CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 20/A
presentata dal Consigliere regionale
LODDO
il 23 dicembre 1999Modifica alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21, recante: "Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio".
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La legge regionale 3 luglio 1998, n. 21, prevede varie provvidenze in favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio.
La legge prevede, all'articolo 3, la possibilità di assunzione con chiamata nominativa del coniuge o di uno dei figli dei dipendenti regionali deceduti a causa dell'espletamento del servizio o nell'adempimento di atti di solidarietà.
Dopo l'entrata in vigore della legge ed una più approfondita valutazione, si ritiene equo estendere i beneficiari dell'articolo 3 ad ulteriori tre categorie di persone.
L'iniquità più grave è parsa quella consistente nell'aver ristretto i beneficiari della legge ai congiunti dei soli dipendenti regionali. Lo spirito della legge è quello di ripagare con una manifestazione di solidarietà coloro che del proprio spirito di solidarietà sono rimasti vittime.
Non si comprende, allora, perché tale manifestazione debba essere ristretta ai congiunti dei soli dipendenti regionali. Né si comprende perché della provvidenza dell'assunzione non debba beneficiare colui che ne è maggiormente meritevole, cioè l'autore del gesto di solidarietà, nell'ipotesi in cui, a causa di esso, riporti gravi menomazioni, che non ne pregiudichino del tutto la capacità di lavoro.
E' apparso, infine, opportuno che del beneficio potesse godere anche un fratello o una sorella della vittima, qualora questa fosse priva di coniuge e di figli. Ciò in quanto si è inteso valorizzare in massimo grado il gesto di solidarietà sino al sacrificio della vita, e si è voluto tener conto del fatto che in Sardegna i legami familiari sono ancora avvertiti con una forza particolare, cosicché non è infrequente che una persona, priva di una famiglia propria, rappresenti essenziale fonte di sostentamento per i membri della famiglia di origine.
La legge regionale 3 luglio 1998, n. 21, prevede varie provvidenze in favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio.
La legge prevede, all'articolo 3, la possibilità di assunzione con chiamata nominativa del coniuge o di uno dei figli dei dipendenti regionali deceduti a causa dell'espletamento del servizio o nell'adempimento di atti di solidarietà.
Dopo l'entrata in vigore della legge ed una più approfondita valutazione, si ritiene equo estendere i beneficiari dell'articolo 3 ad ulteriori tre categorie di persone.
L'iniquità più grave è parsa quella consistente nell'aver ristretto i beneficiari della legge ai congiunti dei soli dipendenti regionali. Lo spirito della legge è quello di ripagare con una manifestazione di solidarietà coloro che del proprio spirito di solidarietà sono rimasti vittime.
Non si comprende, allora, perché tale manifestazione debba essere ristretta ai congiunti dei soli dipendenti regionali. Né si comprende perché della provvidenza dell'assunzione non debba beneficiare colui che ne è maggiormente meritevole, cioè l'autore del gesto di solidarietà, nell'ipotesi in cui, a causa di esso, riporti gravi menomazioni, che non ne pregiudichino del tutto la capacità di lavoro.
E' apparso, infine, opportuno che del beneficio potesse godere anche un fratello o una sorella della vittima, qualora questa fosse priva di coniuge e di figli. Ciò in quanto si è inteso valorizzare in massimo grado il gesto di solidarietà sino al sacrificio della vita, e si è voluto tener conto del fatto che in Sardegna i legami familiari sono ancora avvertiti con una forza particolare, cosicché non è infrequente che una persona, priva di una famiglia propria, rappresenti essenziale fonte di sostentamento per i membri della famiglia di origine.
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai consiglieri
nUVOLI, Presidente, PIRISI, Vicepresidente, FLORIS Emilio, Segretario, BIANCU, Segretario e relatore, BIANCAREDDU, CARLONI, DEMURU, FANTOLA, SANNA Gianvalerio, SANNA Salvatore
pervenuta il 28 febbraio 2001
La Prima Commissione ha approvato all'unanimità, nella seduta del 7 febbraio 2001, la proposta di legge che estende i casi in cui è possibile l'assunzione per chiamata diretta nominativa nei ruoli regionali prevista dalla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21, condividendo le motivazioni esposte dal proponente nella sua relazione.
Ferma restando la sostanza della proposta, la Commissione ha ritenuto opportuno, per favorire una migliore lettura dell'insieme delle norme, sostituire l'originario articolo 3 della legge regionale n. 21 del 1998, piuttosto che introdurre un articolo aggiuntivo, in modo da raccogliere in un unico contesto le diverse fattispecie nelle quali è possibile l'assunzione nominativa nei ruoli regionali.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art. 1 1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 21, è inserito il seguente: "Art. 3 bis. - 1. I benefici previsti dall'articolo 3 sono estesi: a) a tutti coloro che, nell'adempimento di atti di solidarietà individuali o collettivi, compiuti nel territorio della Sardegna, abbiano subito gravi menomazioni, che non ne abbiano pregiudicato del tutto la capacità di lavoro; b) ad un fratello o ad una sorella delle persone decedute, qualora queste fossero prive di coniuge e di figli; c) al coniuge o ad un figlio, o, in mancanza di coniuge e figli, ad un fratello o ad una sorella di persone, non dipendenti regionali, decedute a causa dell'espletamento di un servizio o nell'adempimento di atti di solidarietà individuali o collettivi, a favore dei quali le leggi nazionali non prevedano l'applicazione di benefici analoghi a quelli previsti dalla presente legge". |
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Art. 1 1. L'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio), è sostituito dal seguente: "Art. 3 - Assunzioni per chiamata diretta nominativa 1. La Regione chiama con richiesta diretta nominativa, dalle liste ordinarie di collocamento o dagli elenchi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), il coniuge o un figlio, o, in mancanza di coniuge e figli, un fratello o una sorella di dipendenti regionali deceduti a causa dell'espletamento del servizio o nell'adempimento di atti di solidarietà. 2. Procede in ugual modo per: a) il coniuge o un figlio, o, in mancanza di coniuge e figli, un fratello o una sorella dei soggetti indicati all'articolo 1 deceduti a seguito di attentato indennizzabile; b) coloro che, nell'adempimento di atti di solidarietà individuali o collettivi, compiuti nel territorio della Sardegna, abbiano subito gravi menomazioni, che non ne abbiano pregiudicato del tutto la capacità di lavoro; c) il coniuge o un figlio, o, in mancanza di coniuge e figli, un fratello o una sorella di persone, non dipendenti regionali, decedute a causa dell'espletamento di un servizio o nell'adempimento di atti di solidarietà individuali o collettivi, a favore dei quali le leggi nazionali non prevedano l'applicazione di benefici analoghi a quelli previsti dalla presente legge. 3. L'assunzione con le modalità del presente articolo è possibile per tutti i posti vacanti nelle qualifiche per cui è richiesta la sola scuola dell'obbligo. 4. L'assunzione avviene su domanda degli aventi titolo, da proporsi nel termine perentorio di due anni dall'evento. 5. In caso di pluralità di domande, la chiamata avviene a favore del coniuge o, qualora il coniuge non sia tra i richiedenti, a favore del figlio maggiore di età ovvero, qualora tra i richiedenti non vi siano neppure figli, a favore del fratello o della sorella maggiore di età.". |
Art. 2 1. Per gli eventi anteriori all'entrata in vigore del presente articolo. i destinatari di esso dovranno proporre al relativa domanda, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla sua entrata in vigore. |
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Art. 2 1. Per gli eventi pregressi, coloro il cui titolo all'assunzione derivi dalle integrazioni recate dall'articolo 1 dovranno proporre la relativa domanda nel termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. |