CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 39

presentata dai Consiglieri regionali

PINNA - CUGINI - CALLEDDA - FALCONI - PACIFICO - SANNA Emanuele

il 18 gennaio 2000

Disposizioni in materia di gestione del territorio e delle risorse geoambientali


RELAZIONE DEI PROPONENTI  

La necessità di emanare una legge regionale in materia di gestione del territorio e delle risorse geologiche e ambientali nasce dall'esigenza di poter disporre di strutture specializzate che, a partire dalla razionalizzazione e l'implementazione di quelle esistenti nella regione, siano in grado di fornire all'Amministrazione regionale e agli enti locali il supporto e l'assistenza tecnica, scientifica e operativa per la difesa del suolo, l'assetto idrogeologico, la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali.

Tale necessità riveste carattere di particolare urgenza alla luce dei recenti nubifragi che hanno, ancora una volta, colpito diverse aree del territorio regionale determinando, assieme alla perdita di vite umane, gravi danni alle popolazioni, alle imprese, al sistema delle infrastrutture e all'organizzazione del territorio.

E' ormai diventato convincimento generale che gli effetti disastrosi dei fenomeni naturali, anche d'eccezionale intensità, possano essere fortemente contenuti, se non essere del tutto eliminati, con una più adeguata e puntuale politica di gestione del territorio.

Per questa ragione, assieme alla piena attuazione delle leggi sulla difesa del suolo e il rischio idrogeologico, è indispensabile assicurare l'attuazione di un piano organico di prevenzione attraverso l'acquisizione delle conoscenze, la mappatura e il monitoraggio dello stato fisico del suolo, del sottosuolo e dell'ambiente.

Come avviene nelle regioni più avanzate nel nostro paese e nei paesi occidentali più progrediti è indispensabile, anche nella pianificazione dell'uso del territorio, investire nella prevenzione per ridurre e, possibilmente evitare, i gravi danni finanziari che possono essere causati dagli eventi naturali.

Per l'acquisizione delle conoscenze sullo stato fisico del territorio è indispensabile, assieme alla realizzazione delle carte geologiche e geotematiche di base, poter disporre di una struttura specializzata in grado di portare a sintesi apporti disciplinare con il supporto delle moderne tecnologie informatiche per organizzare e gestire le basi di dati cartografici e numerici.

La realizzazione di un sistema informativo territoriale ambientale regionale consente di disporre di un moderno ed efficace strumento indispensabile per pianificare l'uso e la valorizzazione del territorio.

La Regione sarda, pur registrando ritardi nell'applicazione delle leggi nazionali sulla difesa del suolo, può rispondere in tempi molto rapidi a queste esigenze in quanto dispone all'interno dell'Ente Minerario Sardo in liquidazione di un consistente bagaglio di conoscenze e di un notevole patrimonio professionale formatesi nella scuola geomineraria della Sardegna.

La riconversione del personale verso le problematiche del territorio e dell'ambiente, assieme all'introduzione delle tecnologie informatiche, già avviata da anni all'interno dell'Ente Minerario Sardo, ed in particolare nella sua società controllata PROGEMISA, costituisce una base di partenza da riorganizzare, aggiornare e implementare per fornire all'Amministrazione regionale e agli enti locali i supporti e l'assistenza tecnica, scientifica e operativa per assolvere all'esigenza sopra richiamata, e per svolgere le funzioni di servizio geologico regionale.

L'istituzione dell'Agenzia prevista nella presente proposta di legge, può inoltre consentire di disporre dei supporti necessari per svolgere un ruolo di esclusivo carattere promozionale per la valorizzazione delle risorse geominerarie favorendo le attività economiche dell'imprenditoria privata nei nuovi comparti estrattivi (lapidei e minerali industriali quali sabbie silicee, feldspati, caolini, bentoniti ecc.) e nel settore dei materiali compositi avanzati.

Nell'ambito delle conoscenze del sottosuolo un valido contributo può essere dato per lo studio, la ricerca, la valutazione e il monitoraggio delle risorse idriche sotterranee che possono rappresentare un rilevante apporto integrativo per sopperire al deficit idrico dell'isola, come avviene nelle restanti regioni d'Italia.

Il patrimonio professionale ancora disponibile presso l'Ente Minerario Sardo in liquidazione può, inoltre, consentire di disporre dell'indispensabile supporto tecnico e operativo per la messa in sicurezza, la bonifica, la riabilitazione ambientale, il monitoraggio dei vuoti e delle falde sotterranee, nonché il recupero del patrimonio di archeologia mineraria al fine di favorire la riconversione economica delle aree minerarie dismesse fornendo anche i necessari servizi all'organismo che dovrà gestire il futuro Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna riconosciuto dall'UNESCO.

In tal modo potranno trovare piena e proficua valorizzazione le conoscenze, le strutture e il personale operante all'interno delle società PROGEMISA e IGEA che hanno già avviato una grande opera in questa direzione e che potrà trovare continuità operativa nell'ambito dell'attività dell'Agenzia regionale prevista dalla presente proposta di legge.

Nell'ambito delle sue funzioni e competenze l'Agenzia proposta potrà svolgere, infine, un importante ruolo di "sportello informativo" in favore della pubblica amministrazione, degli operatori del settore e dei cittadini interessati per divulgare e diffondere le conoscenze sulle caratteristiche del territorio e sulle sue possibili utilizzazioni.

Considerata l'alta specializzazione di cui potrà disporre la medesima Agenzia sarà possibile utilizzare le sue competenze anche al di fuori della Sardegna, in Italia e all'estero, sulla base di incarichi di soggetti pubblici e privati e di organismi internazionali anche in riferimento all'attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Potrà essere creata in tal modo una grande opportunità di lavoro per i tecnici sardi attivando nel contempo un fecondo processo di cooperazione e di relazioni internazionali, di cui potrà avvantaggiarsi l'intero sistema economico della Sardegna.

Con la presente proposta di legge si intende anche sopperire ad alcune lacune normative in materia di gestione del territorio, di valorizzazione delle risorse naturali e del patrimonio di archeologia industriale.

In quest'ottica viene istituito il Comitato regionale per la geologia e la difesa del suolo, si recepiscono le disposizioni nazionali in materia di geologia e geotecnica e vengono emanate disposizioni per l'assegnazione in concessione dei cantieri minerari dismessi da destinare a finalità scientifiche, didattiche, culturali e turistiche.

Tenendo conto dei problemi emersi per la carenza delle coperture finanziarie previste dalla legge regionale 12 novembre 1998, n. 33, per l'attuazione del programma di liquidazione dell'Ente Minerario Sardo si provvede, anche in considerazione delle competenze trasferite alla nuova Agenzia, a stanziare in favore dell'Ente Minerario Sardo in liquidazione le somme necessarie per completare detto programma.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. La presente legge reca disposizioni per:

a) l'istituzione di un'Agenzia attraverso la quale effettuare la razionalizzazione e l'implementazione delle strutture tecniche regionali da dedicare al supporto della pubblica amministrazione in materia dei gestione del territorio e delle risorse geoambientali con funzioni di servizio geologico regionale;

b) l'istituzione del Comitato regionale per la geologia e la difesa del suolo;

c) il recepimento di disposizioni nazionali in materia geologica e geotecnica;

d) il rilascio di concessioni per la valorizzazione a fini scientifici, didattici, culturali e turistici dei cantieri minerari dismessi;

e) l'attuazione del programma di liquidazione dell'Ente Minerario Sardo.

   

Art. 2
Istituzione e natura giuridica
dell'Agenzia per la Gestione del Territorio
e delle Risorse Geoambientali

1. E' istituita l'Agenzia regionale per la Gestione del Territorio e delle Risorse Geoambientali, in forma abbreviata denominata AGETER.

2. L'AGETER ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede a Cagliari e può istituire proprie sedi operative negli altri comuni della Sardegna. 

3. Gli atti compiuti dall'AGETER per l'attuazione dei suoi compiti istituzionali sono disciplinati dalle norme di diritto privato.

   

Art. 3
Organi e vigilanza dell'AGETER

1. All'AGETER si applicano le norme previste dalle leggi regionali 23 agosto 1995, n. 20, e 15 maggio 1995, n. 14, ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza della Giunta regionale che la esercita attraverso il Comitato degli Assessori, previsto al comma 2 del presente articolo. 

2. Il Comitato degli Assessori è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è composto dall'Assessore dell'industria, dall'Assessore della difesa dell'ambiente, dall'Assessore degli enti locali, finanza e urbanistica e dall'Assessore dei lavori pubblici, ovvero da un loro delegato.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta del Comitato degli Assessori di cui al comma 2, di concerto con l'Assessore competente in materia di ordinamento degli enti regionali, si provvede all'approvazione dello Statuto, della pianta organica provvisoria ed alla costituzione degli organi dell'AGETER.

4. Entro sessanta giorni dalla nomina degli organi dell'AGETER, il Consiglio di Amministrazione adotta il regolamento della stessa AGETER previo parere favorevole del Presidente della Giunta regionale sentito il parere del Comitato degli Assessori.

5. Il regolamento dispone, fra l'altro, in ordine alla dotazione organica definitiva, all'assetto organizzativo e alle modalità di funzionamento dei servizi e delle attività di competenza dell'AGETER.

. .

Art. 4
Finalità, funzioni e competenze dell'AGETER

1. L'AGETER ha finalità di supporto e di assistenza tecnica, scientifica e operativa in favore dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e di altri soggetti pubblici nel campo della gestione del territorio con particolare riferimento alla difesa del suolo, all'assetto idrogeologico, alla salvaguardia e alla valorizzazione delle risorse geologiche e ambientali svolgendo a tal fine anche le funzioni di servizio geologico regionale.

2. Nell'ambito delle sue finalità all'AGETER sono affidate le seguenti funzioni e competenze:

a) acquisizione delle conoscenze in materia geologica, geostrutturale, geotecnica, geomorfologica, geopedologica, geomineraria, geotermica, idrogeologica e geoambientale attraverso la raccolta, l'elaborazione, l'archiviazione e la divulgazione dei dati, eseguendo a tal fine rilevamenti, accertamenti, sperimentazioni, ricerche e studi sullo stato fisico del suolo, del sottosuolo e dell'ambiente;

b) esecuzione, in collaborazione con i Servizi Tecnici Nazionali (Servizio Geologico Nazionale) ed in conformità alle prescrizioni del medesimo, della carta geologica e delle carte geotematiche della Sardegna curandone la stampa e la pubblicazione con le relative note illustrative ed il loro periodico aggiornamento;

c) fornire assistenza tecnica all'Amministrazione regionale nelle discipline geologiche per l'istruttoria di piani territoriali, di pianificazione ambientale e dei progetti per opere pubbliche definendo i criteri di omogeneizzazione cui gli enti locali devono attenersi nella predisposizione dei piani, studi e progetti in campo urbanistico - territoriale e di recupero ambientale;

d) predisporre, nell'ambito dei piani di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183, e al decreto legislativo 11 giugno 1998, n. 180, ed in collaborazione e coordinamento con le autorità di bacino e con gli altri enti pubblici competenti, la mappatura e il monitoraggio delle aree esposte a rischio di catastrofi naturali al fine di programmare gli interventi per assicurare la prevenzione in relazione alla conservazione del suolo, al rischio idrogeologico, alla stabilità dei versanti, all'erosione delle coste, alla difesa dell'ambiente, delle infrastrutture e delle attività economiche;

e) assistere la pubblica amministrazione nel soddisfacimento di esigenze conoscitive del territorio e dell'ambiente, nonché della loro trasformazione fornendo il supporto tecnico-scientifico alla Regione, alle Provincie e ai Comuni per l'elaborazione di piani, programmi, relazioni e pareri, nonché per rilascio di autorizzazioni in materia di uso del territorio;

f) organizzare, gestire ed aggiornare gli archivi e le banche dati cartografiche e numeriche al fine di realizzare il Sistema Informativo Territoriale Ambientale Regionale (SITAR), attivando le necessarie integrazioni ed, eventualmente, le connessioni telematiche con la rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) in collaborazione con i Servizi Tecnici Nazionali;

g) predisporre annualmente la relazione sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione dei programmi per la difesa del suolo;

h) eseguire studi, ricerche e valutazioni tendenti ad aggiornare le conoscenze sul contesto giacimentologico della Sardegna allo scopo di accertare l'esistenza, la consistenza e le possibilità di valorizzazione delle risorse geominerarie al fine di favorire le attività economiche dell'imprenditoria privata;

i) attuare programmi di sperimentazioni, ricerche di mercato e studi di fattibilità tecnica-economica finalizzati alla valorizzazione delle risorse geominerarie, sviluppando a tal fine interventi di esclusivo carattere promozionale per favorire l'imprenditoria privata nell'avvio di nuove attività economiche, con particolare riferimento alla trasformazione delle materie prime locali;

l) eseguire studi, ricerche e sperimentazioni tecnico-scientifiche nel settore dei materiali ceramici e dei materiali compositi avanzati con l'introduzione e l'applicazione di alte tecnologie al fine di promuovere e sviluppare il settore della scienza dei materiali;

m) assicurare all'Amministrazione regionale il supporto tecnico necessario per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali inerenti la pianificazione dell'attività mineraria e di cava fornendo alla stessa Amministrazione regionale l'assistenza nelle istruttorie per l'approvazione di progetti e il rilascio di autorizzazioni, permessi e concessioni;

n) provvedere alla raccolta, alla classificazione e alla conservazione delle bibliografie tecnico-scientifiche, delle cartografie, della documentazione fotografica, dei materiali, delle campionature e dei reperti in materia di geolitologia, mineralogia, giacimentologia, paleontologia, geomorfologia e geopedologia realizzando a tal fine apposite strutture archivistiche ed espositive museali;

o) provvedere alla realizzazione dello studio e delle indagini per la valorizzazione delle risorse idriche sotterranee della Sardegna per individuarne la disponibilità e valutarne la consistenza e l'utilizzabilità, attuando, nel contempo, un costante programma di monitoraggio per la protezione delle falde;

p) predisporre ed attuare studi, piani e progetti per il recupero ambientale e il monitoraggio delle aree e dei siti degradati dalle attività industriali con particolare riferimento alla messa in sicurezza, alla bonifica, alla riabilitazione ambientale delle aree interessate da attività minerarie e di cava, provvedendo al monitoraggio dei vuoti e delle falde sotterranee, nonché degli altri fattori di rischio per la vulnerabilità degli ecosistemi indotti dalle attività minerarie dismesse;

q) provvedere alla progettazione e agli interventi per il recupero del patrimonio di archeologia industriale mineraria con particolare riferimento alla realizzazione dei presidi minerari consistenti nel recupero e nel mantenimento in stato di efficienza dei più significativi cantieri e impianti minerari dismessi a scopi scientifici, didattici, culturali e turistici al fine di conservare e valorizzare le tecnologie e le professionalità minerarie e di favorire la riconversione delle aree minerarie dismesse;

r) svolgere attività di supporto e di assistenza tecnica in favore dell'Amministrazione regionale e degli organismi di gestione dei parchi naturali e delle aree protette con particolare riferimento al costituendo Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna riconosciuto dall'UNESCO.

3. Nell'ambito delle sue funzioni e competenze l'AGETER elabora e mette in atto programmi di divulgazione finalizzati alla conoscenza da parte della popolazione e dei soggetti pubblici e privati interessati delle informazioni di carattere tecnico e scientifico attinenti le problematiche di competenza della stessa AGETER.

   

Art. 5
Attività dell'AGETER 

1. L'AGETER svolge la sua attività sulla base di programmi annuali e pluriennali, nonché sulla base di specifiche convenzioni e incarichi conferiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti pubblici.

2. L'AGETER può svolgere le attività di propria competenza anche al di fuori della Sardegna, in Italia e all'estero, sulla base di incarichi di soggetti pubblici e privati e di organismi internazionali anche in riferimento alle attività di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

3. Nell'attuazione dei propri programmi l'AGETER può svolgere la sua attività direttamente o attraverso le due società controllate di cui al comma 3 dell'articolo 6 della presente legge che potranno operare come strutture operative della stessa AGETER.

4. All'AGETER è fatto divieto di partecipare al capitale di rischio in qualunque intrapresa economica e di concedere finanziamenti o rilasciare garanzie a favore di imprese al di fuori delle due società controllate di cui al comma 4 dell'articolo 5 della presente legge alle quali sono estesi gli stessi divieti.

5. L'AGETER orienta la propria attività in modo tale da non costituire ostacolo alla libera concorrenza entro il mercato dell'offerta di beni e servizi considerati dalla presente legge, anche con riguardo alle attività del lavoro autonomo professionale.

6. Per l'espletamento delle sue attività e il conseguimento della propria finalità l'AGETER è tenuta ad attivare rapporti di collaborazione con le Università, con l'ENEA, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e con altri soggetti pubblici e privati operanti nei settori di propria competenza.

7. Nell'ambito della sua finalità l'AGETER promuove la formazione e specializzazione di personale tecnico italiano e straniero anche attraverso centri di eccellenza da gestire in collaborazione con le Università, altri soggetti pubblici e privati ed organismi internazionali.

8. L'AGETER è tenuta a fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, documenti cartacei e cartografici, pareri e consulenze riguardanti i propri settori di attività secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente della Giunta regionale sentito il Comitato degli Assessori di cui al comma 2 dell'articolo 3.

   

Art. 6
Patrimonio e rapporti giuridici dell'AGETER

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti all'AGETER i beni mobili e immobili, le attrezzature, i materiali e la documentazione necessaria all'espletamento dei compiti e delle funzioni della stessa AGETER di cui è proprietario l'Ente Minerario Sardo in liquidazione e il Distretto Minerario di Iglesias in corso di trasferimento alla Regione sarda sulla base di una ricognizione effettuata dal Servizio Ispettivo della Regione sarda.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'AGETER succede all'Ente Minerario Sardo in liquidazione in tutti i rapporti giuridici di cui lo stesso Ente è titolare e negli obblighi e diritti derivanti da contratti, convenzioni, decreti e comunque spettanti allo stesso Ente in forza di legge necessari all'espletamento dei compiti e delle funzioni attribuite alla stessa AGETER.

3. Sono, altresì, trasferite all'AGETER le dotazioni finanziarie residue relative agli stessi rapporti giuridici di cui è titolare l'Ente Minerario Sardo in liquidazione.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti all'AGETER al prezzo simbolico di lire mille i pacchetti azionari delle società PROGEMISA S.p.A. e IGEA S.p.A. nonché le quote di partecipazione nel Consorzio FORGEA INTERNATIONAL, detenute attualmente dall'Ente Minerario Sardo in liquidazione.

   

Art. 7
Personale dell'AGETER

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge può essere trasferito all'AGETER, su richiesta dell'interessato e nei limiti dei profili professionali richiesti e della pianta organica stabilita, il personale necessario per svolgere le funzioni di cui all'articolo 4, in forza nell'organico della Regione, degli enti locali, degli enti strumentali regionali e di società a prevalente capitale pubblico regionale.

2. Al personale di cui al comma 1 è assicurato il trattamento economico in essere presso l'ente o società di provenienza.

3. Esperite le procedure di mobilità di cui al comma 1, alla copertura dei posti ancora vacanti nell'organico dell'AGETER si provvede mediante concorsi pubblici.

4. Il personale dell'AGETER non può assumere all'esterno della stessa AGETER, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività di competenza dell'AGETER medesima, altri incarichi purché compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

   

Art. 8
Dotazioni dell'AGETER

1. Le entrate dell'AGETER sono costituite da:

a) un fondo di dotazione dimensionato sulla base dei programmi annuali dell'AGETER da stanziare su apposito capitolo di spesa in sede di approvazione della legge annuale di bilancio della Regione;

b) fondi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, delle Provincie, delle Comunità Montane e dei Comuni per la realizzazione di interventi finalizzati all'attività dell'AGETER e determinati sulla base di accordi di programma, decreti, convenzioni e contratti;

c) risorse finanziarie derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati e da organismi internazionali;

d) introiti derivanti dalle forniture di cui al comma 8 dell'articolo 5.

   

Art. 9
Comitato regionale per la geologia
e la difesa del suolo 

1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Comitato regionale per la geologia e la difesa del suolo composto da:

a) un geologo di sperimentata competenza nel settore della difesa del suolo e della geologia ambientale che svolge le funzioni di Presidente del Comitato;

b) un geologo dei Servizi Tecnici Nazionali (Servizio Geologico Nazionale), nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su richiesta del Presidente della Regione;

c) un ingegnere del Dipartimento della Protezione Civile, nominato dal Ministro degli Interni su richiesta del Presidente della Regione;

d) un delegato del Presidente della Regione;

e) un delegato dell'Assessore dell'industria;

f) un delegato dell'Assessore della difesa dell'ambiente;

g) un delegato dell'Assessore dei lavori pubblici;

h) un delegato dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica;

i) un delegato dell'Assessore dell'agricoltura;

l) un delegato dell'Assessore della pubblica istruzione;

m) cinque studiosi, docenti universitari o professionisti, esperti nelle discipline geologiche, geoambientali, geominerarie, idrauliche, agroforestali o di pianificazione territoriale, nominati con decreto del Presidente della Regione su proposta, rispettivamente, dell'Università di Cagliari, dell'Università di Sassari, dell'Ordine dei Geologi, dell'Ordine degli Ingegneri e dell'Ordine degli Architetti. 

2. I componenti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l) sono nominati con decreto del Presidente della Regione su proposta degli Assessori competenti.

3. I componenti di cui alle lettere b) e c) fanno parte del Comitato soltanto se le competenti amministrazioni statali ritengano di nominarli.

4. Su proposta del Presidente del Comitato, il Presidente della Regione, di volta in volta, chiama a partecipare ai lavori del Comitato stesso, con voto consultivo, studiosi ed esperti in particolari discipline.

5. Il Comitato deve riunirsi almeno quattro volte all'anno. I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

6. Funge da segretario del Comitato un funzionario regionale nominato a rotazione dagli Assessorati facenti parte dello stesso Comitato.

7. Ai componenti del Comitato, agli esperti e al Segretario, di cui al comma 6, spetta il trattamento economico di cui alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20.

8. Spetta al Comitato regionale per la geologia e la difesa del suolo dar parere:

a) nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti regionali;

b) sull'attività dell'AGETER di cui all'articolo 4;

c) ogni qualvolta lo richieda l'Amministrazione regionale o i singoli Assessorati interessati in materia di geologia e difesa del suolo.

9. E' facoltà del Comitato presentare all'Amministrazione regionale di propria iniziativa proposte nella materia di sua competenza. 

10. Il Comitato regionale per la geologia e la difesa del suolo è convocato dal suo Presidente o, quando lo ritengano, dal Presidente della Regione, ovvero da un Assessore che esprime un proprio delegato nel Comitato stesso.

11. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno otto componenti.

   

Art. 10
Relazioni geologiche e geotecniche
e controllo sugli atti degli enti locali

1. In ottemperanza alle disposizioni di legge già in vigore per effetto del decreto ministeriale 11 marzo 1988 relativo alle "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione" così come previsto nella Legge del 2 febbraio 1974, n. 64, tutti gli interventi che abbiano un'interazione diretta con il territorio regionale, debbono essere corredati di relazione geologica e relazione geotecnica, basate su indagini e prove.

2. In particolare tale obbligo si riferisce a progettazioni inerenti a:

a) piani urbanistici e nuovi insediamenti urbani, civili o industriali;

b) ristrutturazioni di insediamenti già esistenti, compresi quelli da consolidare e trasferire;

c) reti idriche e fognarie urbane e reti di sottoservizi di qualsiasi tipo;

d) aeroporti, opere marittime e difese costiere, opere stradali e ferroviarie;

e) bacini idrici artificiali;

f) sistemazioni del territorio, bonifiche, discariche e colmate, opere idrauliche ed estrazioni di materiali sabbioso-ghiaiosi in alvei fluviali;

g) attività produttive che comportino una modifica della destinazione d'uso del territorio o una sostanziale variazione dello stato originario dei luoghi;

h) consolidamento di terreni, opere di ancoraggio, stabilità di pendii naturali e fronti di scavo;

i) gallerie, manufatti di materiali sciolti e manufatti sotterranei;

l) cimiteri;

m) opere di fondazione di manufatti situati su pendii od in prossimità di pendii naturali o artificiali;

n) opere di fondazione di manufatti situati in aree carsiche o su substrato argilloso o ricadenti in zone sottoposte al regime del vincolo idrogeologico e/o nei territori dei comuni dichiarati dissestati e/o interessati da dissesti, sui quali sono stati finanziati interventi pubblici di consolidazione;

o) sfruttamento di acquiferi sotterranei.

3. La relazione geologica deve comprendere ed illustrare la situazione litostratigrafica locale, con definizione dell'origine e natura dei litotipi, del loro stato di fratturazione, alterazione e degradabilità, i lineamenti geomorfologici della zona nonché i processi morfologici e i dissesti in atto e potenziali; deve inoltre contenere i caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle discontinuità oltre che fornire lo schema di circolazione idrica superficiale e sotterranea.

4. La relazione geotecnica deve comprendere ed illustrare la localizzazione dell'area interessata, i criteri di programmazione ed i risultati delle indagini in situ ed in laboratorio e le tecniche adottate, nonché la scelta dei parametri geotecnici di progetto, riferiti all'intervento da adottare ed il programma di indagini e controlli, che si raccomandano per la successiva fase esecutiva.

5. Per i progetti inerenti le opere di fondazione relative agli interventi di cui al comma 1 deve essere allegata la sola relazione geotecnica.

6. Nel caso di interventi sul territorio di modesto rilievo, ricadenti in aree già note, le relative indagini in situ e/o in laboratorio potranno essere omesse sempre che sia possibile caratterizzare i terreni in base a dati e indagini esistenti eseguite in terreni simili ed in aree adiacenti. Nel caso in specie la relazione geotecnica dovrà specificare la fonte delle informazioni e giustificare l'attendibilità dei parametri assunti nelle verifiche. In riferimento alla sezione C3 della circolare n. 30483 del 24/9/1988 del Ministero dei lavori pubblici, non sono di modesto rilievo i fabbricati di civile abitazione. 

7. La relazione geotecnica deve fare esplicito riferimento alla relazione geologica e viceversa ed entrambe devono essere corredate dagli elaborati grafici e della documentazione delle indagini in sito e in laboratorio necessari per la chiara comprensione dei risultati e fanno parte integrante del progetto.

8. La realizzazione delle opere pubbliche e private sottoposte ad approvazione per l'ottenimento di concessione da parte della commissione edilizia dei comuni devono essere corredate dalla relativa relazione geologica e geotecnica. I progetti privi di detti elaborati sono sospesi d'ufficio a cura degli enti competenti, in attesa della loro integrazione. 

9. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, recante "Nuove norme sul controllo sugli atti degli enti locali", dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b bis)   un componente sorteggiato nell'ambito di almeno tre nomi di geologi iscritti da almeno dieci anni all'albo e forniti di specifica esperienza professionale in materie di gestione del territorio, proposto dal competente ordine professionale.".

   

Art. 11
Valorizzazione dei cantieri minerari dismessi

1. I cantieri minerari dismessi non compresi in titoli minerari vigenti possono essere assegnati in concessione con decreto dell'Assessore regionale all'industria a singole persone, ad associazioni culturali, a cooperative, a enti pubblici e a società di capitali che dimostrino di possedere le capacità tecniche e finanziarie per gestire gli stessi cantieri a fini scientifici, didattici, culturali, turistici o per svolgere altre attività economiche preventivamente autorizzate nel decreto di concessione.

2. Al fine di garantire la sicurezza degli operatori e dei visitatori i concessionari sono tenuti al rispetto delle norme in vigore in materia di polizia mineraria.

3. I titolari delle concessioni di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un canone annuale pari al 5 per cento di quello in vigore per le concessioni minerarie.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'industria, viene emesso un regolamento che disciplina la modalità per il rilascio delle concessionarie, nonché i compiti e le obbligazioni dei concessionari.

   

Art. 12
Programma di liquidazione
dell'Ente Minerario Sardo

1. Al fine di consentire l'attuazione del programma di liquidazione dell'Ente Minerario Sardo in liquidazione con i necessari aggiornamenti derivanti dalle competenze trasferite all'AGETER con la presente legge, si provvede allo stanziamento in favore dell'Ente Minerario Sardo in liquidazione delle necessarie coperture finanziarie. 

2. All'erogazione dello stanziamento di cui al comma 1 si provvede previa approvazione da parte della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente, di un dettagliato programma di attività e di spesa che dovrà contenere un rendiconto dettagliato sull'impiego pregresso e futuro delle somme già stanziate dalla legge regionale 12 novembre 1998, n.33.

   

Art. 13
Abrogazione

1. Sono abrogate le leggi regionali 16 maggio 1951, n.21, 25 novembre 1954, n. 25, 22 dicembre 1958, n. 23, 15 gennaio 1960, n. 1 e 11 maggio 1977, n. 18.

   

Art. 14
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 85.000.000.000 per l'anno 2000, in lire 30.000.000.000 per l'anno 2001 e in lire 25.000.000.000 per l'anno 2002 e fanno carico ai sotto citati capitoli nei bilanci regionali per gli stessi anni.

2. Alla relativa spesa si fa fronte con le seguenti variazioni di bilancio per gli anni 2000-2002:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016 -

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative

2000    lire       6.000.000.000
2001    lire    15.000.000.000
2002    lire     15.000.000.000

Cap. 03017 -

Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative

2000     lire   79.000.000.000
2001     lire    15.000.000.000
2002     lire    10.000.000.000

In aumento

09 - INDUSTRIA

Cap. 09016/03 -

Contributo annuo alla gestione liquidatoria dell'Ente Minerario Sardo (EMSA) - quota per investimenti (art. 12 della presente legge)

2000     lire   50.000.000.000
2001     lire          ------     
2002     lire          ------     

 Cap. 09017 - (N.I.) -

Contributo annuo all'Agenzia per la Gestione del Territorio e delle Risorse Geoambientali (AGETER) - quota per spese correnti (art. 8 della presente legge)

2000     lire      6.000.000.000
2001     lire    15.000.000.000
2002     lire    15.000.000.000

Cap. 09017/01 - (N.I.)

Contributo annuo all'Agenzia per la Gestione del Territorio e delle Risorse Geoambientali (AGETER) - quota per investimenti (art. 8 della presente legge)

2000     lire    29.000.000.000
2001     lire    15.000.000.000
2002     lire    10.000.000.000

4. Alla determinazione degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi al 2002 si provvede con legge finanziaria.