CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 29/A

presentata dal Consigliere regionale 

TUNIS Marco Fabrizio

il 24 dicembre 1999

Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26, concernente: "Interventi urgenti conseguenti all'alluvione del novembre 1999"


RELAZIONE DEL PROPONENTE  

La presente proposta di legge ha come finalità quella di consentire il pagamento dei contributi ad alcune categorie di cittadini e categorie produttive residenti nei comuni colpiti dall'alluvione dello scorso mese di novembre, le quali, pur avendo subito danni considerevoli alle proprie case e alle strutture produttive, non possono usufruire delle provvidenze di cui alla legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26, secondo l'attuale dispositivo della stessa.

Tali alluvionati, se non si intervenisse con un atto normativo tempestivo, sarebbero rovinati economicamente per sempre, con conseguenze sociali e di carattere familiare difficilmente quantificabili.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - URBANISTICA - VIABILITA' E TRASPORTI - NAVIGAZIONE E PORTI - EDILIZIA - LAVORI PUBBLICI

 composta dai Consiglieri

TUNIS Marco Fabrizio, Presidente e relatore - DORE, Vice Presidente - LICANDRO, Segretario - CALLEDDA, Segretario - CAPELLI - CORDA - FOIS - MASIA - MORITTU - MURGIA - NUVOLI - SANNA Alberto - SANNA Giacomo - TUNIS Gianfranco

 Pervenuta il 10 gennaio 2000

La proposta di legge, che si presenta in Aula, approvata all'unanimità dalla Quarta Commissione permanente, rappresenta un giusto completamento delle norme contenute nella legge regionale 17 novembre 1999, n. 26, nella quale si concedevano una serie di provvidenze a favore delle popolazioni e delle loro attività, duramente colpite dai recenti eventi atmosferici calamitosi (alluvioni).

Il testo esitato dalla Commissione, frutto anche di un confronto con i sindaci delle zone colpite da dette calamità e alla presenza di un apposito incaricato della Presidenza della Giunta regionale, tende a soddisfare adeguatamente le sacrosante richieste di tanti cittadini che non potevano usufruire dei contributi previsti con la citata legge regionale n. 26 del 1999:

- la concessione di un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo del 50%, per i beni immobili a favore di quei cittadini che non avevano avuto l'ordinanza di sgombero dai locali danneggiati;

- la concessione di un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo del 50%, per i beni mobili, di primaria necessità, con un tetto massimo di rimborso di 7 milioni.                                       
Questa cifra rappresenta il 50% del valore presunto di quei beni mobili citati (peraltro "usurati") per una famiglia "media" operante nelle attività produttive in Sardegna, impedisce di fatto la diaspora di un confronto serrato sui singoli beni oggetto di rimborso, rappresenta un probabile giusto limite per soddisfare le primarie urgenti esigenze di un più alto numero di famiglie danneggiate in relazione allo stanziamento previsto.                                                                                  
Da rilevare che questo contributo verrà erogato direttamente dai Comuni senza ulteriori "laccioli" burocratici, per cui è giusta una valutazione di "ristrettezza" a monte, seriamente effettuata da chi i soldi li sborsa;

-      l'unificazione della concessione del contributo sia per i proprietari dei beni mobili già citati e i locatari (prima privati dai benefici).

Altro aspetto qualificante è stata la modifica del titolo della legge regionale n. 26 del 1999 con la soppressione del limite temporale di "novembre" per le alluvioni subite e indicando invece un lasso di tempo più ampio (il 1999) al fine di comprendervi altre zone e paesi colpiti, sempre che siano state rispettate le procedure e le normative previste per essere definiti "disastrati".

Per migliore comprensione delle norme modificate è stato riscritto tutto l'articolato in questione.

È stata altresì posta l'urgenza della legge, in risposta alle giuste esigenze di una rapidissima risposta delle istituzioni alle richieste dei cittadini e delle attività danneggiati.

Si auspica sulla proposta di legge un ricco dibattito e una sua rapida approvazione.

Le percentuali, i massimali, i "tetti" indicati con rigore nella proposta di legge potrebbero essere rivisti in Aula, alla presenza della Giunta e del suo Presidente, purché non determinino ulteriori discussioni dispersive e facciano saltare i massimali di spesa previsti per i diversi interventi.

Quando avremo l'assegnazione dei finanziamenti dello Stato potremo dedicare più attenzione al problema, non accolto in Commissione provvisoriamente, dei contributi per i servizi alle imprese, ricadenti in zone di industrializzazione (compresi i P.I.P.), perché la manovra degli stanziamenti regionali oggi non lo consente.

 

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

 1. Alla legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26 (Interventi urgenti conseguenti all'alluvione del novembre 1999) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"2. bis. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, purché legalmente edificate, ovvero legalizzate o condonabili e sanabili ai sensi delle leggi vigenti, le cui abitazioni e beni mobili siano stati danneggiati è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al 50 per cento del danno subito";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Per la riparazione delle unità immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, purché legalmente edificate, ovvero legalizzate e condonabili e sanabili ai sensi delle leggi vigenti, non comprese nelle provvidenze di cui all'articolo 3, che risultano danneggiate e per il ripristino delle attrezzature ivi esistenti è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento del danno subito";

c) ai commi 2 e 3 dell'articolo 5 il termine "entro quarantacinque giorni" è sostituito dal termine "entro sessanta giorni".

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Art. 1
Modifiche

1. Il titolo della legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26, è così modificato: "Interventi urgenti conseguenti alle alluvioni del 1999".

2. All'articolo 1 della legge regionale n. 26 del 1999, sono soppresse le parole: "mese di novembre".

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Art. 2
Integrazioni

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 26 del 1999, è sostituito dal seguente:
"Art. 5 - 

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) è utilizzato, in analogia con quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legge n. 560 del 1995, convertito dalla Legge n. 74 del 1996, secondo quanto indicato ai commi successivi.

2. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati e individuati ai sensi dell'articolo 1, purché legalmente edificate, ovvero legalizzate o condonabili e sanabili ai sensi delle leggi vigenti, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato:

a) un contributo, a fondo perduto, fino al massimo del settanta per cento della spesa per il ripristino dell'immobile;

b) un contributo, a fondo perduto, fino al massimo del cinquanta per cento del danno subito e comunque non superiore a lire 7.000.000 per i beni mobili di primaria necessità che siano stati danneggiati.

3. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, purché legalmente edificate, ovvero legalizzate o condonabili e sanabili ai sensi delle leggi vigenti, le cui abitazioni e beni mobili di primaria necessità siano stati danneggiati, e ai locatari di beni immobili ad uso abitativo per i danni subiti esclusivamente dai beni mobili di primaria necessità, è assegnato, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), un contributo, a fondo perduto, fino al massimo del 50 per cento e non superiore a lire 7.000.000, per il ripristino.

4. Per la riparazione delle unità immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, purché legalmente edificate, ovvero legalizzate o condonabili e sanabili ai sensi delle leggi vigenti, non comprese nelle provvidenze di cui all'articolo 3, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al massimo del cinquanta per cento della spesa per il ripristino.

5. Per la riparazione delle unità immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, purché legalmente edificate, ovvero legalizzate o condonabili e sanabili ai sensi delle leggi vigenti, non comprese nelle provvidenze di cui all'articolo 3, che risultano danneggiate e per il ripristino delle attrezzature ivi esistenti, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al massimo del 50 per cento per il ripristino.

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Art. 3
Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.