CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 18/A

presentata dal Consigliere regionale
 
LODDO

il 22 dicembre 1999

Integrazione alla legge regionale 1° giugno 1999, n. 22, recante: "Norme varie sul personale regionale, sui compensi per i componenti degli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione e gli enti regionali e sullo svolgimento dei concorsi per l'assunzione agli impieghi regionali".


RELAZIONE DEL PROPONENTE

Si ritiene necessario presentare all'attenzione del Consiglio regionale la presente proposta di legge che, sotto forma di articolo unico, stabilisce una proroga annuale per le graduatorie dei concorsi per esami o per titoli ed esami per l'assunzione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 22 del 1° giugno 1999,in scadenza il 31 dicembre 1999. 

Tale proroga è considerata opportuna a causa del ritardo accumulato nella necessaria rilevazione dei carichi di lavoro che verrà conclusa nel dicembre 1999 e che, pertanto, non ha permesso all'Amministrazione di individuare nel loro complesso i posti cavanti. 

In relazione al fatto, infine, che la Legge n. 22 del 1999 fotografava la situazione dell'Amministrazione regionale alla fine della scorsa legislatura, senza considerare i ritardi che si sono verificati nell'applicazione delle nuove norme a causa dei tempi lunghi di insediamento della nuova Amministrazione, si rende necessario integrare la normativa vigente con il presente articolo.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO - RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE - POLIZIA LOCALE E RURALE - PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai Consiglieri

NUVOLI, Presidente e relatore di minoranza; PIRISI, Vice Presidente; FLORIS Emilio, Segretario; BIANCU, Segretario e relatore di maggioranza; BIANCAREDDU; CARLONI; DEMURU; FANTOLA; SANNA Gian Valerio; SANNA Salvatore;

Relazione di maggioranza

Pervenuta il 1 dicembre 2000

La Prima Commissione permanente ha approvato a maggioranza la proposta di legge in oggetto nella seduta del 28 novembre 2000, condividendo e considerando tuttora attuali le motivazioni esposte nella relazione del proponente.

In particolare va tenuto conto che le operazioni di rilevazione dei carichi di lavoro si sono protratte ben oltre il termine ipotizzato nella relazione del proponente e si sono concluse soltanto di recente.

Risulta poi che non sono state ancora esaurite, e pertanto, qualora si approvi la presente proposta, possono essere utilizzate per la copertura di posti vacanti, con evidente risparmio di tempi e costi per l'Amministrazione, tre graduatorie di idonei in pubblici concorsi. Le graduatorie riguardano rispettivamente il profilo professionale di geometra, inquadrato nella sesta qualifica funzionale, e i profili professionali di ispettore forestale e di geologo, collocati entrambi nella settima qualifica funzionale.

L'unica modifica apportata dalla Commissione al testo del proponente riguarda il differimento dal 1° dicembre 2000 al 31 dicembre 2001 della data entro la quale potranno essere utilizzate le graduatorie di cui sopra.

Relazione di minoranza

pervenuta il 7 dicembre 2000

Il voto negativo espresso dallo scrivente e da altri componenti della Prima Commissione sulla proposta di legge n. 18 è basato su due motivazioni.

La prima motivazione, di carattere generale, deriva dal rifiuto, in linea di principio, dell'eccessivo prolungamento della validità delle graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici. Tale prassi infatti alimenta comprensibili aspettative da parte degli idonei, che quindi premono perché i posti vacanti siano comunque coperti, indipendentemente dalle compatibilità finanziarie e dalle effettive esigenze dell'amministrazione, e perché le graduatorie siano mantenute in piedi fino al loro completo esaurimento. In questo modo però, oltretutto, si danneggiano tutti quei giovani che, diplomatisi o laureatisi successivamente al concorso, si vedono preclusa per un tempo indeterminato la possibilità di partecipare alle pubbliche selezioni.

Sulla base di queste considerazioni, la legge regionale n. 31 del 1998 ha giustamente fissato il termine particolarmente breve di 18 mesi per l'efficacia delle graduatorie, in modo da evitare che si giunga alla fase della determinazione dei nuovi carichi di lavoro, che ordinariamente avviene ogni tre anni, avendo ancora vecchie graduatorie "pendenti".

Derogando a questo giusto criterio, la legge regionale n. 22 del 1999 aveva prorogato fino al 31 dicembre 1999 la validità di graduatorie scadute anche due anni prima. Se tale proroga poteva in qualche misura trovare allora giustificazione nelle difficoltà obiettivamente connesse all'avvio del nuovo sistema di determinazione del fabbisogno di personale, la ripetizione oggi di tale giustificazione per legittimare altri due anni di proroga appare francamente poco credibile.

A ciò si aggiunga una seconda motivazione del voto contrario: nel corso della discussione in Commissione, l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione ha fatto presente che, per quanto riguarda la graduatoria del concorso per geometri, l'Amministrazione regionale non intende coprire le vacanze formalmente esistenti nella dotazione organica di tale profilo professionale, che è inquadrato nella sesta qualifica funzionale, potendosi avvalere di un gran numero di geometri attualmente inquadrati nella settima qualifica. Pertanto la proposta di legge, oltre ad essere contraria a principi di buona amministrazione, risulterebbe anche inutile.

TESTO DEL PROPONENTE

 

TESTO DELLA COMMISSIONE

  Art. 1

1. La validità delle graduatorie dei concorsi per esami o per titoli ed esami per l'assunzione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, di cui all'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 22, utilizzate per la copertura dei posti vacanti, per motivi diversi dall'ampliamento della pianta organica, sino al 31 dicembre 1999, è prorogata sino al 1° dicembre 2000.

 

Art. 1

1. La validità delle graduatorie dei concorsi per esami o per titoli ed esami per l'assunzione dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, di cui all'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 1999, n. 22, utilizzate per la copertura dei posti vacanti, per motivi diversi dall'ampliamento della pianta organica, sino al 31 dicembre 1999, è prorogata sino al 1° dicembre 2001.