempre più urgente per far fronte ad un mercato delle comunicazioni che in questi ultimi anni si è enormemente sviluppato, anche in conseguenza del processo di piena liberalizzazione del settore richiesto dalle direttive comunitarie.
La Legge n. 249 del 1997 ha determinato una revisione del ruolo e dei compiti dei Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi che dall'articolo 1, comma 13, della legge citata vengono ridefiniti quali Comitati regionali per le comunicazioni.
Il testo che si propone recepisce in gran parte l'articolato proposto dal CORERAT Sardegna salvo alcune modifiche resesi necessarie a seguito dell'intesa raggiunta e sottoscritta tra la Conferenza Stato-Regioni e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Nel dettaglio, la proposta di legge contempla una prima parte in cui sono definiti i modi di elezione del Comitato (di competenza consiliare, 7 membri: Presidente e Vicepresidente vanno eletti con votazione separata), la sua durata (quanto la legislatura), le incompatibilità dei componenti e la loro decadenza dall'incarico.
Apposita norma disciplina l'aspettativa, obbligatoria per Presidente e Vicepresidente, mentre gli altri componenti del CORECOM - se occupati hanno diritto a permessi retribuiti.
La seconda parte della proposta di legge individua all'articolo 8 le funzioni proprie del CORECOM, vale a dire quelle affidategli dalla Regione. L'articolo successivo contempla invece le modalità e il conferimento, da parte dell'Autorità, delle competenze delegate ai sensi del citato articolo 1 della Legge n. 249 del 1997.
Gli articoli 10, 11 e 12 regolamentano i rapporti tra CORECOM ed organi, uffici ed enti regionali, nonché la generalità dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, o comunque interessati al medesimo.
Nella terza parte della proposta di legge sono infine previste norme per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, nonché l'indennità spettante ai suoi componenti.
Tutto ciò nella consapevolezza di favorire concretamente attraverso questa proposta l'attuazione del federalismo nel settore delle comunicazioni che rappresenta una fase strategica per la comunità regionale, sia in quanto sistema economico e produttivo in grado di esprimere alti livelli tecnologici e nuove professionalità, sia in quanto occasione di ulteriore ridefinizione del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE COMUNITARIE - ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI - RAPPORTI CON LA CEE - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIRITTI CIVILI - EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - ETNIE - INFORMAZIONE
composta dai Consiglieri
SCARPA, Presidente e relatore - FADDA, Vice Presidente - CORDA, Segretario - FALCONI, Segretario - CONTU - FEDERICI - GRAUSO - PACIFICO - PILI - SCANO
Pervenuta il 13 dicembre 2000
La Seconda Commissione, nella seduta del 14 novembre 2000, ha approvato a maggioranza con l'astensione dei gruppi dell'opposizione, il testo che era stato presentato dagli stessi componenti la Commissione facendo proprio l'elaborato approvato nella passata legislatura sempre dalla Seconda Commissione.
Il testo definisce il Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna quale risulta dalla Legge 249/97 e dal regolamento di attuazione, in ordine ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi ed ai modi organizzativi e di funzionamento del Comitato medesimo.
In particolare, per la sua configurazione di organo tenuto a svolgere un ruolo di garanzia del sistema delle comunicazioni sul piano locale, si è ritenuto opportuno individuare per gli aspetti attinenti la composizione, l'organizzazione ed il suo funzionamento, criteri idonei a garantirne nettamente autonomia ed indipendenza, sia dal sistema politico che da quello degli interessi di settore.
Si è scelto infatti di riprendere in toto le rigorose incompatibilità politiche ed economico-professionali previste dalla delibera dell'Autorità n. 52 del 1999.
Per quanto concerne il funzionamento del Comitato si è ritenuto che una composizione limitata a cinque componenti, compreso il Presidente, sia la soluzione ideale per garantire la necessaria incisività alla sua azione.
Per quanto riguarda il procedimento di nomina dei componenti il Comitato, del Presidente e del Vice Presidente si è previsto il totale coinvolgimento del Consiglio, con garanzia del ruolo della minoranza.
Si è inoltre previsto che il CORECOM si doti, entro trenta giorni dall'insediamento, di un regolamento interno e che entro il 15 settembre di ogni anno presenti al Consiglio, alla Giunta regionale e all'Autorità per la parte relativa alle funzioni delegate, il programma di attività per l'anno successivo ed entro il 31 marzo di ogni anno riferisca agli stessi soggetti sul sistema delle comunicazioni nella regione, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente.
Il Comitato avrà sede presso il Consiglio regionale e potrà avvalersi di una struttura la cui dotazione organica sarà determinata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentito il Comitato medesimo, e disporrà di finanziamenti in parte provenienti dalla Regione e in parte dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate.
TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Finalità1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della Legge 13 luglio 1997, n. 249, e successive integrazioni e modificazioni, la presente legge disciplina l'istituzione ed il funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Sardegna (CORECOM).
. Art. 1
Finalità(identico)
Art. 2
Composizione, elezione, durata1. Il Consiglio regionale elegge, all'inizio di ogni legislatura, con voto limitato a due terzi, il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Sardegna (d'ora in avanti denominato Comitato), composto da sette membri scelti tra esperti nel settore della comunicazione che abbiano maturato esperienze e competenze documentate per almeno cinque anni.
2. Dopo l'elezione dei sette componenti del CORECOM, il Consiglio regionale elegge il Presidente e il Vice Presidente. L'elezione avviene mediante unica votazione su un solo nome: il maggior votato sarà il Presidente, il secondo il Vice Presidente.
3. I curriculum dei candidati devono essere presentati, a cura dei diretti interessati, almeno una settimana prima della data fissata per la votazione, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che provvede all'accertamento dei requisiti.
4. Il Presidente del Consiglio regionale insedia il Comitato entro trenta giorni dalla elezione e provvede ad informare l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento.
5. Il Comitato dura in carica per la legislatura e i suoi membri non sono rieleggibili.
6. In caso di morte, dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità dei componenti del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti il Comitato. Al componente del Comitato che subentri quando manca meno di un anno alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di rielezione.
Art. 2
Composizione, elezione, durata1. Il Consiglio regionale elegge, all'inizio di ogni legislatura, con voto limitato a tre quinti, il Comitato regionale per le Comunicazioni della Sardegna (d'ora in avanti denominato Comitato), composto da cinque membri scelti tra esperti nel settore della comunicazione.
2. Dopo l'elezione dei cinque componenti del CORECOM, il Consiglio regionale elegge il Presidente e il Vice Presidente. L'elezione avviene mediante unica votazione su un solo nome: il maggior votato sarà il Presidente, il secondo il Vice Presidente.
3. Il Presidente del Consiglio regionale insedia il Comitato entro 30 giorni dalla elezione e provvede ad informare l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento.
4. Il Comitato dura in carica per la legislatura e i suoi membri non sono rieleggibili.
5. In caso di morte, dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità dei componenti del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti il Comitato. Al componente del Comitato che subentri quando manca meno di un anno alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di rielezione.
Art. 3
Incompatibilità1. La carica di componente il Comitato è incompatibile con:
a) la carica di europarlamentare, deputato o senatore della repubblica; consigliere regionale, provinciale e comunale; Presidente del Consiglio dei ministri, membro del Governo nazionale, Presidente o assessore regionale, Presidente provinciale, Presidente di Comunità montana, Sindaco, Assessore comunale, detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici; Presidente o Direttore di enti pubblici e non di nomina governativa, parlamentare, del Consiglio regionale, della Giunta regionale, provinciale e comunale;
b) la qualifica di amministratore di enti, istituti o aziende dello Stato o della Regione;
c) la qualifica di amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi ed impianti e quelle di produzione o gestione di pubblicità dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;
d) lo svolgimento di attività professionali per conto delle società o delle imprese di cui alla lettera c) nonché la titolarità di rapporti professionali di consulenza o collaborazione con le medesime;
e) la qualifica di dipendente regionale.
2. Le incompatibilità di cui alla lettera c) operano altresì rispetto alle società ed imprese direttamente o indirettamente controllate dai soggetti ivi elencati o ad essi collegate.
Art. 3
Incompatibilità1. I componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilità:
a) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei Consigli o delle Giunte regionali, provinciali e comunali, Sindaco, membro - di nomina governativa, parlamentare, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali - alla presidenza o direzione di enti pubblici economici e non, detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;
b) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto o del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale, dipendente regionale, titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti sopra indicati. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.
Art. 4
Funzioni del Presidente e del Vicepresidente1. Il Presidente del Comitato:
a) rappresenta il Comitato;
b) determina l'ordine del giorno delle sedute;
c) convoca il Comitato e ne presiede le sedute;
d) sottoscrive i verbali delle sedute;
e) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominate Autorità.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
Art. 4
Funzioni del Presidente e del Vicepresidente(identico)
Art. 5
Decadenza1. I componenti del Comitato decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero, nel corso dell'anno solare, ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nell'anno medesimo.
2. Ciascun componente è tenuto a segnalare la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano.
3. I componenti decadono altresì qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 3 e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione, qualora ciò sia possibile in relazione alla causa medesima.
4. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni e, nel caso di cui al comma 2, a far cessare la causa di incompatibilità entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione medesima.
5. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla contestazione d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato. Il Presidente del Comitato è tenuto ad effettuare la segnalazione di cui al comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, dei casi di cui al comma 2.
6. Trascorso il termine di cui al quarto comma, il Presidente del Consiglio regionale:
a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;
b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.
7. Le decisioni di cui al comma 6 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del Comitato ed all'Autorità.
8. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del Comitato le cui assenze o incompatibilità sono rilevate dal Presidente del Consiglio d'ufficio o su segnalazione di un componente del Comitato.
Art. 5
Decadenza1. I componenti del Comitato decadono qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive.
2. Ciascun componente è tenuto a segnalare la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano.
3. I componenti decadono altresì qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui al articolo 3 e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione, qualora ciò sia possibile in relazione alla causa medesima.
4. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal Presidente del Consiglio regionale con l'invito a presentare le proprie osservazioni e, nel caso di cui al comma 2, a far cessare la causa di incompatibilità entro venti giorni dal ricevimento della contestazione medesima.
5. Il Presidente del Consiglio regionale, su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, procede alla contestazione. Il Presidente del Comitato è tenuto ad effettuare la segnalazione di cui al comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, dei casi di cui al comma 2.
6. Trascorso il termine di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale:
a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;
b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.
7. Le decisioni di cui al comma 6 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del Comitato ed all'Autorità.
Art. 6
Dimissioni1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato medesimo, al Presidente del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede altresì ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.
3. I componenti dimissionari restano in carica, nelle rispettive funzioni, sino alla prima seduta del Comitato a cui partecipano i nuovi eletti.
Art. 6
Dimissioni1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato medesimo, al Presidente del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede, entro sessanta giorni, agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede altresì ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.
3. I componenti dimissionari restano in carica, nelle rispettive funzioni, sino alla prima seduta del Comitato a cui partecipano i nuovi eletti.
Art. 7
Aspettative1. Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al Presidente e al Vice Presidente del Comitato si applica l'istituto dell'aspettativa previsto dall'apposita normativa.
2. Ai componenti del Comitato si applicano le disposizioni normative relative all'assenza giustificata dal luogo di lavoro per il tempo necessario per partecipare ai lavori del Comitato e per l'esercizio del mandato.
Art. 7
Aspettative(identico)
Art. 8
Funzioni proprie1. Il Comitato è organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alla Regione dalla Legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
2. In tale ambito il Comitato:
a) esprime parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a) 1) e 2) della Legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
b) collabora all'adeguamento del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui alla lettera precedente;
c) esprime parere e formula proposte in ordine ai provvedimenti che la Regione può adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione in ambito locale;
d) formula proposte ed esprime parere in ordine alla destinazione dei fondi per la pubblicità sulle emittenti private locali e nazionali e per le campagne di mobilitazione a fini sociali promosse dalla Regione o da enti strumentali della Regione e dagli enti pubblici di cui all'articolo 9, comma 1, della Legge n. 223 del 1990 ed esercita la relativa attività di vigilanza;
e) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale, nonché in merito alla normale programmazione sia radiofonica sia televisiva in ambito regionale;
f) esprime parere e formula proposte in ordine ai contenuti ed alle modalità di attuazione delle convenzioni e delle intese, anche per quanto concerne i programmi, che la Regione, i suoi organi istituzionali, i suoi enti strumentali ed i concessionari di pubblici servizi regionali stipulano con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e con i concessionari privati;
g) formula proposte e assume ogni opportuna iniziativa in sede locale e regionale al fine di stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi dell'informazione e della comunicazione radiotelevisiva, anche attraverso la stipula di convenzioni con Università, organismi specializzati pubblici e privati, studiosi ed esperti;
h) svolge attività di informazione e consulenza a favore dei concessionari radiotelevisivi privati in merito alle disposizioni emanate dall'Autorità garante in occasione delle competizioni elettorali; segnala all'Autorità le violazioni delle disposizioni medesime, anche da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
i) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della Legge n. 249 del 1997;
l) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella Regione, formulando altresì proposte e pareri per interventi della Regione a sostegno delle innovazioni tecnologiche nel settore delle comunicazioni, con l'obiettivo di migliorarne le condizioni generali;
m) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
n) esprime parere e vigila sui palinsesti dell'emittenza radiotelevisiva pubblica e privata, con particolare riferimento ai temi dell'identità, della cultura e delle categorie socialmente più deboli;
o) esprime parere sui disegni di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni, formulando altresì proposte al riguardo;
p) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
q) segnala all'Autorità le violazioni della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana;
r) provvede al censimento delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale, il cui elenco deve essere depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale;
s) può, d'intesa con l'Autorità, curare le rilevazioni degli indici d'ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive private locali;
t) cura i rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti e con la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna per quanto previsto dagli articoli 28 e 11 della legge n. 223 del 1990, e con la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 39.
Art. 8
Funzioni proprie1. Il Comitato è organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alla Regione dalla Legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
2. In tale ambito il Comitato:
a) esprime parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a) 1) e 2) della Legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
b) collabora all'adeguamento del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui alla lettera a);
c) svolge attività di informazione e consulenza a favore dei concessionari radiotelevisivi privati in merito alle disposizioni emanate dall'Autorità garante in occasione delle competizioni elettorali; segnala all'Autorità le violazioni delle disposizioni medesime, anche da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
d) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della Legge n. 249 del 1997;
e) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
f) esprime ogni parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
g) segnala all'Autorità le violazioni della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana;
h) provvede al censimento delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale, il cui elenco deve essere depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale;
i) cura i rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti e con la Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna per quanto previsto dagli articoli 28 e 11 della Legge n. 223 del 1990, e con la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 39.
Art. 9
Funzioni delegate1. Al fine di assicurare funzioni di governo, di garanzia e di controllo decentrate sul territorio in tema di comunicazioni, il Comitato è funzionalmente organo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Il Comitato esercita le competenze che gli sono delegate dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorità, mediante la stipula di apposita convenzione, sottoscritta dai Presidenti dell'Autorità, e del Comitato, sentita la Commissione consiliare competente, nella quale sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio.
3. Al CORECOM possono essere delegate tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni, che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla Legge n. 249 del 1997.
Art. 9
Funzioni delegate(identico)
Art. 10
Richiesta di parere al Comitato1. Gli organi, gli uffici, gli enti regionali, nonché i concessionari di pubblici servizi regionali sono tenuti a richiedere obbligatoriamente il parere del Comitato nei casi previsti dall'articolo 8 ed ogni qualvolta debbano deliberare in materia di comunicazioni ed a motivare l'eventuale non conformità dei relativi provvedimenti al parere medesimo.
2. Tale parere viene espresso secondo quanto disposto dall'articolo 21 della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40.
3. La Regione, sentito il Comitato, promuove la realizzazione di appositi corsi di formazione professionale per le qualifiche maggiormente necessarie nel settore delle comunicazioni. Il Comitato si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta di parere. Trascorso inutilmente tale termine, il parere si considera positivo.
4. Il Comitato esprime il proprio parere sul programma annuale di cui all'articolo 27 della legge regionale n. 22 del 1998, sul piano annuale di cui all'articolo 29 e sul rendiconto analitico delle spese di pubblicità della Regione da inviare all'Autorità ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della medesima legge entro quindici giorni dalla data di ricevimento di tali atti. Trascorso tale termine, i pareri si considerano positivi.
Art. 10
Richiesta di parere al Comitato(soppresso)
Art. 11
Rapporti con altri organi1. Il Comitato è tenuto a trasmettere le proprie deliberazioni al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, all'Assessore regionale ed al Presidente della Commissione consiliare competenti in materia di comunicazione.
Art. 11
Rapporti con altri organi1. Il Comitato è tenuto a trasmettere, entro dieci giorni dall'adozione, le proprie deliberazioni al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, all'Assessore regionale ed al Presidente della Commissione consiliare competente in materia di comunicazione.
Art. 12
Forme di partecipazione1. Il Comitato promuove ed attua idonee forme di collaborazione e partecipazione con tutti i soggetti interessati alle comunicazioni e promuove altresì periodiche conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni, collaborando alla loro organizzazione.
Art. 12
Forme di partecipazione1. Il Comitato promuove ed attua idonee forme di collaborazione e partecipazione con tutti i soggetti interessati alle comunicazioni e promuove altresì periodiche conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni.
Art. 13
Sede e funzionamento1. Il Comitato ha sede presso il Consiglio regionale ed è assistito nelle sue funzioni da un'apposita struttura, dotata di effettiva indipendenza, la cui dotazione dovrà essere prevista nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale e definita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato medesimo. Nell'assegnazione del personale si tiene conto prioritariamente delle professionalità e competenze acquisite nella struttura del CORERAT.
2. L'organico del personale da utilizzare per l'esercizio delle funzioni delegate è definito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato, d'intesa con l'Autorità.
3. Nell'esercizio delle funzioni assegnate dalla Regione, il Comitato. può avvalersi, per l'espletamento dei propri compiti, di organismi, strutture ed uffici regionali, i quali dovranno fornire la propria collaborazione, nelle forme e nei tempi richiesti. Ha altresì la facoltà di avvalersi di altre strutture che, a vario titolo, ne possono utilmente supportare l'attività.
4. Nell'esercizio delle deleghe attribuite dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, il Comitato potrà avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente.
Art. 13
Sede e funzionamento1. Il Comitato ha sede presso il Consiglio regionale ed è assistito nelle sue funzioni da un'apposita struttura, dotata di effettiva indipendenza e definita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato medesimo.
2. Nell'esercizio delle deleghe attribuite dall'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente.
Art. 14
Regolamento interno1. Per la sua organizzazione interna il Comitato si dota, entro trenta giorni dall'insediamento, di un regolamento che, dopo l'approvazione a maggioranza assoluta, deve essere depositato presso la Presidenza del Consiglio regionale e trasmesso al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore regionale, al Presidente della Commissione consiliare competenti in materia e all'Autorità.
2. Tra le altre norme organizzative, il regolamento disciplina le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori della comunicazione e dell'informazione e prevede altresì norme etiche di comportamento dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.
Art. 14
Regolamento interno(identico)
Art. 15
Programmazione dell'attività e relazione annuale1. Il Comitato presenta, entro il 15 settembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio regionale, alla Giunta regionale, all'Assessorato regionale ed alla Commissione consiliare competenti in materia di comunicazione, il programma delle attività previste per l'anno successivo. Analoga relazione deve presentare, entro lo stesso termine, all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate e con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. Entro il 31 marzo presenta, ai soggetti sopraindicati, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, unitamente al conto consuntivo; presenta inoltre la relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, formulando eventuali proposte di intervento agli organi regionali.
3. Il Comitato rende pubblici, attraverso gli strumenti informativi a propria disposizione, la relazione conoscitiva, quella sull'attività svolta e il programma annuale di attività.
Art. 15
Programmazione dell'attività e relazione annuale(identico)
Art. 16
Indennità di funzione e rimborsi1. Al Presidente e al Vicepresidente del Comitato viene corrisposta una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, la cui entità è determinata, all'atto dell'insediamento del Comitato stesso, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non inferiore rispettivamente all'ottanta e al sessanta per cento dell'indennità mensile lorda spettante al Consigliere regionale. Al Presidente e al Vice Presidente collocati in aspettativa senza assegni nelle rispettive amministrazioni di provenienza compete una maggiorazione dell'indennità di carica sino alla concorrenza con il trattamento economico in godimento.
2. Agli altri componenti del Comitato viene corrisposta una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, la cui entità è determinata, all'atto dell'insediamento del Comitato stesso, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura pari al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante al Consigliere regionale.
3. Ai componenti del Comitato che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, oltre il compenso di cui ai commi 1 e 2, il trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali.
4. Ai componenti del Comitato che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato, si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.
. Art. 16
Indennità di funzione e rimborsi1. Al Presidente e al Vicepresidente del Comitato viene corrisposta una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, la cui entità è determinata, all'atto dell'insediamento del Comitato stesso, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non superiore rispettivamente al trenta e al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante al Consigliere regionale. Al Presidente e al Vice Presidente collocati in aspettativa senza assegni nelle rispettive amministrazioni di provenienza compete una maggiorazione dell'indennità di carica sino alla concorrenza con il trattamento economico in godimento.
2. Agli altri componenti del Comitato viene corrisposta una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, la cui entità è determinata, all'atto dell'insediamento del Comitato stesso, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in misura non superiore al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante al Consigliere regionale.
3. Ai componenti del Comitato che risiedono o che hanno la propria sede abituale di lavoro ad una distanza di almeno quaranta km dal luogo di riunione del Comitato, è dovuto per ogni giornata di seduta, oltre il compenso di cui ai commi 1 e 2, l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle lettere b) e c), comma 1, art. 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
Art. 17
Norma transitoria1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale provvede all'elezione del Comitato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima. Nelle more, le funzioni del CORECOM sono svolte dal Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo in carica.
. Art. 17
Norma transitoria e finale1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale provvede all'elezione del Comitato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima. Nelle more, le funzioni del CORECOM sono svolte dal Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo in carica.
2. Tutti i riferimenti al CORERAT contenuti nella legislazione regionale vigente, sono da intendersi fatti al CORECOM.
3. Il CORECOM subentra nei rapporti attivi e passivi posti in essere dal CORERAT.
Art. 18
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.
. Art. 18
Entrata in vigore(soppresso)
Art. 19
Abrogazione1. La legge regionale 24 febbraio 1994, n. 7, è abrogata.
. Art. 19
Abrogazione(identico)
Art. 20
Norma finanziaria1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono comprese nei limiti dello stanziamento annuale previsto per il funzionamento del CORERAT.
. Art. 20
Norma finanziaria(identico)