CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XII LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 14
presentata dai Consiglieri regionali
SANNA Giacomo - MANCA
il 3 dicembre 1999Norme per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge riguarda disposizioni attuative della Legge 15 gennaio 1992, n.21, "Legge quadro per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea".
All'articolo 1 si definisce che per autoservizi pubblici non di linea si intendono quei servizi che provvedono al trasporto collettivo ed individuale di persone, dietro corrispettivo e a richiesta dei trasportati, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta che hanno funzione integrativa rispetto ai servizi offerti dai trasporti pubblici di linea.
Nell'articolo 2 si precisa che tali servizi vengono svolti dai taxi e dai natanti, i quali soddisfano le esigenze di trasporto in luogo pubblico, all'interno dell'area comunale, dove la loro prestazione diventa obbligatoria e in presenza di condizioni meteomarine di sicurezza indicate dall'autorità marittima per i servizi con natanti.
L'articolo 3 riguarda il servizio di noleggio con conducente, su richiesta specifica dell'utenza e relativa ad una determinata prestazione.
All'articolo 4 si prevede l'istituzione di un regolamento tipo, cui devono attenersi i Comuni nella redazione dei propri regolamenti di esercizio, approvato dalla Provincia.
In relazione a quanto disposto dall'articolo 5 è istituita, presso le Provincie, una Commissione consultiva, per la formazione e la conservazione del ruolo, che vigila sull'esercizio dei servizi e sull'applicazione dei regolamenti, nominata con decreto del Presidente della Provincia mentre, all'articolo 6, vengono specificati i compiti di detta Commissione.
Vengono, inoltre, istituite delle Commissioni comunali consultive come specificato dall'articolo 7.
Nell'articolo 8 viene predisposto il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea mentre, nell'articolo 9, vengono specificate le modalità di iscrizione di diritto al ruolo. I requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea vengono dettagliatamente specificati all'articolo 10.
Agli articoli 11 e 12 si stabiliscono le modalità per le iscrizioni nel ruolo.
Per svolgere la propria attività i titolari delle licenze o autorizzazioni devono attenersi alle disposizioni specificate all'articolo 13.
All'articolo 14 si determinano le procedure per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni che avvengono mediante concorso pubblico, bandito dall'Amministrazione comunale, a cui possono partecipare coloro che hanno, in forma singola o associata, la proprietà o la disponibilità di gestire in leasing il veicolo o il natante.
Nell'articolo 15 sono indicate le modalità, nel caso si rendesse necessario, per la trasferibilità delle licenze.
Nell'articolo 16 è prevista, per i titolari di licenza, la possibilità di essere sostituiti temporaneamente, da persone iscritte al ruolo, alla guida dei loro veicoli nel caso in cui per svariati motivi si presentasse la necessità.
Nell'articolo 17 si stabiliscono i diversi obblighi che devono osservare i titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nell'ambito della circolazione, della sosta e dello stanziamento.
Nell'articolo 18 sono elencate, dettagliatamente, le caratteristiche che devono avere le autovetture per svolgere il servizio di noleggio.
All'articolo 19 vengono specificate le modalità per determinare le tariffe da applicare, su disposizione del Presidente della Provincia, per il servizio di noleggio con conducente.
All'articolo 20 vengono elencate le disposizioni particolari, per specifiche condizioni di servizio, per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
All'articolo 21 si dispone l'abrogazione delle norme incompatibili con la Legge n.21 del 1992.
TESTO DEL PROPONENTE |
TESTO DELLA COMMISSIONE | |
Art.1
|
||
Art.2 1. Il servizio di taxi soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate dai Comuni, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale. 2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le Province stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo. 3. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti, le cui tariffe sono soggette a tariffe comunali, è assimilato, per quanto possibile, al servizio taxi, ai sensi della Legge quadro 15 gennaio 1992, n.21. A tale servizio non si applicano pertanto le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici d'acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa. L'individuazione degli specchi acquei e delle aree a terra necessarie per questo servizio è effettuata dai Comuni d'intesa con le competenti autorità marittime portuali. La prestazione del servizio è obbligatoria in presenza delle condizioni meteomarine di sicurezza indicate dall'autorità marittima. |
||
Art. 3 1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stanziamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco. |
||
Art. 4 1. Per le differenti tipologie di autoservizi pubblici non di linea, così come definite dall'articolo 1, le Provincie approvano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento tipo cui devono attenersi i Comuni nella redazione dei propri regolamenti di esercizio. 2. Nel predisporre i regolamenti di cui al comma 1, i Comuni stabiliscono: a) l'individuazione dei titoli valutabili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie comunali per il rilascio di licenze e autorizzazioni; b) il numero e il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio; c) le modalità per lo svolgimento del servizio; d) la determinazione delle tariffe dei servizi secondo i criteri di cui al successivo articolo 19; e) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per il servizio di taxi e per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente; f) la determinazione degli orari di lavoro e dei turni di riposo; g) l'individuazione degli illeciti amministrativi e la determinazione delle relative sanzioni nonché le forme per la contestazione delle infrazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2. 3. Alle Province è delegato l'esercizio delle funzioni amministrative attuative della presente legge. |
||
Art. 5 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 4 della Legge n. 21 del 1992 è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso ciascuna Provincia una Commissione consultiva sull'esercizio dei servizi e sull'applicazione dei regolamenti, con il compito di provvedere alla formazione e conservazione dei ruoli di cui all'articolo 8 della presente legge. 2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da: a) il dirigente del settore trasporti della Provincia, con funzioni di Presidente, o un suo delegato; b) un funzionario designato dall'Assessorato regionale dei trasporti con qualifica funzionale non inferiore alla ottava; c) un funzionario designato dall'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione, competente per territorio; d) un rappresentante designato dalla Commissione provinciale dell'artigianato; e) il Presidente dell'autorità portuale, o un suo delegato, ovvero nei porti ove non è istituita l'autorità portuale, il Comandante della capitaneria di porto, competente per territorio, o un suo delegato; f) un rappresentante designato dalle organizzazioni di categoria con funzione di vice presidente; g) un rappresentante delle associazioni degli utenti; h) un segretario, scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione provinciale. 3. La Commissione è nominata dalla Provincia che accerta la sussistenza dei requisiti previsti per la designazione. 4. La Commissione dura in carica quattro anni e deve essere rinnovata entro centoventi giorni dalla data di scadenza. 5. Per la validità degli esami è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti. 6. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico. 7. La decadenza è pronunciata, su proposta del Presidente della Commissione, con atto della Provincia che promuove altresì le procedure per la sostituzione. 8. Almeno sessanta giorni prima della scadenza della Commissione, il Presidente della Provincia attiva le procedure per il rinnovo della Commissione. 9. Ai componenti della Commissione e al segretario è attribuito, per ogni giorno di seduta della Commissione, un gettone di presenza, nonché l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute per la partecipazione alla seduta nella misura e secondo le modalità previste per i dirigenti. |
||
Art.6 1. La Commissione istituita ai sensi dell'articolo 5 si occupa di tutte le problematiche attinenti l'esercizio dei servizi di pubblico trasporto non di linea e l'applicazione dei relativi regolamenti comunali. 2. Nell'ambito dei propri compiti la Commissione svolge attività consultiva e di proposta nei confronti della Provincia mediante: a) pareri su questioni generali; b) pareri sull'interpretazione di norme contenute nei regolamenti comunali; c) proposte in ordine a una migliore organizzazione dei servizi; d) proposte di assetto tariffario a livello comunale con particolare attenzione all'integrazione con il trasporto pubblico di linea e il trasporto ferroviario; e) pareri sulla congruità dei contingenti di licenze per bacino di traffico e sulla ripartizione degli stessi tra i Comuni interessati; f) valutazione della regolarità delle domande per l'iscrizione al ruolo e accertamento dei requisiti di cui all'articolo 10; g) redazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere l'esame per l'accertamento del requisito dell'idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica dei centri urbani, delle aree industriali, dei centri di servizi, del territorio comunale e regionale, nonché delle norme sulla circolazione stradale; h) accertamento, mediante esame, del requisito dell'idoneità all'esercizio del servizio; i) vigilanza sul permanere del possesso, da parte dei soggetti già iscritti al ruolo, dei requisiti di cui all'articolo 10. 3. I ruoli provinciali, suddivisi per sezione, sono trasmessi, a cura del segretario della Commissione, entro trenta giorni dall'aggiornamento conseguente agli adempimenti di cui al comma 2, alle competenti Commissioni Provinciali per l'Artigianato. 4. Gli esami, che sono pubblici e distinti per ruolo, si svolgono con frequenza almeno trimestrale. 5. Il segretario della Commissione, almeno venti giorni prima dello svolgimento dell'esame, comunica ai candidati ammessi con lettera raccomandata A.R., la data e il luogo dell'esame. Con la medesima procedura sono comunicati agli esclusi i motivi della non ammissione. 6. Su mandato del Presidente il segretario provvede inoltre alla convocazione dei componenti effettivi della Commissione. 7. Avverso le decisioni della Commissione di cui alle lettere b), c), e), f), g), h) ed i) è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica delle decisioni, alla Commissione Regionale di cui al comma 6 dell'articolo 20. |
||
Art.7 1. In ogni Comune in cui sia operante il servizio pubblico non di linea è istituita la Commissione comunale consultiva per l'esercizio e l'applicazione dei regolamenti secondo quanto previsto dall'articolo 4 della Legge n.21 del 1992. 2. Il regolamento comunale definisce la composizione della Commissione, le modalità di designazione dei suoi membri, il funzionamento dell'organo e i suoi compiti istituzionali. |
||
Art.8 1. Secondo il disposto di cui all'articolo 6 della Legge n.21 del 1992 è istituito, presso le Commissioni provinciali per l'artigianato, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 2. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni: a) conducenti di autovettura e motocarrozzetta; b) conducenti di natanti; c) conducenti di veicoli a trazione animale. 3. E' ammessa l'iscrizione in più sezioni del ruolo nella medesima Provincia. 4. L'iscrizione nel ruolo provinciale abilita a concorrere, in tutti i comuni del territorio della provincia, per il rilascio di licenze per veicoli e natanti corrispondenti alla sezione di appartenenza. |
||
Art. 9 1. Sono iscritti di diritto, previa presentazione entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge di apposita domanda, indirizzata alla Commissione provinciale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui all'articolo 11, nella rispettiva sezione, tutti coloro che svolgono la propria attività in forma di una licenza comunale di esercizio ad essa rilasciata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, per la quale abbiano presentato regolare denuncia annuale ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, e coloro che, in possesso del requisito di idoneità morale secondo quanto stabilito dal comma 2 del successivo articolo 10, nonché dei requisiti di cui al comma 4 del medesimo articolo, risultino titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di licenza per l'esercizio del servizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 2. Sono inoltre iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della Provincia in cui abbiano esercitato prevalentemente la propria attività, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso del requisito di idoneità morale secondo quanto stabilito dal comma 2 del successivo articolo 10, nonché dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo medesimo, e abbiano prestato servizio negli ultimi cinque anni per un periodo di tempo complessivamente non inferiore a tre anni, in qualità di collaboratore familiare o del sostituto del titolare della licenza, nonché in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto del dipendente medesimo. 3. Per l'iscrizione di diritto nel ruolo l'interessato deve presentare domanda scritta entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, indirizzata alla Commissione provinciale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui all'articolo 11. 4. La domanda è redatta su carta legale con firma autenticata in calce ai sensi della Legge 16 giugno 1998, n. 191; nella domanda l'aspirante deve dichiarare le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza e il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essergli fatte pervenire eventuali comunicazioni, nonché il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 10. L'aspirante deve inoltre allegare alla domanda la certificazione comprovante la sussistenza dei requisiti costituenti presupposto per l'iscrizione di diritto al ruolo secondo quanto stabilito ai precedenti commi mediante atti o documenti esistenti presso la Pubblica Amministrazione. |
||
Art. 10 1. Sono iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 9 coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 4 del presente articolo, dimostrino, nei modi indicati nella presente legge, la propria idoneità morale e professionale. 2. Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi: a) abbia riportato una o più condanne passate in giudicato alla reclusione in misura complessiva superiore a due anni per delitti non colposi; b) risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. 3. In tutti i casi di cui al comma 2, il requisito continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa. 4. Risponde al requisito dell'idoneità professionale chi, di fronte alla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 6, abbia superato l'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio. 5. Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 9: a) assolvimento dell'obbligo scolastico; b) età non superiore ai 60 anni, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovettura, motocarrozzetta e natanti; c) età non superiore ai 60 anni per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di veicoli a trazione animale; d) possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada; e) possesso della patente nautica abilitante alla navigazione oltre le sei miglia nel caso dei natanti da adibire ai servizi in mare; nel caso di natanti da adibire ai servizi lacuali è sufficiente la patente nautica abilitante alla navigazione entro le sei miglia. |
||
Art. 11 1. Per l'iscrizione nel ruolo l'interessato deve presentare domanda scritta rivolta alla Commissione provinciale per la formazione e la conservazione dei ruoli. 2. La domanda è redatta su carta legale con firma autenticata in calce ai sensi della Legge 16 giugno 1998, n. 191; nella domanda l'aspirante deve dichiarare le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza e il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione inerente l'esame. L'aspirante deve inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10. |
||
Art. 12 1. L'Assessore dei trasporti, sentite le associazioni di categoria costituite in ambito regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, stabilisce con proprio decreto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le materie di esame per le varie sezioni del ruolo e le modalità di svolgimento dell'esame medesimo. |
||
Art. 13 1. I titolari di licenza per esercizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443; b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge; d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1. 2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire licenza o autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o della autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi. |
||
Art. 14 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, il concessionario della licenza deve dimostrare all'ente concessionario, entro novanta giorni dall'assegnazione della licenza, di avere la disponibilità dell'autoveicolo e/o natante. 2. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo o natante. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove esercitati con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza. E' consentito alle autovetture, munite di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, di stazionare in apposite aree comunali nei comuni ove non è istituito il servizio taxi. 4. L'avere esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. |
||
Art. 15 1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 8 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. 2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 8 ed in possesso dei requisiti prescritti. 3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. |
||
Art. 16 1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 8 e in possesso dei requisiti prescritti: a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio; b) per chiamata alle armi; c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui; d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida; e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi. 2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 8 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età. 3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della citata Legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi. Qualora in capo allo stesso soggetto, siano state concesse più licenze di esercizio di autonoleggio con conducente, anche rilasciate da comuni diversi, il concessionario può utilizzare tutte le forme di lavoro subordinate previste dalla legislazione vigente in materia. 4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 8, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230 bis del Codice Civile. 5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il regime delle sostituzioni alla guida in atto deve essere uniformato a quello stabilito dalla presente legge. |
||
Art. 17 1. I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali. 2. Il prelevamento degli utenti ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o del comprensorio nel quale detto comune è ricompreso per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale. 3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici. 4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse. 5. I comuni in cui non è esercitato il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi. 6. I comuni, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, e in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto di persone, possono, nei suddetti ambiti, derogare a quanto previsto dal comma 3, purché la sosta avvenga in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa. 7. Il servizio di taxi, ove esercitato, ha comunque la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri. |
||
Art. 18 1. Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare. 2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura. 3. Le autovetture adibite a servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi". 4. Ad ogni autovettura adibita a servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine e una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'Ufficio comunale competente. 5. Le autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo. 6. Ai sensi del comma 7 dell'articolo 12 della Legge n. 21 del 1992, i veicoli di nuova immatricolazione adibiti a servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministro dei trasporti. |
||
Art.19 1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dai comuni. 2. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano. 3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali. 4. La provincia emana disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di una tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, con i criteri previsti dal D.M. del Ministro dei Trasporti del 20 aprile 1993. 5. I comuni, sulla base dei criteri di cui al comma 4, stabiliscono le tariffe minime e massime da applicarsi per i servizi di noleggio con conducente. |
||
Art. 20 1. I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. 2. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 4, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della Legge 30 marzo 1971, n. 118, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384. 3. Nei comuni di minori dimensioni, determinati per ogni provincia dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previo parere del competente ufficio compartimentale o provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base ai criteri della popolazione, della estensione territoriale e dell'intensità del movimento turistico, di cura o di soggiorno, le autovetture adibite al servizio di taxi sono esonerate dall'obbligo del tassametro. E' inoltre consentito che le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi. 4. Restano salve le disposizioni del comma 4 dell'articolo 14 della Legge n. 21 del 1992. 5. I veicoli di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 del Decreto del Ministro dei trasporti 31 gennaio 1997, possono essere dati in locazione, in comodato da parte dei comuni, ovvero dei loro Consorzi, a soggetti concessionari di licenza di esercizio per l'autonoleggio da rimessa con conducente, rilasciata dal comune medesimo, purché il locatario ovvero il comodatario sia in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5 e 6 del Decreto Ministeriale 20 dicembre 1991 n. 448. Gli autoveicoli di cui sopra possono essere condotti dal locatario ovvero dal comodante, nonché dal personale di cui al comma 3 dell'articolo 16. 6. E' costituita presso l'Assessorato regionale dei trasporti una Commissione consultiva di coordinamento delle Commissioni di cui all'articolo 5 della presente legge. La Commissione ha i seguenti compiti: a) dare il proprio parere sulle norme contenute nella presente legge; b) fungere da Osservatorio regionale sulle problematiche attinenti i servizi pubblici non di linea; c) decidere entro sessanta giorni sui ricorsi presentati contro le decisioni adottate dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 della presente legge. 7. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale ai trasporti ovvero da un suo delegato ed è composta da: a) il coordinatore della Sardegna degli uffici della Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione, ovvero da un suo delegato; b) il coordinatore della Sardegna delle Sezioni della Polizia Stradale, ovvero da un suo delegato; c) il presidente della Commissione Regionale dell'Artigianato, ovvero da un suo delegato; d) il Comandante del Compartimento marittimo della Sardegna, ovvero un suo delegato; e) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria del settore maggiormente strutturate e rappresentative a livello regionale; f) un rappresentante delle associazioni degli utenti; g) un Segretario scelto tra i dipendenti dell'Assessorato regionale ai trasporti. 8. Alla Commissione si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 5. |
||
Art. 21 1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. 2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi alle norme della presente legge entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. |
||
Art. 22 1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutate in lire 50.000.000 annue. 2. Nel bilancio pluriennale per gli anni 1999-2000-2001, sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione Cap. 03016 Fondo speciale per il finanziamento di spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative 1990 lire 50.000.000 2000 lire 50.000.000 2001 lire 50.000.000 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 5 della tabella A allegata alla legge finanziaria In aumento Cap. 02102 Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborso spese di viaggio ai componenti di commissioni e comitati regionali (art. 5 e 20, comma 6, della presente legge) 1999 lire 50.000.000 2000 lire 50.000.000 2001 lire 50.000.000 3. Le spese, per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1999 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. |