CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 40

presentata dai Consiglieri regionali

DEIANA - DETTORI Bruno - DORE - LODDO

il 20 gennaio 2000

Interventi a favore dei sardi residenti nell'Italia continentale e all'estero


RELAZIONE DEI PROPONENTI 

La presente proposta di legge intende introdurre una normativa il più possibile chiara e semplice degli interventi della Regione Sarda a favore dei sardi non residenti in Sardegna, in considerazione proprio della minore dimestichezza di questa fascia d'utenza con il gergo amministrativo italiano spesso incomprensibile per gli stessi residenti. Si è optato per un corpo di disposizioni più snello, in modo che queste presentino il pregio della durata, come è in pratica avvenuto per la prima legge in materia, la n. 10 del 1965, istitutiva del Fondo Sociale. Donde il rinvio ai Piani Triennali come strumenti per la regolamentazione degli aspetti procedurali legati alle scelte politiche e amministrative di ciascun momento storico.

In questa proposta di legge si è cercato di inserire quanto di più qualificante è emerso nel dibattito di questi ultimi anni in materia di emigrazione sarda nel mondo e di rapporti con le nostre collettività fuori dell'Isola. Come pure si è cercato di mantenere ciò che vi era di più valido nelle precedenti normative, sia in quanto a istituti che a principi ispiratori.

Sulla base di questa impostazione si è iniziato ad espungere il più possibile dal testo il termine "emigrazione" che, a parte il non elevato gradimento che riscontra tra i nostri corregionali all'estero e in Italia come autodefinizione, si riferisce ad un processo storico oggi conclusosi, appunto quello delle grandi migrazioni di massa dell'ultimo dopoguerra. Coerentemente con la legislazione nazionale e regionale italiana si è preferito parlare di "comunità di non residenti" riservando il termine emigrazione a situazioni specificamente e socialmente collegate a questo fenomeno.

I principi generali si improntano, dunque, alla solidarietà, al sostegno di chi rientra nell'Isola in qualunque veste ed alla valorizzazione dell'associazionismo, ma soprattutto mirano ad avvicinare cittadini non residenti ai servizi offerti dall'Amministrazione regionale all'intera colletività sarda (artt. 1 e 3).

L'articolo successivo cerca di individuare nel modo più chiaro possibile i destinatari di tutte le leggi regionali che trattino la materia, a partire dai fruitori collettivi, ossia le organizzazioni degli emigrati, per le quali si continuano a chiedere garanzie di democraticità, legalità e rispetto dell'ordinamento di appartenenza. Vengono poi i destinatari degli interventi individuali per i quali si richiedono, in maniera più semplificata del passato, i requisiti tradizionali richiesti agli emigrati sardi, anche tenendo conto che ormai si è alla terza generazione.

Riguardo all'associazionismo il presente disegno di legge cerca di informarsi a principi di maggiore libertà, informalità ed elasticità. Rimane il "riconoscimento" regionale, in quanto l'istituto è servito, nel tempo, a dar forza ai legami con la Regione Sarda conferendo una sorta di rappresentanza morale degli interessi della Sardegna nelle località in cui operano queste associazioni. Questo, tuttavia, non intende essere il solo criterio di riferimento della Regione, la quale deve avere la possibilità di collegarsi liberamente con tutte le realtà associazionistiche sparse nel mondo, incoraggiando anche quelle appena costituite. Infatti l'unica discriminante che rimane è quella dell'entità del contributo, la cui percentuale va attribuita entro il 70% ai circoli riconosciuti e 50% agli altri (art. 6).

Viene egualmente reso più snello l'approccio alle associazioni non territoriali, tra le quali risultano quelle tradizionali di "tutela" degli emigrati che vengono ridefiniti di "volontariato", per usare una terminologia più consona ai loro compiti. Per tutte, il sostegno regionale è direttamente finalizzato ai programmi e alle attività, mentre le sue modalità sono demandate ai piani di attuazione. Così pure la previsione legislativa non impedisce forme di aggregazione e di rappresentanza collettiva dei loro interessi.

Ampio spazio sarà dato all'azione regionale che si esplicherà attraverso appositi progetti, nella cui attuazione potranno essere coinvolte anche le strutture dell'associazionismo che ripercorreranno i tradizionali itinerari dell'intervento regionale in modo addirittura più ampio di prima (art. 10). Nell'ambito della solidarietà si mantiene il sostegno agli emigrati che rientrano che continuerà ad essere affidato ai Comuni dell'Isola in base alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 (art. 11).

Con l'art. 12 si introduce l'incentivazione all'imprenditoria di rientro, esclusivamente per gli svantaggi che incontra l'operatore economico per il solo fatto di stare fuori dell'Isola e di dover avere a che fare con procedure e tempi burocratici diversi da quelli cui è abituato nelle aree di residenza.

L'art. 13 intende garantire, invece, pari opportunità di reinserimento abitativo, tra i residenti e non, per i quali ultimi si fa esplicito riferimento al possesso dei requisiti dell'art. 2 della presente legge.

Così pure si è inserito nel presente disegno di legge l'istituto del rimborso agli emigrati per le elezioni amministrative, al fine di dare unitarietà all'intera materia che oggi risulta trattata in modo frammentario da eccessive disposizioni di legge (art. 14).

La tradizionale Consulta regionale dell'emigrazione viene in questa legge trasformata in "Consulta regionale della comunità sarda nel mondo", un organismo più snello, composto presumibilmente da non più di venti membri con compiti consultivi e propositivi specifici circoscritti all'ambito della materia.

Il Comitato di presidenza della Consulta manterrà i compiti che aveva nelle precedenti leggi, ma verranno rafforzati quelli di coordinamento dell'attività dell'associazionismo, con concrete possibilità di intervento diretto sul campo. A questa finalità corrisponde anche l'istituzione di un Ufficio della Consulta che fungerà come sede operativa di tutto l'organismo.

Oltre la Consulta viene istituita la "Conferenza dei sardi residenti all'estero e nell'Italia continentale" con compiti di trattazione dei problemi generali dell'emigrazione e quello specifico di elaborare proposte in funzione del Piano triennale. Si tratta di un organismo più allargato della Consulta e molto qualificato, strettamente raccordato con le forze politiche, culturali e sociali della Sardegna, che consentirà un livello molto elevato nella trattazione dei problemi inerenti l'emigrazione sarda nel mondo (art. 23 - 24).

Per far fronte alle molteplici esigenze della materia l'Amministrazione potrà ricorrere a consulenti e a contrattisti a termine, con la novità che questi potranno essere assunti anche all'estero. Con ciò si sono tenute presenti le esigenze organizzative dell'associazionismo, al quale l'Amministrazione regionale va attribuendo sempre più autonomia gestionale. Al fine di programmare, studiare e assistere costantemente gli operatori del settore viene creato infine l'ufficio regionale "Consulenza e programmazione", nell'ambito dello specifico settore (art. 26).

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
 

Art. 1
Finalità 

1.La Regione autonoma della Sardegna in armonia con la legislazione statale vigente e nell'ambito delle proprie competenze statutarie, al fine di rafforzare i legami con le comunità sarde situate fuori dell'Isola:

a) garantisce la parità di trattamento tra sardi residenti e non residenti favorendo la partecipazione anche di questi ultimi alla vita politica, sociale, economica e culturale della Sardegna;

b) promuove - coerentemente con gli indirizzi dello Stato e nel quadro della programmazione regionale - forme di partecipazione e di solidarietà tra lavoratori emigrati;

c) promuove ogni iniziativa rivolta a tutelare e sviluppare i legami di identità tra la Sardegna e le comunità sarde extra isolane.

2. La Regione favorisce la funzione democratica e culturale dell'associazionismo sardo fuori dell'Isola, valorizzando le competenze professionali, le esperienze umane e il possibile contributo di iniziative finalizzate allo sviluppo della Sardegna.

3. Gli interventi di cui alla presente legge si articolano in piani triennali e in programmi annuali, predisposti in armonia con le iniziative proprie di istituzioni nazionali e sovranazionali aventi analoghe finalità.

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Art.2
Destinatari 

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge e di tutte le disposizioni normative regionali:

a) le associazioni di sardi in Italia o all'estero, costituite secondo le leggi dello Stato ospitante e i principi della Costituzione italiana e dello Statuto sardo;

b) coloro che siano nati in Sardegna, abbiano la residenza fuori del territorio regionale e conservino la cittadinanza italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché anch'essi mantengano la cittadinanza italiana:

c) limitatamente agli interventi di natura economica e culturale, i soggetti facenti parte delle associazioni di cui alla lettera a), anche se non in possesso della cittadinanza italiana.

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Art.3
Tipologia degli interventi

1. La Regione sarda persegue la realizzazione degli obiettivi della presente legge attraverso incentivazioni finanziarie e servizi rivolti a:

a) favorire l'associazionismo tra i sardi all'estero e nell'Italia continentale;

b) assicurare l'assistenza morale e materiale agli emigrati ed alle loro famiglie;

c) i collegamenti culturali ed informativi con l'Isola anche mediante l'utilizzazione delle nuove opportunità telematiche;

d) favorire il reinserimento di quanti intendano rientrare in Sardegna;

e) contribuire a rimuovere le difficoltà e gli ostacoli di tipo linguistico, culturale, sociale ed economico che si frappongono all'integrazione dei sardi nelle comunità di nuovo insediamento, nel rispetto delle reciproche identità e dei rispettivi diritti;

f) agevolare e favorire l'attività economica di quanti intendano rientrare in Sardegna;

g) favorire il reinserimento abitativo;

h) favorire il flusso informativo e le iniziative utili allo sviluppo dell'economia e della cultura sarda;

i) promuovere la conoscenza della cultura, la lingua, i beni ambientali, il patrimonio artistico e culturale e le istituzioni della Sardegna attraverso iniziative di formazione, rivolte particolarmente ai giovani, da tenersi in Sardegna e fuori;

l) favorire le iniziative di animazione economica, che possono essere realizzate anche con la costituzione di apposite società volte a favorire interscambi economici e investimenti con la partecipazione di sardi non residenti.

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Art. 4
Piano triennale e programma annuale

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati attraverso un piano triennale articolato per anni.

2. Il piano triennale è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentite la Consulta di cui all'articolo 14 della presente legge e la competente Commissione consiliare.

3. I programmi annuali sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentita la Consulta di cui all'articolo 14 della presente legge. 

4. La Regione può finanziare manifestazioni o iniziative di particolare rilevanza previste da atti deliberativi specifici della Giunta Regionale.

5. La programmazione degli interventi rientranti nelle materie di competenza di altri Assessorati regionali avviene in collaborazione e con il concerto degli stessi Assessorati.

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TITOLO II 
INTERVENTI RIVOLTI A FAVORIRE L'ASSOCIAZIONISMO TRA I SARDI ALL'ESTERO E NELL'ITALIA CONTINENTALE  

Art. 5
Circoli di emigrati sardi 

1. La Regione riconosce quali strutture di base i circoli di emigrati sardi che siano caratterizzati da un ordinamento interno democratico e siano regolarmente costituiti da almeno due anni e svolgano attività di rilevante interesse per la Sardegna in coerenza con le finalità della presente legge.

2. Il riconoscimento è disposto con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale. cooperazione e sicurezza sociale, sentito il parere della federazione dei circoli del territorio nazionale di riferimento, ove costituita, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro e formazione professionale.

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Art. 6
Contributi ai circoli degli emigrati

1. La Regione può erogare contributi per andare incontro alle spese sostenute dai circoli riconosciuti e regolarmente documentate secondo l'ammontare stabilito dal piano triennale.

2. Il contributo è concesso a domanda sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 4 e a condizione che i programmi di attività presentati siano stati inclusi nei medesimi piani.

3. I circoli non ancora riconosciuti potranno egualmente beneficiare di contributi in base ai programmi previsti dal piano.

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Art. 7
Associazioni di volontariato

l. La Regione riconosce, con decreto dell'Assessore del lavoro, previa deliberazione della Giunta regionale, le associazioni di volontariato operanti da almeno due anni nel territorio regionale a favore dell'emigrazione.

2. A dette associazioni possono essere erogati contributi per le attività secondo le modalità e i criteri stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 4.

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Art. 8
Federazioni dei circoli
 

1. Al fine di coordinare l'attività dei circoli nei rispettivi territori nazionali saranno riconosciute dalla Regione, con il procedimento di cui al comma 2 dell'articolo 5, le federazioni dei circoli costituite nel rispetto dei principi ispiratori della presente legge e dotate di statuti democratici.

2. Le federazioni, conformemente ai principi di cui alla presente legge:

a) stabiliscono gli indirizzi generali per l'attività dei circoli e forniscono agli stessi assistenza tecnico-amministrativa;

b) promuovono iniziative di interesse generale per i circoli;

c) espletano ogni altro compito che venga loro affidato dalla Regione sarda attraverso il piano triennale.

3. Alle federazioni regolarmente costituite e riconosciute può essere concesso, per il conseguimento dei fini previsti al precedente comma 2, il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate.

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TITOLO III
INTERVENTI REGIONALI
 

Art. 9
Informazione

1. La Regione finanzia attività di informazione, documentazione e dibattito nel mondo dell'emigrazione ed in particolare la pubblicazione del "Messaggero Sardo" destinato agli emigrati ed alle loro famiglie, nonché ad enti, circoli, federazioni dei circoli degli emigrati ed agli enti locali della Sardegna, secondo le modalità stabilite nel piano triennale di cui all'articolo 4.

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Art. 10
Progetti regionali

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge la Regione cura direttamente la predisposizione e successiva realizzazione di propri progetti, inseriti nel piano triennale e nel programma annuale di interventi di cui all'articolo 4 della presente legge. 

2. Detti progetti saranno realizzati dall'Assessorato regionale del lavoro anche attraverso le associazioni di sardi di cui alla lettera a) dell'articolo 2.

3. I progetti previsti dal comma 1 avranno la seguente natura:

a) progetti culturali consistenti in manifestazioni. conferenze, dibattiti, convegni locali, interregionali ed internazionali;

b) studi, indagini e ricerche:

c) assegni e borse di studio;

d) corsi di formazione professionale e di quadri dell'associazionismo. in Sardegna o nei luoghi di emigrazione;

e) sostegno alle biblioteche dei circoli, acquisto e riproduzione di audiovisivi ed apparecchiature atte all'utilizzo degli stessi, pubblicazione di libri e materiale informativo in genere;

f) iniziative di monitoraggio economico in Italia e all'estero;

g) progetti finalizzati alle relazioni interattive tra i soggetti pubblici e privati in Sardegna e fuori.

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Art. 11
Rientro emigrati  

1. Nell'ambito del programma previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, inerente al riordino delle funzioni socio-assistenziali, ed in base all'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge regionale n. 4 del 1988, i comuni sono autorizzati a corrispondere il rimborso delle spese di viaggio e di trasloco al lavoratore emigrato.  Il rimborso verrà concesso una tantum, per sè e le persone a carico, all'emigrato che rientri in Sardegna dopo almeno un biennio di lavoro fuori dall'Isola, e ne abbia fatto domanda entro un anno dalla data del rientro.

2. I rimborsi di cui al presente articolo sono erogati dai comuni a titolo di anticipazione e non competono ai dipendenti di enti pubblici trasferiti in continuità del rapporto professionale.

3. L'Amministrazione regionale provvede ogni tre mesi a rimborsare le somme erogate, a valere sul Fondo socio-assistenziale di cui alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 nel cui ambito saranno accantonate le somme necessarie.

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Art. 12

Agevolazioni per favorire l'attività economica di quanti intendono rientrare in Sardegna

1. I sardi residenti fuori dell'Isola che intendano rientrare in Sardegna per intraprendere una qualsiasi attività economica, agevolata dalle vigenti norme regionali, possono usufruire, su domanda, al pari dei cittadini già residenti, delle provvidenze o benefici previsti dalle medesime norme in materie quali artigianato, commercio, industria, agricoltura, pastorizia e zootecnia, turismo, pesca e acquacoltura, innovazione tecnologica ed altre.

2. All'imprenditore sardo residente fuori dell'Isola che abbia iniziato le procedure per l'ottenimento dei benefici di cui al comma 1 ed abbia già posto la propria attività nel territorio regionale, l'Assessorato del lavoro potrà concedere, indipendentemente dalle altre incentivazioni finanziarie, un contributo forfetario a titolo di rimborso per le spese di viaggio, soggiorno, consulenza e varie, documentate, sostenute per l'insediamento della propria impresa in Sardegna. Le istruttorie verranno effettuate da un Comitato Tecnico, presieduto dall'Assessore del lavoro o da un suo delegato, composto da quattro funzionari della Regione designati dagli Assessori della programmazione, dell'industria, del turismo e dell'agricoltura. Ai componenti del Comitato tecnico competerà il trattamento economico previsto per gli analoghi comitati della Regione.

3. Agli imprenditori sardi che risiedono stabilmente fuori dalla Sardegna da almeno cinque anni e commercializzano prodotti sardi potranno essere concessi dall'Assessorato del lavoro contributi una tantum per la sistemazione di sedi e di attività in Sardegna, fino ad un massimo del 5 per cento dell'ultimo fatturato. Il contributo non potrà superare in ogni caso i 100 milioni annui e l'istruttoria dovrà essere effettuata dal Comitato di cui al comma 2.

4. Tutte le agevolazioni regionali, di qualsiasi natura, potranno essere concesse, se non erogate, anche nelle more dei procedimenti finalizzati all'acquisizione della residenza in Sardegna.

5. Le agevolazioni sono erogate nel termine di sei mesi dalla data di acquisizione della residenza in Sardegna. 

6. L'appartenenza del richiedente alle categorie di cui ai punti b) e c) dell'articolo 2 della presente legge costituisce titolo di preferenza in eventuali graduatorie e comunque non è soggetto all'ordine cronologico.

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Art. 13

Reinserimento abitativo 

1. Chi si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2, lettera b) della presente legge può accedere a tutte le agevolazioni previste dalle leggi regionali in materia di edilizia per la prima casa per i cittadini residenti in Sardegna.

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Art. 14
Interventi atti ad agevolare l'esercizio di voto 

1. Al fine di garantire la partecipazione dei sardi non residenti - che conservano il diritto di voto - come cittadini iscritti all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.), competono le agevolazioni previste dalla legge regionale 12 marzo 1984, n. 9, dall'articolo 91 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 e dall'articolo 10, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27.

2. Agevolazioni analoghe a quelle del comma 1 competono per la partecipazione alle consultazioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali nell'ambito della cui circoscrizione risieda il richiedente emigrato.

3. La legge finanziaria dell'anno in cui si tengono le elezioni determinerà l'ammontare delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2.

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TITOLO IV
CONSULTA REGIONALE DELLE COMUNITA' SARDE NEL MONDO
 

Art. 15
Compiti della Consulta

1. Al fine di garantire la più ampia partecipazione democratica dei sardi che risiedono fuori del territorio regionale e di coordinare gli interventi della Regione a favore delle comunità dei sardi all'estero ed in Italia, è istituita la "Consulta regionale delle comunità sarde nel mondo".

2. Sono compiti della Consulta:

a) esprimere parere su ogni disegno di legge della Giunta regionale e, qualora sottoposti, su progetti di legge in materia di interventi a favore delle comunità sarde nel mondo;

b) esprimere parere sul piano triennale e sul programma annuale di interventi di cui all'articolo 4;

c) esprimere pareri sugli atti di programmazione regionale a seguito di richiesta degli organi istituzionali;

d) effettuare proposte in materia di:

- interventi legislativi ed amministrativi nel campo dell'emigrazione agli organi della Regione;

- studi e ricerche nel campo dell'emigrazione;

- conferenze e convegni regionali sulle materie di sua competenza;

e) formulare proposte in merito ai principi generali cui devono uniformarsi le Federazioni e i circoli nella redazione dei rispettivi statuti.

   

Art. 16
Composizione

1. La Consulta regionale è composta da:

a) l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che la presiede;

b) un rappresentante per ogni federazione dei circoli esteri, regolarmente riconosciuta dalla Regione, che esprima almeno cinque circoli;

c) due rappresentanti della Federazione dei circoli italiani;

d) un rappresentante unitariamente espresso delle associazioni di tutela degli emigrati riconosciute;

e) tre esperti in materia nominati dalla Giunta regionale;

f) un rappresentante del Ministero degli Esteri;

g) un rappresentante per ognuno degli Assessorati che hanno collaborato alla programmazione degli interventi. 

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dall'Assessore regionale del lavoro, che è posto a capo di un apposito "Ufficio della Consulta".

   

Art. 17
Modalità di costituzione
-
Funzionamento ed oneri  

1. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

2. La Consulta è insediata entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura regionale e resta in carica per tutta la legislatura.

3. In caso di dimissioni, di cessazione per qualunque motivo di qualche componente, alla sua sostituzione si provvede con le modalità previste dal comma 1 per la nomina della Consulta.

4. La mancata o ritardata designazione di alcuno dei componenti la Consulta non pregiudica la costituzione dell'organo a condizione che siano stati designati la metà più uno dei componenti.

5. La Consulta ha sede in Cagliari presso l'Assessorato regionale del lavoro e si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta venga convocata dall'Assessore regionale del lavoro, quale suo presidente, o qualora lo richieda un terzo dei suoi componenti.

6. Nella sua prima seduta la Consulta elegge tra i suoi componenti un vicepresidente scelto tra i rappresentanti delle comunità sarde nell'Italia continentale e all'estero.

7. La Consulta può riunirsi anche al di fuori della sua sede ufficiale.

8. Ai membri della Consulta compete per la partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio effettivamente sostenute su mezzi pubblici, sulla base di parametri del personale regionale di livello dirigenziale, oppure, in caso di uso del mezzo proprio, l'indennità chilometrica pari a quella dovuta al personale della Regione. 

9. L'Assessore del lavoro può invitare alle sedute della Consulta, per la trattazione di particolari oggetti all'ordine del giorno, i presidenti delle Federazioni dei Circoli nonché consulenti ed esperti. Gli invitati hanno diritto di parola ma non di voto. Agli invitati compete, per le spese di viaggio e di soggiorno, lo stesso trattamento dei consultori. 

10. Il presidente della Consulta può delegare la propria attività istituzionale e quella rappresentativa della Consulta al Vicepresidente o a un altro consultore.

   

Art. 18
Organi

1. Sono organi della Consulta:

a) il Presidente;

b) Il Comitato di presidenza.

   

Art. 19
Presidente della Consulta

1. Il Presidente è l'organo di rappresentanza. di impulso e di indirizzo dell'attività della Consulta.

2. Il Presidente cura i rapporti con la Giunta regionale, il Consiglio regionale, gli altri organi della Regione, dello Stato e degli enti locali.

3. Il Presidente convoca la Consulta sentito il Comitato di Presidenza.

   

Art. 20
Comitato di presidenza
-
 Composizione

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da tre membri espressi dalla Consulta.

2. Funge da segretario il Segretario della Consulta.

   

Art. 21
Funzioni del Comitato di presidenza

1. Il Comitato di presidenza ha i seguenti compiti:

a) predisporre l'ordine del giorno per la convocazione della Consulta;

b) effettuare l'istruttoria degli argomenti all'ordine del giorno della Consulta;

c) verifica l'attuazione delle deliberazioni della Consulta;

d) elaborare ogni eventuale proposta da sottoporre alla Consulta;

e) formulare pareri in materia di ripartizione di contributi ed interventi finanziari a favore delle organizzazioni delle comunità sarde;

f) coordinare le attività sociali, culturali ed organizzative dei circoli. delle associazioni di volontariato e delle federazioni.

2. Ai componenti del Comitato di Presidenza compete lo stesso trattamento previsto per le riunioni della Consulta. Nel caso che un componente del Comitato abbia avuto l'incarico di svolgere attività istruttorie in ordine ai compiti di coordinamento gli competerà lo stesso trattamento delle missioni del personale regionale della qualifica dirigenziale.

   

Art. 22
Gruppi di lavoro

1. Per esigenze di funzionalità e speditezza della propria azione la Consulta può, con deliberazione assunta in seduta plenaria, individuare nel proprio ambito gruppi di lavoro per l'espletamento di compiti specifici.

2 I gruppi di lavoro previsti al comma 1 non possono essere composti da più di cinque membri.

3. Il gruppo di lavoro elegge al suo interno un coordinatore cui spetta riferire alla Consulta sui compiti affidati al gruppo.

4. I gruppi di lavoro vanno convocati dal Presidente della Consulta anche su richiesta del Coordinatore. nell'ambito dei programmi di lavoro approvato dalla Consulta.

5. Ai componenti dei gruppi di lavoro compete quanto previsto per le riunioni della Consulta.

   

Art. 23
Conferenza regionale dei sardi residenti all'estero e nell'Italia continentale

1. E' istituita la Conferenza regionale dei sardi residenti all'estero e nell'Italia continentale. 

2. La Conferenza è composta da:

a) l'Assessore del lavoro, che la presiede;

b) i presidenti delle Federazioni dei Circoli dei sardi nel mondo;

c) i presidenti dei Circoli extraeuropei provenienti dai paesi dove non esista Federazione;

d) i presidenti delle associazioni di volontariato che operano nel settore;

e) i membri della Consulta delle Comunità sarde nel mondo;

f) i rappresentanti delle organizzazioni economiche ufficiali operanti in Sardegna;

g) i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori;

h) cinque rappresentanti dell'ANCI;

i) quattro rappresentanti dell'U.P.S.;

1) due rappresentanti UNCEM;

m) un rappresentante per ciascuna università sarda;

n) un rappresentante per ognuno degli assessorati regionali.

3. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Consulta. 

4. Ai componenti della conferenza compete lo stesso trattamento economico dei membri della Consulta.

   

Art. 24
Sede e compiti della Conferenza 

1. La Conferenza ha sede in Cagliari e si riunisce almeno una volta al biennio su iniziativa del suo Presidente.

2. La Conferenza ha i seguenti compiti:

a)    formula voti e proposte per la formazione del piano triennale di cui alla presente legge;

b)    esprime proposte ed assume posizioni sugli indirizzi politici generali della Regione in materia di interventi a favore dei sardi residenti in Italia e all'estero:

c)    esprime proposte in materia di leggi di settore;

d)    propone studi ed analisi sul fenomeno migratorio.

   

TITOLO V
NORME FINAL
I 

Art. 25
Recepimento Legge n. 421 del 1992

1. Nell'ambito della norma di recepimento della Legge n. 421 del 1992, verrà individuata, fra le strutture dirigenziali dell'Assessorato del lavoro, quella che dovrà attuare le competenze in materia di emigrazione di cui alla presente legge.

   

Art. 26
Titolarità dei beni mobili assistiti da contributi regionali

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è attribuita ai circoli, alle associazioni di tutela ed alle Federazioni dei circoli la proprietà degli arredi e delle attrezzature acquistate con contributi del Fondo sociale in forza di precedenti disposizioni di legge.

2. Gli arredi e le attrezzature acquistati con i contributi previsti dalla presente legge non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data di acquisto.

   

Art. 27
Norma transitoria

1. I circoli, le Federazioni dei circoli e le Associazioni di volontariato, già riconosciute con la precedente normativa mantengono tale stato.

2. La Consulta regionale per l'emigrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge rimane in carica fino alla scadenza della legislatura in corso e comunque fino al rinnovo dell'organismo.

   

Art.28
Copertura finanziaria  

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in annue lire 7.000.000.000 a decorrere dall'anno 2000; agli stessi oneri si fa fronte:

- quanto a lire 6.000.000.000, mediante utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alle norme abrogate dall'articolo 27;

- quanto a lire 1.000.000.000, mediante le variazioni di cui al successivo comma 2.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2000/2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

02 - AFFARI GENERALI

In diminuzione

Cap. 02145

Contributi nelle spese di viaggio agli elettori emigrati per favorire l'espletamento del diritto di voto in occasiono delle elezioni del Consiglio regionale della Sardegna, dei referendum popolari e per il rinnovo di consigli comunali e provinciali  (L.R.  12  novembre  1984,  n.9,  art.91,  L.R.  30 maggio 1989, n.18 e art.5, L.R. 15 gennaio 1991, n.7, art.46, L.R. 20 aprile 1993, n.17 e art.10, comma 7, L.R. 9 giugno 1994, n.27) (spesa obbligatoria)

2000     lire        200.000.000
2001     lire         200.000.000
2002     lire         200.000.000  

03- BILANCIO

Cap. 03016

Fondo nuovi oneri legislativi

2000       lire   6.800.000.000
2001       lire   6.800.000.000
2002       lire    6.800.000.000

10 - LAVORO  

In aumento

Cap. 10096 (N.I.)

Spese per interventi a favore dei sardi residenti nell'Italia continentale e all'estero

2000       lire    6.800.000.000
2001       lire    6.800.000.000
2002       lire   6.800.000.000