CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 32
presentata dai Consiglieri regionali
GIAGU - SELIS - FADDA - RANDAZZO - TUNIS Gian Franco -SANNA Gian Valerio
il 4 gennaio 2000
Modifica alla legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58, recante "Norme per l'istituzione di nuovi Comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei Comuni e delle frazioni".
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La necessità di meglio precisare quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58, nasce dal verificarsi, in applicazione di legge, nella costituzione di nuovi Comuni, di alcune incongruenze e distorsioni nei casi in cui si debba intervenire nell'ambito di territori comunali in passato già costituiti in Comuni autonomi.
Vale per tutti il caso del Comune di Monserrato, Comune autonomo fino al 1928 allorquando, su iniziativa del Governo, venne accorpato al Comune di Cagliari diventandone frazione.
Successivamente una striscia del territorio appartenente ai Comuni di Cagliari e di Selargius si incuneò all'interno del nucleo indiviso del territorio di Monserrato separando l'abitato stesso dalla così detta Piana di San Lorenzo, territorio vasto circa 400 ettari, da sempre appartenente a Monserrato sia nella tradizione storica e culturale che appunto, territoriale.
Nel 1991, a seguito delle procedure previste dalla legge regionale n. 58 del 30 ottobre 1986, Monserrato ha riacquistato l'autonomia amministrativa, ma nella definizione dei confini territoriali della circoscrizione comunale fu stralciata la Piana di San Lorenzo, in quanto fisicamente distaccata dall'ambito territoriale individuato e perciò non rispondente al requisito della continuità territoriale prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale n. 58 del 1986.
In tal senso la presente si propone di intervenire a tutela dell'unitarietà territoriale di quelle comunità che nella storia abbiano esplicato le proprie attività e funzioni, in un definito e preciso contesto territoriale ed amministrativo che si intende con ciò salvaguardare integralmente.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 20 ottobre 1986, n. 58, non si applica nei casi in cui si tratti di territori già precedentemente costituiti in Comune autonomo. |
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