CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 33

presentata dai Consiglieri regionali 

SANNA Gian Valerio - GIAGU - SELIS - FADDA - RANDAZZO - TUNIS Gianfranco

il 4 gennaio 2000

Interventi per lo sviluppo e la tutela delle piccole e medie imprese di servizi


RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il settore dei servizi che, per molti aspetti, rappresenta la punta avanzata del terziario di mercato, costituisce uno dei fenomeni più rilevanti della società postindustriale.

A partire dagli anni ottanta, così come a suo tempo avvenuto negli Stati Uniti, il comparto ha via via acquisito un'importanza crescente nell'economia Europea e nazionale, sia in termini di valore aggiunto che di occupazione, rappresentando, altresì, un indiscutibile fattore di modernizzazione.

Anche in Sardegna, a fronte di una sensibile contrazione dei comparti industriale ed agricolo, si è assistito ad un rilevante sviluppo delle imprese del terziario e, in particolare, accanto alle componenti tradizionali - commercio, turismo e pubblici esercizi - alla repentina crescita di nuove attività che si esplicano nella prestazione di uno o più servizi, non di rado di natura professionale.

Interessanti studi compiuti negli ultimi anni sulla configurazione e la consistenza del fenomeno nella nostra Regione, portano realisticamente ad affermare che, anche nell'Isola, le imprese di servizi hanno raggiunto uno sviluppo più che considerevole, sia dal punto di vista strettamente numerico che per quanto attiene alla creazione di nuova occupazione.

Un settore estremamente variegato, composto da migliaia di piccole e medie aziende operanti nei campi più disparati - da quello informatico a quello assicurativo, dall'intermediazione immobiliare a quella finanziaria, dalla cultura, alla ricerca, allo sport ed al tempo libero - e caratterizzate da una spiccata vocazione all'innovazione ed alla sintonizzazione sui bisogni dei consumatori e della società in generale.

I principali indicatori economici rivelano che in Sardegna sono attive ben oltre 17.000 imprese del comparto emergente dei servizi, che rappresentano il 13,7 per cento del totale delle imprese operanti nella Regione, divise nelle diverse aree provinciali.

Un settore, dunque, non marginale che, superata l'attuale fase di recessione, è destinato, se adeguatamente assistito, ad assumere un peso crescente nell'economia regionale ed a fornire un contributo determinante per l'innalzamento dei livelli occupazionali.

Un settore per anni ignorato dal potere politico e, in generale, dalla pubblica amministrazione che per superare l'attuale crisi ed esplicare appieno le proprie potenzialità necessita, alla stregua degli altri settori produttivi, di adeguati interventi di tutela e sostegno, tali da dare impulso a nuovi investimenti ed a favorire le opportunità di nuove professioni.

La proposta di legge elaborata si prefigge principalmente questo scopo ed il conseguimento di altri ulteriori obiettivi in grado di concorrere, seppur indirettamente, allo sviluppo delle imprese di servizi su un piano di pari opportunità e dignità rispetto alle aziende operanti in altri comparti produttivi ed alla tutela della professionalità degli operatori del settore.

Tra le finalità della proposta di legge vi è non solo di incoraggiare e sostenere lo sviluppo delle imprese di servizi, ma attraverso i servizi reali e specialistici dalle stesse erogati, anche di rafforzare la competitività di tutto il sistema delle imprese operanti nel territorio regionale.

Accanto all'esigenza di un adeguamento ed ammodernamento strutturale delle aziende, si è posta particolare attenzione al ruolo dell'associazionismo e della formazione continua degli operatori, strumenti ritenuti indispensabili per far fronte ai sempre crescenti livelli di competitività degli anni 2000, nonché alla possibilità di superare il gap dovuto alle caratteristiche dimensionali, spesso molto eccessivamente limitate, delle imprese presenti nell'Isola, favorendo la nascita di moderni poli di servizi, in grado di proiettare le stesse imprese nei più ampi mercati nazionali ed internazionali.

Viene, oltre che individuato l'insieme dei soggetti beneficiari in ragione di tre fondamentali aggregati funzionali - servizi per il sistema produttivo, per la famiglia e di rete - istituita una "anagrafe regionale delle imprese dei servizi", in modo da favorire il monitoraggio e, dunque, l'aggiornamento dell'articolato normativo.

Significativa poi la previsione contenuta all'articolo 7 che, alla luce delle particolari competenze, autorizza i Centri di Assistenza Tecnica alle imprese, istituiti dal Decreto legislativo n. 114 del 1998, ad operare, in ambito regionale, non solo nei confronti delle imprese mercantili, ma anche a favore delle imprese del settore emergente dei servizi.

Allo scopo di evitare qualunque tipo di speculazione da parte di imprese non operanti nel contesto regionale, che potrebbero così insediarsi nell'Isola al fine di godere dei benefici del presente provvedimento, viene stabilito un congruo arco temporale entro il quale potranno essere concessi tali benefici alle imprese già operanti sul mercato regionale.

Viene tra l'altro previsto un piano di interventi volti a promuovere la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione degli operatori del settore, da attuarsi in stretta collaborazione con i due Assessorati competenti in materia di servizi e di formazione, nonché con le maggiori organizzazioni imprenditoriali del settore terziario.

Infine la presente proposta di legge stabilisce la possibilità, a carico del competente Assessorato regionale, di emanare su indicazione del Comitato regionale consultivo per i servizi, un apposito regolamento di attuazione, al fine di rendere pienamente operativo il provvedimento di che trattasi.

La presente proposta di legge colma un indiscusso vuoto normativo nella materia dei servizi, dando a questo complesso e ricco comparto un riconoscimento e una identità normativa utile a caratterizzare nel decisivo settore dei servizi alle imprese e alla persona, una nuova e moderna frontiera di modernizzazione e di nuova occupazione per la Sardegna.

 

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1
Finalità

1. Nel quadro degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione autonoma della Sardegna, al fine di incoraggiare e sostenere lo sviluppo delle attività imprenditoriali emergenti, rafforzare ed accrescere l'efficienza e la competitività delle imprese dei vari comparti economici aventi sede nel territorio regionale, concorrere all'incremento dei livelli occupativi e contribuire al progressivo miglioramento della qualità della vita, promuove l'armonico sviluppo delle piccole e medie imprese di servizi definite all'articolo 3 e favorisce il potenziamento, la diffusione e l'acquisizione dei servizi dalle stesse erogati.

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Art. 2
Obiettivi

1. Gli interventi e gli strumenti previsti dalla presente legge sono diretti, in particolare al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) l'adeguamento, il consolidamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'eventuale riconversione delle aziende di servizi aventi sede nell'ambito del territorio regionale;

b) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione tra piccole e medie imprese di servizi, l'attivazione di sinergie operative volte ad accrescerne la produttività e la competitività anche in funzione dell'inserimento nel mercato nazionale ed in quello internazionale, nonché lo sviluppo dell'attività consortile tra le citate imprese e tra le stesse e le imprese utilizzatrici dei sevizi offerti;

c) la formazione continua, l'aggiornamento professionale, la qualificazione e la riqualificazione degli operatori dei servizi e dei loro collaboratori;

d) la stimolazione ed il sostegno della domanda di servizi reali e specialistici da parte delle imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, agricole ed artigiane aventi sede nel territorio regionale, nonché da parte dei loro consorzi, società consortili, cooperative ed ogni altra forma associativa d'impresa costituita in base alle vigenti disposizioni di legge;

e) la creazione di moderni poli di servizi anche in funzione della domanda turistica e delle esigenze dell'imprenditoria locale;

f) la tutela della professionalità degli operatori dei servizi;

g) il razionale sviluppo di nuove attività imprenditoriali.

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Art. 3
Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi a beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 8 i titolari delle piccole e medie imprese di servizi aventi sede ed operanti in Sardegna, la cui attività sia ricompresa fra quelle individuate all'allegato A, secondo la seguente classificazione funzionale:

a) imprese di servizi per il sistema produttivo;

b) imprese di servizi per le famiglie;

c) imprese di servizi di rete.

 2. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 sono estese anche ai consorzi, società consortili, cooperative ed altre forme associative costituite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge tra le imprese richiamate al comma 1.

 3. Per piccola impresa si intende quella che occupa un massimo di 50 dipendenti ed ha un fatturato annuo non superiore a 5 milioni di Euro ovvero un totale dello stato patrimoniale non superiore a 2 milioni di Euro, nonché quella che fa capo con una partecipazione non superiore al 25 per cento ad una o più imprese che non rispondono alla presente definizione.

 4. Per media impresa si intende quella che occupa un massimo di 250 dipendenti ed ha un fatturato annuo non superiore a 20 milioni di Euro ovvero un totale dello stato patrimoniale non superiore a 10 milioni di Euro, nonché quella che fa capo con una partecipazione non superiore al 25 per cento ad una o più imprese che non rispondono alla presente definizione.

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Art. 4
Anagrafe regionale delle imprese di servizi

1. L'Assessorato regionale competente per il settore terziario - a fini statistici, di monitoraggio periodico, di studio ed analisi, di programmazione, di tutela professionale e di controllo del fenomeno dell'abusivismo - provvede alla creazione di un'anagrafe delle imprese di servizi aventi sede in Sardegna e, avvalendosi del Comitato di cui all'articolo 5, ne cura la tenuta, disponendo - sulla base dei dati contenuti nell'anagrafe - il periodico aggiornamento delle attività di servizi e dell'elenco dei servizi reali e specialistici di cui agli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente legge.

 2. Ai fini di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale competente per il settore terziario acquisisce annualmente dalle Camere di commercio i dati relativi alle imprese di servizi aventi sede in ambito regionale, così come dichiarati al registro delle ditte.

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Art. 5
Comitato regionale consultivo per i servizi

1. Presso l'Assessorato regionale competente per il settore terziario è istituito il Comitato regionale consultivo per i servizi.

 2.   Il Comitato è composto da:

a) l'Assessore regionale competente per il settore terziario, o suo delegato, che lo presiede;

b) sei esperti dei problemi del settore servizi designati, in rappresentanza dei tre aggregati funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) delle organizzazioni imprenditoriali del terziario più rappresentative a livello nazionale, presenti con proprie sedi in tutti i capoluoghi di provincia della Regione;

c) tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti del settore terziario più rappresentative a livello nazionale e regionale;

d) un rappresentante delle organizzazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale e regionale;

e) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato regionale competente.

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Art. 6
Compiti del Comitato 

1. Il Comitato regionale consultivo per i servizi svolge i seguenti compiti:

a) coadiuva il competente Assessorato per il periodico aggiornamento dell'elenco delle attività di servizi e dell'elenco dei servizi reali e specialistici allegati alla presente legge;

b) verifica lo stato di attuazione della presente legge e propone al competente Assessorato gli eventuali correttivi da apportare per rendere pienamente operativo il provvedimento;

c) esprime parere obbligatorio su qualunque provvedimento a carattere regionale che interessi direttamente il settore servizi;

d) richiede l'intervento delle autorità e degli uffici competenti per l'adozione dei provvedimenti diretti a reprimere i casi di abusivismo di cui sia portato a conoscenza attraverso circostanziate segnalazioni effettuate anche per il tramite delle associazioni di categoria.

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Art. 7
Iniziative ammesse

1. Sono ammesse alle agevolazioni previste dalla presente legge tutte le iniziative dirette al conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 e, in particolare:

a) l'acquisizione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'attività d'impresa, compresa l'acquisizione delle relative aree;

b) l'acquisizione, il rinnovo ed il potenziamento delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche necessarie per l'esercizio dell'attività d'impresa;

c) l'utilizzo dei beni di cui alle lettere a) e b) mediante operazioni di locazione finanziaria;

d) la promozione e la creazione di poli di servizi, la cui ubicazione sia stata preventivamente individuata attraverso opportuni studi di settore, per iniziative attuate da non meno di nove imprese, il 60 per cento delle quali costituite da imprese di servizi.

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Art. 8
Agevolazioni per le imprese erogatrici di servizi

1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 7, lettere a), b) e c), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad abbattere gli interessi gravanti sui prestiti concessi dagli enti creditizi, appositamente convenzionati, alle imprese di cui all'articolo 3.

 2. L'abbattimento degli interessi di cui al comma 1 è concesso nella misura massima del 60 per cento del tasso di riferimento in essere alla data di stipula del contratto di finanziamento.

 3. In ogni caso, l'importo finanziabile non potrà eccedere la percentuale del 75 per cento della spesa sostenuta entro i seguenti limiti di spesa ammissibili:

a) lire 1.000.000.000 per le iniziative previste dall'articolo 7, lettere a), b) e c), effettuate da singole imprese di servizi;

b) lire 3.000.000.000 per le iniziative di cui all'articolo 7, lettere a), b) e c), realizzate da imprese di servizi riunite, in numero non inferiore a nove, in consorzi o società consortili.

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Art. 9
Acquisizione di servizi reali e specialistici

1. Possono accedere ai benefici previsti dal presente articolo le piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, agricole ed artigiane aventi sede ed operanti in Sardegna, nonché i loro consorzi, società consortili, cooperative ed altre forme associative costituite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Per l'attuazione delle iniziative contemplate nel presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale nella misura massima del 30 per cento della spesa sostenuta e nel rispetto dei seguenti limiti di spesa ammissibile:

a) lire 200.000.000 per l'acquisizione di servizi reali e specialistici, individuati nell'elenco di cui all'allegato B), da parte di singole imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, agricole ed artigiane;

b) lire 600.000.000 per l'acquisizione di servizi reali e specialistici, individuati nell'elenco di cui all'allegato B), da parte di imprese industriali, commerciali, turistiche, di servizi, agricole ed artigiane riunite, in numero non inferiore a nove, in consorzi o società consortili, cooperative ed altre forme associative costituite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

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Art. 10
Poli di servizi

 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno delle spese necessarie per la progettazione, compreso l'eventuale studio di fattibilità, dei poli di servizi di cui all'articolo 7, lettera d).

 2. Il contributo previsto dal comma 1 può essere concesso in misura non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta ed entro il limite massimo di lire 500.000.000.

 3. Gli enti promotori e gestori di poli di servizi devono essere costituiti sotto forma di consorzi o società consortili e, in quanto tali, possono usufruire, in aggiunta ai benefici contemplati nei commi 1 e 2, delle agevolazioni previste dagli articoli 8 e 9 per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge.

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Art. 11
Priorità

1. Per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, le agevolazioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 possono essere erogate esclusivamente a beneficio delle imprese già presenti sul mercato regionale con almeno una sede operativa, nonché a beneficio, nei modi previsti, delle predette imprese già costituite o che andranno a costituirsi nelle forme associative previste.

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Art. 12
Cumulatività

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge, poste a carico del bilancio della Regione, sono cumulabili, in quanto compatibili, con qualunque altra agevolazione prevista da leggi dello stato e comunitarie, entro i limiti di spesa ammessi a finanziamento.

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Art. 13
Esclusioni

1. Non sono ammesse alle agevolazioni previste dalla presente legge:

a) le imprese che esercitano una o più attività di servizi senza il possesso di regolare iscrizione negli albi, ruoli, registri, elenchi e simili, tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dagli altri enti preposti, quando dette iscrizioni siano obbligatorie per legge;

b) le imprese i cui titolari siano incorsi in reati contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero in delitti quali il furto, la rapina, l'estorsione, la truffa, l'appropriazione indebita, la ricettazione, l'emissione di assegni a vuoto.

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Art. 14
Formazione e riqualificazione

1. Per la formazione, l'aggiornamento professionale, la qualificazione e la riqualificazione degli operatori dei servizi e dei loro collaboratori, l'Assessorato regionale competente per il settore terziario promuove la realizzazione di attività formative.

2. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, il competente Assessorato, sentite le organizzazioni imprenditoriali del terziario più rappresentative a livello nazionale, elabora - avvalendosi delle competenze dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - un piano formativo, la cui spesa di realizzazione grava sul fondo per l'addestramento professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.

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Art. 15
Sanzioni

1. Nel caso di esercizio abusivo di una o più attività di servizi tra quelle elencate nell'allegato A, in aggiunta alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, previo accertamento a mezzo di apposito verbale redatto dalle competenti autorità, è stabilita una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000, elevabili, nei casi di recidiva, a lire 10.000.000.

2. La sanzione prevista dal comma 1 è applicata dai comuni nei quali si sono verificate le violazioni di legge e gli introiti sono percepiti dai medesimi.

3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, l'esercizio abusivo dell'attività comporta l'automatica esclusione per un periodo di cinque anni dalla possibilità di usufruire delle agevolazioni previste dalla presente legge.

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Art. 16
Regolamento di attuazione

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale competente per il settore terziario, sentito il Comitato di cui all'articolo 4 e le organizzazioni di categoria interessate, emana, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge.

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Art. 17
Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti alla presente legge sono valutati in  lire 5.000.000.000 annui (Euro 2.583.000). Il bilancio della Regione per l'anno 1999 e il bilancio pluriennale 1999-2001 tengono conto delle seguenti previsioni:

 In aumento

 07 - TURISMO

 Cap. 07059 - (N.I.) -

Finanziamenti per lo sviluppo e la tutela delle piccole e medie imprese di servizi

2000     lire    5.000.000.000 (Euro 2.583.000)

2001     lire    5.000.000.000  (Euro   2.583.000)

2002     lire   5.000.000.000    (Euro    2.583.000)

2. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte nell'anno 2000 con i fondi per i nuovi oneri legislativi e nei successivi con i fondi propri della Regione i cui bilanci per gli stessi anni devono tener conto.

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ALLEGATO A

  ELENCO DELLE ATTIVITA' DI SERVIZI DI MERCATO (art. 3)  

1. Servizi finanziari ed assicurativi

1.1 Imprese di leasing;

1.2 Recupero crediti, factoring;

1.3 Società di credito al consumo;

1.4 Agenzie fiduciarie e di investimenti mobiliari, società per la gestione dei fondi;

1.5 Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria;

1.6 Agenzie di assicurazione;

1.7 Broker assicurativi;

1.8 Ascomfidi.

 2. Servizi immobiliari

 2.1 Intermediazione immobiliare;

2.2 Gestione e vendita in multiproprietà;

2.3 Amministrazione e gestione beni immobili per conto terzi;

2.4 Consulenza e promozione immobiliare.

3. Informatica

3.1 Informatica ed automazione ufficio;

3.2 Progettazione sistemi informativi;

3.3 Software e consulenza informatica;

3.4 Servizi di elaborazione dati;

3.5 Servizi di acquisizione dati e banche dati;

3.6 Servizi di telematica, robotica, eidomatica.

4. Consulenza, ricerche, attività professionali per le imprese

4.1 Consulenza fiscale-contabilità;

4.2 Servizi di revisione contabile, auditing;

4.3 Servizi di gestione e amministrazione del personale;

4.4 Servizi di ricerca e selezione del personale;

4.5 Ricerche di mercato, economiche e sociali, sondaggi di opinione;

4.6 Consulenza finanziaria, consulenza del lavoro;

4.7 Consulenza di direzione e organizzazione aziendale;

4.8 Pubbliche relazioni;

4.9 Agenzie di informazioni commerciali;

4.10 Servizi di design e grafica;

4.11 Servizi di progettazione di interni;

4.12 Servizi di progettazione industriale, engineering;

4.13 Servizi tecnici agrari, zootecnici;

4.14 Servizi di analisi, certificazione tecnica e controllo qualità.

5. Pubblicità

5.1 Agenzie pubblicitarie;

5.2 Concessionarie di pubblicità audiovisiva;

5.3 Agenzie di affissioni pubblicitarie;

5.4 Agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;

5.5 Promozione vendite. 

6. Attività di servizi per la comunicazione radio e tv

6.1 Agenzie fotografiche;

6.2 Agenzie di stampa;

6.3 Servizi di produzione audiovisiva;

6.4 Televisioni private;

6.5 Radio private.

7. Servizi ausiliari alle imprese

7.1 Spedizionieri, raccomandatari, agenzie di operazioni doganali;

7.2 Uffici residence;

7.3 Organizzazioni di congressi, esposizioni;

7.4 Servizi di vigilanza privata;

7.5 Servizi di investigazione;

7.6 Servizi di dattilografia e fotocopiatura;

7.7 Servizi di traduzioni ed interpretariato;

7.8 Allestimenti di ambienti/vetrine;

7.9 Agenzie di richiesta certificati e disbrigo pratiche;

7.10 Agenzie di recapiti;

7.11 Attività di imballaggio-confezionamento;

7.12 Intermediazione merceologica;

7.13 Servizi di pulizia;

7.14 Ausiliari di attività di trasporto;

7.15 Servizi di noleggio;

7.16 Agenzie di distribuzione libri e giornali.

 8. Servizi ambientali

8.1 Smaltimento rifiuti e depurazione acque;

8.2 Recupero materie;

8.3 Servizio di disinfestazione

 9. Istruzione

9.1 Asili nido e scuole materne;

9.2 Scuole elementari e medie inferiori;

9.3 Scuole secondarie superiori legalmente riconosciute e convitti;

9.4 Corsi di preparazione agli esami;

9.5 Istituti professionali con presa d'atto;

9.6 Università libere, scuole parauniversitarie e postuniversitarie;

9.7 Scuole guida, pilotaggio e nautiche;

9.8 Corsi liberi;

9.9 Ludoteche

 10. Servizi sanitari e di assistenza

10.1 Case di cura - cliniche;

10.2 Istituzioni sanitarie senza ricovero (studi medici, poliambulatori, centri di igiene mentale);

10.3 Laboratori di analisi cliniche;

10.4 Attività paramediche (fisioterapia, idroterapia, agopuntura, ecc.);

10.5 Servizi veterinari;

10.6 Case di riposo per anziani;

10.7 Istituti e centri di assistenza sociale residenziale;

10.8 Agenzie e centri per l'assistenza domiciliare.

11. Attività culturali per il tempo libero, lo sport e la cura del corpo

11.1 Agenzie di vendita e prevendita di biglietti;

11.2 Organizzazione e promozione di eventi culturali;

11.3 Gestione di palestre e impianti sportivi;

11.4 Attività di organizzazione e promozione di eventi sportivi;

11.5 Centri e stabilimenti per il benessere fisico;

11.6 Istituti di bellezza.


ALLEGATO B

   

ELENCO DEI SERVIZI REALI E SPECIALISTICI (art. 10)

 

1. Servizi di consulenza ed organizzazione sulle seguenti problematiche:

1.1 della gestione;

1.2 della ricerca e sviluppo;

1.3 della logistica e distribuzione;

1.4 del marketing e penetrazione commerciale;

1.5 dell'import-export;

1.6 economico-finanziarie;

1.7 del bilancio;

1.8 dell'organizzazione amministrativa-contabile;

1.9 del personale, compresa la formazione professionale;

1.10 dell'ufficio;

1.11 dell'igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

1.12 della sicurezza e tutela dei consumatori;

1.13 dell'elaborazione dei dati;

1.14 dell'energia.

2. Servizi di consulenza tecnico-economica:

2.1 studi e pianificazione;

2.2 progettazione;

2.3 assistenza ad acquisti ed appalti;

2.4 servizi computerizzati;

2.5 assistenza per il risparmio energetico e per l'introduzione di nuovi vettori energetici.

3. Servizi resi dalle società di revisione:

3.1 certificazioni di bilancio;

3.2 controlli limitati nel bilancio.

4. Pubblicità:

4.1 campagne pubblicitarie;

4.2 consulenza.

5. Servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale:

5.1 elaborazione dati;

5.2 software;

5.3 consulenza informatica;

5.4 formazione professionale.

6. Servizi di telecomunicazione e valore aggiunto (non convenzionali)

7. Servizi agro-metereologici e tecnici  per l'agricoltura, compresi i servizi di analisi qualitativa delle produzioni agro-alimentari.  

8. Servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione utile all'impresa:

8.1 nuove tecnologie e nuovi processi: assistenza all'introduzione/adattamento nelle attività esistenti;

8.2 sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico ed il disinquinamento in relazione alle attività produttive;

8.3 centri di produzione, lavorazione e trattamento di materiali con tecniche avanzate.