CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 42/A
presentata dai Consiglieri regionali
SELIS - SCANO - BALIA - COGODI - CUGINI - DETTORI Bruno - SANNA Giacomo - SPISSU - CALLEDDA - DEIANA - DETTORI Ivana - DEMURU - DORE - FADDA - FALCONI - GIAGU - LAI - LODDO - MANCA - MARROCU - MASIA - MEREU - MORITTU - ORRU' - ORTU - PACIFICO - PINNA - PIRISI - PUSCEDDU - SANNA Alberto - SANNA Emanuele - SANNA Gian Valerio - SANNA Salvatore - RANDAZZO - TUNIS Gianfranco - VASSALLO
il 21 gennaio 2000Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il processo di programmazione regionale ha sempre visto la partecipazione diretta e proponitiva delle forze sociali. A seguito dell'abolizione del Comitato per la programmazione è venuta a mancare la rappresentanza degli interessi sociali nelle decisioni della politica economica regionale ed è diminuito il livello di democrazia e le possibilità di una maggiore efficacia degli interventi. Infatti non c'è dubbio che maggiore è la partecipazione dei cittadini alle scelte programmatorie e più elevata è la democrazia di un paese; maggiore è il contributo che il sindacato e le organizzazioni di categoria danno alla elaborazione della politica economica, più corretto è il programma degli interventi e quindi anche più efficace.
Per porre rimedio a questa situazione i proponenti intendono presentare la seguente proposta di legge che istituisce il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) analogamente a quanto è avvenuto in varie regioni italiane. Più in particolare l'obiettivo della proposta di legge è quello di dar vita ad un organismo consultivo composto da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni imprenditoriali di tutte le categorie e di rappresentanti del mondo della cultura e del mondo femminile, che ha il compito di esprimere pareri ed elaborare documenti su tutti gli atti della programmazione regionale e, più in generale, nella politica economica del governo regionale.
L'articolo 1 della proposta di legge contiene le finalità, la composizione (esperti, rappresentanti delle categorie produttive e della Commissione per le pari opportunità), le modalità di convocazione e organizzazione, le designazioni e le nomine, le indennità spettanti ai componenti.
Nell'articolo 2 sono previste le funzioni del CREL: pareri, esame e valutazione degli atti e dei programmi, elaborazione di proposte sugli indirizzi dello sviluppo economico e sociale della Regione, osservazioni sulle iniziative legislative e sugli atti concernenti materie economiche, finanziarie e sociali.
L'articolo 3, infine, contiene la norma per la copertura finanziaria.
Nota: il testo della Commissione è unificato con quello del Disegno di Legge n. 81/A
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Titolo: Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro. | ||
Art. 1 1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, che concorre, esprimendo pareri e formulando proposte, secondo le norme di cui alla presente legge, al processo di formazione dei documenti della programmazione regionale e delle iniziative legislative ed altri atti di contenuto generale. 2. Il Consiglio è formato da esperti e rappresentati delle categorie produttive secondo la seguente ripartizione: a) tre esperti, di cui almeno due esponenti delle Università sarde, rappresentanti della cultura economica, sociale e giuridica fra i quali: 1) un esperto scelto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; 2) due esperti eletti dal Consiglio regionale; b) venti rappresentanti della categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblici e privati con la seguente ripartizione: 1) dieci designati dalla organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative; 2) due rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative della categoria degli industriali; 3) due rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative della categoria degli agricoltori; 4) due rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione; 5) un rappresentante di ciascuna delle due organizzazioni più rappresentative della categoria degli artigiani; 6) un rappresentante di ciascuna delle due organizzazioni più rappresentative della categoria dei commercianti: c) un rappresentante della Commissione per le pari opportunità. 3. Il Consiglio, convocato e presieduto nella prima seduta dal Presidente della Giunta regionale, elegge, nel suo seno, il Presidente e i due Vice Presidenti che costituiscono l'Ufficio di Presidenza. 4. Il CREL è convocato dal Presidente, anche su richiesta di un terzo dei componenti dello stesso Consiglio. Al Consiglio possono partecipare il Presidente della Regione, l'Assessore della programmazione , bilancio, credito e assetto del territorio e gli Assessori competenti per le materie da trattare. 5. Su proposta del Presidente il CREL adotta il proprio regolamento interno che dovrà disciplinare l'organizzazione interna, nonché la forma e la pubblicità degli atti e delle adunanze. 6. I membri del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione delle rispettive organizzazioni e durano in carica sino al rinnovo del Consiglio regionale. Le designazioni devono pervenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed entro sessanta giorni dal rinnovo del Consiglio regionale. Il Consiglio può essere costituito quando sia stato raggiunto un numero di membri pari alla metà più uno di quelli previsti. 7. E' sempre una facoltà delle rispettive organizzazioni rinnovare le designazioni dei propri rappresentanti nel Consiglio. 8. Ai componenti del Consiglio estranei all'Amministrazione regionale spettano le indennità ed i rimborsi riconosciuti ai componenti il CORECO in base alla normativa vigente. 9. L'Amministrazione regionale provvede ad assicurare le funzioni di segreteria con proprio personale nonché a dotare il Consiglio delle necessarie strutture logistiche e funzionali. |
Art. 1 1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, di seguito denominato CREL, con il compito di concorrere alla programmazione regionale ed agli indirizzi di sviluppo economico-sociale e culturale, attraverso la formulazione di pareri e di proposte anche ai fini della predisposizione di iniziative legislative e di atti concernenti materie economiche, sociali e finanziarie. 2. Il CREL è composto: a) da tre esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due; b) da dieci rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative aventi configurazione associativa confederale; c) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli industriali; d) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli agricoltori; e) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli artigiani; f) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria dei commercianti; g) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione; h) da due rappresentanti designati dal Forum del terzo settore; i) da una rappresentante della Commissione per le pari opportunità. 3. I componenti del CREL sono nominati con decreto del Presidente della Giunta entro trenta giorni dalla data di designazione degli stessi da parte delle rispettive organizzazioni e dei rispettivi organismi, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, decorsi i quali il CREL può essere costituito quando sia stato raggiunto un numero di membri pari alla metà più uno di quelli previsti dal presente articolo. | |
Art. 2 1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro concorre al processo di sviluppo della Sardegna, esprimendo pareri sulle questioni attinenti alla programmazione e allo sviluppo economico, sociale e culturale ad essa sottoposte dal suo Presidente e formula, sulle medesime materie, proposte di propria iniziativa, su richiesta di un quinto dei suoi componenti. 2. Il Consiglio in particolare: 1) esprime parere su documenti della programmazione regionale; 2) esamina la relazione annuale sulle modalità a sui tempi di attuazione degli atti della programmazione ; 3) analizza gli stati di attuazione dei programmi annuali al fine di fornire eventuali suggerimenti; 4) elabora, in appositi rapporti al Governo regionale, proposte in ordine ai tempi e agli indirizzi dello sviluppo economico-sociale della Regione; 5) formula, a richiesta del Governo regionale, osservazioni sulle iniziative legislative e sugli altri atti di contenuto generale concernenti materie economiche, finanziarie e sociali; 6) per l'approfondimento delle tematiche di cui sopra il CREL può promuovere audizioni e organizzare sessioni di lavoro attraverso conferenze e convegni pubblici con la partecipazione di esperti anche esterni all'amministrazione regionale. 3. I pareri di cui al comma 2, trasmessi al Consiglio, devono essere espressi entro dieci giorni dalla ricezione degli atti. |
Art. 2 1. Il CREL dura in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale e i suoi componenti devono essere nuovamente designati entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. | |
Art. 3 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 500.00.000 annue a decorrere dall'anno 2000 e fanno carico al capitolo 02105-00 del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 ed al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi. 2. Nel bilancio della regione per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono introdotte le seguenti variazioni: 03 - PROGRAMMAZIONE In diminuzione Cap. 03016-00 Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 5 L.R. 18 gennaio 1999, n. 1) 2000 lire 500.000.000 2001 lire 500.000.000 2002 lire 500.000.000 mediante diminuzione della riserva di cui alla tabella A allegata alla legge regionale n. 1 del 1999. 02 - AFFARI GENERALI In aumento Cap. 02105-00 Compensi ad estranei all'Amministrazione regionale incaricati dello studio e della soluzione di particolari problemi (art. 380 T.U. approvato con il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) o chiamati ad integrare i gruppi di lavoro o a dare consulenza nelle materie attribuite alla competenza del Comitato per l'organizzazione del personale (artt. 12 e 13, L.R. 17 agosto 1978, n. 51); spese per la predisposizione del primo piano regionale socio-assistenziale (art. 57, comma 1, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4) e compensi ai componenti del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (art. 1, comma 8, della presente legge) 2000 lire 500.000.000 2001 lire 500.000.000 2002 lire 500.000.000 |
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Art. 3 1. Il CREL esprime pareri sulle questioni attinenti alla programmazione e allo sviluppo economico, sociale e culturale ad esso sottoposte e formula, sulle medesime materie, proposte di propria iniziativa 2. Il CREL in particolare: a)esprime parere su documenti della programmazione regionale; b)esamina la relazione annuale sulle modalità e sui tempi di attuazione degli atti della programmazione e formula su di essa le proprie osservazioni;
c)analizza gli stati di attuazione dei programmi annuali al fine di fornire eventuali suggerimenti;
d)elabora, in appositi rapporti alla Giunta regionale, proposte in ordine ai tempi e agli indirizzi dello sviluppo economico-sociale della Regione;
e)formula, su richiesta della Giunta regionale, osservazioni sulle iniziative legislative e sugli altri atti di contenuto generale concernenti materie economiche, finanziarie e sociali.
3. I pareri e le osservazioni richiesti al CREL devono essere espressi entro dieci giorni dalla ricezione dei relativi atti. |
Art. 4 1. La prima seduta del CREL è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale; in tale seduta lo stesso CREL elegge, tra i suoi componenti, il Presidente ed un Vice-Presidente. 2. Il CREL è convocato dal suo Presidente anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del Presidente della Giunta regionale. 3. Al fine di consentire la partecipazione della Giunta regionale alle sedute del CREL, la relativa convocazione è preventivamente comunicata al Presidente della Giunta, all'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e agli Assessori competenti per le materie da trattare. 4. Su proposta del suo Presidente il CREL adotta il proprio regolamento, che disciplina l'organizzazione interna, nonché la forma e la pubblicità degli atti e delle adunanze. 5. L'Amministrazione regionale assicura le funzioni di segreteria con personale del ruolo unico regionale e provvede a dotare il CREL delle strutture necessarie a garantire il funzionamento del medesimo. | ||
Art. 5 1. Ai componenti del CREL spettano, per un numero massimo di cinquanta sedute annue, i compensi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni; la misura della medaglia è quella prevista dallo stesso articolo 1, comma 3, lettera a) della medesima legge regionale, così come modificata dall'articolo 5 della legge regionale 1 giugno 1999, n. 32. | ||
Art. 6 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 500.000.000 annue. 2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 sono apportate le seguenti variazioni: In diminuzione 03 - PROGRAMMAZIONE Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 4 L.R. 20 aprile 2000, n. 4) 2000 lire 500.000.000 2001 lire 500.000.000 2002 lire 500.000.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3) della Tabella A allegata alla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria). In aumento 02 - AFFARI GENERALI Cap. 02105 (D.V.) - Compensi ad estranei all'Amministrazione regionale, incaricati dello studio e della soluzione di particolari problemi (art. 380, T.U. approvato con il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) o chiamati ad integrare i gruppi di lavoro o a dare consulenza nelle materie attribuite alla competenza del comitato per l'organizzazione e del personale (artt. 12 e 13, L.R. 17 agosto 1978, n. 51); spese per la predisposizione del primo piano socio-assistenziale (art. 57, comma 1, L.R. 25 gennaio 1988, n. 4) e compensi ai componenti del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (art. 5 della presente legge). 2000 lire 500.000.000 2001 lire 500.000.000 2002 lire 500.000.000 3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 02105 del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. |