CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 41

presentata dai Consiglieri regionali

DEIANA - DETTORI Bruno - DORE - LODDO

il 20 gennaio 2000

Costituzione di un Consorzio volontario per la tutela e la creazione del marchio "agnello sardo D.O.C."


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Lo scopo della costituzione di un consorzio tra allevatori di ovini di razza sarda è quello di tutelare, valorizzare e uniformare la produzione e la commercializzazione dell'agnello sardo.

La produzione di carne d'agnello sardo è di tipo stagionale e di immediata commercializzazione, dato che la caratteristica principale della pecora sarda è quella della produzione di latte, nel periodo invernale e primaverile.

Pertanto con questa legge possiamo dare una garanzia di qualità e uniformità, mentre è difficile dare una continuità della presenza del prodotto sul mercato.

Grazie alla promozione svolta dai sardi residenti nell'Italia continentale e all'estero, si sono diffuse e affermate le tradizioni e gli usi originali della nostra accogliente terra, di conseguenza si è cominciato anche ad apprezzare ed a consumare l'agnello sardo.

A questa caratteristica va aggiunta anche quella che impone la tradizione di consumare questo prodotto specialmente a Natale e a Pasqua.

L'organizzazione di vendita con prodotti che hanno quantità e uniformità costanti sono le caratteristiche vincenti per affermare un prodotto sul mercato.

Da questa analisi è scaturita la volontà di creare una norma che potesse in qualche modo tutelare e ampliare il mercato di questo nostro prodotto che negli ultimi anni è stato così altalenante, fino a determinare una variazione di prezzo del 50 per cento da un anno all'altro e da un periodo all'altro; questo non crea giovamento all'economia della Sardegna.

La Commissione Europea ha indicato come peso dell'agnello in carcassa Kg. 12, mentre il nostro prodotto può arrivare ad un massimo di Kg. 10.

Razze pesanti possono raggiungere questo peso indicato dalla Commissione Europea in circa quaranta giorni con alimentazione non solo lattea, mentre il nostro prodotto ha un'alimentazione quasi esclusivamente lattea, con piccole integrazioni di erbe aromatiche che danno una caratteristica peculiare di gusto e sapidità e con un tempo di allevamento sensibilmente inferiore.

Naturalmente dovrà essere vietato l'uso dei trattamenti chemioterapici durante l'ultimo periodo di gravidanza ed il periodo di allattamento.

Per la Sardegna, oltre seguire una griglia di valutazione usata in sede europea, interessa creare nuovi parametri valutativi quali: età, peso, caratteristiche organolettiche, colorazione del grasso, consistenza del grasso, colore della carne.

Queste analisi mettono in evidenza che gli agnelli da latte sono animali molto giovani, con sviluppo delle masse muscolari molto ridotto (particolarmente in alcune regioni anatomiche) che non permette di arrivare ad una differenziazione in classi, così come previsto dalla normativa UE.

Del resto il potenziamento con finanziamenti pubblici di grosse strutture esistenti in Sardegna per la macellazione di agnelli non ha risolto il problema che si prefigge questa proposta di legge, per cui si reputa necessario sostenere l'esigenza del sorgere di nuovi centri di macellazione a gestione privata in modo da favorire la libera concorrenza, di vivacizzare il mercato e di trovare nuovi spazi per il rilancio del consumo di agnello sardo che renda più stabile e più conveniente la sua valutazione.

Per questo nella proposta di legge si vuole chiamare l'attenzione sul censimento degli spazi di macellazione, sulla loro ubicazione e sulla definizione di un piano per la creazione di nuovi centri di macellazione che si integrino con la normativa vigente.

Per quanto concerne l'articolato, mentre gli articoli 1 e 2 riguardano la denominazione d'origine e i requisiti necessari, gli articoli 3, 4, 5 e 6 descrivono la costituzione, l'organizzazione interna e gli scopi del Consorzio, gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 12 danno le disposizioni per il marchio, la classificazione delle carni, le metodiche di macellazione e l'organizzazione dei centri di macellazione.

Le altre determinazioni in merito all'attuazione e alla partecipazione dei consociati alle spese e tutte le iniziative connesse a questa iniziativa saranno definite dal Consorzio.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Denominazione di origine

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce la denominazione di "agnello sardo".

2. La denominazione di origine di "agnello sardo" è riservata a quelle carni di agnello da latte (allevato in Sardegna) prodotte nel territorio sardo, come zona caratterizzata da fattori ambientali, alimentari e tecniche di allevamento le cui caratteristiche vengono descritte nello statuto.

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Art. 2
Requisiti

1. L'agnello da latte per poter essere classificato come "agnello sardo" deve presentare i seguenti requisiti:

a) essere nato da ovini di razza sarda;

b) essere stato allevato esclusivamente con latte materno;

c) presentare una carcassa di peso inferiore ai 10 Kg;

d) non aver sviluppato completamente la capacità di digerire foraggi.

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Art. 3
Consorzio 

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione autonoma della Sardegna promuove la costituzione di un consorzio volontario fra gli allevatori di ovini di razza sarda per la tutela di "agnello sardo".

2. Il Consorzio può essere costituito fra produttori di carne ovina di razza sarda che partecipano direttamente o attraverso le loro associazioni provinciali e regionali o cooperative presenti in tutto il territorio della Regione sarda.

3. Scopi del Consorzio devono essere prioritariamente quelli della tutela della produzione e commercializzazione dell'agnello da latte di razza sarda nonché dell'uso della sua denominazione tipica ai sensi dell'articolo 1.

4. Possono essere soci tutti gli allevatori di ovini di razza sarda, possono essere soci sostenitori enti pubblici e privati che ne condividano l'idea e che contribuiscano alla realizzazione.

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Art. 4
Statuto 

1. Il Consorzio così costituito deve dotarsi di statuto la cui approvazione da parte dell'Assessore dell'agricoltura è condizione necessaria per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 12.

2. Lo statuto deve contenere la disciplina comportamentale del Consorzio, caratteristiche produttive e commerciali dell'agnello sardo.

3. Lo Statuto deve contenere le metodiche alimentari e di allevamento degli ovini.

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Art. 5
Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 4 membri eletti dai soci del Consorzio, da un membro designato dall'Assessorato dell'agricoltura, da un membro designato dall'Università (su indicazione della Facoltà di medicina veterinaria) e da un membro designato dalla Unione regionale delle Camere di commercio sarde.

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Art. 6
Schema di statuto 

1. L'Assessore regionale entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge presenta al Consiglio, che deve approvarlo entro i successivi sessanta giorni, una proposta di statuto da istituire secondo le norme nazionali e UE.

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Art. 7
Marchio

1. Il marchio di "agnello sardo" è riservato alle carni che rispondono ai requisiti che vengono stabiliti nello statuto. 

2. Il marchio del Consorzio "agnello sardo" è composto da una effigie raffigurante un agnello inscritto in un cerchio recante la dicitura agnello sardo.

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Art. 8
Commercializzazione

1. L'agnello sardo deve essere commercializzato con testa e coda, come garanzia di maggior freschezza, caratteristica differenziale, legata al modo tradizionale e ben conosciuto di presentazione sul mercato, con tecniche di lavorazione che devono essere ufficializzate in deroga alle leggi nazionali vigenti.

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Art. 9
Certificazione delle carni

1. La classificazione delle carni viene effettuata in base allo stato di ingrassamento, colore della carne, colore del grasso, consistenza del grasso e giudizio dell'insieme.

2. La classificazione di tali carni viene effettuata dal veterinario ispettore direttore dei centri di macellazione autorizzati a tale scopo o da un suo delegato, in base alle indicazioni contenute in un regolamento predisposto dal consorzio volontario.

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Art. 10
Studi e ricerche

1. Per conseguire le proprie finalità il Consorzio o la Regione autonoma della Sardegna possono promuovere e incoraggiare studi, ricerche, dibattiti con l'Università, Istituti di sperimentazione e ricerca, Camera di commercio.

2. Essi possono inoltre costituire Comitati di Ricerca, promuovere ogni iniziativa utile di potenziamento produttivo, organizzare e gestire corsi di qualificazione e aggiornamento professionale.

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Art. 11
Piano dei centri di macellazione 

1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di garantire unità di lavorazione ed una equa distribuzione territoriale in base alle zone produttive dei centri di macellazione, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, deve presentare alla Commissione consiliare competente per un parere consultivo, il piano dei centri di macellazione della Sardegna che renda compatibile la situazione esistente con le esigenze future e con la normativa vigente in materia.

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Art. 12
Contributo della Regione

1. La Regione contribuisce con una dotazione iniziale di lire 300.000.000 che confluisce nel fondo consortile.

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Art. 13
Norma finanziaria 

1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si provvede con la seguente variazione di bilancio 2000-2002:

 In aumento

06 - AGRICOLTURA

Cap. 06164 - (N.I.) -

Quota di partecipazione alla costituzione del Consorzio volontario per la tutela e la creazione del marchio "agnello sardo D.O.C."

2000        lire     300.000.000
2001        lire          ------     
2002        lire          ------     

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03017 -

Fondo nuovi oneri legislativi per il finanziamento di spese in conto capitale (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3, L.R. 18 gennaio 1999, n. 1)

2000          lire   300.000.000
2001          lire        ------      
2002          lire        ------      

mediante istituzione della riserva di cui alla voce 8 della tabella B allegata alla legge finanziaria.

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